Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 tributi regionali |
Data: | 01/02/2005 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Abrogazione di leggi e regolamenti regionali). |
Art. 2. (Analisi d'impatto della regolamentazione). |
Art. 3. (Liberalizzazione dell'attività d'impresa). |
Art. 4. (Silenzio assenso). |
Art. 5. (Modifica alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 in materia tributaria). |
Art. 6. (Accesso ai servizi della Regione). |
Art. 7. (Disciplina della conferenza di servizi). |
Art. 8. (Modificazioni a leggi regionali in materia di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali). |
§ 5.1.32 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 1. [1]
Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004.
(B.U. 4 febbraio 2005, n. 5 – 1 suppl. ord.).
CAPO I
SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA E QUALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 1. (Abrogazione di leggi e regolamenti regionali).
1. Sono o restano abrogati le leggi e i regolamenti elencati nell'allegato A. Sono o restano abrogati i regolamenti emanati in attuazione delle leggi elencate nell'allegato A.
2. Le leggi e i regolamenti di cui al comma l continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi da essi disciplinati e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti.
Art. 2. (Analisi d'impatto della regolamentazione).
1. Le proposte di legge e di regolamento predisposte dalla Giunta regionale sono accompagnate da una relazione che:
a) evidenzia gli elementi che rendono necessario l'intervento;
b) motiva in ordine all'idoneità dell'atto rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) offre elementi chiari di valutazione in ordine all'impatto della regolamentazione sull'organizzazione interna, su quella degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni in genere, sui cittadini e sulle imprese, nonché in termini di formalità amministrative.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
a) approva un modello di relazione;
b) avvia, in via sperimentale, un sistema di analisi preventiva sull'impatto delle proposte di legge e di regolamento;
c) approva un programma che assicuri, entro la data di cui al comma 3, la progressiva sottoposizione degli atti di cui al comma 1 a verifica preventiva di fattibilità.
3. A decorrere dall’l gennaio 2006, l'analisi preventiva di impatto riguarderà tutti gli atti di cui al comma l, salvo i progetti di legge statutaria, i progetti di legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e delle variazioni, nonché i progetti di legge di cui all'articolo 9 ter della
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 28 della
CAPO II
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Sezione I
SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO CON I CITTADINI E LE IMPRESE
Art. 3. (Liberalizzazione dell'attività d'impresa).
1. Il presente articolo, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, reca disposizioni dirette a favorire la liberalizzazione dell'attività d'impresa.
2. L'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione dell'attività d'impresa non sono soggetti a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, salvo che:
a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela di diritti e interessi garantiti dall'articolo 41, secondo comma, della Costituzione;
b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2005, individua i procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, anche con riferimento agli atti di programmazione generale e settoriale. Sul provvedimento della Giunta regionale è acquisito il parere della commissione consiliare competente e della Conferenza regionale delle autonomie istituita dall'articolo 1, commi 16 e seguenti, della
4. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali relative a procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.
5. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali adeguano i propri regolamenti che prevedono autorizzazioni, licenze o atti di assenso comunque denominati al principio stabilito dal presente articolo.
6. Al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione favorisce la stipulazione di intese o accordi con lo Stato nelle forme e nelle sedi previste dalla legislazione vigente, per armonizzare le rispettive legislazioni e raggiungere il comune obiettivo della semplificazione a favore delle imprese.
Art. 4. (Silenzio assenso).
1. Nei procedimenti amministrativi relativi a materie rientranti nella competenza legislativa regionale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la domanda di rilascio di un'autorizzazione, di una licenza o di un atto di assenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine fissato per ciascun procedimento dalle relative disposizioni di legge regionale o di regolamento o provvedimento regionale, provinciale o comunale o, in mancanza, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, della domanda o di altro atto di avvio del procedimento.
2. La Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze regionali delle province e dei comuni e previo parere della commissione consiliare competente, individua, entro il 31 dicembre 2005, gli atti di autorizzazione, licenza o assenso comunque denominati cui non si applica quanto disposto dal comma 1.
3. Entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, i comuni e le province adeguano i propri regolamenti e provvedimenti a quanto disposto dal comma 1.
4. Gli effetti previsti dal comma 1 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.
5. Ai casi di silenzio assenso previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5 della
Art. 5. (Modifica alla
1. Alla
a) il comma 3 dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«3. Il rimborso può essere concesso anche mediante la compensazione dell'importo indebitamente o erroneamente versato a valere sui tributi di cui al Titolo III. Le modalità applicative sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale. Previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria regionale, la compensazione può essere, comunque, utilizzata per assolvere pagamenti inerenti il medesimo tributo.»..
Art. 6. (Accesso ai servizi della Regione).
1. I rapporti tra la Regione, ivi compresi gli enti dipendenti e le agenzie, e i soggetti esterni all'amministrazione sono improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, di trasparenza, di collaborazione e di spirito di servizio.
2. Nell'accesso ai servizi erogati dalla Regione o da altri enti, con costi a carico del bilancio regionale, i soggetti esterni hanno diritto a essere informati sui livelli del servizio che l'amministrazione è tenuta ad assicurare e hanno, altresì, diritto ad essere accompagnati sin dalla fase iniziale e sino alla conclusione del rapporto con l'ente. Gli organi competenti di ciascun ente individuano idonei strumenti per assicurare l'esercizio dei diritti all'informazione e all'accompagnamento e adottano iniziative per promuovere la diffusione tra i soggetti esterni della conoscenza dei servizi erogati; di tali iniziative è data comunicazione alla Giunta regionale.
3. Per i servizi erogati dalla Regione, ivi compresi gli enti dipendenti e le agenzie, la Giunta provvede, entro il 31 dicembre 2005, all'individuazione degli strumenti idonei e all'adozione delle iniziative previsti dal comma 2.
4. La Regione riconosce strumenti di firma elettronica e digitale quali forme di identificazione ufficiale nei rapporti con i soggetti esterni all'amministrazione. La Giunta regionale, nel rispetto della legge statale, può definire particolari livelli di sicurezza per la presentazione, mediante gli strumenti elettronici o digitali, di atti, istanze o richieste comunque denominati.
Sezione II
CONFERENZA DI SERVIZI
Art. 7. (Disciplina della conferenza di servizi).
1. Il presente articolo disciplina la conferenza di servizi decisoria, quale strumento di coordinamento e semplificazione dell'attività amministrativa, nei procedimenti regolati da leggi regionali ovvero comunque di competenza della Regione.
2. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le conferenze istruttorie finalizzate all'esame contestuale di più interessi coinvolti in un unico procedimento o in procedimenti connessi. Tali conferenze si svolgono secondo procedure informali.
3. Nel caso in cui debbano essere acquisiti pareri, intese, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre amministrazioni pubbliche, l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale, di seguito denominata amministrazione procedente, convoca la conferenza tramite il responsabile del procedimento.
4. L'avviso di convocazione della prima riunione della conferenza deve pervenire alle amministrazioni coinvolte almeno quindici giorni prima della relativa data, corredato di un ordine del giorno che definisca l'oggetto della conferenza stessa. In occasione della convocazione, nonché nel corso della conferenza, il responsabile del procedimento verifica che le amministrazioni siano in possesso di tutta la documentazione necessaria al fine di una corretta e completa informazione.
5. Ai fini del presente articolo, s'intendono per amministrazioni coinvolte sia le amministrazioni di cui al comma 3, che concorrono alla determinazione conclusiva della conferenza, sia le altre amministrazioni alle quali il provvedimento finale potrebbe recare pregiudizio.
6. Le amministrazioni partecipano alla conferenza tramite il rappresentante legale o un suo delegato, o altro soggetto comunque legittimato ad esprimere la volontà dell'amministrazione. I partecipanti possono essere affiancati da tecnici.
7. Un'amministrazione regolarmente convocata, che non presenzi alla conferenza, può far pervenire per iscritto osservazioni, pareri, proposte o determinazioni, che vengono acquisiti agli atti, dopo averne data lettura.
8. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 comunica al privato, la cui attività sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni, raccoglimento o il diniego dell'eventuale richiesta di convocazione della conferenza rivolta all'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego è motivato.
9. I soggetti portatori di interessi privati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in enti, associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, possono essere uditi in sede di conferenza, su richiesta degli stessi o su invito dell'amministrazione procedente. Può essere, altresì, ascoltato il soggetto che ha presentato l'istanza di avvio del procedimento.
10. Le sedute della conferenza dedicate alle audizioni sono pubbliche.
11. Nel corso della prima riunione, le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono, a maggioranza, modalità e tempi di svolgimento dei lavori, che devono comunque concludersi entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, compatibilmente con la durata prevista per la conclusione del procedimento.
12. Nel caso in cui si richieda la valutazione di progetti, l'amministrazione procedente acquisisce, sin dalla prima riunione, eventuali proposte di modifica, integrazioni e prescrizioni progettuali finalizzate al raggiungimento dell'assenso.
13. Per ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti e corredato della documentazione prodotta, compresa quella eventualmente inviata da amministrazioni assenti. Il verbale della seduta conclusiva riporta le posizioni espresse da ciascuna amministrazione e la determinazione conclusiva della conferenza, proponendo i contenuti del provvedimento finale.
14. Il responsabile del procedimento provvede alla corretta informazione delle amministrazioni assenti, anche trasmettendo copia dei verbali.
15. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, regolarmente convocata, che non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della conferenza.
16. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni di cui al comma 3.
17. In caso di dissenso motivato manifestato da una o più amministrazioni di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta il provvedimento finale in base alle posizioni espresse a maggioranza delle amministrazioni stesse, salvo quanto previsto dal comma 18.
18. Nel caso di dissenso espresso da amministrazioni non statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il responsabile del procedimento rimette gli atti della conferenza al Presidente della Regione, che decide con decreto entro i successivi trenta giorni. Qualora il dissenso sia espresso da amministrazioni statali, si applica la disposizione di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della
19. Le disposizioni del presente articolo non possono essere abrogate o derogate se non in modo esplicito.
20. È fatta salva l'applicazione delle discipline di settore per la parte in cui non rinviano alla
21. Alla
a) l'articolo 20 è abrogato;
b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 sono soppresse le parole «di cui all'articolo 20»;
c) al comma 1 dell'articolo 21, sono soppresse le parole «e nelle ipotesi di conferenza di servizi, di cui all'articolo 20, comma 1»;
d) al comma 1 dell'articolo 22 sono soppresse le parole «al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 20».
CAPO III
SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 8. (Modificazioni a leggi regionali in materia di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali).
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del
a) [il secondo periodo del comma 50 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Nel rispetto della normativa statale e regionale, competono:
a) ai comuni l'autorizzazione, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture socio-assistenziali;
b) alle ASL l'autorizzazione, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie;
c) alla Regione l'accredita mento delle strutture sociosanitarie, nonché il finanziamento delle prestazioni rese con contributi a carico del fondo sanitario.»] [2];
b) [dopo il comma 50 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
«50-bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di proprietà e/o gestite dai comuni.»] [3];
c) il comma 45 e la lettera a) del comma 58 dell'articolo 4 sono abrogati.
2. [Alla
a) al comma 5 dell'articolo 50, le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole «dal Comune o dall'ASL, secondo le rispettive competenze»;
b) al comma 7 dell'articolo 50, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole «il Comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze»;
c) al comma 8 dell'articolo 50, le parole «della Provincia» sono sostituite dalle parole «del Comune o dell'ASL, secondo le rispettive competenze»;
d) al comma 9 dell'articolo 50, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole «il Comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze»;
e) il comma 10 e il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 50 sono abrogati] [4].
3. Alla
a) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 6 è abrogata.
ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)
AGRICOLTURA
1.1 |
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|
Interventi della regione per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria |
1.2 |
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|
Regolamento per gli allevamenti a scopo amatoriale ed alimentare in attuazione dell'art. 35 della |
1.3 |
|
|
Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria |
1.4 |
|
|
Modifiche alla |
1.5 |
|
|
Modifiche del |
1.6 |
|
|
«Modifiche al reg. 24 maggio 1980, n. 1 «Disciplina delle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile» |
1.7 |
|
|
Modifica al 3° comma dell'articolo della |
1.8 |
|
|
Modifiche alla |
1.9 |
|
|
Modifica del quinto comma dell'art. 6 del |
1.10 |
|
|
Erogazione di anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento di animali, infetti da malattia infettiva |
1.11 |
|
|
Erogazione in anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento e la distruzione di animali infetti |
1.12 |
|
|
Integrazione dell'art. 15 (Norme transitorie) del |
1.13 |
|
|
Norme sulla trasparenza e pubblicità degli incentivi e indennizzi erogati alle imprese agricole |
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
2.1 |
|
|
Utilizzazione dei beni immobili appartenenti alla Gioventù Italiana, situati nel territorio della Lombardia, e del personale posto a disposizione della regione |
2.2 |
|
|
Modifica dell'art. 23 della |
2.3 |
|
|
Disposizioni per il potenziamento dei servizi urbanistici regionali e per la preparazione di personale per gli organismi comprensoriali |
2.4 |
|
|
Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P. |
2.5 |
|
|
Modifiche all'art. 4 della L.R. «Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P.» |
2.6 |
|
|
Imposta regionale sulle concessioni statali - Modifiche dell'ammontare per alcuni tipi di concessione |
2.7 |
|
|
Modifica alla tabella annessa alla |
2.8 |
Il punto 50, dell'allegato alla |
FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO
3.1 |
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|
Norme regolamentari per le elezioni dei rappresentanti dei docenti, del personale non docente, degli allievi e dei genitori nei comitati di gestione (articolo 12, 5° comma, della |
3.2 |
|
|
Modifica alla L.R. 356-bis «Norme concernenti il personale docente della formazione professionale» approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 1985 (non ancora divenuta operante) |
CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE DELLA LOMBARDIA
4.1 |
|
|
Partecipazione della regione Lombardia al centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza |
4.2 |
|
|
Norme per l'attuazione del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di biblioteche popolari, servizio nazionale di lettura e centri bibliotecari di educazione permanente |
4.3 |
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|
Interventi per attività di promozione educativa e culturale |
4.4 |
|
|
Norme relative al riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale |
4.5 |
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Norme in materia di consulte regionali per i problemi della musica e per i problemi del teatro |
4.6 |
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Attività celebrative per il 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione |
4.7 |
|
|
Manifestazioni celebrative della figura di Alessandro Volta in occasione del bicentenario della invenzione della pila elettrica - 1996/2000 |
INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE E TURISMO
5.1 |
|
|
Norme per l'esercizio temporaneo nella regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e di fiere e mercati, trasferite alla regione ai sensi rispettivamente del decreto del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 e del decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 |
5.2 |
|
|
Norme per l'esercizio temporaneo nella regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera trasferite dallo Stato alle regioni con decreto del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 |
5.3 |
|
|
Finanziamento di strutture ricettive per il turismo sociale in Lombardia |
5.4 |
|
|
Provvedimenti per la promozione di forme associative fra operatori turistici |
5.5 |
|
|
Disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di polizia delle acque minerali e termali nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro nell'utilizzo delle acque minerali e termali |
5.6 |
|
|
Regolamento d'attuazione della |
OPERE PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA
6.1 |
Legge regionale giugno 1972, n. 10 |
|
Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici |
6.2 |
|
|
Modifica del terzo comma dell'art. 43 della |
6.3 |
|
|
Sostituzione dell'art. 9 della |
QUALITÀ DELL'AMBIENTE
7.1 |
|
|
Modifiche ai |
7.2 |
|
|
Integrazione all'art. 4 (istituzione del servizio prevenzione del rischio industriale) della |
7.3 |
|
|
Modifiche alla |
SANITÀ
8.1 |
Regolamento regionale s.n. 1974 |
|
Regolamento di attuazione della |
8.2 |
|
|
Istituzione della U.S.S.L. di Campione d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del |
8.3 |
|
|
Regolamento di individuazione delle materie e delle funzioni di competenza dei servizi delle U.S.S.L. ai sensi dell'art. 3 della |
8.4 |
|
|
Regolamento riguardante il controllo di qualità dei laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico (art. 14 |
8.5 |
|
|
Regolamento di organizzazione e funzionamento dei presidi sanitari multizonali di cui alla |
SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
9.1 |
|
|
Modifica alla |
TERRITORIO ED URBANISTICA
10.1 |
|
|
Norme sull'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative trasferite alla regione con il decreto delegato n. 8 in materia urbanistica |
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
11.1 |
|
|
Interventi regionali in attuazione dell'articolo 20 della |
11.2 |
|
|
Modifiche agli artt. 2 e 3 della |
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
12.1 |
|
|
Concessione di un contributo straordinario alla società per azioni Ferrovie Nord Milano |
ARTIGIANATO
13.1 |
|
|
Partecipazione regionale alla realizzazione di un centro espositivo e di servizi alle imprese operanti nel settore del legno, mobile ed arredamento nella città di Cantù |
13.2 |
|
|
Interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività del Centro Tessile Cotoniero di Busto Arsizio |
DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI
14.1 |
|
|
Interventi regionali d'emergenza |
14.2 |
|
|
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 giugno 1979, n. 31 Fondo di solidarietà in favore dei privati cittadini danneggiati in conseguenza della collaborazione prestata alla magistratura e alle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità e 18 gennaio 1980, n. 8 Fondo di solidarietà in favore dei cittadini vittime di atti di terrorismo e criminalità |
14.3 |
|
|
Modifica alla |
14.4 |
|
|
Modifica alla |
14.5 |
|
|
Finanziamento dei programmi di sviluppo delle Comunità Montane |
14.6 |
|
|
Modifica all'articolo 6 (Delimitazione delle zone omogenee) della |
CONSIGLIO REGIONALE
15.1 |
|
|
Revisione della dotazione organica del consiglio regionale e norme di reinquadramento |
15.2 |
|
|
Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo del consiglio regionale |
15.3 |
|
|
Modifiche alla |
LEGGI REGIONALI A CONTENUTO FINANZIARIO
16.1 |
|
|
Bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972 |
16.2 |
|
|
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972: prelevamento dal fondo indiviso |
16.3 |
|
|
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972 |
16.4 |
|
|
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972 |
16.5 |
|
|
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973 |
16.6 |
|
|
Bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973 |
16.7 |
|
|
Protrazione della durata dell'esercizio finanziario regionale 1972 |
16.8 |
|
|
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972 - Quarto provvedimento |
16.9 |
|
|
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972 - Quinto provvedimento |
16.10 |
|
|
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973 - Primo provvedimento |
16.11 |
|
|
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1974 |
16.12 |
|
|
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 - Sesto provvedimento |
16.13 |
|
|
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 - Secondo provvedimento |
16.14 |
|
|
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 |
16.15 |
|
|
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 (2) |
16.16 |
|
|
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 |
16.17 |
|
|
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1975 |
16.18 |
|
|
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975, in attuazione della |
16.19 |
|
|
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1975 - Secondo provvedimento |
16.20 |
|
|
Autorizzazioni di spesa e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 - terzo provvedimento |
16.21 |
|
|
Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1972 |
16.22 |
|
|
Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973 |
16.23 |
|
|
Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 - quarto provvedimento |
16.24 |
|
|
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1976 |
16.25 |
|
|
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 |
16.26 |
|
|
Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 - primo provvedimento |
16.27 |
|
|
Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 - secondo provvedimento |
16.28 |
|
|
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1977 |
16.29 |
|
|
Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 - terzo provvedimento |
16.30 |
|
|
Modifiche all'art. 17 della |
16.31 |
|
|
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 |
16.32 |
|
|
Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 - Secondo provvedimento |
16.33 |
|
|
Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1974 |
16.34 |
|
|
Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975 (3) |
16.35 |
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Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 - terzo provvedimento |
16.36 |
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Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1978 |
16.37 |
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Finanziamento per l'anno 1977 di spese e contributi in attuazione delle leggi regionali 22 gennaio 1976, n. 5; 27 luglio 1977, n. 33 e 20 agosto 1976, n. 28 |
16.38 |
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Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1978 |
16.39 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 |
16.40 |
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Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio pluriennale 1978-1981 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - primo provvedimento |
16.41 |
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Convalidazione delle deliberazioni della giunta regionale numeri 10803 e 12015 in data 26 luglio e 11 ottobre 1977, adottate ai sensi dell'articolo 31 della |
16.42 |
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Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - secondo provvedimento |
16.43 |
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Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 |
16.44 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1976 |
16.45 |
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Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1979 |
16.46 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 e bilancio pluriennale 1979-1981 |
16.47 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1977 |
16.48 |
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Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali; variazioni al bilancio pluriennale 1979-1981 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - primo provvedimento |
16.49 |
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Modifica degli articoli 16, 42 e 75 della |
16.50 |
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Rifinanziamento di leggi regionali variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - secondo provvedimento |
16.51 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978 |
16.52 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-1982 |
16.53 |
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Primo provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1980-1982 |
16.54 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1979 |
16.55 |
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Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1981 |
16.56 |
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Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1981 |
16.57 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-1983 |
16.58 |
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Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 in relazione ad interventi finanziari nel settore agricolo autorizzati dalla |
16.59 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1980 |
16.60 |
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Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1982 |
16.61 |
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Modifica al cap. I del Titolo VI della |
16.62 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-1984 |
16.63 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1981 |
16.64 |
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Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e al bilancio pluriennale 1982-1984 con modifiche di leggi regionali - secondo provvedimento |
16.65 |
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Rifinanziamento di Leggi Regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1982-1984. Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 |
16.66 |
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Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali. Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e al bilancio pluriennale 1982-1984 - Terzo provvedimento |
16.67 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-1985 |
16.68 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982 |
16.69 |
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Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di L.R. - Secondo provvedimento |
16.70 |
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Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - quarto provvedimento |
16.71 |
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Modifiche all'art. 20 della |
16.72 |
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Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1984 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, delle relative note di variazione e delle disposizioni ivi previste |
16.73 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-1986 |
16.74 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1983 |
16.75 |
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Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e al bilancio pluriennale 1984-1986 - Terzo provvedimento |
16.76 |
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Variazione al bilancio pluriennale 1984-1986 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione delle leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - Quarto provvedimento |
16.77 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987 |
16.78 |
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Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e al bilancio pluriennale 1985-1987 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - Secondo provvedimento |
16.79 |
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Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e al bilancio pluriennale 1985-1987 con modifiche di leggi regionali - Primo provvedimento |
16.80 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1984 |
16.81 |
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Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e al bilancio pluriennale 1985-1987 con modifiche di leggi regionali - Terzo provvedimento |
16.82 |
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Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1986 |
16.83 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988 |
16.84 |
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Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986-1988 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1 luglio 1977 n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - Primo provvedimento |
16.85 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1985 |
16.86 |
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Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986-1988 con modifiche di leggi regionali - Terzo provvedimento |
16.87 |
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Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986-1988 - quarto provvedimento |
16.88 |
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Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1987 |
16.89 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989 |
16.90 |
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Variazioni al bilancio per l'esercizio 1987 e al bilancio pluriennale 1987-1989 con modifiche di leggi regionali. Attuazione di interventi programmati in agricoltura disposti dalla |
16.91 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1986 |
16.92 |
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Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 - Quarto provvedimento |
16.93 |
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Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987-1989 con modifiche di leggi regionali - Quinto provvedimento |
16.94 |
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Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987-1989 con modifiche di leggi regionali - Sesto provvedimento |
16.95 |
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Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1988 |
16.96 |
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Proroga del termine dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1988 |
16.97 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990 |
16.98 |
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Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e al bilancio pluriennale 1988-1990 - Primo provvedimento |
16.99 |
Legge regionale 13 giungo 1988, n. 31 |
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Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e al bilancio pluriennale 1988-1990 - Secondo provvedimento |
16.100 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1987 |
16.101 |
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Assestamento e modifiche al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e al bilancio pluriennale 1988-1990 con modifiche di leggi regionali - Quarto provvedimento |
16.102 |
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Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1989 |
16.103 |
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Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1989 |
16.104 |
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Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989-1991 con modifiche di leggi regionali - Secondo provvedimento |
16.105 |
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Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989-1991 con modificazioni di leggi regionali - Terzo provvedimento |
16.106 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1988 |
16.107 |
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Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989-1991 con modifiche di leggi regionali - Sesto provvedimento |
16.108 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992 (4) |
16.109 |
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Variazione al bilancio per l'esercizio 1990 ed al bilancio pluriennale 1990-1991 - Primo provvedimento |
16.110 |
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Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e al bilancio pluriennale 1990-1992 - Secondo provvedimento |
16.111 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1989 |
16.112 |
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Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1991 |
16.113 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991/1993 |
16.114 |
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Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e al bilancio pluriennale 1991/1993 - II provvedimento |
16.115 |
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Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e al bilancio pluriennale 1991-1993 - I provvedimento |
16.116 |
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Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e al bilancio pluriennale 1991/1993 - III provvedimento |
16.117 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1990 |
16.118 |
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Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1992 |
16.119 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994 |
16.120 |
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Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 1992/1994 - I provvedimento |
16.121 |
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Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1993 |
16.122 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991 |
16.123 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995 |
16.124 |
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Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale 1993/1995 - I provvedimento |
16.125 |
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Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale 1993/95 - II provvedimento |
16.126 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1992 |
16.127 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996 |
16.128 |
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Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994. Attuazione di interventi programmati in agricoltura - I provvedimento |
16.129 |
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Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 in relazione ad interventi concernenti il F.R.I.S. |
16.130 |
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Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994/1996 - III provvedimento |
16.131 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993 |
16.132 |
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Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997 |
16.133 |
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Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 ed al bilancio pluriennale 1995/1997 - I provvedimento |
16.134 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994 |
[1] Abrogata dall'art. 41 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 28 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 28 della
[4] Comma abrogato dall'art. 28 della