§ 4.1.135 - L.R. 4 marzo 2009, n. 3.
Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:04/03/2009
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Beni non espropriabili)
Art. 3.  (Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni)
Art. 4.  (Funzione regionale di coordinamento)
Art. 5.  (Procedimenti di competenza regionale)
Art. 6.  (Piano urbanistico)
Art. 7.  (Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale)
Art. 8.  (Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo)
Art. 9.  (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)
Art. 10.  (Operazioni per la redazione del progetto)
Art. 11.  (Comunicazioni e notificazioni)
Art. 12.  (Disposizioni relative agli effetti dell’espropriazione per i terzi)
Art. 13.  (Spese della procedura)
Art. 14.  (Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata)
Art. 15.  (Collegio tecnico)
Art. 16.  (Commissione provinciale espropri)
Art. 17.  (Edificabilità legale)
Art. 18.  (Edificabilità di fatto)
Art. 19.  (Disposizioni in materia di servitù)
Art. 20.  (Competenze)
Art. 21.  (Indennità per l’imposizione di servitù)
Art. 22.  (Disposizioni transitorie)
Art. 23.  (Abrogazioni)
Art. 24.  Norma finanziaria
Art. 25.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.135 - L.R. 4 marzo 2009, n. 3.

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(B.U. 2 marzo 2009, n. 9 - S.O. 6 marzo 2009, n. 1)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Nel rispetto della parte II, titolo V, della Costituzione e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), nonché di quelli desumibili dalle leggi statali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la presente legge disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l’esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del TUE.

 

     Art. 2. (Beni non espropriabili)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi, entro novanta giorni dalla richiesta del beneficiario ed a cura dell’autorità espropriante, d’intesa con gli enti pubblici interessati.

 

CAPO II

FUNZIONI

 

     Art. 3. (Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni)

1. Costituiscono autorità espropriante:

a) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità: gli enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere, ivi compresi le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni e altri enti pubblici;

b) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità: gli enti pubblici che emanano i provvedimenti dai quali deriva la dichiarazione di pubblica utilità;

c) le società, a totale o a maggioritaria partecipazione pubblica, che hanno la proprietà o la gestione delle reti e degli impianti ad esse collegati, per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

2. Costituiscono inoltre autorità espropriante i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Tutte le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale all’autorità amministrativa espropriante sono svolte dall’ufficio per le espropriazioni, che l’autorità individua organizzandolo appositamente ovvero attribuendo i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

4. Due o più autorità esproprianti di cui al comma 1, anche se operano con finalità o in settori diversi, possono, nei modi previsti dalla legge, organizzare un comune ufficio per le espropriazioni, o attribuirne i poteri, in tutto o in parte, ad un ufficio per le espropriazioni già esistente presso una di loro, ovvero coordinare gli uffici per le espropriazioni già esistenti.

 

     Art. 4. (Funzione regionale di coordinamento)

1. La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei procedimenti espropriativi.

2. In particolare la Regione:

a) favorisce e incentiva il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 4;

b) svolge attività di consulenza nei confronti delle autorità esproprianti;

c) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche ai sensi dell’articolo 14 del TUE;

d) indica, con provvedimento della Giunta regionale, le modalità di applicazione dell’articolo 14 del TUE.

 

     Art. 5. (Procedimenti di competenza regionale)

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi compresi quelli citati all’articolo 3, comma 1, lettera a), le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

1 bis. La Regione, previa convenzione, può delegare anche a Infrastrutture Lombarde Spa (ILSPA) l'esercizio delle funzioni di autorità espropriante per procedimenti di competenza della Regione, specificamente individuati, finalizzato alla progettazione e all'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il presente comma si applica anche alle convenzioni in essere con ILSPA alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2018) [1].

2. L’ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell’esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.

3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l’efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell’ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall’atto di delega.

4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale:

a) cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l’espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati; b) provvede alla pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale e sul sito informatico della Regione, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d).

 

CAPO III

IL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIAZIONE

 

     Art. 6. (Piano urbanistico)

1. Per piano urbanistico generale, come richiamato nelle disposizioni del TUE, deve intendersi il piano di governo del territorio, così come definito all’articolo 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero, nella fase transitoria, così come definita alla parte I, titolo II, capi I e VI della l.r. 12/2005, il piano regolatore generale.

 

     Art. 7. (Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 15, della l.r. 12/2005, in tutti i casi nei quali l’opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure ordinarie o con le procedure di cui all’articolo 10, comma 1, del TUE.

2. In particolare, nella fase transitoria, così come definita alla parte I, titolo II, capi I e VI della l.r. 12/2005, l’atto di approvazione, da parte di un’autorità competente diversa dal comune, del progetto preliminare o definitivo di opera non conforme agli strumenti di pianificazione comunale, è trasmesso al consiglio comunale, che può apportare la variante agli strumenti medesimi.

3. Per le infrastrutture lineari energetiche, l’effetto di variazione degli strumenti urbanistici vigenti consegue al provvedimento finale della conferenza dei servizi di cui all’articolo 52 quater, comma 3, del TUE, previa deliberazione del consiglio comunale.

4. La variante di cui ai commi 1 e 2, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato all’espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.

 

     Art. 8. (Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo)

1. All’interno degli ambiti funzionali previsti dagli strumenti di pianificazione comunale e senza necessità di variante agli strumenti stessi, possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, anche senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti un’imposizione di servitù e che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista.

2. La preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio non è necessaria per le opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per le opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall’articolo 96, comma 1, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e dall’articolo 133, lettera a), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), nonché per le opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, perimetrate negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale o di bacino.

 

CAPO IV

LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’

 

     Art. 9. (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l’autorità espropriante approva il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblico interesse, ovvero quando sono approvati il progetto preliminare, il programma triennale delle opere pubbliche o il piano attuativo, comunque denominato, integrati ai sensi del comma 2; b) in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità: l’approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale, anche di settore o attuativo, la determinazione finale di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, ovvero il rilascio di una concessione o di un atto avente effetti equivalenti.

2. Il progetto preliminare, anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 52 quater, comma 2, del TUE, e il programma triennale delle opere pubbliche, relativamente a ciascuna opera per la quale intendono produrre l’effetto di cui al comma 1, lettera a), e il piano attuativo, comunque denominato, devono contenere:

a) piano particellare che individui i beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;

b) motivazione circa la necessità di dichiarare la pubblica utilità in tale fase;

c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili in materia, con l’indicazione della relativa copertura finanziaria.

 

     Art. 10. (Operazioni per la redazione del progetto)

1. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall’articolo 15, commi 2 e 3, del TUE, allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono introdursi, nonché sul sito informatico della Regione.

2. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l’articolo 52 septies del TUE. L’avviso all’albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.

 

CAPO V

L’ESPROPRIAZIONE

 

     Art. 11. (Comunicazioni e notificazioni)

1. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del TUE, esclusa quella di cui all’articolo 23, comma 1, lettere f) e g), possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le comunicazioni previste dal titolo II, capo IV, del TUE e dal comma 1 del presente articolo, effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, s’intendono perfezionate alla data del ricevimento da parte del destinatario.

3. Il promotore dell’espropriazione può notificare l’elenco previsto dall’articolo 20, comma 1, del TUE, contestualmente alla comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 2, del TUE.

4. L’avviso previsto dall’articolo 11, comma 2, dall’articolo 16, comma 8, e dall’articolo 52ter del TUE è pubblicato anche su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione.

5. Le comunicazioni previste dal titolo II, capo IV, del TUE e dal comma 1 del presente articolo, non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione.

6. Le comunicazioni o le notificazioni, previste al titolo II, capo IV, del TUE e dal comma 1 del presente articolo, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all’amministratore condominiale.

 

     Art. 12. (Disposizioni relative agli effetti dell’espropriazione per i terzi)

1. L’autorità espropriante esercita le funzioni di cui al presente articolo.

2. L’autorità espropriante, con provvedimento motivato, dispone la modifica o lo spostamento degli impianti interferenti, ponendo i relativi oneri economici a carico del beneficiario dell’espropriazione ed a favore dell’esercente.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le ipotesi di espropriazione di diritti reali diversi dalla proprietà.

 

     Art. 13. (Spese della procedura)

1. Il promotore dell’espropriazione rimborsa all’autorità espropriante le spese sostenute per la procedura, secondo le tariffe approvate dalla stessa autorità espropriante in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 14. (Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata)

1. I decreti di cui agli articoli 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del TUE, anche in riferimento a procedimenti di asservimento per pubblica utilità, sono emanati in particolare nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;

b) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;

c) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.

2. La Regione, nell’esercizio della funzione di coordinamento di cui all’articolo 4, specifica ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presupposto di urgenza o di particolare urgenza previsto dagli articoli 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del TUE.

 

CAPO VI

L’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE

 

     Art. 15. (Collegio tecnico)

1. L’autorità espropriante e il proprietario interessato possono, d’accordo tra loro, nominare il terzo tecnico di cui all’articolo 21 del TUE; in tal caso non si applicano i commi 4 e 5 del medesimo articolo 21.

 

     Art. 16. (Commissione provinciale espropri)

1. E’ istituita in ogni provincia la commissione di cui all’articolo 41 del TUE, denominata commissione provinciale espropri (di seguito: commissione).

2. La commissione è composta:

a) dal presidente della provincia, o suo delegato, che la presiede;

b) dall’ingegnere capo dell’Agenzia del territorio, o suo delegato; c) dal presidente provinciale dell’azienda regionale per l’edilizia residenziale, o suo delegato;

d) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla provincia;

e) da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla provincia, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno su proposta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative.

Gli esperti di nomina provinciale durano in carica fino alla scadenza ordinaria od anticipata del consiglio provinciale.

3. La commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. La provincia approva il regolamento della commissione, con il quale si:

a) individuano la sede e l’ufficio di segreteria;

b) disciplinano le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute;

c) disciplinano le modalità di nomina dei componenti; d) può prevedere e disciplinare sottocommissioni;

e) può variare l’ambito territoriale delle regioni agrarie, con efficacia limitata alle materie di competenza della commissione;

f) disciplinano l’organizzazione e il funzionamento, per ogni altro aspetto ritenuto necessario.

5. La commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:

a) determina il valore agricolo medio dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del TUE;

b) esprime, su richiesta dell’autorità espropriante, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del TUE;

c) determina l’indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 15, del TUE;

d) determina l’indennità per l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del TUE;

e) determina il corrispettivo della retrocessione, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del TUE.

6. La Regione eroga alle province un contributo annuo per la copertura degli oneri di funzionamento della commissione, secondo la misura, i criteri e le modalità stabiliti d’intesa con le province.

7. Il promotore dell’espropriazione, che ha richiesto l’intervento della commissione, rimborsa alla provincia le spese sostenute, secondo le tariffe approvate dalla provincia in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 17. (Edificabilità legale)

1. A seguito dell’entrata in vigore del piano di governo del territorio ed ai soli fini dell’applicazione del titolo II, capo VI, sezione III, del TUE, tutte le aree oggetto della pianificazione comunale si considerano legalmente edificabili, secondo la disciplina di cui alla l.r. 12/2005, anche se destinate a servizi, fatta eccezione per le aree ubicate in ambiti che il piano delle regole individua come destinati all’agricoltura, di pregio ambientale o non soggetti a trasformazione urbanistica.

 

     Art. 18. (Edificabilità di fatto)

1. Ai soli fini dell’applicazione del titolo II, capo VI, sezione III, del TUE, un’area possiede i caratteri dell’edificabilità di fatto se, nell’ambito territoriale in cui l’area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, una o più delle opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge.

2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell’edificabilità di fatto sull’immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell’edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell’indennità.

 

     Art. 19. (Disposizioni in materia di servitù)

1. La Regione, nell’esercizio della funzione di coordinamento di cui all’articolo 4, può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell’indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all’articolo 44 del TUE.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE

 

     Art. 20. (Competenze)

1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera e ter) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico e generale e norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), le province territorialmente competenti:

a) emanano il provvedimento di cui all’articolo 52 quater, comma 1, del TUE, relativo ad infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali;

b) sono delegate ad esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni ad attuare le funzioni proprie di cui all’articolo 52 sexies, comma 2, del TUE.

2. La Regione, in caso di inerzia delle province, esercita il potere sostitutivo di cui all’articolo 52 sexies del TUE, con le modalità di cui all’articolo 13 bis della l.r. 26/2003.

 

     Art. 21. (Indennità per l’imposizione di servitù)

1. L’indennità per l’imposizione di servitù, relativamente alle infrastrutture lineari energetiche, in sede di offerta di cui all’articolo 20, comma 1, del TUE, e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 44 del TUE, è commisurata al valore venale del bene relativamente alle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni.

2. Ai fini dell’offerta di cui al comma 1, il valore venale corrisponde:

a) per le aree non edificabili, al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticata nella singole regioni agrarie, così come previsto all’articolo 40, commi 1 e 3, del TUE;

b) per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell’articolo 36 del TUE.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 22. (Disposizioni transitorie)

1. Ai progetti e ai piani per i quali, al 30 giugno 2003, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data, escluse quelle incompatibili con il titolo II, capo VI, del TUE.

2. Alle infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data, escluse quelle incompatibili con il titolo II, capo VI, del TUE.

3. I commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dell’espropriazione o il proponente delle opere abbia optato espressamente per l’applicazione delle disposizioni del TUE ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.

 

     Art. 23. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione e di occupazione);

b) la legge regionale 23 gennaio 1981, n. 9 (Norme sulle occupazioni temporanee e d’urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali);

c) gli articoli 5, commi 4 e 5, 8, 12, 14 e 15 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt);

d) l’articolo 50 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

e) l’articolo 3, commi 100, 101, 103, 104 e 105, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59));

f) l’articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005).

2. Sono o restano altresì abrogati:

a) il comma 170 dell’articolo 3 della l.r. 1/2000;

b) il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 33 (Modifiche alla l.r. 16 agosto 1982, n. 52 e disposizione integrativa in relazione alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt).

 

     Art. 24. Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all’articolo 16, comma 6, pari per l’esercizio 2009 a euro 61.975,00, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 6.5.1.2.396 “Lo sviluppo dell’azione di riforma legislativa” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2. Per gli anni successivi al 2009 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

 

     Art. 25. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.