Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 05/05/2004 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare). |
Art. 2. (Norme finali e transitorie). |
Art. 3. (Entrata in vigore). |
§ 1.8.18 - L.R. 5 maggio 2004, n. 12.
Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare.
(B.U. 7 maggio 2004, n. 19 – 1 suppl. ord.).
Art. 1. (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare).
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "La Giunta regionale adotta" sono sostituite dalle parole "E’ adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,";
b) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 18 della
4. [Al comma 3 dell'articolo 3 della
5. [Al comma 4 dell'articolo 6 della
6. Alla
a) al comma 9 dell'articolo 21 le parole "La Giunta regionale predispone" sono sostituite dalle parole "E’ adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,";
b) al comma 1 dell'articolo 26 le parole "La Giunta regionale che acquisisce” sono sostituite dalla parola “Acquisito”; la parola “regolamenta” è sostituita dalle parole “con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinate”;
c) al comma 3 dell'articolo 26 le parole "La Giunta regionale disciplina" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato";
d) al comma 4 dell'articolo 27 le parole "La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con regolamento" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite";
e) al comma 1 dell'articolo 39 le parole "La Giunta regionale disciplina" sono sostituite dalle parole “Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato";
f) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 43 sono soppresse le parole "dalla Giunta regionale" e dopo le parole “regolamento regionale” sono aggiunte le parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”.
7. [Alla
a) al comma 11 dell'articolo 7 le parole "dalla Giunta regionale" sono soppresse;
b) al comma 12 dell'articolo 7 le parole "La Giunta regionale classifica le acque e disciplina" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono classificate le acque e disciplinate";
c) al comma 1 dell'articolo 10 le parole "dalla Giunta regionale" sono soppresse;
d) al comma 2 dell'articolo 12 le parole "La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce" sono sostituite dalle parole "Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze previste dallo Statuto, sono stabilite";
e) al comma 1 dell'articolo 13 le parole "dalla Giunta regionale" sono soppresse;
f) al comma 2 dell'articolo 16 le parole "La Giunta regionale disciplina" sono soppresse; dopo le parole “delle stesse” sono inserite le parole “sono disciplinati”;
g) al comma 3 dell'articolo 20 le parole "la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e la consulta regionale della pesca, provvede all’emanazione del" sono sostituite dalle parole "sentita la consulta regionale della pesca, è emanato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, il"] [3].
8. Alla
a) [al comma 1 dell'articolo 13 le parole "la Giunta regionale provvede" sono sostituite dalle parole "si provvede" e dopo la parola “regolamento” sono aggiunte le parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”] [4];
b) [alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 le parole "da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto” ] [5].
9. Al comma 1 dell'articolo 7 della
10. [Al comma 1 dell'articolo 15 della
11. [Alla
a) al comma 2 dell'articolo 9 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto," e le parole “definisce con regolamento” sono sostituite dalle parole “sono definiti”;
b) al comma 6 dell'articolo 13 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”;
c) al comma 4 dell'articolo 14 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”;
d) al comma 1 dell'articolo 15 le parole "da apposito provvedimento della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto";
e) al comma 3 dell'articolo 16 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”;
f) al comma 2 dell'articolo 18 le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”;
g) al comma 6 dell'articolo 20 le parole "provvedimento della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "regolamento"] [7].
12. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 5 bis le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”;
b) al comma 2 dell'articolo 8 dopo la parola “adottare” sono aggiunte le parole “secondo le competenze stabilite dallo Statuto,” e le parole "da parte della Giunta regionale” sono soppresse;
c) al comma 1 dell'articolo 17 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "La Regione".
13. [Al comma 1 dell'articolo 7 della
14. [Alla
a) al comma 1 dell'articolo 11 sexies le parole "La Giunta regionale disciplina con regolamento" sono sostituite dalle parole “Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinata”;
b) al comma 2 dell'articolo 11 sexies le parole "La Giunta regionale" sono soppresse; le parole “può stabilire” sono sostituite dalle parole "si possono stabilire";
c) al comma 3 dell’articolo 11 sexies le parole “La Giunta regionale” sono soppresse; la parola “determina” è sostituita dalla parola “sono determinate”;
d) al comma 1 dell'articolo 11 septies le parole "La Giunta regionale" sono soppresse; la parola "disciplina" è sostituita dalle parole “è disciplinata” e dopo la parola “regolamenti” sono aggiunte le parole “, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”;
e) al comma 3 quater dell'articolo 23 le parole "la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con apposito provvedimento" sono sostituite dalle parole "sono individuate, con apposito provvedimento"] [9].
15. [Alla
a) la rubrica dell’articolo 19 è sostituita dalla seguente: "Rinvio a regolamenti regionali";
b) l'alinea del comma 1 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente: "Con uno o più regolamenti regionali, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinati:"] [10].
16. [Alla
a) al comma 9 quater dell'articolo 6 le parole "La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina" sono sostituite dalle parole "Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinati";
b) al comma 9 quinquies dell'articolo 6 le parole "la Giunta regionale disciplina" sono sostituite dalle parole "è disciplinato"] [11].
17. Alla
a) al comma 14 dell'articolo 4 le parole "della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”;
b) al comma 4 dell'articolo 6 le parole "della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”;
c) al comma 12 dell'articolo 7 le parole "della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”;
d) al comma 9 dell'articolo 10 le parole "della Giunta regionale" sono soppresse;
e) al comma 4 dell'articolo 11 le parole "con regolamento della Giunta regionale adottato" sono sostituite dalle parole "con deliberazione della Giunta regionale adottata".
18. Alla
a) al comma 7 dell'articolo 13 le parole "La Giunta regionale, con uno o più regolamenti, emana" sono sostituite dalle parole "Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite";
b) il comma 1 dell'articolo 97 è abrogato.
19. [Alla
a) al comma 4 dell'articolo 4 le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”;
b) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 le parole "approvato dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto”;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "La Giunta regionale, sentita le commissione consiliare competente, disciplina con regolamento" sono sostituite dalle parole "Con apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato";
d) il primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica. E’ approvato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, apposito regolamento di polizia idraulica.";
e) al comma 3 dell'articolo 13 le parole "La Giunta regionale con regolamento definisce" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono definiti";
f) al comma 4 dell'articolo 16 le parole "La Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze previste dallo Statuto, sono stabiliti"] [12].
20. [Al comma 1 dell'articolo 11 della
21. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 3 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole “, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,”;
b) al comma 7 dell'articolo 3 le parole "La Giunta regionale, con regolamento, definisce" sono sostituite dalle parole "Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono definiti".
22. [Alla
a) al comma 1 dell'articolo 18 bis le parole "La Giunta regionale, con appositi regolamenti, indica" sono sostituite dalle parole "Con appositi regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono indicati";
b) al comma 2 dell'articolo 18 bis le parole "ai regolamenti della Giunta" sono sostituite dalle parole "ai predetti regolamenti"] [14].
23. Al comma 8 bis dell'articolo 2 della
24. Al comma 6 dell'articolo 4 della
25. Al comma 150 septies dell’articolo 4 della
Art. 2. (Norme finali e transitorie).
1. I regolamenti approvati dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni di legge di cui all'articolo 1, anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge, conservano efficacia; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei regolamenti medesimi.
2. Salvo quanto sarà previsto dal nuovo Statuto regionale, resta ferma la competenza del Consiglio a riapprovare o modificare i regolamenti medesimi.
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 42 della
[2] Comma abrogato dall'art. 133 della
[3] Comma abrogato dall'art. 176 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[6] Comma abrogato dall'art. 100 della
[7] Comma abrogato dall'art. 18 della
[8] Comma abrogato dall'art. 143 della
[9] Comma abrogato dall'art. 143 della
[10] Comma abrogato dall'art. 38 della
[11] Comma abrogato dall'art. 133 della
[12] Comma abrogato dall'art. 176 della
[13] Comma abrogato dall'art. 12 della
[14] Comma abrogato dall'art. 100 della