Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.1 disciplina generale |
Data: | 30/03/2016 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Impiego degli esperti per la sicurezza |
Art. 3. Numero degli esperti per la sicurezza |
Art. 4. Individuazione e formazione degli esperti per la sicurezza |
Art. 5. Assegnazione degli esperti per la sicurezza |
Art. 6. Uffici degli esperti per la sicurezza |
Art. 7. Accreditamento e collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari |
Art. 8. Rapporto con il Capo Missione |
Art. 9. Trattamento economico |
§ 81.1.63 - D.M. 30 marzo 2016, n. 104.
Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza.
(G.U. 16 giugno 2016, n. 139)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 11 del
Vista la decisione 2003/170/GAI del 27 febbraio 2003 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'utilizzo comune degli Ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle Autorità degli Stati membri;
Visto 1'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni nella
Visto il
Visto l'articolo 2, comma 6-duodecies, del predetto decreto-legge, secondo cui il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione di cui ai commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, sono definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonchè dell'economia e delle finanze;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008, riguardante il ruolo centrale del Capo della missione diplomatica di supervisione nei confronti di tutti i soggetti dello Stato operanti all'estero nell'ambito della missione medesima e delle sue attività;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del
Art. 2. Impiego degli esperti per la sicurezza
Gli esperti per la sicurezza vengono impiegati sulla base delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (Co.P.S.C.I.P.) di cui all'articolo 5 del
Art. 3. Numero degli esperti per la sicurezza
Il numero degli esperti per la sicurezza è determinato nel limite massimo di cinquanta unità, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11, comma 2, del
Art. 4. Individuazione e formazione degli esperti per la sicurezza
1. L'incarico di esperto per la sicurezza può essere conferito, sulla base degli atti di pianificazione annuale adottati dal Co.P.S.C.I.P., di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in servizio ovvero assegnati temporaneamente presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero la Direzione centrale per i servizi antidroga, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 1 vengono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza, sulla base dei seguenti requisiti:
a) comprovata conoscenza di almeno una delle lingue straniere diffuse in ambito INTERPOL;
b) sufficiente livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
c) profilo professionale caratterizzato, preferibilmente, da attività svolta nel settore della cooperazione internazionale o da una pregressa esperienza conseguita in attività di contrasto alla criminalità organizzata o al terrorismo;
d) mancata sottoposizione a procedimenti penali o a procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione del richiamo orale.
3. Dopo un periodo di servizio non inferiore a un mese prestato presso gli uffici di cui al comma 1, i funzionari e g1i ufficiali di cui al medesimo comma possono essere avviati alla frequenza del corso di aggiornamento presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, i cui programmi e le modalità di svolgimento sono definiti ai sensi del
4. La Commissione di cui all'articolo 11 del
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolge le funzioni di ufficiale di collegamento all'estero o di esperto antidroga.
Art. 5. Assegnazione degli esperti per la sicurezza
1. I funzionari e gli ufficiali che hanno conseguito la valutazione di idoneità di cui all'articolo 12 del citato
2. Il provvedimento di assegnazione alle sedi per l'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza è adottato, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le Amministrazioni di appartenenza e sulla base delle situazioni emergenti nonchè della specifica professionalità in relazione alle esigenze operative e linguistiche prevalenti nella sede di destinazione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del
3. L'incarico è revocabile in qualsiasi momento con analogo provvedimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su proposta del Direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-terdecies, del
5. Ferme restando le dipendenze e le competenze di cui all'articolo 11 del Testo unico del
6. In caso di specifiche esigenze correlate all'area geografica di assegnazione, individuate dal Co.P.S.C.I.P., gli esperti per la sicurezza, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in relazione alla disponibilità di idonei spazi nelle Missioni indicate, possono avvalersi di personale non direttivo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dipendente dalla Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero dalla Direzione centrale per i servizi antidroga.
Art. 6. Uffici degli esperti per la sicurezza
Nel rispetto delle linee di programmazione adottate dal Co.P.S.C.I.P. ed in base agli Accordi bilaterali e multilaterali di polizia, per esigenze relative alle situazioni di particolari aree geografiche, agli esperti per la sicurezza possono essere attribuite funzioni di coordinamento e collegamento operative, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Stato, fermo restando il numero complessivo di cui all'articolo 3 del presente decreto.
Art. 7. Accreditamento e collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari
1. L'esperto per la sicurezza occupa un posto espressamente istituito secondo le procedure previste dall'articolo 168 del
2. Il personale di supporto può essere notificato nella lista del personale tecnico ed amministrativo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, con le procedure previste dall'articolo 31 del
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato
4. Con apposito Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono regolati gli aspetti organizzativi concernenti la collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8. Rapporto con il Capo Missione
1. Nello svolgimento dello specifico incarico all'estero l'esperto per la sicurezza, nel rispetto della sua autonomia operativa e senza pregiudizio per il proprio rapporto di servizio con il Ministero dell'interno, dipende funzionalmente dal Capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare italiano all'estero.
2. Gli esperti per la sicurezza svolgeranno i loro compiti nel rispetto dei doveri connessi all'accreditamento e dei più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro previsti dall'articolo 142 del
3. L'esperto per la sicurezza aggiorna regolarmente il Capo Missione su aspetti di carattere generale relativi all'attività istituzionale svolta nel Paese di accreditamento; si coordina preventivamente con lui circa eventuali viaggi di servizio in Italia o nei Paesi di accreditamento; collabora, se richiesto dal Capo Missione, nelle materie di sua competenza, purchè ciò non interferisca con i compiti assegnati dal Ministero dell'interno.
Art. 9. Trattamento economico
1. Agli esperti per la sicurezza viene applicato il trattamento economico previsto dall'articolo 203, comma 2, lettera b) del
2. Al personale di cui all'articolo 5, comma 6, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016 Interno, foglio n. 1064