Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 12/10/2015 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Trasferimento di funzioni) |
Art. 3. (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento) |
Art. 4. (Struttura organizzativa e attività istruttoria) |
Art. 5. (Ambito di applicazione) |
Art. 6. (Deposito del progetto) |
Art. 7. (Attestazione di deposito e responsabilità) |
Art. 8. (Autorizzazione per l'inizio dei lavori) |
Art. 9. (Collaudi) |
Art. 10. (Controlli) |
Art. 11. (Repressione delle violazioni) |
Art. 12. (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) |
Art. 13. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 14. (Norma finanziaria) |
Art. 15. (Abrogazioni e disposizioni di prima applicazione) |
§ 4.1.156 - L.R. 12 ottobre 2015, n. 33.
Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche
(B.U. 16 ottobre 2015, n. 42, suppl.)
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella parte II, capo IV, del
Art. 2. (Trasferimento di funzioni)
1. Sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del
2. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui al comma 1 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata, le medesime funzioni sono esercitate dalla Regione.
3. Per le opere di cui al comma 2, le funzioni sono esercitate dalla forma associativa, se dotata di personalità giuridica, o secondo quanto previsto dalla convenzione con i comuni interessati.
3 bis. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, o anche a loro organizzazioni rappresentative a supporto dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 [1].
3 ter. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi previsti al comma 3 bis, in funzione delle necessità organizzative e di supporto specialistico in materia sismica delle strutture tecniche comunali [2].
Art. 3. (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica e può a tal fine avvalersi, senza oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione degli ordini, delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche.
2. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell'interoperabilità tra sistemi informativi per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici e con le strutture comunali competenti in materia sismica e urbanistica [3].
Art. 4. (Struttura organizzativa e attività istruttoria)
1. La Giunta regionale individua la struttura tecnica regionale competente a svolgere le funzioni di cui alla presente legge ivi comprese le attività di coordinamento e supporto ai comuni per l'esercizio delle rispettive funzioni e definisce il relativo fabbisogno di personale nel rispetto della disciplina vigente in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro.
2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 8, comma 4, la Regione può avvalersi di una commissione, composta da esperti in materia, anche esterni alla pubblica amministrazione, qualora tali professionalità non siano rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, istituita e disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, che indica, in particolare, il numero degli esperti esterni, comunque non superiore a sei, la procedura a evidenza pubblica per la loro individuazione, la durata dell'incarico e il compenso.
Art. 5. (Ambito di applicazione)
1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge i lavori di cui all'articolo 93, comma 1, del
1 bis. [Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 ter, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio. All'asseverazione devono essere allegati gli idonei elaborati tecnici, atti a dimostrare l'irrilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici degli interventi] [4].
1 ter. [La Giunta regionale adotta gli indirizzi per l'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 bis e individua i lavori e i casi delle varianti di cui al comma 1 privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la sussistenza di tali fattispecie] [5].
1 quater. Restano ferme le competenze dello Stato, ai fini sismici, riguardo ai lavori relativi a opere pubbliche, le cui programmazione, progettazione, esecuzione o manutenzione sono di competenza statale [6].
1 quinquies. Per gli interventi di riparazione, ripristino, o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, localizzati sul territorio regionale, distrutti o danneggiati da eventi sismici e che beneficiano dei contributi di cui alle ordinanze emanate a seguito di tali eventi, rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
Art. 6. (Deposito del progetto)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93 del
a) chiunque intenda procedere alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 5, è tenuto a depositare presso lo sportello unico del comune competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori stessi, la documentazione relativa al progetto in formato elettronico mediante i sistemi informativi interoperabili in uso presso le amministrazioni comunali [8];
b) il progetto di cui alla lettera a) è accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
c) il contenuto minimo della documentazione di cui alla lettera a) e dell'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, è definito con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità, indicate ai sensi dell'articolo 83 del
2 bis. Nelle località a bassa sismicità, laddove non sia prevista l'autorizzazione di cui all'articolo 8, i comuni o loro forme associative si limitano alla verifica della correttezza della procedura di deposito e della rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto al contenuto minimo definito con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1 [9].
3. La gestione informatica del deposito del progetto e della relativa trasmissione all'ufficio competente avviene tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il deposito di cui al comma 1è valido agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del
Art. 7. (Attestazione di deposito e responsabilità)
1. All'atto del deposito della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lo sportello unico rilascia al depositante l'attestazione dell'avvenuto deposito.
2. Per consentire l'adeguato svolgimento delle funzioni di vigilanza, il direttore dei lavori deve annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite, ai fini antisismici, nel corso dei lavori, attinenti alla staticità delle strutture.
3. Il direttore dei lavori, il collaudatore strutturale in corso d'opera e l'impresa esecutrice hanno l'obbligo, ciascuno per quanto di propria competenza, di verificare la rispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare che l'esecuzione delle opere sia conforme alle previsioni progettuali.
Art. 8. (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità indicate ai sensi dell'articolo 83 del
1 bis. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici tiene luogo della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del
2. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fermi restando i tempi necessari per l'acquisizione del parere di cui al comma 4. Per gli interventi di sopraelevazione degli edifici di cui al primo periodo del comma 1 bis, il provvedimento di autorizzazione o di diniego dà evidenza di quanto indicato dall'articolo 90, comma 2, del
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
4. I comuni o loro forme associative, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono richiedere, per gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti relativi alle opere e agli edifici strategici o rilevanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'
5. [Il parere tecnico di cui al comma 4 è sempre richiesto per le opere e gli edifici pubblici strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'
6. Avverso il provvedimento di autorizzazione o il mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2è ammesso ricorso al comune, o, nei casi in cui l'opera ricada nel territorio di più comuni, al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del
Art. 9. (Collaudi)
1. I lavori di cui all'articolo 5, comma 1, sono assoggettati a collaudo statico, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato. Il certificato di collaudo tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera previsto dall'articolo 62 del
2. Il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera, né collegato in modo diretto o indiretto al costruttore.
Art. 10. (Controlli)
1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 103 del
2. [In caso di scostamento dal parere reso ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, ne informa la Regione] [14].
3. La Regione può in ogni caso effettuare controlli sugli interventi autorizzati dai comuni.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui al presente articolo.
4 bis. [La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1 bis, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis] [15].
Art. 11. (Repressione delle violazioni)
1. I processi verbali di cui all'articolo 96 del
2. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui al comma 1 non siano svolte dagli stessi in forma associata, i processi verbali sono trasmessi alla Regione per l'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 12. (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)
1. La classificazione delle zone sismiche, ai sensi della normativa vigente, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale che entra in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL). Contestualmente alla pubblicazione, la deliberazione è trasmessa ai comuni il cui territorio è ricompreso nelle zone sismiche assoggettate a nuova classificazione, per la pubblicazione all'albo per almeno quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia con avviso sul sito istituzionale della Regione, fermi restando gli adempimenti previsti dal
2. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo sportello unico per l'edilizia, che provvede a trasmetterla agli uffici competenti.
3. Il comune esercita le competenze di cui all'articolo 104 del
4. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui all'articolo 2 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata, le competenze di cui al comma 3 sono esercitate dalla Regione.
5. L'accertamento, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del
6. La Giunta regionale adotta linee guida al fine di uniformare le modalità di accertamento di cui al comma 5.
7. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei comuni riclassificati devono essere progettate in conformità alle norme tecniche vigenti per la nuova zona sia le costruzioni di cui all'articolo 104 del
8. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, in riferimento alla data di entrata in vigore della nuova classificazione sismica, si intendono:
a) iniziate le costruzioni per le quali sia già stata acquisita l'attestazione di avvenuto deposito di cui all'articolo 7, comma 1, o, nei casi previsti, sia già stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1;
b) ultimate le costruzioni per le quali sia già stata depositata la comunicazione di completamento delle opere strutturali presso gli uffici competenti nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
Art. 13. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), definisce:
a) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2;
b) le linee di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1;
c) le modalità di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2;
d) le modalità e i criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'articolo 5, comma 1;
e) il contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);
f) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 1;
g) i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione di cui all'articolo 8, comma 4;
h) i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 10;
i) le linee guida di cui all'articolo 12, comma 6, e i casi e le modalità di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo.
1 bis. [La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017), adotta la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis, si applicano dalla data di efficacia della deliberazione di cui al precedente periodo] [16].
2. [Con decreto del dirigente regionale competente in materia di sistemi informativi, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), è indicata la data di effettiva operatività del sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 2. Fino a dodici mesi successivi alla suddetta data, è consentito il deposito della documentazione di cui all'articolo 6, anche in formato cartaceo] [17].
3. Sono fatti salvi la disciplina e il termine di entrata in vigore della nuova classificazione delle zone sismiche stabiliti dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di cui al
Art. 14. (Norma finanziaria)
01. Alle spese di cui all'articolo 2, comma 3 bis, quantificate in € 160.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e in € 350.000,00 annui per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 'Soccorso Civile', programma 2 'Interventi a seguito di calamità naturali' - Titolo 1 'Spese correnti'. Dalle successive annualità si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari [18].
1. Alle spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo integrato finalizzato alla gestione informatica delle pratiche sismiche, di cui all'articolo 3, comma 2, quantificate in 60.000,00 euro annui per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.
2. Alle spese per il personale necessario allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie, quantificate in 249.501,00 euro annui, allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 10 'Risorse umane', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi.
3. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, previste nel limite massimo di 78.000,00 euro annui, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi.
Art. 15. (Abrogazioni e disposizioni di prima applicazione)
1. Alla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 1, è abrogata la
2. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, prima della data di cui al comma 1, sia stato depositato il progetto esecutivo delle strutture a norma di legge.
3. Sono abrogati i commi da 111 a 113 dell'articolo 3 della
[1] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 25 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 25 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 25 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 25 della
[8] Lettera così modificata dall'art. 7 della
[9] Comma inserito dall'art. 25 della
[10] Comma inserito dall'art. 16 della
[11] Comma così modificato dall'art. 16 della
[12] Comma già modificato dall'art. 25 della
[13] Comma sostituito dall'art. 25 della
[14] Comma abrogato dall'art. 6 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 25 della
[16] Comma inserito dall'art. 25 della
[17] Comma abrogato dall'art. 7 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 4 della