Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 20/11/1987 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 26. (Omissis) |
Art. 27. (Omissis) |
Artt. 28. - 30. (Omissis) |
Art. 38. 1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2, numeri 1) e 2), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, a prevalente indirizzo zootecnico e ubicate nelle zone [...] |
Art. 39. 1. Le iniziative ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, ricomprese nei programmi presentati dai [...] |
Art. 40. 1. La commissione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 e successive modificazioni, prosegue la sua attività fino alla nomina della nuova commissione [...] |
Art. 41. 1. |
Art. 42. |
§ 4.1.29 - Legge Provinciale 20 novembre 1987, n. 27.
Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura e misure urgenti per le aziende agricole.
(B.U. 26 novembre 1987, n. 53 - straord.).
CAPO I
Artt. 1. - 25. [1].
CAPO II
(Omissis) [2].
CAPO III
(Omissis) [3].
CAPO IV
(Omissis) [4].
CAPO V
Artt. 31. - 34.
(Omissis) [5].
CAPO VI
Artt. 35. - 37.
(Omissis) [6].
CAPO VII
Disposizioni varie
1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2, numeri 1) e 2), della
2. Le predette passività onerose possono derivare da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine purché non assistiti dal concorso finanziario di enti pubblici, e devono essere connesse con iniziative volte alla formazione, al potenziamento, al consolidamento e al mantenimento delle aziende agricole.
3. Il mutuo a tasso agevolato non può superare di norma l'esposizione debitoria media ponderata relativa all'anno 1989 delle predette passività onerose al netto di eventuali rapporti attivi con istituti di credito.
3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al primo comma non può essere superiore al 70 per cento del tasso di riferimento vigente all'atto del perfezionamento del mutuo nel caso di soggetti di cui al numero 2 dell'articolo 3 della
4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissati i criteri di ammissibilità, le eventuali priorità o esclusioni dal finanziamento, l'entità dell'intervento provinciale nonché la durata del mutuo agevolato.
5. (Omissis).
6. Per la concessione, la liquidazione e l'erogazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, della
7. I mutui agevolati di cui al presente articolo possono beneficiare della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 9 della
1. Le iniziative ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 27 della
1. La commissione prevista dall'articolo 11 della
2. Le società di cui all'articolo 2 della
3. Le modificazioni introdotte con l'articolo 10 della presente legge si applicano anche alle iniziative già attuate o in corso di attuazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purché non anteriori al 1 gennaio 1987.
4. Le modificazioni introdotte con l'articolo 12 della presente legge si applicano anche alle domande presentate per l'ottenimento della indennità compensativa per l'anno 1987.
5. I giovani che hanno presentato domanda per l'approvazione di un piano di miglioramento materiale e/o per l'ottenimento degli aiuti per il primo insediamento prima dell'entrata in vigore della presente legge possono beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 7 del
1. [8].
2. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla produzione e
commercializzazione di materiale vivaistico certificato contenute nel titolo II della
3. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla disciplina della riproduzione animale contenute nella
4. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla disciplina dell'agriturismo contenute nella
[1] Articoli abrogati dall’art. 62 della
[2] Modifica l'art. 82 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[4] Modificano la
[5] Modificano la
[6] Modificano la
[7] Articolo così risultante dalle modifiche apportate dall'art. 34 della
[8] Comma abrogato dall’art. 62 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 62 della