Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 23/01/1981 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Competenza comunale. |
Art. 2. Edilizia economica e popolare. |
Art. 3. Abrogazione L.R. n. 6/1980. |
Art. 4. Urgenza. |
§ 4.1.20 - L.R. 23 gennaio 1981, n. 9. [1]
Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali.
(B.U. 28 gennaio 1981, n. 4, 1° suppl. ord.).
Art. 1. Competenza comunale.
1. Le funzioni amministrative inerenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità, rientranti ai sensi dell'art. 106 D.P.R. 616/77 tra le competenze attribuite dalla legge ai comuni, sono esercitate dal comune competente per territorio.
2. Ove sia costituito un consorzio tra comuni o tra comuni ed altri enti autonomi territoriali le funzioni di cui al precedente comma, per gli interventi attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità ad esso attribuiti o delegati, per legge o per statuto, sono esercitate dal consorzio stesso.
Art. 2. Edilizia economica e popolare.
1. Sono considerate a tutti gli effetti rientranti tra le funzioni di cui al 1° comma del precedente articolo, anche quelle preordinate all'acquisizione delle aree comprese nei piani approvati a norma della
2. Pertanto conservano efficacia i provvedimenti dei comuni e loro consorzi assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al 1° comma prima dell'entrata in vigore della presente legge, successivamente all'entrata in vigore del
Art. 3. Abrogazione
1. La
Art. 4. Urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 23 della