Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 27/02/2007 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi della legge n. 144/1999. |
Art. 2. Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di attività produttive. |
Art. 3. Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di polizia idraulica, di difesa del suolo e di sostegno alla pianificazione territoriale. |
Art. 4. Disposizioni per il sostegno e il rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull'asse Broni-Mortara. |
Art. 5. Modifiche alla L.R. n. 26/1993 in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria. |
Art. 6. Modifiche alla L.R. n. 17/2000. Proroga di termini in materia di inquinamento luminoso. |
Art. 7. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 26/2003 in materia di servizi locali di interesse economico generale. |
Art. 8. Interpretazione autentica dell'art. 49, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 26/2003. |
Art. 9. Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di servizi e attività sportive. |
Art. 10. Modifiche alla L.R. n. 27/2004 in materia di protezione dagli incendi boschivi. |
Art. 11. Modifiche alla L.R. n. 22/1998 in materia di infrastrutture e mobilità. |
Art. 12. Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale. |
Art. 13. Modifiche alla L.R. n. 22/2006 in materia di mercato del lavoro. |
Art. 14. Disposizioni di salvaguardia per l'aeroporto di Montichiari. |
Art. 15. Entrata in vigore. |
§ 5.2.127 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007).
(B.U. 2 marzo 2007, n. 9 - S.O. n. 2).
Art. 1. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi della
1. Il nucleo di valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), già individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2764 del 22 dicembre 2000, assume la denominazione di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della
2. Il Nucleo si articola in un comitato d'indirizzo e in una unità tecnica [1].
3. Il comitato d'indirizzo è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dall'Assessore competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, dall'Assessore competente in materia di risorse, o suo delegato, dall'Assessore competente in materia di territorio, o suo delegato, e dai coordinatori dell'unità tecnica di cui al comma 2. Il comitato d'indirizzo definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'unità tecnica e valuta i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull'attività svolta dalla stessa. Il Comitato d'indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti [2].
4. L'unità tecnica è dotata di autonoma capacità valutativa e di piena responsabilità in relazione agli aspetti di propria competenza [3].
5. All'Unità tecnica competono: funzioni di supporto alla programmazione e valutazione di piani e programmi, di valutazione dei progetti di investimento, di promozione e diffusione di strumenti metodologici; funzioni di promozione e sostegno della collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, avvalendosi della società finanziaria regionale. Spettano, in particolare, all'Unità tecnica [4]:
a) le funzioni del nucleo di valutazione regionale di cui all'articolo 5 della
b) le funzioni dell'Unità regionale per la finanza di progetto, di cui all'articolo 1, comma 12, della
c) le funzioni di valutazione dei programmi e progetti di cui alla
d) [le funzioni di valutazione dei programmi e progetti di cui alla
e) le funzioni di valutazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL) e dei Contratti di Recupero Produttivo di cui alla
6. E' facoltà delle direzioni regionali chiedere all'unità tecnica di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici, ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento che ne prevedano il parere obbligatorio; a tal fine, l'unità stessa verifica la congruità tecnico-amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche [6].
7. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale:
a) sono specificate le funzioni di cui ai commi 5 e 6, prevedendo l'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dalle singole leggi d'intervento e da altre disposizioni, nonché le modalità di espressione dei pareri di di cui al comma 9, anche con riferimento al livello progettuale richiesto [7];
a bis) sono stabiliti i criteri di carattere tecnico ed economico-finanziario in presenza dei quali le direzioni regionali possono richiedere i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 9 [8];
b) è determinata la composizione dell'unità tecnica, nel rispetto dei seguenti criteri [9]:
1) coordinamento dell'unità tecnica affidato congiuntamente al Direttore competente in materia di risorse finanziarie o suo delegato e al Direttore generale competente in materia di opere pubbliche o suo delegato [10];
2) [coordinamento dell'Unità tecnica Lavori pubblici affidato al Direttore generale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, che partecipa con diritto di voto alla unità di cui al comma 5] [11];
3) numero dei componenti dell'Unità tecnica non superiore a 20, di cui non più di 12 nominati tra soggetti esterni all'Amministrazione e dotati di qualificata esperienza e professionalità nel settore di competenza [12];
4) [numero dei componenti dell'Unità tecnica Lavori pubblici non superiore a 21, di cui non più di 16 nominati tra soggetti esterni all'Amministrazione e dotati di qualificata esperienza e professionalità nel settore di competenza, anche in rappresentanza delle autonomie locali e funzionali; alle riunioni possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni statali per le materie di competenza] [13];
c) sono determinate le modalità di nomina dei componenti, di organizzazione e di funzionamento dell'unità tecnica, la durata, nonché i compensi spettanti ai componenti esterni, prevedendo:
1) che il conferimento degli incarichi avvenga con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 7 della
2) che le attività di supporto e di segreteria dell'unità tecnica siano assicurate dalle Direzioni regionali competenti in materia di risorse finanziarie e di opere pubbliche [14].
8. Ai componenti dell'unità tecnica di cui al comma 4 si applicano le cause di esclusione e incompatibilità previste dalla
9. I pareri di cui al comma 6 riguardano:
a) progetti relativi a lavori pubblici sussidiati di cui all'articolo 3, comma 76, della
b) progetti relativi a lavori pubblici di competenza regionale [17];
c) [ogni altro oggetto sottoposto su richiesta delle Direzioni generali interessate] [18];
d) opere di edilizia sanitaria di importo superiore a 25 milioni di euro, finanziate per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale;
e) [ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o di regolamento] [19].
10. [Sono sottoposti al parere delle strutture regionali territoriali competenti in materia di lavori pubblici, secondo criteri stabiliti dal Nucleo di cui al presente articolo:
a) i progetti relativi a lavori sussidiati d'importo superiore a 300 mila euro ed inferiore a 25 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 77, della
b) i progetti relativi a lavori pubblici di competenza regionale d'importo superiore a 300 mila euro ed inferiore a 25 milioni di euro [21]] [22].
11. I pareri di cui al comma 9 sono resi entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta [23].
12. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di verifica, anche con riferimento al livello progettuale richiesto, dell'attuazione degli interventi, di cui all'articolo 3, comma 76, della
a) responsabilità dell'ente appaltante relativamente alla validazione e all'approvazione dei progetti, alle perizie di variante in corso d'opera, agli accordi bonari, alle vertenze relative a contenziosi insorti con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, alle proposte di risoluzione di contratti;
b) verifica, da parte delle competenti strutture regionali, della coerenza dell'attuazione degli interventi con i pareri espressi ai sensi del comma 9, sulla base di attestazioni rese dal responsabile unico del procedimento dell'ente appaltante ad integrazione delle funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al quadro economico [24];
c) controllo tecnico e amministrativo relativo all'attuazione dell'intervento, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 106, della
13. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificate dalla legge regionale recante 'Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione', fino all'insediamento dell'unità tecnica di cui al comma 2, il nucleo di valutazione articolato nelle Unità tecniche Programmazione e Finanze e Lavori pubblici continua a operare secondo le competenze già previste per tali unità, ivi compresa l'espressione dei pareri dell'Unità tecnica Lavori pubblici relativamente ai progetti riguardanti lavori pubblici sussidiati o di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo periodo del presente comma, la Giunta regionale avvia le procedure per la costituzione della nuova unità tecnica [25].
13 bis. A decorrere dall'insediamento di cui al comma 13, ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o deliberazioni regionali all'Unità tecnica Programmazione e finanze e all'Unità tecnica Lavori pubblici si intende fatto all'unità tecnica di cui al comma 2 [26].
13 ter. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni del presente articolo modificate o abrogate dalla legge regionale recante 'Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione', nonché gli atti adottati sulla base delle stesse [27].
14. [Sono abrogati, con decorrenza dalla data di insediamento del Nucleo di cui al presente articolo:
a) l'articolo 5 della
b) i commi da 85 a 98 dell'articolo 3 della
c) il comma 12 dell'articolo 1 della
15. [A decorrere dalla data di insediamento del Nucleo di cui al presente articolo ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o deliberazioni regionali al Nucleo di valutazione previsto dalla
Art. 2. Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di attività produttive.
1. Alla
a) [dopo il secondo periodo del comma 16 bis dell'articolo 5 è inserito il seguente: «In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale.» ] [30].
2. Alla
a) [al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole «nell'ambito delle proprie competenze,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso azioni dirette,» ] [31].
3. Alla
a) [alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole «stipulare convenzioni» sono aggiunte le seguenti: «e svolgere azioni dirette» e dopo le parole «in Italia e all'estero» è aggiunta la seguente: «anche»] [32].
4. [Alla
a) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13, le parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimento della Giunta regionale»;
b) al comma 4 dell'articolo 16, le parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze previste dallo Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimento della Giunta regionale»] [33].
5. Alla
a) [al comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole «in capo al titolare dell'impresa individuale» sono aggiunte le seguenti: «o suo delegato»] [34];
b) [la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
«b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.» ] [35];
c) [il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato] [36].
6. Alla
a) [al comma 5 dell'articolo 7, le parole «km 5» sono sostituite dalle seguenti: «km 4»] [37].
Art. 3. Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di polizia idraulica, di difesa del suolo e di sostegno alla pianificazione territoriale.
1. Alla
a) al comma 2 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le parole: «e di polizia idraulica di cui al
2. Alla
a) alla lettera e) del comma 108 dell'articolo 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, delle province, ovvero di consorzi tra enti locali, nonché dei consorzi di bonifica e degli enti strumentali regionali in funzione delle competenze loro attribuite; la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
1) i criteri per individuare gli enti attuatori delle suddette opere come previste dalla programmazione regionale;
2) le modalità operative di attuazione degli interventi, regolando i rapporti fra Regione ed enti attuatori, secondo criteri volti a garantire l'efficienza ed efficacia della spesa, anche in relazione agli obblighi di cui al
3. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 10 le parole «colpiti da alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali» sono sostituite dalle seguenti: «interessati da situazioni di emergenza idrogeologica e da altre calamità naturali, che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità»;
b) al comma 2 dell'articolo 11 dopo le parole «entro 15 giorni» sono inserite le seguenti: «dall'accertamento della situazione di emergenza o».
4. Alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 24 è inserito il seguente:
«1 bis. La Regione eroga altresì contributi in conto capitale ai comuni, nonché alle forme associative tra comuni di cui al
b) al comma 2 dell'articolo 24 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis».
Art. 4. Disposizioni per il sostegno e il rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull'asse Broni-Mortara.
1. Per gli interventi di sostegno e di rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull'asse Broni-Mortara-Stroppiana (A26) è previsto un importo massimo di 78 milioni di euro, IVA compresa, per gli esercizi finanziari successivi al 2009, per la costruzione di un ramo autostradale, mediante gli strumenti del project financing, a valere sulle risorse disponibili dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari successivi al 2009 [38].
Art. 5. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 13 le parole «all'articolo 1, comma 4 e» e le parole «limitatamente alle oasi,» sono soppresse;
b) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 le parole «e le zone di cui all'articolo 1, comma 4» sono soppresse;
c) alla rubrica dell'articolo 17 le parole «e zone» sono soppresse;
d) ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 le parole «e le zone» sono soppresse;
e) al comma 3 dell'articolo 17 le parole «o delle zone» sono soppresse;
f) dopo il comma 5 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«5 bis. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla
g) il comma 5 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«5. È vietato l'uso di richiami vivi di cattura che non siano identificabili mediante anello inamovibile fornito dalle province, numerato secondo le norme regionali ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.»;
h) dopo il comma 1 dell'articolo 38 è inserito il seguente:
«1 bis. Qualora su alcuna delle aree proposte per l'inclusione nell'azienda faunistico-venatoria non sia intervenuto l'accordo dei proprietari o di chi, ad altro titolo, ne ha la disponibilità, l'interessato può chiedere alla provincia, con la domanda di cui al comma 4, che le aree stesse, per accertate necessità tecniche e di tutela e conservazione faunistico-ambientale, e comunque per una percentuale non superiore al 10 per cento dell'estensione dell'azienda faunistico-venatoria, siano coattivamente incluse nell'azienda, salva corresponsione di una indennità. La provincia, sentito il proprietario dell'area interessata, qualora ne ricorrano i presupposti e con specifica motivazione, dispone l'inclusione coattiva con il provvedimento di autorizzazione all'istituzione dell'azienda, e determina contestualmente l'indennità annuale da corrispondere al medesimo, sulla base delle seguenti misure, da aggiornare annualmente secondo i dati ISTAT:
a) € 51,65 per ettaro di terreno ad incolto, mareschi, a pascolo e a bosco ceduo o a fustaia;
b) € 77,47 per ettaro di terreno a seminativi, a prati permanenti asciutti o irrigui e ad altre colture specializzate;
c) € 103,29 per ettaro di terreno a vivaio, ad ortaggi e a colture floricole.».
Art. 6. Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007»;
b) il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«7. Per gli impianti comunali e provinciali esistenti, esterni alle fasce di protezione degli osservatori, per i quali sia possibile la messa a norma mediante la sola modificazione dell'inclinazione, l'adeguamento deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008. Fino alla predetta data sono consentite anche modifiche di inclinazione parziali, nei limiti delle possibilità di intervento sui singoli punti luce senza compromettere le prestazioni illuminotecniche originarie.»;
c) al comma 1 dell'articolo 9, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 7. Modifiche e integrazioni alla
1. Alla
a) al punto 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 43, dopo le parole «D.Lgs. n. 152/1999» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la competenza regionale sulle dighe stabilita dalla lettera h-bis), del comma 1, dell'articolo 44.»;
b) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 44, è aggiunta la seguente:
«h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d'acqua pubblica, nonché l'approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 40 del
c) dopo la lettera i-bis) del comma 2 dell'articolo 48, è aggiunta la seguente:
«i ter) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al
d) dopo il comma 4 bis dell'articolo 52, è inserito il seguente:
«4 ter. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle disponibilità idriche nel territorio regionale, l'Autorità concedente stabilisce quali concessionari utenti di acque pubbliche sono tenuti, e con quali modalità, alla trasmissione dei dati relativi ai volumi accumulati nei serbatoi di regolazione e negli sbarramenti di ritenuta, dei dati relativi ai volumi di scarico ovvero le portate derivate. Gli oneri per l'adempimento di tale attività sono a carico dei concessionari.»;
e) dopo il comma 2 dell'articolo 54, è inserito il seguente:
«2 bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo V, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste da leggi statali, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) da € 1.000 a € 20.000 per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale previsto dall'articolo 95, comma 4, del
b) da € 500 a € 20.000 per la mancata installazione, da parte del concessionario, degli strumenti di misura prescritti dall'autorità competente e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati di misurazione delle portate, dei volumi d'acqua accumulati e/o derivati prescritti ai sensi dell'articolo 52, comma 4-ter;
c) da € 500 a € 20.000 per ogni variazione apportata dal concessionario alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua, in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste agli articoli 25, 26 e 27 del
Art. 8. Interpretazione autentica dell'art. 49, commi 2, 3 e 4 della
1. L'articolo 49, comma 2, secondo periodo, e comma 3, della
2. L'articolo 49, comma 4, primo periodo, della
Art. 9. Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di servizi e attività sportive.
1. Alla
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole «associazioni di comuni» sono inserite le seguenti: «anche mediante unioni di comuni»;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«1 bis. La Regione, per la promozione e il coordinamento delle iniziative avviate ai sensi della presente legge e a carattere di rilevanza regionale, sostiene interventi diretti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e in sintonia con gli indirizzi di cui all'articolo 6, comma 2.
1 ter. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per la definizione e l'approvazione degli interventi di cui al comma 1-bis, privilegiando le iniziative:
a) svolte con il concorso di soggetti pubblici e/o privati;
b) riconducibili con elevati gradi di coerenza a obiettivi previsti dagli atti generali e, in ambito sociale, settoriali della programmazione regionale, o ad attività e a interventi per l'attuazione dei provvedimenti negoziati assunti ai sensi della
c) che riconoscono e valorizzano il ruolo primario e l'autonoma iniziativa della persona, della famiglia e delle formazioni sociali nella realizzazione dell'intervento.».
2. [Alla
a) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la parola «parere» è inserita la seguente: «tecnico»;
b) il comma 14 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«14. La Giunta regionale costituisce con proprio atto il Comitato consultivo per le aree sciabili di cui al comma 1, determinandone composizione, compiti e funzionamento.»;
c) dopo il comma 14 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
«14 bis. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo.»] [40].
Art. 10. Modifiche alla
[1. Alla
a) dopo il comma 9 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
«9 bis. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della
b) al comma 7 dell'articolo 23 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 6, comma 9 bis, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.».]
Art. 11. Modifiche alla
[1. Alla
a) al comma 4 dell'articolo 11 quater le parole «e attività commerciale» sono eliminate;
b) al comma 5 bis dell'articolo 11 quater le parole «Nei tratti urbani dei canali navigabili» sono sostituite dalle seguenti: «In tutte le acque interne».]
Art. 12. Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale.
1. Il Consiglio regionale può concedere il proprio patrocinio a carattere non oneroso a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale può concedere, nei limiti del relativo fondo del proprio bilancio, contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale. I progetti per i quali viene richiesto il contributo al Consiglio regionale non possono godere di altri contributi regionali.
3. I soggetti che intendono fruire del patrocinio e dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente del Consiglio regionale.
4. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 13. Modifiche alla
1. Alla
a) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8, è sostituita dalla seguente:
«b) nove rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative su base regionale;»;
b) la lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:
«c) nove rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base regionale;».
Art. 14. Disposizioni di salvaguardia per l'aeroporto di Montichiari. [43]
1. Al fine di non compromettere il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino all'entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d'area ai sensi dell'articolo 20 della
2. Nell'ambito individuato dal comma 5 è vietato ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione dei seguenti interventi relativi a edifici esistenti:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) restauro e risanamento conservativo;
c) ristrutturazione edilizia non comportante cambio di destinazione d'uso in senso residenziale;
c bis) ampliamenti previsti negli strumenti urbanistici vigenti, non comportanti cambio di destinazione d'uso, sino ad un massimo del 20 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per le attività produttive, e sino ad un massimo del 10 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per la funzione residenziale, senza possibilità di incremento delle unità immobiliari [45].
3. Sono comunque fatte salve:
a) la possibilità di realizzare interventi strettamente connessi all'esercizio delle attività aeroportuali attuali;
b) la realizzazione degli interventi già assentiti e di quelli previsti da piani urbanistico-edilizi attuativi vigenti.
4. Sono altresì possibili, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, attestante la sussistenza di condizioni di compatibilità rispetto al potenziamento dell'aeroporto:
a) l'attuazione delle previsioni di strumenti di pianificazione approvati dalla Regione;
b) l'approvazione e la successiva attuazione di accordi di programma di rilevanza regionale, già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) l'autorizzazione e la successiva attuazione di iniziative finalizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell'ambito A individuato dalla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2009, n. VIII/10637 [46].
Art. 15. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Comma così sostituito dall'art. 35 della
[2] Comma già modificato dall'art. 35 della
[3] Comma così modificato dall'art. 35 della
[4] Alinea così modificato dall'art. 35 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 35 della
[6] Comma sostituito dall'art. 35 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 9 della
[8] Lettera inserita dall'art. 9 della
[9] Alinea così modificato dall'art. 35 della
[10] Punto sostituito dall'art. 35 della
[11] Punto soppresso dall'art. 35 della
[12] Numero così modificato dall'art. 35 della
[13] Punto soppresso dall'art. 35 della
[14] Lettera già modificata dall'art. 35 della
[15] Comma così modificato dall'art. 35 della
[16] Lettera così sostituita dall'art. 9 della
[17] Lettera già modificata dall'art. 35 della
[18] Lettera abrogata dall'art. 9 della
[19] Lettera abrogata dall'art. 9 della
[20] Lettera così modificata dall'art. 35 della
[21] Lettera così modificata dall'art. 35 della
[22] Comma abrogato dall'art. 9 della
[23] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[24] Lettera così modificata dall'art. 9 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 35 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 35 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 35 della
[28] Comma abrogato dall'art. 35 della
[29] Comma abrogato dall'art. 35 della
[30] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[31] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[32] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[33] Comma abrogato dall'art. 176 della
[34] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[35] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[36] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[37] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[38] Comma così modificato dall'art. 1 della
[39] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[40] Comma abrogato dall'art. 18 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 176 della
[42] Articolo abrogato dall'art. 143 della
[43] La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2013, n. 102, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, come risultante a seguito delle modifiche introdotte, successivamente, dall’art. 1, comma 8, lettera a), della
[44] Comma già modificato dall'art. 1 della
[45] Lettera aggiunta dall'art. 23 della
[46] Comma così sostituito dall'art. 23 della