Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 22/01/1999 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Norme attinenti alla contabilità, alla programmazione e all'attuazione dei progetti). |
Art. 2. (Norme in materia di contenimento, razionalizzazione e accelerazione della spesa e in materia di entrata). |
Art. 3. (Determinazioni in ordine alle modalità del trasferimento di risorse umane in relazione al conferimento di funzioni agli enti locali). |
Art. 4. (Norme attinenti alla tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, artistico ed archeologico). |
Art. 5. (Norme in materia di sanità e di servizi socio-assistenziali). |
Art. 6. (Norma in materia di smaltimento dei rifiuti). |
Art. 7. (Norme attinenti all'ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza regionale nonché al collocamento a riposo dei dirigenti). |
Art. 8. (Norme in materia di protezione civile). |
Art. 9. (Deroga ai divieti di cumulo di contributi pubblici e norme attinenti all'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia). |
Art. 10. (Trasformazione in azienda dell'ente pubblico "Istituto Regionale di Ricerca (IReR)"). |
Art. 11. (Norme in materia di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani). |
Art. 12. (Norme in materia di trasporto pubblico locale). |
Art. 13. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.2.63 - L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.
Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario.
(B.U. 25 gennaio 1999, n. 4 - 1° suppl. ord).
Art. 1. (Norme attinenti alla contabilità, alla programmazione e all'attuazione dei progetti).
1. [1].
2. [2].
3. [3].
4. [4].
5. [5].
6. La disposizione di cui all'art. 4, comma 18, lett. c) della
7. In deroga alla legge regionale di contabilità e per facilitare la realizzazione di programmi comunitari, le economie derivanti dai decreti di cancellazione o riduzione di impegni di cui all'art. 61 della
8. E' ammessa la carta di credito quale strumento di pagamento, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, ferme restando le disposizioni in materia di assunzioni di impegni di spesa a norma dell'art. 59 della
9. La carta di credito può essere utilizzata da parte dei componenti della Giunta, dirigenti e funzionari dell'amministrazione regionale per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie.
10. E' ammesso, altresì, l'uso della carta di credito per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione di missioni effettuate dai soggetti autorizzati.
11. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le procedure per l'utilizzo della carta di credito quale strumento di pagamento individuato dai commi 8, 9 e 10, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo, ai sensi della
12. La deliberazione di cui al comma 11 deve tenere conto dei seguenti criteri direttivi:
a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del Presidente della Giunta, degli assessori e dei direttori generali che potranno autorizzarne l'uso anche al restante personale sulla base delle disposizioni contenute nella
b) i rapporti con gli istituti di credito emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposite convenzioni.
Art. 2. (Norme in materia di contenimento, razionalizzazione e accelerazione della spesa e in materia di entrata).
1. [6].
2. [7].
3. [8].
4. Per l'attuazione di azioni umanitarie e di progetti di cooperazione di cui all'art. 3 della
a) organizzare ed incentivare l'attività di soccorso ed assistenza, anche mettendo a disposizione mezzi, beni e servizi destinati al soccorso, ed erogare contributi a favore dei soggetti colpiti e delle loro famiglie per le prime necessità, nonché a favore di enti pubblici, di organismi associativi e di volontariato, delle organizzazioni di cui alla
b) partecipare alla realizzazione di campagne informative per la raccolta di generi di prima necessità e di soccorso, di fondi e mezzi a beneficio delle popolazioni colpite ed all'acquisizione dei necessari spazi pubblicitari.
5. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle somme resesi disponibili in sede giudiziale o stragiudiziale a titolo di risarcimento di danni morali, determina i criteri per l'assegnazione e per la ripartizione tra i soggetti destinatari dei contributi di cui alla lettera a) del comma 4, in considerazione delle situazioni personali e familiari venutesi a creare a seguito dell'evento dannoso e individua la struttura di volta in volta competente per l'attuazione degli interventi.
6. Nel caso di interventi da effettuare all'estero si provvede all'acquisizione delle intese e alla definizione di programmi con le competenti amministrazioni statali.
7. E' abrogata la
8. [Il comma 3 dell'art. 2 della
[9.] [11]
10. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al comitato promotore per la costituzione della "Fondazione internazionale Luigi Di Liegro-ONLUS" un contributo di L. 50.000.000.
11. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al consorzio "Nova Spes", limitatamente all'esercizio 1999, un contributo per spese di attività connesse al reinserimento lavorativo dei detenuti di L. 150.000.000.
12. [12].
13. [13].
14. Al fine di assicurare il costante monitoraggio sullo stato di attuazione del decentramento operato con
15. La Regione promuove ogni iniziativa utile ad avviare la realizzazione dello sportello unico di cui al capo IV del
16. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative, ivi compresi il supporto finanziario e lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti, pubblici o privati, coinvolti nell'attuazione delle iniziative di cui al comma 15.
17. [15].
18. Le disposizioni di cui ai successivi commi da 19 a 28 si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto:
a) le autorizzazioni per l'escavazione di pozzo;
b) le concessioni per derivazione di acqua superficiale;
c) le concessioni per derivazioni di acqua da pozzo;
d) i nulla osta di polizia idraulica;
e) le autorizzazioni di polizia idraulica;
f) le autorizzazioni alla costruzione e al collaudo di elettrodotti;
g) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo.
19. Le modalità di determinazione e di corresponsione delle spese istruttorie relative ai procedimenti di cui al comma 18, che ai sensi dell'art. 3 del
20. Le spese istruttorie di cui al comma 19 ricomprendono:
a) le indennità di missione spettanti in forza della
b) le spese di sorveglianza e di collaudo di cui all'art. 24 del
c) le spese di sorveglianza sui lavori, eventualmente sostenute dagli uffici del Genio Civile, di cui all'art. 7, comma 4 della
d) ogni altra spesa dipendente dal fatto della concessione o autorizzazione.
21. Gli adempimenti per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sul Foglio Annunzi Legali e le relative spese sono a carico dei richiedenti.
22. Gli importi che i privati devono corrispondere a copertura delle spese d'istruttoria sono determinati e aggiornati con provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici competenti ad istruire il procedimento.
23. L'aggiornamento degli importi deve essere rapportato, salva l'esigenza di copertura di eventuali costi aggiuntivi, all'indice di rivalutazione monetaria.
24. Gli uffici competenti ad istruire i procedimenti di cui al comma 18, devono garantire adeguata pubblicità ai provvedimenti di cui al comma 22.
25. Gli importi dovuti dai privati a copertura delle spese d'istruttoria, determinati ai sensi dei commi 22, 23 e 24, sono imputati al capitolo d'entrata individuato dalla Regione.
26. Il pagamento da parte dei privati è effettuato, attraverso versamento sul c.c. postale intestato alla Regione Lombardia.
27. La ricevuta dell'avvenuto pagamento è presentata agli uffici competenti ad istruire i procedimenti di cui al comma 18 al momento della richiesta di concessione o autorizzazione.
28. Per i procedimenti di cui al comma 18, per i quali i privati abbiano già depositato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi richiesti dagli uffici competenti a copertura delle spese istruttorie, si applica la disciplina di cui agli artt. 31 e ss. della
Art. 3. (Determinazioni in ordine alle modalità del trasferimento di risorse umane in relazione al conferimento di funzioni agli enti locali).
1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle province, ai comuni e agli altri enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 17, 18 e 19.
2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.
3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico-giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del "Comitato per le politiche del personale", di cui al comma 14, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:
a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli enti locali;
b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;
c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli enti destinatari di trasferimenti e deleghe;
d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.
5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di intere strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso enti locali.
6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli enti locali è assistita, da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 14, con oneri a carico della Regione Lombardia e degli enti locali; la ripartizione di tali oneri è definita sulla base di apposite convenzioni, nelle quali può essere prevista anche la formazione del personale degli enti locali coinvolti nel trasferimento.
7. La Regione può avvalersi degli uffici degli enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.
8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.
9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene in conformità alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 14, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. Il personale inquadrato nei ruoli degli enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.
11. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione Lombardia riconosce incentivi economici una tantum calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato e comprensivi altresì dei compensi previsti dall'art. 22 del
12. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.
13. Fatte salve le determinazioni nazionali modificative del sistema previdenziale in materia di indennità di fine rapporto, al personale regionale distaccato è liquidata, al momento dell'effettivo trasferimento nei ruoli degli enti locali, l'integrazione regionale corrisposta ai sensi dell'art. 36, comma 5, della
14. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità del personale da trasferire presso gli enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità di:
a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;
b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli enti locali;
c) gestione del personale, proveniente dallo Stato;
d) salvaguardia della professionalità acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.
15. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli enti locali.
16. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:
a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante della delegazione regionale della associazione nazionale comuni lombardi (ANCI Lombardia);
c) un rappresentante della unione regionale delle province della Lombardia (UPL);
d) un rappresentante della delegazione regionale dell'unione nazionale comuni ed enti montani;
e) un rappresentante della unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;
f) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività fissata dal
17. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.
18. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità di personale, come individuate ai sensi del comma 4.
19. I decreti di cui al comma 17 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.
20. Il trasferimento agli enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 17.
21. Le disposizioni contenute nelle leggi regionali attuative del
Art. 4. (Norme attinenti alla tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, artistico ed archeologico). [16]
Art. 5. (Norme in materia di sanità e di servizi socio-assistenziali).
1. [17].
2. Alle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili accreditate nel corso del 1998 ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale del 29 dicembre 1997 nn. 33924 e 33925 che siano state attivate ed autorizzate al funzionamento nel corso del 1997 e che abbiano richiesto i contributi sul Fondo Sanitario, nel rispetto della normativa regionale in vigore antecedentemente alle nuove disposizioni di cui alle stesse deliberazioni del 29 dicembre 1997 nn. 33924 e 33925, possono essere riconosciuti, con delibera della Giunta regionale, i finanziamenti a carico del Fondo Sanitario, con decorrenza dalla data di effettiva attivazione dei posti autorizzati, previa verifica dei requisiti previsti per il finanziamento sul F.S.R.
3. Gli enti che hanno beneficiato di contributi regionali a rimborso per spese di investimento ai sensi della
a) estinguere anticipatamente il debito residuo in un'unica soluzione, senza pagamento di penali;
b) ottenere, su specifica richiesta alla competente direzione generale, l'applicazione di un tasso di interesse pari a quello fissato dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. La decorrenza del nuovo tasso si applica dall'annualità 1999, ferma restando la durata originaria del rimborso.
Le direzioni generali, in base alla competenza per materia, provvedono di intesa a stabilire modalità e procedure.
Art. 6. (Norma in materia di smaltimento dei rifiuti). [18]
Art. 7. (Norme attinenti all'ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza regionale nonché al collocamento a riposo dei dirigenti).
1. [19].
2. [20].
3. [21].
Art. 8. (Norme in materia di protezione civile).
1. [Alla
a) [22];
b) gli articoli 12, 18, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati;
c) [23].
d) al comma 1 dell'art. 29 l'espressione "avvalendosi delle strutture organizzative regionali" è soppressa] [24].
Art. 9. (Deroga ai divieti di cumulo di contributi pubblici e norme attinenti all'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia).
1. I divieti di cumulo di contributi pubblici previsti dalle leggi regionali non si applicano sino al limite del 70% dell'importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento e qualora gli interventi ammissibili al finanziamento si inseriscano nell'ambito di progetti o programmi:
a) candidati all'intesa Stato Regione di cui alla deliberazione CIPE 17 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata";
b) ammessi ed ammissibili ai sensi della
2. [25].
3. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle deliberazioni consiliari approvate a norma della
Art. 10. (Trasformazione in azienda dell'ente pubblico "Istituto Regionale di Ricerca (IReR)"). [26]
[1. L'Ente "Istituto Regionale di Ricerca (IReR)", già ente pubblico disciplinato dalla
2. L'IRER svolge, anche con riferimento al contesto nazionale ed europeo, gli studi inerenti agli assetti ed ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali, finalizzati all'attività di programmazione della Regione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto. Ad esso si applica l'art. 43, comma 3, della
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e dell'art. 9 della
4. In caso di gravi irregolarità, violazioni di legge o di regolamento, ovvero di persistente inottemperanza agli indirizzi regionali o di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, il Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale, può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare, per un periodo non superiore a sei mesi, un commissario straordinario. Il nuovo consiglio di amministrazione deve essere nominato entro sei mesi dallo scioglimento del precedente.
5. L'istituto Regionale di Ricerca di cui alla presente legge subentra in ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, all'Ente di eguale denominazione di cui alla
6. Il personale dipendente dall'IReR, in servizio a tempo indeterminato al 31 ottobre 1998, è trasferito alla nuova Azienda; al personale dell'Azienda si applica il contratto nazionale di lavoro del comparto Commercio e Servizi ed è riconosciuta la retribuzione individuale maturata presso l'IReR; ai fini dell'attribuzione della successiva quota di salario individuale di anzianità viene valutato il rateo in corso di maturazione nell'Ente stesso.
7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene nominato il nuovo consiglio di amministrazione; scaduto tale termine provvede alla nomina il Presidente del Consiglio regionale nell'ambito delle candidature pervenute, acquisito il parere del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 della
8. Sono abrogate le leggi regionali n. 57/74 e n. 51/81.]
Art. 11. (Norme in materia di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani). [27]
Art. 12. (Norme in materia di trasporto pubblico locale). [28]
[1. [29].
2. La
Art. 13. (Dichiarazione d'urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
[1] Modifica gli artt. 9 bis, 28 septies, 39, 48, 59, 61, 62, 68 e 71; sostituisce gli artt. 60, 63, 64 e 65 nella
[2] Modifica gli artt. 3 e 4; sostituisce l'art. 6 nella
[3] Modifica gli artt. 8 e 9 della
[4] Sostituisce l'art. 8 della
[5] Sostituisce il comma 11, art. 27, della
[6] Comma abrogato dall'art. 13 della
[7] Sostituisce l'art. 3 della
[8] Sostituisce il comma 4, art. 1 della L.R. 8 maggio 1990, n. 34.
[9] Alinea così sostituito dall'art. 2 della
[10] Comma abrogato dall'art. 103 della
[11] Comma abrogato dall'art. 24 della
[12] Aggiunge l'art. 3 bis alla
[13] Modifica l'art. 2 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 18 della
[15] Aggiunge l'art. 1 bis e modifica l'art. 22 nella
[16] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[17] Comma abrogato dall'art. 133 della
[18] Sostituisce il comma 5, art. 31 bis, della
[19] Comma abrogato dall'art. 103 della
[20] Comma abrogato dall'art. 103 della
[21] Comma abrogato dall'art. 5 della
[22] Sostituisce l'art. 21 della
[23] Sostituisce il comma 1, art. 28, della
[24] Comma abrogato dall’art. 11 della
[25] Comma abrogato dall'art. 86 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 143 della
[29] Sostituisce il comma 6, art. 31, della