Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 26/09/1992 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 2.1.155 - L.R. 26 settembre 1992, n. 36. [1]
Integrazione all'art. 55 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'indennità di presenza ai commissari straordinari regionali delle IIPPAB. [2]
(B.U. 1 ottobre 1992, n. 40, 1° suppl ord.).
1. Ai commissari straordinari nominati dalla regione per la gestione temporanea delle IIPPAB, qualora si tratti di struttura per la cui amministrazione sia necessario un impegno a tempo pieno, in luogo della indennità per ogni giornata di effettiva presenza prevista dall'art. 55, sesto comma, della
2. Il commissario straordinario è nominato per un periodo di sei mesi, prorogabile per non più di due volte. Alla scadenza di detto termine, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario. Eventuali deroghe ai predetti limiti temporali possono essere disposte per comprovati motivi e nei soli casi in cui siano già in corso procedimenti amministrativi per l'adozione dei provvedimenti di estinzione, riconoscimento, fusione, raggruppamento, trasformazione e modifica dello statuto nel rispetto dei principi di cui alla legge 6972/1890 [3].
3. La giunta regionale stabilisce, all'atto della nomina del commissario, se si tratta di struttura per la cui amministrazione sia necessario un impegno a tempo pieno, tenendo conto della dimensione organizzativa, del numero di dipendenti e della consistenza del bilancio annuale.
4. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina a commissario straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma si applicano anche ai commissari straordinari già nominati e in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la sussistenza delle condizioni di cui al precedente terzo comma.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Legge abrogata dall’art. 19 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 4, comma 36, della