Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.12 esercizio della funzione di controllo |
Data: | 25/03/2021 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Abrogazioni) |
Art. 3. (Inserimento di clausole valutative e conseguenti modifiche e abrogazioni) |
Art. 4. (Revisione di norme di rendicontazione vigenti) |
Art. 5. (Revisione delle norme di rendicontazione vigenti nei testi unici) |
§ 1.12.7 - L.R. 25 marzo 2021, n. 3.
Razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al Consiglio regionale
(B.U. 29 marzo 2021, n. 13)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge apporta modifiche, integrazioni e abrogazioni alle leggi regionali vigenti, limitatamente alle norme che prevedono informazioni e rendicontazioni al Consiglio regionale sull'attuazione, i risultati e gli effetti delle politiche regionali, per migliorare l'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali di cui all'articolo 14, comma 2, dello Statuto d'autonomia della Lombardia.
Art. 2. (Abrogazioni)
1. Al fine di razionalizzare i processi di rendicontazione al Consiglio regionale sull'attuazione di politiche regionali, alle seguenti leggi regionali sono apportate le abrogazioni di seguito indicate:
a) al comma 1 dell'articolo 1 della
b) il comma 5 dell'articolo 5 della
c) il comma 80 dell'articolo 2 della
d) al comma 3 dell'articolo 4 della
e) il comma 2 dell'articolo 168 della
Art. 3. (Inserimento di clausole valutative e conseguenti modifiche e abrogazioni)
1. Al fine di migliorare i processi di informazione al Consiglio sugli esiti delle politiche regionali, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto d'autonomia della Lombardia e dell'articolo 110 del Regolamento generale del Consiglio regionale, alle leggi regionali di seguito indicate sono apportate le seguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni:
a)
1. il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato;
2. al Capo I del Titolo I dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel conservare e valorizzare le aree regionali protette, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale.
2. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle iniziative previste agli articoli 3, 9 e 10, specificandone gli ambiti, le caratteristiche, le risorse, i soggetti coinvolti e i destinatari ed eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.
3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all'Assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
b)
1. il comma 3 dell'articolo 9 è abrogato;
2. dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
“Art. 9 bis. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti mediante la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa di benzina nei comuni confinanti con la Confederazione elvetica. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
a) l’andamento del numero dei beneficiari e il monitoraggio dei consumi di benzina e gasolio a prezzo agevolato, distinguendo secondo le diverse fasce di distanza dal confine e segnalando eventuali anomalie riscontrate;
b) l’entità dei rimborsi riconosciuti annualmente ai gestori e l’andamento dell’occupazione nel settore;
c) le eventuali sanzioni amministrative applicate, e le ragioni che le hanno motivate, per la mancata osservanza delle prescrizioni della presente legge.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività di controllo e valutazione previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
c)
1. il comma 4 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’Osservatorio presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sull’applicazione della
2. dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
“12 bis. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l’inserimento e la permanenza al lavoro delle persone con disabilità. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4, presenta al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta, per ciascuna provincia:
a) gli interventi realizzati attraverso il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, i soggetti che ne hanno beneficiato e le loro caratteristiche, il grado di partecipazione rispetto alla platea di potenziali beneficiari, le risorse utilizzate e gli ostacoli emersi nel raggiungimento degli obiettivi programmati;
b) gli inserimenti lavorativi che è stato possibile favorire attraverso le convenzioni, le cooperative sociali coinvolte e le forme di sostegno regionale di cui hanno beneficiato per l’inserimento lavorativo di persone disabili;
c) gli esiti delle forme di raccordo e collaborazione fra servizi per il lavoro, socio assistenziali, educativi e formativi che operano sul territorio nel migliorare il supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale delle persone disabili;
d) le iniziative adottate per sensibilizzare le imprese e aumentare la conoscenza e il ricorso alle misure per facilitare l’inserimento lavorativo dei disabili;
e) i risultati dell’applicazione della
f) gli eventuali aggiornamenti su specifici temi che il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la competente Commissione consiliare possono segnalare all’Assessore regionale competente.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte ed elaborate per le attività valutative previste dalla legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.”;
d)
1. il comma 2 dell’articolo 8 è abrogato;
2. dopo l’articolo 8 bis è inserito il seguente:
“Art. 8 ter. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel salvaguardare il benessere delle persone e tutelare l’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) i risultati delle mappature e l’andamento del censimento della presenza di amianto sul territorio regionale;
b) lo stato di avanzamento delle bonifiche e dello smaltimento dell’amianto rilevato;
c) gli interventi realizzati per favorire la bonifica e lo smaltimento dell’amianto;
d) le azioni attuate per la tutela sanitaria dei soggetti ex-esposti ed esposti;
e) le iniziative di informazione e formazione promosse;
f) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all'Assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
e)
1. l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
“Art. 28. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi messi in campo per migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni in atmosfera dalle diverse sorgenti. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:
a) lo stato di qualità dell’aria rilevato nelle diverse zone, in rapporto ai valori limite degli inquinanti e agli obiettivi comunitari di riduzione dell’inquinamento, nonché lo stato dei procedimenti di infrazione comunitari che interessano il territorio regionale;
b) lo stato di attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA), di cui all’articolo 2, e gli esiti del monitoraggio periodico, con particolare riguardo alle eventuali criticità emerse e ai correttivi apportati;
c) l’avanzamento delle misure adottate per ridurre le emissioni degli inquinanti che superano i valori limite sulle principali sorgenti emissive, i soggetti coinvolti, le risorse previste e impiegate, i risultati ottenuti ed eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare evidenza alle misure di carattere prioritario o emergenziale;
d) l’avanzamento delle misure adottate per ridurre l’impatto ambientale delle emissioni, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, in particolare delle disposizioni per migliorare il rendimento energetico degli impianti e degli edifici nei settori civile e industriale;
e) l’avanzamento delle misure adottate per incentivare l’utilizzo o la sostituzione di determinate tipologie di veicoli, di impianti o dispositivi e di carburanti (articolo 14, comma 3) e lo sviluppo di sistemi di mobilità a basso impatto ambientale, includendo le caratteristiche dei destinatari, le risorse stanziate e impiegate e i risultati conseguiti;
f) gli impegni previsti da accordi e intese promossi a livello interregionale o nazionale finalizzati alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
2. In corrispondenza del monitoraggio di Valutazione ambientale strategica del PRIA previsto dal
3. La relazione contiene sezioni tematiche di approfondimento secondo specifici temi e quesiti correlati all’attuazione del PRIA che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all’Assessore regionale competente.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
2. dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:
“Art. 28 bis. (Modifiche alle misure limitative)
1. La Giunta regionale, per motivate ragioni di carattere ambientale, economico od organizzativo e sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui agli articoli 4 e 28, può rideterminare e rimodulare le priorità temporali ed economiche relative alle diverse misure limitative o prescrittive previste dalla presente legge, con particolare riguardo alle misure per la limitazione del traffico veicolare di cui agli articoli 13 e 22.”;
f)
1. il comma 5 dell’articolo 11 è abrogato;
2. al Titolo III, dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
“Art. 16 bis. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti dalle azioni messe in atto per rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, per favorire la circolazione delle merci e per garantire la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti in Lombardia.
2. A tal fine, anche avvalendosi delle informazioni risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 15, la Giunta regionale presenta al Consiglio con cadenza biennale e, limitatamente agli aspetti sullo stato della rete ferroviaria e del servizio ferroviario regionale, con cadenza annuale, una relazione che documenta e descrive:
a) la progressiva implementazione del programma regionale di mobilità e trasporti e gli esiti conseguiti, anche in termini di avvicinamento agli obiettivi target stabiliti, di rispetto dei tempi programmati e di impiego delle risorse stanziate per gli interventi realizzati, nonché le eventuali criticità riscontrate, indicandone le ricadute sul programma e le decisioni assunte o da assumere per farvi fronte;
b) i punti di forza e di attenzione riscontrati nell’assetto di governance e nell’organizzazione dei servizi definiti dalla legge e dai suoi provvedimenti attuativi, anche riferendo sui livelli di integrazione modale e tariffaria raggiunti, sull’applicazione dei costi standard per il riparto delle risorse e sui fabbisogni di mobilità consolidati o emergenti;
c) le modalità e gli esiti delle azioni intraprese per la consultazione degli utenti, degli operatori e degli enti pubblici interessati dall’attuazione degli interventi e il grado di soddisfazione dei servizi espresso dall’utenza;
d) il contributo progressivamente apportato dall’attuazione della legge al miglioramento della congestione stradale, all’incremento del trasporto collettivo, della sicurezza e dell’accessibilità dei servizi, alla riduzione dell’impatto dei trasporti sull’ambiente;
e) lo stato della rete ferroviaria e del servizio ferroviario regionale. Per quanto riguarda il servizio ferroviario, la relazione approfondisce gli aspetti relativi al contratto di servizio, all’offerta, alla qualità del servizio, al materiale rotabile e alle risorse economiche, mentre relativamente alla rete fornisce informazioni sugli aspetti infrastrutturali e sugli investimenti sulle tratte regionali in concessione.
3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all’Assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
g)
1. la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è abrogata;
2. dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:
“Art. 15 bis. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e la diffusione della Leva civica lombarda volontaria e il suo contributo a sostenere i valori della solidarietà sociale, la partecipazione dei giovani alla vita comunitaria e lo sviluppo dei servizi rivolti alla comunità. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che documenta e descrive l’attuazione e i risultati conseguiti in esito alla presente legge, anche con riferimento:
a) alla costituzione e variazione dell’albo degli enti di cui all’articolo 6, distinto per soggetti pubblici e privati e per territorio;
b) ai progetti di Leva civica lombarda volontaria presentati per territorio e per settore di intervento, con indicazione dei soggetti coinvolti e dei beneficiari raggiunti anche con riguardo alle loro caratteristiche sociodemografiche, agli eventuali aspetti problematici emersi nella realizzazione dei progetti;
c) ai progetti di impiego dei volontari di cui all’articolo 14, finanziati con contributi regionali, specificando risorse erogate, settori di intervento, destinatari coinvolti, presenza di giovani disabili e di cittadini con particolari fragilità.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo, mediante una relazione annuale che contiene i dati relativi alle informazioni richieste al comma 1.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
h)
1. i commi 3 e 4 dell’articolo 8 bis sono abrogati;
2. al Titolo I, dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
“Art. 11 bis. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione e i risultati degli interventi di progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative disciplinati dalla presente legge. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta e descrive:
a) lo stato di conformità alle disposizioni della presente legge degli edifici, aree, strutture e mezzi di trasporto nell'ambito delle politiche abitative e del trasporto pubblico di competenza regionale;
b) le previsioni di attuazione della presente legge contenute negli atti di programmazione regionale e i relativi risultati attesi;
c) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse impiegate, i contributi erogati, i soggetti coinvolti e i beneficiari raggiunti;
d) il grado di implementazione raggiunto dai Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) presenti nel Registro regionale di cui all’articolo 8 bis;
e) gli esiti delle politiche promosse, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare segnalano ai competenti Assessori regionali.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie per la redazione della relazione di cui al comma 1. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all'adozione e all'aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
i)
1. dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
“Art. 18 bis. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e trattare le dipendenze patologiche e nel favorire il reinserimento delle persone affette da dipendenza patologica. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che documenta e descrive:
a) l’evoluzione e le dimensioni del fenomeno delle dipendenze patologiche;
b) l’evoluzione del Sistema di cura regionale lombardo per le dipendenze patologiche;
c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza sanitaria e sociosanitaria;
d) gli interventi realizzati, specificandone caratteristiche, obiettivi, risorse, beneficiari ed esiti;
e) le eventuali criticità di attuazione e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
f) le attività di ricerca e studio programmate e gli esiti di quelle realizzate;
g) gli esiti delle analisi del tavolo di coordinamento tecnico e delle attività del Comitato di indirizzo e coordinamento.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare segnalano all’Assessore regionale competente quesiti e priorità dell’informativa prevista al comma 1.
3. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”.
Art. 4. (Revisione di norme di rendicontazione vigenti)
1. Al fine di rendere le norme di rendicontazione al Consiglio regionale maggiormente omogenee e coerenti, alle seguenti leggi regionali sono apportate le modifiche di seguito indicate:
a) alla
'a) il rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Regione, nelle sue articolazioni istituzionali e tematiche, predisposto con la collaborazione di PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia;';
b) alla
c) alla
'1 bis. Il nucleo di cui all'articolo 11, avvalendosi della competente struttura organizzativa della Giunta regionale preposta alla gestione complessiva del FRISL, predispone, in base ai dati forniti dalle strutture organizzative incaricate per ciascuna iniziativa, una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti finanziati e sull'impiego del Fondo per territorio, aree di intervento, tipologia di aiuto e di beneficiari, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità intervenute. La relazione viene presentata alla Giunta regionale che provvede a trasmetterla annualmente al Consiglio.';
d) alla
'Art. 4 bis. (Monitoraggio e rendicontazione)
1. La Regione svolge attività di monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti e dei fondi disciplinati dalla presente legge.
2. La Giunta regionale rendiconta al Consiglio regionale gli esiti del monitoraggio con una relazione annuale.';
e) alla
'Art. 6. (Informazione al Consiglio regionale) '
1. L'Assessore componente il Comitato di indirizzo dell'Agenzia, di cui all'articolo 7, comma 1, dell'accordo costitutivo, ogni due anni invia al Consiglio regionale una relazione sugli obiettivi programmatici dell'Agenzia, nonché sui risultati della verifica della loro attuazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), dell'accordo medesimo.';
f) alla
1. al Titolo I, dopo l’articolo 13 bis è aggiunto il seguente:
“Art. 13 ter. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle misure in essa previste, con particolare riferimento agli ambiti della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.
2. In materia di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta i dati sulla produzione, sulla gestione e sul trattamento dei rifiuti.
3. Con periodicità triennale la relazione di cui al comma 2 è integrata con le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione del programma di gestione dei rifiuti e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dall’atto di indirizzi, di cui all’articolo 19, comma 3;
b) l’entità degli incentivi e contributi regionali erogati per la bonifica e il recupero dei siti inquinati o contaminati, per il recupero e il riciclo dei rifiuti e per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico, specificando con quali criteri sono stati assegnati e a quali soggetti beneficiari.
4. In materia di risorse idriche, la Giunta regionale presenta al Consiglio:
a) una relazione biennale che descrive e documenta:
1. le scelte assunte in ciascun ATO nell’ambito delle funzioni previste all’articolo 48, con particolare riferimento alla pianificazione d’ambito, alla determinazione della tariffa, agli esiti dei controlli previsti dalla funzione di vigilanza e lo stadio di integrazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, specificando il numero di gestioni attive;
2. in che misura gli investimenti programmati sono stati realizzati e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura del servizio, di riduzione delle perdite, di qualità dell’acqua;
3. qual è stata l’entità degli incentivi e contributi regionali erogati ai sensi dell’articolo 50, con quali criteri sono stati assegnati e a quali soggetti beneficiari;
4. le azioni intraprese dalla Regione e dai gestori in tema di trasparenza e cura dei diritti dei consumatori e degli utenti;
b) una relazione triennale che descrive e documenta lo stato di attuazione del Piano di tutela delle acque e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dall’atto di indirizzi, di cui all’articolo 45, comma 4.
5. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e le competenti Commissioni consiliari possono segnalare agli Assessori regionali competenti specifiche esigenze informative.
6. I Comuni, le Province, la Città metropolitana di Milano e gli enti responsabili del sistema idrico integrato forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui ai commi 2 e 3.
7. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
2. alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 18 le parole “al Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “alla Giunta regionale, Direzione generale competente in materia di ambiente”;
3. l’articolo 51 bis è abrogato;
g) alla
'1 bis. La Giunta regionale assicura la pubblicità delle attività della Consulta mediante un'informativa annuale da pubblicare sul sito web istituzionale.';
h) alla
“Art. 8. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati da essa ottenuti nel promuovere nuove forme di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari delle città.
2. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) in quali atti di programmazione e indirizzo le politiche per il coordinamento e l’amministrazione degli orari sono state integrate e in che misura tali indicazioni sono state implementate;
b) quali sono i progetti che hanno ottenuto il contributo regionale e quali tipologie, fra quelle previste all’articolo 6, sono più ricorrenti;
c) in quale misura i comuni hanno adottato piani territoriali degli orari rispondenti ai criteri stabiliti all’articolo 4, comma 2, e qual è stata la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, alla predisposizione dei piani;
d) in quale misura le politiche temporali attuate dai comuni hanno migliorato l’accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana e l’uso del tempo per fini di solidarietà sociale;
e) attraverso quali iniziative la Regione ha promosso le attività di informazione, ricerca, formazione specialistica e divulgazione delle buone prassi previste all’articolo 7.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
i) alla
1. al comma 3 dell’articolo 17 le parole “al Consiglio regionale” sono abrogate;
2. l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
“Art. 33. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere lo sviluppo occupazionale sul territorio lombardo. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di monitoraggio svolte dall’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, entro il 31 marzo di ciascun anno presenta al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell’attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare con cadenza biennale all’Assessore regionale competente.
2. Alla relazione prevista al comma 1 è allegata la relazione del valutatore indipendente prevista dall’articolo 17, comma 3, della presente legge.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
j) alla
1. il comma 3 dell’articolo 2 è abrogato;
2. l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare politiche organiche per lo sviluppo dei territori montani e nel promuovere la capacità progettuale di soggetti pubblici e privati locali. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
a) i progetti presentati e quelli finanziati tramite le risorse del Fondo regionale per la montagna e del Fondo per le valli prealpine, specificandone gli ambiti di intervento, la distribuzione territoriale e per zone di svantaggio, i soggetti coinvolti e in quale misura essi hanno attivato forme di partenariato e compartecipazione finanziaria;
b) quali buone pratiche e quali eventuali criticità sono emerse nel corso dell'attuazione della presente legge;
c) il finanziamento e l’attuazione degli interventi nelle zone omogenee, anche specificando il contributo delle risorse europee alla loro realizzazione;
d) i risultati conseguiti nel contrastare il fenomeno dello spopolamento e nel valorizzare le attività produttive, turistiche e commerciali locali.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
k) alla
l) alla
'Art. 31. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per favorire l'accesso agli interventi e servizi alla persona attraverso la rete delle unità d'offerta sociali. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) il numero e la tipologia dei soggetti che compongono la rete di unità di offerta sociale, le caratteristiche dell'utenza servita, la domanda di servizi rilevata, il grado di copertura offerto, le risorse impiegate, con particolare riferimento ai fondi regionali previsti agli articoli 23 e 25;
b) le azioni e gli interventi messi in campo, con il coinvolgimento di province e comuni, per integrare le politiche sociali con le politiche della sanità, del lavoro, della casa, della formazione professionale, della sicurezza e della pianificazione territoriale.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all'Assessore regionale competente specifici temi e quesiti di approfondimento oggetto della relazione.
3. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.';
m) alla
'Art. 21. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nella diffusione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso forme stabili di gestione associata. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che, per le diverse forme associative previste, documenta e descrive:
a) il dinamismo associativo che si è verificato, in termini di variazione del numero delle associazioni, dei comuni associati, dei servizi e delle funzioni da essi delegati, nonché della popolazione interessata;
b) i servizi oggetto di esercizio associato e i relativi risultati conseguiti, con particolare riferimento all'utenza raggiunta nei comuni coinvolti;
c) le azioni di supporto per gli enti locali realizzate dalla Regione;
d) la spesa complessiva per la gestione associata nel periodo di riferimento e il grado di partecipazione dei comuni e della Regione.
2. Gli enti locali coinvolti nell'attuazione della presente legge rendono disponibili le informazioni utili a rispondere ai quesiti elencati al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.';
n) alla
1. l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori. A tal fine, il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:
a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall'articolo 2 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche per i minori;
d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori, nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.
2. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 1 da parte delle Commissioni consiliari competenti, adotta le conseguenti determinazioni. La relazione e i documenti consiliari che concludono il suo esame sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Della pubblicazione è data notizia tramite gli organi di stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive.”;
2. il comma 3 dell’articolo 10 è abrogato;
o) alla
“Art. 11. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel contrastare la violenza contro le donne e nel sostenerne le vittime. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente;
b) in quale misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito;
c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari;
d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;
e) quale andamento e quali caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;
f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti di cui all'articolo 3.
2. I soggetti della rete regionale antiviolenza, coinvolti nell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, garantiscono la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività svolta.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
p) alla
“Art. 11. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;
b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
c) in quale misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;
d) in quale misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in quale modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
e) qual è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ATS e dai gestori, con particolare riferimento al marchio regionale 'No Slot' e agli incentivi di cui all'articolo 5, comma 5;
f) in quale modo, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte.
2. Gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), sono parte integrante della relazione al Consiglio.
3. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
q) alla
“Art. 5. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per sostenere i livelli occupazionali e le competenze professionali delle imprese lombarde, sia incentivando la stipula di contratti di solidarietà sia applicando misure regionali ulteriori.
2. A questo fine, la Giunta regionale trasmette una relazione annuale al Consiglio che, per ciascun territorio provinciale, documenta e descrive:
a) l'andamento dei contratti di solidarietà stipulati distinti per tipologia, il numero di quelli ammessi al contributo regionale, la durata e la riduzione oraria che prevedono, le risorse regionali erogate per tipo di contratto e azienda, i posti di lavoro salvaguardati o incrementati;
b) gli accordi sindacali e gli strumenti regionali attivati secondo quanto previsto all'articolo 2, indicandone modalità applicative e risorse dedicate;
c) il contributo di enti esterni alla Regione in termini di cofinanziamento; le azioni di partenariato intraprese ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4;
d) i beneficiari raggiunti dalle misure regionali, distinguendo i lavoratori per genere, età e professione e le imprese per settore produttivo e forma giuridica;
e) le modalità adottate per pubblicizzare gli interventi regionali e facilitare l'accesso ai contributi, la tempistica di erogazione degli aiuti, le criticità riscontrate nel processo attuativo e quelle segnalate dalle parti sociali interessate dalle misure regionali.
3. La Giunta regionale, al fine di predisporre la relazione conclusiva da sottoporre al Consiglio, si avvale del coinvolgimento della Commissione per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8 della
r) alla
“Art. 10. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la libertà d'impresa e la competitività del territorio lombardo. A tal fine, la Giunta regionale, previa informativa al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiarie, distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità riscontrate nell'attuazione;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;
c) gli esiti della valutazione degli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), descrivendo anche le modalità valutative applicate;
d) l'evidenza empirica che ha sostenuto o sconsigliato la replica sul territorio dei progetti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 3, comma 6;
e) gli esiti delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte e delle attività di controllo eseguite;
f) l'aggiornamento annuale delle variabili utilizzate per osservare la competitività del territorio lombardo;
g) le attività del Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
s) alla
“Art. 8. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per ridurre le forme di disagio dei soggetti destinatari della presente legge. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) la diffusione territoriale e la numerosità dei destinatari, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutarne il disagio economico e sociale;
b) la tipologia e l'entità di tutti gli interventi realizzati;
c) le modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;
d) le unità d'offerta e gli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
e) il grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e la distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
t) alla
“Art. 16. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti tramite la promozione di attività motorie, lo sviluppo della relativa impiantistica e l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione triennale che documenta e descrive:
a) in quale modo la domanda e l'offerta di risorse finanziarie si è distribuita fra gli interventi previsti e sul territorio regionale e in quale misura è stata soddisfatta la richiesta espressa dai destinatari;
b) con quali modalità e tempi sono stati erogati i contributi ed è stata diffusa l'informazione ai possibili destinatari, quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati riscontrati nel corso dell'attuazione delle misure previste;
c) in quale modo l'anagrafe prevista dall'articolo 7 è stata implementata e ha supportato la programmazione di settore;
d) in quale misura è aumentato l'utilizzo di impianti sportivi di uso pubblico e il numero delle iscrizioni ad associazioni o società sportive;
e) qual è stato l'andamento dei flussi turistici legati alle attività montane e degli infortuni degli sciatori nelle aree attrezzate e degli utenti delle superfici innevate.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
u) alla
“Art. 5. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere metodi alternativi di ricerca e sperimentazione e nel ridurre l'utilizzo di animali. A tal fine, dopo un anno dall'approvazione della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che contenga almeno le seguenti informazioni:
a) con quali modalità e iniziative si è data attuazione alla presente legge;
b) quale diffusione hanno avuto in Lombardia la ricerca e la sperimentazione condotte con i metodi che, secondo i criteri della comunità scientifica, si sono dimostrati effettivamente alternativi, così come definiti all'articolo 2.
2. La Giunta regionale garantisce la raccolta, l'elaborazione e la pubblicità delle informazioni necessarie a predisporre la relazione di cui al comma 1. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
v) alla
“Art. 40. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere la sicurezza urbana. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse impiegate, i soggetti coinvolti nell'attuazione e i beneficiari raggiunti;
b) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
c) i risultati conseguiti secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all'Assessore regionale competente.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
w) alla
“Art. 10. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel valorizzare il lavoro di cura degli assistenti familiari e sostenere le persone in condizioni di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) qual è stata l'adesione dei destinatari e la diffusione sul territorio regionale degli sportelli per l'assistenza familiare, delle iniziative formative e delle iscrizioni al registro territoriale degli assistenti familiari;
b) gli esiti delle informative previste alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5;
c) in quale misura gli interventi e le risorse finanziarie previste dalla presente legge hanno contribuito alla sostenibilità economica dell'assistenza domiciliare a carico di anziani e disabili e delle loro famiglie e alla qualificazione dell'offerta di cura proposta;
d) quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati rilevati, anche in base al giudizio degli organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria interessati.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
x) alla
“Art. 33. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il crimine organizzato e mafioso e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
y) alla
“Art. 11. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di diffusione della manifattura innovativa e del valore artigiano sul territorio regionale. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta gli interventi progressivamente attivati, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure offerte, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le eventuali criticità riscontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
2. A partire dal secondo rapporto, la relazione di cui al comma 1 includerà i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi attuati per le imprese di manifattura innovativa e del lavoro artigiano, anche con riguardo a:
a) creazione di nuove imprese e innovazione di processo e di prodotto;
b) diffusione di strumenti e tecnologie di manifattura digitale e di nuovi spazi di lavoro, laboratori, officine, anche aperti al pubblico;
c) disponibilità di competenze professionali adeguate;
d) crescita e internazionalizzazione conseguita dalle imprese che hanno partecipato ai programmi straordinari previsti dall'articolo 10.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
z) alla
“1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e sviluppo del settore della cultura. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 44, trasmette al Consiglio regionale ogni due anni, entro il 30 giugno, una relazione che descrive e documenta:”;
aa) alla
“2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
bb) alla
“1 bis. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
cc) alla
1. il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“3. L’Osservatorio effettua il monitoraggio degli esiti applicativi del fattore famiglia lombardo e trasmette annualmente la propria relazione alla Giunta regionale.”;
2. l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti con l’introduzione del fattore famiglia lombardo nel favorire l’accesso a prestazioni e servizi agevolati per le famiglie numerose o con presenza di situazioni di svantaggio e di fragilità. A tal fine, anche tenendo conto delle attività di monitoraggio svolte dall’Osservatorio di cui all’articolo 4, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta e descrive:
a) l’implementazione del fattore famiglia lombardo, anche distinguendo per territorio, numero e tipo degli enti che applicano lo strumento, ambiti di applicazione, numero e tipologia delle famiglie che ne hanno beneficiato;
b) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.
2. Con cadenza triennale, la relazione di cui al comma 1 comprende una sezione che descrive e documenta i risultati conseguiti, complessivamente e nei singoli ambiti di applicazione del fattore famiglia lombardo, rispetto a:
a) in quale modo cambiano l’accesso alle prestazioni e ai servizi agevolati e la compartecipazione alla spesa per le diverse categorie di popolazione coinvolta;
b) le ricadute economiche per la Regione e gli enti locali.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
dd) alla
“Art. 8. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere la pratica dell'agricoltura sociale. A questo scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l'istituzione della rete delle fattorie sociali, l'andamento delle iscrizioni nel registro di cui all'articolo 5, la diffusione e la varietà che hanno avuto la domanda e l'offerta dei servizi messi a disposizione dai soggetti accreditati;
b) l'attuazione delle misure di sostegno previste all'articolo 6 e degli interventi pubblici previsti all'articolo 7, il numero, le caratteristiche e la distribuzione territoriale dei soggetti beneficiari;
c) gli esiti dei servizi offerti in termini di inserimenti lavorativi, reinserimenti sociali, numero di persone con disabilità assistite e persone fragili seguite;
d) il grado di integrazione raggiunto fra l'attività delle fattorie sociali e i servizi sociosanitari e il livello di cooperazione realizzato fra gli attori nei diversi ambiti di intervento;
e) l’esito dei controlli effettuati, la motivazione e l’entità delle sanzioni eventualmente applicate;
f) le eventuali criticità o i punti di forza riscontrati nel corso dell'attuazione.
2. La rete delle fattorie sociali e gli enti territoriali coinvolti forniscono alla Regione dati e informazioni idonee a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
ee) alla
“Art. 4. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per la tutela degli investimenti pubblici regionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio e il contrasto alla delocalizzazione. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) le azioni condotte, i controlli effettuati, l’entità degli investimenti e dei posti di lavoro tutelati;
b) l’andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Lombardia, specificando la tipologia di imprese coinvolte e i territori interessati;
c) i fattori che ostacolano o facilitano il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”.
Art. 5. (Revisione delle norme di rendicontazione vigenti nei testi unici)
1. Al fine di razionalizzare e semplificare i processi di rendicontazione sugli esiti delle politiche regionali in materia di agricoltura, sanità e commercio, ai relativi testi unici sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla
1. l’articolo 31 sexies è abrogato;
2. l’articolo 75 quater è abrogato;
3. l’articolo 164 bis è abrogato;
4. dopo l’articolo 177 è inserito il seguente:
“Art. 177 bis. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle principali azioni messe in campo per sostenere il settore agricolo, silvo-pastorale, agroalimentare, la pesca e lo sviluppo rurale in Lombardia. A questo scopo la Giunta regionale, anche avvalendosi delle informative inviate alla Commissione europea sull’attuazione del Programma di sviluppo rurale e degli altri studi sulle politiche agricole ordinariamente svolti, trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
a) le misure realizzate, principalmente nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, indicando il grado di risorse utilizzate, di partecipazione ai bandi e di copertura della domanda, i risultati conseguiti e le eventuali criticità riscontrate;
b) le eventuali modifiche intervenute nella regolazione e programmazione negli ambiti disciplinati dalla presente legge;
c) gli eventuali specifici temi e le questioni segnalate dal Comitato paritetico di controllo e valutazione e dalle competenti Commissioni consiliari in occasione dell’esame della relazione del biennio precedente.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
b) alla
1. il comma 3 dell’articolo 56 è sostituito dal seguente:
“3. Con frequenza annuale, le direzioni generali competenti in materia di sanità e ambiente e l'ARPA redigono un rapporto congiunto sui risultati conseguiti a seguito dell'attività di raccordo. Il rapporto è comunicato alla Giunta regionale.”;
2. il comma 5 dell’articolo 73 è sostituito dal seguente:
“5. La Giunta regionale predispone annualmente una relazione relativa all'accesso alla cremazione, nonché all'attività dei crematori presenti sul territorio regionale con particolare riferimento alla loro adeguatezza rispetto al bacino di riferimento. La relazione costituisce autonoma sezione della relazione richiesta all’articolo 131 bis.”;
3. il comma 4 dell’articolo 107 è abrogato;
4. l’articolo 131 bis è sostituito dal seguente:
“Art. 131 bis. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l'efficacia delle politiche sociosanitarie disciplinate dalla presente legge.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere la salute e il benessere dei cittadini lombardi e, a tal fine, trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta quanto realizzato nei principali ambiti di azione disciplinati dalla normativa regionale. La relazione descrive:
a) le azioni di sistema, di regolazione, di programmazione e di controllo realizzate e i relativi esiti;
b) le attività e gli interventi implementati secondo i documenti programmatori vigenti, specificando risorse impiegate, soggetti coinvolti nell'attuazione, beneficiari raggiunti;
c) i risultati raggiunti e le criticità emerse nell’attuazione delle azioni e degli interventi ai punti precedenti, le ragioni di eventuali scostamenti dagli obiettivi programmati, le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
d) gli specifici temi e le questioni segnalate dal Comitato paritetico di controllo e valutazione e dalle competenti Commissioni consiliari.
3. La relazione di cui al comma 2 riferisce anche in merito ai risultati conseguiti a seguito dell'attività di raccordo di cui all’articolo 56 e in merito alle informazioni richieste all’articolo 73.
4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, possono destinare apposite risorse allo svolgimento delle analisi necessarie a rispondere ai quesiti di cui ai commi 1 e 2.
5. La Giunta regionale e tutti i soggetti coinvolti rendono accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;
c) alla
1. il comma 3 dell’articolo 4 è abrogato;
2. l’articolo 105 è abrogato;
3. al Titolo VII, dopo l’articolo 154 è inserito il seguente:
“Art. 154 bis. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per regolare, sostenere, sviluppare e valorizzare il settore del commercio in Lombardia. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive quanto realizzato negli ambiti di azione disciplinati dalla normativa regionale. La relazione descrive:
a) le azioni di sistema, di regolazione, di programmazione e di controllo svolte e i relativi esiti;
b) le misure implementate secondo gli indirizzi e gli atti programmatori di riferimento, specificando risorse stanziate e utilizzate, accordi stipulati, soggetti coinvolti nell’attuazione, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche, grado di partecipazione ai bandi, grado di copertura della domanda espressa e potenziale, andamento delle richieste di autorizzazioni;
c) i risultati raggiunti, anche con riguardo agli esiti occupazionali e al contenimento dell’uso del territorio, le criticità emerse nell’attuazione degli interventi ai punti precedenti, le ragioni di eventuali scostamenti dalle attese e le soluzioni adottate per farvi fronte;
d) gli specifici temi e le questioni segnalate dal Comitato paritetico di controllo e valutazione e dalle competenti Commissioni consiliari.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”.