§ 2.8.82 - L.R. 29 settembre 1993, n. 48.
Adeguamento degli interventi a favore dell'industria e istituzione di un fondo speciale per l'abbattimento dei tassi di interesse e rilascio di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:29/09/1993
Numero:48


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, mediante abbattimento degli interessi, a fronte di commesse, le anticipazioni concesse alle imprese industriali, che svolgono la loro [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. E' autorizzato, nell'anno 1993, il versamento della somma di lire 4.700.000.000 al fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni.


§ 2.8.82 - L.R. 29 settembre 1993, n. 48.

Adeguamento degli interventi a favore dell'industria e istituzione di un fondo speciale per l'abbattimento dei tassi di interesse e rilascio di garanzia, per anticipazioni su commesse a favore delle imprese industriali di produzione della Sardegna e modifiche alle leggi regionali 10 dicembre 1976, n. 66, 20 giugno 1989, n. 44 e 20 aprile 1993, n. 17 (Legge Finanziaria 1993).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, mediante abbattimento degli interessi, a fronte di commesse, le anticipazioni concesse alle imprese industriali, che svolgono la loro attività di produzione in Sardegna, dagli istituti di credito e dalle società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.

     2. Ai fini della concessione del contributo e autorizzato, nel bilancio della Regione per il 1993, lo stanziamento di lire 5 miliardi per la costituzione di un apposito fondo presso la Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS) S.p.A. La relativa convenzione è stipulata dall'Assessore regionale dell'industria previo concerto con l'Assessore regionale del bilancio, credito, programmazione e assetto del territorio.

     3. Il contributo per l'abbattimento degli interessi passivi viene stabilito in misura pari al 60 per cento del tasso ufficiale di sconto e la relativa istanza deve essere inoltrata alla SFIRS.

     4. Possono beneficiare dei contributi le imprese industriali di produzione aventi investimenti fissi non superiori a lire 75 miliardi calcolati al netto di ammortamenti e rivalutazione.

     5. L'Amministrazione regionale, mediante utilizzo del fondo di cui al precedente comma 2, è autorizzata altresì a prestare, singolarmente e/o unitamente ad altri soggetti, garanzia fidejussoria, in via sussidiaria e nel limite massimo del 75 per cento, per il rimborso del capitale nominale anticipato alle imprese a fronte di commesse.

     6. Gli oneri relativi a tali operazioni graveranno sulle imprese beneficiarie dell'anticipazione.

     7. Il concorso sugli interessi e il rilascio delle garanzie e disposto con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'industria sulla base dell'istruttoria effettuata da un Comitato composto:

     a ) dal Presidente della SFIRS o da un suo delegato;

     b) dal Direttore generale della SFIRS o da un suo delegato:

     c) da tre funzionari dell'Amministrazione regionale designati ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5.

     1. E' autorizzato, nell'anno 1993, il versamento della somma di lire 4.700.000.000 al fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Aggiunge l'articolo 2 bis alla L.R. 10 dicembre 1976, n. 66.

[2] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 20 giugno 1989, n. 44.

[3] Integra l'art. 30, comma 2, lett. c), della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.