§ 4.6.2 - L.R. 29 febbraio 1956, n. 6.
Istituzione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 foreste
Data:29/02/1956
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 4.6.2 - L.R. 29 febbraio 1956, n. 6. [1]

Istituzione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda.

 

Art. 1.

     E' istituita alle dipendenze dell'Assessorato all'Agricoltura, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda con sede in Cagliari.

 

     Art. 2.

     L'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda ha personalità giuridica propria e gestione autonoma, ed è regolata dallo statuto allegato che fa parte integrante della presente legge.

 

     Art. 3.

     Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai boschi, terreni, fabbricati e beni mobili esistenti nel territorio della Regione già appartenenti all'Azienda di Stato foreste demaniali, e dagli altri beni che eventualmente siano devoluti all'Azienda medesima.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura di concerto con l'Assessore alle Finanze. sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, approverà il regolamento per il funzionamento dell'Azienda e le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

STATUTO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI

DELLA REGIONE SARDA

 

     Articolo 1. [2]

     L'azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda assolve, nell'ambito della Regione, i seguenti compiti:

     a) gestire il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione Sarda migliorandolo, ampliandolo ed assicurandone la difesa specie contro gli incendi;

     b) studiare i problemi di interesse boschivo e montano anche ai fini della difesa del suolo, proponendo le opportune soluzioni alla Regione;

     c) dare, in materia, assistenza tecnica ed amministrativa sia ai privati che agli enti;

     d) favorire la realizzazione di attività turistiche e ricreative nei terreni gestiti;

     e) amministrare i parchi nazionali e regionali che verranno istituiti in Sardegna;

     f) assumere facoltativamente l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano lo scopo di incrementare la silvicoltura, la difesa del suolo e l'economia montana;

     g) amministrare, gestire e migliorare il patrimonio agro-silvo- pastorale avuto in concessione da comuni ed altri enti pubblici.

     h) perseguire le proprie attività istituzionali anche attraverso l'acquisto e la gestione, compresa la forma partecipativa di società pubbliche, private o miste, previa autorizzazione legislativa della Regione [3].

 

     Articolo 2.

     Sono organi dell'Azienda:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Comitato di amministrazione;

     c) il Direttore tecnico-amministrativo.

 

     Articolo 3.

     Il Consiglio di amministrazione è presieduto dall'Assessore all'agricoltura, che ha la rappresentanza giuridica dell'azienda, ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura:

     a) da un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura dirigente i servizi forestali della Regione;

     b) da un funzionario degli Ispettorati agrari;

     c) da un funzionario dell'Assessorato alle finanze;

     d) da due tecnici forestali;

     e) da esperti forestali, uno per ciascuna provincia.

     I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Funge da segretario del Consiglio un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura nominato con provvedimento dell'Assessore.

 

     Articolo 4.

     Il Comitato di amministrazione è presieduto dall'Assessore all'agricoltura o, per delega, da un funzionario dell'Assessorato stesso, ed è composto dal funzionario dirigente i servizi forestali della Regione e dal rappresentante dell'Assessorato alle finanze, previsti rispettivamente alle lettere a) e c) dell'art. 3.

 

     Articolo 5.

     Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

     a) propone le modificazioni da apportare allo statuto ed al regolamento dell'Azienda;

     b) stabilisce i criteri di massima per l'impiego dei fondi in conformità della legge istitutiva e del regolamento;

     c) delibera sul bilancio preventivo e relative variazioni nonché sul rendiconto consuntivo finanziario o patrimoniale dell'Azienda;

     d) delibera sulle variazioni da apportarsi al patrimonio dell'Azienda:

     e) formula i programmi di azione diretti a sviluppare mediante l'opera dell'Azienda le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia come previsto all'art. 1;

     f) approva i piani di governo dei beni demaniali;

     g) approva il programma di gestione annuale delle foreste e ne delibera le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio;

     h) stabilisce le norme per l'ordinamento dei servizi;

     i) delibera sui progetti di contratti ad asta pubblica di importo superiore a lire cinque milioni, su quelli a licitazione privata di importo superiore a lire tre milioni, e su quelli a trattativa privata di importo superiore a lire un milione, e su tutti gli altri che il regolamento dell'Azienda attribuisce alla competenza del Consiglio; nonché sui condoni di penalità contrattuali superiori a lire duecento mila, sulla istituzione di liti attive e sulle transazioni per le quali il valore di contestazione o quello cui si faccia rinunzia ecceda lire un milione;

     l) delibera su tutti gli altri affari che non siano di ordinaria amministrazione;

     m) provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, alla Giunta regionale sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

 

     Articolo 6.

     Il Comitato di amministrazione:

     a) vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico dell'Azienda;

     b) delibera su tutti gli affari che non sono deferiti specificatamente alla competenza del Consiglio di amministrazione;

     c) delibera in caso di urgenza su qualunque oggetto riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella prima adunanza successiva.

 

     Articolo 7.

     Il direttore tecnico-amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito a concorso; partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio e del Comitato di amministrazione, è il capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda e, come tale, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato di amministrazione.

 

     Articolo 8.

     L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

     Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo costituiscono allegati ai bilanci della Regione e sono approvati dal Consiglio regionale.

 

     Articolo 9.

     Costituiscono entrate del bilancio dell'Azienda:

     a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il demanio forestale della Regione;

     b) i proventi derivanti dalle pene pecuniarie od oblazioni relative ai verbali elevati nel territorio di proprietà dell'Azienda già di spettanza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

     c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati in conto corrente fruttifero;

     d) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

     e) il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale autorizzate a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda;

     f) i contributi dello Stato, della Regione o di altri enti.

     Fanno carico al bilancio dell'Azienda tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate.

 

     Articolo 10.

     Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme per il servizio cassa dell'Azienda e designa l'istituto bancario al quale dovrà affidarsi.

 

     Articolo 11.

     Al disimpegno dei servizi tecnici, amministrativi, contabili, d'ordine e di sorveglianza, l'Azienda provvede con proprio personale.

     Fino a quando non saranno coperti i posti in organico si provvede con personale comandato dalla Regione o dallo Stato.

 

     Articolo 12.

     Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentito il Consiglio di amministrazione, predispone le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico, nonché la tabella organica del personale, da proporre al Consiglio regionale per l'approvazione.

 

     Articolo 13.

     La gestione dei fondi è soggetta al controllo di cui all'art. 44 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250.

 

     Articolo 14.

     La delegazione della Corte dei conti presso la Regione vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

 

     Articolo 15.

     Nell'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito dei territori affidati all'Azienda i funzionari e gli agenti della Azienda medesima incaricati di accertare le infrazioni contravvenzionali alle vigenti leggi forestali sono ufficiali ed agenti di polizia rurale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 1972, n. 19.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 59, comma 1, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.