Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 03/04/2001 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di assetto istituzionale e modifiche alla l.r. 1/2000). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità). |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale"). |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari"). |
Art. 7. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.2.84 - L.R. 3 aprile 2001, n. 6.
Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001.
(B.U. 6 aprile 2001, n. 14 - 1 suppl. ord.).
Art. 1. (Disposizioni in materia di assetto istituzionale e modifiche alla
1. [1].
2. [Alla
a) [2];
b) - d) [3];
e) l'articolo 4 è abrogato;
3. Alla
a) [6];
b) [7];
c) [8];
d) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato;
e) [9].
4. [10].
5. [11].
6. La
7. [12].
8. La Regione istituisce il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto, nel seguito denominato "Fondo", al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. Il Fondo opera a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della
9. Sono finanziabili con gli stanziamenti previsti dal Fondo le spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, come definite all'articolo 16, commi 3 e 4, della
10. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, anche nel rispetto del riparto di funzioni tra organi politici e dirigenza, di ridurre i tempi di conclusione degli stessi e di conseguire risparmi di spesa, il Consiglio regionale provvede, con legge di iniziativa della Giunta regionale, a sopprimere i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte ed ogni altro organismo collegiale con funzioni tecnico - amministrative ritenuti non indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione e previsti da norme di legge. Eventuali soppressioni negli anni successivi possono essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale di intesa con la commissione consiliare competente.
Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
1. [13].
2. [14].
3. [15].
4. [Alla
a) [16];
5. [19].
6. [20].
7. [21].
8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane predispongono il censimento delle piste da sci esistenti da ricondurre nell'area sciabile localmente individuata, evidenziandone la conformità agli strumenti urbanistici, e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione su conforme parere tecnico del comitato consultivo di cui all'articolo 5 della
9. [22].
10. [23].
Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture).
1. [24].
2. Alla
a) [25];
b) [26];
c) [27];
d) [28];
e) l'articolo 4 è abrogato;
f) - g) [29].
3. [30].
4. Alla
a) [31];
b) [32].
5. Alla
a) [33];
b) [34].
6. Alla
a) [35];
b) [36].
7. [37].
8. Alla
a) l'articolo 17 è abrogato.
9. Il comma 1 dell'articolo 31 bis della
10. [Il termine di cui all'articolo 1 della
Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h) il comma 11 dell'articolo 7 della
i) le altre disposizioni incompatibili con i predetti regolamenti] [38].
11. [Fino all'entrata in vigore delle legge regionale di recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 64 del
12. Al fine di contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi di politica ambientale, la Regione attua e promuove programmi ed azioni volti ad accrescere la base conoscitiva e l'informazione in materia ambientale, a introdurre sistemi di gestione e di produzione ecocompatibili, ad adottare strategie di sviluppo improntate a criteri di sostenibilità ambientale. In conformità alle previsioni del Documento di programmazione economico- finanziaria regionale, sono finanziati lo sviluppo di strumenti di sostenibilità ambientale, l'incentivazione di sistemi di gestione ambientale da parte di organizzazioni pubbliche e private, l'adozione di Agende 21 locali e dei relativi programmi d'azione.
13. [40].
14. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della
15. Per l'anno 2001 l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 14 è determinato, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, in attuazione dell'articolo 12 del
16. Per la differenza stimata, pari a lire 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32), tra le spese complessive relative all'IVA e la quota parte coperta dalle risorse trasferite dallo Stato, si provvede con risorse regionali.
17. All'avvenuto trasferimento da parte dello Stato di maggiori risorse per la copertura delle spese relative all'IVA sui contratti di cui al comma 14, la Regione provvede al recupero delle risorse anticipate.
Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità).
1. [41].
2. [42].
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della
4. Gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della
5. [43]
6. [44].
7. [45].
8. [46].
9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e termini per la presentazione e la valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali.
10. Sino alla pubblicazione delle deliberazioni che stabiliscono le modalità e i termini per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 9, continuano ad operare le norme riguardanti tali aspetti contenute nella legislazione di settore.
11. [Dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui al comma 9 sono abrogati:
a) [l'articolo 5 della
b) [l'articolo 5 della
c) [l'articolo 5 della
d) l'articolo 10 della
e) gli articoli 3 e 4 della
12. [51].
13. Le leggi regionali 10 febbraio 1979, n. 24 (Procedure per l'elaborazione del piano sanitario regionale e proroga della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55) e 20 agosto 1981, n. 49 (Procedure per l'elaborazione del piano sanitario e del piano socio-assistenziale, modifiche alla
14. Alla
a) [52];
b) gli articoli 14 e 15 sono abrogati.
Art. 5. (Modifiche alla
[1. [54];
2. [55].]
Art. 6. (Modifiche alla
1. [57];
2. Alla tabella 1 allegata alla
a) - b) [58];
c) Il punto 3 è abrogato.
Art. 7. (Disposizioni finanziarie).
1. Per il triennio 2001/2003 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.300.000.000 (euro 2.737.221,57) di cui lire 2.300.000.000 (euro 1.187.850,87) per il 2001, lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2002 e lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2003 di cui:
- lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, in capitale, per il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali per la costituzione dei sistemi informativi sovracomunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a);
- lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, in capitale, per il fondo d'incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b);
- lire 800.000.000 (euro 413.165,52) per il 2001, di parte corrente, per l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m).
2. All'onere complessivo di lire 2.300.000.000 (euro 1.187.850,87) per l'anno 2001, di cui al comma 1, si provvede per lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (lire 1.000.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 "Fondo per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione degli enti locali" e lire 500.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 "Fondo per le infrastrutture per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni") e per lire 800.000.000 (euro 413.165,52) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 4.9.4.2.2.152.9306 "Osservatorio regionale dei servizi di pubblica utilità") dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
3. All'onere complessivo di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per gli anni 2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2002 e lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2003 della dotazione finanziaria dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (lire 1.000.000.000 per il 2002 e lire 1.000.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 "Fondo per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione degli enti locali" e lire 500.000.000 per il 2002 e lire 500.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 "Fondo per le infrastrutture e per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni") dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.
4. Per il finanziamento di progetti sperimentali di video-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa in capitale di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).
5. All'onere di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70), previsto dal comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza, per l'anno 2002, dell'UPB 4.11.2.1.2.116 "Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato" dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.
6. Per le spese per la costituzione della società per azioni o l'istituzione del fondo chiuso immobiliare di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede, per l'anno 2001, con le risorse stanziate all'UPB 5.0.2.0.1.181 "Amministrazione beni immobili regionali".
7. Per l'istituzione del Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa lire 300.000.000 (euro 154.937,07).
8. Alle spese di cui al comma 7 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria dell'UPB 1.1.2.1.2.3 "Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
9. Alle spese per gli interventi pilota su edifici, spazi e servizi di uso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), si provvede con le risorse stanziate all'UPB 4.10.4.1.3.112 "Iniziative in materia di opere pubbliche" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
10. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), si provvede con le risorse stanziate rispettivamente alle UPB 4.9.3.4.3.149 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" e 4.9.3.4.4.274 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
11. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a) si provvede con le risorse stanziate rispettivamente alle UPB 4.9.3.4.3.149 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" e 4.9.3.4.4.274 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
12. Per il finanziamento di programmi ed azioni in materia ambientale di cui all'articolo 3, comma 12, sono autorizzate per l'anno 2001 le spese di parte corrente di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) e di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) per investimenti.
13. All'onere complessivo di lire 200.000.000 (euro 103.291,38) previsto nel comma 12, si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 4.9.5.2.2.154.9034 - Norme per lo sviluppo sostenibile e le agende 21 locali) per le spese di parte corrente e mediante riduzione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (voce 4.9.5.2.3.155.9650 - Norme per lo sviluppo sostenibile e le agende 21) per le spese per investimento, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
14. Per la corresponsione della differenza dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, ai sensi dell'art. 3, comma 16, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 2.800.000.000 (euro 1.446.079,32).
15. Agli oneri di cui al comma 14 si provvede mediante le risorse stanziate sull'UPB 4.8.2.1.2.120 "Realizzazione del servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
16. Per il finanziamento delle iniziative e dei progetti in collaborazione con le associazione femminili iscritte all'Albo regionale, di cui all'articolo 4, comma 6, si provvede con le somme appositamente stanziate sull'UPB 2.5.4.3.2.86 "Valorizzazione dell'associazionismo femminile e diffusione della cultura di genere" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
17. Per le spese in materia di assistenza indiretta e di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a dialisi di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, si provvede con le risorse annualmente stanziate all'UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" per l'esercizio finanziario 2001 e seguenti.
18. Per l'acquisto di autoveicoli di soccorso e relative attrezzature sanitarie per il soccorso sanitario Urgenza-Emergenza è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) utilizzando all'uopo il contributo di pari importo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
19. Qualora entro il termine dell'esercizio nel quale sono stati stanziati i fondi del capitolo 3.7.2.0.2.256.5010 non sia possibile impegnare completamente le somme stanziate, la parte non impegnata può essere reiscritta alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, applicando le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della
20. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 è autorizzata per il triennio 2001/2003 la spesa complessiva di L. 2.200.000.000 (euro 1.136.205,18) di cui L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per il 2002 e L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per il 2003.
21. All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo, per gli stessi esercizi finanziari, della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 2.5.2.3.2.77 "Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio" dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.
22. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.
23. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.1.116 "Assegnazioni per il settore trasporti" è incrementata di lire 644.796.400.000 (euro 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai sensi dell'articolo 3, comma 16.
Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001, dell'UPB 2.1.Articolo abrogato dall'art. 4 della
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Alla funzione obiettivo 4.9.4 "Strategie e investimenti per i servizi innovativi di pubblica utilità":
- spesa in capitale, la dotazione finanziaria dell'UPB 4.9.4.1.3.151 "Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra amministrazioni locali" è incrementata di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003;
- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.9.4.2.2.152 "Supporto agli enti locali ed alle società a capitale pubblico nel campo dei servizi di pubblica utilità" è incrementata di lire 800.000.000 (euro 413.165,52) per l'esercizio finanziario 2001.
Alla funzione obiettivo 1.2.1 "Sicurezza dei cittadini e del territorio", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 1.2.1.1.3.10 "Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza", è incrementata di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).
Alla funzione obiettivo 4.11.2 "Sostegno alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.11.2.1.2.116 "Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato", è ridotta di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).
Alla funzione obiettivo 1.1.2 "Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale":
- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 1.1.2.5.2.263 "Strumenti di finanza innovativa", è incrementata di lire 300.000.000 (euro 154.937,07);
- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 1.1.2.1.2.3 "Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata", è ridotta di lire 300.000.000 (euro 154.937,07).
Alla funzione obiettivo 4.9.5 "Ambiente e sviluppo sostenibile":
- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 4.9.5.2.2.154 "Promozione dell'adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale", è incrementata di lire 100.000.000 (euro 51.645,69);
- è istituita l'UPB 4.9.5.2.3.155 "Promozione dell'adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale", spesa in capitale, con dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 di lire 100.000.000 (euro 51.645,69).
Alla funzione obiettivo 4.8.2 "Riforma del trasporto pubblico regionale", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 4.8.2.1.2.120 "Realizzazione del Servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi", è incrementata di lire 644.796.400.000 (euro 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai sensi dell'articolo 3, comma 16.
Alla funzione obiettivo 3.7.2 "Miglioramento della rete delle strutture sanitarie", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza", è incrementata di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29).
Alla funzione obiettivo 5.0.1 "Organi istituzionali", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell'U.P.B. 5.0.1.0.1.169 "Funzionamento Consiglio regionale" è incrementata di L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per l'esercizio finanziario 2002 e di L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per l'esercizio finanziario 2003.
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Modifica gli artt. 1, 2, 3, e 4 della
[2] Sostituisce il titolo della
[3] Sostituiscono gli artt. 1, 2 e 3 della
[4] Sostituisce il comma 1 dell'art. 5 della
[5] Comma abrogato dall'art. 103 della
[6] Sostituisce la lett. a), comma 1, art. 3 della
[7] Sostituisce la lett. b), comma 1, art. 3 della
[8] Sostituisce il comma 3, art. 3 della
[9] Inserisce l'art. 7 bis nella
[10] Inserisce l'art. 15 bis nella
[11] Sostituisce le lett. b) e c), comma 1, art. 1 della
[12] Comma abrogato dall'art. 23 della
[13] Sostituisce il comma 4 dell'art. 4 della
[14] Comma abrogato dall'art. dall'art. 155 della
[15] Comma abrogato dall'art. dall'art. 155 della
[16] Sostituisce la rubrica del titolo II della
[17] Inserisce l'art. 16 bis nella
[18] Comma abrogato dall'art. 100 della
[19] Comma abrogato dall'art. 13 della
[20] Comma abrogato dall'art. 86 della
[21] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.
[22] Modifica gli artt. 4 e 6 della
[23] Sostituisce il comma 1 dell'art. 21 della
[24] Modifica l'art. 2 della
[25] Sostituisce il titolo della
[26] Sostituisce la lett. a), art. 1 della
[27] Sostituisce l'art. 2 della
[28] Sostituisce la lett. b), art. 3 della
[29] Sostituiscono gli artt. 5 e 6 della
[30] Comma abrogato dall’art. 11 della
[31] Sostituisce il comma 1 dell'art. 34 bis della
[32] Aggiunge l'art. 34 ter alla
[33] Sostituisce il comma 1, art. 1 della
[34] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 2 della
[35] Sostituisce l'art. 1 della
[36] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 2 della
[37] Modifica gli artt. 37 e 38 della
[38] Comma modificato dall’art. 3 della
[39] Comma abrogato dall'art. 51 della
[40] Comma abrogato dall'art. 34 della
[41] Sostituisce la lett. d), comma 7, art. 10 della
[42] Comma abrogato dall'art. 133 della
[43] Comma abrogato dall'art. 133 della
[44] Comma abrogato dall'art. 13 della
[45] Comma abrogato dall’art. 12 della
[46] Comma abrogato dall'art. 32 della
[47] Lettera abrogata dall'art. 16 della
[48] Lettera abrogata dall'art. 16 della
[49] Lettera abrogata dall'art. 16 della
[50] Comma abrogato dall'art. 45 della
[51] Comma abrogato dall'art. 45 della
[52] Sostituisce l'art. 13 della
[53] Articolo abrogato dall'art. 103 della
[54] Sostituisce la tabella di cui al comma 3, art. 27 della
[55] Sostituisce il comma 5, art. 27 della
[56] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[57] Inserisce l'art. 2 ter nella
[58] Modifica la tabella 1 allegata alla