Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 26/01/1993 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Anticipazioni e aperture di credito). |
Art. 2. (Destinatari). |
Art. 3. (Finanziamento delle spese di gestione). |
Art. 4. (Contributi per studi di fattibilità). |
Art. 5. (Assistenza tecnica). |
Art. 6. (Borse di studio). |
Art. 7. (Presentazione delle domande). |
Art. 8. (Istruttoria tecnica). |
Art. 9. (Coordinamento e verifica). |
Art. 10. (Formazione professionale). |
Art. 11. (Scritture contabili). |
Art. 12. (Norma finanziaria). |
§ 2.12.28 - L.R. 26 gennaio 1993, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante «Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione», modificata dalle leggi regionali 31 dicembre 1984, n. 36, 27 giugno 1986, n. 44, 24 febbraio 1987, n. 6, 4 giugno 1988, n. 11, 24 ottobre 1988, n. 33, 30 maggio 1989, n. 18, 7 giugno 1989. n. 30, 22 gennaio 1990 n. 1, 30 aprile 1991, n. 13, 24 dicembre 1991 n. 39 e 28 aprile 1992, n. 6.
Art. 1. (Anticipazioni e aperture di credito). [1]
Art. 3. (Finanziamento delle spese di gestione). [3]
Art. 4. (Contributi per studi di fattibilità). [4]
Art. 5. (Assistenza tecnica).
1. Al fine di garantire alle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 1 della
2. La convenzione definisce i servizi in cui si articola l'assistenza tecnica e stabilisce l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo regionale che non può superare il 70 per cento della spesa ammissibile.
3. Alle cooperative e società giovanili è lasciata la facoltà di scelta fra i soggetti convenzionati di cui al primo comma.
Art. 6. (Borse di studio). [5]
Art. 7. (Presentazione delle domande). [6]
Art. 8. (Istruttoria tecnica).
1. Il termine di 30 giorni di cui al primo comma dell'articolo 26 della
Art. 9. (Coordinamento e verifica). [7]
Art. 10. (Formazione professionale). [8]
Art. 11. (Scritture contabili). [9]
Art. 12. (Norma finanziaria).
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 5.000.000.000 per l'anno 1995 e successivi.
2. Nel bilancio pluriennale 1993-1994 sono introdotte le seguenti variazioni e nel bilancio 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:
03- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E
ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove
disposizioni legislative (art. 30,
aprile 1992, n. 7)
1993 L. 13.000.000.000 |
1994 L. 13 000 000 000 |
mediante riduzione delle seguenti voci allegate alla tabella B allegata
alla
voce 3 (modifiche |
1993 L. 9.000.000.000 |
1994 L. 10.000.000.000 |
|
voce 8 (settori produttivi) |
1993 L. 4.000.000.000 |
1994 L. 3.000.000.000 |
In aumento
Capitolo 03071
Borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione
professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o
corsi postuniversitari, finalizzati al conseguimento di titoli di
perfezionamento e di specializzazione; spese accessorie (artt. 21, 22 e 23,
della presente legge)
1993 L. 2.000.000.000 |
1994 L. 2.000.000.000 |
1995 L. 2.000.000.000 |
Capitolo 03072-01
(N.I.) 1.1.1.1.6.3.10.02 (05-02) - Contributi per spese relative a studi di
fattibilità (art. 4 della presente legge )
1993 L. 4.000.000.000 |
1994 L. 4.000.000.000 |
1995 L. 1.000.000.000 |
10- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10146-01
(N.I.) 2.1.2.4.3.6.10.02 (02.09) - Contributi in conto interessi per
anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1
della presente legge)
1993 L. 3.000.000.000 |
1994 L. 3.000.000.000 |
1995 L. 1 000.000.000 |
Capitolo 10146-02
(N.I. ) 2.1.2.4.3.2.10.02 (02.09) - Contributo per le spese relative agli
acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per le spese
relative a prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri
oneri finanziari (art. 3 della presente legge)
1993 L. 4.000.000.000 |
1994 L. 4.000.000.000 |
1995 L. 1.000.000.000 |
3. Le spese per l'attuazione dell'articolo 10 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla
4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l'anno 1995 si fa fronte con l'utilizzo di quota parte del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
[1] Aggiunge l'art. 20 bis alla
[2] Integra l'art. 1, comma 2, della
[3] Aggiunge l'art. 20 ter alla
[4] Aggiunge l'art. 20 quater alla
[5] Sostituisce l'art. 21, comma 2, della
[6] Sostituisce l'art. 25 della
[7] Sostituisce l'art. 27, comma 1, primo alinea, della
[8] Sostituisce l'art. 30 bis della
[9] Aggiunge l'art. 30 ter alla