Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.4 malattie |
Data: | 16/05/2001 |
Numero: | 306 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso |
Art. 3. Vidimazione registri |
Art. 4. Prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso |
Art. 5. Depositari di medicinali veterinari |
Art. 6. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta |
Art. 7. Vidimazione registri e modalità di assolvimento degli obblighi di registrazione |
Art. 8. 1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 31, comma 5, e 32, comma 4, del decreto legislativo n. 119 del 1992, il produttore del [...] |
Art. 9. Prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta |
Art. 10. Incompatibilità |
Art. 11. Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d'urgenza |
Art. 12. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali produttori di alimenti per l'uomo. |
Art. 13. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali non produttori di alimenti per l'uomo. |
Art. 14. Termini |
Art. 15. Termine di validità della ricetta |
Art. 16. Modalità, conservazione e utilizzo delle rimanenze di medicinali veterinari |
Art. 17. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di cura degli animali |
Art. 18. Modalità di tenuta delle scorte per attività zooiatrica |
Art. 19. Campioni gratuiti |
Art. 20. Attività di ispezione e verifica |
Art. 21. Provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni |
Art. 22. Disposizioni finali |
Art. 23. Entrata in vigore |
§ 97.4.44 - D.M. 16 maggio 2001, n. 306. [1]
Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche
(G.U. 27 luglio 2001, n. 173)
Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti che esercitano attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari nonché ai soggetti autorizzati anche alla vendita diretta dei medesimi e ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34 del
Art. 2. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del
a) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
b) sia iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio;
c) disponga di locali dichiarati agibili;
d) disponga di una persona responsabile del magazzino, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purché l'attività da questa svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima di quattro ore giornaliere.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente presenta agli Enti od organi di cui al medesimo comma 1 domanda sottoscritta allegando, oltre alla documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 1, la seguente:
a) una planimetria dei locali corredata da una relazione descrittiva delle condizioni degli stessi;
b) il certificato di iscrizione al relativo albo professionale della persona di cui al comma 1, lettera d);
c) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 1, lettera d), con la precisazione di eventuali incarichi in altri magazzini;
d) una dichiarazione dalla quale risultino le tipologie di medicinali veterinari che si intendono commercializzare secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente dell'Ente di cui al medesimo comma 1, il cui dirigente è responsabile del relativo procedimento. Il responsabile del procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tal caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle informazioni richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio, a seguito di sopralluogo volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali e delle attrezzature ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta per ognuno di essi.
5. L'autorizzazione, che deve indicare almeno le generalità del titolare e della persona responsabile del magazzino, la sede del magazzino e le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell'attività di commercio all'ingrosso secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1 del
6. Le autorizzazioni già rilasciate dal Ministero della sanità mantengono la loro efficacia, fermo restando l'obbligo di eventuale integrazione della documentazione in applicazione dei commi 1 e 2.
Art. 3. Vidimazione registri
1. Per le registrazioni di cui all'articolo 31, comma 5, del
2. I registri indicati al comma 1 devono essere a pagine progressivamente prenumerate e vidimati dall'Azienda sanitaria locale o, nel caso di tabulati validi ai fini fiscali, dall'autorità tributaria.
Art. 4. Prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso
1. Il titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari è tenuto a:
a) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 31 del
b) rendere i locali e le attrezzature di cui all'articolo 31, comma 4, del
c) fornire medicinali veterinari unicamente alle farmacie o ai soggetti titolari dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso;
d) avvalersi, sia in fase di approvvigionamento che in fase di distribuzione dei medicinali veterinari, sistemi o apparecchiature idonei a garantire, secondo i requisiti tecnici previsti dalla Farmacopea ufficiale, la corretta conservazione degli stessi anche durante il trasporto;
e) comunicare preventivamente all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione qualsiasi modifica rispetto a quanto prodotto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 5. Depositari di medicinali veterinari
1. Le disposizioni del
Art. 6. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del
a) sia in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del
b) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
c) disponga di una persona responsabile della vendita, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità della vendita in più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purché in ciascun magazzino sia garantita la presenza della persona responsabile durante gli orari di vendita.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente presenta agli Enti od organi di cui al medesimo comma 1, domanda sottoscritta allegando almeno la seguente documentazione:
a) il certificato di iscrizione della persona di cui al comma 1, lettera c), all'albo professionale dei farmacisti;
b) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 1, lettera c), con la precisazione di altri eventuali incarichi presso altre sedi;
c) la dichiarazione delle giornate e degli orari di vendita diretta;
d) l'indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita diretta.
3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente dell'Ente di cui al medesimo comma 1 il cui dirigente è responsabile del relativo procedimento; il responsabile del procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tal caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle informazioni richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio. Fatti salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione si considera accolta.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesta per ognuno di essi.
5. L'autorizzazione che deve indicare almeno le generalità del titolare e della persona responsabile della vendita, la sede, i giorni e gli orari di vendita nonché le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell'attività, è trasmessa in copia al Ministero della sanità.
6. Le autorizzazioni già rilasciate dal Ministero della sanità mantengono la loro efficacia, fermo restando l'obbligo di eventuale integrazione della documentazione in applicazione dei commi 1 e 2.
7. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), non è richiesto per i fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele per alimenti medicamentosi qualora, in relazione a tali prodotti, siano titolari di autorizzazione all'immissione in commercio.
Art. 7. Vidimazione registri e modalità di assolvimento degli obblighi di registrazione
1. Per la documentazione di cui all'articolo 32, comma 4, del
2. I registri indicati al comma 1 devono essere a pagine prenumerate e vidimati dall'azienda sanitaria locale o, nel caso di tabulati validi ai fini fiscali, dall'autorità tributaria.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, del
4. La documentazione di entrata e uscita dei medicinali veterinari di cui all'articolo 32, comma 4, del
1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 31, comma 5, e 32, comma 4, del
Art. 9. Prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta
1. Il titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta di medicinali veterinari è tenuto a:
a) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 32 del
b) rendere i locali e le attrezzature accessibili in ogni momento al personale incaricato dell'ispezione;
c) fornire medicinali veterinari, con rilascio di fattura di vendita, ai soggetti di cui agli articoli 34 e 35 del
d) avvalersi sia in fase di approvvigionamento che in fase di distribuzione, sistemi o apparecchiature idonei a garantire, secondo i requisiti tecnici previsti dalla Farmacopea ufficiale, la corretta conservazione dei medicinali veterinari anche durante il trasporto;
e) comunicare preventivamente all'Ente od organo che ha rilasciato l'autorizzazione qualsiasi modifica rispetto a quanto prodotto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 2;
f) ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 5 e dei fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati e premiscele per alimenti medicamentosi, detenere almeno il 70 per cento delle specialità medicinali veterinarie in commercio in relazione alla specifica realtà zootecnica locale.
Art. 10. Incompatibilità
1. L'incarico di farmacista responsabile della vendita diretta presso il magazzino autorizzato è incompatibile con la figura di direttore o titolare di farmacia.
Art. 11. Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d'urgenza
1. Il medicinale veterinario consegnato deve esattamente coincidere con quello prescritto nella ricetta per denominazione, composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e specie di destinazione.
2. Nell'ipotesi in cui il medicinale veterinario prescritto non sia immediatamente disponibile per la consegna ed a fronte dell'urgenza dell'inizio della terapia, il farmacista responsabile della vendita diretta può consegnare un medicinale veterinario diverso per denominazione purché corrispondente a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dal
Art. 12. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali produttori di alimenti per l'uomo.
1. Nel caso di impianti autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, uno o più medici veterinari sono responsabili della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della tenuta di un apposito registro di carico e scarico per i farmaci di cui all'articolo 32, comma 3, del
2. Le regioni e le province autonome:
a) predispongono piani di sorveglianza sul farmaco veterinario, sulla base di indicatori di rischio e di valutazioni di congruità dell'uso;
b) coordinano le attività delle aziende sanitarie in dipendenza delle tipologie di allevamento e delle esigenze di tutela sanitaria esistenti sul territorio di competenza.
Art. 13. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali non produttori di alimenti per l'uomo.
1. Nel caso di impianti autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, uno o più medici veterinari sono responsabili della custodia e dell'utilizzazione delle stesse; gli obblighi di relativa registrazione vengono assolti, per il carico, conservando la documentazione di acquisto dei medicinali veterinari, e per lo scarico, mediante registrazione dell'utilizzo dei farmaci qualora si tratti di quelli cui è fatto riferimento nell'articolo 32, comma 6 del
Art. 14. Termini
1. Le registrazioni previste dagli articoli 31, comma 5, 32, comma 4, 34, comma 1, e 35 del
Art. 15. Termine di validità della ricetta
1. La ricetta non ripetibile in triplice copia richiamata dall'articolo 32, comma 3 del
Art. 16. Modalità, conservazione e utilizzo delle rimanenze di medicinali veterinari
1. Eventuali rimanenze di medicinali veterinari al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero di rimanenze dovute all'interruzione della terapia prescritta o sopraggiunta modifica della stessa non costituiscono scorte ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del
2. L'utilizzo delle rimanenze di cui al comma 1 può avvenire solo dietro specifica indicazione di un medico veterinario e nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui al
Art. 17. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di cura degli animali
1. Le scorte di medicinali veterinari nelle strutture veterinarie autorizzate all'esercizio dell'attività professionale, sono tenute sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura. Le strutture autorizzate per i fini di cui al
2. Per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle strutture veterinarie di cui al comma 1, medici veterinari possono utilizzare i medicinali veterinari prelevati dalla scorta presente in detta struttura; il direttore sanitario tiene l'elenco aggiornato dei medici veterinari che possono utilizzare la scorta dei medicinali, esibendolo su richiesta delle autorità di controllo.
3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima; restano fermi gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del
4. Gli adempimenti relativi al carico dei medicinali costituenti scorta ai sensi dei commi 1 e 6 vengono assolti conservando la documentazione di acquisto per almeno tre anni; lo scarico degli stessi è richiesto solo nel caso di medicinali somministrati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, limitatamente a quelli di cui agli articoli 3, comma 7 e 32, comma 3, del
5. Le strutture veterinarie di cui al comma 1, limitatamente all'impiego su animali non produttori di alimenti per l'uomo ed esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del
6. I medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, esclusi gli antibatterici, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e di medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi dell'articolo 8 del
7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6, viene effettuato attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia per approvvigionamento di scorte, di cui una copia deve essere inviata al servizio veterinario della azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita.
8. Con decreto del Ministro della sanità, su indicazione dell'Istituto superiore della sanità, possono essere definite le categorie di medicinali ad uso umano escluse dal campo di applicazione dei commi 5 e 6 ovvero quelle il cui utilizzo deve avvenire secondo particolari modalità.
Art. 18. Modalità di tenuta delle scorte per attività zooiatrica
1. Il medico veterinario che svolge la propria attività professionale indipendentemente dall'esistenza delle strutture di cui all'articolo 17, comma 1, può munirsi di scorte di medicinali veterinari previa autorizzazione da richiedere al servizio veterinario della ASL ove sono ubicati i locali destinati alla detenzione della scorta; nella richiesta di autorizzazione deve essere indicata l'ubicazione dei citati locali e il nominativo del medico veterinario responsabile della scorta. Gli adempimenti relativi al carico e scarico dei medicinali costituenti scorta sono assolti applicando quanto previsto all'articolo 17, comma 4.
2. I locali destinati alla detenzione della scorta ai sensi del comma 1 devono essere resi accessibili su richiesta delle autorità di controllo.
3. Il medico veterinario di cui al comma 1, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e da lui già utilizzate allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detti soggetti si procurino, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima; restano fermi, quando previsti, gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del
Art. 19. Campioni gratuiti
1. I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono essere consegnati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, o suo avente causa - previa compilazione di opportuna documentazione di scarico che attesti l'avvenuta consegna - esclusivamente ad un medico veterinario iscritto all'albo professionale. Ai fini della successiva gestione di campioni gratuiti si applicano le norme di registrazione di cui ai decreti legislativi n. 119 del 1992 e n. 336 del 1999.
2. I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono essere contrassegnati da apposita stampigliatura indelebile recante la dicitura: "Campione gratuito - Vietata la vendita".
3. Con decreto del Ministro della sanità possono essere definite le condizioni relative alla consegna ed utilizzazione dei campioni gratuiti anche in riferimento all'attività di informazione medico-scientifica, e di pubblicità al pubblico nel settore medico-veterinario.
Art. 20. Attività di ispezione e verifica
1. Ferme restando le competenze del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 18 del
2. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della sanità una relazione sulle attività di cui al comma 1 al fine della complessiva vigilanza, programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio nazionale.
Art. 21. Provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. Qualora gli organi deputati alle ispezioni e verifiche sul territorio rilevino la mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, notificano al titolare delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 6 del presente regolamento e al responsabile del procedimento autorizzatorio di cui ai medesimi articoli 2 e 6, il verbale d'ispezione che deve contenere:
a) l'esito del sopralluogo;
b) l'indicazione delle riscontrate violazioni al presente regolamento;
c) l'indicazione dei correttivi da apportare per la rimozione, ove possibile, delle violazioni di cui alla lettera b) nonché del relativo periodo di tempo ritenuto adeguato per detto fine.
2. Nei casi di riscontro di violazioni gravi gli organi di cui al comma 1 propongono al responsabile del procedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 l'adozione del provvedimento di immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 6 del presente regolamento, da comunicare all'interessato.
3. Qualora in sede di verifica si accerti che non si sono rimosse le violazioni riscontrate nei termini prescritti in applicazione del comma 1, l'organo accertatore propone al responsabile del procedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 6 del presente regolamento, da comunicare all'interessato.
4. Nei casi di sospensione dell'autorizzazione, che non può eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento, è vietato l'esercizio dell'attività di distribuzione di medicinali veterinari.
5. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni del presente regolamento, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 31, comma 1 e dell'articolo 32, comma 2, del
6. I provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del
7. Si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla
Art. 22. Disposizioni finali
1. Restano ferme le disposizioni sul commercio contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
2. Nel caso in cui vengano utilizzati, ai fini del presente regolamento, medicinali per uso umano nell'impiego di questi devono essere comunque rispettate tutte le specifiche disposizioni prescritte per le diverse tipologie del medicinale medesimo.
Art. 23. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall'art. 120 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 1° settembre 2005 dall'art. 13-undecies del