§ 5.1.32 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 1.
Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:01/02/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione di leggi e regolamenti regionali).
Art. 2.  (Analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 3.  (Liberalizzazione dell'attività d'impresa).
Art. 4.  (Silenzio assenso).
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 in materia tributaria).
Art. 6.  (Accesso ai servizi della Regione).
Art. 7.  (Disciplina della conferenza di servizi).
Art. 8.  (Modificazioni a leggi regionali in materia di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali).


§ 5.1.32 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 1. [1]

Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004.

(B.U. 4 febbraio 2005, n. 5 – 1 suppl. ord.).

 

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA E QUALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE

 

Art. 1. (Abrogazione di leggi e regolamenti regionali).

     1. Sono o restano abrogati le leggi e i regolamenti elencati nell'allegato A. Sono o restano abrogati i regolamenti emanati in attuazione delle leggi elencate nell'allegato A.

     2. Le leggi e i regolamenti di cui al comma l continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi da essi disciplinati e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti.

 

     Art. 2. (Analisi d'impatto della regolamentazione).

     1. Le proposte di legge e di regolamento predisposte dalla Giunta regionale sono accompagnate da una relazione che:

     a) evidenzia gli elementi che rendono necessario l'intervento;

     b) motiva in ordine all'idoneità dell'atto rispetto agli obiettivi perseguiti;

     c) offre elementi chiari di valutazione in ordine all'impatto della regolamentazione sull'organizzazione interna, su quella degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni in genere, sui cittadini e sulle imprese, nonché in termini di formalità amministrative.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

     a) approva un modello di relazione;

     b) avvia, in via sperimentale, un sistema di analisi preventiva sull'impatto delle proposte di legge e di regolamento;

     c) approva un programma che assicuri, entro la data di cui al comma 3, la progressiva sottoposizione degli atti di cui al comma 1 a verifica preventiva di fattibilità.

     3. A decorrere dall’l gennaio 2006, l'analisi preventiva di impatto riguarderà tutti gli atti di cui al comma l, salvo i progetti di legge statutaria, i progetti di legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e delle variazioni, nonché i progetti di legge di cui all'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

     4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 28 della l.r. 34/1978.

 

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

 

Sezione I

SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO CON I CITTADINI E LE IMPRESE

 

     Art. 3. (Liberalizzazione dell'attività d'impresa).

     1. Il presente articolo, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, reca disposizioni dirette a favorire la liberalizzazione dell'attività d'impresa.

     2. L'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione dell'attività d'impresa non sono soggetti a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, salvo che:

     a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela di diritti e interessi garantiti dall'articolo 41, secondo comma, della Costituzione;

     b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

     3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2005, individua i procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, anche con riferimento agli atti di programmazione generale e settoriale. Sul provvedimento della Giunta regionale è acquisito il parere della commissione consiliare competente e della Conferenza regionale delle autonomie istituita dall'articolo 1, commi 16 e seguenti, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali relative a procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

     5. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali adeguano i propri regolamenti che prevedono autorizzazioni, licenze o atti di assenso comunque denominati al principio stabilito dal presente articolo.

     6. Al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione favorisce la stipulazione di intese o accordi con lo Stato nelle forme e nelle sedi previste dalla legislazione vigente, per armonizzare le rispettive legislazioni e raggiungere il comune obiettivo della semplificazione a favore delle imprese.

 

     Art. 4. (Silenzio assenso).

     1. Nei procedimenti amministrativi relativi a materie rientranti nella competenza legislativa regionale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la domanda di rilascio di un'autorizzazione, di una licenza o di un atto di assenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine fissato per ciascun procedimento dalle relative disposizioni di legge regionale o di regolamento o provvedimento regionale, provinciale o comunale o, in mancanza, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, della domanda o di altro atto di avvio del procedimento.

     2. La Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze regionali delle province e dei comuni e previo parere della commissione consiliare competente, individua, entro il 31 dicembre 2005, gli atti di autorizzazione, licenza o assenso comunque denominati cui non si applica quanto disposto dal comma 1.

     3. Entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, i comuni e le province adeguano i propri regolamenti e provvedimenti a quanto disposto dal comma 1.

     4. Gli effetti previsti dal comma 1 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.

     5. Ai casi di silenzio assenso previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 in materia tributaria).

     1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. l0 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 3 dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«3. Il rimborso può essere concesso anche mediante la compensazione dell'importo indebitamente o erroneamente versato a valere sui tributi di cui al Titolo III. Le modalità applicative sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale. Previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria regionale, la compensazione può essere, comunque, utilizzata per assolvere pagamenti inerenti il medesimo tributo.»..

 

     Art. 6. (Accesso ai servizi della Regione).

     1. I rapporti tra la Regione, ivi compresi gli enti dipendenti e le agenzie, e i soggetti esterni all'amministrazione sono improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, di trasparenza, di collaborazione e di spirito di servizio.

     2. Nell'accesso ai servizi erogati dalla Regione o da altri enti, con costi a carico del bilancio regionale, i soggetti esterni hanno diritto a essere informati sui livelli del servizio che l'amministrazione è tenuta ad assicurare e hanno, altresì, diritto ad essere accompagnati sin dalla fase iniziale e sino alla conclusione del rapporto con l'ente. Gli organi competenti di ciascun ente individuano idonei strumenti per assicurare l'esercizio dei diritti all'informazione e all'accompagnamento e adottano iniziative per promuovere la diffusione tra i soggetti esterni della conoscenza dei servizi erogati; di tali iniziative è data comunicazione alla Giunta regionale.

     3. Per i servizi erogati dalla Regione, ivi compresi gli enti dipendenti e le agenzie, la Giunta provvede, entro il 31 dicembre 2005, all'individuazione degli strumenti idonei e all'adozione delle iniziative previsti dal comma 2.

     4. La Regione riconosce strumenti di firma elettronica e digitale quali forme di identificazione ufficiale nei rapporti con i soggetti esterni all'amministrazione. La Giunta regionale, nel rispetto della legge statale, può definire particolari livelli di sicurezza per la presentazione, mediante gli strumenti elettronici o digitali, di atti, istanze o richieste comunque denominati.

 

Sezione II

CONFERENZA DI SERVIZI

 

     Art. 7. (Disciplina della conferenza di servizi).

     1. Il presente articolo disciplina la conferenza di servizi decisoria, quale strumento di coordinamento e semplificazione dell'attività amministrativa, nei procedimenti regolati da leggi regionali ovvero comunque di competenza della Regione.

     2. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le conferenze istruttorie finalizzate all'esame contestuale di più interessi coinvolti in un unico procedimento o in procedimenti connessi. Tali conferenze si svolgono secondo procedure informali.

     3. Nel caso in cui debbano essere acquisiti pareri, intese, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre amministrazioni pubbliche, l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale, di seguito denominata amministrazione procedente, convoca la conferenza tramite il responsabile del procedimento.

     4. L'avviso di convocazione della prima riunione della conferenza deve pervenire alle amministrazioni coinvolte almeno quindici giorni prima della relativa data, corredato di un ordine del giorno che definisca l'oggetto della conferenza stessa. In occasione della convocazione, nonché nel corso della conferenza, il responsabile del procedimento verifica che le amministrazioni siano in possesso di tutta la documentazione necessaria al fine di una corretta e completa informazione.

     5. Ai fini del presente articolo, s'intendono per amministrazioni coinvolte sia le amministrazioni di cui al comma 3, che concorrono alla determinazione conclusiva della conferenza, sia le altre amministrazioni alle quali il provvedimento finale potrebbe recare pregiudizio.

     6. Le amministrazioni partecipano alla conferenza tramite il rappresentante legale o un suo delegato, o altro soggetto comunque legittimato ad esprimere la volontà dell'amministrazione. I partecipanti possono essere affiancati da tecnici.

     7. Un'amministrazione regolarmente convocata, che non presenzi alla conferenza, può far pervenire per iscritto osservazioni, pareri, proposte o determinazioni, che vengono acquisiti agli atti, dopo averne data lettura.

     8. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 comunica al privato, la cui attività sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni, raccoglimento o il diniego dell'eventuale richiesta di convocazione della conferenza rivolta all'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego è motivato.

     9. I soggetti portatori di interessi privati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in enti, associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, possono essere uditi in sede di conferenza, su richiesta degli stessi o su invito dell'amministrazione procedente. Può essere, altresì, ascoltato il soggetto che ha presentato l'istanza di avvio del procedimento.

     10. Le sedute della conferenza dedicate alle audizioni sono pubbliche.

     11. Nel corso della prima riunione, le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono, a maggioranza, modalità e tempi di svolgimento dei lavori, che devono comunque concludersi entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, compatibilmente con la durata prevista per la conclusione del procedimento.

     12. Nel caso in cui si richieda la valutazione di progetti, l'amministrazione procedente acquisisce, sin dalla prima riunione, eventuali proposte di modifica, integrazioni e prescrizioni progettuali finalizzate al raggiungimento dell'assenso.

     13. Per ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti e corredato della documentazione prodotta, compresa quella eventualmente inviata da amministrazioni assenti. Il verbale della seduta conclusiva riporta le posizioni espresse da ciascuna amministrazione e la determinazione conclusiva della conferenza, proponendo i contenuti del provvedimento finale.

     14. Il responsabile del procedimento provvede alla corretta informazione delle amministrazioni assenti, anche trasmettendo copia dei verbali.

     15. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, regolarmente convocata, che non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della conferenza.

     16. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni di cui al comma 3.

     17. In caso di dissenso motivato manifestato da una o più amministrazioni di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta il provvedimento finale in base alle posizioni espresse a maggioranza delle amministrazioni stesse, salvo quanto previsto dal comma 18.

     18. Nel caso di dissenso espresso da amministrazioni non statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il responsabile del procedimento rimette gli atti della conferenza al Presidente della Regione, che decide con decreto entro i successivi trenta giorni. Qualora il dissenso sia espresso da amministrazioni statali, si applica la disposizione di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

     19. Le disposizioni del presente articolo non possono essere abrogate o derogate se non in modo esplicito.

     20. È fatta salva l'applicazione delle discipline di settore per la parte in cui non rinviano alla legge 241/1990.

     21. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l'articolo 20 è abrogato;

     b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 sono soppresse le parole «di cui all'articolo 20»;

     c) al comma 1 dell'articolo 21, sono soppresse le parole «e nelle ipotesi di conferenza di servizi, di cui all'articolo 20, comma 1»;

     d) al comma 1 dell'articolo 22 sono soppresse le parole «al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 20».

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI

 

     Art. 8. (Modificazioni a leggi regionali in materia di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali).

     1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [il secondo periodo del comma 50 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Nel rispetto della normativa statale e regionale, competono:

a) ai comuni l'autorizzazione, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture socio-assistenziali;

b) alle ASL l'autorizzazione, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie;

c) alla Regione l'accredita mento delle strutture sociosanitarie, nonché il finanziamento delle prestazioni rese con contributi a carico del fondo sanitario.»] [2];

     b) [dopo il comma 50 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«50-bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di proprietà e/o gestite dai comuni.»] [3];

     c) il comma 45 e la lettera a) del comma 58 dell'articolo 4 sono abrogati.

     2. [Alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 5 dell'articolo 50, le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole «dal Comune o dall'ASL, secondo le rispettive competenze»;

     b) al comma 7 dell'articolo 50, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole «il Comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze»;

     c) al comma 8 dell'articolo 50, le parole «della Provincia» sono sostituite dalle parole «del Comune o dell'ASL, secondo le rispettive competenze»;

     d) al comma 9 dell'articolo 50, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole «il Comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze»;

     e) il comma 10 e il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 50 sono abrogati] [4].

     3. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

     a) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 6 è abrogata.

 

 

ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)

 

ELENCO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI CHE SONO O RESTANO ABROGATI

 

AGRICOLTURA

 

1.1

Legge regionale 2 settembre 1972, n. 30

 

Interventi della regione per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria

1.2

Regolamento regionale 23 novembre 1979, n. 2

 

Regolamento per gli allevamenti a scopo amatoriale ed alimentare in attuazione dell'art. 35 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47

1.3

Legge regionale 26 maggio 1982, n. 25

 

Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria

1.4

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 50

 

Modifiche alla L.R. 26 maggio 1982, n. 25 «Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria»

1.5

Regolamento regionale 13 settembre 1982, n. 7

 

Modifiche del regolamento regionale 22 dicembre 1980, n. 3 - Disciplina delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 36 della L.R. 27 dicembre 1977, n. 968

1.6

Regolamento regionale 29 ottobre 1982, n. 9

 

«Modifiche al reg. 24 maggio 1980, n. 1 «Disciplina delle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile»

1.7

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 68

 

Modifica al 3° comma dell'articolo della L.R. 16 agosto 1982, n. 50 concernente modifiche alla L.R. 26 maggio 1982, n. 25 «Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria»

1.8

Legge regionale 5 aprile 1983, n. 27

 

Modifiche alla L.R. 26 maggio 1982, n. 25 «Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria»

1.9

Regolamento regionale 8 agosto 1983, n. 3

 

Modifica del quinto comma dell'art. 6 del regolamento regionale 22 dicembre 1980, n. 3 «Disciplina delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968»

1.10

Legge regionale 20 aprile 1985, n. 30

 

Erogazione di anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento di animali, infetti da malattia infettiva

1.11

Legge regionale 10 dicembre 1986, n. 67

 

Erogazione in anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento e la distruzione di animali infetti

1.12

Regolamento regionale 9 gennaio 1989, n. 1

 

Integrazione dell'art. 15 (Norme transitorie) del regolamento regionale 22 dicembre 1980, n. 3 «Disciplina delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968»

1.13

Legge regionale 30 dicembre 1994, n. 44

 

Norme sulla trasparenza e pubblicità degli incentivi e indennizzi erogati alle imprese agricole

 

RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

 

2.1

Legge regionale 4 marzo 1974, n. 13

 

Utilizzazione dei beni immobili appartenenti alla Gioventù Italiana, situati nel territorio della Lombardia, e del personale posto a disposizione della regione

2.2

Legge regionale 10 novembre 1978, n. 64

 

Modifica dell'art. 23 della L.R. 15 dicembre 1971, n. 2 «Istituzione dei tributi propri della regione»

2.3

Legge regionale 21 luglio 1979, n. 34

 

Disposizioni per il potenziamento dei servizi urbanistici regionali e per la preparazione di personale per gli organismi comprensoriali

2.4

Legge regionale 6 febbraio 1984, n. 9

 

Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P.

2.5

Legge regionale 9 marzo 1984, n. 13

 

Modifiche all'art. 4 della L.R. «Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P.»

2.6

Legge regionale 4 aprile 1985, n. 28

 

Imposta regionale sulle concessioni statali - Modifiche dell'ammontare per alcuni tipi di concessione

2.7

Legge regionale 6 dicembre 1985, n. 79

 

Modifica alla tabella annessa alla L.R. 12 novembre 1982, n. 61, e successive modificazioni concernente «Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse»

2.8

Il punto 50, dell'allegato alla legge regionale 23 luglio 1996. n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»

 

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO

 

3.1

Regolamento regionale regionale 18 gennaio 1977, n. 1

 

Norme regolamentari per le elezioni dei rappresentanti dei docenti, del personale non docente, degli allievi e dei genitori nei comitati di gestione (articolo 12, 5° comma, della L.R. 16 giugno 1975, n. 93); nonché per l'elezione dei coordinatori didattici (articolo 4 della L.R. 16 giugno 1975, n. 93) e dei consigli didattici (articolo 14 della L.R. 16 giugno 1975, n. 93) nei centri di formazione professionale

3.2

Legge regionale 27 maggio 1985, n. 61

 

Modifica alla L.R. 356-bis «Norme concernenti il personale docente della formazione professionale» approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 1985 (non ancora divenuta operante)

 

CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE DELLA LOMBARDIA

 

4.1

Legge regionale 31 marzo 1978, n. 32

 

Partecipazione della regione Lombardia al centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza

4.2

Legge regionale 29 gennaio 1979, n. 21

 

Norme per l'attuazione del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di biblioteche popolari, servizio nazionale di lettura e centri bibliotecari di educazione permanente

4.3

Legge regionale 28 giugno 1983, n. 53

 

Interventi per attività di promozione educativa e culturale

4.4

Legge regionale 27 agosto 1983, n. 66

 

Norme relative al riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale

4.5

Legge regionale 1 dicembre 1983, n. 88

 

Norme in materia di consulte regionali per i problemi della musica e per i problemi del teatro

4.6

Legge regionale 22 aprile 1994, n. 14

 

Attività celebrative per il 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione

4.7

Legge regionale 14 aprile 1997, n. 10

 

Manifestazioni celebrative della figura di Alessandro Volta in occasione del bicentenario della invenzione della pila elettrica - 1996/2000

 

INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE E TURISMO

 

5.1

Legge regionale 21 luglio 1972, n. 22

 

Norme per l'esercizio temporaneo nella regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e di fiere e mercati, trasferite alla regione ai sensi rispettivamente del decreto del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 e del decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7

5.2

Legge regionale 20 ottobre 1972, n. 32

 

Norme per l'esercizio temporaneo nella regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera trasferite dallo Stato alle regioni con decreto del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6

5.3

Legge regionale 22 aprile 1975, n. 62

 

Finanziamento di strutture ricettive per il turismo sociale in Lombardia

5.4

Legge regionale 11 giugno 1975, n. 76

 

Provvedimenti per la promozione di forme associative fra operatori turistici

5.5

Legge regionale 12 settembre 1983, n. 71

 

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di polizia delle acque minerali e termali nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro nell'utilizzo delle acque minerali e termali

5.6

Regolamento regionale 6 aprile 1985, n. 3

 

Regolamento d'attuazione della legge regionale 9 maggio 1983, n. 39 «Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e successive modificazioni»

 

OPERE PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA

 

6.1

Legge regionale giugno 1972, n. 10

 

Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici

6.2

Legge regionale 26 febbraio 1993, n. 8

 

Modifica del terzo comma dell'art. 43 della L.R. 4 maggio 1990, n. 28 concernente la «Disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»

6.3

Legge regionale 15 dicembre 1993, n. 38

 

Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»

 

QUALITÀ DELL'AMBIENTE

 

7.1

Regolamento regionale 20 giugno 1983, n. 1

 

Modifiche ai r.r. 9 gennaio 1982, n. 2 «Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani» e n. 3 «Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e per l'istituzione del catasto regionale»

7.2

Legge regionale 16 settembre 1996, n. 30

 

Integrazione all'art. 4 (istituzione del servizio prevenzione del rischio industriale) della L.R. 10 maggio 1990, n. 50 Disciplina delle funzioni di competenza della regione in attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 - attuazione della dir. n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183

7.3

Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 86

 

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

 

SANITÀ

 

8.1

Regolamento regionale s.n. 1974

 

Regolamento di attuazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 29

8.2

Legge regionale 4 dicembre 1980, n. 98

 

Istituzione della U.S.S.L. di Campione d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616

8.3

Regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2

 

Regolamento di individuazione delle materie e delle funzioni di competenza dei servizi delle U.S.S.L. ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39

8.4

Regolamento regionale 9 giugno 1982, n. 5

 

Regolamento riguardante il controllo di qualità dei laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico (art. 14 L.R. 7 giugno 1980, n. 79)

8.5

Regolamento regionale 14 maggio 1985, n. 5

 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dei presidi sanitari multizonali di cui alla L.R. 6 agosto 1984, n. 41

 

SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

 

9.1

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 51

 

Modifica alla L.R. 17 maggio 1985, n. 43 Norme in materia di polizia locale

 

TERRITORIO ED URBANISTICA

 

10.1

Legge regionale 6 giugno 1972, n. 14

 

Norme sull'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative trasferite alla regione con il decreto delegato n. 8 in materia urbanistica

 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

 

11.1

Legge regionale 30 aprile 1980, n. 47

 

Interventi regionali in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento», integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650

11.2

Legge regionale 16 settembre 1996, n. 25

 

Modifiche agli artt. 2 e 3 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53. Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee

 

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

 

12.1

Legge regionale 29 dicembre 1976, n. 52

 

Concessione di un contributo straordinario alla società per azioni Ferrovie Nord Milano

 

ARTIGIANATO

 

13.1

Legge regionale 15 dicembre 1989, n. 72

 

Partecipazione regionale alla realizzazione di un centro espositivo e di servizi alle imprese operanti nel settore del legno, mobile ed arredamento nella città di Cantù

13.2

Legge regionale 20 marzo 1990, n. 18

 

Interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività del Centro Tessile Cotoniero di Busto Arsizio

 

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI

 

14.1

Legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24

 

Interventi regionali d'emergenza

14.2

Legge regionale 7 agosto 1981, n. 47

 

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 giugno 1979, n. 31 Fondo di solidarietà in favore dei privati cittadini danneggiati in conseguenza della collaborazione prestata alla magistratura e alle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità e 18 gennaio 1980, n. 8 Fondo di solidarietà in favore dei cittadini vittime di atti di terrorismo e criminalità

14.3

Legge regionale 25 maggio 1996, n. 10

 

Modifica alla L.R. 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle Comunità Montane»

14.4

Legge regionale 23 gennaio 1997, n. 1

 

Modifica alla L.R. 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle Comunità Montane» e di altri provvedimenti sulla montagna

14.5

Legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47

 

Finanziamento dei programmi di sviluppo delle Comunità Montane

14.6

Legge regionale 20 dicembre 1999, n. 27

 

Modifica all'articolo 6 (Delimitazione delle zone omogenee) della L.R. 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle Comunità Montane»

 

CONSIGLIO REGIONALE

 

15.1

Legge regionale 25 novembre 1991, n. 23

 

Revisione della dotazione organica del consiglio regionale e norme di reinquadramento

15.2

Legge regionale 26 settembre 1992, n. 33

 

Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo del consiglio regionale

15.3

Legge regionale 26 settembre 1992, n. 35

 

Modifiche alla legge regionale 26 settembre 1992, n. 33 Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo del consiglio regionale

 

LEGGI REGIONALI A CONTENUTO FINANZIARIO

 

16.1

Legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1

 

Bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972

16.2

Legge regionale 11 aprile 1972, n. 4

 

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972: prelevamento dal fondo indiviso

16.3

Legge regionale 6 giugno 1972, n. 7

 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972

16.4

Legge regionale 26 agosto 1972, n. 28

 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972

16.5

Legge regionale 4 gennaio 1973, n. 2

 

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973

16.6

Legge regionale 26 gennaio 1973, n. 13

 

Bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973

16.7

Legge regionale 3 agosto 1973, n. 27

 

Protrazione della durata dell'esercizio finanziario regionale 1972

16.8

Legge regionale 13 agosto 1973, n. 31

 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972 - Quarto provvedimento

16.9

Legge regionale 13 agosto 1973, n. 32

 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972 - Quinto provvedimento

16.10

Legge regionale 14 agosto 1973, n. 36

 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973 - Primo provvedimento

16.11

Legge regionale 18 gennaio 1974, n. 6

 

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1974

16.12

Legge regionale 20 aprile 1974, n. 19

 

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 - Sesto provvedimento

16.13

Legge regionale 20 aprile 1974, n. 20

 

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 - Secondo provvedimento

16.14

Legge regionale 30 aprile 1974, n. 22

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974

16.15

Legge regionale 15 gennaio 1975, n. 4

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 (2)

16.16

Legge regionale 20 gennaio 1975, n. 8

 

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974

16.17

Legge regionale 23 gennaio 1975, n. 13

 

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1975

16.18

Legge regionale 2 aprile 1975, n. 41

 

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975, in attuazione della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6, concernente la formazione ed il riparto del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e finanziamento del piano stralcio di investimenti nel settore ospedaliero di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27

16.19

Legge regionale 20 aprile 1975, n. 53

 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1975 - Secondo provvedimento

16.20

Legge regionale 13 giugno 1975, n. 89

 

Autorizzazioni di spesa e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 - terzo provvedimento

16.21

Legge regionale 13 giugno 1975, n. 90

 

Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1972

16.22

Legge regionale 13 giugno 1975, n. 91

 

Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973

16.23

Legge regionale 19 dicembre 1975, n. 107

 

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 - quarto provvedimento

16.24

Legge regionale 19 dicembre 1975, n. 109

 

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1976

16.25

Legge regionale 28 gennaio 1976, n. 6

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976

16.26

Legge regionale 10 maggio 1976, n. 13

 

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 - primo provvedimento

16.27

Legge regionale 31 agosto 1976, n. 39

 

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 - secondo provvedimento

16.28

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 1

 

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1977

16.29

Legge regionale 24 gennaio 1977 n. 5

 

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 - terzo provvedimento

16.30

Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 6

 

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 5 concernente «Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 - Terzo provvedimento

16.31

Legge regionale 1 giugno 1977, n. 26

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977

16.32

Legge regionale 31 agosto 1977, n. 47

 

Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 - Secondo provvedimento

16.33

Legge regionale 5 settembre 1977, n. 54

 

Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1974

16.34

Legge regionale 6 settembre 1977, n. 55

 

Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975 (3)

16.35

Legge regionale 3 gennaio 1978, n. 3

 

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 - terzo provvedimento

16.36

Legge regionale 9 gennaio 1978 n. 7

 

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1978

16.37

Legge regionale 9 gennaio 1978, n. 10

 

Finanziamento per l'anno 1977 di spese e contributi in attuazione delle leggi regionali 22 gennaio 1976, n. 5; 27 luglio 1977, n. 33 e 20 agosto 1976, n. 28

16.38

Legge regionale 31 marzo 1978, n. 33

 

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1978

16.39

Legge regionale 12 giugno 1978, n. 39

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978

16.40

Legge regionale 5 settembre 1978, n. 57

 

Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio pluriennale 1978-1981 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - primo provvedimento

16.41

Legge regionale 12 dicembre 1978, n. 69

 

Convalidazione delle deliberazioni della giunta regionale numeri 10803 e 12015 in data 26 luglio e 11 ottobre 1977, adottate ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 1 giugno 1977, n. 26 relative al prelevamento di complessive lire 6.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977

16.42

Legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72

 

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - secondo provvedimento

16.43

Legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73

 

Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978

16.44

Legge regionale 13 gennaio 1979, n. 13

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1976

16.45

Legge regionale 18 gennaio 1979, n. 15

 

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1979

16.46

Legge regionale 24 aprile 1979, n. 26

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 e bilancio pluriennale 1979-1981

16.47

Legge regionale 24 aprile 1979, n. 27

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1977

16.48

Legge regionale 21 luglio 1979, n. 36

 

Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali; variazioni al bilancio pluriennale 1979-1981 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - primo provvedimento

16.49

Legge regionale 21 luglio 1979, n. 37

 

Modifica degli articoli 16, 42 e 75 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36

16.50

Legge regionale 29 ottobre 1979, n. 56

 

Rifinanziamento di leggi regionali variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - secondo provvedimento

16.51

Legge regionale 26 novembre 1979, n. 63

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978

16.52

Legge regionale 14 febbraio 1980, n. 17

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-1982

16.53

Legge regionale 22 febbraio 1980, n. 19

 

Primo provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1980-1982

16.54

Legge regionale 24 dicembre 1980, n. 103

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1979

16.55

Legge regionale 19 gennaio 1981, n. 5

 

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1981

16.56

Legge regionale 27 aprile 1981, n. 22

 

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1981

16.57

Legge regionale 26 giugno 1981, n. 32

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-1983

16.58

Legge regionale 27 luglio 1981, n. 41

 

Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 in relazione ad interventi finanziari nel settore agricolo autorizzati dalla legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99

16.59

Legge regionale 5 dicembre 1981, n. 67

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1980

16.60

Legge regionale 18 gennaio 1982, n. 4

 

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1982

16.61

Legge regionale 10 giugno 1982, n. 26

 

Modifica al cap. I del Titolo VI della L.R. 5 dicembre 1981, n. 68, relativo ad interventi nel settore agricolo finanziati a carico delle assegnazioni statali sulle leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984

16.62

Legge regionale 22 giugno 1982, n. 28

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-1984

16.63

Legge regionale 25 settembre 1982, n. 59

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1981

16.64

Legge regionale 25 settembre 1982, n. 60

 

Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e al bilancio pluriennale 1982-1984 con modifiche di leggi regionali - secondo provvedimento

16.65

Legge regionale 22 novembre 1982, n. 65

 

Rifinanziamento di Leggi Regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1982-1984. Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1982

16.66

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 69

 

Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali. Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e al bilancio pluriennale 1982-1984 - Terzo provvedimento

16.67

Legge regionale 21 febbraio 1983, n. 14

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-1985

16.68

Legge regionale 27 agosto 1983, n. 67

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982

16.69

Legge regionale 14 settembre 1983, n. 73

 

Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di L.R. - Secondo provvedimento

16.70

Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 98

 

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - quarto provvedimento

16.71

Legge regionale 27 dicembre 1983, n. 103

 

Modifiche all'art. 20 della L.R. 13 dicembre 1983 n. 97

16.72

Legge regionale 7 aprile 1984, n. 21

 

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1984 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, delle relative note di variazione e delle disposizioni ivi previste

16.73

Legge regionale 1 giugno 1984, n. 25

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-1986

16.74

Legge regionale 20 agosto 1984, n. 43

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1983

16.75

Legge regionale 3 dicembre 1984, n. 63

 

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e al bilancio pluriennale 1984-1986 - Terzo provvedimento

16.76

Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4

 

Variazione al bilancio pluriennale 1984-1986 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione delle leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - Quarto provvedimento

16.77

Legge regionale 8 febbraio 1985, n. 6

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987

16.78

Legge regionale 27 maggio 1985, n. 53

 

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e al bilancio pluriennale 1985-1987 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - Secondo provvedimento

16.79

Legge regionale 30 maggio 1985, n. 63

 

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e al bilancio pluriennale 1985-1987 con modifiche di leggi regionali - Primo provvedimento

16.80

Legge regionale 8 giugno 1985, n. 75

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1984

16.81

Legge regionale 14 dicembre 1985, n. 83

 

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e al bilancio pluriennale 1985-1987 con modifiche di leggi regionali - Terzo provvedimento

16.82

Legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3

 

Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1986

16.83

Legge regionale 14 giugno 1986, n. 19

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988

16.84

Legge regionale 14 giugno 1986, n. 20

 

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986-1988 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1 luglio 1977 n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - Primo provvedimento

16.85

Legge regionale 8 settembre 1986, n. 46

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1985

16.86

Legge regionale 12 settembre 1986, n. 53

 

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986-1988 con modifiche di leggi regionali - Terzo provvedimento

16.87

Legge regionale 10 dicembre 1986, n. 69

 

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986-1988 - quarto provvedimento

16.88

Legge regionale 12 gennaio 1987, n. 1

 

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1987

16.89

Legge regionale 12 maggio 1987, n. 17

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989

16.90

Legge regionale 8 settembre 1987, n. 31

 

Variazioni al bilancio per l'esercizio 1987 e al bilancio pluriennale 1987-1989 con modifiche di leggi regionali. Attuazione di interventi programmati in agricoltura disposti dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 - Primo provvedimento

16.91

Legge regionale 14 settembre 1987, n. 33

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1986

16.92

Legge regionale 14 dicembre 1987, n. 38

 

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 - Quarto provvedimento

16.93

Legge regionale 14 dicembre 1987, n. 40

 

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987-1989 con modifiche di leggi regionali - Quinto provvedimento

16.94

Legge regionale 14 dicembre 1987, n. 41

 

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987-1989 con modifiche di leggi regionali - Sesto provvedimento

16.95

Legge regionale 12 gennaio 1988, n. 4

 

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1988

16.96

Legge regionale 25 marzo 1988, n. 9

 

Proroga del termine dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1988

16.97

Legge regionale 19 maggio 1988, n. 29

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990

16.98

Legge regionale 23 maggio 1988, n. 30

 

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e al bilancio pluriennale 1988-1990 - Primo provvedimento

16.99

Legge regionale 13 giungo 1988, n. 31

 

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e al bilancio pluriennale 1988-1990 - Secondo provvedimento

16.100

Legge regionale 19 settembre 1988, n. 55

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1987

16.101

Legge regionale 16 dicembre 1988, n. 58

 

Assestamento e modifiche al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e al bilancio pluriennale 1988-1990 con modifiche di leggi regionali - Quarto provvedimento

16.102

Legge regionale 9 gennaio 1989, n. 1

 

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1989

16.103

Legge regionale 10 aprile 1989, n. 7

 

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1989

16.104

Legge regionale 9 settembre 1989, n. 40

 

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989-1991 con modifiche di leggi regionali - Secondo provvedimento

16.105

Legge regionale 15 settembre 1989, n. 53

 

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989-1991 con modificazioni di leggi regionali - Terzo provvedimento

16.106

Legge regionale 15 settembre 1989, n. 59

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1988

16.107

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 78

 

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989-1991 con modifiche di leggi regionali - Sesto provvedimento

16.108

Legge regionale 8 febbraio 1990, n. 8

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992 (4)

16.109

Legge regionale 18 maggio 1990, n. 60

 

Variazione al bilancio per l'esercizio 1990 ed al bilancio pluriennale 1990-1991 - Primo provvedimento

16.110

Legge regionale 27 dicembre 1990, n. 65

 

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e al bilancio pluriennale 1990-1992 - Secondo provvedimento

16.111

Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1989

16.112

Legge regionale 21 gennaio 1991, n. 2

 

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1991

16.113

Legge regionale 17 giugno 1991, n. 12

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991/1993

16.114

Legge regionale 25 novembre 1991, n. 22

 

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e al bilancio pluriennale 1991/1993 - II provvedimento

16.115

Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 34

 

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e al bilancio pluriennale 1991-1993 - I provvedimento

16.116

Legge regionale 28 dicembre 1991, n. 44

 

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e al bilancio pluriennale 1991/1993 - III provvedimento

16.117

Legge regionale 4 gennaio 1992, n. 1

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1990

16.118

Legge regionale 31 gennaio 1992, n. 2

 

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1992

16.119

Legge regionale 21 aprile 1992, n. 15

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994

16.120

Legge regionale 10 dicembre 1992, n. 43

 

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 1992/1994 - I provvedimento

16.121

Legge regionale 29 gennaio 1993, n. 2

 

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1993

16.122

Legge regionale 16 febbraio 1993, n. 6

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991

16.123

Legge regionale 14 giugno 1993, n. 19

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995

16.124

Legge regionale 15 settembre 1993, n. 29

 

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale 1993/1995 - I provvedimento

16.125

Legge regionale 15 dicembre 1993, n. 43

 

Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale 1993/95 - II provvedimento

16.126

Legge regionale 23 dicembre 1993, n. 44

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1992

16.127

Legge regionale 7 febbraio 1994, n. 1

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996

16.128

Legge regionale 6 settembre 1994, n. 25

 

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994. Attuazione di interventi programmati in agricoltura - I provvedimento

16.129

Legge regionale 6 settembre 1994, n. 26

 

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 in relazione ad interventi concernenti il F.R.I.S.L. 1993/1994 - II provvedimento

16.130

Legge regionale 6 settembre 1994, n. 27

 

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994/1996 - III provvedimento

16.131

Legge regionale 9 dicembre 1994, n. 39

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993

16.132

Legge regionale 13 febbraio 1995, n. 8

 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997

16.133

Legge regionale 29 aprile 1995, n. 37

 

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 ed al bilancio pluriennale 1995/1997 - I provvedimento

16.134

Legge regionale 27 novembre 1995, n. 47

 

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994

 


[1] Abrogata dall'art. 41 della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1.

[2] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3.

[3] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3.

[4] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3.