§ 2.6.42 - L.R. 22 luglio 1991, n. 25.
Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:22/07/1991
Numero:25


Sommario
Art. 6.  Sospensione dell'attività di pesca negli stagni.
Art. 7.  Provvidenze straordinarie a favore dei pescatori subacquei professionali.
Art. 8.  Istituzione di zone di studio sui datteri di mare.
Art. 9.  Contributi per i danni prodotti dalla fauna selvatica protetta e dalla fauna marina protetta.
Art. 10.  Acquisto di mezzi nautici.
Art. 11.  Vendita molluschi eduli lamellibranchi.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Urgenza.


§ 2.6.42 - L.R. 22 luglio 1991, n. 25.

Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ADATTAMENTO DELLA CAPACITA' DI PRODUZIONE DELLA FLOTTA

  PESCHERECCIA ALLE POSSIBILITA' DI CATTURA MEDIANTE IL FERMO TEMPORANEO

DELLE NAVI DA PESCA. [*]

 

     Artt. 1. - 5. (Omissis)

 

CAPO II

DISPOSIZIONI A FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA E DELLA CONSERVAZIONE DELLE

RISORSE ITTICHE

 

Art. 6. Sospensione dell'attività di pesca negli stagni.

     1. Per consentire il ripopolamento e l'accrescimento delle specie ittiche negli stagni costieri della Sardegna i titolari della concessione dell'esercizio dell'attività di pesca possono richiedere di sospendere l'attività in periodi stabiliti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

     2. Per la sospensione dell'attività di pesca l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a concedere premi per l'arresto temporaneo.

     3. Detto premio, consistente in un'indennità giornaliera di lire 60.000 [1] per ciascun socio o lavoratore occupato, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, può essere concesso a condizione che per almeno 60 giorni continuativi nei periodi di rimonta naturale dell'anno, previsti dal decreto dell'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente di cui al primo comma del presente articolo, il concessionario sospenda l'attività di pesca nel compendio e che osservi periodi di arresto temporaneo di almeno 45 giorni continuativi.

     4. La durata complessiva dell'arresto temporaneo non può essere superiore a 90 giorni.

     5. I benefici di cui al presente articolo sono limitati agli anni 1993 e 1994 (cap. 05086) [2].

 

     Art. 7. Provvidenze straordinarie a favore dei pescatori subacquei professionali.

     1. Al fine di sostenere l'attività economica nel settore della pesca subacquea professionale, interessata da diminuiti livelli di capacità produttiva, anche conseguente al divieto di prelievo di alcune specie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai pescatori subacquei professionali, che svolgono la loro attività nella raccolta di molluschi e frutti di mare in condizioni di naturalità, singoli o associati in cooperativa, contributi una tantum per un importo complessivo di lire 300.000.000.

     2. L'ammontare del contributo è fissato in lire 5.000.000 per ciascun pescatore professionale subacqueo, autonomo o associato in cooperativa.

     3. E' autorizzata, altresì, la concessione di un ulteriore contributo una tantum di lire 1.000.000 a favore della persona impegnata nelle operazioni di assistenza del subacqueo a bordo dell'imbarcazione.

     4. Ai fini dell'erogazione del contributo gli interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione regionale Assessorato della difesa dell'ambiente - apposita istanza corredata dall'attestazione di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi e all'autorizzazione per l'esercizio della pesca professionale subacquea secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministero della marina mercantile 20 ottobre 1986.

 

     Art. 8. Istituzione di zone di studio sui datteri di mare.

     1. Al fine di ricostituire le popolazioni di datteri di mare l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire zone di studio e di sperimentazione nell'ambiente marino costiero avvalendosi di istituti universitari specializzati ed in collaborazione con i pescatori professionali subacquei.

 

     Art. 9. Contributi per i danni prodotti dalla fauna selvatica protetta e dalla fauna marina protetta.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere adeguati indennizzi ai concessionari dei compendi ittici ed agli acquacoltori per danni provocati alla produzione ittica nei compendi e negli impianti di allevamento intensivo dalla fauna selvatica protetta.

     2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere ai pescatori marittimi gli indennizzi di cui al comma precedente per danni arrecati alle attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.

     3. I criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui ai primi due commi sono fissati con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 10. Acquisto di mezzi nautici.

     1. Al fine di controllare il rispetto della normativa in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per sviluppare una sistematica ricerca sulla consistenza e sul prelievo degli stock ittici nonchè sulla qualità dell'ambiente marino, l'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a procedere all'acquisto di mezzi nautici occorrenti, nonchè delle relative apparecchiature e strumentazioni. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nel 1992 la spesa di lire 3.000.000.000.

 

     Art. 11. Vendita molluschi eduli lamellibranchi.

     1. Il termine di conservazione da indicare nelle etichette annesse alle confezioni di vendita dei molluschi eduli lamellibranchi non può superare il giorno successivo a quella della fine della depurazione. Oltre questi limiti è fatto divieto di vendita al dettaglio dei suddetti frutti di mare [3].

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 21.650.000.000 per l'anno 1991, in lire 25.750.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 20.350.000.000 per l'anno 1993 e successivi.

     2. Le spese di cui all'articolo 10 sono autorizzate nell'anno 1992.

     3. Nel bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991-1993 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     4. Le spese derivanti dalla presente legge gravano sui capitoli 05085, 05086, 05087, 05094 e 05095 del bilancio della Regione per l'anno 1991, sui capitoli 05085, 05086, 05094, 05095 e 05095-01 del bilancio della Regione per l'anno 1992 e sui capitoli 05085, 05094 e 05095 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e successivi.

 

     Art. 13. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] Capo abrogato dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 1998, n. 34.

[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 14 agosto 1992, n. 14.

[2] Comma già sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e così successivamente modificato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[3] Termine abrogato dall'art. 9, comma 6, della L.R. 9 giugno 1994, n. 27.