Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 31/03/2008 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia istituzionale e organizzativa e proroga di termini) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica) |
Art. 3. (Disposizioni in materia di barriere architettoniche) |
Art. 4. (Disposizioni in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.135 - L.R. 31 marzo 2008, n. 5. [1]
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008
(B.U. 4 aprile 2008, n. 14 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Disposizioni in materia istituzionale e organizzativa e proroga di termini)
1. [Alla
a) dopo il comma 5 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'5 bis. Al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela degli idonei, la Giunta regionale e i soggetti di cui all'allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari, c) Altri enti pubblici, per la copertura dei posti disponibili, nella qualifica dirigenziale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, possono reciprocamente ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi; con provvedimento della Giunta sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per il ricorso alle suddette graduatorie, fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina. Per i medesimi fini, la Giunta regionale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del
2. [Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalità di cui alla
a) al comma 3 dell'articolo 19 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
'La Giunta regionale procede all'iscrizione dei titolari di dette posizioni in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalità per accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.'] [3].
3. [In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 2, il personale interessato all'iscrizione nel ruolo professionale è quello in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, presso l'avvocatura regionale, che abbia esercitato, con profitto, patrocinio professionale a favore della Regione] [4].
4. [Alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 27 è inserito il seguente:
'1 bis. Le unità organizzative di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.';
b) al comma 11 dell'articolo 27 le parole 'e cessa in ogni caso alla scadenza della legislatura regionale' sono soppresse] [5].
5. [Ai componenti del collegio dei revisori delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni in misura pari al 12 per cento della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta ai direttori generali. Al presidente del collegio spetta un'indennità in misura pari al 15 per cento della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta ai direttori generali] [6].
6. [Alla
a) al comma 17 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
'fatta salva la prosecuzione del rapporto stesso fino alla prima data utile alla decorrenza dell'assegno di pensione.'] [7].
7. Alla
a) dopo il comma 8 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'8 bis. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali i contratti e gli incarichi di cui al comma 18, articolo 3, della
8. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 14, le parole 'per non oltre quindici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione' sono sostituite con le parole 'non oltre il 31 dicembre 2008'.
9. Alla
a) dopo il comma 7 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'7 bis. Le Commissioni di cui al comma 2 in carica alla data del 30 giugno 2008 sono prorogate di dodici mesi rispetto alla loro scadenza naturale.'.
Art. 2. (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica) [8]
[1. Alla
a) al comma 41 bis dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo:
'e non devono essere stati occupanti senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni';
b) al comma 51 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
'. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 12, del
c) il comma 51 ter dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'51 ter. Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi, il comune non provveda all'assegnazione:
a) qualora si tratti di alloggi gestiti da soggetto diverso dal comune e di proprietà del soggetto medesimo, all'assegnazione provvede lo stesso ente gestore, utilizzando la graduatoria comunale;
b) qualora si tratti di alloggi gestiti dal comune, ovvero l'ente gestore di cui alla lettera a) non provveda all'assegnazione in luogo del comune, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, nomina un commissario per l'espletamento delle attività di assegnazione.';
d) dopo il comma 52 bis dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'52 ter. Il beneficiario che intende rinunciare al finanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Regione, anche al fine della riprogrammazione delle risorse nel rispetto delle disposizioni della
2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 52 ter della
3. Alla
a) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo:
', per i nuclei familiari di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 18 del
b) alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo:
'Per tali nuclei familiari il Comune, nei procedimenti di cui all'articolo 18 del
c) al numero 2) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 dopo le parole 'situazione economica della famiglia assegnataria' sono aggiunte le seguenti parole: ', per i nuclei familiari collocati in area di accesso e permanenza l'ente proprietario può graduare l'aumento anche su più anni qualora l'aumento sia pari o superiore rispettivamente a 100 e 150 al mese;'.]
Art. 3. (Disposizioni in materia di barriere architettoniche)
1. Alla
a) la rubrica dell'articolo 34 ter è sostituito dal seguente:
'Art. 34 ter. (Finanziamento degli interventi di cui alla
b) il comma 1 dell'articolo 34 ter è sostituito dal seguente:
'1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della
Art. 4. (Disposizioni in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione) [9]
[1. Alla
a) al comma 5 dell'articolo 3 dopo la parola 'esporre' sono aggiunte le parole 'in vetrina';
b) al comma 2 dell'articolo 7 le parole 'quarantacinque giorni dalla nascita' sono sostituite con le parole 'trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.';
c) dopo il comma 6 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'6 bis. L'identificazione di cui al comma 5 è eseguita da veterinari pubblici e privati accreditati. L'identificazione da parte di soggetti diversi comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera l).';
d) alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 dopo la parola 'chi' sono aggiunte le parole 'viola le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6 bis, e per chi'.]
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 103 della
[3] Comma abrogato dall'art. 103 della
[4] Comma abrogato dall'art. 103 della
[5] Comma abrogato dall'art. 103 della
[6] Comma abrogato dall'art. 133 della
[7] Comma abrogato dall'art. 103 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 51 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 133 della