§ 5.2.84 - L.R. 3 aprile 2001, n. 6.
Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:03/04/2001
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di assetto istituzionale e modifiche alla l.r. 1/2000).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità).
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale").
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari").
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.84 - L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001.

(B.U. 6 aprile 2001, n. 14 - 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di assetto istituzionale e modifiche alla l.r. 1/2000).

     1. [1].

     2. [Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione di un ufficio a Bruxelles presso la sede dell'Unione Europea) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [2];

     b) - d) [3];

     e) l'articolo 4 è abrogato;

     f) [4]] [5].

     3. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [6];

     b) [7];

     c) [8];

     d) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato;

     e) [9].

     4. [10].

     5. [11].

     6. La legge regionale 13 dicembre 1983, n. 95 (Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate) è abrogata.

     7. [12].

     8. La Regione istituisce il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto, nel seguito denominato "Fondo", al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. Il Fondo opera a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, operanti sul territorio regionale. Il Fondo interviene con la concessione di contributi per l'abbuono degli interessi e le spese di istruttoria dei finanziamenti concessi da istituti di credito convenzionati. La Giunta regionale, con apposita delibera da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i termini, le modalità di accesso al Fondo, la intensità dell'aiuto, i criteri di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del Fondo nonché l'affidamento della gestione del Fondo alla società finanziaria regionale.

     9. Sono finanziabili con gli stanziamenti previsti dal Fondo le spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, come definite all'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché le spese per valutazioni di impatto ambientale, gli studi di inquadramento territoriali ed ogni altra analisi funzionale alla verifica della fattibilità tecnica delle opere, le spese per studi di fattibilità ed ogni altra spesa di assistenza per ricerche di mercato, i piani economico-finanziari e le spese per l'asseverazione bancaria dei piani economico-finanziari, nonché le spese di assistenza legale, sostenute per la predisposizione dei bandi di gara, gli schemi di contratto, le convenzioni, i capitolati di oneri e le spese per la predisposizione di ogni elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario. Le spese predette costituiscono elementi di costo dell'opera.

     10. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, anche nel rispetto del riparto di funzioni tra organi politici e dirigenza, di ridurre i tempi di conclusione degli stessi e di conseguire risparmi di spesa, il Consiglio regionale provvede, con legge di iniziativa della Giunta regionale, a sopprimere i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte ed ogni altro organismo collegiale con funzioni tecnico - amministrative ritenuti non indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione e previsti da norme di legge. Eventuali soppressioni negli anni successivi possono essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale di intesa con la commissione consiliare competente.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).

     1. [13].

     2. [14].

     3. [15].

     4. [Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [16];

     b) [17]] [18].

     5. [19].

     6. [20].

     7. [21].

     8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane predispongono il censimento delle piste da sci esistenti da ricondurre nell'area sciabile localmente individuata, evidenziandone la conformità agli strumenti urbanistici, e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione su conforme parere tecnico del comitato consultivo di cui all'articolo 5 della l.r. 36/1985.

     9. [22].

     10. [23].

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture).

     1. [24].

     2. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [25];

     b) [26];

     c) [27];

     d) [28];

     e) l'articolo 4 è abrogato;

     f) - g) [29].

     3. [30].

     4. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [31];

     b) [32].

     5. Alla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [33];

     b) [34].

     6. Alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [35];

     b) [36].

     7. [37].

     8. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

     a) l'articolo 17 è abrogato.

     9. Il comma 1 dell'articolo 31 bis della l.r. 94/1980, introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94 "Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti"), va inteso nel senso che i contributi regionali ivi previsti possono essere utilizzati dai comuni beneficiari anche per far fronte alle spese legali sostenute per il recupero obbligatorio delle spese di bonifica e di smaltimento di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 bis. A tal fine le relative parcelle professionali sono preventivamente liquidate dal competente Ordine.

     10. [Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 5 (Proroga dei termini dell'art. 46 della l.r. 4 maggio 1990 n. 28 "Modificazione ed integrazione alla l.r. 5 dicembre 1983 n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"") è prorogato fino alla data di pubblicazione del provvedimento di attuazione delle funzioni individuate dalle lettere m), n) e r) del comma 41 dell'articolo 3 della l.r. 1/2000.

     Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

     a) legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

     b) legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, ti. 91 "Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica");

     c) legge regionale 24 maggio 1985, n. 49 (Prime norme per l'esercizio delle funzioni di vigilanza trasfèrite alla regione in materia di edilizia economica e popolare);

     d) legge regionale 27 maggio 1985, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 "Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica");

     e) legge regionale 19 aprile 1986, n. 10 (Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o realizzati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 629 convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell’art. 2, primo comma del d.l. 23 marzo 1982, n. 94);

     f) legge regionale 7 luglio 1986, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 "Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”);

     g) legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 "Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica");

     h) il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 25 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000‑2002 II provvedimento di variazioni con modifiche di leggi regionali);

     i) le altre disposizioni incompatibili con i predetti regolamenti] [38].

     11. [Fino all'entrata in vigore delle legge regionale di recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) la Giunta regionale può sospendere l'attuazione dei piani di vendita degli alloggi soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, autorizzati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), con l'esclusione dei piani di vendita degli enti locali. Non sono soggette alla predetta sospensione le domande di acquisto degli alloggi presentate fino all'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale approva i piani di vendita degli alloggi di proprietà degli enti locali non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica] [39].

     12. Al fine di contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi di politica ambientale, la Regione attua e promuove programmi ed azioni volti ad accrescere la base conoscitiva e l'informazione in materia ambientale, a introdurre sistemi di gestione e di produzione ecocompatibili, ad adottare strategie di sviluppo improntate a criteri di sostenibilità ambientale. In conformità alle previsioni del Documento di programmazione economico- finanziaria regionale, sono finanziati lo sviluppo di strumenti di sostenibilità ambientale, l'incentivazione di sistemi di gestione ambientale da parte di organizzazioni pubbliche e private, l'adozione di Agende 21 locali e dei relativi programmi d'azione.

     13. [40].

     14. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), degli articoli 8, 9, 12, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) la Regione introita le risorse statali da destinare alla copertura dei costi relativi ai contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale.

     15. Per l'anno 2001 l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 14 è determinato, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 422/1997, in lire 647.596.400.000 (Euro 334.455.628,61), di cui lire 588.724.000.000 (Euro 304.050.571,46) assicurate dai trasferimenti dello Stato a copertura dell'importo dei contratti e lire 58.872.400.000 (Euro 30.405.057,15) quale IVA calcolata applicando l'aliquota del 10% alla cui copertura concorrono risorse statali per una quota parte stimata in lire 56.072.400.000 (Euro 28.958.977,83), ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2000 in attuazione dell'articolo 9, comma 4, della legge 472/1999.

     16. Per la differenza stimata, pari a lire 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32), tra le spese complessive relative all'IVA e la quota parte coperta dalle risorse trasferite dallo Stato, si provvede con risorse regionali.

     17. All'avvenuto trasferimento da parte dello Stato di maggiori risorse per la copertura delle spese relative all'IVA sui contratti di cui al comma 14, la Regione provvede al recupero delle risorse anticipate.

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità).

     1. [41].

     2. [42].

     3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 34/1978) è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

     4. Gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), abrogati dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2001 con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, riprendono efficacia dalla medesima data.

     5. [43]

     6. [44].

     7. [45].

     8. [46].

     9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e termini per la presentazione e la valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali.

     10. Sino alla pubblicazione delle deliberazioni che stabiliscono le modalità e i termini per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 9, continuano ad operare le norme riguardanti tali aspetti contenute nella legislazione di settore.

     11. [Dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui al comma 9 sono abrogati:

     a) [l'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 58 (Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale)] [47];

     b) [l'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 75 (Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale) ] [48];

     c) [l'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 (Interventi promozionali della Regione Lombardia, in campo cinematografico e audiovisivo) ] [49];

     d) l'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale);

     e) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico)] [50].

     12. [51].

     13. Le leggi regionali 10 febbraio 1979, n. 24 (Procedure per l'elaborazione del piano sanitario regionale e proroga della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55) e 20 agosto 1981, n. 49 (Procedure per l'elaborazione del piano sanitario e del piano socio-assistenziale, modifiche alla l.r. 10 febbraio 1979, n. 24 e abrogazione della l.r. 10 maggio 1980, n. 56) sono abrogate.

     14. Alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [52];

     b) gli articoli 14 e 15 sono abrogati.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale"). [53]

     [1. [54];

     2. [55].]

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari"). [56]

     1. [57];

     2. Alla tabella 1 allegata alla l.r. 34/72 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - b) [58];

     c) Il punto 3 è abrogato.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per il triennio 2001/2003 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.300.000.000 (euro 2.737.221,57) di cui lire 2.300.000.000 (euro 1.187.850,87) per il 2001, lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2002 e lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2003 di cui:

     - lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, in capitale, per il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali per la costituzione dei sistemi informativi sovracomunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a);

     - lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, in capitale, per il fondo d'incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b);

     - lire 800.000.000 (euro 413.165,52) per il 2001, di parte corrente, per l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m).

     2. All'onere complessivo di lire 2.300.000.000 (euro 1.187.850,87) per l'anno 2001, di cui al comma 1, si provvede per lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (lire 1.000.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 "Fondo per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione degli enti locali" e lire 500.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 "Fondo per le infrastrutture per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni") e per lire 800.000.000 (euro 413.165,52) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 4.9.4.2.2.152.9306 "Osservatorio regionale dei servizi di pubblica utilità") dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

     3. All'onere complessivo di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per gli anni 2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2002 e lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2003 della dotazione finanziaria dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (lire 1.000.000.000 per il 2002 e lire 1.000.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 "Fondo per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione degli enti locali" e lire 500.000.000 per il 2002 e lire 500.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 "Fondo per le infrastrutture e per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni") dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.

     4. Per il finanziamento di progetti sperimentali di video-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa in capitale di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).

     5. All'onere di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70), previsto dal comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza, per l'anno 2002, dell'UPB 4.11.2.1.2.116 "Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato" dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.

     6. Per le spese per la costituzione della società per azioni o l'istituzione del fondo chiuso immobiliare di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede, per l'anno 2001, con le risorse stanziate all'UPB 5.0.2.0.1.181 "Amministrazione beni immobili regionali".

     7. Per l'istituzione del Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa lire 300.000.000 (euro 154.937,07).

     8. Alle spese di cui al comma 7 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria dell'UPB 1.1.2.1.2.3 "Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

     9. Alle spese per gli interventi pilota su edifici, spazi e servizi di uso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), si provvede con le risorse stanziate all'UPB 4.10.4.1.3.112 "Iniziative in materia di opere pubbliche" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

     10. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), si provvede con le risorse stanziate rispettivamente alle UPB 4.9.3.4.3.149 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" e 4.9.3.4.4.274 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

     11. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a) si provvede con le risorse stanziate rispettivamente alle UPB 4.9.3.4.3.149 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" e 4.9.3.4.4.274 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

     12. Per il finanziamento di programmi ed azioni in materia ambientale di cui all'articolo 3, comma 12, sono autorizzate per l'anno 2001 le spese di parte corrente di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) e di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) per investimenti.

     13. All'onere complessivo di lire 200.000.000 (euro 103.291,38) previsto nel comma 12, si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 4.9.5.2.2.154.9034 - Norme per lo sviluppo sostenibile e le agende 21 locali) per le spese di parte corrente e mediante riduzione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (voce 4.9.5.2.3.155.9650 - Norme per lo sviluppo sostenibile e le agende 21) per le spese per investimento, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

     14. Per la corresponsione della differenza dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, ai sensi dell'art. 3, comma 16, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 2.800.000.000 (euro 1.446.079,32).

     15. Agli oneri di cui al comma 14 si provvede mediante le risorse stanziate sull'UPB 4.8.2.1.2.120 "Realizzazione del servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

     16. Per il finanziamento delle iniziative e dei progetti in collaborazione con le associazione femminili iscritte all'Albo regionale, di cui all'articolo 4, comma 6, si provvede con le somme appositamente stanziate sull'UPB 2.5.4.3.2.86 "Valorizzazione dell'associazionismo femminile e diffusione della cultura di genere" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

     17. Per le spese in materia di assistenza indiretta e di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a dialisi di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, si provvede con le risorse annualmente stanziate all'UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" per l'esercizio finanziario 2001 e seguenti.

     18. Per l'acquisto di autoveicoli di soccorso e relative attrezzature sanitarie per il soccorso sanitario Urgenza-Emergenza è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) utilizzando all'uopo il contributo di pari importo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

     19. Qualora entro il termine dell'esercizio nel quale sono stati stanziati i fondi del capitolo 3.7.2.0.2.256.5010 non sia possibile impegnare completamente le somme stanziate, la parte non impegnata può essere reiscritta alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, applicando le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

     20. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 è autorizzata per il triennio 2001/2003 la spesa complessiva di L. 2.200.000.000 (euro 1.136.205,18) di cui L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per il 2002 e L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per il 2003.

     21. All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo, per gli stessi esercizi finanziari, della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 2.5.2.3.2.77 "Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio" dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.

     22. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

     23. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

     Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.1.116 "Assegnazioni per il settore trasporti" è incrementata di lire 644.796.400.000 (euro 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai sensi dell'articolo 3, comma 16.

     Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001, dell'UPB 2.1.Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3, riprende efficacia per effetto dell'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.160 "Trasferimento da altri soggetti" è incrementata di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29).

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

     Alla funzione obiettivo 4.9.4 "Strategie e investimenti per i servizi innovativi di pubblica utilità":

     - spesa in capitale, la dotazione finanziaria dell'UPB 4.9.4.1.3.151 "Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra amministrazioni locali" è incrementata di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003;

     - spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.9.4.2.2.152 "Supporto agli enti locali ed alle società a capitale pubblico nel campo dei servizi di pubblica utilità" è incrementata di lire 800.000.000 (euro 413.165,52) per l'esercizio finanziario 2001.

     Alla funzione obiettivo 1.2.1 "Sicurezza dei cittadini e del territorio", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 1.2.1.1.3.10 "Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza", è incrementata di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).

     Alla funzione obiettivo 4.11.2 "Sostegno alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.11.2.1.2.116 "Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato", è ridotta di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).

     Alla funzione obiettivo 1.1.2 "Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale":

     - spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 1.1.2.5.2.263 "Strumenti di finanza innovativa", è incrementata di lire 300.000.000 (euro 154.937,07);

     - spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 1.1.2.1.2.3 "Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata", è ridotta di lire 300.000.000 (euro 154.937,07).

     Alla funzione obiettivo 4.9.5 "Ambiente e sviluppo sostenibile":

     - spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 4.9.5.2.2.154 "Promozione dell'adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale", è incrementata di lire 100.000.000 (euro 51.645,69);

     - è istituita l'UPB 4.9.5.2.3.155 "Promozione dell'adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale", spesa in capitale, con dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 di lire 100.000.000 (euro 51.645,69).

     Alla funzione obiettivo 4.8.2 "Riforma del trasporto pubblico regionale", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 4.8.2.1.2.120 "Realizzazione del Servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi", è incrementata di lire 644.796.400.000 (euro 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai sensi dell'articolo 3, comma 16.

     Alla funzione obiettivo 3.7.2 "Miglioramento della rete delle strutture sanitarie", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza", è incrementata di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29).

     Alla funzione obiettivo 5.0.1 "Organi istituzionali", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell'U.P.B. 5.0.1.0.1.169 "Funzionamento Consiglio regionale" è incrementata di L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per l'esercizio finanziario 2002 e di L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per l'esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 


[1] Modifica gli artt. 1, 2, 3, e 4 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. La lett. z) è stata abrogata dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19. La lett. s) è stata abrogata dall'art. 28 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3. La lett. u) è stata abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Sostituisce il titolo della L.R. 17 febbraio 1997, n. 2.

[3] Sostituiscono gli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 17 febbraio 1997, n. 2.

[4] Sostituisce il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 17 febbraio 1997, n. 2.

[5] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[6] Sostituisce la lett. a), comma 1, art. 3 della L.R. 21 febbraio 2000, n. 8.

[7] Sostituisce la lett. b), comma 1, art. 3 della L.R. 21 febbraio 2000, n. 8.

[8] Sostituisce il comma 3, art. 3 della L.R. 21 febbraio 2000, n. 8.

[9] Inserisce l'art. 7 bis nella L.R. 21 febbraio 2000, n. 8.

[10] Inserisce l'art. 15 bis nella L.R. 2 dicembre 1994, n. 6.

[11] Sostituisce le lett. b) e c), comma 1, art. 1 della L.R. 12 settembre 1986, n. 50.

[12] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12, con la decorrenza ivi prevista. Sostituisce il punto 5, comma 4, art. 11 della L.R. 16 marzo 1981, n. 15.

[13] Sostituisce il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[14] Comma abrogato dall'art. dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6. Modifica gli artt. 3, 10, 15, 16 e l'allegato A della L.R. 21 marzo 2000, n. 15.

[15] Comma abrogato dall'art. dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6. Sostituisce il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 23 luglio 1999, n. 14.

[16] Sostituisce la rubrica del titolo II della L.R. 28 aprile 1997, n. 12.

[17] Inserisce l'art. 16 bis nella L.R. 28 aprile 1997, n. 12.

[18] Comma abrogato dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.

[19] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2003, n. 21.

[20] Comma abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.

[21] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.

[22] Modifica gli artt. 4 e 6 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 34.

[23] Sostituisce il comma 1 dell'art. 21 della L.R. 29 aprile 1980, n. 45.

[24] Modifica l'art. 2 della L.R. 20 ottobre 1998, n. 21.

[25] Sostituisce il titolo della L.R. 12 dicembre 1994, n. 40.

[26] Sostituisce la lett. a), art. 1 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 40.

[27] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 40.

[28] Sostituisce la lett. b), art. 3 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 40.

[29] Sostituiscono gli artt. 5 e 6 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 40.

[30] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 22 maggio 2004, n. 16. Modificava gli artt. 5 e 21 della L.R. 12 maggio 1990, n. 54.

[31] Sostituisce il comma 1 dell'art. 34 bis della L.R. 20 febbraio 1999, n. 6.

[32] Aggiunge l'art. 34 ter alla L.R. 20 febbraio 1999, n. 6.

[33] Sostituisce il comma 1, art. 1 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53.

[34] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 2 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53.

[35] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 28 aprile 1984, n. 23.

[36] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 2 della L.R. 28 aprile 1984, n. 23.

[37] Modifica gli artt. 37 e 38 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

[38] Comma modificato dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32, dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[39] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[40] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4. Inserisce due commi nell'art. 3 della L.R. 19 gennaio 1973, n. 6.

[41] Sostituisce la lett. d), comma 7, art. 10 della L.R. 15 gennaio 1999, n. 1.

[42] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. Modifica gli artt. 7 e 13 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31.

[43] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. Modifica gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della L.R. 5 novembre 1993, n. 36.

[44] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 aprile 2011, n. 8. Aggiunge il comma 4 bis all'art. 10 della L.R. 2 maggio 1992, n. 16.

[45] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33. Modificava gli artt. 2, 8 e 43 della L.R. 25 novembre 1994, n. 33.

[46] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19. Aggiunge la lett. e) al comma 1, art. 3 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

[47] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.

[48] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.

[49] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.

[50] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

[51] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25. Sostituisce l'art. 12 della L.R. 26 febbraio 1993, n. 9.

[52] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 6 settembre 1976, n. 24.

[53] Articolo abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[54] Sostituisce la tabella di cui al comma 3, art. 27 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[55] Sostituisce il comma 5, art. 27 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[56] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[57] Inserisce l'art. 2 ter nella L.R. 27 ottobre 1972, n. 34.

[58] Modifica la tabella 1 allegata alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34.