§ 1.8.14 - L.R. 6 marzo 2002, n. 4.
Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:06/03/2002
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di assetto istituzionale).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).


§ 1.8.14 - L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative.

(B.U. 8 marzo 2002, n. 10 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di assetto istituzionale).

     1. [Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza dei comuni) è apportata la seguente modifica:

     a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis) ] [1].

     2. [La Regione, previa convenzione e nell’ambito della disponibilità di bilancio, può erogare annualmente un contributo finanziario e può concedere in comodato l’uso di beni regionali a favore del CRAL — Regione Lombardia] [2].

     3. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

      (Omissis);

     b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

     4. In fase di prima attuazione dell’articolo 122 della Costituzione e in attesa di una disciplina organica della materia, la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).

      1. Alla legge regionale 7 febbraio 2000, n.7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) è apportata la seguente modifica:

     a) la lettera c) del paragrafo 4 dell'allegato A è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 5 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture).

     1. Alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo l’articolo 24 è aggiunto il seguente Titolo V bis:

      (Omissis);

     b) dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo 25 bis:

     (Omissis).

     2. [Alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 (Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord) è apportata le seguente modifica:

     a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [3].

     3. [Alla legge regionale 9 gennaio 1974 n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d’interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino) è apportata la seguente modifica:

     a) il secondo capoverso del primo comma  dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [4].

     4. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)" sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 76 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) la lettera b) del comma 78 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 86 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

      (Omissis);

     d) il comma 93 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     e) il comma 96 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

      (Omissis);

     f) il comma 98 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     g) dopo il comma 98 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti commi 98 bis e 98 ter:

     (Omissis).

     5. Alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 (Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

      (Omissis);

     b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

      (Omissis);

     c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

      (Omissis);

     d) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

     6. Alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti) è apportata la seguente modifica:

     a) [il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [5].

     7. La Regione contribuisce con finanziamenti propri all'attuazione del programma Urban Italia di iniziativa nazionale, oggetto di finanziamento statale ai sensi dell’articolo 145, comma 86, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)).

     8. Alla legge regionale 23 marzo 1998 n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo 14 bis:

      (Omissis).

     9. [Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 2 dell'articolo 31 bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [6].

     10. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

      (Omissis);

     c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

      (Omissis);

     d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

      (Omissis);

     e) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

      (Omissis);

     f) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

      (Omissis);

     g) il comma 4 dell’articolo 16 è soppresso;

     h) l’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     i) il comma 4 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     l) il comma 2 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     m) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

    11. In coerenza con il nuovo riparto di competenze tra organi e direttore generale, di cui agli articoli 12, 13 e 15 della l.r. 16/1999, così come modificata dal comma 10, si procede al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. L’attuale Consiglio di amministrazione resta in carica per gli atti di ordinaria amministrazione e per quelli necessari ed urgenti fino all’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

     12. Alla legge regionale 11 maggio 2001 n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti dai impianti fissi per le telecomunicazione e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Il comma 8 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

      (Omissis) [7];

     b) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

     13. [Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 3 dell’articolo 20, così come modificato dalla l.r. 12 gennaio 2002 n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [8].

     14. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di  cava) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 5 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità).

     1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 4 sexies:

     (Omissis)] [9].

     b) dopo il comma 28 dell’articolo 4 è inserito il seguente comma 28 bis:

     (Omissis).

     c) [dopo il comma 58 sexies dell’articolo 4 è inserito il seguente comma 58 septies:

     (Omissis) ] [10];

     d) [dopo il comma 107 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti commi: 107 bis, 107 ter, 107 quater, 107 quinquies:

     (Omissis)] [11].

     2. [Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sue integrazioni con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 11 bis dell’articolo 13 è inserito il seguente comma 11 ter:

      (Omissis) ] [12].

     [3. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 4 dell’articolo 9 è inserito il seguente comma 4 bis:

     (Omissis).] [13]

     4. [Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) l’articolo 2 è abrogato;

     c) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) il comma 5 dell’articolo 3 è abrogato;

     e) i commi 1 e 2 dell’articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis);

     f) i commi 3 e 4 dell’articolo 4 sono abrogati] [14].

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. Al contributo finanziario in favore del CRAL — Regione Lombardia, di cui all’articolo 1, comma 2, si provvede con le risorse annualmente stanziate all’UPB 5.0.2.0.1.174 “Risorse umane”.

     2. Alle spese relative ai corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si provvede con le risorse per le funzioni trasferite in materia di caccia, stanziate all’UPB 2.3.4.7.2.40 “Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica”.

     3. Per la costituzione della carta naturalistica della Lombardia e per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di parte corrente di euro 10.000,00, e la spesa complessiva per investimenti di euro 555.000,00, di cui euro 5.000,00 per l’anno 2002 ed euro 275.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

     4. Per le spese di cui al comma 3, relativamente agli anni 2003 e 2004, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazioni dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della l.r. 34/1978.

     5. All'onere finanziario di euro 10.000,00 di parte corrente di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione per  euro 10.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 4.9.5.7.2.299.9021 "Carta naturalistica della Lombardia") dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

     6. Agli oneri finanziari per investimenti di cui al comma 3 si provvede, per l’esercizio finanziario 2002 mediante riduzione per euro 5.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, e, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 rispettivamente per euro 275.000,00 e euro 275.000,00 della dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 5.0.4.0.3.250 “Fondo speciale per spese di investimento” (voce 4.9.5.7.3.158.9626 “Attuazione direttiva comunitaria 92/43”).

     7. Per l'attuazione delle attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 10.000,00.

     8. All'onere finanziario di euro 10.000,00 di cui al comma 7, si provvede mediante riduzione per euro 10.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 4.9.5.6.2.319.9003 "Norme informazione, formazione educazione ambientale") dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

     9. Per gli investimenti per lo sviluppo del sistema formativo ambientale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa in capitale complessiva di euro 555.000,00, di cui euro 5.000,00 per l’anno 2002 ed euro 275.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

     10. Per le spese di cui al comma 9, relativamente agli anni 2003 e 2004, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1 della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della l.r. 34/1978.

     11. Agli oneri finanziari per investimenti di cui al comma 9 si provvede, per l’esercizio finanziario 2002 mediante riduzione per euro 5.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, e, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 rispettivamente per euro 275.000,00 e euro 275.000,00 della dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 5.0.4.0.3.250 “Fondo speciale per spese di investimento” (Voce 4.9.5.7.3.158.9626 “Attuazione direttiva comunitaria 92/43”). 

     12. Per i contributi all’approvazione dei documenti di inquadramento di cui alla lettera c) dell’articolo 1 della l.r. 66/1982, come integrata dall’articolo 3, comma 5 , lettera a), si provvede con le risorse stanziate all’UPB 4.10.1.2.3.102 “Semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l’approvazione di strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche”.

     13. Per l'attuazione del programma Urban Italia di cui all'articolo 3, comma 7 è autorizzata, la spesa complessiva di euro 516.000,00 di cui euro 100.000,00 per l'anno 2002, e 200.000,00 per l'anno 2003 ed euro 216.000,00 per l'anno 2004.

     14. Per le spese di cui al comma 13, relativamente agli anni 2003 e 2004, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della l.r. 34/1978.

     15. Agli oneri finanziari di cui al comma 13 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002 mediante riduzione per euro 100.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, e, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 rispettivamente per euro 200.000,00 e euro 216.000,00, della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (voce 4.10.2.2.3.106.9642 "Cofinanziamento regionale ai programmi Urban Cinisello e Seregno").

     16. Per lo svolgimento delle attività tecniche di cui all’articolo 3, comma 8, lettera b) è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di competenza di euro 350.000,00 e la spesa di cassa di euro 158.629,31.

     17. Agli oneri di cui al comma 16, si provvede mediante le risorse stanziate all’UPB 4.9.3.1.2.146 “Gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee”.

     18 . Per il finanziamento di opere edilizie di cui al comma 107 quater, dell'articolo 4, della l.r. 1/2000, così come integrato dall’articolo 4, comma 1, lettera d), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 250.000,00.

     19. Agli oneri di cui al comma 18 si provvede mediante le somme stanziate all'UPB 2.5.2.1.3.74 "Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario".

     20. All’autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

     21. Per la  concessione dei contributi a fondo perduto alle province e ai comuni di cui alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico) articolo 17, comma 2 è autorizzata per l’anno 2002, la spesa di euro 200.000,00.

     22. All’onere finanziario di euro 200.000,00 di cui al comma 21, si provvede mediante riduzione di pari importo, per l’esercizio finanziario 2002, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 4.9.6.1.3.157 "Pianificazione delle aree protette".

     23. In relazione alle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

     - Alla funzione obiettivo 4.9.5 "Ambiente e sviluppo sostenibile", spesa corrente, è istituita 1'UPB 4.9.5.7.2.299 "Conservazione della biodiversità: Carta Naturalistica della Lombardia e Rete Europea Natura 2000" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2002, di euro 10.000,00.

     - Alla funzione obiettivo 4.9.5 “Ambiente e sviluppo sostenibile”, spese in capitale, la  dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per. l'esercizio finanziario 2002, e la dotazione finanziaria di competenza,  per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004, dell'UPB 4.9.5.7.3.158 "Conservazione della biodiversità: Carta Naturalistica della Lombardia e Rete Europea Natura 2000” sono incrementate rispettivamente di euro 5000 ed euro 275.000,00;

     - Alla funzione obiettivo 5.0.2 "Risorse operative", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2002, dell'UPB 5.0.2.0.2.187 "Azioni di comunicazione interna ed esterna" è incrementata di euro 10.000,00;

     - Alla funzione obiettivo 4.9.5 “Ambiente e sviluppo sostenibile”, spesa in capitale, è istituita l’UPB 4.9.5.6.3.326 “Coordinamento di azioni di informazione, formazione e di educazione ambientale” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l’esercizio finanziario 2002, di euro 5.000,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004 di euro 275.000,00;

     - Alla funzione obiettivo 4.10.2 "Incentivazione dell'utilizzo di strumenti di programmazione territoriale", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2002, e la dotazione finanziaria di competenza per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 dell'UPB 4.10.2.2.3.106 "Definizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale" sono incrementate rispettivamente di euro  100.000,00, euro 200.000,00 e euro 216.000,00.

     - Alla funzione obiettivo 4.9.7 “Risanamento dell’aria, tutela degli inquinanti fisici e sicurezza industriale”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa per l’esercizio finanziario 2002 dell’UPB 4.9.7.3.2.163 “Interventi di tutela dagli inquinanti fisici: rumore, elettromagnetismo” sono ridotte rispettivamente di euro 200.000,00 e di euro 113.084,36;

     - Alla funzione obiettivo 4.9.6 “Aree protette”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa per l’esercizio finanziario 2002 dell’UPB 4.9.6.1.2.156 “Pianificazione delle aree protette” sono incrementate rispettivamente di euro 200.000,00 e di euro 113.084,36;

     - Alla funzione obiettivo 4.9.6 “Aree protette”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2002 dell’UPB 4.9.6.1.3.157 “Pianificazione delle aree protette” è ridotta di euro 200.000,00;

     - Alla funzione obiettivo 4.9.7 “Risanamento dell’aria, tutela degli inquinanti fisici e sicurezza industriale”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2002 dell’UPB 4.9.7.3.3.164, la cui descrizione è così modificata “Interventi di tutela dagli inquinanti fisici: rumore, elettromagnetismo”, è incrementata di euro 200.000,00”.


[1] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[2] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[3] Comma abrogato dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[4] Comma abrogato dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[5] Lettera abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

[6] Comma abrogato dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[7] Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003 per effetto dell’art. 1 della L.R. 10 giugno 2002, n. 12.

[8] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[9] Lettera abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[10] Lettera abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[11] Lettera abrogata dall'art. 32, comma 2 bis, della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, con la decorrenza ivi prevista

[12] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[13] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[14] Comma abrogato dall'art. 32, comma 2 bis, della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.