§ 4.1.20 - L.R. 23 gennaio 1981, n. 9.
Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/01/1981
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Competenza comunale.
Art. 2.  Edilizia economica e popolare.
Art. 3.  Abrogazione L.R. n. 6/1980.
Art. 4.  Urgenza.


§ 4.1.20 - L.R. 23 gennaio 1981, n. 9. [1]

Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali.

(B.U. 28 gennaio 1981, n. 4, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Competenza comunale.

     1. Le funzioni amministrative inerenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità, rientranti ai sensi dell'art. 106 D.P.R. 616/77 tra le competenze attribuite dalla legge ai comuni, sono esercitate dal comune competente per territorio.

     2. Ove sia costituito un consorzio tra comuni o tra comuni ed altri enti autonomi territoriali le funzioni di cui al precedente comma, per gli interventi attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità ad esso attribuiti o delegati, per legge o per statuto, sono esercitate dal consorzio stesso.

 

     Art. 2. Edilizia economica e popolare.

     1. Sono considerate a tutti gli effetti rientranti tra le funzioni di cui al 1° comma del precedente articolo, anche quelle preordinate all'acquisizione delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni e delle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato con legge 27 giugno 1974, n. 247.

     2. Pertanto conservano efficacia i provvedimenti dei comuni e loro consorzi assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al 1° comma prima dell'entrata in vigore della presente legge, successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 3. Abrogazione L.R. n. 6/1980.

     1. La legge regionale 18 gennaio 1980, n. 6 è abrogata.

 

     Art. 4. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.