§ 2.2.5 - L.R. 20 giugno 1975, n. 100.
Fondo per la concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:20/06/1975
Numero:100


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente, è autorizzata per l'anno finanziario 1975 la spesa di L. 100 milioni da erogare, a titolo di contributo, con decreto del [...]
Art. 3.      1. Il consiglio regionale dell'unione italiana ciechi deve presentare il programma delle attività che intende svolgere nell'anno successivo, distinto per ciascuna sezione provinciale entro il 30 [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di L. 100 milioni per l'anno 1975, si provvede con riduzione per pari importi della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.]


§ 2.2.5 - L.R. 20 giugno 1975, n. 100.

Fondo per la concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi. [1]

(B.U. 18 giugno 1975, n. 22, suppl.).

 

Art. 1.

     [1. La regione promuove lo sviluppo della personalità dei cittadini privi della vista e assicura loro le indispensabili forme di assistenza per la specifica minorazione, avvalendosi dell'opera dell'unione italiana ciechi. In particolare interviene:

     a) per assicurare un programma organico di provvidenze a favore della categoria tenendo conto delle condizioni di bisogno e delle particolari esigenze derivanti dalla cecità;

     b) perché venga attuato da parte dell'unione italiana ciechi un censimento periodico inteso ad accertare il numero effettivo dei privi della vista, nonché la loro condizione socio-economica, anche in relazione alle raccomandazioni dell'organizzazione mondiale per la sanità;

     c) perché siano svolti adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità;

     d) per la promozione di servizi atti a favorire l'educazione e l'istruzione professionale dei ciechi e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;

     e) per la ricerca tiflologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali e apparecchiature speciali ad uso dei non vedenti;

     f) per ogni altra utile attività promozionale sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché per l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali esigenze dei privi della vista.

 

     Art. 2.

     1. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente, è autorizzata per l'anno finanziario 1975 la spesa di L. 100 milioni da erogare, a titolo di contributo, con decreto del presidente della giunta regionale alla presidenza del consiglio regionale lombardo dell'unione italiana ciechi, per l'ulteriore riparto come segue:

     a) il 10% al consiglio regionale dell'unione italiana ciechi per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;

     b) il rimanente 90%, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei ciechi rappresentati, alle nove sezioni provinciali operanti nella regione.

 

     Art. 3.

     1. Il consiglio regionale dell'unione italiana ciechi deve presentare il programma delle attività che intende svolgere nell'anno successivo, distinto per ciascuna sezione provinciale entro il 30 settembre di ogni anno alla giunta regionale della Lombardia e entro il 30 giugno di ogni anno il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvato dall'assemblea dei soci.

     2. La giunta regionale - laddove riscontri difformità rispetto agli scopi e alle finalità della presente legge - invita il consiglio regionale dell'unione italiana ciechi a rettificare il programma annuale di attività.

     3. Relativamente all'esercizio in corso il programma di cui ai commi precedenti può essere presentato nei termini di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di L. 100 milioni per l'anno 1975, si provvede con riduzione per pari importi della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali», iscritto al capitolo 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

     2. Nel medesimo stato di previsione al titolo I, sezione V, rubrica 3ª è istituito il capitolo 153103, categoria 3ª, con la denominazione «Contributi al consiglio regionale e alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi» e con la dotazione di L. 100 milioni.

     3. All'eventuale rifinanziamento della presente legge per gli anni successivi, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4, comma 91, lett. a), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 92 dello stesso articolo della legge.