§ 3.10.7 - L.R. 1 giugno 1993, n. 16.
Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «Disciplina delle cooperative sociali».


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 cooperazione
Data:01/06/1993
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Definizione di cooperativa sociale).
Art. 3.  (Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali).
Art. 4.  (Requisiti per l'iscrizione all'albo).
Art. 5.  (Adempimenti successivi all'iscrizione all'albo).
Art. 6.  (Cancellazione dall'albo).
Art. 7.  (Convenzioni).
Art. 8.  (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo).
Art. 9.  (Durata delle convenzioni).
Art. 10.  (Determinazione dei corrispettivi).
Art. 11.  (Sostegno della cooperazione sociale).
Art. 11 bis.  (Regolamento del fondo di garanzia).
Art. 12.  (Attribuzione di competenze).
Art. 13.  (Comitato tecnico consultivo).
Art. 14.  (Domande di agevolazioni).
Art. 15.  (Rendicontazione e controlli).
Art. 16.  (Norma finanziaria).


§ 3.10.7 - L.R. 1 giugno 1993, n. 16. [1]

Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «Disciplina delle cooperative sociali».

(B.U. 4 giugno 1993, n. 22 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La regione Lombardia, nell'ambito delle iniziative a favore delle cooperative e al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione all'art. 9 della l. 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»:

     a) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperative sociali;

     b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio- sanitari, assistenziali, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale;

     c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici;

     d) definisce misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

 

     Art. 2. (Definizione di cooperativa sociale).

     1. Ai fini della presente legge sono considerate cooperative sociali quelle che perseguono gli scopi previsti dall'art. 1 della l. 8 novembre 1991, n. 381, attraverso:

     a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

     b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

     2. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l'indicazione di «Cooperativa sociale».

 

     Art. 3. (Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali).

     1. E' istituito presso il settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.

     2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

     a) Sezione A: nella quale sono iscritte cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

     b) Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di

commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

     c) Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della l. 8 novembre 1991, n. 381.

     3. Per le cooperative operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e che perseguono entrambi gli scopi previsti dall'art. 1 della l. 8 novembre 1991, n. 381, è possibile l'iscrizione nella sezione A oppure nella sezione B, con scelta da effettuarsi entro il periodo transitorio previsto dalla predetta l. 381/91.

 

     Art. 4. (Requisiti per l'iscrizione all'albo). [2]

     1. Possono essere iscritte all'albo regionale di cui al precedente art. 3 le cooperative sociali ed i loro consorzi che operino in via prevalente ed abbiano sede legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative.

     2. Per ottenere l'iscrizione, le cooperative costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, debbono presentare al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale domanda corredata da:

     a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;

     b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;

     d) copia del libro soci;

     e) relazione sulle caratteristiche professionali degli operatori della cooperativa, nonché organico della cooperativa;

     f) autocertificazione sulla conformità della propria attività alle norme regionali.

     3. Ogni anno successivo a quello di prima iscrizione le cooperative di cui al comma precedente devono depositare la seguente documentazione:

     a) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

     b) copia dell'ultimo bilancio depositato;

     c) eventuali variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, della compagine sociale, delle caratteristiche professionali degli operatori nonché dell'organico;

     d) dichiarazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via amministrativa.

     4. Per le cooperative già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che a tale data abbiano compiuto almeno un esercizio sociale, la documentazione da presentare per ottenere l'iscrizione all'albo e quella indicata nei precedenti primo, secondo e terzo comma.

     5. Le cooperative che chiedono l'iscrizione alla sezione B, oltre alla documentazione sopra indicata, devono presentare la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della l. 8 novembre 1991, n. 381.

     6. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata:

     a) certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro prefettizio;

     b) atto costitutivo e statuto;

     c) relazione sull'attività svolta;

     d) copia dell'ultimo bilancio;

     e) idonea documentazione circa la presenza nella base sociale di cooperative nella misura prevista dall'art. 8 della l. 8 novembre 1991, n. 381. Anche per i consorzi, valgono, in quanto compatibili, le norme stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo.

     7. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto del dirigente della competente struttura regionale entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso di documentazione incompleta, il responsabile del procedimento richiede agli enti istanti la documentazione mancante, nel rispetto della procedura disposta dal quarto comma dell'art 16 della l. 241/90 [3].

     8. Il provvedimento di iscrizione è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al richiedente, alla prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. Il provvedimento motivato di diniego dell'iscrizione è notificato al solo richiedente entro il termine di cui al settimo comma [4].

 

     Art. 5. (Adempimenti successivi all'iscrizione all'albo). [5]

     1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, annualmente entro trenta giorni dal termine fissato per l'anno in corso per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, nonché una nota informativa relativa all'attività svolta all'organico della cooperativa, alle

caratteristiche professionali degli operatori e alla composizione della base sociale, ad integrazione del verbale della revisione ordinaria, di cui all'art. 6 della l. 381/91.

     2. Le variazioni dello Statuto e della compagine sociale che comporti l'alterazione del rapporto, secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 della l. 381/91, nonché la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato nel secondo comma dell'art. 4 della l. 381/91 devono essere comunicate al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

     3. Per le cooperative iscritte nella sezione B dell'Albo regionale, oltre alla documentazione indicata nei precedenti primo e secondo comma, deve essere fornita anche la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della l. 381/91.

     4. Qualora le cooperative sociali abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al primo comma deve specificare le modalità di utilizzo di tali contributi.

 

     Art. 6. (Cancellazione dall'albo). [6]

     1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo regionale è disposta entro il 30 settembre di ogni anno con decreto del dirigente della competente struttura regionale, sentito il comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 13 della presente legge, qualora gli enti non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 5 [7].

     2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dalla sezione VIII del registro prefettizio, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del D.Lgs.C.P.S 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

     3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa o consorzio, nonché alla prefettura e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombarda.

     4. Qualora dalle comunicazioni ricevute, risulti che il numero dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4 della l. 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" sia sceso al di sotto del trenta per cento dei lavoratori complessivamente occupati dalla cooperativa o il numero dei soci volontari previsti dal comma 2, art. 2 della l. 8 novembre 1991, n. 381 superi il cinquanta per cento dei soci, la compagine sociale deve essere riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarità. In mancanza sarà dato corso alla cancellazione dall'Albo [8].

 

     Art. 7. (Convenzioni).

     1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva con apposito provvedimento schemi di convenzione-tipo, formulati secondo i principi della presente legge, rispettivamente per:

     a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

     b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della l. 8 novembre 1991, n. 381.

     2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3.

     3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione.

 

     Art. 8. (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo).

     1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere:

     a) l'individuazione dei soggetti e l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;

     b) la durata della convenzione;

     c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;

     d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2 della l. 381/91;

     e) gli standards tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

     f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;

     g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

     h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

     i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;

     l) l'obbligo e le modalità di assicurazione sia del personale che degli utenti;

     m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;

     n) le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei loro bisogni.

     2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme nazionali.

     3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della l. 381/91, oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo:

     a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;

     b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire nell'ambito della convenzione sia in relazione all'entità della fornitura affidata che al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite;

     c) deve essere prevista la conformità a quanto indicato nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

 

     Art. 9. (Durata delle convenzioni).

     1. Al fine di garantire attraverso la continuità un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni, relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale.

 

     Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi).

     1. Nella determinazione dei corrispettivi, le convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri:

     a) i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizi socio- sanitari, assistenziali ed educativi standardizzati, fissati con tabella da approvarsi da parte della giunta regionale; nel frattempo i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato ed oggetto di specifiche verifiche;

     b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della l. 381/91 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.

 

     Art. 11. (Sostegno della cooperazione sociale). [9]

     1. Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali di cui alla presente legge, la regione interviene con contributi così articolati:

     a) per le cooperative di nuova costituzione contributi per la copertura totale delle spese di costituzione di primo impianto, nonché contributi per spese di locazione di immobili destinati alle attività di impresa nei limiti del 50% della spesa prevista, contributi a corrispondere fino ad un limite di venti milioni, rivalutati annualmente avendo a riferimento l'indice ISTAT;

     b) costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato e comunque non superiore al 50% di quello corrente, in misura non superiore all'80% dell'investimento previsto e comunque non superiore a lire 350.000.000 (euro 180.759,92). La durata massima del finanziamento è di dieci anni. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato a cooperative sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (euro 154.937,07) all'anno, per la dotazione informatica, funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui al presente articolo [10].

     2. I finanziamenti di cui al precedente primo comma possono anche riguardare:

     a) oneri derivanti dalle attività di formazione;

     b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, arredi brevetti software, studi e ricerche per nuovi prodotti, acquisizione di altri immobili immateriali;

     c) oneri relativi alla formazione di scorte nei limiti del trenta per cento dell'investimento.

     2 bis. Le garanzie relative ai finanziamenti concessi alle cooperative ai sensi del comma 1, lettera b) possono essere rilasciate, oltre che dai soci delle cooperative, anche dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi regolarmente iscritti all'Ufficio Italiano Cambi; gli oneri conseguenti sono a carico delle cooperative assegnatarie del finanziamento [11].

     3. La Regione può intervenire con servizi finanziari, quali fondi di garanzia, fino al massimo dell'80% di finanziamento bancario; la gestione dei fondi è affidata a Finlombarda S.p.A. ed è a tal fine istituito presso la medesima un fondo di garanzia. Nel rispetto del regime "de minimis", le risorse a carico del fondo di garanzia per ciascuna cooperativa sociale non possono superare l'importo di lire 10 milioni nel quinquennio [12].

     4. La regione prevede inoltre finanziamenti come indicato alla lettera b) del primo comma del presente articolo a consorzi istituiti ai sensi dell'art. 8 della l. 381/91, in base a progetti per attività consortili relativi a:

     a) prestazioni di servizi alle cooperative associate;

     b) qualificazione e formazione professionale dei soci e/o dipendenti delle cooperative associate;

     c) assistenza, promozione e iniziative particolarmente innovative, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della giunta regionale.

     5. La regione, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della giunta regionale, riserva un fondo per il finanziamento di progetti particolarmente innovativi e a carattere sperimentale promossi da enti locali riguardo all'incentivazione dell'occupazione nelle cooperative sociali, compresi i soggetti che si trovano sottoposti a regime di detenzione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni delle misure privative e imitative della libertà. Vanno altresì compresi tra i progetti finanziati dallo stesso fondo, quelli riguardanti i tossicodipendenti in fase di reinserimento sociale e lavorativo.

     6. Le cooperative facenti parte di un consorzio di cui all'art. 8 della l. 381/91 non possono usufruire delle agevolazioni che allo stesso titolo o progetto vengono concesse al consorzio.

     7. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

     8. La presente legge abroga le norme previste dalla l.r. 27 novembre 1989, n. 67 concernenti: «Interventi a sostegno delle cooperative di solidarietà sociale».

 

     Art. 11 bis. (Regolamento del fondo di garanzia). [13]

     1. Il fondo di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 11 è finalizzato a garantire servizi finanziari ed ogni altra operazione finanziaria avviata da Finlombarda S.p.A. in convenzione con le aziende di credito; il fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi per garanzie e/o contro garanzie prestate sulle operazioni finanziarie per i seguenti interventi:

     a) avviamento di nuove cooperative;

     b) acquisizione di beni strumentali;

     c) adozione di tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;

     d) adeguamento delle garanzie richieste dal sistema creditizio per il consolidamento di esposizioni finanziarie derivanti da eventi straordinari.

     2. La gestione del fondo di garanzia è regolamentata da apposita convenzione tra Regione e Finlombarda S.p.A. nella quale sono definite:

     a) la modalità di rendicontazione dell'attività e della situazione finanziaria del fondo, in coerenza con la normativa vigente;

     b) i compensi spettanti a Finlombarda S.p.A. per la gestione del fondo.

     3. L'impiego delle risorse del fondo di garanzia è regolamentato in apposite convenzioni tra Regione, Finlombarda S.p.A. e le aziende di credito che rendono disponibili i finanziamenti. Nelle convenzioni sono definite:

     a) le condizioni dei finanziamenti;

     b) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

     c) le procedure per l'esame delle domande e per l'utilizzo del fondo di garanzia;

     d) i tempi per l'istruttoria e per la concessione dei finanziamenti.

     4. Le domande di finanziamento che comportano l'utilizzo del fondo di garanzia devono essere presentate a Finlombarda S.p.A. o agli istituti di credito convenzionati che sono tenuti a presentare, alla Direzione generale competente, una relazione trimestrale in merito allo stato di utilizzo del fondo ed alle richieste di garanzia pervenute ed accolte.

     5. La Direzione generale competente, qualora ravvisi la mancata osservanza delle condizioni e modalità previste nelle convenzioni di cui al comma 3, ovvero verifichi la mancata iscrizione dei beneficiari della garanzia all'Albo regionale delle cooperative sociali, può sospendere o revocare la convenzione in essere o il beneficio della garanzia alla cooperativa interessata.

 

     Art. 12. (Attribuzione di competenze).

     1. Il settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale provvede al coordinamento delle iniziative e delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, quali che siano i settori dell'amministrazione regionale competenti per i singoli campi d'intervento, tramite apposita conferenza dei servizi.

     2. Per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative previste dalla presente legge viene istituito, nell'ambito del servizio politica del lavoro, l'ufficio cooperazione sociale [14].

     3. Al suddetto ufficio vengono assegnati i seguenti compiti: tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali, raccolta dei verbali di ispezione ordinaria inviati dal ministero del lavoro, raccolta delle domande di contributo e/o finanziamento delle cooperative sociali, coordinamento tra i settori regionali competenti in materia di cooperazione, coordinamento del comitato tecnico consultivo, definizione di tutti gli atti relativi alla legge regionale in materia di cooperazione sociale [15].

 

     Art. 13. (Comitato tecnico consultivo). [16]

     1. La Giunta regionale costituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale, per lo svolgimento di attività istruttorie e consultive definendone la composizione, le modalità di funzionamento, nonché l’entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti..

 

     Art. 14. (Domande di agevolazioni).

     1. La concessione dei contributi e dei finanziamenti è disposta dalla giunta regionale, sulla base di criteri dalla stessa stabiliti, previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 13 della presente legge.

     2. Le cooperative sociali che ne hanno i requisiti possono accedere a finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti d'investimento; le domande sono esaminate con la procedura valutativa a sportello prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). I finanziamenti sono concessi nei limiti della consistenza del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei finanziamenti [17].

     3. Le domande di contributo dovranno specificare se i soggetti richiedenti hanno inoltrato richieste e ottenuto benefici a valere su altre leggi regionali o nazionali.

 

     Art. 15. (Rendicontazione e controlli).

     1. I beneficiari degli interventi sono tenuti a presentare le rendicontazioni documentate sull'utilizzo dei contributi e finanziamenti assegnati e sullo stato dell'attività intrapresa, come previsto al primo comma dell'art. 5 della presente legge.

     2. La giunta regionale per il tramite del competente direttore generale può disporre ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese, controllandone e verificandone il risultato [18].

     3. La giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al consiglio regionale una relazione sugli interventi effettuati, che illustra i risultati conseguiti, proponendo, se necessario, modifiche alla stessa normativa.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri relativi all'istituzione del comitato tecnico consultivo di cui al Precedente art. 13 si provvederà mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborsi spese».

     2. All'autorizzazione della spesa di cui al precedente art. 1 si provvederà con successiva legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2003, n. 21.

[2] Il presente articolo non trova più applicazione ai sensi dell'art. 10 del R.R. 26 ottobre 2009, n. 3.

[3] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[4] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[5] Il presente articolo non trova più applicazione ai sensi dell'art. 10 del R.R. 26 ottobre 2009, n. 3.

[6] Il presente articolo non trova più applicazione ai sensi dell'art. 10 del R.R. 26 ottobre 2009, n. 3.

[7] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 42.

[9] L'art. 2 (norma transitoria), comma 1, della L.R. 15 dicembre 1993, n. 42 dispone: «Per l'esercizio finanziario 1993 le domande di contributo per gli interventi previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 16/93 devono essere presentate dalle cooperative sociali che ne hanno i requisiti entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia».

[10] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[14] Comma abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[15] Comma abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[16] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e così sostituito dall’ art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[17] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.