§ 5.2.119 - L.R. 2 agosto 2006, n. 17.
Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:02/08/2006
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni non finanziarie)
Art. 2.  (Residui attivi e passivi)
Art. 3.  (Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2006)
Art. 4.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2005)
Art. 5.  (Reiscrizioni di economie vincolate)
Art. 6.  (Rideterminazione delle spese in annualità )
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 8.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell’art. 3 della legge 350/2003)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.119 - L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(B.U. 4 agosto 2006, n. 31 - 1º Suppl. Ordinario).

 

Art. 1. (Disposizioni non finanziarie)

     1. [Alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 (Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell’unione italiana ciechi, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell’associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 2 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, per garantire un più diffuso servizio sul territorio regionale, alle associazioni è concesso un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo dell’associazione, almeno una sede.»] [1].

     2. Alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 5 bis dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «5 bis. La facoltà di cui al comma 2 bis si esercita con comunicazione presentata, a pena di decadenza, al Presidente del Consiglio regionale prima di aver raggiunto il requisito d’età prescritto per la maturazione del diritto all’assegno o, qualora i requisiti prescritti siano già maturati al momento della cessazione del mandato, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio;»;

     b) il comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «2. A decorrere dal 1 gennaio 2006, l’ammontare dell’assegno vitalizio è adeguato, in aumento, in base all’aggiornamento dell’indennità di funzione spettante ai consiglieri regionali.»;

     c) dopo il comma 3 dell’articolo 8 è inserito il seguente:

     «3 bis. Il consigliere che cessa dal mandato alla fine della legislatura dopo aver versato il contributo di cui al comma 1 ha la facoltà di chiedere la restituzione dello stesso contributo nella misura del 100 per cento senza rivalutazione monetaria né corresponsione d’interessi. Tale facoltà si esercita con comunicazione al Presidente del Consiglio regionale da inoltrare, a pena di decadenza, prima di aver raggiunto il requisito d’età prescritto per la maturazione del diritto all’assegno vitalizio ovvero, qualora i requisiti prescritti siano già maturati al momento della cessazione del mandato, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. La restituzione del contributo comporta la rinuncia al diritto ed al beneficio previsti dal presente articolo. Qualora il mandato sia stato esercitato per più legislature la restituzione del contributo versato può essere richiesta anche con riferimento a singole legislature. In tale caso la quota di cui al comma 1 spettante al coniuge o ai figli è ridotta proporzionalmente, fermi restando i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all’assegno.».

     3. [Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei Consiglieri della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 dell’articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     «al 30 settembre 2005, con decorrenza dal 1 gennaio 2006. L’ammontare del rimborso è adeguato in base all’aggiornamento in aumento dell’indennità di funzione.»;

     b) il comma 2 dell’articolo 7 è abrogato] [2].

     4. [Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo l’articolo 8 ter è aggiunto il seguente:

     «Art. 8 quater. (Risorse aggiuntive per il finanziamento delle posizioni organizzative)

     1. Il fondo per il finanziamento delle posizioni organizzative di cui all’articolo 17, comma 2, lettera c), del CCNL 1 aprile 1999, è incrementato con risorse poste a carico del bilancio del Consiglio regionale, nella misura del 12 per cento.»;

     b) il comma 10 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:

     «10. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui al comma 3, possono essere destinate dai gruppi, in parte o tutte, per contratti di consulenza professionale oppure essere assegnate al fine di acquistare direttamente sul mercato i servizi connessi alle attività di informazione e comunicazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: “Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari” e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all’assegnazione di personale ai gruppi consiliari – Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari”), mediante proporzionale riduzione del relativo finanziamento e corrispondente aumento degli stanziamenti a valere sulla medesima l.r. 17/1992.»;

     c) dopo il comma 10 dell’articolo 27 è inserito il seguente:

     «10 bis. Al fine dell’assegnazione delle risorse di cui al comma 10, entro 30 giorni dalla determinazione delle risorse finanziarie spettanti, i Presidenti dei gruppi consiliari indicano all’Ufficio di Presidenza l’importo da destinare all’acquisizione diretta sul mercato dei servizi connessi all’attività di informazione e comunicazione di cui all’articolo 1 della l.r. 17/1992 ] [3].

     5. [Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) al comma 3-quater 3 dell’articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «Le concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2006 possono essere ulteriormente prorogate non oltre il 31 dicembre 2008 nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’articolo 18 del d.lgs. 422/1997. La proroga è disposta dall’ente affidante, previa verifica della sussistenza dei requisiti.» ] [4].

     6. [Alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province) è apportata la seguente modifica:

     a) al comma 1 dell’articolo 8 le parole «dei centri alberghieri a carattere residenziale e» sono soppresse] [5].

     7. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 4-bis dell’articolo 9 è abrogato.

     8. Alla legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 3 dell’articolo 4 è abrogato.

     9. Fino all’effettivo conferimento alle province delle funzioni concernenti i centri alberghieri a carattere residenziale, da attuarsi secondo le disposizioni dell’articolo 3, commi 17, 19 e 20 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario), il personale dei centri di formazione alberghiera rimane assegnato all’Agenzia regionale per il lavoro.

     10. Il patrimonio immobiliare regionale utilizzato per l’esercizio delle funzioni concernenti i centri alberghieri a carattere residenziale è oggetto di apposite forme di valorizzazione o di dismissione.

     11. [Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera m) del comma 41 dell’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «la normativa regionale, nell’ambito dei requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individua limiti della situazione economica che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati dal medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione degli alloggi;»;

     b) dopo il comma 51 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:

     «51 bis. L’individuazione dei destinatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a cui si applica un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione, viene effettuata direttamente dal soggetto attuatore nel rispetto esclusivo dei requisiti per l’accesso e degli specifici limiti della situazione economica. Il soggetto attuatore provvede a dare adeguata pubblicità alla propria iniziativa indicando i criteri di individuazione dei destinatari. Ai fini di disciplinare il controllo del possesso dei requisiti dei destinatari degli alloggi e le modalità di rendicontazione delle spese di realizzazione e gestione dello specifico intervento, il soggetto attuatore stipula con il comune e la Regione un’apposita convenzione.» ] [6].

 

     Art. 2. (Residui attivi e passivi)

     1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2005, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2005. Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2005 e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 sono indicate a livello di UPB nell’allegata tabella A.

 

     Art. 3. (Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2006)

     1. Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2006 è determinato in € 416.728.573,07 in conformità con quanto disposto dall’articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto regionale.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 la voce 9999 «Fondo iniziale di cassa» è determinata in € 416.728.573,07.

     3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 7.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è incrementata di € 416.728.573,07.

 

     Art. 4. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2005)

     1. Il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2005 è determinato in € 2.880.344.798,32. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l’anno 2005 di € 7.602.876.812,18 di cui all’articolo unico, comma 1, lettera h), della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2005 e l’avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 10.483.221.610,50 in conseguenza delle seguenti operazioni:

     a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), di spese per un importo complessivo di € 10.303.535.017,89 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 426 del 19 gennaio 2006, allegati 1 e 2, n. 823 del 30 gennaio 2006, allegati 1 e 2, n. 1134 del 3 febbraio 2006, n. 1577 del 14 febbraio 2006, allegati 1 e 2, n. 2169 del 28 febbraio 2006, allegati 1 e 2, n. 3065 del 21 marzo 2006, allegati 1 e 2, n. 3147 del 22 marzo 2006, allegati 1 e 2, n. 3698 del 3 aprile 2006, allegati 1 e 3, n. 4251 del 13 aprile 2006, allegati 1 e 2, n. 6001 del 30 maggio 2006, allegato 1, e n. 6337 del 7 giugno 2006, allegati 1, 2, 3 e 4;

     b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’articolo 70 bis della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 86.036.608,95 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 1577 del 14 febbraio 2006, allegato 2, n. 3698 del 3 aprile 2006, allegato 2, e n. 6337 del 7 giugno 2006, allegato 4;

     c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’articolo 71, comma 4, della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 93.649.983,66 con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 6337 del 7 giugno 2006, allegati 5 e 6.

     2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente pari a € 2.880.344.798,32 il mutuo previsto dall’articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 gennaio 2006, n. 1 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico) per finanziare il disavanzo di bilancio 2005 è rideterminato per l’anno 2006 in € 2.880.344.798,32.

     3. L’ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della l.r. 1/2006, sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 5,25 per cento e non potrà decorrere da data anteriore al 1 settembre 2006.

     4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2006-2008 trovano capienza negli stanziamenti dell’UPB 7.4.0.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell’UPB 7.4.0.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 così come modificati dal comma 5.

     5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l’esercizio finanziario 2005 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dai commi 3 e 4, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006- 2008 sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.1.21 «Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d’indebitamento» è ridotta di € 369.655.201,68;

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     – la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 «Saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio precedente» è incrementata di € 2.880.344.798,32;

     – la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 «Saldo finanziario negativo presunto dell’esercizio precedente» è ridotta di € 3.250.000.000,00;

     – la dotazione finanziaria dell’UPB 7.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» è ridotta di € 44.815.607,73 per il 2006 di competenza e di cassa, di € 15.576.849,56 di competenza per il 2007 e di € 2.228.322,57 di competenza per il 2008;

     – la dotazione finanziaria dell’UPB 7.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» è ridotta di € 52.943.706,08 per il 2006 di competenza e di cassa, di € 27.832.417,46 di competenza per il 2007 e di € 27.802.958,76 di competenza per il 2008;

     – la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 7.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è ridotta di € 369.655.201,68.

     6. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 2006 sono pari a € 97.759.313,81 di competenza e di cassa, di cui € 44.815.607,73 di parte corrente ed € 52.943.706,08 in conto capitale.

     7. Le maggiori risorse di competenza resesi disponibili per il 2007 sono pari a € 43.409.267,02, di cui € 15.576.849,56 di parte corrente e € 27.832.417,46 in conto capitale.

     8. Le maggiori risorse di competenza resesi disponibili per il 2008 sono pari a € 30.031.281,33 di cui € 2.228.322,57 di parte corrente e € 27.802.958,76 in conto capitale.

 

     Art. 5. (Reiscrizioni di economie vincolate)

     1. In relazione all’utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2006 della somma di € 3.135.084,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l’iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 1577 del 14 febbraio 2006, n. 3698 del 3 aprile 2006 e n. 6337 del 7 giugno 2006, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l’esercizio finanziario 2006 il «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» di cui all’UPB 7.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l’esercizio finanziario 2006, sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     – la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 «Quote di economie dell’esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (art. 50, l.r. 34/78 e successive modificazioni)» è ridotta di € 3.135.084,00;

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     – la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 7.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» è ridotta di € 3.135.084,00.

 

     Art. 6. (Rideterminazione delle spese in annualità )

     1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 24 della l.r. 34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008, gli stanziamenti dei contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla allegata tabella 4.

     2. Le maggiori risorse in capitale derivanti dal presente articolo sono per l’anno 2006 pari a € 367.530,06 di competenza e di cassa. I maggiori oneri in capitale derivanti dal presente articolo per l’anno 2007 e per l’anno 2008 sono rispettivamente pari a € 360.165,00.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

     1. Le previsioni di entrata per gli anni 2006 e 2007 dell’introito derivante dal rilascio delle autorizzazioni ambientali integrate, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) sono rispettivamente ridotte ed incrementate per l’importo di € 2.000.000,00.

     2. In relazione a quanto previsto dall’articolo 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2006- 2008, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l’importo a fianco di ciascuna indicato:

 

Iniziativa

2006

2007

2008

Anziani

- 6.215,00

- 6.215,00

- 6.215,00

Beni culturali

- 353.487,00

187.546,00

235.516,00

Accoglienza

- 604.869,00

- 554.255,00

- 319.669,00

Viabilità primaria

- 50.352,00

5.035,00

5.035,00

Montagna

- 622.051,00

- 622.051,00

- 445.986,00

Rifiuti iniziativa decennale

- 180.052,00

- 112.263,00

- 112.263,00

Riqualificazione urbane

976.955,00

1.033.357,00

1.033.357,00

Territorio montano

- 373.160,00

- 374.476,00

- 374.476,00

Viabilità minore

- 793.302,00

- 774.113,00

- 414.540,00

Tutela acque

- 14.388,00

9.402,00

25.924,00

Parcheggi

- 7.385,00

- 7.384,00

- 7.384,00

Energia

- 15.076,00

- 8.168,00

- 8.168,00

Edilizia scolastica

- 274.006,00

- 157.208,00

- 65.476,00

Strutture alternative per anziani e portatori di handicap

- 2.980,00

- 2.980,00

- 2.980,00

Impiantistica sportiva

6.993,00

391.508,00

497.202,00

TOTALE

- 2.313.375,00

- 992.265,00

39.877,00

 

     3. Per il recupero delle risorse derivanti dal rimborso dei prestiti erogati ai beneficiari finali in relazione ai progetti finanziati nell’ambito delle misure infrastrutturali del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 è autorizzata la maggiore entrata di € 3.533.429,00 per l’anno 2006, € 3.271.692,00 per l’anno 2007, € 3.373.014,00 per l’anno 2008.

     4. In relazione alle risorse di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di € 3.533.429,00 per l’anno 2006, € 3.271.692,00 per l’anno 2007, € 3.373.014,00 per l’anno 2008 per gli interventi in attuazione dell’obiettivo generale individuato dal DocUP Obiettivo 2 2000-2006 e in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel Programma Regionale di Sviluppo in materia di infrastrutture per lo sviluppo locale; le spese di gestione sono a carico dello stesso fondo.

     5. Per le spese di cui al comma 4, relativamente agli anni 2007 e 2008, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

     6. È autorizzato per l’anno 2006 l’incremento di entrata e di spesa di € 1.227.473,64 in favore del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

     7. [È istituito un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche, per il quale è autorizzata la spesa di € 3.000.000,00 per l’anno 2007 e di € 1.500.000,00 per l’anno 2008. Il fondo, destinato ai piccoli comuni della Lombardia, come definiti dall’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), finanzia le spese per:

     a) gli oneri professionali di progettazione per opere e forniture di ammontare complessivo superiore a € 250.000,00; il finanziamento regionale relativo agli oneri professionali di progettazione non può comunque superare il 5 per cento del costo presunto dell’opera;

     b) la redazione di studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi da sostenersi dagli enti medesimi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della l.r. 11/2004] [7].

     8. [La restituzione delle somme per i progetti ammessi a contributo ai sensi del comma 7 deve essere effettuata, senza interessi, entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni. Nel caso in cui l’opera non sia realizzabile o sia venuto meno l’interesse pubblico alla sua realizzazione, le somme anticipate devono essere restituite entro diciotto mesi dalla erogazione, a pena di esclusione da ulteriori finanziamenti, fatto salvo il recupero delle medesime secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente] [8].

     9. [La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità per la presentazione delle domande, l’ammissione al finanziamento, le modalità di erogazione e di rimborso del fondo di cui al comma 7] [9].

     10. [Per le spese di cui al comma 7, relativamente agli anni 2007 e 2008, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978] [10].

     11. Al fine di promuovere e favorire la gestione della regolazione del lago d’Idro, in attuazione dell’articolo 44, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), nonché per garantire una rilevante presenza istituzionale nel soggetto affidatario della concessione di regolazione del lago medesimo, la Regione partecipa alla Società Lago d’Idro società a responsabilità limitata, già concessionaria a norma di legge delle opere di regolazione del lago, con una quota anche maggioritaria del capitale sociale, mediante conferimento di apposite risorse finanziarie.

     12. La partecipazione regionale alla società di cui al comma 11 è funzionale alla sistemazione delle opere di regolazione, alla sicurezza idraulica delle popolazioni rivierasche del Lago d’Idro e del fiume Chiese ed al recupero ambientale del Lago d’Idro e del fiume Chiese attraverso la valorizzazione della risorsa idrica lacuale e fluviale e la sua efficiente ed efficace gestione per scopi irrigui, idroelettrici e di fruizione turistico ambientale.

     13. Per gli scopi di cui ai commi 11 e 12 la Regione può affidare alla società l’esecuzione di progetti ed opere finanziate con fondi propri del bilancio regionale ovvero derivanti da programmi di interventi con finanziamento statale. Per i medesimi scopi e al fine di consentire la piena partecipazione dei soggetti pubblici e privati rivieraschi del Lago d’Idro e del fiume Chiese, la Regione può altresì proporre la trasformazione della Società Lago d’Idro in società consortile a responsabilità limitata.

     14. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali nella Società Lago d’Idro sono effettuate dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 (Norme per le nomine e le designazioni di competenza della regione).

     15. Per l’attuazione di quanto indicato ai commi 11, 12, 13 e 14 è autorizzata per l’anno 2006 la spesa in capitale di € 50.000,00 di cui € 30.000,00 per la sottoscrizione del capitale sociale e € 20.000,00 per spese relative all’esecuzione degli atti necessari.

     16. In conformità all’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 marzo 2006 sulla proposta del Ministro della Salute di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l’anno 2006, il comma 21 dell’articolo 1 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

     «21. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l’iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 di € 14.182.254.103,00 di cui:

     a) € 14.042.554.103,00 per l’erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;

     b) € 127.700.000,00 per l’effettuazione degli interventi diretti di cui all’ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;

     c) € 12.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 18, stanziati all’UPB 200.».

     17. Conseguentemente a quanto disposto al comma 16, sono altresì modificati i finanziamenti per il Servizio sanitario:

     a) di € 14.423.352.422,75 per l’anno 2007 di cui:

     1) € 14. 293.098.422,75 per l’erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;

     2) € 130.254.000,00 per l’effettuazione degli interventi diretti stanziati alle UPB 257 e 258;

     b) di € 14.654.126.061,52 per l’anno 2008 di cui:

     1) € 14.521.266.981,52 per l’erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;

     2) € 132.859.080,00 per l’effettuazione degli interventi diretti stanziati alle UPB 257 e 258.

     18. Per l’acquisto di materiale rotabile è autorizzata un’anticipazione regionale sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e un cofinanziamento delle predette risorse statali per complessivi € 30 milioni per l’anno 2007 e per complessivi € 270 milioni per l’anno 2008.

     19. Per le spese di cui al comma 18, relativamente agli anni 2007 e 2008, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

     20. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rideterminazione delle aliquote e compartecipazioni a tributi erariali, è autorizzata per il finanziamento dell’attività svolta dalle Associazioni Provinciali Allevatori per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame la spesa di € 12.228.050,61 per l’anno 2006.

     21. Le spese di gestione del Fondo per il sostegno al credito delle imprese cooperative istituito con la legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) sono a carico del fondo stesso.

     22. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

     a) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 99 dopo le parole «l’articolo 7» sono inserite le parole «, ad esclusione dei commi 1, 6, 8, 9, 10 e 11, ».

     23. La modifica di cui al comma 22 decorre, con effetto retroattivo, dalla data di entrata in vigore della l.r. 10/2003. Dalla medesima data sono ripristinati i commi 1, 6, 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 7 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico – I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

     24. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:

     «b bis) promuovere appositi accordi con gli enti istituzionali, anche internazionali, il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali e le università per attivare programmi di azioni coordinate, finalizzati a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, a favorire la cooperazione tra imprese, università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, a stimolare la partecipazione delle piccole e medie imprese a progetti di ricerca e innovazione internazionali, comunitari, nazionali e regionali sviluppati in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati, a sostenere la capacità di brevettazione delle piccole e medie imprese, a favorire la capacità di ricerca e innovazione promuovendo l’alta formazione presso il sistema di ricerca e la mobilità dei ricercatori;»;

     b) il comma 2 ter dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «2 ter. La Regione può concedere contributi nell’ambito della promozione degli accordi e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis), direttamente o attraverso Finlombarda S.p.A., mediante la costituzione di un apposito fondo denominato Fondo per la promozione di accordi istituzionali.»;

     c) dopo l’articolo 8 quater è inserito il seguente:

     «Art. 8 quinquies. (Fondo di sostegno per le imprese innovative)

     1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), la Regione concorre, attraverso Finlombarda S.p.A., alla costituzione di un fondo, anche in concorso con gli enti locali e le camere di commercio, per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde, nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d’impresa.

     2. La gestione del fondo di cui al comma 1 è affidata a Finlombarda S.p.A. attraverso specifico incarico. Le spese di gestione sono a carico del fondo stesso.».

     25. Alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 22 (Legge finanziaria 2006) è apportata la seguente modifica:

     a) al comma 6 dell’articolo 1 è aggiunto, in fine, il periodo:

     «Eventuali somme non impegnate, possono essere a loro volta riversate, con le stesse modalità, sul fondo stesso.».

     26. [La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati, a partire dall’anno 2006, ad incrementare, con risorse proprie, lo stanziamento del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto per le finalità di spesa previste dal contratto medesimo, fino ad una percentuale del 12 per cento dell’ammontare complessivo del fondo determinato per l’anno 2005] [11].

     27. Alla legge regionale 1 agosto 1992, n. 23 (Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 2 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Al fine di cui al comma 2 dell’articolo 1 la Regione può avviare procedure di decadenza o revoca dei contributi concessi, nei confronti degli enti di cui alle lettere A), B) e C) del comma 1 dell’articolo 2, in caso di interventi in tutto o in parte non realizzati.»

     28. I maggiori oneri per l’anno 2006 di parte corrente derivanti dal presente articolo sono pari a € 8.428.050,61 di competenza e di cassa; le maggiori risorse resesi disponibili di parte corrente per il 2007 e il 2008 sono pari rispettivamente a € 7.800.000,00 e € 5.800.000,00 di sola competenza.

     29. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono di € 2.363.375,00 di competenza e di cassa per l’anno 2006, di € 33.992.265,00 per l’anno 2007 ed € 271.460.123,00 per l’anno 2008 di competenza.

     30. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell’attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.

     31. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 sono apportate le variazioni di cui all’allegata tabella 5.

 

     Art. 8. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell’art. 3 della legge 350/2003)

     1. Sono autorizzate per il triennio 2006-2008 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all’allegata tabella 1.

     2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2006-2008 come da allegata tabella 2.

     3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono € 33.125.081,04 di competenza e di cassa, per l’anno 2006, € 19.626.849,56 di competenza, per l’anno 2007, e € 7.278.322,57 di competenza, per l’anno 2008.

     4. Le maggiori risorse resesi disponibili in conto capitale per il triennio 2006-2008 derivanti dal comma 2 sono di € 49.307.273,94 di competenza e di cassa per l’anno 2006, € 27.210.388,34 di competenza, per l’anno 2007 e € 23.655.341,99 di competenza, per l’anno 2008.

     5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2006- 2008 come da allegata tabella 3.

     6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2006-2008, derivanti dal comma 5, sono € 7.527.976,08 di competenza e di cassa per l’anno 2006, € 3.750.000,00 di competenza, per l’anno 2007, e di € 750.000,00 di competenza, per l’anno 2008.

     7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2006-2008, derivanti dal comma 5, sono di € 80.668.063,52 di competenza e di cassa per l’anno 2006, € 126.315.048,26 di competenza, per l’anno 2007, ed € 115.222.142,25 di competenza, per l’anno 2008.

     8. È autorizzata la riduzione dei mutui di competenza e di cassa per l’anno 2006 per € 187.676.726,87 e l’assunzione degli stessi di € 63.174.560,21 di competenza, per l’anno 2007, e di € 315.108.723,73 di competenza, per l’anno 2008, a seguito delle riduzioni e degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.

     9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2007 e 2008 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 44 della l.r. 34/1978.

     10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 7 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.

     11. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.

     12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nell’allegata tabella 3.

     13. In riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della l.r. 1/2006 la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, sarà limitata per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale come previsto nell’allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall’andamento degli accertamenti e degli impegni.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[4] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

[6] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[7] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 10 marzo 2009, n. 5.

[8] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 10 marzo 2009, n. 5.

[9] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 10 marzo 2009, n. 5.

[10] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 10 marzo 2009, n. 5.

[11] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.