Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 13/07/2007 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito di applicazione) |
Art. 2. (Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato) |
Art. 3. (Fondo regionale) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
§ 4.1.129 - L.R. 13 luglio 2007, n. 14. [1]
Innovazioni del sistema regionale dell’edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato
(B.U. 17 luglio 2007, n. 29 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. L’intervento promosso e attuato da soggetti pubblici o privati per favorire l’accesso alla casa a soggetti che sono considerati meritevoli del sostegno pubblico costituisce servizio abitativo nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della
2. Fanno parte del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica i servizi abitativi a canone convenzionato finalizzati ad aumentare l’offerta di alloggi in affitto; per servizi abitativi a canone convenzionato si intendono gli alloggi o i posti letto aventi le seguenti caratteristiche:
a) destinati a categorie di cittadini che non sono in grado di sostenere i canoni di libero mercato, ovvero che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro o di studio;
b) i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato;
c) per la cui realizzazione sono previste agevolazioni diverse da sovvenzioni pubbliche, quali la cessione di aree o l’accesso a finanziamenti agevolati o la concessione di titoli sociali per il pagamento del canone di affitto secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale [2].
Art. 2. (Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato)
1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l’accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalità di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l’intervento è realizzato e la Regione.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:
a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore;
b) pubblicità dell’iniziativa ai fini della partecipazione dei destinatari degli alloggi o dei posti letto;
c) situazione economica ISEE-ERP, definita con le modalità e i criteri di cui al
d) determinazione del canone di locazione, il cui ammontare deve essere inferiore a quello di mercato e coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione dell’immobile, tenendo conto della redditività dell’investimento; il canone annuo non potrà comunque essere superiore al 5 per cento del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata;
e) durata almeno trentennale della convenzione rinnovabile ad eccezione dei casi in cui è prevista la locazione collegata ad un patto di futura vendita per i quali la Giunta regionale definisce i limiti a cui devono attenersi i piani finanziari [4];
f) determinazione di standard di servizio relativi alle caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari;
g) modalità di redazione e di monitoraggio, effettuato sulla base di un apposito sistema informativo predisposto dalla Regione, ivi compresa la contabilità separata per la realizzazione dell’intervento e l’esercizio del servizio al fine di verificare il risultato conseguito dal soggetto attuatore in relazione all’agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi;
h) modalità per l’individuazione di quote di alloggi da riservare, nell’ambito del piano economico finanziario, ad un canone comunque inferiore a quello di cui alla lettera d), a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie erp di cui al
i) modalità di determinazione delle sanzioni contrattuali per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, anche in ragione del vantaggio economico conseguito.
3. La Regione e i comuni esercitano, nell’ambito delle rispettive competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all’esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma 1, nonché al rispetto degli standard di servizio, da parte dei soggetti promotori e attuatori.
Art. 3. (Fondo regionale)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concorre, attraverso Finlombarda s.p.a., alla costituzione di un apposito fondo. Le spese di gestione sono a carico del fondo stesso.
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. All’autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successiva legge.
[1] Abrogata dall'art. 51 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 4 della