§ 3.6.11 - L.R. 8 giugno 1984, n. 28. [*]
Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:08/06/1984
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge e rinvii.
Art. 2.  Organi per l'esercizio delle funzioni.
Art. 3.  Determinazione annuale del numero delle nuove concessioni.
Art. 4.  Requisiti soggettivi, capacità tecnico-organizzativa ed economica, stati di incapacità dei richiedenti le concessioni.
Art. 5.  Domande di concessione. Contenuti.
Art. 6.  Istruttoria delle domande.
Art. 7.  Rilascio e diniego delle concessioni.
Art. 8.  Durata e contenuto degli atti di concessione.
Art. 9.  Trasferimento delle concessioni.
Art. 10.  Rinnovo delle concessioni.
Art. 11.  Estinzione delle concessioni.
Art. 12.  Collaudi.
Art. 13.  Sospensione dell'esercizio.
Art. 14.  Impianti autostradali e per uso esclusivo
Art. 15.  Impianti per uso privato.
Art. 16.  Rinnovo delle autorizzazioni per impianti di uso privato.
Art. 17.  Potenziamento, modifica, trasferimento e concentrazione di impianti.
Art. 18.  Domande, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di potenziamento, trasferimento e concentrazione.
Art. 19.  Aggiornamento dell'archivio regionale degli impianti.
Art. 20.  Aggiornamento del piano regionale di programmazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti.
Art. 21.  Norme transitorie e di salvaguardia.
Art. 22.  Consulta regionale per gli impianti di distribuzione di carburante.
Art. 23.  Norma finanziaria.


§ 3.6.11 - L.R. 8 giugno 1984, n. 28. [*]

Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione.

(B.U. 13 giugno 1984, n. 24, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità della legge e rinvii.

     1. La presente legge reca norme di attuazione, di organizzazione e di spesa per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, delegate alla regione con l'art. 52 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Per quanto non previsto nella presente legge, la materia è disciplinata:

     - dall'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

     - dal regolamento approvato con D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269;

     - dal regolamento approvato con D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, modificato con D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28;

     - dalle norme richiamate nelle fonti sopracitate;

     - dagli atti di indirizzo e coordinamento e dalle direttive emanate dal governo della Repubblica, dal presidente del consiglio dei ministri e dal comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

 

     Art. 2. Organi per l'esercizio delle funzioni.

     1. Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo sono esercitate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.

     2. La regione si avvale ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 degli uffici ed organi tecnici dello Stato.

 

     Art. 3. Determinazione annuale del numero delle nuove concessioni.

     1. Con decreto del presidente della giunta regionale si provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con osservanza degli indirizzi e delle direttive governative, a de terminare il numero massimo delle concessioni per l'installazione di nuovi impianti, che potranno essere rilasciate in ciascuna provincia nell'anno successivo. Si tiene conto, al riguardo, della dimensione della rete distributiva già esistente; degli incrementi del numero dei veicoli circolanti e del consumo di carburanti; dello sviluppo dei traffici e della rete stradale; delle previsioni del piano di cui al successivo art. 20 e di ogni altro utile elemento.

 

     Art. 4. Requisiti soggettivi, capacità tecnico-organizzativa ed economica, stati di incapacità dei richiedenti le concessioni.

     1. Il richiedente della concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburante per autotrazione deve:

     a) avere compiuto il 18° anno di età;

     b) essere cittadino italiano o ente italiano o degli altri Stati della comunità economica europea, oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

     2. Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti richieste dall'art. 16, 3° comma del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 deve tenersi conto:

     a) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;

     b) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati all'importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;

     c) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autoritrazione adeguata all'importanza dell'impianto;

     d) di ogni altro elemento idoneo a provvedere la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.

     3. La capacità tecnica organizzativa ed economica è presunta per i titolari di concessione per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione, nonché per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.

     4. La concessione non può essere assentita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nei confronti di coloro:

     a) che siano stati dichiarati falliti;

     b) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a due anni, o nel massimo a cinque anni, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

     c) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o sono stati dichiarati delinquenti abituali;

     d) che abbiano riportato nel quinquennio precedente condanne per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

     5. I relativi accertamenti possono essere effettuati d'ufficio.

 

     Art. 5. Domande di concessione. Contenuti.

     1. La domanda di concessione, rivolta al presidente della giunta regionale, dev'essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo 3 sul Bollettino Ufficiale della regione; tale pubblicazione ha ordinariamente luogo entro il mese di gennaio di ciascun anno.

     2. La domanda deve indicare:

     a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o del legale rappresentante; nonché per le società i dati di cui all'art. 2250, commi 1° e 2° del codice civile;

     b) la località in cui si intende installare l'impianto;

     c) la dettagliata composizione dell'impianto (numero dei distributori, numero e capacità dei serbatoi e tipi di carburante), nonché le quantità massime espresse in mc., di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionato nei prescritti fusti o recipienti, che si intendono eventualmente detenere presso l'impianto;

     d) il proprietario dell'area di insistenza dell'impianto;

     e) gli elementi, corredati di eventuale documentazione da cui risulti il possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui al precedente art. 4;

     f) il numero delle altre concessioni di cui il richiedente sia eventualmente titolare.

     3. La domanda deve inoltre recare dichiarazione che non sussistono in capo al richiedente le condizioni di incapacità soggettiva, di cui al precedente art. 4, e deve essere corredata:

     a) di certificato generale del casellario giudiziale;

     b) di certificato di carichi pendenti;

     c) di documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'area sulla quale si intende installare l'impianto;

     d) di documentazione tecnica relativa alla disposizione planimetrica dell'impianto ed alla composizione delle sue strutture.

 

     Art. 6. Istruttoria delle domande.

     1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente art. 5 si procede ad esame preliminare delle domande da concessione, respingendo, con provvedimento motivato, quelle prive delle indicazioni o della documentazione prescritta, quelle presentate da soggetti inidonei ai sensi del precedente art. 4, quelle riferentisi a località in cui l'attivazione di un nuovo impianto appaia non rispondente alle esigenze del pubblico servizio della distribuzione dei carburanti, nonché quelle contrastanti con le previsioni del piano di cui all'art. 20.

     2. Sulle altre domande si provvede a richiedere:

     a) il parere del comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, per quanto attiene alla conformità del progetto di impianto alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia.

     b) il parere dell'ente proprietario della sede stradale prospiciente l'impianto per quanto attiene alle condizioni di viabilità ed al rispetto della relativa disciplina;

     c) il parere della sovraintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove del caso, in relazione ai caratteri dell'area interessata;

     d) il parere dell'ufficio tecnico delle imprese di fabbricazione territorialmente competente, per quanto attiene all'osservanza della normativa tributaria;

     e) l'autorizzazione del Comune, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 concernente «Attuazione della delega della Legge 22 luglio 1975, n. 382»; tale autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del sindaco nei riguardi di tutti gli impianti stradali ubicati nel Comune con esclusione di quelli situati sulle autostrade, nonché di quelli siti sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrada con provvedimento del ministero dei lavori pubblici; qualora si tratti di impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, l'autorizzazione reca anche specifica menzione della non insistenza dell'impianto in alcuna delle ubicazioni vietate ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 concernente «Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas, di petrolio liquefatto per autotrazione».

     3. I pareri e l'autorizzazione, o il motivato diniego di quest'ultima, contemplati nel presente articolo devono essere espressi entro 40 giorni dalla relativa richiesta [1].

 

     Art. 7. Rilascio e diniego delle concessioni.

     1. Completata l'istruttoria, il presidente della giunta regionale rilascia la concessione, oppure dà comunicazione del rigetto motivato della domanda.

     2. Qualora il numero delle domande favorevolmente istruite e contestualmente assentibili sia superiore al numero delle concessioni stabilito per la provincia interessata, si tiene prioritariamente conto delle esigenze della distribuzione dei carburanti delle diverse aree interessate, dalla completezza dei servizi offerti all'utenza, dell'anteriorità delle domande.

     3. Le domande favorevolmente istruite non accolte possono essere riproposte nell'anno successivo e precedono le altre nell'ordine di presentazione.

 

     Art. 8. Durata e contenuto degli atti di concessione.

     1. La concessione ha la durata di 18 anni e può essere rinnovata.

     2. Il provvedimento che la rilascia deve in particolare prevedere:

     a) la dettagliata composizione dell'impianto (numero dei distributori, numero e capacità dei serbatoi, tipi di carburante), nonché le quantità massime, espresse in mc., di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, che si intendono detenere presso l'impianto per la vendita al pubblico;

     b) il divieto di porre in esercizio l'impianto prima che sia stato effettuato il collaudo;

     c) il termine entro cui l'impianto deve essere installato e sottoposto a collaudo;

     d) l'obbligo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione;

     e) l'obbligo di mantenere l'impianto in perfetta efficenza e di ottemperare alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;

     i) il divieto di apportare modifiche all'impianto e di dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata;

     g) l'obbligo di consentire il libero accesso all'impianto agli organi di pubblica sicurezza, ai vigili del fuoco ed ai funzionari dell'amministrazione delle finanze, ai quali dovranno essere esibiti la contabilità ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impianto.

     3. In caso di violazione degli obblighi e dei divieti contemplati nel precedente comma, si applicano, secondo la gravità del caso, le disposizioni del secondo comma dei successivi articoli 11 e 13 [2].

 

     Art. 9. Trasferimento delle concessioni.

     1. La concessione, fermi restandone i contenuti e la durata in corso, può essere trasferita a soggetto idoneo alla sua titolarità, che abbia acquistato la proprietà dell'impianto.

     2. Nella relativa domanda, recante l'assenso del concessionario e la sua sottoscrizione autenticata, il richiedente della voltura in proprio favore deve fornire le indicazioni previste dal precedente articolo 5, corredate della connessa documentazione, necessarie a comprovare la sua idoneità alla titolarità della concessione.

     3. La domanda deve essere inoltre corredata di atto di acquisto della proprietà dell'impianto, ferma restandone la disponibilità in capo al cedente fino all'eventuale trasferimento della concessione; potrà convenirsi tra le parti che la compravendita abbia efficacia subordinata e contestuale all'eventuale trasferimento della concessione.

     4. Il Presidente della Giunta Regionale provvede al rilascio della concessione a favore del nuovo titolare, salvo che il provvedimento concorra a determinare fenomeni di concentrazione eccessiva della gestione del servizio di distribuzione dei carburanti, turbandone il regolare andamento.

     5. Il cambio di intestazione delle concessioni degli impianti, a qualsiasi titolo avvenga, da una società ad un'altra, quando riguardi tutti gli impianti della società cedente e questi siano ubicati in due o più Regioni, è di competenza del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro dei lavori pubblici - presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), sentito il ministro delle finanze [1].

 

     Art. 10. Rinnovo delle concessioni.

     1. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata sei mesi prima della scadenza del provvedimento stesso, deve recare dichiarazione che non sussistono in capo al richiedente le condizioni di incapacità soggettiva di cui al precedente art. 4 e deve essere corredata di certificato generale del casellario giudiziale e di certificato dei carichi pendenti.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale provvede al rinnovo non oltre il termine di scadenza della concessione, previa richiesta

dell'autorizzazione del Comune di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 6 e subordinatamente al favorevole accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi del richiedente e della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento del servizio di distribuzione; l'accertamento dell'idoneità tecnica dovrà essere effettuato, con le modalità di cui al successivo art. 12.

     Qualora non sia possibile provvedere al rinnovo entro il termine di scadenza della concessione, è in facoltà del Presidente della Giunta Regionale di consentire la provvisoria prosecuzione dell'esercizio dell'impianto, con motivate decisioni e per periodi di durata commisurata ai tempi strettamente necessari per l'esaurimento della procedura.

     3. Qualora si rendano necessari lavori di ripristino o di regolarizzazione delle strutture dell'impianto, il Presidente della Giunta Regionale ne prescrive l'esecuzione fissando un termine ed ordinando, se necessaria, la sospensione dell'esercizio; in caso di inottemperanza nel termine stabilito, la domanda di rinnovo della concessione viene respinta.

     4. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente di licenze di accesso.

     5. Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente le concessioni relative ad impianti di distribuzione siti nelle località montane, nelle piccole isole e nei centri abitati, ove essi costituiscano unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno 15 km sulla viabilità ordinaria da altro impianto di distribuzione [3].

 

     Art. 11. Estinzione delle concessioni.

     1. Le concessioni si estinguono per:

     a) scadenza del termine e mancata rinnovazione ai sensi del precedente articolo;

     b) decadenza del concessionario;

     c) revoca per motivi di pubblico interesse; i relativi provvedimenti del presidente della giunta regionale devono essere motivati.

     2. La decadenza è disposta per inosservanza della disciplina della distribuzione dei carburanti, quando l'inadempienza rivesta gravità tale da compromettere la sicurezza o turbare la continuità e regolarità del servizio.

     3. L'estinzione della concessione comporta l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dall'impianto nei termini stabiliti dall'ente proprietario delle stesse.

     4. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario, qualora non sia ordinata la riduzione in pristino delle superfici occupate, ha diritto ad indennizzo per il valore residuo dell'impianto, nella stima fattane dall'ufficio tecnico erariale; alternativamente a tale indennizzo, è in facoltà del presidente della giunta regionale sostituire la concessione revocata con titolo non imputabile al contingente determinato ai sensi del precedente art. 3.

 

     Art. 12. Collaudi.

     1. L'avvio dell'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti è subordinato a favorevole collaudo da richiedersi al Presidente della Giunta Regionale; il sopralluogo per il collaudo dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla richiesta.

     2. Il collaudo è svolto da commissioni nominate dal Presidente della Giunta Regionale e composte, per ciascuna Provincia dal Comandante dei Vigili del Fuoco e dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, o loro delegati, e da un impiegato regionale; un altro impiegato regionale svolge le funzioni di segretario.

     3. La commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto al progetto presentato con la domanda di concessione; dell'esito favorevole del collaudo viene data notizia al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione territorialmente competenti, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del registro di carico e scarico del carburante, nonché al Comune ed al concessionario.

     4. Qualora siano accertate irregolarità, viene assegnato un termine per provvedere alla loro eliminazione e si dispone la rinnovazione del collaudo.

     5. Le spese di collaudo, comprensive dei compensi e delle indennità spettanti ai componenti della commissione, sono a carico del concessionario.

     6. Ai dipendenti dello Stato componenti delle commissioni di collaudo spettano, per ciascuna giornata di attività, l'indennità ed il rimborso delle spese di viaggio di cui al primo e secondo comma dell'art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63. Ai dipendenti della Regione componenti e segretari delle commissioni spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, oltreché al compenso delle prestazioni di lavoro straordinario contemplate dall'ottavo comma dell'art. 4 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

     7. All'introito delle somme di cui al precedente quinto comma ed all'erogazione dei compensi ai componenti delle commissioni di collaudo si provvede mediante imputazione sugli appositi capitoli di Bilancio regionale previsti dal successivo art. 10.

     8. Nei casi in cui debba provvedersi al collaudo di impianti già in esercizio, in dipendenza di potenziamento o rinnovo di concessione, l'accertamento della idoneità tecnica delle strutture potrà essere demandato al comando provinciale dei vigili del fuoco [3].

 

     Art. 13. Sospensione dell'esercizio.

     1. L'esercizio degli impianti non può essere sospeso, salvo l'osservazione del turno feriale, senza autorizzazione del presidente della giunta regionale, rilasciata su motivata richiesta, qualora sia stata presentata domanda di trasferimento o concentrazione, potrà essere contestualmente autorizzata, per la medesima durata della sospensione dell'esercizio, la rimozione dell'impianto.

     2. Il presidente della giunta regionale può ordinare la sospensione dell'esercizio per motivi di sicurezza o di interesse pubblico, o per violazioni della disciplina della distribuzione dei carburanti non aventi gravità tale da comportare la decadenza della concessione ai sensi del precedente art. 11 [2].

 

     Art. 14. Impianti autostradali e per uso esclusivo

dell'amministrazione dello Stato.

     1. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nei precedenti articoli gli impianti siti sulle autostrade e sui raccordi aventi caratteristiche autostradali, nonché gli impianti destinati esclusivamente agli autoveicoli utilizzati dall'amministrazione dello Stato per l'esercizio delle proprie funzioni, in ordine ai quali, ai sensi delle direttive governative, resta ferma la rispettiva competenza del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del prefetto.

 

     Art. 15. Impianti per uso privato.

     1. L'installazione di impianti ubicati all'interno di aree private non aperte al pubblico accesso quali stabilimenti, cantieri, depositi, autorimesse e simili, i quali siano destinati esclusivamente al rifornimento di automezzi di proprietà o di uso esclusivo dell'impresa o società operante sulle aree stesse, è soggetta ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale; sono invece soggetti ad autorizzazione prefettizia gli impianti avio e per natanti nonché quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.

     2. La relativa domanda deve recare le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), del secondo comma del precedente articolo 5 e deve essere corredata di documentazione tecnica concernente la disposizione planimetrica dell'impianto e la composizione delle sue strutture, nonché di elenco degli automezzi che utilizzeranno l'impianto.

     3. Qualora il numero di tali automezzi, tenuto anche conto della natura dell'attività della parte richiedente e di ogni altra circostanza, motivi congruamente l'installazione dell'impianto, si provvede all'acquisizione dei pareri e dell'autorizzazione comunale di cui alle lettere a), d) ed e) del secondo comma del precedente articolo 6.

     4. L'autorizzazione, permanendone i presupposti di cui ai precedenti commi, viene rinnovata su richiesta alla scadenza di periodi di anni 18 dalla data di rilascio e essa deve contenere:

     a) le indicazioni, i divieti e gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) del secondo comma del precedente art. 8;

     b) l'obbligo dell'aggiornamento, con periodicità biennale dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;

     c) il divieto di cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sotto pena, in caso di trasgressione, della revoca della autorizzazione, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui al quarto comma dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 concernente «Provvedimenti straordinari per la ripresa economica».

     5. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa per violazione dei connessi obblighi, divieti e prescrizioni, nonché per carenza di numero adeguato di automezzi serviti dall'impianto e per motivi di pubblico interesse [1].

 

     Art. 16. Rinnovo delle autorizzazioni per impianti di uso privato.

     1. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione per impianti di uso privato deve essere presentata non più di sei mesi e non meno di tre mesi anteriormente alla scadenza di periodi di 18 anni dalla data dell'ultimo rilascio, a pena di decadenza, deve recare le indicazioni di cui alla lettera a) del secondo comma del precedente articolo 5 e deve essere corredata di elenco degli automezzi che utilizzeranno l'impianto.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale provvede al rinnovo non oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione, previo favorevole accertamento della permanenza dei suoi presupposti e della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto.

     3. Qualora si rendano necessari lavori di ripristino o di regolarizzazione delle strutture dell'impianto, il Presidente della Giunta Regionale ne prescrive la esecuzione fissando un termine ed ordinando, se necessaria, la sospensione dell'esercizio, in caso di inottemperanza nel termine stabilito, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione viene respinta.

     4. (Omissis) [4].

 

     Art. 17. Potenziamento, modifica, trasferimento e concentrazione di impianti.

     1. Il potenziamento degli impianti, il loro trasferimento su nuova posizione, la concentrazione di impianti sulla posizione occupata da uno di essi o su nuova posizione sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale come segue:

     a) il potenziamento, che consiste nell'aggiunta di nuovo carburante in un impianto di distribuzione esistente o nella installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento, può essere autorizzato previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante o autorizzato alla sospensiva dell'esercizio ai sensi del precedente art. 13 e previo impegno al suo smantellamento; tali limitazioni non valgono per la benzina priva di piombo, la cui erogazione dovrà essere sempre autorizzata, e per il metano la cui erogazione può essere effettuata anche per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente allocate dal punto di vista della sicurezza ed autorizzate con specifico provvedimento;

     b) la realizzazione di un impianto su nuova posizione che comporta il trasferimento e la concentrazione di due impianti, ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, può essere autorizzata sempre che gli stessi siano installati e funzionanti o autorizzati alla sospensiva dell'esercizio ai sensi del precedente articolo 13 e previo impegno al loro smantellamento.

     2. La modifica di un impianto consiste nell'aggiunta di erogatori per carburanti già autorizzati e deve ritenersi assentita qualora il Presidente della Giunta Regionale non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta.

     3. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche degli impianti:

     a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a multipla erogazione, per prodotti già autorizzati;

     b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di benzina normale e/o super;

     c) cambio di destinazione di serbatoi e/o di distributori, nell'ambito dei carburanti già autorizzati;

     d) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e/o del loro posizionamento fermo restando i prodotti già erogati;

     e) sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici od elettronici;

     f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

     g) detenzione e/o variazione delle quantità di olio lubrificante e/o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti e/o recipienti, detenuti presso l'impianto per la vendita al pubblico;

     h) installazione e/o variazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi, pensiline, isole di distribuzione;

     i) estensione del self-service pre-pagamento ad altri erogatori e/o prodotti già erogati dall'impianto.

     4. Le variazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'ente concedente e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.

     5. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce nè potenziamento nè modifica ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza; la loro consistenza, comunque, deve essere comunicata ai fini conoscitivi alla amministrazione concedente che provvederà a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in corso o, in mancanza, ad avvisare l'amministrazione finanziaria [3].

 

     Art. 18. Domande, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di potenziamento, trasferimento e concentrazione.

     1. Le domande per le autorizzazioni contemplate dal precedente articolo 17 devono recare, in correlazione al provvedimento richiesto, le seguenti indicazioni:

     a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante; nonché per le Società, i dati di cui all'art. 2250, commi 1° e 2° del codice civile

     b) la composizione attuale dell'impianto e quella risultante dal potenziamento;

     c) la località su cui si intendono trasferire o concentrare gli impianti;

     d) il proprietario dell'area di nuova ubicazione dell'impianto trasferito o degli impianti concentrati.

     2. Le domande devono essere corredate:

     a) di copia delle concessioni relative agli impianti cui si riferiscono;

     b) di documentazione idonea a comprovare il regolare esercizio degli impianti da trasferire o concentrare;

     c) di documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'area sulla quale si intende trasferire o concentrare gli impianti;

     d) di documentazione tecnica relativa alla nuova disposizione planimetrica degli impianti ed alle attrezzature di deposito ed erogazione del carburante.

     2 bis. La documentazione di cui al precedente secondo comma può essere omessa nei casi di potenziamento non recanti variazioni di disposizione.

     3. Sulle domande si provvede ad acquisire i pareri e l'autorizzazione del Comune previsti dal secondo comma del precedente articolo 6, da esprimersi entro 40 giorni dalla richiesta.

     4. Completata l'istruttoria, il Presidente della Giunta Regionale rilascia l'autorizzazione, oppure dà comunicazione motivata del rigetto della domanda.

     5. L'autorizzazione deve in particolare recare i seguenti contenuti:

     a) gli estremi delle concessioni relative agli impianti potenziati, trasferiti o concentrati;

     b) la dettagliata nuova composizione degli impianti (numero dei distributori, numero e capacità dei serbatoi, tipi di carburante), nonché le quantità massime, espresse in mc di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionato nei prescritti fusti o recipienti, che si potranno detenere per la vendita al pubblico;

     c) il termine di esecuzione delle opere autorizzate;

     d) il divieto di porre in esercizio gli impianti, o le nuove parli degli stessi, prima che ne sia stato effettuato il collaudo con le modalità di cui al precedente art. 12.

     6. Per i trasferimenti, le concentrazioni o i potenziamenti verrà rilasciata una nuova concessione diciottennale [3].

 

     Art. 19. Aggiornamento dell'archivio regionale degli impianti.

     1. Entro il 31 marzo di ogni anno i concessionari trasmettono alla Regione i quantitativi dei prodotti erogati nell'anno precedente per ciascuno dei propri impianti.

     2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel precedente primo comma, si renderanno applicabili le sanzioni previste dal secondo comma del precedente art. 13 [1].

 

     Art. 20. Aggiornamento del piano regionale di programmazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti.

     1. Ai fini della programmazione della rete di distribuzione dei carburanti in funzione delle esigenze territoriali e dell'utenza, nonché della riduzione dei costi della distribuzione e dell'aumento della produttività del sistema, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, aggiorna il piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete, secondo gli indirizzi previsti dal D.P.C.M. 11 settembre 1989 concernente «Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione».

     2. La Giunta Regionale può avvalersi della consulenza di istituti, società ed esperti del settore, a norma della L.R. 22 aprile 1974, n. 21 concernente «Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio e per l'indicazione di congressi o convegni da parte della Giunta Regionale» modificata con L.R. 31 agosto 1981, n. 52 concernente «Modifica alla L.R. 22 aprile 1974, n. 21» [1].

 

     Art. 21. Norme transitorie e di salvaguardia.

     1. Le domande di trasferimento o potenziamento o concentrazione o di modifica presentate in Regione anteriormente al 18 settembre 1989, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.P.C.M. 11 settembre 1989 recante «Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione», rimangono assoggettate alle norme stabilite dalle Leggi Regionali 8 giugno 1984, n. 28, concernente «Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione», e 30 maggio 1985, n. 68, concernente «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 giugno 1984, n. 28», nonché dal «Piano regionale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti» pubblicato il 29 marzo 1989 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia [3].

 

     Art. 22. Consulta regionale per gli impianti di distribuzione di carburante.

     1. E' costituita, ai sensi del punto 14 del D.P.C.M. 8 luglio 1978 ed a norma dell'art. 41 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, la consulta regionale per gli impianti stradali di distribuzione di carburante.

     2. La consulta esprime parere sul piano di ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, su ogni altra questione di carattere generale e sui provvedimenti relativi a potenziamenti, concentrazioni e trasferimenti dei punti di vendita.

     3. La consulta è composta da:

     - il Presidente della Giunta Regionale o Assessore delegato che la presiede;

     - due rappresentanti dell'E.N.I.;

     - due rappresentanti dell'Unione Petrolifera;

     - due rappresentanti dell'Associazione Assopetroli;

     - un rappresentante dell'Associazione Nazionale Distributori Stradali di G.P.L.;

     - quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale delle categorie dei gestori di distributori di carburanti maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;

     - un rappresentante dell'Automobil Club di Milano;

     - un funzionario dell'Amministrazione Civile dell'Interno designato dal Commissario di Governo;

     - il Capo dell'Ispettorato Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

     - il Capo dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione o suo delegato;

     - il Capo del Compartimento regionale dell'A.N.A.S. o suo delegato;

     - il dirigente del Servizio Coordinamento e Distribuzione Carburanti della Giunta Regionale, settore Commercio.

     4. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta Regionale in base alle designazioni effettuate dai diversi enti ed organizzazioni a livello regionale ivi rappresentate e, nel caso dei funzionari di amministrazioni dello Stato, previ accordi con il Commissario del Governo.

     5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato regionale di livello non inferiore al quinto [1].

 

     Art. 23. Norma finanziaria.

     1. Per il conferimento degli incarichi di consulenza di cui al precedente art. 20, per l'elaborazione del piano di razionalizzazione e di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti è autorizzata per il 1984 la spesa di L. 80 milioni.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 80 milioni di cui al precedente comma si provvede mediante l'impiego per pari quota del «fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

     3. In relazione a quanto disposto dal precedente 1° comma allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 è istituito il capitolo 1.3.6.2.1.1454 «spese per l'elaborazione del piano di razionalizzazione e di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 80 milioni.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 22 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni compresi i gettoni di presenza le indennità di missione ed i rimborsi spese» per iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 16 della L.R. 23 luglio 1999, n. 14, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 16 della L.R. 23/1999. L'abrogazione è confermata dall'art. 2, comma 82, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 a decorrere dalla data di approvazione del primo strumento di programmazione della rete distributiva dei carburanti.

[1] Articolo così modificato dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 68.

[1] Articolo così modificato dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.

[3] Articolo modificato dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 68 e successivamente dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.

[3] Articolo modificato dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 68 e successivamente dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 68.

[1] Articolo così modificato dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.

[4] Comma abrogato dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.

[3] Articolo modificato dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 68 e successivamente dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.

[3] Articolo modificato dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 68 e successivamente dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.

[1] Articolo così modificato dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.

[1] Articolo così modificato dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.

[3] Articolo modificato dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 68 e successivamente dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.

[1] Articolo così modificato dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 29.