§ 3.3.32 - L.R. 8 maggio 1984, n. 20.
Proroga dei termini fissati dagli artt. 1 e 6 ed integrazione dell'art. 5 della l.r. 17 gennaio 1984, n. 2, riguardante lo scioglimento dei patronati [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:08/05/1984
Numero:20


Sommario
Art. 1.      I termini di cui agli artt. 1 e 6 della l.r. del 17 gennaio 1984, n. 2, sono prorogati sino al 30 giugno 1984.
Art. 2.      Ai fini dell'attuazione delle norme di cui al Capo V del D.P.R. del 19 giugno 1979, n. 348, e della l.r. del 17 giugno 1984, n. 2, i comuni continueranno ad utilizzare il personale, di cui [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 3.3.32 - L.R. 8 maggio 1984, n. 20.

Proroga dei termini fissati dagli artt. 1 e 6 ed integrazione dell'art. 5 della l.r. 17 gennaio 1984, n. 2, riguardante lo scioglimento dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici.

 

Art. 1.

     I termini di cui agli artt. 1 e 6 della l.r. del 17 gennaio 1984, n. 2, sono prorogati sino al 30 giugno 1984.

     Entro tale data dovranno essere fatti improrogabilmente tutti gli atti previsti dalla predetta legge regionale per lo scioglimento dei patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'attuazione delle norme di cui al Capo V del D.P.R. del 19 giugno 1979, n. 348, e della l.r. del 17 giugno 1984, n. 2, i comuni continueranno ad utilizzare il personale, di cui all'art. 5, quinto comma della predetta legge regionale, in servizio nell'anno scolastico 1983/1984 presso i disciolti patronati scolastici e consorzi di patronati scolastici.

     All'inquadramento di detto personale nei ruoli organici dei comuni di assegnazione si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale.

     Fino all'inquadramento di cui al predetto comma, al personale dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati scolastici, continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.