§ 37.1.1 – R.D. 13 febbraio 1896, n. 65.
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:13/02/1896
Numero:65


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 
Art. 105. 
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109. 
Art. 110. 
Art. 111. 
Art. 112. 
Art. 113. 
Art. 114. 
Art. 115. 
Art. 116. 
Art. 117. 
Art. 118. 
Art. 119. 
Art. 120. 
Art. 121. 
Art. 122. 
Art. 123. 
Art. 124. 
Art. 125. 
Art. 126. 
Art. 127. 
Art. 128. 
Art. 129. 
Art. 130. 
Art. 131. 
Art. 132. 
Art. 133. 
Art. 134. 
Art. 135. 
Art. 136. 
Art. 137. 
Art. 138. 
Art. 139. 
Art. 140. 
Art. 141. 
Art. 142. 
Art. 143. 
Art. 144. 
Art. 145. 
Art. 146. 
Art. 147. 
Art. 148. 
Art. 149. 
Art. 150. 
Art. 151. 
Art. 152. 
Art. 153. 
Art. 154. 
Art. 155. 
Art. 156. 
Art. 157. 
Art. 158. 
Art. 159. 
Art. 160. 
Art. 161. 
Art. 162. 
Art. 163. 
Art. 164. 
Art. 165. 
Art. 166. 
Art. 167. 
Art. 168. 
Art. 169. 
Art. 170. 
Art. 171. 
Art. 172. 
Art. 173. 
Art. 174. 
Art. 175. 
Art. 176. 
Art. 177. 
Art. 178. 
Art. 179. 
Art. 180. 
Art. 181. 
Art. 182. 
Art. 183. 
Art. 184. 
Art. 185. 
Art. 186. 
Art. 187. 
Art. 188. 
Art. 189. 
Art. 190. 
Art. 191. 
Art. 192. 
Art. 193. 
Art. 194. 
Art. 195. 
Art. 196. 
Art. 197. 
Art. 198. 
Art. 199. 
Art. 200. 
Art. 201. 
Art. 202. 
Art. 203. 
Art. 204. 
Art. 205. 
Art. 206. 
Art. 207. 
Art. 208. 
Art. 209. 
Art. 210. 
Art. 211. 
Art. 212. 
Art. 213. 
Art. 214. 
Art. 215. 
Art. 216. 
Art. 217. 
Art. 218. 
Art. 219. 
Art. 220. 
Art. 221. 
Art. 222. 
Art. 223. 
Art. 224. 
Art. 225. 
Art. 226. 
Art. 227. 
Art. 228. 
Art. 229. 
Art. 230. 
Art. 231. 
Art. 232. 
Art. 233. 
Art. 234. 
Art. 235. 
Art. 236. 
Art. 237. 
Art. 238. 
Art. 239. 
Art. 240. 
Art. 241. 
Art. 242. 
Art. 243. 
Art. 244. 
Art. 245. 
Art. 246. 
Art. 247. 
Art. 248. 
Art. 249. 
Art. 250. 
Art. 251. 
Art. 252. 
Art. 253. 
Art. 254. 
Art. 255. 
Art. 256. 
Art. 257. 
Art. 258. 
Art. 259. 
Art. 260. 
Art. 261. 
Art. 262. 
Art. 263. 
Art. 264. 
Art. 265. 
Art. 266. 
Art. 267. 
Art. 268. 
Art. 269. 
Art. 270. 
Art. 271. 
Art. 272. 
Art. 273. 
Art. 274. 
Art. 275. 
Art. 276. 
Art. 277. 
Art. 278. 
Art. 279. 
Art. 280. 
Art. 281. 
Art. 282. 
Art. 283. 
Art. 284. 
Art. 285. 
Art. 286. 
Art. 287. 
Art. 288. 
Art. 289. 
Art. 290. 
Art. 291. 
Art. 292. 
Art. 293. 
Art. 294. 
Art. 295. 
Art. 296. 
Art. 297. 
Art. 298. 
Art. 299. 
Art. 300. 
Art. 301. 
Art. 302. 
Art. 303. 
Art. 304. 
Art. 305. 
Art. 306. 
Art. 307. 
Art. 308. 
Art. 309. 
Art. 310. 
Art. 311. 
Art. 312. 
Art. 313. 
Art. 314. 
Art. 315. 
Art. 316. 
Art. 317. 
Art. 318. 
Art. 319. 
Art. 320. 
Art. 321. 
Art. 322. 
Art. 323. 
Art. 324. 
Art. 325. 
Art. 326. 
Art. 327. 
Art. 328. 
Art. 329. 
Art. 330. 
Art. 331. 
Art. 332. 
Art. 333. 
Art. 334. 
Art. 335. 
Art. 336. 
Art. 337. 
Art. 338. 
Art. 339. 
Art. 340. 
Art. 341. 
Art. 342. 
Art. 343. 
Art. 344. 
Art. 345. 
Art. 346. 
Art. 347. 
Art. 348. 
Art. 349. 
Art. 350. 
Art. 351. 
Art. 352. 
Art. 353. 
Art. 354. 
Art. 355. 
Art. 356. 
Art. 357. 
Art. 358. 
Art. 359. 
Art. 360. 
Art. 361. 
Art. 362. 
Art. 363. 
Art. 364. 
Art. 365. 
Art. 366. 
Art. 367. 
Art. 368. 
Art. 369. 
Art. 370. 
Art. 371. 
Art. 372. 
Art. 373. 
Art. 374. 
Art. 375. 
Art. 376. 
Art. 377. 
Art. 378. 


§ 37.1.1 – R.D. 13 febbraio 1896, n. 65. [1]

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali.

(G.U. 17 marzo 1896, n. 64).

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Linea doganale

 

     Art. 1.

     La linea doganale, stabilita dall'art. 1 della legge, sul lago Maggiore corre fra i due rispettivi punti estremi del territorio del Regno, i quali sono dominati per il lago Maggiore, Zenna e Piaggio di Valmara [2].

     Il solo lago promiscuo è quello di Lugano: le sue sponde fanno parte della linea doganale e sono ritenute come confini di terra.

 

Uffici doganali

 

          Art. 2.

     Sono dogane di confine o di frontiera quelle stabilite presso la linea doganale.

     Sono dogane interne quelle stabilite nell'interno dello Stato in alcuni centri commerciali di particolare importanza.

     Si denominano dogane internazionali quelle del confine di terra situate nelle stazioni delle strade ferrate o su strade comuni di congiunzione con altri Stati o sulle sponde dei laghi, nella quali i funzionari di due Stati finitimi concorrano scambievolmente per assicurare l'applicazione delle rispettive leggi doganali.

     Le dogane possono essere divise in riparti o sezioni ed avere alla dipendenza posti d'osservazione.

 

Trasporti per vie non permesse

 

          Art. 3.

     Si possono percorrere, così nell'entrata come nell'uscita, vie diverse da quelle stabilite quando si trasportano le derrate che i possidenti del Regno o degli Stati limitrofi ricavano dai terreni posti al di qua o al di là della linea doganale.

     E' data la stessa facoltà pel trasporto del legname, della legna e di altre materie combustibili, dei materiali da costruzione e simili, quando vi sia speciale permesso dell'intendenza di finanza, e si osservino le condizioni che da essa vengano prescritte. Questo permesso può essere concesso di volta in volta, oppure per un periodo determinato non maggiore però di un anno.

 

Passaggio della linea doganale in tempo di notte

 

          Art. 4. [3]

 

Orario per le operazioni doganali

 

          Art. 5. [4]

 

Carico e scarico delle merci

 

          Art. 6. [5]

Sbarco ed imbarco delle merci

 

          Art. 7.

     Il permesso di sbarco delle merci estere giunte da mare è dato per iscritto sulla copia od estratto del manifesto o sulla dichiarazione, da presentarsi a termini dell'articolo 31 della legge, oppure sulle bollette di cauzione che accompagnassero le merci. Per le merci nazionali viene scritto sulle bollette doganali da cui sono accompagnate.

     Se si tratta di numerose partite di merci nazionali giunte con uno stesso bastimento, il permesso di sbarco invece di essere scritto sulle singole bollette può essere dato su apposito elenco da presentarsi dal capitano o da chi per esso, sul quale le merci da sbarcare sieno distinte per ogni bolletta.

     Nelle dogane composte di più riparti o sezioni i permessi di sbarco, di regola, vengono dati dall'ufficio incaricato di accettare il manifesto del carico presentato dal capitano.

     Per lo sbarco presso più riparti o sezioni, di merci estere non accompagnate da bolletta di cauzione, devono essere presentati all'ufficio suddetto tanti estratti del manifesto quante sono le località designate per lo sbarco.

     Il permesso d'imbarco è dato implicitamente colla consegna del documento doganale emesso per la spedizione delle merci. Però se il documento non è emesso dalla dogana del luogo d'imbarco, dev'essere a questa presentato affinché vi sia scritto il permesso.

 

          Art. 8.

     L'imbarco e lo sbarco delle merci possono compiersi normalmente nel seguente orario:

     dalle ore 7 alle ore 17, nei mesi di gennaio, novembre e dicembre;

     dalle ore 6 1/2 alle ore 18, nei mesi di febbraio, marzo ed ottobre;

     dalla ore 5 1/2 alle ore 19, nei mesi di aprile, agosto e settembre;

     dalle ore 5 alle ore 20, nei mesi di maggio, giugno e luglio.

     E' fatta eccezione per le merci giunte coi piroscafi, le quali possono nei porti essere sbarcate in tempo di notte sulle barche d'alleggio o direttamente sulle banchine all'uopo destinate.

     Lo sbarco dai piroscafi può anche essere compiuto senza preventivo permesso della dogana; però le merci vengono sbarcate sotto la vigilanza degli agenti e non possono essere rimosse finché non sieno stati presentati le copie o gli estratti del manifesto, o le bollette doganali o le dichiarazioni di esito, per riportare il permesso di sbarco o per compiere successive operazioni.

     Possono altresì di notte essere imbarcate sui piroscafi, delle barche o direttamente dalle banchine, quelle merci per le quali sieno stati emessi i documenti doganali richiesti secondo la destinazione di esse.

 

          Art. 9.

     Gli agenti destinati ad assistere alle operazioni di sbarco o di imbarco si assicurano della corrispondenza delle merci coi documenti presentati, sui quali, ad operazione compiuta, attestano l'avvenuto sbarco od imbarco ed annotano le differenze che avessero rilevate nel confronto colle merci.

     Gli stessi agenti prendono nota in un registro, detto registro dei visti, della data, del numero e della qualità delle bollette doganali sulle quali appongono le attestazioni di sbarco o d'imbarco, indicando sulle bollette il numero e la data dell'allibramento nel detto registro.

     Quando il capo della dogana permette ai capitani di ricevere a bordo altre merci prima di compiere le operazioni di sbarco o di trasbordo, e di sbarcare merci senza l'assistenza degli agenti, deve farne speciale menzione sui documenti doganali da esibirsi per tali operazioni.

 

          Art. 10.

     Le merci estere non accompagnate da bollette di cauzione e quelle nazionali destinate all'esportazione che sono ammesse alla restituzione di diritti, quando debbono essere imbarcate, vengono scortate sino a bordo dagli agenti di finanza.

     Sulle bollette doganali che accompagnano le dette merci gli agenti sono tenuti ad attestare, non solo l'avvenuto imbarco, ma anche la esistenza delle merci sul bastimento in partenza.

     Il capo della dogana può permettere, in casi eccezionali, che si prescinda dalla scorta.

     In quelle dogane ove in via normale non possa, per speciali circostanze, aver luogo la scorta, sarà provveduto con altre cautele da stabilirsi dal Ministero delle finanze per garantire gli interessi dello Stato.

 

          Art. 11.

     Quando avvenga l'imbarco di una parte soltanto delle merci descritte in una bolletta doganale, agli agenti attestano sulla bolletta il parziale imbarco avvenuto e la consegnano alla dogana la quale vi appone una speciale annotazione a fine di renderla valevole per le sole merci imbarcate. Se per l'immediata partenza del bastimento la bolletta non potesse trattenersi, gli agenti ne informano il capo della dogana, il quale, se si tratta di merci destinate a porti dello Stato, fa pervenire speciale avviso alla dogana di destinazione.

     Per l'imbarco su altri bastimenti delle rimanenti partite la dogana emette nuove bollette, ed all'uopo è in diritto di ripetere l'operazione doganale. Le nuove bollette devono indicare la specie, il numero e la data delle bollette complessive da cui provengono.

     Quando le merci già si trovino su barche d'alleggio e vengano solo in parte imbarcate sul bastimento, lo speditore deve denunziare alla dogana le merci rimaste nelle barche, da spedirsi con altro bastimento, e la dogana procede nel modo anzidetto per la emissione delle nuove bollette.

 

Trasbordo delle merci

 

          Art. 12.

     Ha luogo operazione di trasbordo quando le merci giunte per via di mare debbono essere caricate su altro bastimento per raggiungere il luogo di destinazione.

     Il trasbordo si fa da bordo a bordo direttamente, o per mezzo di barche d'alleggio, o dopo breve sosta delle merci sulle banchine.

     Le merci destinate al trasbordo possono, in attesa del mezzo di trasporto, essere sbarcate e depositate provvisoriamente nei magazzini di temporanea custodia della dogana, oppure in speciali magazzini forniti dal capitano o da chi per esso ed approvati dalla dogana, da chiudersi con due differenti chiavi.

     In questi speciali magazzini le merci sono depositate a rischio del capitano. La dogana si limita a tenere una delle chiavi del magazzino e considera le merci introdotte come semplicemente sbarcate.

     Prolungandosi la giacenza nelle barche d'aleggio di merci destinate al trasbordo, la dogana è in facoltà di ordinarne lo sbarco per la più sicura custodia.

 

          Art. 13.

     Per effettuare il trasbordo di merci che provengono direttamente dall'estero, anche se ricevute di trasbordo in un porto dello Stato, dev'essere presentata dal capitano o da chi per esso la dichiarazione per lasciapassare di merci estere, indicandovi il luogo ove le merci si trovano. Per ogni luogo di destinazione devono essere presentate separate dichiarazioni. Per le merci dirette all'estero può presentarsene una complessiva.

     La descrizione delle merci suddette, nella dichiarazione può essere limitata alle indicazioni prescritte per il manifesto del carico. Se si tratta di numerose partite si indica nella dichiarazione il quantitativo totale dei colli e si presenta contemporaneamente un estratto del manifesto contenente la distinta dei colli e delle partite di merci alla rinfusa.

     La dogana emette le bollette di lasciapassare e vidima gli estratti del manifesto, che consegna per l'effettuazione del trasbordo.

 

          Art. 14.

     Per il trasbordo di merci che provengono da altre dogane ove vennero imbarcate con bollette di lasciapassare di merci estere emessa pel trasporto da una dogana all'altra o per la rispedizione all'estero, o con bollette di esportazione per merci ammesse alla restituzione dei diritti, deve essere presentata alla dogana la dichiarazione per lasciapassare di merci estere, in conformità delle bollette o controbollette possedute dal capitano, con la indicazione del luogo ove le merci si trovano.

     Tali bollette o controbollette devono essere presentate insieme con la dichiarazione. La dogana le trattiene e consegna la bolletta di lasciapassare perché sia effettuato il trasbordo.

     Il capo della dogana, è in facoltà di permettere il trasbordo delle suddette merci su presentazione delle bollette dalle quali sono accompagnate e di un estratto del manifesto contenente la distinta dei colli, delle partite e delle relative bollette. In tal caso il permesso di trasbordo viene scritto tanto sulle bollette come sull'estratto dal manifesto [6].

     Se le merci sono accompagnate da bolletta di cauzione per merci estere o per merci nazionali, da bolletta di lasciapassare di merci nazionali, o da bolletta di esportazione per merci non ammesse alla restituzione dei diritti, viene dato il permesso di trasbordo sulle bollette medesime.

 

          Art. 15.

     Per trasbordare su bastimenti di portata non superiore a 30 tonnellate merci estere dirette ad altra dogana deve essere presentata, in luogo della dichiarazione per lasciapassare, quella di cauzione, per l'osservanza delle disposizioni riguardanti il trasporto delle merci estere per via di mare da una dogana all'altra.

     Su tali bastimenti non è permesso il trasbordo di merci estere dirette all'estero.

 

          Art. 16.

     Le disposizioni dei precedenti art. 13 e 14 si osservano anche pel trasbordo di merci che costituiscono le provviste di bordo dei bastimenti.

 

          Art. 17.

     Gli agenti che assistono al trasbordo si accertano che i colli delle merci corrispondano alle indicazioni delle bollette e degli estratti del manifesto presentati e, ad operazione compiuta, appongono su tali documenti l'attestazione dell'avvenuto trasbordo.

     Le bollette vengono poi consegnate al capitano e gli estratti del manifesto restituiti alla dogana.

     Nei casi in cui il trasbordo abbia luogo per una parte soltanto delle merci descritte in una bolletta si procede a norma dell'art. 11.

     Il capo della dogana, quando permette che il trasbordo abbia luogo senza la scorta o senza l'assistenza degli agenti, ne fa cenno sui documenti doganali che accompagnano le merci.

 

          Art. 18.

     Il trasbordo delle merci si può compiere nell'orario stabilito all'art. 8 e dai piroscafi anche di notte, sempreché dalla dogana siano stati rilasciati i permessi o i documenti prescritti per il compimento dell'operazione.

 

Operazioni di sbarco, d'imbarco e di trasbordo compiute dalle navi da guerra

 

          Art. 19. [7]

 

Operazioni di sbarco, d'imbarco e di trasbordo compiute da bastimenti da diporto

 

          Art. 20. [8]

Temporanea custodia delle merci

 

          Art. 21.

     Vengono prese in consegna dalla dogana, con la introduzione nei propri recinti o magazzini destinati alle temporanea custodia, le merci estere:

     a) arrivate alle dogane del confine di terra od a quelle dei laghi, qualora per qualsiasi causa non possa essere subito compiuto lo sdoganamento;

     b) arrivate per via di terra da altra dogana, con bolletta di cauzione, comprese quelle spedite in transito delle quali non abbia subito luogo la uscita all'estero;

     c) arrivate per via di mare e sbarcate, qualunque sia la loro destinazione, comprese le merci destinate al trasbordo, quando da oltre 24 ore si trovino sbarcate sulle banchine o non siano state introdotte negli speciali magazzini previsti dall'art. 12.

     Le merci giunte alle dogane di confine possono essere introdotte e custodite, sotto la sorveglianza doganale, nei magazzini o capannoni, esercitati nelle stazioni ferroviarie o nei porti, dai vettori, dalle camere di commercio, dai municipii o dagli enti portuali [9].

 

          Art. 22.

     Non si ammettono nei magazzini di temporanea custodia della dogana:

     a) le materie infiammabili od esplodenti;

     b) le merci che tramandano cattivi odori;

     c) le merci in genere che per loro natura sono di pericolosa custodia o possono recare danno ai locali od alle altre merci colle quali vengono a contatto;

     d) le merci soverchiamente ingombranti, quando non vi sieno locali adatti per riceverle.

     Qualora i locali disponibili non siano sufficienti per accogliere tutte le merci che possono esservi depositate, si devono di preferenza ammettere quelle racchiuse in colli e quelle più fortemente tassate.

     Le materie infiammabili, esplodenti o corrosive, debbono rimanere sulle banchine o sulle barche d'alleggio, secondo le disposizioni date dall'autorità di pubblica sicurezza o di porto, a meno che vi siano speciali magazzini per riceverle.

 

          Art. 23.

     Col permesso del capo della dogana le merci possono rimanere nei luoghi di sbarco anche oltre le 24 ore, o nei luoghi di scarico, oppure sui carri che hanno servito al trasporto.

     In ogni caso le merci sbarcate e quelle arrivate alla dogana per via di terra sono sorvegliate dagli agenti di finanza fintantoché non vengano introdotte in dogana, o nei magazzini o capannoni, di cui all'ultimo comma dell'art. 21, ovvero non siano sdoganate [10].

 

          Art. 24.

     Anche le merci nazionali spedite in cabotaggio possono all'arrivo essere assunte in temporanea custodia dalla dogana, quando questa abbia appositi magazzini.

     Le merci nazionali non possono depositarsi insieme a quelle estere. Se non vi sono appositi magazzini per riceverle devono rimanere nel porto sotto l'ordinaria vigilanza degli agenti, fintantoché non vengano reintrodotte nello Stato od altrove rispedite.

     Col permesso del capo della dogana possono però essere custodite provvisoriamente in magazzini prossimi all'ufficio doganale, somministrati a spese del capitano o di chi per esso e chiusi con due chiavi differenti, una delle quali da tenersi dalla dogana. Le merci immesse in tali magazzini non sono in consegna della dogana, la quale le considera semplicemente sbarcate, ne custodisce i documenti ed interviene all'atto dello svincolo.

 

          Art. 25.

     L'introduzione delle merci nei magazzini di temporanea custodia deve aver luogo durante l'orario d'ufficio della dogana in base alla presentazione:

     a) degli estratti o copie del manifesto, o della dichiarazione scritta che avesse servito per lo sbarco, per le merci arrivate da mare delle quali è prescritta la descrizione nel manifesto;

     b) delle lettere di vettura o delle dichiarazioni d'origine compilate dai mittenti, oppure di speciali elenchi o distinte presentate dall'amministrazione delle strade ferrate per le merci arrivate direttamente dall'estero da via di terra o di laghi;

     c) delle bollette doganali da cui sono accompagnate le merci negli altri casi.

 

          Art. 26.

     Il funzionario addetto ai magazzini di temporanea custodia della dogana, all'atto della introduzione dei colli, deve riconoscere per ognuno di essi le marche, i numeri distintivi, la specie ed il peso lordo, in confronto dei documenti che li accompagnano, facendone corrispondente allibramento nel registro delle merci in temporanea custodia.

     Entro tali limiti e sino al regolare discarico del registro egli risponde delle merci, salvo la responsabilità dei terzi, verso l'amministrazione e verso il commercio.

     Quando l'introduzione delle merci nel magazzino abbia luogo in base a documenti doganali, il detto funzionario è tenuto ad apporre sui medesimi l'attestazione dell'avvenuta introduzione ed a farvi cenno delle differenze che avesse rilevate fra le indicazioni dei documenti e le merci.

     Per lo scarico del registro suddetto occorre che si indichi in esso la specie, il numero e la data del documento doganale emesso per la successiva spedizione delle merci estere, e che sia ritirata dai destinatari o loro rappresentanti ricevuta, sul registro stesso e sull'ordine di rilascio di che agli art. 40 e 276, per le merci nazionali consegnate.

 

          Art. 27.

     I piccoli colli contenenti oggetti preziosi o di molto valore devono essere presi in consegna e custoditi particolarmente in armadi o casse chiuse a chiave, per cura del funzionario addetto al magazzino doganale.

 

Modo di compilare le dichiarazioni

 

          Art. 28.

     La dichiarazione scritta deve essere presentata alla dogana in due conformi esemplari, giusta i modelli stabiliti dall'amministrazione per le varie operazioni doganali.

     I due esemplari devono essere scritti con inchiostro nero non alterabile, senza uscire dalle linee o dai limiti di spazio segnati nei rispettivi modelli, e, salvo eccezioni che potranno essere fatte dal Ministero delle finanze, devono presentarsi su carta filigranata ed uniti in unico foglio. Quando la descrizione delle merci contenute in un solo collo non possa capire nello spazio assegnato, il capo della dogana ha facoltà di permettere che venga fatto uso per ciascuna dichiarazione di due fogli dell'ordinario modello. In questo caso il permesso viene scritto sull'esemplare destinato a rimanere alla dogana.

     Entrambi gli esemplari, dei quali uno s'intitola matrice e l'altro figlia, devono avere i requisiti stabiliti dalla legge ed essere sottoscritti dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante. La firma dev'essere preceduta dall'indicazione della qualità del firmatario.

     Per le merci provenienti da mare dev'essere indicato nella dichiarazione anche il nome e cognome del capitano e il nome e la nazionalità del bastimento che le ha trasportate.

     La dichiarazione scritta deve avere gli stessi requisiti anche quando venga presentata per il compimento di operazioni doganali per le quali è ammessa la dichiarazione verbale.

 

          Art. 29.

     Le merci devono essere descritte nella dichiarazione in modo da presentare tutti i dati che occorrono per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti di confine.

     Il peso lordo dei colli deve di regola essere indicato anche quando le merci sono tassate a peso netto, a volume, a numero, od a valore.

     Quando si tratti di colli contenenti una sola qualità di merci tassate a peso netto reale può essere dichiarato il peso lordo solamente, ma in tal caso il dichiarante risponde dell'esattezza di questo peso di fronte alla dichiarazione.

     Però se le merci suddette sono già accompagnate da bolletta doganale indicante il peso netto, questo dev'essere sempre dichiarato.

 

          Art. 30.

     Nelle dichiarazioni le merci possono essere descritte in complesso anziché distintamente collo per collo, quando si tratti di più colli contenenti tutti una sola qualità di merce o di più colli uguali per qualità e quantità di contenuto, o quando per ispeciali circostanze, da apprezzarsi dal capo della dogana, la descrizione delle merci per ogni collo presentasse eccezionali difficoltà.

     Salvo i casi espressamente indicati nel presente regolamento non è ammessa la dichiarazione di una parte soltanto delle merci contenute in un collo.

 

Presentazione ed accettazione delle dichiarazioni

 

          Art. 31.

     Allorché le dichiarazioni vengono presentate alla dogana il funzionario incaricato si accerta che abbia i requisiti voluti dalla legge e dal presente regolamento e che i due esemplari, matrice e figlia, concordino tra di loro.

     Riconosciuta la dichiarazione regolare, appone su entrambi gli esemplari l'attestazione della reciproca concordanza e la data della presentazione, e vi indica il numero e la data di allibramento, nonché la denominazione del registro nel quale le merci si trovano annotate. Fa pur cenno dei certificati o di altri documenti, necessari pel compimento delle operazioni doganali, che fossero uniti alla dichiarazione. Per le merci introdotte nei magazzini della dogana viene altresì indicato nella dichiarazione il giorno in cui avvenne la introduzione.

     Se la dichiarazione non è riconosciuta regolare dev'essere respinta e si considera come non presentata.

     Di regola le dichiarazioni devono concordare con le indicazioni dei registri o dei documenti doganali in cui già fossero inscritte le merci e ad ogni partita inscritta o ad ogni bolletta precedentemente emessa devono corrispondere separate dichiarazioni.

     Quando la descrizione delle merci fatta nella dichiarazione non concordi con le indicazioni dei registri o documenti suddetti la dichiarazione ha corso ugualmente, ma il funzionamento doganale che la riscontra vi fa cenno delle discrepanze rilevate, per norma nelle successive operazioni.

     Le dichiarazioni accettate devono pel compimento delle operazioni doganali passare dall'uno all'altro funzionario della dogana per mezzo di agenti dell'ufficio o con altre cautele da prescriversi dal capo della dogana.

 

Proroghe al termine per la presentazione delle dichiarazioni

 

          Art. 32.

     Il capo della dogana può accordare proroghe ai termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni, quando concorrano speciali circostanze che giustifichino il provvedimento e venga dall'interessato presentata regolare istanza in carta bollata.

     Qualora i detti termini siano scaduti, il capo della dogana, ove riconosca giusti i motivi del ritardo, può in base alla suddetta istanza sospendere il procedimento contravvenzionale ed accordare un breve termine definitivo per la presentazione della dichiarazione, o rimettere in tempo utile quella presentata.

     Le proroghe concesse non devono aver per effetto di protrarre la presentazione delle dichiarazioni oltre il termine stabilito dall'art. 10, secondo comma della legge.

     I termini per la presentazione delle dichiarazioni non si interrompono quando le merci sono spedite ad altro ufficio con bolletta d'accompagnamento, per il compimento delle operazioni doganali.

     Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei casi in cui la dichiarazione possa farsi verbalmente.

 

Cambio di destinazione delle merci dichiarate

 

          Art. 33.

     Il permesso per mutare la dichiarazione delle merci, prima che sia intrapresa la visita, è dato per iscritto dal capo della dogana sulla dichiarazione da sostituire.

     La nuova dichiarazione deve concordare colla precedente. E' però compilata sul modello che corrisponde alla operazione da compiersi e deve contenere le altre indicazioni richieste per l'operazione stessa.

     Il capo della dogana può altresì permettere che in luogo di una nuova dichiarazione vengano fatte più dichiarazioni, con medesima od altra destinazione doganale, purché siano presentate contemporaneamente e corrispondano in complesso alla primitiva. Tale frazionamento di dichiarazione non è ammesso quando la suddivisione della partita dichiarata possa condurre ad una diversa qualificazione delle merci nei riguardi della tariffa doganale.

     Il cambio della dichiarazione può anche essere concesso una seconda volta sempre quando non sia stata intrapresa la visita.

     In ogni caso la dichiarazione munita del permesso del capo della dogana viene allegata alla matrice della successiva o di una delle successive dichiarazioni presentate in sostituzione.

     L'impiegato che accetta dichiarazioni che provengono da altre, deve sempre annotarvi il giorno in cui le merci vennero dichiarate alla dogana, cioè quello della presentazione della dichiarazione primitiva.

     Non possono accettarsi dichiarazioni complessive in cambio di più dichiarazioni già presentate.

 

          Art. 34.

     Agli effetti del precedente articolo si ritiene intrapresa la visita per tutte le merci descritte nella dichiarazione, non appena, col concorso del proprietario o del suo rappresentante, sia stato incominciato il riconoscimento della qualità o della quantità delle merci.

     E' fatta eccezione per le merci da verificare a più riprese per le quali la visita incominciata si considera intrapresa solo sulle partite presentate alla verificazione.

     Quando la visita sia intrapresa la dichiarazione deve avere l'ulteriore corso.

 

Spedizioni ed altri rappresentanti

 

          Art. 35. [11]

 

          Art. 36. [12]

 

          Art. 37. [13]

 

          Art. 38. [14]

 

          Art. 39. [15]

 

"Nulla osta" per la consegna delle merci

 

          Art. 40.

     Le società delle strade ferrate, quelle per la navigazione ed in generale i vettori che hanno trasportate le merci estere, nella consegna che ne fanno alla dogana, vengono riconosciuti come principali e diretti depositanti.

     La dogana non fa luogo ad alcuna operazione per lo svincolo delle merci ricevute in consegna dai suddetti trasportatori, se non colla dichiarazione non è presentato speciale permesso o nulla osta rilasciato dai medesimi a favore del dichiarato per il diritto delle merci.

     Il nulla osta viene rilasciato su foglio a parte, oppure con attestazione scritta sulla dichiarazione o su altro documento da presentarsi per l'operazione doganale.

     In alcune dogane, secondo le consuetudini commerciali del luogo, può anche essere dato dopo l'accettazione della dichiarazione, ma, in ogni caso, prima che per la visita doganale o per altra causa si addivenga alla manomissione dei colli.

     I nulla osta, stesi su foglio a parte, vengono ritirati e custoditi dall'impiegato di dogana che tiene i registri delle merci in temporanea custodia.

     Non occorre il nulla osta quando la dichiarazione venga presentata dalle società stesse trasportatrici o dai vettori che hanno consegnato le merci alla dogana.

 

Ordine nelle operazioni doganali

 

          Art. 41.

     Le operazioni doganali si devono eseguire secondo l'ordine della presentazione delle dichiarazioni e delle merci relative.

     Hanno la precedenza le operazioni che riguardano gli oggetti appartenenti ai viaggiatori, le merci portate dai corrieri o da trasportarsi per mezzo delle strade ferrate o dei piroscafi ed infine le merci infiammabili od esplodenti.

 

Leggi, tariffe e bilance a disposizione del commercio

 

          Art. 42.

     La dogana deve tenere a disposizione del commercio, un esemplare della tariffa, delle leggi e dei regolamenti doganali, con l'aggiunta di tutte le variazioni avvenute.

     Il proprietario delle merci od il suo rappresentante, quando non vi ostino le esigenze del servizio, ha facoltà di valersi delle bilance della dogana per accertare il peso delle merci che intende di dichiarare.

 

Visita preventiva delle merci

 

          Art. 43.

     Il permesso, al proprietario delle merci od al suo rappresentante, di verificare il contenuto dei colli giunti dall'estero, prima di presentare la dichiarazione, è dato per iscritto dal capo della dogana o dal capo delle visite sul documento da esibirsi per comprovare la pertinenza delle merci.

     Tale visita preventiva deve farsi in luogo speciale designato dalla dogana per impedire confusione tra le merci e devono assistervi funzionari appositamente delegati.

     Il funzionario che assiste all'operazione deve semplicemente vigilare che non avvengano sottrazioni, manipolazioni o sostituzioni e che il contenuto di un collo non venga confuso con quello di altro collo.

     La visita preventiva delle merci può anche essere permessa in casi d'avaria o per altre ragioni per le quali all'importatore od al destinatario interessi di esaminarle.

 

Visita doganale

 

          Art. 44.

     Il capo delle visite riceve le dichiarazioni munite delle attestazioni di cui all'art. 31 e vi indica il nome dell'impiegato che deve procedere alla visita delle merci. Può anche delegare due impiegati quando per l'importanza o la difficoltà dell'operazione lo creda opportuno.

     La visita dev'essere compiuta in contraddittorio del proprietario delle merci o del suo rappresentante.

     Se dopo che la visita è stata regolarmente intrapresa a termini dell'art. 34, il proprietario, od il suo rappresentante, non si presentasse all'ulteriore compimento dell'operazione, il capo della dogana deve invitarlo formalmente ad intervenire fissando all'uopo un termine perentorio. Scorso questo termine, in assenza della parte interessata, la dogana, chiede, a spese della parte stessa, l'intervento dell'autorità giudiziaria e compie l'operazione di visita.

     In questi casi dev'essere compilato apposito processo verbale che, firmato dagli interventi, si unisce alla dichiarazione.

 

          Art. 45.

     I colli delle merci da sottoporre a visita si devono aprire tutti, quando ciò sia giudicato necessario per accertare l'esattezza della dichiarazione, e specialmente quando in un medesimo collo vi siano merci di varie specie o soggette a dazio secondo il peso netto o secondo il valore, o quando si fossero già scoperte differenze rispetto alla dichiarazione.

     La visita deve essere fatta con tutti i riguardi, acciocché le merci non vengano danneggiate. Gli oggetti di valore considerevole saranno, quando sia possibile, visitati in locali chiusi.

     Ove non sianvi sospetti di frode, la verificazione del peso e della qualità delle merci può essere fatta per una parte solamente, in modo però da avere sufficiente prova della esattezza della dichiarazione per la quantità intiera.

 

          Art. 46.

     I bagagli dei viaggiatori si visitano al solo scopo di accertare che non contengano oggetti sottoposti a diritti di confine o di vietata introduzione nello Stato.

     In tali visite gli impiegati devono procedere coi maggiori riguardi e, prima di intraprenderle, devono domandare ai viaggiatori se hanno merci soggette a dazio o generi di privativa dello Stato, non mancando di avvertirli delle pene comminate dalla legge, nelle quali possono incorrere.

     Tali domande ed avvertimenti devono essere fatti nella lingua propria del viaggiatore od a voce o presentando un avviso stampato in più lingue nel quale sieno contenute le necessarie comunicazioni.

     E' vietato di aprire forzatamente i bauli o simili recipienti chiusi a chiave senza l'assenso del proprietario. Se occorre la visita, e questa non possa effettuarsi per mancanza delle chiavi, viene trattenuto il bagaglio in custodia della dogana finché sia tolto l'impedimento. Scorso il termine stabilito dall'art. 10 della legge senza che il proprietario od il suo rappresentante si sia prestato per il compimento dell'operazione, il bagaglio si considera come merce abbandonata.

     Le visite ai bagagli dei viaggiatori devono essere continuamente dirette ed assistite da impiegati della dogana sotto la loro personale responsabilità.

     Le visite personale devono essere ordinate solo in caso di fondati sospetti ed essere compiute in luogo appartato dopo che la persona sia stata invitata a presentare da sé quegli oggetti che potesse occultare.

 

          Art. 47.

     Le vetture ed i bagagli dei detenuti ed i corpi di reato provenienti dall'estero, su richiesta della forza pubblica che li accompagna, vengono scortati dagli agenti di finanza, alla caserma od in altro luogo sicuro di fermata, per quivi compiere la visita doganale.

     Per i colli contenenti corpi di reato la visita deve limitarsi all'accertamento dell'incolumità dei suggelli apposti dall'autorità politica o giudiziaria.

     Nei casi di rilascio dei corpi di reato spetta all'autorità giudiziaria richiedere che vengano compiute le operazioni doganali, tuttavia all'atto dell'introduzione dall'estero di quei colli che contengono o si presume che contengano merci soggette a diritti di confine, la dogana avverte, con lettera, l'autorità giudiziaria competente affinché a suo tempo venga richiesto l'intervento degli agenti doganali.

 

          Art. 48.

     Per le merci destinate al trasbordo nei casi previsti dagli art. 13 e 14 la visita viene di regola limitata ai riscontri necessari per stabilire l'identità dei colli e delle partite di merci alla rinfusa in confronto delle bollette doganali, e per riconoscere l'esattezza delle indicazioni del manifesto del bastimento da cui le merci provengono.

     Quando le merci non sieno state depositate in dogana, tale riscontro viene fatto dagli stessi agenti incaricati di assistere all'operazione di trasbordo, in base ai documenti doganali all'uopo rilasciati.

     Se le merci passano da bordo a bordo direttamente o per mezzo di barche d'alleggio, il riscontro ha luogo a bordo del bastimento che le riceve di mano in mano che vi sono imbarcate.

     Ha luogo invece sulle banchine, all'atto dell'imbarco per le merci che vi sono state sbarcate per il trasbordo.

     Il capo della dogana ha sempre facoltà di sottoporre le merci di trasbordo a regolare visita e di delegare impiegati per eseguirla.

     Col permesso del capo della dogana il riscontro della quantità delle merci alla rinfusa che si trasbordano con destinazione a porti dello Stato può essere commesso alle dogane di destinazione. Per ottenere tale permesso il capitano deve presentare alla dogana regolare domanda e sottomettersi alle conseguenze degli accertamenti fatti nei porti di destinazione. In questi casi nei documenti emessi per il trasbordo è indicata la quantità delle merci secondo il dichiarato e vi è fatta apposita annotazione per norma delle dogane di destinazione, le quali devono comunicare alla dogana presso la quale avvenne il trasbordo il risultato delle verificazioni fatte, per il confronto col manifesto.

 

          Art. 49.

     E' vietato alle dogane di confine di infrangere i suggelli e di sottoporre a visita i pieghi, i pacchi, le valigie e gli altri colli indirizzati in Italia al Ministero degli affari esteri ed al corpo diplomatico accreditato presso la regia Corte o presso la S. Sede, o da questi spediti all'estero.

     Se si tratta di colli suggellati contenenti corrispondenze diplomatiche (ciò che potrà rilevarsi dalle indicazioni e dai caratteri esterni dei colli, o dai fogli di via dai quali di solito sono accompagnati) si devono lasciar passare liberamente senza formalità doganali. I colli di altra specie destinati all'introduzione nello Stato debbono spedirsi in esenzione di visita alla dogana di Roma, alla quale il Ministero delle finanze dà speciali istruzioni per lo svincolo.

 

          Art. 50.

     La visita delle merci si deve compiere negli spazi doganali e nei luoghi all'uopo destinati dalla dogana.

     Su domanda del contribuente il capo della dogana ha facoltà di permettere che la visita si eseguisca, col concorso del servizio di riscontro, fuori degli spazi doganali o dei luoghi ordinariamente assegnati.

 

Marche per i colli visitati

 

          Art. 51.

     Le merci che sono state sottoposte a visita devono, per quanto lo permettano le condizioni dei locali, tenersi separate da quelle non visitate.

     Nelle principali dogane viene fatto uso di speciali marche per merci visitate, provvedute dall'amministrazione munite di serie e numeri distintivi, le quali per cura degli ufficiali verificatori si appongono ai colli appena visitati quale contrassegno per istabilirne la identità.

     Il numero e la serie delle marche apposte vengono indicati nelle bollette doganali relative ai colli contrassegnati.

     Il Ministero delle finanze stabilisce in quali dogane ed in quali casi debba farsi uso delle suddette marche, il modo di applicarle e di annullare quelle che hanno servito.

 

Risultato della visita

 

          Art. 52.

     Gli impiegati che hanno proceduto alla visita delle merci devono chiaramente indicarne il risultato su entrambi gli esemplari della dichiarazione.

     Se il risultato è conforme alla dichiarazione, si esprime colle seguenti parole: "Visto conforme" con richiamo, occorrendo, ai numeri d'ordine dati dal dichiarante per distinguere le singole qualità di merci nella dichiarazione.

     Se non è conforme che in parte si procede per le merci trovate conformi come al precedente alinea e si descrivono le altre. Così dicasi quanto alla descrizione dei recipienti delle merci.

     Le indicazioni della quantità verificata delle merci si deve scrivere in tutte le lettere.

 

          Art. 53.

     Nel risultato della visita si devono riportare tutte le indicazioni necessarie per riscontrare la regolarità dell'operazione di visita e della liquidazione dei diritti doganali.

     Se le merci sono tassate a peso lordo, si deve indicare questo peso; se sono tassate a peso netto legale, devesi indicare il peso lordo e, se l'operazione richiede la liquidazione dei diritti di confine, anche il peso netto legale; se sono tassate a peso netto reale, devesi indicare il peso lordo, il peso netto compresi i recipienti interni nei quali fossero custodite le merci, ed il peso netto effettivo; se infine sono tassate a volume, a numero od a valore si deve indicare rispettivamente, la quantità od il valore imponibile e, di regola, anche il peso lordo.

     Per le merci soggette a diritti di confine dichiarate per la importazione o per la esportazione deve essere ripetuta nel risultato di visita la quantità (peso lordo o peso netto reale o volume o numero) od il valore verificato, anche nel caso di conformità colla dichiarazione. Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti dichiarate per la esportazione dev'essere sempre ripetuta la qualità e la quantità.

     Qualora la dichiarazione sia dattiloscritta su speciali moduli forniti dall'Amministrazione e contenga tutte le indicazioni di cui ai precedenti commi, il risultato della visita, se conforme alla dichiarazione, può essere espresso con le parole "visto conforme" senza ripetere le indicazioni medesime e prescindendo altresì da quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 52 [16].

     Il risultato delle visita deve infine comprendere i dati che servono di base per calcolare i diritti dovuti per magazzinaggio, per bollo o per contrassegni, cioè, il numero dei giorni, dei colli o dei quintali, per la liquidazione dei diritti di magazzinaggio, il numero e la qualità dei documenti soggetti a diritto di bollo ed il numero e la qualità dei contrassegni doganali.

 

Visita a riprese

 

          Art. 54.

     Il capo delle visite può permettere che le merci siano visitate a riprese, in questo caso scrive il permesso sulla bolletta doganale o sulla dichiarazione in base alla quale ha luogo l'operazione, delegando l'impiegato o gli impiegati che devono intraprendere la visita.

     Per ogni partita di merce presentata gli impiegati espongono il risultato della visita sul registro a matrice e figlia dei buoni per merci visitate a riprese e staccano un buono (figlia) che consegnano al proprietario od al suo rappresentante per il ritiro delle merci.

     Di ogni partita di merci verificata e di ogni buono emesso dev'essere presa nota nelle dichiarazioni o nelle bollette o su apposito elenco da allegarvisi. I buoni muniti dagli agenti addetti al riscontro dell'attestazione di uscita delle merci dagli spazi doganali, vengono per cura del capo delle visite ritirati, confrontati colle rispettive matrici e ad esse contrapposti.

     Compiuta la visita dell'intera quantità delle merci, gli impiegati verificatori riassumono le indicazioni di tutti i buoni emessi e riportano il risultato della visita sulle corrispondenti dichiarazioni e bollette nei modi stabiliti.

 

          Art. 55.

     Per ottenere il permesso per la visita a riprese delle merci soggette a diritti di confine, il proprietario od il suo rappresentante deve fare il deposito dei diritti dovuti, o prestare la cauzione stabilita secondo la specie dell'operazione da compiersi [17].

     Gli impiegati che eseguiscono operazioni di visita a riprese devono accertarsi che siano regolarmente garantiti i diritti sulle merci che da essi vengono svincolate mediante il rilascio dei buoni.

 

Responsabilità degli impiegati nelle operazioni di visita

 

          Art. 56.

     Gli impiegati incaricati del servizio delle visite hanno obbligo di assicurarsi con frequenti verificazioni che le bilance, gli strumenti e gli attrezzi adoperati nella visita si trovino in buone condizioni di funzionamento cioè diano risultati conformi al vero.

     Gli impiegati sono personalmente responsabili dei risultati delle visite da essi compiute, come sono riportati sulle dichiarazioni, sulle bollette o sui buoni per merci visitate a riprese.

 

Bollatura dei colli e dei veicoli

 

          Art. 57.

     I colli sottoposti al bollo doganale devono trovarsi od essere ridotti in istato tale da renderne efficace l'apposizione.

     Il proprietario delle merci, o chi le rappresenta, è in obbligo di predisporre i colli in quella guisa che la dogana ritenga necessaria per la bollatura, provvedendo a sue spese il materiale occorrente per involgerli e legarli. Così dicasi delle tele e di altro materiale necessario per racchiudere le merci nei veicoli adoperati per il trasporto quando a questi debba essere apposto il contrassegno.

     L'apposizione e la rimozione dei contrassegni devono sempre compiersi dagli agenti doganali alla presenza del proprietario delle merci o del trasportatore o di chi li rappresenti.

     I contrassegni per identificare i colli delle merci estere devono differire da quelli che si usano per i colli di merci nazionali o nazionalizzate.

 

Chiusura dei carri delle strade ferrate

 

          Art. 58.

     Speciali convenzioni con le società delle strade ferrate stabiliscono le condizioni in cui devono trovarsi i carri da adibirsi al trasporto delle merci soggette a vincolo doganale affinché si prestino ad una chiusura facile e sicura alla quale poter efficacemente adattare il bollo a piombo.

     Anziché con piombi, i carri possono essere assicurati con speciali lucchetti a congegno segreto nei modi ed alle condizioni da stabilirsi dall'amministrazione d'accordo con le società delle strade ferrate.

     Le merci che si spediscono da un ufficio doganale ad un altro racchiuse in carri assicurati con tali lucchetti possono anche essere trasportate senza la scorta degli agenti.

 

Colli fatti a macchina od assicurati con doppio involto e doppio piombo

 

          Art. 59.

     Sono considerati colli fatti a macchina, in modo da non far temere alterazioni, quelli nei quali, mediante macchine di pressione, sono le merci così ristrette ed assicurate da farle resistere a tutti gli urti, le scosse e i trabalzi cui vanno soggette nei trasporti e che una volta manomessi più non potrebbero, che con grandi sforzi, dispendio e coll'uso di altre macchine ricomporsi nella primitiva forma.

     Si considerano assicurati con doppio involto e doppio piombo i colli che, dopo l'ordinario piombamento, sono muniti a spese dell'interessato di un secondo involto assicurato mediante nuovo piombamento.

 

Contrassegni pei tessuti

 

          Art. 60.

     Il contrassegno pei tessuti è obbligato o volontario.

     E' obbligatorio pei tessuti esteri che vengono importati, salvo quelli eccettuati dall'art. 34 della legge: è volontario per questi ultimi e pei tessuti nazionali di ogni specie.

     Ai tessuti nazionali possono essere apposti contrassegni di due specie, cioè: il contrassegno che prova la nazionalità dei tessuti, o quello speciale atto a stabilirne semplicemente la identità nei casi di spedizione in cabotaggio od in circolazione da un luogo all'altro della frontiera.

     I contrassegni che stabiliscono la nazionalità dei tessuti possono essere apposti solamente nelle fabbriche, prima che i tessuti sieno tolti dai telai.

     I contrassegni pei tessuti devono diversificare tra di loro a seconda della funzione che compiono.

 

Liquidazione dei diritti

 

          Art. 61.

     La liquidazione dei diritti di confine, di magazzinaggio, di bollo sulle bollette e di quelli stabiliti dal Ministero delle finanze per l'applicazione dei contrassegni ai colli delle merci, si fa sulle dichiarazioni nello esporre il risultato della visita o sulle bollette che si rilasciano direttamente dalla dogana coll'uso di registri a matrice e figlia, indicando il diritto unitario e quello liquidato per ciascuna specie di diritti.

     Nelle dichiarazioni, immediatamente dopo il risultato della visita, o nelle bollette, l'impiegato indica in cifre ed in lettere l'ammontare totale dei diritti liquidati ed appone la sua firma. Nelle dichiarazioni indica altresì le eventuali differenze punibili dalla legge riscontrate nella visita, per il procedimento contravvenzionale.

 

          Art. 62.

     I diritti di bollo dovuti pei manifesti, pei lasciapassare per manifesto e per i permessi di partenza vengono liquidati sui documenti medesimi.

     Per il manifesto del carico dei bastimenti che arrivano dall'estero i diritti di bollo si liquidano all'atto della presentazione di esso alla dogana e si riportano nella copia prescritta dall'art. 129. Per i manifesti di partenza (generali o parziali) i quali servono altresì di manifesto del carico presso le dogane di successivo approdo del bastimento si liquidano dalla dogana di partenza all'atto della vidimazione.

     I diritti di bollo dovuti sulle polizze di carico create all'estero vengono liquidati complessivamente per il loro ammontare nella suddetta copia del manifesto del carico o sul manifesto rilasciato alla partenza e presentato allo arrivo, se si tratta degli esemplari delle polizze del capitano; vengono invece liquidati all'atto della spedizione delle merci, sulle dichiarazioni o sulle bollette, nei modi indicati nel precedente articolo, se si tratta degli esemplari del destinatario.

     I diritti di bollo dovuti per le lettere di vettura fatte all'estero si liquidano all'atto della spedizione delle merci, sulle rispettive dichiarazioni o sulle bollette doganali.

 

          Art. 63.

     I diritti di magazzinaggio che risultano dovuti per merci lasciate in magazzino dopo la emissione della bolletta di esito e quegli altri diritti che dovessero per qualsiasi causa esigersi in via suppletiva, si liquidano su apposita bolletta di riscossione staccata da registro a matrice e figlia.

     Il numero e la data di tali bollette di riscossione devono indicarsi sulle bollette o sugli altri documenti relativi alle merci.

 

Indennità agl'impianti delle dogane ed agli agenti della guardia di finanza

 

          Art. 64. [18]

 

          Art. 65.

     Spetta al capo della dogana di designare il personale occorrente per compiere le operazioni fuori dei luoghi stabiliti o nel tempo in cui gli uffici sono ordinariamente chiusi.

     Non è considerato servizio straordinario da retribuirsi quello compiuto in qualsiasi luogo ed in qualsiasi tempo dagli agenti di finanza quando rientri nelle ordinarie attribuzioni di loro instituto e possa essere adempiuto, nel tempo e nel luogo designati per l'operazione, dal personale in ordinario servizio, e neppure quello compiuto oltre l'orario normale od in giorni festivi da impiegati od agenti per disposizione data dal capo della dogana nell'interesse generale del servizio.

 

Attestazione del capo delle visite sulle dichiarazioni

 

          Art. 66.

     Le dichiarazioni, munite del risultato della visita e della liquidazione dei diritti, vengono restituite al capo delle visite, il quale fatte le ispezioni che crede opportune, le munisce del proprio visto tanto nella matrice come nella figlia e, colle cautele indicate all'art. 31, le fa pervenire all'impiegato, che ha l'incarico di allibrarle nel corrispondente registro.

     In quegli uffici nei quali, in base a dichiarazione scritta, si compiono molte operazioni, è data facoltà al capo della dogana di dispensare il capo delle visite dall'apporre il visto suddetto sulle indicazioni che si riferiscono a merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, o nelle zone di vigilanza, od in esportazione, purché in quest'ultimo caso non si tratti di merci soggette a dazio od ammesse a restituzione di diritti.

 

Contabilizzazione e riscossione dei diritti

 

          Art. 67.

     I diritti, appena liquidati, devono essere annotati nei registri che corrispondono ai documenti doganali nei quali è fatta la liquidazione.

     Quelli risultanti dalle dichiarazioni e dai manifesti e relativi permessi di partenza si annotano nei registri destinati all'allibramento dei documenti stessi.

     I diritti liquidati nelle bollette e negli altri documenti che si staccano da registri a matrice e figlia devono essere riportati per il rispettivo loro ammontare sui registri nella parte all'uopo destinata.

     I diritti annotati sui registri devono essere sommati giornalmente.

 

          Art. 68.

     Tutti i diritti doganali liquidati ed allibrati nei modi indicati dai precedenti articoli ed i diritti marittimi, la cui riscossione è demandata alle dogane per effetto dei regolamenti marittimi, debbono essere riepilogati nel registro delle riscossioni.

     Il totale generale di detti diritti, risultante dal registro delle riscossioni, costituisce il debito del contabile doganale.

 

          Art. 69.

     Le dichiarazioni allibrate e le bollette staccate dai registri a matrice e figlia devono essere consegnate al contabile doganale per la riscossione dei diritti in esse liquidati.

     Il contabile prende nota nel registro di cassa della data e del numero di ciascun documento e dell'ammontare dei diritti da riscuotere.

     All'atto della riscossione attesta sul registro di cassa e sulle bollette o su entrambi gli esemplari della dichiarazione l'avvenuto pagamento dei diritti e la specie delle valute incassate, indi consegna al contribuente le bollette o l'esemplare figlia della dichiarazione, staccandolo dalla matrice, il quale, da tal momento, ha valore di bolletta.

 

          Art. 70.

     Quando non si tratti di bollette di importazione o di esportazione di merci soggette a diritti di confine, o di bollette di riscossione, l'incarico di consegnare la bolletta può essere dato all'impiegato stesso al quale è affidata la tenuta dei corrispondenti registri doganali, anziché al contabile. In tal caso non occorre la speciale attestazione nei singoli documenti dell'avvenuto pagamento dei diritti di bollo e degli altri diritti accessori liquidati, ma basta all'uopo la consegna della bolletta.

     Nel registro di cassa devono essere giornalmente contabilizzati anche i diritti liquidati nelle bollette consegnate direttamente dagli impiegati, e così pure quelli liquidati nei manifesti, nei lasciapassare per manifesto e nei permessi di partenza.

     Chi è preposto al servizio delle scritture dell'ufficio doganale è responsabile della contabilizzazione nel registro di cassa di tutti i diritti liquidati. Dal registro stesso devono giornalmente risultare il totale dei diritti liquidati e quello dei diritti riscossi.

 

Ritardo nel pagamento dei diritti

 

          Art. 71.

     Il contabile tiene custodite nella cassa doganale le dichiarazioni e le bollette insoddisfatte.

     Non più tardi di otto giorni dalla data di allibramento dei documenti, senza che il pagamento sia stato eseguito il contabile deve dichiarare il contribuente in contravvenzione, per l'applicazione dell'art. 91 della legge, e procedere col mezzo dell'ingiunzione alla riscossione dei diritti dovuti.

 

Custodia del danaro

 

          Art. 72.

     Il danaro ricevuto per qualsiasi titolo deve custodirsi in apposita cassa sotto chiave del ricevitore o del cassiere. Se vi ha un controllore, questi tiene una seconda chiave. I versamenti del denaro si effettuano secondo il prescritto dei regolamenti di contabilità.

 

Controvisite

 

          Art. 73.

     Prima che le merci sieno asportate dagli spazi doganali può essere eseguita una seconda visita o controvisita dal capo delle visite o per cura od ordine del capo della dogana o di altro impiegato preposto alla dogana, allo scopo di accertare l'esattezza della prima verificazione.

     Gli agenti della guardia di finanza eseguiscono il riscontro delle merci, ed anche controvisite, secondo le norme stabilite dal regolamento di servizio del corpo.

     Le controvisite devono essere eseguite in contraddittorio del proprietario delle merci o del suo rappresentante e degli impiegati che hanno fatta la visita. Se il proprietario od il suo rappresentante si rifiutasse di intervenire, si richiede l'assistenza dell'autorità giudiziaria come è prescritto all'art. 44.

     La controvisita delle merci può essere richiesta dal contribuente nel suo interesse. In tal caso è permessa dal capo delle visite se non ebbe ancora luogo l'allibramento della dichiarazione o l'emissione della bolletta doganale, altrimenti viene permessa dal capo della dogana.

     Coloro che eseguiscono controvisite devono sempre indicarne il risultato nei documenti doganali, e sottoscriverlo. Tale risultato rettifica, per tutti gli effetti doganali, quello della visita precedentemente compiuta.

 

Rettificazione delle liquidazioni dei diritti

 

          Art. 74.

     Nei casi di controvisite compiute nell'interesse dell'amministrazione od in quello del contribuente, le quali importino un diverso accertamento di diritti, si procede nel modo seguente.

     Se i diritti precedentemente liquidati non sono ancora annotati nei registri doganali, e, cioè, si tratta di dichiarazioni non ancora allibrate nel corrispondente registro, la dogana rettifica la prima liquidazione affinché abbiano luogo nella misura dovuta la contabilizzazione e la riscossione dei diritti.

     Quando invece si tratti di dichiarazioni già registrate o di bollette già emesse, la dogana appone su di esse la nuova liquidazione, e poi: se i diritti effettivamente dovuti risultano maggiori di quelli liquidati precedentemente, viene emessa la bolletta di riscossione suppletiva se risultano minori ed il contribuente non ha ancora pagati i diritti nella maggiore misura, col permesso del direttore della circoscrizione doganale e previi i riscontri che esso riterrà opportuni, viene limitata la riscossione alla somma effettivamente dovuta, detraendo dal totale dei diritti risultanti dal registro delle riscossioni la somma in più contabilizzata; se i diritti già furono pagati secondo la precedente liquidazione, il contribuente ottiene il rimborso del più pagato a termini dell'art. 16 della legge, ed all'uopo la dogana, senza che le venga presentata speciale domanda, compie le formalità prescritte dall'art. 95, ma, se non siano state ancora chiuse le contabilità del mese cui la bolletta si riferisce, può essere dal capo della circoscrizione doganale autorizzata la restituzione della somma in più riscossa, ritirando quietanza del contribuente sulla matrice della corrispondente bolletta ed eseguendo analoga annotazione sulla bolletta figlia e la detrazione della somma rimborsata dal totale del registro di riscossione [19].

     Nei casi in cui la nuova liquidazione dei diritti sia fatta nello stesso giorno dell'allibramento della dichiarazione o dell'emissione delle bollette staccate da registri a matrice e figlia e prima che sia fatta la somma giornaliera dei diritti liquidati, la rettificazione dei registri allo scopo di limitare la riscossione ai diritti effettivamente dovuti, può essere autorizzata dal capo della dogana.

     Le liquidazioni rettificative dei diritti devono sempre essere apposte tanto sulla matrice come sulla figlia delle bollette o delle dichiarazioni e riscontrate e sottoscritte da chi è preposto al servizio delle visite. Le rettificazioni nei registri di riscossione e nel registro di cassa devono essere autenticate dal direttore o dal capo della dogana che le ha autorizzate.

     A norma del presente articolo si procede pure, tanto nell'interesse dell'amministrazione come in quello del contribuente, nei casi di errori di calcolo o di tassazione avvenuti nella liquidazione dei diritti e rilevati prima della riscossione.

 

Merci abbandonate

 

          Art. 75. [20]

 

Esito delle merci abbandonate

 

          Art. 76. [21]

 

          Art. 77. [22]

 

          Art. 78. [23]

 

          Art. 79. [24]

 

          Art. 80. [25]

 

          Art. 81. [26]

 

Ricupero di merci abbandonate

 

          Art. 82. [27]

 

Vendita di merci dichiarate e visitate

 

          Art. 83. [28]

Bolletta

 

          Art. 84.

     Sono bollette agli effetti dell'art. 14 della legge quei documenti che, dopo il compimento delle operazioni, la dogana dà, o mediante la dichiarazione, nei modi indicati dai precedenti articoli, o d'ufficio staccandoli da registri a matrice e figlia.

     Ogni bolletta ha la matrice che si trattiene dalla dogana e serve per riscontrare la regolarità delle operazioni compiute.

     La matrice e la figlia devono sempre concordare fra di loro in ogni indicazione.

     Nessuna bolletta può essere emessa in base a dichiarazione scritta se non è preceduta da regolare allibramento nei registri.

     Nessuna bolletta può essere staccata dai registri a matrice e figlia se prima, tanto la matrice quanto la figlia, non sono compiute.

     Ogni bolletta dev'essere munita del numero e della data in base al corrispondente registro, dalla firma dell'impiegato doganale e del bollo d'ufficio.

     La data dell'emissione e la quantità delle merce devono esservi espresse in lettere.

 

Uscita delle merci dalla dogana

 

          Art. 85.

     Mediante la bolletta od il buono per le merci visitate a riprese, il contribuente ritira le merci dalla dogana.

     Gli agenti di finanza incaricati del riscontro, nelle dogane, si accertano della corrispondenza dei colli con le indicazioni della bolletta o del buono e prendono nota delle merci e dei relativi documenti nel registro di riscontro delle merci accompagnate da bollette doganali, o, secondo i casi, nel registro di riscontro delle merci accompagnate da buoni di visita eseguita a riprese.

     Devono altresì verificare che sieno stati soddisfatti, fino al giorno dell'uscita delle merci, i diritti di magazzinaggio e promuoverne, quando occorra, la riscossione suppletiva.

     Appena licenziate le merci, appongono sulle bollette o sui buoni l'attestazione di uscita od altro segno per esaurire il documento presentato ed impedirne il doppio uso.

     Le bollette che vengono emesse per merci già ritirate dalla dogana coi buoni o con bolletta, devono essere consegnate alla parte già munite delle suddette indicazioni di esaurimento.

     I registri di riscontro tenuti dagli agenti suddetti devono essere giornalmente confrontati con quelli tenuti dall'ufficio doganale per accertarne la corrispondenza. Tale confronto viene eseguito da chi è preposto al servizio delle scritture, il quale deve subito informare il capo della dogana delle discrepanze rilevate.

     Nelle dogane di maggiore importanza il direttore della circoscrizione ha facoltà di destinare impiegati al riscontro permanente delle merci che escono dalla dogana, i quali possono fare controvisite a termini dell'art. 73 coll'obbligo di richiedere l'intervento degli impiegati che fecero la prima verificazione solo quando la controvisita rilevi differenze.

 

Riscontrini delle bollette

 

          Art. 86.

     Nelle dogane di prim'ordine della prima classe ed in quelle altre che venissero designate dal Ministero delle finanze, le dichiarazioni per la emissione delle bollette d'importazione di merci soggette a diritti di confine e delle bollette di cauzione per merci estere, devono essere munite di un riscontrino.

     Per tutte le dogane sono munite di riscontrini le dichiarazioni per la emissione delle bollette di lasciapassare di merci estere e delle bollette di esportazione di merci ammesse alla restituzione dei diritti.

     Delle indicate dichiarazioni quelle per lasciapassare sono munite di due riscontrini, uno per uso della dogana e l'altro per uso dello speditore; le altre hanno un solo riscontrino per uso della dogana.

     I riscontrini vengono compilati dopo la visita delle merci dall'impiegato incaricato dell'allibramento delle dichiarazioni.

 

          Art. 87.

     I riscontrini devono indicare:

     a) l'ufficio che ha emessa la bolletta;

     b) la specie della bolletta, la serie del registro su cui è allibrata, il numero e la data;

     c) il nome e cognome dell'intestatario della bolletta;

     d) la destinazione delle merci ed i mezzi di trasporto e, per i trasporti per via di mare, il nome del bastimento, la bandiera ed il nome e cognome del capitano;

     e) la descrizione sommaria delle merci, indicando pei colli la quantità, la specie, le marche ed i numeri distintivi.

     Tutti i riscontrini devono essere autenticati colla firma dell'impiegato e col bollo d'ufficio.

     Su riscontrini delle bollette di importazione si omettono le indicazioni di cui alla lettera d), però vi si deve indicare l'ammontare complessivo dei diritti liquidati.

 

          Art. 88.

     I riscontrini delle bollette di importazione e di cauzione sono specialmente destinati a reprimere le falsificazioni ed il doppio uso delle bollette, si staccano nel momento in cui le merci vengono levate dalla dogana e si contrappongono alle rispettive bollette matrici dopo essere stati con queste accuratamente confrontati per cura del ricevitori doganale. Nelle dogane composte di più sezioni o riparti il confronto può essere fatto da chi è preposto al servizio delle scritture. Nel caso di decorrenza fra il riscontrino e la bolletta dev'essere subito informato il capo della dogana cui spetta appurare le cause delle differenze rilevate e promuovere, nel caso di dolo, l'opportuno procedimento.

     Non si fa uso del riscontrino delle suindicate bollette per le merci ritirate dalla dogana con bolletta a dazio sospeso, o visitate a riprese e ritirate con buoni. In tal caso il riscontrino, in bianco, viene contrapposto alla matrice, senza staccarlo, per cura dell'impiegato che ha l'incarico di registrare le dichiarazioni.

 

          Art. 89.

     I riscontrini delle bollette di lasciapassare di merci estere e di esportazione per merci ammesse alla restituzione dei diritti sono destinati ad attestare l'imbarco e la esistenza a bordo delle merci spedite o l'avvenutone trasbordo o l'uscita dallo Stato.

     Gli agenti che riconoscono le merci a bordo o che hanno assistito al trasbordo, staccano i riscontrini, e li restituiscono alla dogana muniti delle medesime attestazioni apposte sulle bollette (visto imbarcare e visto a bordo oppure visto trasbordare).

     I riscontrini delle bollette di esportazione per merci ammesse alla restituzione dei diritti, relativi a spedizioni fatte per via di terra, vengono staccati dagli agenti cui incombe accertare il passaggio delle merci dalla linea doganale, i quali li restituiscono alla dogana muniti del visto uscire dallo Stato.

     La dogana, ritirati i riscontrini, si accerta che abbiano le prescritte attestazioni e quindi li contrappone alle bollette matrici corrispondenti.

     Nei casi in cui sia avvenuto l'imbarco od il trasbordo di una parte soltanto delle merci, la dogana completa le attestazioni sui riscontrini indicandovi i documenti che dimostrano l'esito della parte rimanente.

     Il secondo riscontrino delle bollette di lasciapassare di merci estere per uso dello speditore viene dagli agenti completato con le stesse attestazioni apposte sul primo, e consegnato alla parte interessata.

     Non fa uso di alcun riscontrino per le bollette di lasciapassare emesse per legittimare l'uscita delle merci estere dal porto secondo l'art. 31 della legge.

 

          Art. 90.

     Nei casi indicati all'art. 88, non sono ammesse, per far uscire merci dalla dogana, le bollette mancanti del riscontrino o con riscontrino staccato.

     Nei casi indicati all'art. 89, le bollette il cui riscontrino non sia pervenuto alla dogana munito delle prescritte attestazioni degli agenti di finanza, non provano il legittimo esito delle merci estere spedite e non valgono a provare l'esportazione delle merci nazionali agli effetti della restituzione dei diritti, a meno che l'interessato non produca invece la bolletta figlia od il secondo riscontrino di cui è in possesso, con le attestazioni suddette, nel qual caso la dogana unisce il documento esibito alla matrice della bolletta in sostituzione del riscontrino prescritto. Se il documento esibito è la bolletta di esportazione per merci ammesse alla restituzione dei diritti, questa viene restituita all'interessato previa annotazione sulla relativa matrice dell'avvenuta regolare spedizione della merce.

 

          Art. 91.

     Le bollette di accompagnamento che servono pel trasporto di merci con scorta, sono munite di speciale riscontrino destinato a precedere il ritorno della relativa bolletta, per dare pronta notizia del regolare arrivo delle merci al luogo di destinazione.

     Tale riscontrino indica il numero, la data e l'ufficio emittente della bolletta, il luogo di destinazione delle merci ed il nome e cognome, dell'agente che le scorta. Viene staccato dall'ufficio di destinazione appena arrivate le merci e, munito delle attestazioni di arrivo, rimandato all'ufficio di partenza per mezzo dello stesso agente di scorta. Il riscontrino non viene staccato quando l'ufficio d'arrivo possa invece rimandare subito la bolletta d'accompagnamento discaricata.

     Se trascorso il tempo occorrente pel ritorno dell'agente di scorta, questi non ha riportato all'ufficio di partenza né il riscontrino né la bolletta discaricata, l'ufficio stesso deve subito informare l'ufficiale da cui dipende il detto agente per le opportune indagini.

     I riscontrini restituiti all'ufficio di partenza vengono uniti alla matrice della bolletta.

 

Cambio di destinazione delle merci dopo l'emissione della bolletta

 

          Art. 92.

     Le merci per le quali sia stata emessa la bolletta per la spedizione ad altra dogana od all'estero, possono, prima che sieno spedite, ricevere altra destinazione doganale col permesso del capo della dogana.

     Il permesso è dato per iscritto sulla bolletta a seguito di richiesta del proprietario delle merci o del suo rappresentante, scritta nel documento medesimo.

     In questi casi la dogana compie le formalità, prescritte per il rilascio della nuova bolletta, ripetendo, quando occorra, l'operazione di visita.

     La dichiarazione da presentarsi per le nuove operazioni, oltre alle indicazioni esistenti nella bolletta già emessa, deve contenere tutte quelle oltre che le operazioni stesse richiedessero.

     Le differenze eventualmente rilevate di fronte alla dichiarazione presentata per la emissione della primitiva bolletta, si considereranno rilevate per gli effetti contravvenzionali di fronte alla dichiarazione presentata successivamente quando per la nuova operazione tali differenze fossero soggette a pena più grave.

     Le bollette primitive si muniscono dell'annotazione di riferimento alle nuove, e si allegano alle corrispondenti matrici.

 

Ingiunzioni

 

          Art. 93.

     Mediante l'atto d'ingiunzione si ricuperano i diritti liquidati e non pagati dai contribuenti, e quelli che dalla revisione delle scritture doganali risultino percetti in meno del dovuto o per errori di calcolo nella liquidazione delle tariffe, o per altra causa.

     Sono titolo all'ingiunzione le liquidazioni dei diritti dovuti compiute dagli agenti dell'amministrazione ed inscritte nei registri e nelle bollette doganali.

     L'ingiunzione viene emessa dal contabile doganale e deve avere il suo corso seguendo la procedura stabilita dal regolamento per la esecuzione della legge sulla riscossione delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia ed altri crediti gabellari, approvato col regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708.

     L'invito di pagamento che ai termini del citato regolamento precede l'atto d'ingiunzione si fa pervenire al debitore per mezzo di agenti doganali o per mezzo della posta, con ricevuta di ritorno.

     Si spicca direttamente l'ingiunzione, senza farla precedere dall'invito di pagamento, quando si tratti di riscuotere i diritti liquidati su dichiarazioni o su bollette giacenti insoddisfatte nella cassa della dogana, ed in tutti i casi nei quali l'indugio possa recar danno all'amministrazione.

 

Prescrizione

 

          Art. 94.

     I due anni, entro i quali l'amministrazione esercita l'azione per riscuotere i diritti dovuti dai contribuenti, decorrono:

     a) pei diritti liquidati sulle dichiarazioni o sulle bollette, dalla data dell'allibramento della dichiarazione, o dalla data della bolletta staccata dai registri a matrice e figlia;

     b) pei diritti che risultano dovuti in seguito a revisione delle scritture doganali, dalla data delle bollette, se si tratta di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe; dalla data di scadenza del termine assegnato sulla bolletta di cauzione per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, oppure dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle rispettive partite, se si tratta di rilievi dipendenti dal movimento delle merci spedite ad altra dogana od in transito o depositate nei magazzini doganali.

 

Rimborsi

 

          Art. 95.

     La domanda per il rimborso di somme in più pagate, di che all'art. 16 della legge, corredata della bolletta di pagamento, dev'essere dal contribuente diretta all'intendenza di finanza dalla quale dipende la dogana che ha emessa la bolletta.

     L'intendenza, accertato che la domanda è fatta in tempo utile, la trasmette, insieme colla bolletta, all'ufficio che è in possesso dei registri doganali. L'ufficio prende nota della domanda sul registro di allibramento e sulla matrice, si accerta che questa concordi con la bolletta presentata, verifica che in precedenza non sia stato domandato il rimborso, munisce la bolletta di precisa attestazione (omologazione) da cui risultino le annotazioni fatte sui registri e gli accertamenti compiuti, espone tanto sulla bolletta presentata quanto sulla corrispondente matrice la nuova liquidazione dei diritti effettivamente dovuti, dalla quale emerga la somma da rimborsare, e restituisce la bolletta e la domanda di rimborso all'intendenza.

     Questa, verificata la regolarità delle attestazioni apposte sulla bolletta, provvede al rimborso nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti di contabilità.

 

          Art. 96.

     L'ufficio incaricato della revisione delle scritture doganali quando, entro il termine utile al risarcimento, chiarisca errori di calcolo o di tassazione in danno dei contribuenti, ne dà comunicazione alla dogana che effettuò la riscossione, trasmettendole i registri e le bollette matrici corrispondenti.

     La dogana invita l'interessato a produrre le bollette di pagamento, figlie, e, ricevutele, procede agli accertamenti e fa le attestazioni delle quali è cenno nell'articolo precedente, come se vi fosse domanda del contribuente; indi trasmette all'intendenza di finanza tali bollette munite della liquidazione delle somme in più riscosse affinché sia provveduto al rimborso, e restituisce i registri e le bollette matrici all'ufficio incaricato della revisione.

 

          Art. 97.

     Le bollette originali di pagamento, presentate per ottenere la restituzione di somme in più pagate, debbono essere unite agli atti giustificativi del rimborso.

     Qualora le bollette occorrano al contribuente in prova del pagamento dei diritti, o per legittimare le merci importate, o per altra causa comprovata, l'intendenza può rilasciare, in luogo della bolletta, regolare certificato constante l'avvenuto ritiro da parte dell'amministrazione del documento originale. Sul certificato devono essere riportate tutte le indicazioni della bolletta in sostituzione della quale viene rilasciato e dev'essere fatto cenno del rimborso accordato.

 

Effetti dell'importazione e dell'esportazione

 

          Art. 98.

     A termini dell'articolo 17 della legge le merci estere sono pareggiate alle nazionali ossia nazionalizzate, quando sono rilasciate dalla dogana con bolletta d'importazione. Le merci nazionali sono considerate come estere quando, licenziate dagli uffici doganali di confine con bolletta di esportazione, hanno varcata la linea doganale dalla frontiera di terra, o sono state imbarcate sui bastimenti o su barche od altri galleggianti lungo il lido del mare.

 

Casi di forza maggiore

 

          Art. 99.

     Le prove volute dall'articolo 19 della legge pei casi di forza maggiore e degli avvenimenti fortuiti devono essere prodotte dagli interessati appena essi presentansi alla dogana.

     Se manca qualche documento basta farne cenno al capo della dogana, il quale assegna il termine per la presentazione. Fino a che non sia trascorso questo termine, la dogana può sospendere il procedimento per le contravvenzioni rilevate, quando non vi sia pericolo nel ritardo.

     La forza maggiore comprovata libera dalle conseguenze penali incontrate per l'involontario inadempimento delle prescrizioni doganali; ma non dispensa dal pagamento dei diritti doganali che fossero dovuti sulle merci.

     Tuttavia, nel caso di distruzione di prodotti petroliferi custoditi in depositi doganali privati o spediti in transito a mezzo carri ferroviari, è accordato l'abbuono anche dei diritti doganali, purché ne sia provata la distruzione per causa di forza maggiore [29].

 

          Art. 100.

     Le avarie sofferte dai bastimenti devono essere denunciate alla dogana all'atto della presentazione del manifesto del carico sul quale deve farsi dal capitano o da chi per esso apposita dichiarazione.

     Nello stesso tempo, salvo la proroga prevista dal precedente articolo, devono essere presentati gli atti comprovanti le avarie, previsti dal codice di commercio e dal codice per la marina mercantile.

     Quando il capo della dogana abbia fondato motivo di dubitare sulla veridicità delle avarie denunciate, deve informarne l'autorità marittima ed attendere il risultato delle investigazioni da essa compiute per l'appuramento dei fatti.

 

Merci provenienti da naufragio

 

          Art. 101.

     Le merci provenienti da naufragio, se vi ha ricuperatore, devono essere presentante alla dogana per il compimento delle operazioni doganali. Altrimenti rimangono in custodia dell'autorità marittima.

     Quando l'ufficio di porto locale non abbia magazzini per le suddette merci, la dogana può assumerle in temporanea custodia nei propri magazzini in base a verbale descrittivo da trattenersi a corredo del registro delle merci in temporanea custodia.

     L'autorità marittima dispone delle merci ricuperate e provvede alla loro vendita ed alla distribuzione del prodotto, dopo prelevati i diritti doganali che fossero dovuti, compresi quelli di magazzinaggio, e le spese.

     In ogni caso le merci non possono essere ritirate dal deliberatario se non sono compiute le operazioni doganali.

     Nello stesso modo si procede per gli oggetti d'ignota provenienza rinvenuti in mare o rigettati sulla spiaggia.

 

Edifici lungo il lido del mare

 

          Art. 102.

     Quando venga fatta domanda di erigere edifici lungo il lido del mare l'intendenza di finanza, prima di rilasciare il permesso, si assicura che dalla concessione non possa derivare danno al regolare esercizio delle vigilanza della linea doganale od al presumibile svolgimento delle operazioni doganali, sentendo all'uopo l'avviso del direttore di dogana della circoscrizione e del comandante il circolo della guardia di finanza.

     Se la domanda è fatta direttamente all'intendenza, questa rilascia il permesso alla condizione che venga riportato il prescritto assenso dell'autorità marittima. Se è fatta all'autorità marittima, l'intendenza si pronuncia sulla domanda che le deve pervenire dall'autorità marittima stessa a termini dell'articolo 158 del codice per la marina mercantile.

 

Titolo II

DEGLI ARRIVI E DEI MANIFESTI

 

Capitolo I

ARRIVI DA TERRA

 

Arrivi per strade comuni

 

          Art. 103.

     Il conduttore delle merci che arrivano direttamente dall'estero alla dogana di frontiera per mezzo di strade comuni, deve presentare subito alla dogana le lettere di vettura e gli altri documenti che si riferiscono al carico.

     La dogana, senza attendere che le merci siano scaricate, le inscrive nel registro degli arrivi in base ai documenti presentati, il numero e la specie dei quali annota nel registro stesso.

     Non sono soggette ad allibramento nel registro degli arrivi, le merci portate dai viaggiatori e dai corrieri ed in generale quelle che con semplice dichiarazione verbale vengono subito sdoganate.

     Nel suddetto registro devono poi indicarsi, il numero, la data e la specie delle bollette emesse, secondo la destinazione doganale data alle merci.

 

          Art. 104.

     Se prima di arrivare alla dogana, dove debbono essere presentate le merci, si trova un posto d'osservazione, il conduttore deve consegnare agli agenti doganali del posto suddetto i documenti che riguardano le merci.

     Se nulla impedisce l'introduzione delle merci, si dà una bolletta di accompagnamento staccata da registro a matrice e figlia, nella quale devono indicarsi: il nome e cognome del conduttore, le marche, i numeri, la specie e la quantità dei colli e, sommariamente, la qualità delle merci ed il peso, secondo le risultanze dei documenti presentati. Con la bolletta di accompagnamento le merci vengono spedite sotto scorta alla prossima dogana.

     I documenti presentati al posto d'osservazione devono essere messi in un plico suggellato alla presenza del conduttore e consegnati all'agente incaricato di scortare le merci.

     Se la distanza dal posto di osservazione alla dogana supera tre chilometri, devono i colli essere piombati o deve l'intiero carico essere assicurato con involti, corde e piombi. Si eccettuano da questo vincolo le merci di grossa mole facilmente descrivibili e quelle che, senza che occorra procedere all'apertura dei colli, si riconoscano esenti da diritti di confine.

     Per la scorta non è dovuta indennità.

 

          Art. 105.

     La dogana che riceve le merci spedite dal posto di osservazione si accerta, alla presenza del conduttore e dell'agente che le ha scortate, dell'integrità del carico, della corrispondenza dei colli con le indicazioni della bolletta di accompagnamento e dei documenti contenuti nel plico suggellato, indi descrive i colli nel registro degli arrivi, attesta, a tergo della bolletta, l'arrivo regolare delle merci, indicando anche la data e il numero di allibramento nel registro, e consegna la bolletta stessa all'agente perché le riporti al capo del posto di osservazione.

     L'agente di scorta, fintantoché non riceva l'ordine di restituirsi in residenza, deve rimanere presso la dogana per tenere sorvegliate le merci.

 

Arrivi per strade ferrate

 

          Art. 106.

     Quando convogli delle strade ferrate, provenienti dall'estero, arrivano alla stazione posta in territorio nazionale presso cui si trova la dogana, le uscite della stazione devono essere chiuse o guardate da agenti di finanza in modo da impedire che escano merci o bagagli di viaggiatori senza che sieno presentati alla dogana.

     Il conduttore del treno deve subito consegnare alla dogana il plico contenente i documenti che si riferiscono alle merci ed ai bagagli contenuti nei carri, il quale plico dev'essere in precedenza chiuso e suggellato a cura dell'amministrazione delle strade ferrate nell'ultima stazione estera. Quando la stazione ove trovasi la dogana non sia collocata all'immediato confine, dev'essere vigilato da agenti il tratto percorso da treno nel territorio nazionale, ed il conduttore deve consegnare il plico dei documenti all'agente di finanza che si trovasse, in precedente stazione, incaricato di scortare il treno fino alla dogana. In questo caso il plico viene consegnato alla dogana dall'agente di scorta.

     Appena presentati i documenti viene proceduto, in confronto di essi e coll'intervento degli agenti doganali, alla verificazione dei carri ed allo scarico dei bagagli, la cui visita e licenziamento devono avere la precedenza sopra ogni altra operazione doganale. Le merci poi, eccetto quelle per le quali fosse consentita la visita sui carri, vengono scaricate e passate nei magazzini o nelle sale a ciò destinate, per far luogo alle operazioni doganali a misura che vengono presentate le relative dichiarazioni.

     I carri arrivati devono essere dalla dogana immediatamente assicurati mediante piombamento quando le merci in essi contenute non vengano subito scaricate o, se le merci son destinate a rimanere sui carri, non possano aver luogo subito le operazioni doganali. Può essere omessa la piombatura dei carri già muniti di contrassegni delle dogane estere o contenenti merci di grossa mole che non presentino pericolo di sottrazioni.

 

          Art. 107.

     Coi documenti che accompagnano le merci dev'essere presentato alla dogana un elenco delle merci portate dal treno, compilato su modello approvato dal Ministero delle finanze.

     Tale elenco o deve trovarsi nel plico suggellato da presentarsi all'arrivo del treno o deve essere immediatamente compilato, all'arrivo, dell'agenzia delle strade ferrate e consegnato alla dogana. Nel primo caso, è firmato dal conduttore del treno, nell'altro caso, è firmato dal rappresentante delle strade ferrate della stazione d'arrivo.

     La dogana fatto il riscontro dei carri ed accertata la corrispondenza dell'elenco coi documenti suddetti e segnatamente con le dichiarazioni d'origine compilate dai mittenti, lo allibra sul registro degli arrivi, sul quale fa, in luogo della descrizione delle merci, un semplice riferimento all'elenco medesimo.

     I colli di merci varie contenuti in un medesimo carro, possono essere indicati nell'elenco pel loro numero complessivo; ma in questo caso l'amministrazione delle strade ferrate deve successivamente, ed in ogni modo prima di compiere le operazioni di scarico od altre operazioni doganali, presentare apposite distinte dei colli contenuti in ciascun carro, delle quali la dogana prende nota nell'elenco a cui le allega.

     Gli elenchi, muniti del numero e della data di allibramento nel registro degli arrivi, vengono allegati al registro stesso.

     Negli elenchi o nelle distinte ad essi unite si indica il numero, la data e la specie delle bollette emesse per l'esito delle merci. Nel registro basta l'annotazione di riferimento agli elenchi allegativi.

 

          Art. 108.

     Se l'arrivo dei treni ha luogo presso dogane italiane poste su territorio estero, la dogana non s'ingerisce che delle merci destinate a proseguire il viaggio per essere introdotte nello Stato. Deve però vigilare che con i treni in partenza diretti nello Stato non vengano spedite merci non accompagnate da bolletta doganale, procedendo nell'atto del carico dei carri che devono comporre i detti treni, ai riscontri prescritti per l'uscita dalle merci dalla dogana, ed assicurando con piombamento i carri appena verificati, compresi quelli che proseguano senza essere stati scaricati.

     Quando non vi sieno speciali magazzini per le merci destinate nello Stato, la dogana può prescindere dalla tenuta del registro degli arrivi ed accettare direttamente le dichiarazioni per la spedizione delle merci.

     Per il movimento dei treni e delle merci presso le dogane che sono in territorio estero si osservano tanto dalla dogana come dalle amministrazioni delle strade ferrate le norme stabilite dalle convenzioni internazionali e da speciali regolamenti.

 

Presentazione delle merci ad una dogana non autorizzata

 

          Art. 109.

     Le merci che si presentano ad una dogana che non abbia facoltà di sdaziarle o di spedirle ad altro ufficio doganale con bolletta di cauzione, vengono spedite con bolletta di accompagnamento e con scorta alla dogana più vicina che abbia facoltà di riceverle, purché si trovi a distanza non maggiore di dieci chilometri. In caso diverso la dogana provvede affinché siano rispedite all'estero, pure con bolletta di accompagnamento e con scorta.

     Così nell'uno, come nell'altro caso, gli agenti che scortano le merci hanno diritto alla indennità prevista dall'articolo 64.

     Le bollette d'accompagnamento devono essere restituite alla dogana emittente, munite, da parte dart. 64egli agenti di finanza, dell'attestazione di uscita delle merci dallo Stato, oppure dell'attestazione, da parte della dogana, di regolare arrivo e della indicazione della specie, del numero e della data della bolletta emessa per l'esito delle merci, secondoché le merci sieno state respinte all'estero o scortate ad altra dogana.

     Tali attestazioni costituiscono lo scarico del registro degli arrivi in cui le merci all'arrivo dall'estero sono inscritte.

 

          Art. 110.

     Qualora sia presentata dichiarazione scritta per importazione di merci che la dogana abbia facoltà di sdaziare, e nella visita se ne trovino altre per le quali la dogana non abbia tale facoltà, le merci non possono più essere respinte all'estero.

     Su presentazione di nuova dichiarazione corrispondente alla primitiva, i colli contenenti le merci suddette devono, previa verificazione, essere spediti con bolletta di cauzione alla dogana autorizzata, col vincolo dello sdaziamento all'arrivo.

     Le differenze rilevate nella visita delle merci di fronte alla prima dichiarazione, si fanno risultare sulla dichiarazione successivamente presentata.

     Le spedizioni con bolletta di cauzione previste dal presente articolo, possono essere fatte da qualsiasi dogana.

 

Ritorno all'estero di merci arrivate

 

          Art. 111.

     Quando sia richiesta la rispedizione all'estero di merci arrivate alle dogane di confine ed allibrate sul registro degli arrivi, la dogana osserva le stesse norme stabilite dall'art. 109 per le merci che debbono essere respinte all'estero per incompetenza dell'ufficio a compiere le operazioni doganali.

 

Capitolo II

ARRIVI DA LAGHI

 

Arrivi dal lago Maggiore e dal lago di Garda

 

          Art. 112.

     Se le dogane estreme a cui devono essere presentate le merci che si trasportano sul lago Maggiore sono poste sulle sponde nazionali dei laghi, si osservano per l'arrivo delle merci le prescrizioni dall'articolo 103 e gli obblighi dei conduttori delle merci sono adempiuti dai capitani o conducenti dei piroscafi e delle barche [30].

     Se le dogane suddette sono poste sulle sponde estere le merci devono essere presentate all'atto della loro spedizione in Italia per via di lago, e, di regola, prima dell'imbarco sui piroscafi o sulle barche, dovendo le merci, salvo il disposto di convenzioni internazionali, immettersi nel lago degli scali in cui si trovano le dogane. Insieme colle merci dev'essere presentata la dichiarazione che la dogana accetta direttamente senza che occorra il preventivo allibramento delle merci nel registro degli arrivi.

     Per le merci presentate a dogana non autorizzata a riceverle e quelle da respingersi all'estero sono applicabili gli art. 109, 110 e 111.

 

Arrivi del lago promiscuo di Lugano

 

          Art. 113.

     Per le merci che arrivano dal lago promiscuo di Lugano sono applicabili le stesse norme stabilite per gli arrivi da via di terra.

 

Servizio a bordo dei piroscafi che percorrono i laghi

 

          Art. 114.

     Il Ministero delle finanze stabilisce su quali piroscafi che percorrono i laghi ed a quali condizioni possa essere istituito il servizio doganale a bordo.

     Sul lago di Lugano il servizio a bordo sostituisce, con limitate facoltà, le dogane del lago per le merci in arrivo che si devono sbarcare laddove non vi sono uffici doganali e per la visita e lo svincolo dei bagagli dei viaggiatori.

     Sul lago Maggiore il servizio a bordo legittima il trasporto delle merci estere non presentate alle dogane estreme perché altrove destinate, ed assicura la presentazione ad una dogana del lago delle merci per le quali il servizio a bordo non avesse facoltà di compiere lo sdoganamento [31].

 

          Art. 115.

     Per i trasporti sul lago Maggiore, nei casi in cui le dogane sieno stabilite lungo le sponde nazionali, i capitani dei piroscafi che hanno a bordo agenti doganali, appena giunti nelle acque dello Stato, devono presentare ai detti agenti un elenco generale delle merci e delle provviste di bordo portate dal piroscafo o dalle barche che questo avesse a rimorchio, e tanti elenchi parziali sono le dogane alle quali le merci debbano essere presentate, più uno, speciale, per le merci da sdoganarsi a bordo [32].

     Gli elenchi devono essere compilati su modello approvato dal Ministero delle finanze, sottoscritti dal capitano e corredati delle lettere di vettura o degli altri documenti relativi alle merci.

     I bagagli che portano i viaggiatori si visitano dagli agenti che sono a bordo e non si inscrivono negli elenchi. I bagagli che contengono oggetti passibili di dazio, quando non vengano sdoganati a bordo, si consegnano alla dogana d'arrivo per le operazioni richieste dal viaggiatore.

 

          Art. 116.

     Gli agenti che sono a bordo si accertano che le merci estere caricate sul piroscafo sieno tutte inscritte negli elenchi presentati e corrispondano nei loro caratteri esterni alle indicazioni degli elenchi stessi e dei documenti del carico, indi procedano al piombamento dei singoli colli destinati ad essere presentati alle dogane, oppure li racchiudono entro reti o copertoni piombati, o nella stiva del piroscafo, piombando i boccaporti. Uguale procedimento seguono per le merci caricate sulle barche tirate a rimorchio.

     Le merci estere debbono, tanto sul piroscafo quanto nelle barche, essere tenute distinte da quelle nazionali.

     Per ogni dogana a cui le merci sono destinate, gli agenti emettono una bolletta d'accompagnamento sulla quale, in luogo della descrizione delle merci, indicano il numero complessivo dei colli con riferimento al corrispondente elenco.

     Nell'elenco generale si prende nota delle bollette emesse per tutte le partite inscrittevi, cioè, delle bollette di accompagnamento e di quelle altre rilasciate per le merci sdoganate a bordo del piroscafo in base agli speciali elenchi presentati dal capitano e secondo le facoltà dell'ufficio doganale di bordo.

 

          Art. 117.

     A ciascuna dogana di destinazione il capitano deve presentare le merci indicate nel rispettivo elenco e gli agenti doganali di bordo devono consegnare la bolletta d'accompagnamento, l'elenco ed i documenti che vi si riferiscono.

     L'elenco generale, munito delle annotazioni prescritte dal precedente articolo, viene poi consegnato alla dogana da cui dipende il servizio di bordo.

 

          Art. 118.

     La dogana di destinazione accerta la corrispondenza dei colli sbarcati con le indicazioni dei documenti ricevuti dagli agenti, e li allibra nel registro degli arrivi.

     In luogo di descrivere nel registro i colli delle merci arrivate, la dogana vi può unire l'elenco pervenuto insieme colla bolletta d'accompagnamento. In questo caso appone sull'elenco il numero e la data di allibramento e sul registro fa annotazione di riferimento all'elenco allegato.

     Le bollette di accompagnamento, munite dell'attestazione di regolare arrivo dei colli e del numero e data dell'allibramento nel detto registro, vengono trasmesse alla dogana da cui dipende il servizio di bordo.

 

Capitolo III

ARRIVI DA MARE E MANIFESTI

 

Vigilanza sul mare

 

          Art. 119.

     Per la vigilanza sui bastimenti nel mare territoriale, gli agenti si attengono alle prescrizioni del regolamento di servizio del corpo della guardia di finanza.

 

          Art. 120.

     Il Ministero delle finanze determina per quali bastimenti e per quali provenienze, in esecuzione dell'art. 25 della legge, risulti obbligatoria la presentazione dei manifesti rilasciati dall'autorità doganale o portuaria estera.

     I capitani dei bastimenti che non posseggono il suddetto manifesto, o che provenienti dalle località designate dal decreto reale emanato a termini del citato articolo, sono sprovvisti del manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana, si considerano privi del manifesto del carico agli effetti di legge.

     Sono pure considerati privi del manifesto i capitani che posseggono i suddetti manifesti contenenti abrasioni, correzioni od aggiunte non convalidate dall'autorità che li ha rilasciati o vidimati.

     I suindicati obblighi non si estendono ai bastimenti che, diretti all'estero, giungono nel mare territoriale di rilascio forzato.

 

Visite a bordo dei bastimenti in arrivo

 

          Art. 121.

     Appena un bastimento approdato è ammesso a libera pratica, gli agenti di finanza devono recarsi a bordo per esaminare e vidimare il manifesto, verificare sommariamente lo stato del carico e delle paccottiglie e riscontrare le provviste di bordo, ponendo sotto suggello i generi di privativa, le polveri piriche, le derrate coloniali e gli spiriti, che ne facciano parte in quantità superiore agli immediati bisogni dell'equipaggio e dei passeggeri. Altri generi oltre quelli suindicati possono essere assoggettati all'obbligo del suggellamento, per disposizione del Ministero delle finanze.

     In prova dell'avvenuto riscontro e suggellamento delle provviste suddette, gli agenti rilasciano al capitano speciale bolletta, staccata da registro a matrice e figlia, indicante la qualità e quantità dei generi posti sotto suggello e di quelli lasciati disponibili per il consumo.

     Il capitano può chiedere di depositare le provviste di bordo nei magazzini della dogana per riprenderle all'atto della partenza. In questo caso gli agenti le scortano alla dogana.

     Il capo della dogana ha facoltà di permettere che non sieno suggellate le provviste quando appartengono a piroscafi che si fermano poche ore dopo l'approdo e vi sia mezzo di mantenere vigilato il piroscafo con agenti a bordo fino al momento della partenza.

     Per il riscontro delle provviste di bordo i capitani che provengono direttamente dall'estero possono presentare agli agenti una separata distinta, la quale, dopo essere vidimata, viene unita al manifesto.

     Se il bastimento giunge dall'estero, il manifesto da presentarsi agli agenti dev'essere quello prescritto dagli articoli 24 e 25 della legge. Se giunge da un porto dello Stato, dev'essere quello prescritto dall'articolo 32 della legge, vidimato dalla dogana di partenza.

     Nell'un caso e nell'altro, gli agenti che hanno eseguita la visita sommaria a bordo, nel vidimare il manifesto, devono indicare l'ora dell'approdo e l'ora della visita e descrivere per qualità e quantità le provviste di bordo poste sotto suggello o verificate per la consegna alla dogana.

     Quando il manifesto sia costituito di più fogli per la descrizione del carico o delle provviste, gli agenti devono firmare ciascun foglio, e, nel vidimare il manifesto, indicare il numero dei fogli di cui si compone.

 

          Art. 122.

     Riscontrando irregolarità nel manifesto, gli agenti di finanza chiedono spiegazioni al capitano e descrivono nel manifesto stesso le irregolarità rilevate, riportandovi le dichiarazioni fatte in proposito dal capitano, il quale deve essere invitato a sottoscriverle.

     Il manifesto viene poscia restituito al capitano affinché nel termine prescritto lo presenti alla dogana, alla quale spetta procedere contravvenzionalmente per le irregolarità riscontrate.

     All'atto della vidimazione del manifesto gli agenti devono annullare tutti gli spazi in bianco e ripetere le indicazioni che non apparissero chiare o fossero corrette, convalidandole colla propria firma, in modo da impedire ulteriori aggiunte o correzioni. Trovando scritte nel manifesto speciali annotazioni riguardanti il carico, ne devono pure accettare l'esistenza mediante la firma.

 

Perquisizioni a bordo dei bastimenti

 

          Art. 123.

     Nei casi di indizio di contravvenzione possono essere compiute perquisizioni a bordo dei bastimenti, salva l'osservanza dei patti internazionali.

     Le perquisizioni da compiersi dagli agenti di finanza a bordo di bastimenti di bandiera estera devono, di regola, essere autorizzate dal capo della dogana o dall'ispettore del circolo della guardia di finanza. Eguale autorizzazione è necessaria riguardo a quelle da farsi, per gravi sospetti di contravvenzione, su bastimenti da guerra. In quest'ultimo caso, prima di cominciare la perquisizione, dev'essere chiesto l'assenso del comandante del bastimento.

 

Esenzioni del manifesto

 

          Art. 124.

     I bastimenti non mercantili, cioè i bastimenti da guerra e quelli da diporto (Yachts), di qualsiasi bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi governi, non sono soggetti all'obbligo del manifesto ed alle prescrizioni della visita sommaria e del suggellamento delle provviste.

     I bastimenti da diporto vengono assoggettati al trattamento dei bastimenti mercantili quando facciano operazioni di commercio pel trasporto di merci o di passeggeri.

     Quando giungono dall'estero bastimenti da guerra di bandiera nazionale, dev'essere presentata alla dogana una distinta degli oggetti di estera provenienza portati dalle persone dell'equipaggio. La distinta è compilata in base a verificazione fatta a bordo per cura del comandante del bastimento, e dev'essere da esso firmata.

     Per le modalità relative allo sdoganamento di tali oggetti la dogana procede d'accordo col comandante del bastimento.

 

Contenuto del manifesto

 

          Art. 125.

     Nel manifesto del carico dev'essere indicata sommariamente la qualità delle merci e, per quelle alla rinfusa, anche la quantità.

     Per le merci in colli è richiesta pure l'indicazione della quantità, quando questa risulti dai documenti del carico. A termini dell'art. 28 della legge, dev'essere espresso in lettere il numero complessivo dei colli costituenti il carico per ciascuna destinazione.

     Si considerano merci alla rinfusa quelle prive d'imballaggio, i cui singoli pezzi non abbiano marche e numeri distintivi, e non consistano in oggetti di grossa mole aventi carattere proprio (come sarebbero le àncore, le caldaie, i grossi tubi, le lamiere di grosso spessore, ecc.), i quali sono da considerarsi come colli. Si considerano pure merci alla rinfusa i fasci o legacci facilmente divisibili che riuniscono più pezzi, i quali isolatamente non abbiano il carattere di colli.

     Per alcune specie di merci alla rinfusa delle quali non sia noto ai capitani il quantitativo perché ad essi consegnate in base al numero dei pezzi, ed in tal modo descritte nei documenti del carico, è data facoltà al capo della dogana di permettere che nel manifesto sia indicato il numero dei pezzi, invece del peso. Però in questo caso il capitano deve rispondere del numero dei pezzi, agli effetti di legge, come si trattasse di colli.

 

          Art. 126.

     Nel manifesto del carico devono essere descritte separatamente, indicandone la qualità e la quantità netta, le provviste di bordo, cioè i generi che servono al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri, ed alla manutenzione del bastimento.

     Le paccottiglie devono essere descritte nel manifesto come le altre merci costituenti il carico. Le paccottiglie per le quali riuscisse difficile una esatta descrizione, per qualità e quantità, devono all'arrivo essere presentate dal capitano agli agenti incaricati di fare la visita sommaria, affinché sieno assicurate in apposito ripostiglio a bordo, ovvero scortate in dogana per essere depositate nei magazzini di temporanea custodia.

 

          Art. 127.

     Non si iscrivono nel manifesto del carico i bagagli ed i campionari dei viaggiatori, quando sieno contenuti in valigie, sacche, bauli, cassette chiuse a chiave, sacchi semplicemente legati, scatole e simili colli, nei quali ordinariamente si custodiscono gli effetti dei viaggiatori. Devono essere iscritti nel manifesto i colli di altra natura nei quali sono ordinariamente contenute merci propriamente dette anche quando il proprietario di essi si trovi a bordo del bastimento e li abbia presentati come bagaglio.

     Non è richiesta la inscrizione nel manifesto degli oggetti che costituiscono la dotazione di bordo, quali sono le suppellettili dei bastimenti ed il corredo di attrezzi, strumenti, macchine e loro parti che devono tenersi a bordo ai termini dei regolamenti per la marina mercantile.

     Fanno parte della dotazione di bordo i recipienti speciali adattati alle stive dei bastimenti per il trasporto dei liquidi.

 

Termine per la consegna del manifesto

 

          Art. 128.

     Quando i bastimenti al loro arrivo non sono subito ammessi a libera pratica, il termine di 24 ore, stabilito dall'art. 29 della legge per la consegna del manifesto, decorre dal momento in cui l'autorità sanitaria si è pronunciata per l'ammissione alla libera pratica.

     Però se il capitano, conformemente ai regolamenti sanitari, non chiede all'arrivo la libera pratica o chiede di fare operazioni doganali mantenendo il bastimento in contumacia, il manifesto dev'essere presentato nelle 24 ore dall'approdo.

     I bastimenti che, senza aver fatto operazioni commerciali, venissero per misura sanitaria allontanati dal porto, si considerano dalla dogana come non approdati.

 

Presentazione del manifesto alla dogana

 

          Art. 129.

     I capitani dei bastimenti che provengono direttamente dall'estero devono presentare alla dogana, insieme col manifesto del carico o di bordo, una copia del medesimo e le polizze di carico.

     Tale copia dev'essere scritta in lingua italiana sul modello stabilito dal Ministero delle finanze e si denomina manifesto delle merci arrivate. Le partite di merci inscrittevi devono essere contrassegnate coi numeri ordinali.

     La dogana si assicura che il manifesto delle merci arrivate corrisponda col manifesto del carico o di bordo, e vi appone l'attestazione di concordanza. Lo confronta altresì colle indicazioni delle polizze di carico e lo allibra nel registro dei manifesti delle merci arrivate.

     Indica quindi su entrambi i manifesti il giorno e l'ora della presentazione, ed il numero e la data dell'allibramento sul registro suddetto.

     Se il manifesto delle merci arrivate non concorda col manifesto del carico, la dogana lo respinge e non dà corso alle operazioni doganali fintantoché non venga riprodotto in conformità del manifesto del carico. Se risultano differenze fra le indicazioni del manifesto e quelle delle polizze di carico, la dogana si limita a farne annotazione sul manifesto delle merci arrivate per norma nel successivo riconoscimento delle merci.

     Quando il manifesto posseduto dal capitano entro i dieci chilometri dal lido già fosse compilato nei modi stabiliti per il manifesto delle merci arrivate, serve senz'altro per la presentazione alla dogana.

     Al direttore di dogana della circoscrizione è data facoltà di permettere che presso alcune piccole dogane alle quali approdano bastimenti di portata limitata, non sia richiesta la compilazione del manifesto delle merci arrivate e, cioè sia ricevuto, senz'altro, il manifesto del carico o di bordo, purché sia compilato in lingua italiana e su foglio sufficientemente ampio perché possa contenere le attestazioni della dogana.

 

          Art. 130.

     La dogana, prima di accettare e registrare il manifesto delle merci arrivate, deve richiedere che le merci vi sieno descritte per ogni partita con tutte quelle maggiori indicazioni che sulla loro qualità, quantità e destinazione risultino dalle polizze e dagli altri documenti del carico.

     Per le marci destinate a più scali le dogane possono limitare la richiesta di tali maggiori indicazioni alle merci destinate al proprio scalo.

     Le merci caricate all'estero su piroscafi che approdano in più porti dello Stato e destinate all'estero, possono essere descritte nel manifesto delle merci arrivate colla sola indicazione del numero dei colli per ciascuna destinazione.

     Quando all'atto dell'accettazione del manifesto la dogana riconosca che le provviste di bordo inscrittevi eccedono i bisogni dell'equipaggio e dei passeggeri, provvede di ufficio alla inscrizione delle quantità eccedenti nel manifesto delle merci arrivate, nella parte del carico, e ne avverte il capitano. Nello stesso modo procede trovando inscritte fra le provviste di bordo merci che non servono al consumo dell'equipaggio o dei passeggeri od alla manutenzione del bastimento.

 

          Art. 131.

     I capitani dei bastimenti che provengono da un porto dello Stato devono presentare alla dogana il manifesto di partenza vidimato dalla dogana di ultimo approdo, che tiene luogo di manifesto del carico o di bordo e di quello delle merci arrivate, nonché le bollette doganali e le polizze di carico relative alle merci estere e, se richiesti, anche i documenti relativi alle merci nazionali che sono a bordo.

     La dogana riscontra specialmente le indicazioni del manifesto riguardanti le merci imbarcate all'estero e ad essa destinate, in confronto con le polizze di carico, ed occorrendo richiede che le indicazioni stesse sieno completate com'è prescritto dal primo comma del precedente articolo. Riscontra altresì le bollette doganali, e quando sia omessa la presentazione delle bollette di lasciapassare o di quelle di cauzione, nei casi voluti dalla legge doganale, accerta la contravvenzione per l'applicazione dell'art. 88 della legge stessa.

     I capitani dei bastimenti, che a termini dell'art. 32 della legge sieno muniti del lasciapassare per manifesto, devono presentare questo lasciapassare, il quale supplisce al manifesto.

     La dogana allibra il manifesto od il lasciapassare suddetto nel registro dei manifesti delle merci arrivate indicandovi l'ora della presentazione ed il numero e la data dell'allibramento.

 

          Art. 132.

     Nelle dogane divise in più riparti o sezioni, quando il manifesto concerne merci destinate in parte alla dogana centrale ed in parte ad una sezione, ovvero a più sezioni, esso viene di regola ricevuto dalla dogana centrale. Quando concerne merci destinate intieramente ad una sezione, può essere ricevuto dalla stazione stessa.

 

          Art. 133.

     Gli uffici di porto notificano giornalmente alla dogana gli arrivi dei bastimenti nella rada o nel porto e l'ora dell'arrivo.

     La dogana si accerta che i bastimenti arrivati siano state osservate le discipline doganali in ordine ai manifesti.

 

          Art. 134.

     I capitani dei bastimenti che approdano per forza maggiore, per ricevere ordini, per sbarcare od imbarcare passeggeri, per compiere operazioni nell'interesse del servizio postale o per imbarcare provviste di bordo nazionali, quando non si fermino in porto più di 24 ore dall'approdo, non abbiano merci che giusta il manifesto sieno destinate a quel porto, e non facciano operazioni di imbarco, di sbarco o di trasbordo di merci, sono esonerati dal presentare alla dogana il manifesto delle merci arrivate.

     Basta che essi prima di partire presentino alla dogana, per la semplice vidimazione, il manifesto del carico o di bordo, se provengono direttamente dall'estero, od il manifesto di partenza od il lasciapassare per manifesto, se provengono da un porto dello Stato, purché sul documento che presentano abbiano indicato la causa dell'avvenuto approdo. Se, ritirato il manifesto, il capitano non dovesse più partire entro le 24 ore, esso è in obbligo di ripresentare il manifesto alla dogana e di sottoporsi alle discipline ordinarie.

     I suddetti bastimenti devono essere sorvegliati dagli agenti di finanza dal momento dell'arrivo fino a quello della partenza.

 

          Art. 135.

     Quando un bastimento proveniente da un porto dello Stato giunga sfornito del manifesto o del lasciapassare per manifesto ed il capitano all'arrivo ne denunci lo smarrimento e ne domandi un duplicato, la dogana di partenza, su domanda di quella d'arrivo, può rilasciare il duplicato richiesto, osservata la legge sul bollo.

     Quando la mancanza dei suddetti documenti dipenda da subitanea partenza del bastimento avvenuta per comprovata forza maggiore che abbia impedito il compimento delle formalità doganali, il capitano deve presentare alla dogana del luogo d'approdo il manifesto del carico da esso compilato. Tale manifesto viene d'ufficio trasmesso alla dogana del luogo dal quale il bastimento proviene, affinché sia accertato che corrisponda allo stato del carico del bastimento all'atto della partenza.

     In attesa del duplicato o della risposta della dogana di partenza, il bastimento viene tenuto sotto speciale vigilanza degli agenti, ed il capitano non può compiere operazioni se non col permesso della dogana e previa prestazione di garanzia per l'ammontare delle pene pecuniarie e delle spese.

 

Presentazione anticipata di manifesti

 

          Art. 136.

     Le società di navigazione a vapore le quali nei loro uffici usino tenere la contabilità di bordo dei propri piroscafi e provvedere altresì alla compilazione dei manifesti ed alla custodia dei documenti del carico, possono essere ammesse a presentare alla dogana per conto dei capitani il manifesto del carico o di bordo dei piroscafi provenienti dall'estero, prima che questi arrivino, purché non vi sia l'obbligo di presentare il manifesto di partenza prescritto dall'art. 25 della legge.

     Devono però con apposito atto, da accettarsi dalla dogana, garantire il pagamento delle somme corrispondenti alle pene pecuniarie sancite dalla legge per la mancanza del manifesto, pei casi in cui il piroscafo giungesse nel mare territoriale prima che il manifesto fosse consegnato.

     A tale effetto la dogana, appena ricevuto il manifesto, indica in esso il giorno e l'ora della presentazione e lo consegna agli agenti di finanza incaricati di eseguire la visita a bordo prescritta dall'art. 121, i quali procedono come se il manifesto fosse stato loro esibito dal capitano. Per le provviste di bordo non descritte nel manifesto il capitano deve possedere all'arrivo apposita nota da presentarsi agli agenti a norma del citato articolo.

     Rimane con ciò fermo l'obbligo della presentazione del manifesto alla dogana secondo l'art. 129.

 

Presentazione delle merci alla dogana

 

          Art. 137.

     Ad ogni porto dello Stato devono essere sbarcate e presentate alla dogana le merci che, giusta il manifesto, vi sono destinate.

     Però il capo della dogana, quando non abbia dubbi sulla corrispondenza del manifesto col carico, è in facoltà di permettere che le merci suddette proseguano in tutto o in parte sullo stesso bastimento per altra destinazione, prescindendo dall'esigere lo sbarco e la presentazione di quelle che fossero destinate a porti dello Stato e lo sbarco di quelle che venissero destinate all'estero. Di queste ultime deve per altro aver luogo la presentazione, e la dogana dispone pel riconoscimento di esse a bordo, allo scopo di verificarne la corrispondenza col manifesto. Se si tratta di merci alla rinfusa, il riconoscimento viene limitato, d'ordinario, alla qualità della merce, fermo il diritto, nei casi di sospetto, di accettarne il peso.

     Se si tratta di bastimenti di portata non superiore alle 30 tonnellate non possono su questi rispedirsi per l'estero merci che, secondo il manifesto, sieno destinati a porti dello Stato. Quelle da rispedirsi per altro porto dello Stato possono rimanere a bordo quando quivi, col permesso della dogana, ne sia fatta al visita.

     Su domanda scritta del capitano o di chi per esso, il capo della dogana è pure in facoltà di permettere che vengano sbarcate e sottoposte alle ulteriori operazioni doganali, merci che dal manifesto risultino altrove destinate.

     Alla merci arrivate per via di mare ad una dogana non autorizzata a riceverle sono applicabili le disposizioni dell'art. 110.

 

Trasporto da una sezione doganale all'altra, delle merci sbarcate

 

          Art. 138.

     Nelle dogane divise in più riparti o sezioni le merci sbarcate in base alla copia od estratto del manifesto od alla dichiarazione, possono essere spedite dall'uno all'altro riparto o sezione per il compimento delle ulteriori operazioni doganali.

     Quando il trasporto debba aver luogo per via di mare, la dogana dà il permesso su presentazione della dichiarazione o di apposito estratto del manifesto, e ordina, se crede, la scorta delle merci.

     Quando il trasporto si debba fare per via di terra, la dogana permette la spedizione sotto scorta, emettendo una bolletta di accompagnamento come quella prescritta all'art. 104 sulla quale le merci s'inscrivono giusta le indicazioni del manifesto.

     Gli estratti del manifesto o le bollette di accompagnamento, che hanno servito per le spedizioni, devono essere restituiti all'ufficio di partenza, muniti della indicazione del numero e della data del successivo allibramento, accertante l'esito delle merci e, se si tratta di merci alla rinfusa, anche dell'indicazione della quantità verificata.

     Quando le merci sbarcate si trovino nei magazzini di temporanea custodia della dogana, il trasporto ad altro riparto o sezione ha luogo con bolletta d'accompagnamento e con scorta, sia che si faccia per via di mare come per via di terra.

     In ogni caso il capo della dogana è in facoltà di permettere che le spedizioni abbiano luogo con bollette di cauzioni seguendo le norme stabilite per il trasporto delle merci da una dogana all'altra.

 

Rendiconto delle merci inscritte nel manifesto

 

          Art. 139.

     La dogana deve curare che il capitano dia conto delle merci descritte nel manifesto, non destinate a rimanere a bordo del bastimento. All'uopo si assicura che per tali merci siano state compiute le operazioni doganali e per ogni partita indica nel manifesto delle merci arrivate od in quello di partenza, che lo sostituisce, la specie, il numero e la data delle bollette emesse o degli altri documenti di esito.

     Nello stesso modo si procede presso le sezioni od i riparti delle dogane per le merci ivi sbarcate con estratti del manifesto, i quali, muniti delle suddette indicazioni, devono essere restituiti all'ufficio che ha il manifesto originale.

     Al manifesto delle merci arrivate od a quello di partenza che lo sostituisce, vengono uniti gli estratti comprovanti l'esito delle merci sbarcate presso i riparti e le sezioni delle dogane, di quelle introdotte nei depositi franchi o di quelle trasbordate, e le copie che hanno servito per lo sbarco o per la introduzione delle merci nei magazzini di temporanea custodia della dogana.

     Se nell'appuramento del manifesto risultano differenze, la dogana contesta la contravvenzione al capitano.

     La responsabilità del capitano verso la dogana per le merci descritte nel manifesto non cessa fintantoché non risulti che le merci sieno state prese in consegna dalla dogana nei recinti o magazzini di temporanea custodia o sieno state regolarmente trasbordate su altro bastimento od abbiano avuto un ulteriore esito presso la dogana o presso qualche sezione o riparto di essa.

 

          Art. 140.

     E' vietato al capitano di disfare o ricomporre colli o di mutare in qualsiasi modo lo stato del carico descritto nel manifesto.

     Gli agenti di finanza nei porti devono vigilare affinché le merci e specialmente i liquidi si presentino alla dogana nella stessa condizione in cui sono estratti dalla stiva del bastimento, senza che si facciano detrazioni o travasi.

     Gli avanzi di merci, rimasti a bordo dopo lo sbarco delle rispettive partite, non possono essere raccolti in nuovi colli senza il permesso della dogana. Questa, accertato che provengono da merci regolarmente descritte nel manifesto, permette che sieno raccolti e quindi inscrive d'ufficio nel manifesto i nuovi colli formati. L'operazione dev'essere assistita a bordo dagli agenti quando non sia diversamente disposto dal capo della dogana.

 

Esito delle provviste di bordo

 

          Art. 141.

     Per fare uso nei porti dello stato delle provviste di bordo suggellate all'arrivo del bastimento o depositate in dogana, il capitano deve chiedere il permesso alla dogana.

     Il capo della dogana ha facoltà di permettere che sieno prelevate dalle provviste suddette e messe a disposizione del capitano le quantità necessarie per il consumo dell'equipaggio e dei passeggeri durante la permanenza del bastimento nel porto, purché non si tratti di generi di privativa dello Stato. Quando di tratti di provviste suggellate a bordo, può delegare la suddetta facoltà alla guardia di finanza.

     A richiesta del capitano il capo della dogana può anche permettere che una parte delle provviste venga prelevata per l'immissione in consumo o per altra destinazione doganale.

     Per il disuggellamento e il risuggellamento delle provviste di bordo occorre sempre l'intervento degli agenti, i quali si fanno esibire dal capitano la speciale bolletta di che all'art. 121, e vi appongono apposita attestazione indicante le quantità risuggellate.

 

Merci che rimangono a bordo

 

          Art. 142.

     Per le merci destinate ad altri scali e che rimangono a bordo, la dogana, prima di vidimare il manifesto per la partenza del bastimento, emette, in base alle indicazioni del manifesto presentato all'arrivo, tante bollette di lasciapassare di merci estere quanti sono i luoghi di destinazione. Per le merci destinate all'estero può rilasciare un'unica bolletta complessiva.

     Tali bollette si emettono su dichiarazione scritta dal capitano o di chi per esso, compilata in base alle indicazioni del manifesto, o staccandole d'ufficio da registro a matrice e figlia.

     Devono sempre essere dichiarate per iscritto le merci che, secondo il manifesto, dovevano sbarcarsi in un porto dello Stato, per le quali il capo della dogana, a termini dell'art. 137, abbia permesso che proseguano per altra destinazione. Per queste merci, dopo i riscontri prescritti dal suddetto articolo, viene emessa la bolletta di lasciapassare o quella di cauzione prescritta dall'art. 36 della legge.

     Quando il bastimento già provenga da un porto nazionale, valgono a legittimare l'uscita dal porto delle merci rimaste a bordo, le bollette emesse dalla dogana di precedente approdo; ma se tali bollette mancano, il capitano deve provvedersi di nuove bollette di lasciapassare.

 

Manifesto di partenza

 

          Art. 143.

     I capitani dei bastimenti diretti all'estero o ad altro porto dello Stato, anche quando il bastimento parta senza carico, devono presentare alla dogana, compilato sul prescritto modello, il manifesto di partenza indicante le merci rimaste a bordo e caricate, ed una copia del medesimo.

     Il manifesto di partenza deve contenere le indicazioni ed avere i requisiti prescritti per il manifesto del carico, del quale, dopo la consegna, fa le veci. Deve altresì indicare il luogo al quale è diretto il bastimento.

     Per ogni partita di merci inscritta deve essere fatto cenno dei documenti che la riguardano, non escluse le bollette di lasciapassare emesse per le merci che sono rimaste a bordo.

 

          Art. 144.

     Nel manifesto di partenza si inscrivono separatamente le merci estere dalle nazionali, tenendo pur distinte quelle rimaste a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo.

     Le merci estere si descrivono distintamente per ogni destinazione. E' fatta però eccezione per le merci caricate dall'estero e rimaste a bordo o ricevute direttamente di trasbordo, le quali, quando siano dirette all'estero, possono esservi descritte complessivamente indicando solo la quantità dei colli e delle partite di merci alla rinfusa per ogni destinazione e per ogni bolletta di lasciapassare da cui sono accompagnate. Può essere omessa la descrizione delle merci imbarcate con bolletta di cauzione, per le quali basta che sia fatta nel manifesto la seguente annotazione: merci estere dirette a** come da bollette di cauzione.

     Le provviste di bordo devono sempre essere dettagliatamente descritte in sede separata distinguendo quelle rimaste a bordo da quelle caricate.

     Quanto alle merci nazionali, è obbligatoria la inscrizione di quelle imbarcate con bolletta di esportazione per merci ammesse alla restituzione dei diritti, le quali devono essere descritte distintamente per ogni bolletta.

     Tutte le altre merci nazionali esistenti a bordo possono essere accennate sul manifesto colla formula: con merci nazionali come da corrispondenti bollette.

     Se il bastimento è vacante, il capitano deve apporre nel manifesto la formula: senza carico.

 

          Art. 145.

     La dogana si accerta che il manifesto di partenza sia compilato regolarmente e lo confronta col manifesto presentato all'arrivo al quale deve corrispondere, dedotte le merci sbarcate e le provviste di bordo sbarcate o consumate, ed aggiunte le merci imbarcate che risultano dai documenti doganali emessi. Riconosciutolo regolare, lo vidima immediatamente dopo l'ultima linea di scritto, lo allibra nel registro dei manifesti di partenza ed appone il numero e la data di allibramento tanto nel manifesto come nella copia di esso.

     Se il manifesto non è regolare la dogana lo respinge.

     I manifesti di partenza vengono allibrati secondo l'ordine della presentazione e poscia restituiti al capitano. Le copie rispettive vengono unite al registro di allibramento.

     Le copie dei manifesti di partenza devono concordare perfettamente col rispettivo originale. Però può esservi omessa la descrizione delle merci e delle provviste che sono rimaste a bordo purché vi sia invece fatta annotazione di riferimento alle conformi indicazioni del manifesto delle merci arrivate tenuto dalla dogana.

     Nel registro dei manifesti delle merci arrivate viene presa nota del numero e della data di allibramento dei corrispondenti manifesti di partenza.

 

          Art. 146.

     Se sul bastimento pel quale il capitano abbia ottenuto il manifesto di partenza si caricano altre merci od altre provviste di bordo, ne deve essere aggiunta la descrizione tanto nel manifesto quanto nella copia, ed il manifesto dev'essere di nuovo riscontrato e vidimato dalla dogana. A tale effetto la dogana non emette e non consegna alcun documento per il carico, se non le viene ripresentato il manifesto.

     Se dopo ottenuto il manifesto di partenza il capitano vuole sbarcare merci o provviste deve chiederne il permesso al capo della dogana ripresentando il manifesto.

     La dogana in tal caso riceve il manifesto e procede come se il bastimento giungesse da altro porto dello Stato.

 

Lasciapassare per manifesto

 

          Art. 147.

     Il lasciapassare previsto dall'art. 32 della legge, ossia il lasciapassare per manifesto, si dà solo ai capitani dei bastimenti di portata non maggiore di 20 tonnellate diretti a porti dello Stato ed anche quando il bastimento sia vacante.

     Il lasciapassare suddetto si stacca da registro a matrice e figlia, e deve contenere:

     a) il nome e cognome del capitano;

     b) il nome, la portata e la nazionalità del bastimento, ed il numero degli uomini di equipaggio;

     c) il giorno dell'approdo, la provenienza e la destinazione;

     d) la data ed il numero di allibramento, sul registro dei manifesti delle merci arrivate, del manifesto o del lasciapassare per manifesto presentato all'arrivo;

     e) la descrizione sommaria del carico e dei documenti che l'accompagnano, e la descrizione particolareggiata delle provviste di bordo.

 

          Art. 148. [33]

     Ai conduttori di barche o di rimorchiatori di portata non maggiore di venti tonnellate, muniti di licenza dell'autorità marittima, ai sensi degli articoli 187 e 190 del codice per la marina mercantile, che non trasportano merci o trasportano soltanto merci nazionali per cabotaggio non soggette al vincolo della bolletta di cauzione, può essere consentito che la licenza dell'autorità marittima, previa vidimazione della dogana, abbia, per tutta la sua durata, la validità di lasciapassare per manifesto. All'atto della vidimazione della dogana sarà riscosso, con applicazione di marca sulla licenza, il diritto di bollo stabilito per i lasciapassare per manifesto.

     Questa agevolezza non si consente a persone che abbiano commesso contrabbandi o siano imputate di contrabbando e si revoca ogni qualvolta non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal presente articolo.

     Ad ogni approdo, come pure all'atto della partenza, la licenza vidimata, come dianzi è detto, deve essere esibita agli agenti di vigilanza, i quali la riscontrano, e, in caso di irregolarità, ne fanno denuncia alla dogana.

 

Permesso di partenza

 

          Art. 149.

     Dopo aver vidimato il manifesto di partenza, la dogana dà il permesso di partenza prescritto dall'art. 32 della legge.

     Tale permesso si dà anche per i bastimenti di portata non maggiore di 20 tonnellate dispensati dall'obbligo di presentare il manifesto di partenza e si consegna in questo caso insieme col lasciapassare per manifesto.

     Il permesso di partenza si stacca dal registro dei manifesti di partenza, pei bastimenti che si muniscono di manifesto, e dal registro a matrice e figlia dei lasciapassare per manifesto, per quelli che si muniscono del lasciapassare, e in esso sono indicati: il nome, la specie, la portata e la nazionalità del bastimento; il nome e cognome del capitano; il luogo di partenza e quello di destinazione. Dai detti registri deve sempre risultare il nome e cognome dell'impiegato che rilasciò il permesso di partenza.

 

          Art. 150.

     La dogana, prima di dare il permesso di partenza, deve accertare che il capitano abbia reso regolare conto nei modi indicati dall'art. 139 delle merci descritte nel manifesto presentato all'arrivo e farsi esibire la bolletta che provi il pagamento dei diritti marittimi.

     Se non è stato reso interamente conto delle merci suddette o se sono risultate differenze rispetto al manifesto, la dogana non rilascia il permesso di partenza se non viene data dal capitano garanzia per l'ammontare delle pene pecuniarie e delle spese, mediante deposito in contanti o con malleveria di persona accettata dal ricevitore doganale sotto la sua responsabilità.

     I capitani dei piroscafi sono esonerati dall'obbligo di prestare la suddetta garanzia quando la società di navigazione a cui i bastimenti appartengono, con regolare atto notarile da depositarsi presso la dogana, abbiano assunto la responsabilità dei dipendenti capitani con espressa dichiarazione di pagare le somme corrispondenti alle pene pecuniarie ed alle spese ad esse addebitate.

     Quando non venga dal capitano fornita la prova del pagamento delle tasse marittime o la bolletta di pagamento presentata sia scaduta, la dogana sospende la consegna del permesso di partenza, ne informa immediatamente l'autorità marittima locale e si attiene alle disposizioni di questa circa la partenza del bastimento.

     Quando la scadenza della bolletta sia imminente la dogana dà il permesso di partenza, ma ne avverte l'autorità marittima per l'opportuna vigilanza.

 

Presentazione posticipata di colli trasportati coi piroscafi

 

          Art. 151.

     Quando nel riscontro delle merci scaricate dai piroscafi che fanno brevi fermate nei porti, si accerti il mancato sbarco di merci destinate alla dogana ed il piroscafo, sia già partito, o l'ingombro del carico non permetta la ricerca dei colli mancanti, né può essere concessa la posticipata presentazione e col ritorno dello stesso piroscafo o con altro mezzo di trasporto.

     La concessione si può estendere anche ai piroscafi che nella navigazione abbiano toccato qualche porto estero.

     Perché i colli presentati posticipatamente possano essere accettati è necessario:

     a) che sia accertata la perfetta identità dei colli con quelli descritti sul manifesto e non sbarcati al primo approdo;

     b) che i colli provengano da un porto situato nello itinerario del piroscafo e, se non giungono con lo stesso piroscafo, risulti che da questo vennero sbarcati;

     c) che i colli vengano presentati entro il termine stabilito dalla dogana.

     Per accertare che concorra la condizione di cui alla lettera b) la dogana deve richiedere la presentazione dei documenti commerciali e può anche esigere la produzione di altre prove che ritenesse necessarie.

     Non avverandosi qualcuna delle suddette condizioni viene compilato verbale di contravvenzione a carico del capitano, per la differenza di fronte al manifesto.

 

          Art. 152.

     Le società di navigazione che intendono di usufruire delle agevolezze consentite dall'articolo precedente, ogni qualvolta si verifichi il mancato sbarco di colli, devono subito presentare al direttore di dogana della circoscrizione regolare domanda contenente formale sottomissione al pagamento delle somme corrispondenti alle pene pecuniarie, applicabili nel caso di mancata presentazione dei colli entro il termine da stabilirsi dalla dogana. Devono altresì presentare le polizze di carico riguardanti i colli non sbarcati ed indicare o riservarsi di indicare da dove i colli dovranno pervenire.

     Se la domanda è presentata prima della partenza del piroscafo, la dogana fa speciale menzione nel manifesto di partenza dei colli di cui non ebbe luogo lo sbarco, affinché sieno avvertite le dogane di successivo approdo. Se la domanda è presentata dopo, la dogana attende che le sia fatto conoscere se il ritorno dei colli avrà luogo con lo stesso piroscafo, od il porto nel quale ne sia avvenuto lo sbarco e, ove si tratti di porto dello Stato, fa pervenire speciale avviso alla dogana presso la quale i colli si trovano.

     Per il trasporto dei colli dalla dogana di sbarco a quella cui erano destinati, si applicano le disposizioni stabilite per la spedizione delle merci da una dogana all'altra.

     Nel manifesto del bastimento designato per il trasporto deve farsi speciale annotazione indicante il piroscafo al cui carico i colli appartenevano. Tale annotazione deve essere fatta dalla dogana nel manifesto di partenza o dal capitano nel manifesto del carico, senonché i colli sieno spediti da un porto nazionale o da un porto estero.

     Col consentimento della dogana alla quale i colli dovrebbero essere presentati, lo sdoganamento dei colli stessi può farsi presso lo scalo in cui vennero sbarcati. In questo caso la dogana che ha in carico le merci nel manifesto riceve, da quella che ha proceduto allo sdoganamento, le indicazioni comprovanti il regolare esito delle merci per l'appuramento del manifesto.

     In caso d'abusi, il Ministero delle finanze potrà ordinare che determinate società di navigazione non sieno ammesse alla presentazione posticipata dei colli mancati allo sbarco dei piroscafi, e ciò senza pregiudizio delle pene comminate dalla legge doganale.

 

Manifesti parziali

 

          Art. 153.

     La dogana può permettere ai capitani dei piroscafi che fanno viaggi periodici toccando di seguito più porti dello Stato e che hanno dato le garanzie richieste per la partenza dall'art. 150, di presentare, per ogni corsa di andata o di ritorno, tanti manifesti di partenza parziali quanti sono i suddetti porti.

     In tal caso il capitano oltre ai manifesti parziali deve presentare alla dogana presso la quale viene cominciato il viaggio lungo il litorale dello Stato, un manifesto di partenza generale ed una copia di questo.

     In ogni manifesto parziale devono essere descritte, nei modi stabiliti per gli ordinari manifesti di partenza, le merci destinate al porto a cui il manifesto si riferisce.

     Se non vi sono merci destinate per qualche porto di approdo se ne fa speciale menzione sul relativo manifesto parziale.

     Il manifesto generale deve essere compilato come gli ordinari manifesti di partenza, omettendo però la descrizione delle merci che già sono inscritte nei singoli manifesti parziali, i quali vi sono indicati colla formula: manifesto parziale N.... per merci destinate a **.

     Nella copia del manifesto generale devono essere invece descritte anche le merci annotate sui manifesti parziali salvo quelle rimaste a bordo, per le quali può essere fatto riferimento al manifesto delle merci arrivate.

 

          Art. 154.

     La dogana, fatti i debiti riscontri, allibra il manifesto generale sul registro dei manifesti di partenza, vidima tanto il manifesto generale come quelli parziali e li consegna al capitano, trattenendo a corredo del registro la copia del manifesto generale.

 

          Art. 155.

     Il capitano deve, ad ogni approdo, presentare alla dogana il manifesto generale e quelli parziali.

     La dogana ritira il manifesto parziale che le è destinato, lo allibra nel registro dei manifesti delle merci arrivate, indi attesta sul manifesto generale il ricevimento di quello parziale ed alla partenza restituisce al capitano il manifesto generale e quelli parziali da presentarsi alle altre dogane.

     Quando venga permesso lo sbarco od il trasbordo di merci che, secondo i manifesti, dovrebbero sbarcarsi altrove, queste devono inscriversi nel manifesto parziale da ritirarsi dalla dogana, facendo speciale annotazione di scarico nel manifesto generale od in quello parziale nel quale sono descritte.

 

          Art. 156.

     Il capitano deve, in ogni scalo, prima di partire, presentare alla dogana il manifesto di partenza in semplice esemplare sul quale sieno solo descritte le merci imbarcate o ricevute di trasbordo.

     Se tali merci sono destinate nei luoghi pei quali il capitano sia già in possesso dei manifesti parziali, devono essere inscritte anche nei rispettivi manifesti parziali.

     Se sono dirette all'estero o ad altro porto dello Stato non compreso nell'itinerario pel quale vennero rilasciati i manifesti parziali, devono essere inscritte sul manifesto generale.

     Quando il bastimento non abbia caricate merci, il capitano presenta ugualmente il manifesto di partenza colla indicazione: non sono state fatte operazioni di carico.

     Questo manifesto viene in ogni caso trattenuto dalla dogana a corredo del registro dei manifesti di partenza su cui dev'essere allibrato.

     Per i piroscafi che fanno brevi fermate nei porti, la dogana può procedere contemporaneamente agli allibramenti ed alle vidimazioni dei manifesti, prescritti per l'arrivo e per la partenza.

 

          Art. 157.

     Il capitano consegna alla dogana di ultimo approdo il manifesto generale e l'ultimo manifesto parziale.

     Consegna pure quegli altri manifesti parziali di cui non avesse fatto uso pel mancato approdo in qualche porto.

     La dogana allibra il proprio manifesto parziale nel registro dei manifesti delle merci arrivate, indica la data ed il numero di allibramento anche nel manifesto generale e sugli altri manifesti parziali ricevuti e li trattiene tutti a corredo del registro.

     Prima di partire il capitano deve presentare il manifesto di partenza nelle forme ordinarie oppure altri manifesti parziali e generali pel nuovo viaggio che fosse per intraprendere lungo il litorale dello Stato.

 

Vidimazioni di manifesti a bordo

 

          Art. 158.

     Il capo della dogana può permettere che per i piroscafi i quali fanno brevi fermate nei porti, la vidimazione dei manifesti e le altre operazioni relative alla partenza abbiano luogo a bordo in qualunque ora.

     Il capitano deve fornire i mezzi di trasporto e corrispondere le prescritte indennità agli impiegati ed agli agenti della dogana che si recano a bordo.

 

Bastimenti che s'inoltrano in fiumi o canali

 

          Art. 159.

     Per i bastimenti che arrivano dal mare e che per giungere a destinazione percorrono fiumi o canali devono compiersi presso l'imboccatura del fiume o canale le operazioni doganali necessarie per la introduzione nello Stato di tutte le merci e le provviste che sono a bordo del bastimento, e, solo per la visita, quando riesca troppo gravoso il compierla all'imboccatura, può il capo della dogana far scortare il bastimento nell'interno affinché le merci siano visitate, all'atto dello scarico, da funzionari all'uopo delegati.

     Se lungo il fiume od il canale vi ha dogana interna autorizzata, le suddette operazioni possono quivi essere compiute. In questo caso, dopo che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 121 e 122 per l'arrivo del bastimento, l'ufficio doganale presso l'entrata del fiume o del canale procede a norma dell'art. 104, funzionando come posto d'osservazione.

     Nel plico suggellato da consegnarsi all'agente di scorta s'includono il manifesto e gli altri documenti del carico. Nella bolletta d'accompagnamento, in luogo della descrizione dei colli, può farsi riferimento al manifesto od alle bollette doganali che li accompagnano.

     La dogana di destinazione compie le formalità prescritte per l'arrivo delle merci da via di mare e successivamente per la partenza del bastimento, provvedendo per la vigilanza di esso durante la fermata, e poi, quando occorra, per la scorta fino all'uscita dal fiume o dal canale. La bolletta d'accompagnamento viene restituita all'ufficio emittente con l'attestazione del regolare arrivo del carico e con la indicazione del numero e della data dell'allibramento del manifesto nel registro dei manifesti delle merci arrivate.

 

Titolo III

DELL'IMPORTAZIONE

 

Dichiarazione

 

          Art. 160.

     Per importare le merci si presenta in iscritto la dichiarazione d'importazione.

     La dichiarazione verbale, consentita dall'art. 6 della legge è pure ammessa:

     a) per tutte le merci, nelle piccole dogane della frontiera di terra, designate dall'intendenza di finanza della provincia, situate in luoghi ove non si trovino persone capaci di compilare le dichiarazioni;

     b) per le merci che nelle dogane al confine di terra si importano dagli agricoltori e dagli abitanti della frontiera, quando i diritti di confine da pagarsi non superino le lire venti;

     c) per i campioni di merci, prelevati con permesso della dogana o provenienti da depositi franchi, a condizione che sieno costituiti da piccole quantità di merce che non escano dai limiti ordinari dei campioni;

     d) per oggetti che s'importano per conto dello Stato, quando l'operazione doganale venga richiesta ed assistita da agenti del Governo espressamente delegati.

     I bagagli, comprese le merci per uso particolare in essi contenute, possono essere dichiarati verbalmente dal viaggiatore a cui appartengono, e anche quando non sieno da esso accompagnati.

     Il capo della dogana dà facoltà di ammettere la dichiarazione verbale per la importazione di piccole quantità di merci provenienti dalle paccottiglie o dalla provvista di bordo dei bastimenti.

 

Importazioni di merci soggette a regime convenzionale

 

          Art. 161.

     Per l'applicazione dei diritti convenzionali alle merci che sono ammesse ad un trattamento daziario di favore quando provengono da paesi coi quali sono stati stipulati trattati di commercio, si devono presentare, di regola insieme alla dichiarazione, i documenti prescritti dal Ministero delle finanze per comprovare l'origine delle merci o le altre condizioni stabilite per l'ammissione allo speciale trattamento.

 

Emissione della bolletta d'importazione

 

          Art. 162.

     Per ammettere la bolletta d'importazione, viene allibrata la dichiarazione nel registro delle riscossioni o nel registro delle bollette di importazione di merci esenti da diritti di confine, secondoché vi sieno o no diritti di confine da riscuotere.

     Se le merci sono dichiarate verbalmente, la dogana rilascia la bolletta staccandola dal registro a matrice e figlia delle bollette di riscossione o dal registro a matrice e figlia delle bollette di importazione di merci esenti da diritti di confine.

 

          Art. 163.

     Per le merci ammesse alla importazione in franchigia, per effetto di speciali disposizioni, la dogana deve unire alle rispettive bollette matrici i documenti che fossero stati presentati per comprovare il diritto alla esenzione.

 

Importazioni a dazio sospeso

 

          Art. 164. [34]

     Quando per contestazioni sorte fra la dogana ed il contribuente sulla qualificazione delle merci o sull'applicazione della tariffa, o per altre cause, occorra tenere sospese la liquidazione e la riscossione dei diritti, le merci vengono trattenute in dogana in attesa di decisione o, se non vi sono altri impedimenti, vengono rilasciate previo deposito a garanzia dei diritti richiesti dalla dogana. La prestazione della garanzia si prova con la ricevuta della dogana, ossia con la bolletta di somme depositate staccata da registro a matrice e figlia.

     Quando tuttavia si tratti di dover rilasciare macchinari e materiali da ammettere in esenzione o con riduzione di dazio ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è in facoltà dell'Amministrazione di consentire che, in attesa della speciale concessione, la garanzia sia data con uno dei mezzi previsti dall'art. 221 di questo regolamento, sempre che risulti la possibilità di saltuari controlli sui macchinari e materiali predetti.

     Qualunque sia la` forma in cui è stata prestata la garanzia, si rilascia una bolletta a dazio sospeso staccata da registro a matrice e figlia, nella quale si indicano le merci secondo il risultato della visita e la data della bolletta di somme depositate, o gli estremi della garanzia, se prestata in una forma diversa dal deposito effettivo.

     Risolute le cause che hanno dato luogo alla emissione del dazio sospeso, la dogana emette la bolletta definitiva e provvede, a seconda dei casi, alla restituzione parziale o totale delle somme depositate, o all'incameramento o al recupero dei diritti dovuti.

     La bolletta a dazio sospeso, viene emessa anche nel caso in cui le merci, per le quali si debbano tenere sospese la liquidazione e la riscossione dei diritti, siano state levate dalla dogana con buoni per merci visitate a riprese, ed è sempre valevole per dare scarico ai registri o ai documenti doganali di precedente allibramento.

 

Bollatura dei tessuti esteri

 

          Art. 165.

     Il contrassegno che prova il pagamento dei diritti di confine sui tessuti esteri, viene apposto in uno o più punti del tessuto, secondo il desiderio del contribuente, e di preferenza alla estremità interna delle piazze. Nella bolletta da importazione deve essere indicato il numero e la specie delle pezze contrassegnate e dei contrassegni apposti.

     Il proprietario, anche dopo levati i tessuti dalla dogana, può ottenere l'apposizione del contrassegno in altri punti del tessuto, purché si tratti di pezze sulle quali esista ancora almeno uno dei contrassegni apposti all'atto dello sdoganamento.

     Per i contrassegni apposti in via suppletiva devono essere pagati i corrispondenti diritti alla dogana, la quale rilascia la relativa bolletta di riscossione.

     L'applicazione dei contrassegni deve essere sorvegliata dagli impiegati che procedono alla visita dei tessuti.

 

          Art. 166.

     A termini dell'art. 34 della legge, per lavori a maglia, esenti dal contrassegno, s'intendono le maglie foggiate e quelle semplici tagliate e cucite.

     Per oggetti minuti, pure esenti da contrassegno, si intendono:

     a) i tessuti in strisce, compresi i pizzi ed i tulli, i quali abbiano una larghezza non maggiore di 20 centimetri;

     b) i galloni, i nastri ed i passamani;

     c) ogni pezzo il cui dazio in base alla tariffa generale non superi i centesimi 30.

     Agli abiti fatti sono assimilati gli altri oggetti cuciti per qualsiasi uso, esclusi però i tessuti, i pizzi ed i tulli, in pezza, e gli scialli, gli scialletti, le coperte ed i tappeti da tavola, i quali sono sottoposti al contrassegno, anche se cuciti, quando non siano da comprendersi fra gli oggetti minuti.

     Sono eccettuati dall'obbligo del contrassegno i tessuti incatramati, oliati e simili, quelli incerati o smerigliati od incollati su carta, ed infine i feltri della grossezza di oltre 3 millimetri.

 

          Art. 167.

     La facoltà concessa ai proprietari di far contrassegnare i tessuti esteri pei quali il contrassegno non è obbligatorio, cessa non appena i tessuti sieno stati ritirati dalla dogana.

 

Titolo IV

DELLA SPEDIZIONE DI MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA E DEL TRANSITO

 

Facoltà delle dogane

 

          Art. 168.

     Alla spedizione di merci estere da una dogana all'altra, sono autorizzate, per ogni qualità di merci, le dogane di prim'ordine e quelle della prima e seconda classe del secondo ordine che, secondo l'organico, non sieno rette da sott'ufficiali della guardia di finanza.

     Le altre dogane possono spedire quelle sole merci alla importazione delle quali sono abilitate, salvo le eccezioni previste dall'art. 110.

     Non è ammessa la spedizione di merci dirette a dogane non autorizzate e riceverle per le successive operazioni.

 

Dichiarazione

 

          Art. 169.

     Per ispedire le merci estere da una dogana ad altra si deve presentare in iscritto, secondo i casi stabiliti dall'art. 36 della legge, la dichiarazione per spedizione di merci con bolletta di cauzione oppure la dichiarazione per lasciapassare di merci estere.

     Può essere ammessa la dichiarazione verbale per le merci che portano per proprio uso i viaggiatori.

 

Garanzia per le bollette di cauzione

 

          Art. 170.

     La cauzione per la spedizione delle merci da una dogana all'altra di presta o mediante deposito in contanti, o con rendita dello Stato, o buoni del tesoro a lunga scadenza, od obbligazioni ferroviarie od altri simili titoli garantiti dallo Stato, depositati a favore della dogana, ovvero con malleveria di persona che il ricevitore della dogana, sotto la sua responsabilità, riconosca accettabile.

     Sono dispensati dall'obbligo di dare la cauzione, ma sono pur sempre responsabili della mancata presentazione delle merci alla dogana di destinazione e di ogni irregolarità riscontrata all'arrivo:

     1° coloro che hanno vincolata a favore della dogana una rendita dello Stato non minore di annue lire cinquecento;

     2° tutte le società autorizzate alla costruzione ed esercizio delle strade ferrate o alla navigazione a vapore nei porti dello Stato.

     Tale dispensa si estende anche alla garanzia che fosse necessaria per liberare da sequestro le merci spedite da una ad altra dogana e colte in contravvenzione in causa di emerse differenze di fronte alla bolletta di cauzione.

     Per le merci portate dai viaggiatori, la garanzia può essere limitata all'ammontare dei diritti di confine.

 

          Art. 171.

     La cauzione permanente prestata con rendita vincolata a termini del precedente articolo, non è valida per le spedizioni fatte per conto di altra persona o presso una dogana diversa da quella per la quale la cauzione è prestata.

 

Bollatura dei colli

 

          Art. 172.

     Per istabilire se le merci che si spediscono ad altra dogana con bolletta di cauzione sieno soggette a diritti di confine in tal misura da richiedere la bollatura dei colli, prescritta dall'art. 36 della legge, i diritti si calcolano in base alla tariffa generale od a quella convenzionale secondo che l'una o l'altra fosse applicabile nel caso di importazione, tenuto conto dei documenti presentati a norma dell'art. 161. Se le merci sono tassate a volume od a numero, i diritti calcolati secondo il volume od il numero vengono ragguagliati al peso.

     Si devono assoggettare alla bollatura dei colli, come merci che presentano pericolo di sostituzione, a termini del citato articolo della legge, le seguenti:

     1. le vernici;

     2. i filati di materie tessili, compresi i cordami;

     3. i tessuti;

     4. la carta, esclusa quella da involti;

     5. il ferro e l'acciaio di seconda fabbricazione in lavori fatti con ferri od acciai piccoli;

     6. le lamiere di ferro ricoperte di zinco, piombo, stagno, rame, o galvanizzate od ossidate;

     7. gli utensili e strumenti usuali per arti e mestieri in ghisa, ferro o acciaio, fini, comprese le lime e le raspe;

     8. il grano e le granaglie, compresi l'orzo, la segala, l'avena ed il riso;

     9. le farine e i semolini;

     10. le paste di frumento;

     11. l'amido fino;

     12. i fichi e l'uva, secchi;

     13. i semi oleosi;

     14. l'acido stearico;

     15. le candele steariche;

     16. la cera;

     17. la colla di pesce;

     18. le merci che si spediscono da dogane non autorizzate ad importarle e quelle che non sono classificate definitivamente per controversia sorta sulla loro qualificazione.

     Il Ministero delle finanze, con motivato decreto, potrà esonerare alcune delle suddette merci dal vincolo della bollatura dei colli od assoggettarne altre, specialmente nei casi di mutamenti di tariffa.

     I colli contenenti liquidi possono essere contrassegnati con la semplice apposizione al recipiente delle marche previste dall'art. 51.

     Per i cereali, le farine, i liquidi che non risultino sufficientemente identificati colla descrizione nella bolletta, e, per altre merci che potranno essere designate dal Ministero, invece di apporre il contrassegno ai colli, è permesso accompagnare le singole spedizioni con un campione della merce suggellato o piombato dalla dogana di partenza, il quale serve per gli opportuni confronti alla dogana di destinazione.

     Il prelevamento dei campionari vien fatto in doppio col concorso dello speditore, e il secondo campione, pure suggellato, viene trattenuto di riserva presso la dogana di partenza.

 

          Art. 173.

     Si può sempre prescindere dalla bollatura dei colli quando lo speditore ed il garante, nella dichiarazione per la spedizione delle merci con bolletta di cauzione, rinuncino espressamente alla riesportazione, cioè si obblighino di sdoganare le merci per importazione nel luogo d'arrivo, e le merci vengano verificate e spedite da una dogana che abbia facoltà di sdoganarle per importazione.

     L'esonero della bollatura dei colli non si estende alle merci soggette a contrassegno per la circolazione nelle zone di vigilanza a termini dell'art. 68 della legge, e che, nel trasporto ad altra dogana, debbano attraversare tali zone.

 

          Art. 174.

     Il bollo o contrassegno doganale si può apporre, anziché ai singoli colli, alle chiusure dei veicoli e dei bastimenti su cui le merci sono caricate purché questi si trovino o sieno ridotti in condizione da potersi efficacemente chiudere ed assicurare col contrassegno.

     I contrassegni devono conservarsi fino alla dogana di destinazione. Se si presenta durante il viaggio la necessità di cambiare il mezzo di trasporto il conduttore deve richiedere l'intervento della dogana più prossima, la quale, verificata l'incolumità delle chiusure doganali, assiste allo scarico, provvede all'assicurazione dei singoli colli o dei nuovi mezzi di trasporto mediante l'apposizione di altri contrassegni, e fa di ciò speciale cenno nella bolletta di cauzione che accompagna le merci, per norma dell'ufficio di destinazione. Nel caso in cui la dogana sia situata in località molto distante, provvede a tale operazione l'ufficio finanziario o la brigata delle guardie di finanza, più vicini, ed in mancanza di questi può essere richiesto lo intervento dell'autorità comunale o dei reali carabinieri.

     Quando i trasporti dall'una all'altra dogana non possano compiersi con un medesimo mezzo si procede, di regola, alla bollatura dei singoli colli.

 

          Art. 175.

     A richiesta degli agenti delle strade ferrate le dogane e gli altri uffici finanziari prossimi alle stazioni ferroviarie da cui transitano merci estere racchiuse in carri piombati, possono prestarsi ad apporre ai carri stessi nuovi contrassegni in sostituzione di quelli che fossero andati perduti durante il viaggio.

     L'aggiunta dei contrassegni può essere fatta senza formalità alcuna quando quelli rimasti, apposti dalla dogana di partenza, sieno sufficienti a garantire che non sieno state alterate le chiusure doganali. In questo caso basta che sia fatta menzione, dei contrassegni apposti, nelle bollette di cauzione che accompagnano le merci.

     Quando invece i contrassegni mancassero tutti, o quelli rimasti non fossero sufficienti a garantire il contenuto dei carri, è necessario che, col concorso degli agenti delle strade ferrate, sia fatta la visita sommaria del carico e venga compilato apposito processo verbale indicandovi lo stato dei carri, il risultato del riscontro fatto alle merci ed il numero e la qualità dei nuovi contrassegni apposti. Copia di questo verbale deve unirsi alla bolletta di cauzione. In questi casi i contrassegni apposti servono solo a garantire il carico per l'ulteriore trasporto, lasciando impregiudicata presso la dogana di destinazione l'azione contravvenzionale da promuoversi secondo le circostanze.

 

Bolletta di cauzione

 

          Art. 176.

     Prestata la garanzia, compiuta la visita e, secondo i casi, apposti i contrassegni ai colli, viene dalla dogana emessa la bolletta di cauzione per merci estere.

     Se è stata presentata la dichiarazione scritta, la bolletta viene messa allibrando la dichiarazione nel registro delle emesse bollette di cauzione; se è stata fatta invece la dichiarazione verbale, la dogana stacca la bolletta da registro a matrice e figlia.

     Nella bolletta dev'essere indicato il modo col quale venne prestata la garanzia.

     Se è data con speciale deposito in contanti od in titoli dev'essere indicato il numero e la data della ricevuta rilasciata dalla dogana, ossia dalla bolletta di somme depositate. Negli altri casi, tanto la matrice come la figlia delle bollette di cauzione devono essere firmate dal garante e dal ricevitore della dogana che ne ha accettata la firma.

     Se si tratta di merci soggette alla bollatura dei colli si deve indicare nella bolletta il numero e la qualità dei contrassegni apposti e se questi vennero applicati ai colli od ai mezzi di trasporto, oppure si deve far cenno dei campioni che accompagnano le spedizioni ed il modo con cui sono identificati.

     Trattandosi di liquidi spiritosi se ne indica il grado di forza.

     La bolletta di cauzione deve contenere tutti gli elementi necessari per procedere alla liquidazione dei diritti di confine dovuti sulle merci per le quali è rilasciata.

     Quando si tratti di colli contenenti una sola qualità di merce tassata a peso netto reale può essere omessa la indicazione del peso netto della merce; ma in tal caso dev'essere richiesta la garanzia in base ai diritti liquidati sul peso lordo ed il garante risponde di questo come se fosse il peso imponibile. La indicazione suddetta non può omettersi quando non abbia luogo la bollatura dei colli.

     Nella bolletta di cauzione dev'essere fatta speciale annotazione quando, giusta i casi previsti dal presente regolamento, le merci vengano spedite col vincolo dello sdaziamento alla dogana di destinazione.

     La determinazione del termine entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione dev'essere fatta con riguardo alla via da percorrere ed ai mezzi di trasporto. Il detto termine decorre dal giorno successivo a quello dell'emissione della bolletta di cauzione. Se la spedizione delle merci non ha luogo nello stesso giorno dell'emissione della bolletta, il capo della dogana, su richiesta dello speditore, può adeguatamente prolungare il termine prestabilito.

 

Bolletta di lasciapassare

 

          Art. 177.

     Per le merci estere che si spediscono da una dogana all'altra per la via di mare con bastimenti di portata superiore a trenta tonnellate, la dogana, dopo la visita, emette la bolletta di lasciapassare di merci estere allibrando la dichiarazione nel registro delle bollette di lasciapassare di merci estere. Se ebbe luogo la dichiarazione verbale, stacca la bolletta da registro a matrice e figlia.

     Nelle bollette di lasciapassare può essere omessa l'indicazione del peso netto delle merci quando si tratti di colli contenenti merci di una sola qualità.

     La bolletta di lasciapassare dev'essere esibita agli agenti di finanza incaricati di accertare l'imbarco e la esistenza delle merci a bordo, a termini dell'art. 10.

 

Spedizioni con navi da guerra

 

          Art. 178.

     Nei casi di spedizioni di merci estere da una dogana all'altra per via di mare fatte col mezzo di navi da guerra, si dà sempre la bolletta di cauzione.

 

Spedizioni di merci estere in esenzione di visita

 

          Art. 179.

     La richiesta della bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci, può essere soddisfatta solo quando i colli delle merci sieno presentati in tale stato da escludere ogni pericolo di alterazioni o sostituzioni. Ciò viene giudicato di caso in caso dal capo della dogana o dal capo di servizio delle visite tenute presenti le disposizioni dell'art. 59.

     Se lo stato dei colli fa temere alterazioni, oppure se il proprietario non li assicura col doppio involto nel modo reputato conveniente dalla dogana, deve essere fatta la dichiarazione specificata per il compimento delle visita delle merci. In difetto di tale dichiarazione si osserva il disposto dell'art. 10 della legge.

     I bagagli dei viaggiatori possono essere spediti in esenzione di visita anche quando non sieno assicurati con doppio involto. Per essi basta il semplice contrassegno che ne accerti l'identità, purché sieno chiusi a chiave o formati in modo che il contrassegno possa garantire l'integrità del collo.

     Non può aver luogo la spedizione di merci in esenzione di visita se per loro introduzione nello Stato o per il transito sieno prescritti permessi od altri vincoli speciali.

     Di regola non si ammette la spedizione in esenzione di visita delle derrate coloniali, dei liquidi e di quelle altre merci che per essere alla rinfusa o semplicemente insaccate e di unica qualità, si prestano ad un facile e pronto riconoscimento.

 

          Art. 180.

     Per le merci che si spediscono in esenzione di visita si deve indicare sulla dichiarazione il peso lordo di ogni collo e la condizione, se, cioè, sia formato a macchina o racchiuso in doppio involto od altrimenti. Può accertarsi la dichiarazione del peso complessivo solo quando si tratti di più colli diretti alla stessa persona e contenenti una sola specie di merce.

     Le denominazioni commerciali di cui può farsi uso per indicare il contenuto dei colli nella dichiarazione, non devono essere generiche, ma tali da caratterizzare le merci.

     L'operazione di visita si limita al riscontro del peso e degli altri caratteri esterni dei colli.

     La dogana ha però sempre facoltà di procedere parzialmente o totalmente alla verificazione delle merci, e deve valersi di tale facoltà ogniqualvolta dalla forma dei colli o da altri caratteri o circostanze abbia motivo di ritenere infedele la dichiarazione e di sospettare che si tentino sostituzioni od altre frodi.

     Delle verificazioni eseguite dev'essere fatta espressa menzione nel risultato di visita.

 

Spedizioni di merci in esenzione di visita per strade ferrate

 

          Art. 181.

     Le merci che si spediscono per le strade ferrate senza precedente visita possono essere accompagnate, a scelta dell'incaricato della strada ferrata, da una bolletta di cauzione collettiva, oppure da diverse bollette secondo il numero delle persone a cui sono destinate.

     L'amministrazione delle strade ferrate deve perciò presentare tante dichiarazioni, quante sono le bollette che richiede.

     Tali dichiarazioni vengono compilate dagli agenti delle strade ferrate su speciali modelli approvati dal Ministero delle finanze e denominati: liste di carico.

     La dichiarazione dei colli sulle liste di carico deve essere fatta per ogni singolo collo quando così risulti dai documenti d'origine e specialmente dalle dichiarazioni dei mittenti, alle quali le liste di carico devono corrispondere. Il peso può essere indicato soltanto in cifre.

     Le liste di carico si presentano alla dogana in due concordi esemplari, anche disgiunti, i quali ricevono le stesse attestazioni prescritte per le dichiarazioni.

     Le liste di carico munite delle attestazioni di verificazione esterna dei colli con l'indicazione delle marche e dei numeri distintivi dei carri od altri recipienti nei quali i colli vengano racchiusi e del numero dei contrassegni apposti, sono allibrate nel registro delle emesse bollette di cauzione e convertite in bolletta di cauzione.

     Un esemplare, quale matrice, viene trattenuto dalla dogana a corredo del registro, l'altro viene consegnato agli agenti delle strade ferrate, in busta chiusa e all'indirizzo della dogana di destinazione.

     Nel piego devono essere incluse le dichiarazioni d'origine compilate dai mittenti.

 

          Art. 182.

     Solo le società che esercitano strade ferrate sono ammesse a fare spedizioni in esenzione di visita di colli rinchiusi in carri (vagoni) od in recipienti piombati.

     Le società suddette possono pure essere ammesse a spedire in esenzione di visita colli non racchiusi in carri od in recipienti piombati, ancorché non sieno fatti a macchina od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, quando si tratti:

     a) di bagagli dei viaggiatori, che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 179;

     b) di colli di dimensioni tali da non poter capire nei recipienti forniti dalle società delle strade ferrate, ma che sieno formati in guisa da potersi efficacemente assicurare coll'ammagliatura;

     c) di colli contenenti valori, che già si trovino accuratamente chiusi e suggellati dal mittente in modo da non far temere alterazioni.

     In questi casi i colli devono essere ammagliati e quindi assicurati mediante il contrassegno doganale.

 

          Art. 183.

     Colla procedura della lista di carico le società della strade ferrate possono essere ammesse a spedire anche le merci indicate all'art. 179, ultimo comma, quando debbano proseguire sugli stessi carri coi quali sono giunte, o quando speciali difficoltà, riconosciute dal capo della dogana, si oppongono al compimento della visita.

     Quando per effetto di convenzioni internazionali i carri chiusi e piombati all'estero debbono così proseguire fino a destinazione nell'interno dello Stato, e non possa quindi aver luogo il riconoscimento del contenuto, la dogana si limita ad accertare la corrispondenza delle indicazioni delle liste di carico con quelle dei documenti di spedizione delle merci e, ad aggiungere ai carri, dopo l'averne accertata la regolare chiusura, i propri contrassegni, facendone speciale attestazione nelle liste di carico.

     A compiere le operazioni di spedizione di merci per mezzo delle strade ferrate con bolletta di cauzione su lista di carico, sono autorizzate solamente le dogane di primo ordine e quelle del secondo ordine della prima classe.

 

Arrivo delle merci alla dogana di destinazione

 

          Art. 184.

     Tutte le merci spedite con bolletta di cauzione, quando giungono alla dogana a cui sono destinate, devono essere sommariamente riscontrate verificando il peso lordo di ogni collo.

     Immediatamente, e prima che il conduttore si allontani, si deve verificare con esattezza lo stato estraneo dei colli e specialmente quello dei bolli e dell'apparato di ammagliatura. Se emergono difetti, la dogana passa all'apertura dei colli in concorso del conduttore redigendo processo verbale a carico dello speditore.

     Se prima che si proceda alla verificazione suddetta il conduttore si fosse allontanato dalla dogana, si invita il destinatario ad intervenire all'apertura dei colli e ad assistere alla compilazione del processo verbale. Ove questi vi si rifiuti, si adempie alle suddette formalità in concorso di un incaricato dell'autorità giudiziaria o, in mancanza di questo, di due testimoni.

     Le merci arrivate e riscontrate vengono tenute dalla dogana sotto custodia in attesa che ne sia dichiarata la destinazione. Le relative bollette di cauzione ritirate dalla dogana, devono essere subito allibrate nel registro delle prevenute bollette di cauzione indicando in esse il numero e la data dell'allibramento.

 

          Art. 185.

     All'arrivo delle merci spedite per mezzo delle strade ferrate con bolletta di cauzione su lista di carico, gli agenti delle strade ferrate devono presentare alla dogana il piego ricevuto da quella di partenza.

     La dogana ritira le bollette di cauzione ed i relativi documenti, in base ai quali procede a termini del precedente articolo.

     Col concorso del rappresentante delle strade ferrate fa il riscontro dei carri piombati e dei colli ed in confronto dello stesso redige i processi verbali per le irregolarità o le differenze emerse.

     Quando nei carri piombati si trovino merci destinate a più dogane, ogni dogana intermedia, dopo lo scarico dei colli ad essa diretti, provvede per la immediata rinnovazione della piombatura, facendone cenno sulle bollette di cauzione relative alle merci destinate a proseguire il viaggio.

 

          Art. 186.

     Nel riscontro dei colli, all'arrivo, non si tien conto della mancanza di qualche contrassegno quando almeno uno sia rimasto intatto e non si trovi alcuna traccia di manomissione, in modo che sia escluso ogni sospetto di sottrazione o sostituzione del contenuto.

     I carri ed i recipienti piombati, nei quali sono racchiuse le merci, si considerano come altrettanti colli agli effetti del riconoscimento dello stato esterno all'arrivo, e non si tiene conto della mancanza di qualche contrassegno quando quelli rimasti intatti sieno sufficienti a garantire che non sieno state alterate le chiusure doganali.

 

Trasporto di merci dalle stazioni delle strade ferrate alla dogana

 

          Art. 187.

     Quando i carri piombati che racchiudono merci spedite per strade ferrate con bolletta di cauzione non possano giungere sino alla dogana di destinazione, vengono scaricati alla stazione più vicina coll'intervento degli agenti doganali.

     In tal caso gli agenti procedono a norma dell'art. 185 ed assistono allo scarico delle merci. Assicurano poscia con contrassegni i singoli colli, oppure i carri adoperati per l'ulteriore trasporto, emettono una bolletta d'accompagnamento, come quella prescritta dall'art. 104, e prevedono per la scorta delle merci alla dogana. Quando la distanza da percorrere sia breve e si tratti di merci regolarmente verificate al luogo di partenza, il capo della dogana può permettere che si prescinda dal piombamento dei colli o dei carri.

     Se le merci descritte nella bolletta di cauzione si trasportano in una sola volta alla dogana, la descrizione dei colli sulla bolletta d'accompagnamento si limita all'indicazione del numero complessivo di essi, con riferimento alla bolletta di cauzione cui appartengono.

     Gli agenti che hanno proceduto allo spiombamento dei carri indicano nella bolletta di cauzione l'esito dei riscontri fatti e la consegnano all'agente incaricato della scorta unitamente agli altri documenti pervenuti dalla dogana di partenza ed alla bolletta d'accompagnamento.

     La dogana che riceve le merci, accertatone il regolare arrivo, allibra la bolletta di cauzione nel registro delle pervenute bollette di cauzione, indica il numero e la data dell'allibramento sulla bolletta di accompagnamento e restituisce questa bolletta, così discaricata, all'ufficio emittente.

     Se alla stazione delle strade ferrate vi ha sezione doganale autorizzata a compiere altre operazioni, il trasporto delle merci alla dogana centrale, o ad altro ufficio, ha luogo a norma dei seguenti articoli.

 

Trasporto delle merci da una ad altra sezione di una stessa dogana

 

          Art. 188.

     Le merci giunte ad una sezione di dogana con bolletta di cauzione, possono essere spedite ad altro riparto o sezione della dogana stessa per l'eseguimento delle operazioni doganali.

     Se la sezione a cui sono giunte le merci non ha ancora proceduto allo spiombamento dei colli o dei mezzi di trasporto ed all'allibramento delle bollette nel registro delle pervenute bollette di cauzione, la spedizione ha luogo senza alcuna formalità mediante le stesse bollette. Quando invece già sia avvenuta la rimozione dei contrassegni o l'allibramento delle bollette, od infine quando le merci non possano proseguire cogli stessi mezzi di trasporto, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente, tanto per la spedizione, come per l'arrivo a destinazione.

     Non occorre l'apposizione di nuovi contrassegni quando vi siano quelli della dogana di partenza.

     Le bollette di cauzione già allibrate presso la sezione a cui giunsero le merci, devono essere nuovamente allibrate presso l'altro ufficio a cui le merci sono spedite. Il nuovo allibramento si deve indicare nella bolletta d'accompagnamento da restituirsi all'ufficio di partenza e dà scarico al primo.

 

          Art. 189.

     Quando le merci da spedirsi ad altra sezione fossero giunte in esenzione di visita e prima della visita interna dei colli fosse stato rilasciato il certificato di scarico della bolletta di cauzione, la spedizione ha luogo con la bolletta d'accompagnamento come è prescritto all'art. 187 secondo comma; ma le bollette di cauzione debbano rimanere presso l'ufficio da cui le merci vengono spedite.

     In questo caso la bolletta d'accompagnamento deve fedelmente riprodurre la descrizione dei colli risultante dalla bolletta di cauzione e l'ufficio di arrivo deve restituirla a quello di partenza, con l'indicazione della specie, del numero e della data delle bollette emesse pel successivo esito delle merci.

     Queste indicazioni devono essere riportate, quali annotazioni di scarico, sulle bollette di cauzione rimaste presso l'ufficio di partenza e sul corrispondente registro delle pervenute bollette di cauzione.

 

          Art. 190.

     Le spedizioni ad altro riparto o sezione della dogana possono essere fatte anche solo per una parte delle merci descritte in una bolletta di cauzione.

     In tal caso, se le merci sono giunte in esenzione di visita, l'ufficio allibra la bolletta nel registro delle pervenute bollette di cauzione e per la parte di merci destinata ad altro ufficio procede a termini dell'articolo precedente. Se invece le merci sono state regolarmente verificate alla dogana di partenza, la spedizione ha luogo coll'emissione di altra bolletta di cauzione osservando le norme prescritte per il trasporto delle merci da una dogana all'altra.

     In casi speciali, il capo della dogana può permettere che con la medesima bolletta di cauzione abbia luogo la presentazione delle merci parte in un ufficio e parte in un altro della stessa dogana, disponendo affinché l'ufficio che ha proceduto all'allibramento della bolletta riassuma le risultanze delle verificazioni delle merci per gli effetti dello scarico della bolletta di cauzione.

 

Dichiarazione delle merci arrivate

 

          Art. 191.

     Il termine per presentare la dichiarazione delle merci giunte con bolletta di cauzione decorre dal giorno successivo a quello dell'arrivo.

     Le merci possono essere dichiarate per qualsiasi destinazione e la dichiarazione deve soddisfare alle condizioni prescritte secondo l'operazione da compiersi.

     Occorrendo l'emissione di altra bolletta di cauzione deve essere data nuova garanzia.

     E' permesso al proprietario di sdaziare parte del contenuto di un collo di merci verificate alla partenza e domandare altra destinazione per la parte rimanente, purché le dichiarazioni di esito siano presentate insieme per effettuare contemporaneamente le operazioni doganali per tutte le merci contenute nel collo. Se le merci sono soggette a diritti di confine in base al peso lordo od al peso netto legale, per l'applicazione di questi diritti, il peso dei recipienti dev'essere ripartito in proporzione fra le merci secondo la varia destinazione. Se vi sono recipienti interni, a questi non può essere data destinazione diversa da quella delle merci contenute.

     Le merci spedite coll'obbligo dello sdaziamento all'arrivo devono essere dichiarate per importazione, esclusa qualsiasi altra destinazione.

 

Rispedizione di merci in esenzione di visita

 

          Art. 192.

     Nei casi previsti dall'art. 39 della legge la rispedizione ad altra dogana, in esenzione di visita, di merci arrivate con bolletta di cauzione e non visitate al luogo di partenza, viene permessa dal capo della dogana solo quando dal riscontro fatto all'arrivo non sieno risultate irregolarità o differenze.

     Le merci che per qualsiasi causa già sieno state sottoposte alla visita doganale non possono in verun caso essere rispedite in esenzione di visita.

 

Scarico della bolletta di cauzione

 

          Art. 193.

     Se si tratta di merci giunte in esenzione di visita, appena fattone il riscontro sommario a termini dell'art. 184, ne viene scritto il risultato sulla bolletta di cauzione. Quando nulla vi sia da eccepire si appone l'attestazione: "visto esternamente a dovere".

     Se invece si tratta di merci regolarmente verificate alla dogana di partenza il risultato della verificazione viene apposto nella forma prescritta dall'art. 52, dopo compiuta la visita interna dei colli.

     In ogni caso deve essere indicato nella bolletta di cauzione se i contrassegni apposti ai colli od ai mezzi di trasporto, dalla dogana di partenza, furono trovati intatti.

     In base ai suddetti risultamenti ha luogo il rilascio del certificato di scarico.

 

          Art. 194.

     Quando dalla visita non risultino differenze in confronto della bolletta di cauzione, la dogana di arrivo restituisce a quella da cui sono partite le merci, la bolletta munita delle attestazioni prescritte dal precedente articolo, la quale, vidimata da ricevitore della dogana o da chi sia preposto al servizio delle scritture, vale di certificato di scarico.

     La dogana di partenza, dopo gli opportuni riscontri, trascrive sulla bolletta matrice le attestazioni successivamente ricevute dalla bolletta figlia e manda di ricambio alla dogana d'arrivo la matrice così completata.

     Se si tratta di bollette di cauzione rilasciate su liste di carico o staccate dal registro a matrice e figlia non ha luogo l'invio della bolletta alla dogana di partenza, alla quale viene invece spedito il certificato di scarico.

     La dogana, su richiesta, dà al conduttore od a chi lo rappresenta un esemplare del certificato di scarico attestante l'adempimento delle condizioni prescritte.

 

          Art. 195.

     I certificati di scarico vengono staccati dalle stesse bollette di cauzione a cui si riferiscono o da appositi registri a matrice e figlia secondo i modelli prescritti.

     Devono contenere le indicazioni di riferimento alle relative bollette di cauzione ed il risultato del riscontro sommario dei colli o della visita delle merci, secondoché il certificato di scarico venga rilasciato prima della visita o dopo.

 

          Art. 196.

     Quando la dogana di arrivo, a termini dell'art. 39 della legge, faccia luogo al rimborso delle somme depositate a garanzia della spedizione, deve far cenno di ciò nelle bollette di cauzione e nei certificati di scarico ed inviare speciale avviso alla dogana da cui sono partite le merci affinché questa proceda all'incasso delle somme trattenute in deposito.

     Il ricevitore della dogana tiene conto delle garanzie prestate per la spedizione delle merci con bolletta di cauzione ed è competente a pronunciarne lo svincolo quando, pervenuti i regolari certificati di scarico, sia comprovato l'adempimento degli obblighi assunti dagli speditori.

 

          Art. 197.

     Riscontrandosi differenza fra le merci e la bolletta di cauzione si procede nel seguente modo.

     Se le merci sono di qualità diversa da quella indicata nella bolletta, la dogana d'arrivo non dà il certificato di scarico, ma le sequestra e redige il processo verbale per l'applicazione dell'art. 82, quarto comma, della legge. Nello stesso modo procede nel caso in cui le merci non corrispondano ai campioni prelevati alla dogana di partenza.

     Riguardo alla quantità, per gli effetti del citato art. 82, primo comma, se v'ha deficienza, la dogana d'arrivo dà il certificato di scarico limitato alla quantità rinvenuta e fa il verbale per le merci mancanti; se vi ha invece eccedenza forma il processo verbale, e dà il certificato di scarico, ma quella di partenza non isvincola la cauzione per l'ammontare delle multe corrispondenti alla maggior quantità trovata.

     Uguale procedimento si segue per le merci giunte in esenzione di visita e trovate in quantità diversa da quella indicata sulla bolletta.

     La dogana di partenza deve essere sempre avvisata delle irregolarità e differenze accertate e dei diritti ricuperati nei casi di deficienza, per norma nello svincolo delle garanzie. All'uopo nelle bollette e nei certificati di scarico che si inviano alla dogana di partenza deve altresì esser fatto cenno delle decisioni di competenza del capo della dogana d'arrivo e di qualunque altro provvedimento preso sulle irregolarità rilevate nello scarico delle bollette di cauzione.

 

          Art. 198.

     Se con la bolletta di cauzione per merci spedite in esenzione di visita, vengono presentati colli dei quali, per la mancanza o l'alterazione dei contrassegni e la non corrispondenza dei caratteri distintivi, tenuto pur conto del contenuto, non sia riconosciuta la identità con quelli spediti, descritti nei documenti, la dogana li sequestra, rifiuta il certificato di scarico della bolletta di cauzione e fa il processo verbale per l'applicazione dell'art. 82, secondo comma, della legge, avvertendone la dogana di partenza.

 

          Art. 199.

     Nei registri delle pervenute bollette di cauzione la dogana di arrivo prende nota delle differenze accertate di fronte alle bollette di cauzione, della data in cui spedisce la bolletta discaricata od il certificato di scarico e, quando ha luogo lo scambio delle bollette prescritto all'art. 194, la data di arrivo della matrice inviata dalla dogana di partenza.

     Nei registri delle emesse bollette di cauzione la dogana da cui le merci sono partite, indica la data nella quale giunge la bolletta discaricata od il certificato di scarico e, quando ha luogo lo scambio delle bollette, la data di spedizione della matrice alla dogana di destinazione. Indica altresì il numero e la data con cui le bollette di cauzione vennero dalla dogana di destinazione allibrate nel registro delle pervenute bollette di cauzione.

 

          Art. 200.

     La dogana d'arrivo deve curare che le merci abbiano regolare esito ed indicare nelle bollette di cauzione e nel registro delle pervenute bollette di cauzione sul quale sono allibrate, la specie, il numero e la data delle bollette successivamente emesse secondo la destinazione data alle merci e, nel caso di differenze, la data del processo verbale di contravvenzione. Per le merci accompagnate da bollette di cauzione su lista di carico basta che tali indicazioni sieno riportate nelle bollette che rimangono unite al suddetto registro.

     Quando per difetto della dichiarazione ricorra l'applicazione dell'art. 39, ultimo comma, della legge, la dogana, scorsi i termini stabiliti, ritira le merci nel magazzino delle merci ritenute abbandonate e dà scarico alla bolletta di cauzione indicandovi il numero e la data di allibramento del registro di deposito.

 

Richiesta per bollette di cauzione non esaurite

 

          Art. 201.

     La dogana da cui sono spedite le merci deve curare discarico delle bollette di cauzione emesse.

     Se entro i 30 giorni da quello stabilito nella bolletta per l'arrivo delle merci alla dogana di destinazione non giunge il certificato di scarico o l'avviso della accertata contravvenzione, ne fa richiesta alla dogana a cui furono destinate.

     La dogana alla quale perviene la richiesta, restituisce il foglio colle relative informazioni. Se da queste risulta che la merce non è stata presentata, la dogana di partenza redige il processo verbale di contravvenzione in confronto del dichiarante o del garante, od, in loro assenza alla presenza di due testimoni.

 

Ritardata presentazione delle merci

 

          Art. 202.

     Se le merci furono presentate alla dogana di arrivo dopo il tempo fissato nella bolletta di cauzione, la dogana accerta la contravvenzione.

     Il capo della dogana ha facoltà di non dar seguito alla contravvenzione quando il conducente fornisca prove e chiarimenti atti a giustificare il ritardo.

 

Spedizioni di merci in transito

 

          Art. 203.

     La dogana alla quale vengono presentate le merci per la spedizione in transito, cioè quelle provenienti dall'estero e destinate all'estero e che solo debbono traversare in transito il territorio dello Stato, osserva le norme stabilite dai precedenti articoli per la spedizione delle merci da una dogana all'altra.

     Non occorre alcuna garanzia per la spedizione in transito di merci estere non soggette a diritti di confine. Per queste merci il Ministero delle finanze può prescrivere l'apposizione del contrassegno ai colli od ai carri di trasporto quando vi sia pericolo di sostituzione con merci similari di provenienza nazionale soggette a dazio d'esportazione.

     Le merci di transito devono essere dirette per l'uscita dello Stato a dogane all'uopo autorizzate a termini dell'art. 2 della legge.

 

Uscita delle merci di transito dalla frontiera di terra

 

          Art. 204.

     La dogana alla quale si presentano le merci di transito per l'uscita fuori dalla linea doganale, si accerta che i contrassegni siano intatti ed osserva, secondo i casi, quanto è prescritto dagli articoli 184, 185 e 186. Indi, alla presenza del conduttore, procede alla visita delle merci quando non siano state spedite in esenzione di visita.

     Se vi sono indizi di alterazioni o di sottrazioni o dubbi sull'identità dei colli, procede alla verificazione anche di quelle spedite con esenzione di visita.

     Nei casi di differenze rispetto alla bolletta di cauzione, osserva le regole prescritte dagli art. 197 e 198.

     Se il luogo delle merci indicate nella bolletta di cauzione, se ne trovano altre soggette a dazio di esportazione, si comprende nel processo verbale anche la speciale contravvenzione riguardante le merci presentate, punita dall'art. 82, quarto comma, della legge.

     Nei casi di ritardo alla presentazione delle merci, la dogana si attiene alle disposizioni degli articoli 201 e 202.

 

          Art. 205.

     Proceduto a termini del precedente articolo la dogana fa constare, della verificazione eseguita, sulla stessa bolletta di cauzione, vi indica il termine entro il quale le merci devono uscire dalla linea doganale e vigila affinché ne escano senza ritardo.

     L'effettiva uscita dello Stato è accertata dai funzionari della dogana in concorso di agenti di finanza.

     Se la linea non è a vista della dogana le merci devono essere accompagnate da una scorta fino all'estremo limite delle frontiera e se qui si trova un posto d'osservazione, a questo dev'essere presentata la bolletta di cauzione affinché sia attestata l'uscita.

     Se la dogana incaricata di attestare l'uscita si trova in territorio estero, deve accertare l'arrivo delle merci dal territorio nazionale e l'identità di esse in confronto delle bollette di cauzione mediante le verificazioni prescritte dal precedente articolo. Quando non risultino irregolarità o differenze le merci vengono lasciate a disposizione del conduttore per l'ulteriore trasporto.

 

          Art. 206.

     Le dogane poste nelle stazioni delle strade ferrate osservano le disposizioni degli articoli precedenti per la uscita delle merci spedite per transito.

     Se la dogana è collocata nell'interno dello Stato, dopo le verificazioni prescritte, le merci vengono inviate in carri piombati all'ufficio doganale collocato nell'estrema stazione verso la frontiera, il quale, verificato regolare lo stato esterno dei carri e riscontrato, occorrendo, il numero dei colli, accerta l'uscita fuori della linea doganale. Quando all'estremo confine non vi sia ufficio doganale i carri vengono scortati fino alla frontiera. Gli agenti di scorta accertano la definitiva uscita dallo Stato.

     Se la dogana si trova in territorio estero, le merci riscontrate e licenziate rimangono a disposizione degli agenti delle strade ferrate per l'ulteriore spedizione. Se le merci vengono prima scaricate nei magazzini delle strade ferrate la dogana le riscontra sommariamente all'atto dello scarico e procede nei magazzini stessi, col concorso del servizio di riscontro, alle verificazioni prescritte per l'uscita dallo Stato, dopo di che le considera passate all'estero.

 

          Art. 207.

     Per le merci destinate ad uscire in transito dal lago promiscuo di Lugano, la dogana autorizzata ad attestare l'uscita deve accertarsi dell'imbarco delle merci che equivale al passaggio della linea doganale.

     Per l'uscita dal lago Maggiore, se la dogana è collocata nel territorio dello Stato, dopo le verificazioni prescritte le merci debbono essere scortate fino al passaggio della linea doganale. Gli agenti che sono a bordo dei piroscafi sui quali le merci vengono caricate, attestano l'uscita non appena i piroscafi escano dalle acque dello Stato [35].

     Se la dogana si trova in territorio estero, essa interviene all'atto in cui le merci provenienti dallo Stato vengono sbarcate e procede a termini dell'art. 205 ultimo comma.

 

          Art. 208.

     In ogni caso d'uscita di merci in transito dalla frontiera di terra dev'essere apposto sulla bolletta di cauzione il visto uscire dallo Stato da parte degli impiegati ed agenti che hanno assistito al materiale passaggio delle merci fuori della linea doganale od agli equivalenti riscontri prescritti quando le dogane già si trovino su territorio estero.

     Le dogane internazionali osservano le norme stabilite dalle speciali convenzioni circa il concorso dei funzionari delle dogane estere nel passaggio delle merci dall'uno all'altro Stato.

     All'attestazione di uscita apposta dai funzionari della dogana nazionale sulle bollette di cauzione, viene aggiunta quella della dogana dello Stato finitimo nel quale le merci vengono introdotte, quante volte ciò sia richiesto dalle accennate convenzioni. All'uopo le dogane nazionali, compiute le proprie operazioni, comunicano i documenti alle dogane estere.

     Accertata l'uscita delle merci fuori della linea doganale, viene rilasciato il certificato di scarico osservando le disposizioni contenute negli art. 194, 195, 196 e 197.

 

          Art. 209.

     Gli agenti di finanza annotano nel registro dei visti le attestazioni di uscita dallo Stato che appongono sulle bollette di cauzione ed indicano su queste, oltre al giorno e l'ora l'uscita delle merci, il numero di allibramento del suddetto registro.

     Le dogane di arrivo e quelle di partenza, rispettivamente, appongono nei propri registri delle pervenute o delle emesse bollette di cauzione, le indicazioni prescritte dagli art. 199 e 200.

     Nel registro delle pervenute bollette di cauzione annotano, in luogo dell'indicazione della bolletta di esito, il giorno e l'ora dell'uscita delle merci dallo Stato.

 

Uscita delle merci di transito per via di mare

 

          Art. 210.

     Per le merci di transito che giungono accompagnate da bolletta di cauzione alle dogane di mare da cui debbono uscire, si osservano le stesse norme prescritte per l'arrivo e l'esito delle merci spedite da una dogana all'altra e per lo scarico delle relative bollette di cauzione.

     La spedizione all'estero è considerata come una nuova operazione doganale per la quale dev'essere fatta, nel termine prescritto dall'art. 39 della legge, dichiarazione per lasciapassare di merci estere indicando il porto estero di destinazione. La dogana emette la bolletta di lasciapassare come quella prescritta nel caso di spedizione delle merci ad altra dogana.

 

          Art. 211.

     Il capo della dogana può permettere che le merci estere arrivate con bolletta di cauzione in esenzione di visita vengano spedite all'estero per via di mare senza la verificazione interna dei colli, quando questi sieno giunti in condizioni regolari in modo che non possano esservi eccezioni per il rilascio del certificato di scarico.

     In questi casi, nella bolletta di lasciapassare da rilasciarsi a termini del precedente articolo, le merci vengono descritte secondo le indicazioni risultanti dalle bollette di cauzione.

 

Spedizione ad altra dogana od in transito di merci in controversia per la qualificazione

 

          Art. 212.

     Per la spedizione ad altra dogana od in transito, di merci, sulla qualificazione delle quali sia sorta controversia collo speditore, la dogana di partenza richiede la garanzia corrispondente alla qualificazione da essa fatta e, sulla bolletta di cauzione, fa cenno della controversia sollevata ai termini della legge per la risoluzione delle controversie doganali, del 13 novembre 1887, n. 5028 (serie 3).

     Il decreto che risolve la controversia dev'essere dalla dogana di partenza comunicato alla dogana di destinazione per norma nel successivo esito delle merci o per la definizione del daziato sospeso che fosse stato fatto in applicazione dell'art. 164. Non occorre tale comunicazione per le merci spedite alle dogane di confine e quivi regolarmente uscite dallo Stato.

     Lo speditore può lasciare le merci in dogana, tanto alla partenza come all'arrivo, in attesa della risoluzione della controversia.

 

Smarrimento della bolletta di cauzione - Uso di duplicati

 

          Art. 213.

     In caso di smarrimento della bolletta di cauzione, i capi delle dogane, su regolare domanda dell'interessato hanno facoltà di emettere un duplicato valevole per il riconoscimento delle merci all'arrivo e pel compimento delle successive operazioni doganali. La domanda deve essere presentata alla dogana di arrivo che la trasmette a quella di partenza.

     Quando si tratti di merci spedite per mezzo delle strade ferrate con bolletta di cauzione su lista di carico, la dogana d'arrivo, in mancanza della bolletta, può, su domanda del rappresentante delle strade ferrate, chiedere in via telegrafica l'emissione del duplicato e, in pari tempo, la comunicazione delle indicazioni che riguardano la spedizione, cioè il numero e la data della bolletta, il termine stabilito per la presentazione delle merci ed il numero dei colli. Ricevute tali indicazioni, la dogana può procedere al riscontro dei colli e, non trovando nulla da eccepire, dar corso alle operazioni per l'esito delle merci, compilando, in concorso del detto rappresentante, apposito processo verbale da cui risulti lo stato esterno riconosciuto dei colli o dei carri piombati. Al giungere poi del duplicato, la dogana, previ i debiti riscontri, vi appone le attestazioni prescritte per il rilascio del certificato di scarico della bolletta di cauzione.

     Quando avvenga lo smarrimento delle bollette di cauzione che si spediscono da una dogana all'altra per lo scambio prescritto dall'art. 194, la dogana che ha il rispondente esemplare ne fa una copia per uso amministrativo che, completata colle indicazioni risultanti dai registri, trasmette all'altra dogana in sostituzione della bolletta smarrita.

 

          Art. 214.

     L'uscita in transito delle merci le cui similari nazionali sieno soggette a dazio d'esportazione, non può essere permessa in base al duplicato della bolletta se non è garantito l'ammontare del dazio suddetto e delle corrispondenti pene pecuniarie, per la eventuale applicazione dell'art. 82, quarto comma, della legge, o con la prestazione di speciale garanzia o col tener ferma, in tutto od in parte, quella data alla dogana di partenza, alla quale, in ogni caso, dev'essere dato apposito avviso.

     Lo svincolo di tale garanzia ha luogo quando sia accertato che non venne fatto uso della bolletta originale per l'uscita dallo Stato di altre merci. All'uopo spetta alla dogana di partenza, dopo scaduto il termine di che all'art. 201 e dopo fatte le indagini opportune, rilasciare apposita dichiarazione di svincolo.

 

Cambio di destinazione delle merci spedite con bolletta di cauzione

 

          Art. 215.

     Nei casi previsti dall'art. 40 della legge il permesso per il cambio di destinazione delle merci è dato dal capo della dogana di arrivo. Questi ha facoltà di permettere che le merci accompagnate dalla bolletta di cauzione sieno ricevute anche quando sulla bolletta figurino destinate ad altra dogana.

     In ogni caso la concessione di tali permessi è subordinata alla condizione che le dogane a cui vengono presentate le merci abbiano facoltà di compiere le operazioni inerenti allo scarico delle bollette di cauzione.

     Dei cambi di destinazione concessi dev'essere fatto cenno nelle bollette di cauzione e nei certificati di scarico da spedirsi alle dogane di partenza.

 

Titolo V

DEL DEPOSITO E DELLA RIESPORTAZIONE

 

Diverse specie del deposito

 

          Art. 216.

     Il deposito delle merci è permesso solo presso la dogane specialmente autorizzate a termini dell'art. 2 della legge.

     Il deposito sotto diretta custodia della dogana ha luogo in locali doganali appositamente destinati come magazzini per la custodia delle merci senza ingerenza del proprietario, e nei quali è libero a chiunque di depositare merci mediante il pagamento dei diritti di magazzinaggio.

     Il deposito in magazzini dati in affitto avviene quando nell'edificio della dogana vi sieno magazzini separati fra loro da potersi porre a libera disposizione del commercio. Ogni negoziante può prendere in affitto uno o più magazzini.

     Quando per difetto od insufficienza di locali o per la specie delle merci, il deposito non possa aver luogo nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, od in quelli dati in affitto, le merci possono essere depositate in magazzini di proprietà privata che siano, per quanto è possibile, in vicinanza della dogana ed abbiano le condizioni ritenute necessarie dal direttore di dogana per la sicura custodia e la facile vigilanza.

     Di regola i magazzini privati devono trovarsi a pianterreno, avere la porta d'accesso sulla via pubblica ed in ogni caso in luogo ove possano sempre accedere gli agenti doganali. Le pareti dei magazzini devono sempre essere fatte in muratura e le finestre od altre aperture essere chiuse con inferriate ed anche con grate, quando la dogana lo richieda. Il tetto o il soffitto non può essere fatto di semplici tegole o parti movibili, ma deve essere costruito in modo da presentare perfetta stabilità. Non si ammettono magazzini l'accesso dei quali si trovi sulle calate dei porti od in altro spazio doganale ove il movimento delle merci non sia completamente libero.

 

          Art. 217.

     Il Ministero delle finanze può fare eccezioni all'obbligo che ha la dogana di tenere una chiave dei magazzini di deposito di proprietà privata, solo quando si tratti di merci inconfondibili colle similari nazionali, o che possano efficacemente identificarsi con l'apposizione di contrassegni ai colli od in altra guisa, oppure quando il negoziante rinunci al diritto di dare alle merci una destinazione diversa dalla immissione in consumo nello Stato.

     Le merci ammesse ad abbuono per calo naturale non possono depositarsi in magazzini di cui non sia tenuta la chiave dalla dogana, a meno che vi sia formale rinuncia del negoziante a tale abbuono.

 

Affitto di magazzini nell'edificio doganale

 

          Art. 218.

     All'affitto dei magazzini per uso di deposito doganale provvede l'intendenza di finanza.

     I magazzini esistenti nell'edificio doganale non possono cedersi in affitto per depositarvi merci non soggette a vincoli doganali, o per altri usi privati, eccetto che sieno totalmente separati dai magazzini di deposito doganale ed abbiano ingresso indipendente da quello della dogana.

 

Merci ammesse al deposito e merci escluse

 

          Art. 219.

     Non sono ammesse al deposito doganale le merci nazionali e le merci estere esenti dai diritti di confine o che abbiano già pagato questi diritti.

     Sono però ammesse le merci estere esenti da diritti all'importazione, le cui similari nazionali siano soggette a dazio d'esportazione.

     I salumi, gli oli, i formaggi, i vini, gli spiriti ed altre merci che siano infiammabili, o tramandino cattivi odori, o possono recar danno ad altre merci colle quali vengano in contatto, o sieno soverchiamente ingombranti, possono solo depositarsi in magazzini specialmente destinati alla loro custodia negli edifici delle dogana o, in difetto di questi, in magazzini di proprietà privata. Il capo della dogana può permettere che sieno ammessi nei magazzini comuni, pel deposito sotto diretta custodia della dogana, vini e liquori in quantità limitate, purché sieno riposti in bottiglie od in altri recipienti che non presentino pericolo di dispersione.

     Le dogane autorizzate al deposito delle merci sotto diretta custodia od in magazzini dati in affitto, in mancanza di locali speciali pel deposito delle merci suddette, hanno facoltà di ammetterle in magazzini di proprietà privata.

     Gli oggetti tascabili d'uso personale, quelli di oreficeria, i bastoni, gli ombrelli, gli abiti ed altri oggetti di qualunque materia ridotti per indumento personale, possono depositarsi solo in magazzini sotto la diretta custodia della dogana.

     Pei tessuti di ogni specie è vietato il deposito in magazzini di proprietà privata.

 

Cauzione per le merci depositate in magazzini di proprietà privata

 

          Art. 220.

     Per immettere le merci in deposito nei magazzini di privata proprietà può essere data cauzione in rendita dello Stato nella misura seguente:

     a) lire 250 di rendita, se l'ammontare dei diritti di confine per le merci depositate è inferiore a lire 10,000;

     b) lire 500, se l'ammontare dei diritti sta fra le lire 10,000 e le 20,000;

     c) lire 1000, se l'ammontare dei diritti sta fra le lire 20,000 e le 40,000;

     d) lire 1500, se l'ammontare dei diritti sta fra le lire 40,000 e le 60,000;

     e) lire 250 di rendita in più per ogni 10,000 lire al di là delle 60,000.

     Tale cauzione dev'essere prestata in misura doppia qualora la dogana fosse dal Ministero dispensata dalla tenuta della seconda chiave del magazzino.

     Nel determinare la cauzione non si tien conto se le merci appartenenti ad uno stesso proprietario siano depositate in uno o più magazzini.

     E' data facoltà al ministro per le finanze di esentare dalla prestazione della cauzione le ditte di notoria solidità esercenti depositi di proprietà privata di olii minerali, consistenti in grandi cisternoni metallici od in cisternoni di cemento armato, interrati o non, a condizione che le ditte stesse si impegnino a rispondere di fronte alla dogana di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio di detti depositi [36].

 

          Art. 221. [37]

     La cauzione può anche essere data da una azienda di credito o da un ente assicurativo, di gradimento dell'Amministrazione, oppure solidalmente da due o più commercianti dei quali sia riconosciuta la solvibilità.

     Può essere data per somme determinate ovvero per somme indeterminate. Nel primo caso si ammettono al deposito merci fino a quella quantità il cui dazio, aumentato dell'ammontare massimo delle ammende previste dall'art. 123, primo e secondo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sia coperto dalla cauzione. Nel secondo caso possono ammettersi in deposito le merci per qualsiasi quantità.

     Gli atti costitutivi della garanzia, di regola, devono essere rogati da un notaio e presentati al ricevitore della dogana, il quale ha la facoltà di accettarli quando siasi assicurato della solvibilità dei garanti firmatari. Quando la garanzia è data da una azienda di credito è in facoltà della Amministrazione di consentire che essa sia prestata in forma commerciale. Nei casi in cui sia data da un ente assicurativo, può essere effettuata a mezzo di polizza, purché le clausole ne siano preventivamente approvate dall'Amministrazione, e ne risulti il carattere fidejussorio, esclusa ogni eccezione e riserva.

     La garanzia nei modi previsti dal presente articolo, se data a tempo indeterminato, si deve rinnovare ogni anno, o anche prima quando venga così disposto da chi l'ha accettata. La rinnovazione può essere fatta a mezzo di dichiarazione da cui risulti esplicitamente e senza riserva la conferma degli obblighi che i fidejussori si sono assunti con la primitiva fidejussione. Se la garanzia non viene rinnovata deve essere interdetta ogni ulteriore introduzione di merci nel magazzino, e ciò fino a che la garanzia non sia regolarmente prestata.

     Lo scioglimento della garanzia, ancorché sia scaduto il relativo termine, è condizionato allo svincolo della cauzione, che è disposto dal ricevitore della dogana dopo il regolare esaurimento dei conti di magazzino [38].

 

Apertura dei magazzini dati in affitto o di proprietà privata

 

          Art. 222.

     I magazzini dati in affitto vengono esercitati dalle persone a cui i locali sono affittati e durante il tempo della locazione, osservate le condizioni in essa prescritte.

     Per aprire depositi di merci in magazzini di proprietà privata, presso le dogane autorizzate, deve essere presentata regolare domanda in carta da bollo al capo della dogana, indicando il numero, la specie e l'ubicazione dei magazzini, la qualità delle merci da depositarsi e la garanzia offerta.

     Se la dogana è sede di direttore, questi, accertato che i locali proposti si trovino o sieno ridotti in modo da soddisfare alle condizioni richieste dall'art. 216 e che la garanzia sia stata regolarmente prestata, autorizza per iscritto l'esercizio del deposito. Se la dogana non è sede di direttore, il capo di essa trasmette la domanda con le dichiarazioni riguardanti la condizione dei locali e la validità della garanzia al direttore di dogana della circoscrizione, al quale spetta, dopo gli ulteriori accertamenti ritenuti opportuni, dare la richiesta autorizzazione.

     Tali formalità devono rinnovarsi ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni del deposito.

     Il direttore di dogana della circoscrizione ha facoltà di stabilire dei limiti minimi di quantità per la estrazione, dai magazzini, di merci che si prestano allo spaccio al minuto.

 

          Art. 223.

     I magazzini dati in affitto e quelli di privata proprietà debbono essere distinti con una lettera o col numero d'ordine da indicarsi dalla dogana. Sulla porta d'ingresso di ciascuno dev'essere apposta a cura del negoziante la inscrizione: "deposito doganale".

     La dogana somministra, a spese del proprietario, la seconda chiave richiesta pei magazzini di proprietà privata, in quanto non si tratti di merci per le quali il Ministero delle finanze avesse permesso delle eccezioni.

 

Dichiarazione e visita

 

          Art. 224.

     Per la immissione delle merci nei magazzini doganali deve essere presentata la dichiarazione per introduzione in deposito indicando la specie del deposito che si richiede.

     Per le merci da depositarsi nei magazzini dati in affitto ed in quelli di proprietà privata, il dichiarante dev'essere lo stesso titolare del deposito; le dichiarazioni debbono indicare il numero e la lettera che distinguono i magazzini, e per ogni magazzino e per ogni partita di colli di diversa specie o contenenti diversa qualità di merci, dev'essere presentata separata dichiarazione.

     Eseguita la visita le merci devono essere subito trasportate nel deposito.

     Il capo della dogana può anche permettere che la visita si compia presso i dati in affitto o presso quelli di proprietà privata. In questi casi le merci devono essere tenute sotto la continua vigilanza degli agenti fintantoché non sieno visitate ed immesse nei magazzini.

     Nella visita dei colli contenenti una sola qualità di merce tassata in base il peso netto reale, dichiarati per il deposito sotto diretta custodia della dogana, quando in applicazione dell'art. 29 sia stato dichiarato il solo peso lordo, l'accertamento della quantità della merce e l'indicazione di essa nel risultato della visita possono pure limitarsi al peso lordo.

     Il bollo ai colli prescritto dall'art. 47 della legge si applica appena compiuta la visita.

     Gli agenti che assistono alla introduzione delle merci nei magazzini doganali devono, ad operazione compiuta, apporre corrispondente attestazione nelle dichiarazioni.

 

          Art. 225.

     Le merci contenute in colli formati a macchina od assicurati con doppio involto e doppio piombo possono essere messe in deposito sotto diretta custodia della dogana senza precedente visita.

     In questo caso il contenuto dei colli dev'essere indicato nella dichiarazione secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale e la dogana si limita a riscontrare i colli nei loro caratteri esterni. La dogana è però sempre in diritto di procedere alla visita delle merci, e deve compierla quando abbia fondato motivo di ritenere che i colli contengano merci diverse da quelle dichiarate ovvero non ammesse al deposito.

     Non può essere data altra destinazione doganale alle merci dichiarate secondo le denominazioni commerciali, prima che sia compiuta la operazione pel deposito.

     I bagagli dei viaggiatori possono essere depositati in esenzione di visita anche senza il doppio involto, quando sieno chiusi a chiave od altrimenti assicurati in modo da escludere ogni pericolo di alterazione.

 

Registrazione delle merci

 

          Art. 226.

     Le dichiarazioni per introduzione in deposito munite del risultato di visita e dell'attestazione dell'effettuata introduzione delle merci nel magazzino vengono allibrate nel registro di deposito.

     Per ogni specie di deposito si tengono separati registri i quali devono rappresentare il movimento di entrata e di uscita delle merci.

     Queste vi sono descritte per qualità e quantità.

     Per i depositi in magazzini dati in affitto od in quelli di proprietà privata devono essere tenuti registri distinti per ogni magazzino. Le merci di differente qualità o contenute in recipienti diversi, e gli spiriti aventi differente grado di forza, si devono annotare separatamente nel registro, sebbene depositati in uno stesso magazzino, in modo da costituire altrettanti conti correnti distinti.

     Per i depositi negli altri magazzini viene tenuto sui registri un conto separato per ogni partita di merce introdotta.

 

          Art. 227.

     Nei registri di deposito le merci vengono inscritti per la quantità in base alla quale si liquidano i diritti di confine. Però le merci tassate sul peso netto legale si inscrivono a peso lordo e così pure quelle tassate a peso netto reale delle quali a termini dell'art. 224 si sia verificato il solo peso lordo.

     Gli spiriti in botti o caratelli possono essere presi in carico, nei registri, a peso lordo anziché a volume. Ma in tal caso dev'essere tenuto conto del peso di ogni partita estratta dai magazzini e, avvenendo il travaso degli spiriti in altri recipienti, del peso netto del liquido e del peso dei recipienti rimasti vuoti che vengono levati dal magazzino. Infine, le eventuali differenze di peso rinvenute di fronte al carico del magazzino devono essere ridotte in volume agli effetti della liquidazione dei diritti di confine.

 

Bolletta di introduzione in deposito

 

          Art. 228.

     Allibrata la dichiarazione, si consegna subito al depositante la bolletta di introduzione in deposito (figlia), la quale prova l'immissione delle merci nei magazzini e, pel deposito sotto diretta custodia della dogana, tiene luogo della ricevuta di cui tratta l'art. 48 della legge.

     Le bollette matrici rimangono unite al registro in cui sono allibrate. Qualora il depositante smarrisca la bolletta, può esserne rilasciato un duplicato. Per l'estrazione delle merci dai magazzini, in base al duplicato, non occorre sia prestata cauzione quando per il compimento delle operazioni doganali si presenti il proprietario in nome del quale la bolletta fu emessa.

 

Uscita delle merci dal deposito

 

          Art. 229.

     Per l'estrazione delle merci dai magazzini dev'essere presentata la dichiarazione scritta nelle forme stabilite secondo la destinazione doganale richiesta.

     La dichiarazione deve indicare il numero e la lettera che distinguono il magazzino e quanto alle merci, contenere quelle particolari indicazioni occorrenti per lo scarico delle partite dai registri di deposito. Non è permesso comprendere in una dichiarazione merci depositate in più magazzini.

     Per le merci che si vogliono riesportare all'estero, devono essere osservate le disposizioni relative alla uscita delle merci in transito e si emette la bolletta di lasciapassare di merci estere o la bolletta di cauzione secondoché la spedizione abbia luogo per via di mare oppure per via di terra o di lago.

     Prima di permettere la spedizione per via di mare, la dogana deve accertare che il bastimento destinato al trasporto delle merci sia di portata maggiore alle trenta tonnellate.

     I colli depositati in esenzione di visita nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, non possono essere rispediti in esenzione di visita ad altra dogana od in transito, salvo che si tratti di spedizioni da farsi per mezzo delle strade ferrate, o di bagagli da di viaggiatori, che non si possano visitare per l'assenza del proprietario, o si tratti di altri casi speciali da riconoscersi di volta in volta dal capo della dogana.

     Non si permette l'uscita delle merci dai magazzini prima che sia rilasciata la bolletta per l'ulteriore destinazione di esse o, se sono destinate ad introdursi in altro magazzino, prima che la nuova dichiarazione per introduzione in deposito presentata, sia munita del risultato della visita.

     Quando per difetto di spazio o per altra causa la visita non possa regolarmente compiersi nell'interno del magazzino, le merci vengono estratte con permesso della dogana, scritto nella dichiarazione, e tenute sotto continua vigilanza degli agenti finanziari fino al compimento dell'operazione doganale.

     Se si tratta di merci dichiarate per la immissione in consumo non se ne permette la estrazione dai depositi in magazzini di proprietà privata, per l'eseguimento della visita, senza il preventivo deposito dei diritti di confine.

     Le merci che si levano dai magazzini e che sono destinate all'estero o ad altra dogana per via di mare, se non sono accompagnate da bolletta di cauzione devono essere vigilate fino all'imbarco. Se il luogo d'imbarco è distante dal magazzino, il capo della dogana può ordinare, per il trasporto, oltre la scorta, la bollatura dei colli o dei veicoli.

 

          Art. 230.

     In ogni caso di estrazione di merci dai magazzini deve presentarsi, insieme colla dichiarazione, la bolletta di introduzione di deposto, nella quale la dogana prende nota delle singole estrazioni fatte. Se le merci sono descritte in più bollette di deposito, deve indicarsi nella dichiarazione la quantità attribuita a conto di ciascuna.

     Nei casi in cui il conto di magazzino sia tenuto complessivamente per più partite di merci introdotte, le singole estrazioni si attribuiscono alle bollette di deposito di data più antica.

     Le bollette di deposito esaurite con le indicazioni di esito di tutte le merci descrittevi, vengono trattenute dalla dogana.

     Nel registro di deposito si fa annotazione di scarico delle merci estratte, indicando la specie, la data ed il numero delle bollette di esito. Per le merci spedite con bolletta di lasciapassare di merci estere, non si fanno annotazioni di scarico fintantoché non sia pervenuto alla dogana il riscontrino della bolletta munito delle attestazioni prescritte dall'art. 89.

     La bolletta per la estrazione delle merci dai magazzini può essere emessa in nome di terzi; ma la prescritta dichiarazione dev'essere sempre firmata da colui al quale è rilasciata la bolletta di deposito, che, per ogni effetto doganale, è responsabile delle dichiarazioni relative alle merci depositate in suo nome.

 

Riesportazione di merci per provvista di bordo

 

          Art. 231. [39]

 

Deposito sotto diretta custodia della dogana

 

          Art. 232.

     Durante il deposito sotto diretta custodia la dogana può permettere al proprietario delle merci di aprire e disfare i colli depositati e ricomporli anche in modo da formare altri colli.

     Se i colli devono essere aperti solo per riconoscerne il contenuto o per estrarre campioni o per altra simile operazione, e poi ricomposti nello stato primitivo, basta che il proprietario presenti la bolletta di deposito e, ad operazione compiuta, paghi il prezzo dei nuovi contrassegni apposti ai colli ritirando la corrispondente bolletta di riscossione.

     Quando invece i colli debbano essere ricomposti sotto altra forma, il proprietario è tenuto a presentare nuova dichiarazione per introduzione in deposito indicando la operazione da compiersi. I colli formati devono essere sottoposti alla prescritta bollatura e descritti nel risultato di visita sulla dichiarazione. La bolletta di deposito che si emette costituisce una nuova partita di carico nei registri doganali e dà scarico alla precedente. Non occorre la presentazione della dichiarazione suddetta quando invece sieno presentate le dichiarazioni per la estrazione del deposito di tutte le merci contenute nei colli da disfarsi e le merci stesse vengano levate in una sol volta dal magazzino.

     Se nella ricomposizione dei colli di merci tassate a peso lordo od a peso netto legale viene a mutare la proporzione preesistente fra il peso delle merci e quello dei recipienti, o si cambia la specie dei recipienti in modo da variare il peso imponibile, la dogana, agli effetti dell'applicazione dei diritti di confine, tiene conto dello stato primitivo dei colli nei modi prescritti all'art. 237.

     In ogni caso, nella scomposizione e ricomposizione dei colli, non è permesso separare le merci dai rispettivi recipienti interni in modo che questi possano sfuggire al trattamento doganale loro spettante in relazione alla destinazione data alle merci.

 

Passaggio di proprietà delle merci

 

          Art. 233.

     Il proprietario di merci depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, quando ceda al altri la proprietà delle merci, deve farne denuncia alla dogana. All'uopo dev'essere presentata la relativa bolletta d'introduzione in deposito ed una dichiarazione intestata al nuovo proprietario per l'emissione in suo nome di altra bolletta di deposito per le merci cedute. Tale dichiarazione deve essere anche firmata dal cedente e su di essa vengono liquidati i diritti di magazzinaggio maturati sulle merci alle quali la medesima si riferisce.

 

Diritti di magazzinaggio

 

          Art. 234.

     I diritti di magazzinaggio per le merci depositate sotto diretta custodia della dogana sono di regola liquidati e riscossi sulle bollette emesse per l'uscita delle merci dal deposito.

     Prima di accordare una proroga al termine stabilito dalla legge, pel deposito, il proprietario deve pagare i diritti di magazzinaggio pel tempo decorso.

     In questo caso la dogana indica, tanto nelle bollette di deposito quanto nei relativi registri, il numero e la data della bolletta di riscossione emessa per i diritti pagati.

     Sulle bollette di deposito emesse nei casi di trasformazione dei colli depositati, devono essere liquidati e riscossi i diritti di magazzinaggio maturati pei colli disfatti. Pel tempo successivo, i diritti di magazzinaggio devono essere liquidati in base ai nuovi colli formati.

 

Merci non estratte in tempo dal deposito

 

          Art. 235.

     Quando dopo il termine biennale contemplato dall'articolo 44 della legge, o quello prorogato, il proprietario non ritiri le merci depositate sotto la diretta custodia della dogana, questa deve invitarlo per iscritto a presentarsi nel termine di giorni quindici affine di adempire a quanto gli incombe. Scorso questo termine senza che egli si presenti, la dogana ritiene le merci come abbandonate per procedere alla vendita nel tempo e nei modi stabiliti.

     Quando, nei casi previsti dai precedenti articoli, abbia avuto luogo la rinnovazione delle bollette di deposito, il termine per la durata del deposito è sempre calcolato in base alla data della immissione delle merci in magazzino risultante dalla prima bolletta.

 

Custodia delle merci nei magazzini dati in affitto e di proprietà privata

 

          Art. 236.

     Nei magazzini dati in affitto ed in quelli di proprietà privata le merci devono essere collocate in modo da rendere sempre agevole il riscontro delle partite. Possono stare insieme riunite quelle partite di merci che formano conto unico nei registri di deposito. In uno stesso magazzino possono anche depositarsi merci di differente qualità, purché a giudizio della dogana non sieno tra di loro confondibili e non presentino pericolo di scambio o di sostituzione.

     Le merci giunte dall'estero alla rinfusa, possono essere depositate con recipienti nazionali. In questo caso i recipienti si devono munire di speciale bollo od altro contrassegno per riconoscerli all'atto dell'estrazione, oppure le merci si devono depositare in separato magazzino per impedire confusione con altre simili risposte in recipienti di origine estera.

     La facoltà data ai proprietari con l'art. 50 della legge di custodire, nei magazzini dati in affitto ed in quelli di proprietà privata, le merci, come meglio credono, non dà loro il diritto di mutarne la forma, di alterarle o di mescolarle in modo da rendere difficile il riscontro coi registri. Salvo speciale permesso della dogana, le merci devono rimanere depositate nelle stesse condizioni in cui sono giunte dall'estero.

 

          Art. 237.

     E' data facoltà al capo della dogana di permettere il travaso od il mutamento di recipiente delle merci che si depositano nei magazzini dati in affitto od in quelli di proprietà privata, a condizione che pel fatto della concessione non venga a variare la ragione ed il montare dei diritti di confine corrispondenti ai colli introdotti.

     Non si permettano le miscele delle merci di differente qualità ed ogni altra operazione che alteri al natura delle merci depositate.

     Per le merci tassate a peso lordo od a peso netto legale di cui venisse permesso il cambiamento di recipiente, compresi i liquidi da travasarsi in truogoli o vasche; la dogana deve stabilire, oltre al peso lordo, costituente il carico di magazzino, il peso netto effettivo delle merci e la tara che proporzionalmente si dovrà aggiungere al peso netto delle merci all'atto dell'estrazione. Nelle bollette di deposito dev'essere indicato il peso netto riconosciuto e la corrispondente tara proporzionale.

     I travasi ed il mutamento dei recipienti si devono chiedere con la dichiarazione che si presenta all'introduzione delle merci nel deposito. Se si tratta di merci già immesse, dev'essere presentata altra dichiarazione per introduzione in deposito. La nuova bolletta emessa stabilisce un nuovo conto di magazzino e dà scarico al precedente.

     Per la estrazione, con recipienti diversi da quelli che hanno servito alla introduzione nel deposito, delle merci tassate a peso lordo od a peso netto legale, dev'essere indicato nella dichiarazione il peso netto effettivo delle merci, il peso lordo d'introduzione costituito dal peso netto aumentato della tara proporzionale prestabilita, ed il peso lordo con i recipienti adoperati per la estrazione. Il peso lordo d'introduzione serve di base per la liquidazione dei diritti di confine. Per le merci tassate a peso netto legale si applica la tara stabilita dalla tariffa pei recipienti coi quali avvenne l'introduzione nel deposito.

     Per ogni operazione di traverso o di mutamento dei recipienti occorre l'assistenza degli agenti doganali.

 

Trattamento dei recipienti delle merci depositate

 

          Art. 238.

     I recipienti rimasti vuoti nei magazzini doganali di deposito in seguito e travaso, quando il contenuto sia stato immesso in consumo, si assoggettano al trattamento stabilito per i recipienti delle merci che si importano.

     Se il contenuto ebbe altra destinazione, si trattano separatamente, come recipienti vuoti, secondo la destinazione.

     E' permesso al proprietario di ritirare dal deposito i detti recipienti anche prima che si conosca l'esito delle merci contenute. In questo caso se l'esito delle merci può influire sul trattamento dei recipienti, questi vengono rilasciati colla bolletta a dazio sospeso prevista dall'articolo 164.

     I recipienti di merci che sono spese in carico sui registri di deposito in base al peso lordo, quando sieno rimasti vuoti in seguito a dispersione del contenuto, devono, agli effetti del conto di magazzino, computarsi per il loro peso come la merce che contenevano.

 

Cali di tolleranza

 

          Art. 239.

     I cali di tolleranza previsti dall'art. 51 della legge, per il deposito nei magazzini dati in affitto od in quelli di proprietà privata, sono concessi nella misura e per le merci indicate in appresso:

     I. Olii compresi nella voce "olii minerali altri" della tariffa doganale, ed essenza di trementina, depositati:

     a) in truogoli, vasche o cisternoni, 2 per cento;

     b) in barili di legno, 6 per cento, con facoltà al direttore della circoscrizione doganale di giungere, con motivato decreto, fino al 12 per cento [40];

     c) in cassette di legno contenenti stagnoni, 3 per cento, con facoltà al direttore della circoscrizione doganale di giungere, con motivato decreto, fino al 6 per cento [41];

     d) in altri recipienti, 2 per cento.

     Per la benzina depositata in cisternoni è concesso il calo nella misura del 6 per cento, con facoltà al direttore della circoscrizione doganale di giungere, con motivato decreto, fino al 10 per cento [42]

     II. Altri olii, in qualunque modo custoditi, 2 per cento.

     III. Spiriti (esclusi quelli custoditi in bottiglie ed, in genere, in recipienti di vetro), 5 per cento.

     IV. Vini (esclusi quelli custoditi in bottiglie ed, in genere, in recipienti di vetro), 3 per cento.

     V. Carni salati e pesci (esclusi quelli conservati in barattoli di latta od altri vasi chiusi ermeticamente), 5 per cento.

     VI. Carni congelate depositate in magazzini frigoriferi, 3 per cento [43]

     Per le altre merci non è ammessa bonificazione di sorta, ed il depositante deve dare conto integralmente delle quantità indicate nelle bollette e nei registri doganali di deposito.

 

          Art. 240. [44]

     I cali di tolleranza si liquidano su tutta la quantità delle merci introdotte nei magazzini e segnate nei registri di deposito.

     Per i periodi minori di un anno i cali si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, però in caso di giacenze inferiori ad un mese si liquida il calo come se il mese fosse compiuto.

     Per ogni singola estrazione di merci da magazzini si prende nota, nei registri, dei cali calcolati per il tempo trascorso dal giorno dell'introduzione in deposito al giorno dell'estrazione. Nel giorno della chiusura dei conti, per esaurimento del carico o per verificazione di magazzino, si calcola e si aggiunge il calo corrispondente alle quantità non estratte che mancano a pareggiare la totalità del carico risultante dai registri.

 

Vigilanza nei magazzini d'affitto o di proprietà privata.

Verificazioni ordinarie e straordinarie

 

          Art. 241.

     Il capo della dogana deve provvedere affinché sia esercitata continua vigilanza sui magazzini dati in affitto e su quelli di proprietà privata e vi sia impedito il compimento di qualsiasi operazione non permessa. Egli deve disporre acciocché sieno compiute le verificazioni ordinarie e straordinarie secondo quanto è prescritto.

     Le verificazioni ai magazzini si fanno da impiegati doganali e da agenti di finanza coll'intervento dell'esercente il deposito. Qualora questi, invitato, non intervenga, la dogana ha diritto di farle col concorso dell'autorità giudiziaria.

     Ad operazione compiuta dev'essere compilato apposito processo verbale e sottoscritto dagli intervenuti alla verificazione.

     Nel processo verbale si indicano le specie e la quantità delle merci che costituiscono il carico, lo scarico e la rimanenza di magazzino, secondo le annotazioni del registro di deposito, la specie e la quantità di quelle trovate e le eventuali differenze riscontrate, tenuto conto dei cali di tolleranza.

     I processi verbali si fanno in due esemplari, di cui uno si unisce al registro di deposito e l'altro si trattiene presso il capo della dogana.

     Al depositante, quando ne faccia richiesta, ne viene rilasciata una copia.

     Risultando dalle verificazioni differenze soggette a pena, dev'essere compilato separato processo verbale per la procedura penale.

 

          Art. 242.

     Nell'occasione di verificazioni di magazzino, la dogana ritira le bollette di introduzione in deposito che sono a mani del depositante e ne riscontra la corrispondenza coi registri. Procede quindi alla chiusura dei conti sui registri e stabilisce i dati da servire di base per le verificazioni.

     Per le merci trovate in essere nei magazzini, giusta il verbale di verificazione, viene aperto un nuovo conto con la emissione di nuove bollette di introduzione in deposito, dalla data delle quali decorrono i cali di tolleranza da liquidarsi per l'ulteriore giacenza delle merci.

 

          Art. 243.

     I recipienti di merci soggette a dazio sul peso lordo o sul peso netto legale, rimasti vuoti in seguito a dispersione del contenuto e così rinvenuti nelle verificazioni di magazzino, devono essere levati dal deposito e la dogana deve all'uopo invitare il depositante a ritirarli, fissando, quando occorra, un termine perentorio, scorso il quale può essere sospesa l'ulteriore immissione di merci nel deposito, fintantoché non sia dato esito ai detti recipienti. Questi possono all'uopo ricevere qualsiasi destinazione, sotto la denominazione doganale della merce che contenevano.

 

Differenze riscontrate nei depositi

 

          Art. 244.

     Per le differenze di qualità riscontrate nelle merci depositate nei magazzini di affitto o in quelli di proprietà privata, si accerta la contravvenzione prevista dall'art. 84, primo comma, della legge anche quando i diritti di confine corrispondenti alla merce annotata nei registri non differiscono da quelli propri della merce rinvenuta.

     Se i colli delle merci trovate di qualità differente non hanno corrispondenza alcuna con quelli annotati nei registri, ricorre invece l'applicazione dell'art. 95 della legge.

     Rispetto alle quantità non sono punibili le differenze in più od in meno che non oltrepassino il due per cento calcolato sulla totale quantità della merce introdotta in deposito dal giorno in cui venne aperto il conto per verificazione o per apertura del magazzino.

     Per le merci che godono dei cali di tolleranza le differenze di quantità in meno sono punibili solo quando superino il due per cento, come sopra calcolato, oltre i cali suddetti.

     Le differenze trovate di fronte al carico di un magazzino o ad un conto aperto sui registri di deposito, non possono compensarsi con altre verificate in altro magazzino o sopra altro conto sebbene intestato alla stessa persona e per merci della stessa qualità.

 

          Art. 245.

     In ogni caso di deficienza di merci depositate in magazzini dati in affitto od in quelli di proprietà privata, non può aver luogo la remissione dei diritti di confine che per i cali di tolleranza stabiliti.

     Se la deficienza non supera il calo di tolleranza, ha luogo l'abbuono dei diritti di confini sulla intera quantità deficiente.

     Se la deficienza supera il calo di tolleranza, ma non il due per cento oltre il calo, sono dovuti i diritti di confine sulla quantità che oltrepassa il calo suddetto.

     Se infine la deficienza eccede il due per cento oltre il calo, non ha più luogo alcun abbuono e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dalla legge, sono dovuti i diritti di confine su tutta la quantità deficiente.

     In ogni caso, per i diritti di confine non pagati appena accertata la deficienza, la dogana deve, senza ritardo, procedere al ricupero col mezzo dell'ingiunzione.

 

Trasporto delle merci dalla dogana ai magazzini

e dal magazzino alla dogana o ad altro magazzino.

 

          Art. 246.

     I diritti di confine per le merci depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, sono dovuti soltanto sulla quantità e qualità di quelle verificate all'uscita dal deposito, salvo il caso di fraudolenti sottrazioni.

     Trasporto delle merci dalla dogana ai magazzini e dal magazzino alla dogana o ad altro magazzino.

 

          Art. 247.

     Le merci che dalla dogana sono trasportate ai magazzini e quelle dichiarate per la estrazione dai magazzini, le quali dovessero trasportarsi in dogana, debbono essere scortate da agenti destinati di volta in volta dalla dogana.

     Si devono pure scortare le merci che si trasportano dal magazzino di un negoziante a quello di un altro o da un magazzino all'altro di uno stesso negoziante.

     Queste disposizioni non si estendono ai magazzini di proprietà privata esentati dall'obbligo della seconda chiave. Per questi basta che prima di cominciare l'estrazione delle merci sia stata presentata la prescritta dichiarazione alla dogana la quale provvede soltanto a vigilare, occorrendo, l'uscita e l'entrata delle merci.

 

          Art. 248.

     Nel trasporto dalla dogana ai magazzini e da un magazzino ad un altro, le merci sono accompagnate dalla dichiarazione presentata per la introduzione nel deposito cui sono destinate o dai buoni per le merci che si verificano a riprese.

     Per l'uscita dalla dogana o dal magazzino e per il trasporto delle merci suddette, la dogana dà per iscritto sulle dichiarazioni apposito permesso indicando il nome, il cognome e la qualità dell'agente designato per la scorta.

     Tali dichiarazioni devono pure essere munite del risultato della visita, eccetto che sia stato disposto che la visita si compia presso il magazzino al quale le merci sono destinate.

     I buoni devono indicare il numero distintivo e la specie del deposito, e si muniscono dell'attestazione di introduzione delle merci nel magazzino, da riportarsi sulla dichiarazione ad operazione compiuta.

     In ogni caso il capo della dogana può ordinare la bollatura dei colli o dei veicoli durante il trasporto.

     Quando nel trasporto le merci debbano passare da uno ad un altro riparto o sezione della dogana, occorre altresì l'emissione di bolletta di accompagnamento come quella prescritta dall'art. 104 da restituirsi all'ufficio emittente munita delle indicazioni di allibramento delle merci nel registro di deposito.

 

Verificazione di merci depositate, nei casi di mutamento di tariffa

 

          Art. 249.

     Nel caso di variazione della tariffa doganale che importino una diversa qualificazione di merci depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana od in quelli dati in affitto o di proprietà privata, il capo della dogana deve provvedere affinché col concorso del depositante le merci vengano qualificate coi nuovi criteri e sia di conformità rinnovato il carico di magazzino.

     Per l'impianto del nuovo conto devono emettersi nuove bollette di deposito su presentazione di apposite dichiarazioni.

     Fintantoché non sia a ciò provveduto, la dogana non permette la estrazione delle suddette merci dai magazzini.

 

Rubrica dei magazzini aperti al deposito

 

          Art. 250.

     Ogni dogana abilitata ad deposito delle merci deve tenere apposita rubrica indicante i magazzini dati in affitto o di proprietà privata aperti al deposito, la loro ubicazione, il giorno dell'apertura, il nome e cognome del titolare, la qualità delle merci immesse, il giorno in cui furono compiute le verificazioni ordinarie o straordinarie ed il giorno della chiusura.

     Pei depositi in magazzini di proprietà privata la rubrica deve altresì indicare in qual modo sia stata prestata la garanzia e la data di scadenza degli atti di malleveria accettati.

 

Titolo VI

DELL'ESPORTAZIONE

 

Dichiarazione e bolletta

 

          Art. 251.

     Le operazioni doganali per l'esportazione delle merci possono compiersi tanto nelle dogane di frontiera, come in quelle interne.

     Per tali operazioni funzionano come dogane interne quelle della frontiera di mare o di terra alle quali vengano presentate merci destinate ad uscire dallo Stato da altra dogana di frontiera.

     Se la dichiarazione per esportazione viene presentata in iscritto, la dogana emette la bolletta di esportazione allibrando la dichiarazione nel registro delle riscossioni o nel registro delle bollette di esportazione di merci esenti da diritti di confine, secondoché vi sieno o no diritti di confine da riscuotere.

     Se la dichiarazione è fatta verbalmente, la dogana rilascia la bolletta staccandola dal registro a matrice e figlia delle bollette di riscossione o dal registro a matrice e figlia delle bollette di esportazione di merci esenti da diritti di confine.

     Alle matrici delle bollette relative a merci ammesse all'esportazione in esenzione del dazio per effetto di speciali disposizioni, devono unirsi i documenti presentanti per ottenere l'esenzione.

     Quando per controversia sorta sulla qualificazione delle merci o per altra causa occorra tener sospesa la liquidazione del dazio, in attesa di decisione, le merci possono essere esportate con bolletta a dazio sospeso da emettersi nei modi stabiliti dall'art. 164.

 

          Art. 252.

     Nelle bollette emesse per l'esportazione di merci soggette a diritti di confine, la dogana indica il tempo entro il quale le merci debbono passare la linea doganale, avuto riguardo ai mezzi adoperati per il trasporto. Se la spedizione ha luogo da una dogana non collocata allo estremo confine, indica altresì la strada che le merci devono percorrere per raggiungere il confine.

     Quando le merci spedite in esportazione traversano la linea doganale, gli agenti di finanza attestano nella bolletta l'uscita delle merci dallo Stato o l'imbarco, secondoché la spedizione abbia luogo per via di terra o di lago, o per via di mare. Di tali attestazioni prendono nota nel registro dei visti, di cui all'art. 9. L'allibramento nel detto registro può essere omesso se non si tratta di esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.

     Se la dogana si trova in territorio estero, accerta che le merci dichiarate per l'esportazione provengano dal territorio nazionale e, compiuta l'operazione doganale, consegna la bolletta già munita delle attestazioni di uscita.

     Le dogane internazionali osservano le norme stabilite dalle speciali convenzioni circa il concorso dei funzionari delle dogane estere nel passaggio delle merci dall'uno all'altro Stato.

 

Esportazione delle merci spedite da dogane interne

 

          Art. 253.

     Le dogane di frontiera a cui vengono presentate merci per l'esportazione accompagnate da bollette emesse da dogane interne, devono procedere alla visita per accertare l'identità delle merci con quelle descritte nelle bollette.

     Quando però le merci giungano chiuse in carri od in colli assicurati con piombo od altro contrassegno doganale e non vi siano sospetti di frode, la visita si limita al riscontro dei caratteri esterni dei colli per accertarne la corrispondenza con le bollette.

     E' in facoltà dello speditore di chiedere alle dogane interne l'apposizione, a sue spese, dei contrassegni ai carri od ai colli per evitare una seconda visita delle merci al confine.

     Nei casi in cui vi sieno difficoltà alla presentazione delle merci dichiarate per l'esportazione, la dogana interna su richiesta dello speditore può rilasciare la bolletta di esportazione in base al dichiarato, facendo però speciale annotazione nella bolletta affinché la visita delle merci si compia dalla dogana di frontiera. Quest'agevolezza non si estende alla esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.

     Nelle bollette emesse da dogane interne, la dogana del confine fa sempre cenno della visita o del riscontro eseguito e dà il permesso per la uscita dallo Stato o per l'imbarco delle merci aggiungendo, quando occorra, le indicazioni relative al bastimento designato per il trasporto.

 

Disposizioni speciali, per l'uscita delle merci in esportazione per via ferrata e per via di laghi

 

          Art. 254.

     Le dogane di confine presso le stazioni delle strade ferrate devono accertarsi che coi treni diretti all'estero non vengano esportati merci per le quali non sieno state compiute le operazioni doganali.

     Tanto all'arrivo dall'interno dello Stato come all'atto della spedizione all'estero, gli agenti delle strade ferrate devono esibire alla dogana i documenti che accompagnano le merci.

     Se la dogana si trova in territorio nazionale, dopo aver accertato che le merci caricate nei carri diretti all'estero sono accompagnate da regolare documento doganale, fa scortare i treni fino al passaggio della linea doganale.

     Se la dogana si trova in territorio estero, deve tener conto delle merci che arrivano coi treni provenienti dal territorio nazionale e vigilare che vengano sottoposte alle operazioni doganali richieste per la esportazione. All'uopo gli agenti delle strade ferrate devono esibire all'arrivo dei treni apposite liste di carico indicanti le suddette merci.

     Compiute le operazioni doganali, le merci verificate, col concorso del servizio di riscontro sui carri o nei magazzini di scarico delle strade ferrate, si considerano uscite dallo Stato.

 

          Art. 255.

     L'uscita dallo Stato delle merci che si esportano per la via del lago promiscuo di Lugano si ritiene avvenuta all'atto dell'imbarco.

     L'uscita per la via del lago Maggiore, quando la dogana sia collocata lungo la sponda nazionale del lago, ha luogo all'atto in cui le merci imbarcate traversando la linea doganale ed entrano nelle acque dello Stato finitimo. Quando la dogana si trovi lungo la sponda estera del lago, le merci imbarcate nelle acque dello Stato devono essere dichiarate alla dogana nazionale prima dello sbarco nel territorio estero. In questo caso la dogana vigila le merci sbarcate ed osserva le disposizioni dell'art. 252, 3° e 4° comma [45].

 

Ritardi nell'imbarco delle merci che si esportano

 

          Art. 256.

     Quando per fortuna di mare sia sospeso in tutto od in parte l'imbarco delle merci per le quali fu pagato il dazio di esportazione, il proprietario o il conduttore deve darne avviso alla dogana, la quale trattiene la bolletta di esportazione e cura che le merci siano vigilate fino a che si effettui l'imbarco.

     Nei casi in cui l'imbarco avvenga per una parte soltanto delle merci, il capo della dogana è in facoltà di rendere valida la bolletta, ritirata a norma dell'art. 11, per l'imbarco della merce rimanente, su altro bastimento, facendo di ciò prendere nota sulla relativa bolletta matrice.

 

Esportazione a riprese per via di mare

 

          Art. 257.

     Le merci da verificarsi a riprese per l'esportazione da via di mare devono essere radunate di volta in volta sulle banchine, od in altro luogo vicino al punto d'imbarco, nei modi stabiliti dalla dogana per il facile compimento delle operazioni. Dopo la visita vengono consegnate agli agenti incaricati di accertarne l'imbarco, i quali appongono il visto imbarcare sui singoli buoni emessi a termini dell'art. 54.

     Quando prima dell'esaurimento della partita dichiarata avvenga per qualsiasi causa la sospensione dell'imbarco, deve essere emessa la bolletta di esportazione per le merci verificate ed imbarcate. Per le merci rimaste da spedire, fatta la visita, si emettono altre bollette.

     Quando si tratti di merci esenti da dazio, il capo della dogana ha facoltà di permettere che la spedizione a riprese abbia luogo senza la emissione dei buoni. In questo caso viene presa semplice nota nella dichiarazione di esportazione delle merci di volta in volta presentate e verificate, e, ad operazione compiuta, viene consegnata la bolletta per la totalità delle merci spedite.

 

Esportazioni di merci ammesse a restituzione di diritti

 

          Art. 258.

     La spedizione in esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti si può compiere solamente dalle dogane del primo ordine, e da quelle della prima classe del secondo ordine, quando non sia altrimenti provveduto con disposizioni speciali.

     Per tali spedizioni deve essere presentata la dichiarazione di esportazione per merci ammesse alla restituzione dei diritti, e per l'allibramento si fa uso di registri separati.

     La descrizione delle merci nella dichiarazione dev'essere fatta con la nomenclatura stabilita dalle speciali disposizioni che ammettono le merci alla restituzione dei diritti, ed oltre al peso lordo dei colli dev'essere dichiarata la quantità effettiva sulla quale vanno computati i diritti da restituire.

     Nel fare la visita la dogana si accerta che le merci presentino le condizioni ed i caratteri stabiliti per godere della restituzione dei diritti, ed all'uopo osserva le norme prescritte dalle suddette speciali disposizioni.

     Per le merci che fossero già verificate da altri uffici finanziari autorizzati, insieme colla dichiarazione devono essere presentati alla dogana i verbali di verificazione o gli altri documenti rilasciati dai detti uffici, per il riscontro della qualità e quantità delle merci e dei contrassegni apposti ai colli per la loro identificazione.

     Quando i colli sieno giunti intatti con i contrassegni apposti dall'ufficio finanziario e non sorgano dubbi sulla loro identità, la dogana può prescindere dalla visita interna dei colli emettendo la bolletta di esportazione in base ai risultati delle verificazioni fatte dall'ufficio finanziario. In ogni caso fa constare dei riscontri eseguiti e sui documenti presentati e sulla bolletta.

     Le merci ammesse a restituzione di diritti, spedite da una dogana interna, devono sempre essere chiuse in colli od in carri assicurati col contrassegno doganale da conservarsi sino a che siano presentate all'estremo ufficio di confine e, quando l'uscita debba avvenire per via di mare, fino al momento dell'imbarco.

 

          Art. 259.

     La dogana deve accertare la effettiva uscita dallo Stato delle merci accompagnate dalla bolletta di esportazione per merci ammesse alla restituzione dei diritti, adottando all'uopo le cautele prescritte per l'uscita delle merci estere in transito.

     La bolletta, oltre al riscontrino, porta unita una controbolletta della quale si fa uso nelle spedizioni per via di mare. La controbolletta contiene le medesime indicazioni della bolletta ed ha lo stesso numero e la stessa data di questa.

     Gli agenti di finanza attestano anche sulla controbolletta l'avvenuto imbarco e l'esistenza delle merci a bordo del bastimento al tempo della partenza. La controbolletta viene poscia consegnata al capitano.

     Nei casi di esportazione dalla frontiera di terra, la controbolletta non viene scritta e si annulla.

     Quando le spedizioni avvengano da dogane interne le dogane di frontiera, dalle quali escono le merci, restituiscono a quelle di partenza i riscontrini delle bollette muniti delle prescritte attestazioni.

 

Formalità per ottenere la restituzione dei diritti

 

          Art. 260. [46]

     Per ottenere la restituzione dei diritti, spettanti su merci esportate, l'esportatore o il giratario delle bollette di esportazione deve presentare alla dogana che ha emesso i documenti di uscita regolare domanda diretta all'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'esportatore ha la sede principale, allegandovi le bollette di esportazione originali e gli altri documenti che fossero prescritti da disposizioni speciali. Dei documenti presentati può ottenere ricevuta.

     La dogana prende nota della domanda sui registri di allibramento e sulle bollette matrici, si accerta che queste concordino con le bollette presentate e che i riscontri siano muniti delle attestazioni prescritte, verifica se in precedenza non sia stato chiesto il rimborso, appone sulle bollette l'omologazione, come quella prescritta dal precedente art. 95, indi trasmette i documenti all'Intendenza.

     Tuttavia, qualora per l'esportazione sia stata seguita la procedura indicata all'art. 53, penultimo comma, si prescinde dalla preventiva omologazione; in tal caso la domanda è presentata direttamente all'Intendenza di finanza la quale, constatata la regolarità formale della documentazione, provvede alla liquidazione dei diritti e trasmette contemporaneamente copia della bolletta all'ufficio che è in possesso della matrice, perché sia a questa contrapposta. Ove in tale occasione l'ufficio rilevi discordanze o altre anormalità, ne avverte subito l'Intendenza.

     In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale l'esportatore, entro i termini prescritti, può presentare alla dogana domanda, diretta alla competente Intendenza, per ottenere che la restituzione venga effettuata in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.

     Scaduto il termine di prescrizione, la dogana emette, con l'osservanza di quanto stabilito con l'art. 362, il duplicato della bolletta, ai fini degli adempimenti di cui ai commi precedenti, avendo cura di accertare che non sia stato chiesto in precedenza il rimborso.

 

Merci in esportazione che traversano il mare ed il territorio dello Stato

 

          Art. 261.

     Le merci spedite in esportazione per via di mare, quando debbano essere sbarcate in un porto nazionale per traversare il territorio dello Stato ed uscire dai confini di terra, vengono dalle dogane del porto di sbarco trattate come quelle estere.

     Per la spedizione all'estero dev'essere presentata alla suddetta dogana la bolletta o la controbolletta rilasciata dalla dogana di partenza e si osservino le disposizioni prescritte per le merci estere che si spediscono in transito.

 

Esportazioni di merci per provvista di bordo

 

          Art. 262.

     L'imbarco delle provviste di bordo e degli altri oggetti di origine nazionale o nazionalizzati, occorrenti per l'arredo dei bastimenti e per la navigazione, ha luogo coll'adempimento delle formalità prescritte per l'esportazione delle merci per via di mare, salvo le agevolezze previste dagli art. 19 e 20.

 

Titolo VII

DEL CABOTAGGIO E DELLA CIRCOLAZIONE

 

Cabotaggio e circolazione

 

          Art. 263.

     La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera è operazione di cabotaggio se il trasporto delle merci si fa per mare, ed è invece operazione di circolazione se il trasporto si fa per fiumi promiscui, o percorrendo un tratto di territorio estero oppure il lago promiscuo di Lugano.

 

Dichiarazione e bolletta pel cabotaggio

 

          Art. 264.

     Le merci nazionali o nazionalizzate che si vogliono spedire per cabotaggio debbono essere presentate alla dogana del luogo di partenza ed ivi essere per iscritto o verbalmente dichiarate.

     Se sono soggette a dazio di esportazione, ed occorra la bolletta di cauzione, dev'essere prestata la garanzia corrispondente all'ammontare dei diritti nei modi indicati all'art. 170.

     Quando sia fatta la dichiarazione verbale si dà la bolletta di lasciapassare di merci nazionali o la bolletta di cauzione per merci nazionali staccata da registri a matrice e figlia.

     Quando sia presentata per iscritto la dichiarazione di lasciapassare per merci nazionali o la dichiarazione per spedizione di merci con bolletta di cauzione, la dogana emette le bollette allibrando le dichiarazioni rispettivamente nel registro delle bollette di lasciapassare o nel registro delle emesse bollette di cauzione.

     Nelle dichiarazioni e nelle bollette di lasciapassare le merci possono essere descritte con la nomenclatura usata in commercio purché non sia generica, ma atta a qualificare le merci allo scopo di riconoscerle all'arrivo.

     Se però le merci sono soggette a dazio di esportazione devono sempre descriversi secondo le denominazioni della tariffa doganale.

     Tanto nelle bollette di cauzione come in quelle di lasciapassare si deve indicare il nome e cognome dello speditore, la qualità e la quantità delle merci, i numeri e le marche dei colli, la dogana ove dovrà seguire la reintroduzione nello Stato, il nome, la specie e la bandiera del bastimento, il nome e cognome del capitano ed il termine prefisso per la reintroduzione delle merci. Nelle bollette di cauzione dev'essere pure indicato il modo nel quale la garanzia venne data, come è prescritto dall'articolo 176.

     Nel fissare il termine suddetto la dogana deve aver riguardo alla distanza da percorrere, ai mezzi di trasporto ed alle fermate intermedie che possono fare i bastimenti prima di giungere alla destinazione. Il termine decorre dal giorno successivo a quello dell'emissione della bolletta.

 

Cabotaggio di merci soggette a dazio di esportazione

 

          Art. 265.

     Quando sieno richieste più spedizioni in cabotaggio di merci soggette a dazio di esportazione, la dogana emette le bollette di lasciapassare fintantoché i dazi calcolati sulle merci da spedirsi per ogni bastimento, non superino il limite di lire 25.

     Per le ulteriori spedizioni deve dare la bolletta di cauzione, qualunque sia l'ammontare del dazio, purché superi una lira.

     La dogana tiene registri separati per la emissione delle bollette di lasciapassare per merci soggette a dazio di esportazione e, nei casi di spedizione con dichiarazione verbale, richiede la firma dello speditore sulle bollette matrici.

 

Bastimenti che nel cabotaggio toccano porti esteri

 

          Art. 266.

     Il Ministero delle finanze stabilisce in quali porti esteri i bastimenti ammessi all'esercizio del cabotaggio sulle coste nazionali possono approdare e fare operazioni di commercio senza che per ciò le merci caricate per il trasporto in cabotaggio perdano la nazionalità.

     Per il riconoscimento della provenienza nazionale delle merci all'arrivo, è però necessario che dai documenti del carico da presentarsi dal capitano emerga che le merci furono caricate in un porto nazionale per il trasporto in altro porto pure nazionale, senza subire scambi od alterazioni nei tragitti e nelle fermate, e che nel porto estero non siano state sbarcate.

     L'agevolezza può essere estesa alle merci che si trasbordano in uno dei porti esteri suddetti quando sieno osservate le seguenti condizioni:

     a) alla dogana di partenza presso la quale si fa la spedizione per cabotaggio sia dichiarato il porto ove dovrà avvenire il trasbordo;

     b) le merci all'atto della spedizione sieno chiuse in colli contrassegnati dalla dogana;

     c) all'arrivo sia presentato un certificato della dogana o di altra competente autorità estera da cui risulti la circostanza del semplice trasbordo avvenuto;

     d) il trasbordo sia avvenuto per la totalità delle partite descritte nei documenti doganali.

 

Visita e bollatura dei colli

 

          Art. 267.

     Le merci contenute in colli fatti a macchina in modo da non fare temere alterazioni, od assicurate con doppio involto e doppio piombo, possono essere spedite in cabotaggio in esenzione di visita. In questo caso la dogana riscontra i caratteri esterni dei colli e quanto al contenuto se non ha fondati sospetti di falsa dichiarazione, accetta le indicazioni fornite dallo speditore.

     Per le merci racchiuse in colli con semplice involto, i quali vengano assoggettati al piombamento, la dogana quando non abbia sospetto di frode, può procedere saltuariamente alla visita interna dei colli.

     Le merci soggette a dazio di esportazione, quelle soggette al vincolo della bolletta nelle zone di vigilanza, quelle la cui esportazione fosse vietata o soggetta a speciale permesso e quelle infine non racchiuse in colli piombati, devono sempre essere regolarmente visitate.

     Quando la spedizione abbia luogo in esenzione di visita, dev'essere fatto cenno nella bolletta di lasciapassare, indicando altresì la condizione dei colli ed i contrassegni apposti.

     Per i vini, gli spiriti ed altri liquidi di cui si verifica il volume, deve essere indicato sulla bolletta di lasciapassare il modo col quale il volume stesso è stato determinato. Per gli spiriti dev'essere altresì indicato il grado di forza. Anche per i vini si deve indicare il grado alcoolico quando siano in quantità superiore ai 5 ettolitri e non vengano accompagnati da campione, giusta l'articolo 269.

 

          Art. 268.

     Per assicurare l'identità dei colli che si spediscono in cabotaggio devono essere sottoposti al bollo a piombo o muniti di altro contrassegno approvato dal Ministero delle finanze, quelli che in tutto od in parte contengono le merci qui sotto specificate od altre che secondo la tariffa doganale siano soggette allo stesso trattamento daziario:

     1. spiriti;

     2. etere e cloroformio;

     3. olii minerali (esclusi quelli pesanti);

     4. olii volatili od essenze;

     5. caffè, cicoria preparata ed altri prodotti similari;

     6. zucchero;

     7. glucosio solido;

     8. confetti e conserve con zucchero;

     9. cacao;

     10. cioccolata;

     11. cannella;

     12. chiodi di garofani;

     13. pepe e pimento;

     14. vainiglia;

     15. the;

     16. zafferano;

     17. noci moscate;

     18. acido acetico liquido o cristallizzato; escluso l'aceto comune, e acido salicilico;

     19. alcaloidi;

     20. fosforo;

     21. bromuri e ioduri, sali di bismuto, sali di mercurio e salicilati;

     22. polveri piriche ed altre materie esplodenti, comprese le cartucce, le capsule e le micce;

     23. medicamenti composti;

     24. profumerie;

     25. tessuti d'ogni specie e loro congeneri, cuciti o non, compresi i feltri, i velluti, i tulli, i pizzi, i nastri, i passamani, le maglie ed i bottoni, quando non sieno già muniti di speciale contrassegno;

     26. stampe, litografie e cartelli;

     27. lavori di pelli, compresi i guanti ed i lavori da pellicciaio;

     28. armi (fucili, pistole e rivoltelle, e loro parti);

     29. aghi e spilli;

     30. oro ed argento cilindrati o avvolti su materie tessili o battuti in fogli od altrimenti lavorati, compresi i gioielli;

     31. orologi e loro parti;

     32. piume d'ornamento;

     33. capelli;

     34. corallo lavorato montato in qualsiasi materia;

     35. avorio, madreperla, tartaruga, ambra, corna ed ossa lavorate;

     36. mercerie, d'ogni specie, e balocchi di legno;

     37. ventagli;

     38. gomma elastica e guttaperca in foglie, in fili od altrimenti lavorate;

     39. fiori finti e loro fornimenti;

     40. berretti e cappelli.

     Le piccole quantità di merci portate dai viaggiatori per uso particolare possono essere spedite per cabotaggio senza essere racchiuse in colli bollati.

 

          Art. 269.

     Per gli effetti dell'art. 267, secondo comma, è in facoltà degli speditori di richiedere la bollatura dei colli da spedirsi in cabotaggio, contenenti merci diverse da quelle indicate nel precedente articolo.

     Le merci che si spediscono in cabotaggio possono essere accompagnate da campione prelevato e contrassegnato dalla dogana in concorso dello speditore, per il confronto all'atto della reintroduzione nello Stato, ogniqualvolta la dogana ritenga ciò necessario per assicurare l'identità delle merci. In questo caso la dogana di partenza trattiene un secondo campione suggellato per riserva.

     Nelle bollette emesse devono essere sempre indicati i contrassegni apposti od i campioni prelevati ed il modo nel quale questi vennero identificati.

 

Cabotaggio dei tessuti

 

          Art. 270.

     I tessuti che non sono già muniti del contrassegno (lamina o piombo), in prova del pagamento del dazio o della nazionalità, non possono essere spediti che dalle dogane di primo ordine, e da quelle di secondo ordine della prima e seconda classe. Possono però essere reintrodotti nello Stato da qualsiasi dogana.

     A volontà dello speditore, i tessuti suddetti o vengono muniti del contrassegno speciale che vale ad accertarne l'identità presso la dogana di reingresso, o vengono spediti in colli fatti a macchina od assicurati con doppio involto e doppio piombo.

     I tessuti pei quali, a termini dell'art. 34 della legge, non è obbligatorio il contrassegno all'atto dello sdaziamento e quelli similari nazionali, benché sprovvisti del contrassegno facoltativo, possono essere spediti in colli a semplice involto sottoposti al bollo prescritto dall'articolo 28.

 

Cabotaggio di merci soggette a bolletta nelle zone di vigilanza

 

          Art. 271.

     Le merci che per la loro qualità e quantità sono soggette all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza, non possono essere spedite per cabotaggio se non ne viene provata la legittima provenienza mediante la presentazione della bolletta di pagamento del dazio o della tassa, o di altra bolletta derivante da quella di pagamento. Il trasporto in cabotaggio dev'essere compiuto entro il termine di validità della bolletta presentata, qual'è stabilito dagli articoli 14 e 70 della legge.

     Mancando la prova della legittima provenienza delle merci, se la dogana si trova in luogo ove le merci suddette non possono circolare senza la bolletta, viene accertata la contravvenzione; in caso diverso la dogana si limita a rifiutare la spedizione in cabotaggio.

 

          Art. 272.

     Nella bolletta di lasciapassare emessa per le merci indicate nell'articolo precedente deve sempre essere espresso il peso dei singoli colli e, per ciascuna qualità di merci, il numero, la data e l'ufficio emittente della bolletta presentata per la legittimazione. La data deve essere scritta senza abbreviature.

     Se la bolletta che si presenta già deriva da quella di pagamento, si indica nel modo suddetto la bolletta presentata e quella da cui proviene.

     Se la merce è legittimata da più bollette, la bolletta di lasciapassare deve altresì contenere l'indicazione della quantità attribuita a conto di ciascuna.

     In ogni caso, nelle bollette presentate per la legittimazione, la dogana annota la qualità e la quantità delle merci spedite e di quelle rimaste da spedire ed il numero e la data delle bollette di lasciapassare emesse. Se sono spedite tutte le merci indicate nelle bollette presentate per la legittimazione, queste vengono dalla dogana trattenute a corredo della bolletta di lasciapassare.

 

Cabotaggio di merci importate temporaneamente

 

          Art. 273.

     Le merci che, nei casi stabiliti dalle leggi, sono importate nello Stato temporaneamente, possono essere spedite in cabotaggio come le merci nazionali o nazionalizzate.

     Non è però necessaria l'emissione della bolletta di lasciapassare o di cauzione quando lo speditore presenti la bolletta ottenuta per la importazione temporanea e concorrano le seguenti condizioni:

     a) lo scopo per cui venne ammessa l'importazione temporanea non si opponga alla spedizione;

     b) si tratti della intiera partita descritta nella bolletta;

     c) non sia scaduto il termine assegnato per il ritorno delle merci all'estero;

     d) le merci si trovino nelle stesse condizioni in cui sono descritte nella bolletta.

     Se concorrono tali circostanze, la dogana, accertata la corrispondenza delle merci con la bolletta, scrive su questa il permesso d'imbarco, indicando il luogo di destinazione ed il bastimento col quale dovrà farsi il trasporto.

     Se, per la specie delle merci o per evitarne la visita minuziosa, si procede alla bollatura dei colli, se ne riscuotono i diritti con la bolletta di riscossione.

     Gli agenti di vigilanza attestano sulla bolletta in importazione temporanea l'avvenuto imbarco. Tale attestazione viene apposta agli effetti della reintroduzione delle merci al luogo di arrivo, e non può servire in prova della riesportazione delle merci importate temporaneamente.

 

Attestazione d'imbarco delle merci

 

          Art. 274.

     All'atto dell'imbarco delle merci lo speditore deve esibire agli agenti della guardia di finanza la bolletta di cauzione o quella di lasciapassare per riportarvi le attestazioni prescritte dall'art. 9.

     Quando l'imbarco avvenga per una parte soltanto delle merci descritte nella bolletta, la dogana procede a norma dell'art. 11 e prende nota sulla bolletta matrice delle merci effettivamente imbarcate.

     Per le merci soggette al vincolo della bolletta di legittimazione nella zona di vigilanza, l'imbarco dev'essere altresì attestato da un impiegato della dogana.

 

Spedizioni da dogane interne

 

          Art. 275.

     Le spedizioni per cabotaggio possono farsi anche dogane interne o da dogane di frontiera diverse da quelle presso cui debba aver luogo l'imbarco delle merci, purché nell'un caso come nell'altro le merci vengano racchiuse in colli bollati e presentate, per l'imbarco, alla dogana da indicarsi nella bolletta di cauzione od in quella di lasciapassare. Se si tratta di merci soggette al vincolo della bolletta di legittimazione nelle zone di vigilanza si osservano le disposizioni dell'art. 271 e la bolletta ed i contrassegni per la spedizione in cabotaggio ne legittimano il trasporto.

     La dogana a cui giungono le merci da imbarcare verifica esternamente la corrispondenza dei colli con la bolletta da cui sono accompagnati e, quando trovi intatti i contrassegni doganali e non vi sieno indizi di manomissione, fa cenno, nella bolletta, del riscontro eseguito e vi scrive il permesso d'imbarco, aggiungendo le indicazioni relative al bastimento designato per il trasporto. Se lo stato dei colli non è regolare o vi sono dubbi sulla corrispondenza delle merci con la bolletta, la dogana procede alla visita interna dei colli e, quando occorra, emette una nuova bolletta, restituendo quella presentata, alla dogana da cui proviene.

     Il capo della dogana alla quale i colli sono presentati per l'imbarco ha facoltà di prolungare il termine per la reintroduzione delle merci stabilito dalla dogana del luogo di spedizione e segnato nelle bollette di cauzione o di lasciapassare, quando tale termine, per avvenuto ritardo nell'imbarco o per altra causa, risulti insufficiente. Esso ha pure la facoltà di permettere l'imbarco anche se per questo, sulla bolletta, fosse stata designata altra dogana. In tal caso dà il permesso per iscritto sul documento.

 

Arrivo e reintroduzione delle merci

 

          Art. 276.

     La dogana a cui vengono presentate le bollette di cauzione o di lasciapassare per lo sbarco e la reintroduzione delle merci nello Stato, prima di dare corso alle operazioni, deve assicurarsi che le bollette sieno regolari e che pel fatto degli approdi compiuti dal bastimento che trasportò le merci, questo non abbiano perduta la nazionalità.

     Se le merci arrivano con bastimento diverso da quello indicato nelle bollette doganali e circostanze speciali, da apprezzarsi dal capo della dogana, non giustifichino l'avvenuto imbarco o trasbordo in altro porto senza il prescritto permesso, viene accertata la contravvenzione punita dall'art. 88, lettera c, della legge.

     Le merci da reintrodurre devono essere visitate per accertare che si tratti di quelle descritte nelle bollette che le accompagnano. Se si tratta di colli regolarmente bollati dalla dogana di partenza e non vi siano dubbi sulla identità di essi, la visita del contenuto può essere fatta saltuariamente.

     Nelle bollette viene apposto il risultato della visita e se non sono emerse differenze od irregolarità la dogana permette l'introduzione delle merci.

     Se le merci vennero sbarcate e consegnate in temporanea custodia alla dogana, questa non ne permette il ritiro senza la presentazione di un ordine di rilascio o nulla osta, come quello prescritto dall'art. 40.

     All'atto della visita delle merci che si reintroducono nello Stato vengono rimossi i contrassegni doganali apposti per la spedizione in cabotaggio.

 

          Art. 277.

     Le bollette di lasciapassare che hanno servito per la reintroduzione di merci non soggette a dazio di esportazione si trattengono e si uniscono al registro dei visti ove sono annotate le attestazioni di sbarco.

     Se invece riguardano merci soggette a dazio, devono essere trasmesse alla dogana del luogo di partenza in prova dell'avvenuta reintroduzione.

     Le bollette di cauzione presentate alla dogana di destinazione si allibrano nel registro delle pervenute bollette di cauzione e, dopo il reingresso delle merci, si rilasciano i corrispondenti certificati di scarico osservando le norme prescritte dagli art. 194, 195 e 199 per le bollette di cauzione che riguardano le merci estere.

 

          Art. 278.

     La dogana da cui sono state spedite per cabotaggio merci soggette a dazio di esportazione deve accertarsi che ne segua la reintroduzione nello Stato.

     Per le merci spedite con bolletta di cauzione quando non pervenga il certificato di scarico, procede a termini dell'art. 201.

     Per le merci spedite con bolletta di lasciapassare, se non giunge di ritorno la bolletta comprovante la reintroduzione, ne fa richiesta alla dogana di destinazione e, accertato che le merci non sieno state ivi sbarcate, procede verso lo speditore o verso il capitano imputabile della mancata reintroduzione delle merci, per il recupero del dazio.

 

Reintroduzione di merci soggette a bolletta nelle zone di vigilanza

 

          Art. 279.

     Per le merci soggette al vincolo della bolletta nelle zone di vigilanza, la dogana, prima di permettere la reintroduzione, invita il destinatario o chi per esso a dichiarare per iscritto sulla bolletta di lasciapassare il luogo di destinazione e, secondo i casi, se rinuncia alla bolletta di legittimazione o la richiede.

     Quando la dogana emette la bolletta di legittimazione ne indica il numero e la data in quella di lasciapassare che trattiene come esaurita. Per il ritiro delle merci dagli spazi doganali serve la bolletta di legittimazione nella quale la dogana deve apporre all'uopo speciale indicazione.

 

Differenze trovate nella reintroduzione delle merci

 

          Art. 280.

     Quando la dogana nel visitare le merci presentate per la reintroduzione nello Stato trovi differenze in confronto di quelle descritte nelle bollette di lasciapassare o di cauzione, procede nel seguente modo.

     Per le spedizioni di merci non soggette a dazio di esportazione, se trova differenza di qualità, e le merci sono riconosciute nazionali, le considera semplicemente estere, e non ne ammette l'introduzione senza il pagamento dei diritti di confine; se poi le merci trovate di qualità diversa sono estere, la dogana le considera di contrabbando, a termini dell'art. 94, lettera h, della legge, e compila il processo verbale. Nello stesso modo procede per le merci trovate in quantità eccedente e per quelle che non corrispondono ai campioni che fossero stati prelevati dalla dogana di partenza per il riconoscimento della identità.

     Se si tratta di merci soggette a dazio di esportazione la dogana procede pure giusta il precedente comma, ed inoltre:

     a) per le merci trovate di qualità diversa, se sono accompagnate da bolletta di cauzione, fa il processo verbale per l'applicazione dell'art. 82, quarto comma, della legge, in base al relativo dazio di esportazione; se invece sono accompagnate da bolletta di lasciapassare, compila il processo verbale pel contrabbando di esportazione delle merci indicate nella bolletta e non presentate, giusta l'art. 96 della legge stessa;

     b) per le differenze di quantità in più od in meno fa il processo verbale per l'applicazione dell'art. 82, primo comma, della legge, se le merci sono accompagnate da bolletta di cauzione, o per l'applicazione degli art. 91 o 96 della legge stessa, rispettivamente per le merci eccedenti o mancanti, se sono accompagnate da bolletta di lasciapassare.

     In ogni caso non si tien conto delle minime differenze di quantità che dipendono da fenomeni naturali o dai mezzi usati per la verificazione.

 

          Art. 281.

     Nei casi di differenze trovate di fronte alla bolletta di lasciapassare nella reintroduzione di merci racchiuse in colli giunti regolarmente bollati dalla dogana di partenza, invece di procedere a norma del precedente articolo, il capo della dogana di arrivo ha facoltà di ammettere le merci alla libera reintroduzione quando dai caratteri di esse, dai documenti da cui sieno accompagnate o da altre indagini fatte ne risulti la legittima provenienza dallo Stato.

 

          Art. 282.

     Nei casi di irregolarità o differenze rilevate nella reintroduzione delle merci spedite per cabotaggio, in confronto delle bollette di cauzione o di lasciapassare, la dogana, prima di accertare le contravvenzioni, può chiedere informazioni alla dogana da cui le merci vennero spedite, ogniqualvolta vi sia dubbio che possano essere avvenuti errori od omissioni, nel compimento delle formalità doganali all'atto della spedizione delle merci.

     Di tali informazioni deve essere tenuto conto nell'apprezzamento dei fatti per il procedimento da seguirsi.

 

Cambio di destinazione delle merci spedite per cabotaggio

 

          Art. 283.

     Il cambio di destinazione per la reintroduzione delle merci da una dogana diversa da quella indicata nelle bollette di lasciapassare o di cauzione può essere soltanto concesso dal capo della dogana alla quale le merci vengono presentate.

     Del cambio di destinazione deve essere dato subito avviso alla dogana che ha emesso la bolletta ed alla dogana a cui le merci erano secondo la bolletta destinate.

     Al ricevere di tali comunicazioni la dogana che ha emesso la bolletta deve indicare nella corrispondente matrice la dogana da cui ebbe luogo la reintroduzione delle merci; e la dogana a cui le merci erano destinate deve prendere nota su apposito libro della bolletta presentata altrove.

     Per le merci soggette a dazio di esportazione non occorre speciale avviso, bastando l'invio alla dogana di partenza della bolletta o del certificato di scarico da cui risulti il cambio di destinazione avvenuto.

 

          Art. 284.

     Il capo della dogana è in facoltà di permettere che le merci giunte in cabotaggio con una bolletta di lasciapassare o di cauzione vengano in parte sbarcate e reintrodotte, ed in parte tenute a bordo del bastimento per essere altrove trasportate.

     In questo caso avvenuta la parziale reintroduzione, la dogana accerta la regolare esistenza a bordo della rimanente partita e rilascia nuove bollette di lasciapassare o di cauzione per la ulteriore destinazione delle merci.

     Per la emissione delle bollette di cauzione occorre la prestazione di nuova garanzia.

     Le bollette di lasciapassare o di cauzione originarie vengono munite del risultato di visita per la intiera partita e, per le merci non sbarcate, in luogo delle attestazioni prescritte per la reintroduzione vi si indicano le nuove bollette emesse, dopo di che si considerano esaurite.

     Nelle bollette di lasciapassare o di cauzione emesse per le merci rimaste a bordo, in luogo dell'attestazione d'imbarco si indica il numero, la data e la specie della bolletta da cui le merci giunsero accompagnate, nonché la dogana emittente, facendo uso della formula: merci rimaste a bordo come da bolletta....

     Le spedizioni di merci per cabotaggio possono essere mutate in spedizioni per esportazione.

     Quando ciò avvenga la dogana emette le bollette per la esportazione e ritira quelle di lasciapassare o di cauzione, le quali vengono esaurite riportandovi il risultato di visita e le indicazioni di riferimento alle nuove bollette emesse. Se si tratta di esportazione di merci non ammesse alla restituzione dei diritti, la visita può farsi sommariamente al solo scopo di accertare l'esistenza delle merci.

 

Merci presentate alla dogana di reingresso senza la bolletta. Uso di duplicati

 

          Art. 285.

     Presentandosi alla dogana di destinazione una merce di cabotaggio senza la bolletta, si fa il processo verbale di contravvenzione in confronto del capitano del bastimento per l'applicazione dell'art. 88, lettera e) della legge, e frattanto la merce si considera come estera.

     Però, sull'istanza della parte, la dogana suddetta può fare ricerca a quella di partenza del duplicato della bolletta di lasciapassare o di cauzione. In questo caso l'interessato deve anticipare l'importo della tassa di bollo prescritta per il rilascio dei duplicati.

     Col pervenire del duplicato il capo della dogana può permettere la libera introduzione delle merci e rilasciare il certificato di scarico della bolletta di cauzione quando:

     a) le merci sieno trovate in perfetta corrispondenza colla bolletta;

     b) dallo stato esterno dei colli e dal loro contenuto non sorgano indizi di sostituzione;

     c) sia tolto ogni dubbio che della bolletta originale si tentasse di fare doppio uso;

     d) la bolletta sia stata munita dell'attestazione d'imbarco ed annotata nel registro dei visti.

     Ove non occorrano tutte le suddette condizioni, le merci vengono considerate e trattate come estere.

     In attesa del duplicato della bolletta il capo della dogana può permettere che la merce sia introdotta con bolletta a dazio sospeso contro deposito a garanzia dei diritti e delle pene pecuniarie, quando si possano levare i campioni delle merci, oppure queste sieno di tale specie o presentate in tale forma da poterne essere facilmente riconosciuta l'identità.

 

          Art. 286.

     Prima di ritenere validi i duplicati delle bollette agli effetti della reintroduzione delle merci, la dogana deve accertarsi che le bollette originali non sieno state presentate e nemmeno figurino tra quelle prenotate a termini dell'art. 283 che già hanno servito per la reintroduzione delle merci da altra dogana.

     Anche dopo l'uso del duplicato la dogana deve vigilare affinché non venga più presentata la bolletta originale per introdurre altre merci.

 

          Art. 287.

     Per le bollette di lasciapassare o di cauzione emesse da dogane interne e smarrite prima dell'imbarco, se si tratta di bolletta di lasciapassare, l'interessato si provvede di nuova bolletta presso la dogana del luogo d'imbarco; se si tratta di bolletta di cauzione, ne richiede il duplicato come è prescritto dall'art. 213 per le bollette di cauzione emesse per le merci estere.

 

Bollette mancanti delle attestazioni d'imbarco

 

          Art. 288.

     Le bollette di cauzione o di lasciapassare mancanti della regolare attestazione d'imbarco non sono valide per la reintroduzione delle merci.

     Presentandosi le bollette sfornite di tale attestazione la dogana sospende la reintroduzione delle merci e domanda alla dogana del luogo d'imbarco se le bollette sono annotate nel registro dei visti.

     Se dal registro risulti avvenuto l'imbarco o se la mancata registrazione sia imputabile agli agenti di finanza può permettere la reintroduzione, in caso contrario considera le merci come estere.

     In attesa della risposta la dogana può rilasciare le merci con bolletta a dazio sospeso.

 

Termine per la reintroduzione delle merci

 

          Art. 289.

     Il capo della dogana di arrivo ha facoltà di permettere che le merci spedite in cabotaggio sieno reintrodotte nello Stato anche dopo la scadenza del termine all'uopo assegnato dalla dogana di partenza ed indicato nella bolletta di lasciapassare od in quella di cauzione, purché non sia scaduto il termine massimo stabilito dall'art. 63 della legge, o purché entro questo termine le merci già sieno state sbarcate coll'assistenza degli agenti doganali od introdotte in magazzini di temporanea custodia.

 

Esenzioni dalla bolletta di lasciapassare

 

          Art. 290.

     Le merci che sono esenti da diritti di confine all'importazione, da qualsiasi paese provengono, ed alla esportazione, possono essere spedite in cabotaggio e reintrodotte nello Stato senza la bolletta di lasciapassare a condizione che non sieno rinchiuse in recipienti e che sieno d'indubbia classificazione nei riguardi della tariffa doganale e, cioè, si prestino ad un pronto riconoscimento.

     Tali merci possono altresì essere imbarcate e sbarcate fuori del circuito degli uffici doganali senza che vengano ai medesimi presentate. Il movimento ne è però vigilato dagli agenti di finanza.

     Eguale facilitazione può essere accordata dal Ministero delle finanze a determinati prodotti delle piccole isole italiane, per agevolarne la spedizione nel continente del Regno.

     Le merci di vietata importazione e quelle soggette a speciale permesso per la importazione o la esportazione devono sempre essere accompagnate da regolare bolletta per il cabotaggio.

     Le botti ed i barili vuoti muniti di speciale bollo che ne accerta senz'altro la nazionalità nei casi di esportazione temporanea, possono essere spediti in cabotaggio e reintrodotti nello Stato senza emissione della bolletta di lasciapassare. Però se alla reintroduzione fossero trovati sforniti del bollo di nazionalità si considerano provenienti dall'estero.

 

          Art. 291.

     Per le spedizioni in cabotaggio fatte direttamente da uffici dell'amministrazione dello Stato ed accompagnate da speciali bollette o note descrittive dei colli e del contenuto di essi, la dogana del luogo d'imbarco può vidimare e ritenere valevoli come bollette di lasciapassare tali documenti, sui quali devono essere apposte le attestazioni prescritte per l'imbarco, lo sbarco e la reintroduzione dei colli.

     Tanto alle dogane di partenza come a quelle di arrivo dev'essere accertata al corrispondenza dei colli e, se è necessario, del contenuto di essi in confronto dei suddetti documenti. Nel caso di differenze o di irregolarità se ne avverte l'ufficio interessato della spedizione per i necessari chiarimenti.

 

Spedizioni con piroscafi delle società di navigazione sovvenzionate

 

          Art. 292.

     Il trasporto delle merci in cabotaggio nei modi stabiliti dall'art. 64 della legge può essere fatto solamente coi piroscafi delle società di navigazione sovvenzionate dal Governo.

     Prima che i piroscafi sieno ammessi a compiere tali trasporti, devono essere sottoposti a visita da funzionari tecnici dell'amministrazione allo scopo di accertare che le stive ed i compartimenti di stive destinati a ricevere le merci di cabotaggio sieno completamente separati da altre stive o da altre parti del piroscafo, per modo che rimanga preclusa ogni interna comunicazione e sia evitato il pericolo di introduzione e di sostituzione clandestina di merci.

     Quando i piroscafi si trovino o sieno ridotti, a spese della società di navigazione, nelle condizioni prescritte, i funzionari suddetti rilasciano al capitano apposito certificato, nel quale indicano lo stato delle stive e parti di esse destinate a ricevere le merci di cabotaggio, le opere eventualmente eseguite per porre tali ambienti nelle condizioni prescritte, lo stato dei boccaporti e degli accessi ai compartimenti ed il modo di assicurarne le chiusure e di garantirle da alterazioni fino al luogo di destinazione.

     I capitani sono tenuti a presentare alla dogana tali certificati per essere facoltizzati a compiere i trasporti.

     Gli agenti doganali devono frequentemente accertare il regolare stato delle stive e dei compartimenti dei piroscafi e, ogniqualvolta sorgano dubbi che guasti od alterazioni abbiano potuto verificarsi, devono promuovere nuove verificazioni da parte dei funzionari tecnici incaricati.

 

          Art. 293.

     Per la spedizione delle merci la società di navigazione deve presentare alla dogana una o più liste di carico, compilate in doppio esemplare, per ogni dogana di destinazione.

     Le liste di carico sono compilate su modello approvato dal Ministero delle finanze e firmate dagli agenti della società di navigazione. Esse tengono luogo di dichiarazione doganale.

     La dogana, verificata la corrispondenza dei caratteri esterni dei colli in confronto delle liste di carico e delle polizze di carico presentate, appone sulle liste medesime il risultato dei riscontri fatti e, dopo averle allibrate nel registro delle bollette di lasciapassare, ne trattiene un esemplare come matrice e l'altro lo consegna come bolletta di lasciapassare.

     Le merci devono essere continuamente vigilate, fintantoché non sieno imbarcate e rinchiuse nelle stive dei piroscafi. L'imbarco deve essere compiuto senza interruzioni.

     Le merci da imbarcarsi devono essere depositate in apposito magazzino o capannone provveduto dalla società di navigazione in prossimità al punto d'imbarco e da chiudersi con due differenti chiavi, una delle quali da tenersi dalla dogana o dagli agenti di vigilanza.

     Gli agenti che assistono all'imbarco ed al collocamento delle merci nelle stive, appongono corrispondente attestazione nella bolletta di lasciapassare-lista di carico prendendone nota nel registro dei visti, e non abbandonano il piroscafo fintantoché non abbiano piombato il boccaporto o l'accesso al compartimento ove sono riposte le merci.

 

          Art. 294.

     All'arrivo dei piroscafi, quando viene chiesto lo sbarco parziale o totale delle merci, gli agenti di finanza procedono allo spiombamento delle stive, dopo essersi accertati della integrità delle chiusure e dei contrassegni apposti dalla dogana di partenza. Se trovano mancanza di contrassegni od altri indizi di alterazione devono farne subito relazione alla dogana.

     I colli, di mano in mano che vengono estratti dalle stive, sono riscontrati sommariamente dagli agenti in confronto delle bollette di lasciapassare-liste di carico e scortati a terra, ove, in attesa che ne avvenga la reintroduzione nello Stato, devono essere subito introdotti in magazzini o capannoni di proprietà della società di navigazione, da adibirsi esclusivamente a tale custodia e da chiudersi con due chiavi come è prescritto dall'articolo precedente.

     Gli agenti che hanno assistito all'introduzione delle merci in tali magazzini appongono sulle bollette corrispondente attestazione.

     Quando viene richiesta la reintroduzione della merce, la dogana procede alla verificazione esterna dei colli in confronto della bolletta e delle polizze di carico e, non emergendo differenze, ne permette la uscita dal magazzino, per la introduzione nello Stato.

     Per il termine entro il quale le merci debbono essere reintrodotte sono applicabili le disposizioni dell'art. 289.

     Le merci devono essere ritirate dagli agenti della società di navigazione o da persone da essa autorizzate.

     I capi delle dogane possono prescindere dall'accertamento delle contravvenzioni per le differenze che venissero riscontrate fra i colli ed i documenti che li accompagnano, quando, dal complesso delle circostanze rilevate, rimanga escluso che siano avvenuti scambi o sostituzioni di colli.

     Sulle bollette di lasciapassare-lista di scarico la dogana indica l'esito dato ad ogni partita di merci inscrittavi.

     Fintantoché le stive dei piroscafi sieno aperte per il compimento delle operazioni di sbarco o di imbarco gli agenti devono tenerle continuamente vigilate. Appena ultimate le operazioni, se rimangono merci a bordo, le stive devono essere ripiombate.

 

          Art. 295.

     Prima della partenza del piroscafo, la società di navigazione deve presentare alla dogana, in doppio esemplare e su modello approvato dal Ministero delle finanze, l'elenco delle bollette di lasciapassare-lista di carico emesse per l'imbarco delle merci.

     La dogana attesta su entrambi gli esemplari la regolarità dell'elenco e vi indica il numero e la data della bolletta di riscossione emessa per il prezzo dei contrassegni apposti alle chiusure delle stive del piroscafo.

     Uno degli esemplari dell'elenco viene custodito dal capitano, l'altro viene trattenuto dalla dogana a corredo della copia del manifesto di partenza.

     L'elenco suddetto serve per l'intiero viaggio di andata o di ritorno del piroscafo.

     Le dogane intermedie vi indicano le bollette di lasciapassare-lista di carico emesse o ritirate rispettivamente per l'imbarco o lo sbarco delle merci e vi appongono le proprie attestazioni con cenno all'avvenuto spiombamento e ripiombamento delle stive ed alla bolletta di riscossione emessa per il prezzo dei contrassegni apposti.

     L'elenco viene infine ritirato dalla dogana di ultimo approdo ed unito al manifesto presentato all'arrivo.

 

          Art. 296.

     Nei casi di trasbordo, le merci devono essere scortate dall'uno all'altro piroscafo dagli agenti, i quali attestano sulle bollette di lasciapassare-lista di carico l'avvenuto trasbordo e provvedono al ripiombamento delle stive.

     Per trasbordare una parte soltanto delle merci descritte in una bolletta, devono essere presentate nuove liste di carico per il rilascio di altre bollette a parziale esito delle primitive.

     Se il bastimento che riceve le merci di trasbordo non è un piroscafo ammesso al trasporto col mezzo di stive piombate, deve aver luogo la rispedizione in cabotaggio nelle forme ordinarie, e le merci devono essere presentate alla dogana per la visita.

 

          Art. 297.

     Le merci soggette a dazio di esportazione e quelle soggette al vincolo della bolletta di legittimazione nelle zone di vigilanza, non possono spedirsi in cabotaggio colla procedura speciale della lista di carico, ma devono essere accompagnate dalla ordinaria bolletta di lasciapassare o di cauzione, secondo i casi.

 

Navigazione di scalo o di cabotaggio

 

          Art. 298.

     Le dogane devono impedire che esercitino navigazione di scalo o di cabotaggio sulle coste dello Stato i bastimenti di bandiera non ammessa a tale navigazione secondo i trattati internazionali, ed all'uopo rifiutarsi di dar corso alle relative operazioni doganali.

 

Spedizione di merci in circolazione

 

          Art. 299.

     Per la spedizione di merci in circolazione, sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli sulle spedizioni in cabotaggio.

     Nelle bollette di lasciapassare o di cauzione, emesse per la spedizione in circolazione, in luogo dell'attestazione di imbarco prescritta dall'art. 274, gli agenti che accertano l'uscita delle merci fuori dalla linea doganale appongono il visto uscire dallo Stato, indicando anche il numero del registro dei visti ove si annotano tali attestazioni. Al ritorno delle merci, in luogo dell'attestazione di sbarco, appongono il visto entrare nello Stato, e prendono nota delle bollette di registro suddetto, al quale vengono poscia allegate.

     Non si fanno spedizioni in circolazione per vai di terra che nei casi determinati dal Ministero delle finanze, il quale può stabilire altre condizioni per assicurare l'identità delle merci che traversano il territorio straniero. Spetta pure al detto Ministero lo stabilire quali punti esteri possano essere toccati dai bastimenti che trasportano merci in circolazione nel lago di Lugano e quali condizioni debbano essere soddisfatte affinché le merci stesse non perdano la nazionalità.

 

Diritti da applicarsi sulle merci nazionali sfornite di documento doganale

 

          Art. 300.

     Nella liquidazione dei diritti di confine, le merci d'origine nazionale, le quali in difetto del documento doganale che ne legittimi la provenienza dallo Stato sono da considerare come estere, si ammettono al trattamento della nazione più favorita.

 

Trasporto di equipaggi e di suppellettili d'uso

 

          Art. 301.

     Per il riconoscimento al passaggio della linea doganale, gli equipaggi, gli strumenti d'arte e le suppellettili d'uso, che, a termini dell'art. 65 della legge, possono essere trasportati senza formalità doganali, è necessario che sieno accompagnati dai viaggiatori o da coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale e ai quali appartengono.

     In caso contrario, se all'atto della spedizione non furono compiute le formalità prescritte per il cabotaggio delle merci, la reintroduzione nello Stato è subordinata alla presentazione di certificati o di altri documenti ritenuti necessari dal capo della dogana per provare che gli oggetti provengono dal territorio nazionale ed appartengono realmente a viaggiatori od a persone che cambiano domicilio.

     Le dogane devono in ogni caso assicurarsi, all'atto dell'imbarco e della reintroduzione, che si tratti unicamente degli oggetti sopraindicati.

 

Titolo VIII

DELLA VIGILANZA NELLE ZONE

 

Merci soggette a speciali vincoli nelle zone di vigilanza

 

          Art. 302.

     A termini dell'art. 68 della legge, sono soggette ai vincoli stabiliti per la circolazione e detenzione nelle zone di vigilanza le seguenti merci:

     a) lo zucchero, sia di prima che di seconda classe;

     b) il glucosio solido, sia di prima che di seconda classe;

     c) il caffè naturale e quello tostato;

     d) gli olii minerali di cui alla voce 8 b) della tariffa doganale 24 novembre 1895.

     Sono escluse le merci che entrano nelle suddette voci di tariffa per effetto di assimilazione stabilita riguardo all'applicazione dei diritti di confine.

 

Circolazione e detenzione delle merci nelle zone

 

          Art. 303.

     A termini degli articoli 68 e 69 della legge havvi il vincolo della bolletta, e secondo i casi, del bollo doganale:

     1. Nella zona lungo il lido del mare:

     a) nel territorio dei comuni con popolazione agglomerata non superiore a 4000 abitanti;

     b) fuori dalla cinta daziaria dei comuni chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, che hanno una popolazione agglomerata non superiore a 4000 abitanti;

     2. Nella zona lungo la frontiera di terra:

     a) nei comuni che non sieno chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo e fuori della cinta daziaria dei comuni chiusi agli effetti della legge stessa;

     b) nei suburbi attigui ai comuni chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, quando detti suburbii non distino dal confine più di tre chilometri.

     Nei comuni composti di più frazioni le quali abbiano popolazione agglomerata e popolazione sparsa, la popolazione agglomerata del comune è costituita dalla somma della popolazione agglomerata di tutte le frazioni che lo compongono.

     Nei comuni il cui territorio si trovi solo in parte nella zona di vigilanza, le rispettive frazioni, se sono situate fuori della zona, sono libere da ogni vincolo; se sono collocate entro la zona, sono soggette ai vincoli prescritti per le zone solo quando appartengano a comuni della zona di mare con popolazione agglomerata non superiore a 4000 abitanti od a comuni della zona di terra.

 

Uffici che emettono le bollette di legittimazione

 

          Art. 304.

     Le bollette di legittimazione possono essere emesse presso tutti gli uffici doganali ed in altri uffici finanziari designati dal Ministero delle finanze. Questi ultimi devono, per tale servizio, essere aggregati ad una dogana e funzionare come sezioni doganali.

 

Emissione delle bollette di legittimazione

 

          Art. 305.

     La bolletta di legittimazione può darsi solamente a chi, colla presentazione della bolletta di pagamento del dazio o della tassa, o di altra bolletta derivata da quella di pagamento, provi la legale provenienza delle merci. Affinché questi documenti sieno validi a dare origine a bollette di legittimazione è necessario che non sia scaduto il termine di un anno dalla data del pagamento del dazio o della tassa e che entro lo stesso termine possa compiersi il trasporto delle merci nella zona di vigilanza.

 

          Art. 306.

     Per ottenere la bolletta di legittimazione dev'essere presentata per iscritto all'ufficio competente, insieme coi documenti comprovanti la provenienza legale delle merci, una richiesta, in carta libera, o la dichiarazione per bolletta di legittimazione.

     Nella richiesta dev'essere indicato:

     a) il nome e cognome della persona che spedisce, di quella che trasporta e di quella alla quale le merci sono destinate;

     b) il luogo di destinazione;

     c) il mezzo di trasporto;

     d) le marche, i numeri, la qualità ed il peso lordo di ogni collo;

     e) la qualità, secondo le voci della tariffa dei dazi doganali, e la quantità complessiva di ciascuna specie di merce.

     Se il peso lordo dei colli è uniforme, basta l'indicazione del peso unitario e di quello complessivo.

     La dichiarazione, oltre a quanto è prescritto per la richiesta, deve indicare i documenti che legittimano ogni qualità di merce, cioè la qualità, il numero e la data delle bollette presentate, nonché l'ufficio che le ha emesse, e la quantità di merce attribuita in conto di ciascuna bolletta. Se tali bollette già derivano da altre, si devono indicare nel modo suddetto anche quelle d'origine (bollette di pagamento), dalla cui data decorre il termine di validità della bolletta di legittimazione. Le date dei documenti devono essere scritte senza abbreviature.

 

          Art. 307.

     Quando le merci, per essere presentate all'ufficio incaricato di emettere le bollette di legittimazione, debbano percorrere un tratto nella zona di vigilanza, l'ufficio medesimo, visti i documenti che comprovano la legittima provenienza delle merci, dà per iscritto il permesso di trasporto sulla richiesta o sulla dichiarazione, indicandovi la strada da percorrere ed il giorno e l'ora in cui dovrà essere percorsa. Può anche ordinare la scorta delle merci, per la quale non è dovuto alcun diritto.

     A richiesta dell'interessato, il capo d'ufficio può permettere che le merci rimangano nel deposito dello speditore e che quivi ne sia fatta la verificazione e vengano apposti ai colli i contrassegni prescritti, salvo, a seconda dei casi, il pagamento agli impiegati ed agenti delle indennità stabilite a norma dell'art. 64.

     Per tali operazioni possono essere delegati anche soli agenti della guardia di finanza.

 

          Art. 308.

     Compiuta la visita delle merci in confronto della dichiarazione o della richiesta ed eseguita, quando ne sia il caso, l'apposizione del contrassegni ai colli, viene emessa la bolletta di legittimazione.

     Se è presentata la richiesta, la bolletta si emette staccandola dal registro a matrice e figlia delle bollette di legittimazione ed al registro si unisce al richiesta.

     Se è invece presentata la dichiarazione scritta, la bolletta si emette allibrando la dichiarazione nel registro delle bollette di legittimazione.

     Nelle bollette di legittimazione si deve sempre indicare il numero e la specie dei contrassegni apposti ai colli.

     Anche quando la bolletta sia emessa in base alla richiesta deve contenere la descrizione dei documenti presentati, comprovanti la legale provenienza delle merci, nei modi prescritti dall'art. 306. Questi documenti si restituiscono all'interessato muniti delle attestazioni di scarico prescritte dall'art. 71 della legge, esprimenti la qualità e la quantità delle merci spedite e di quelle rimaste da spedire, ed il numero e la data delle bollette di legittimazione emesse. Se con la spedizione si esaurisce la quantità delle merci indicate nei documenti, l'ufficio li ritira per tenerli uniti alla matrice della bolletta di legittimazione.

 

          Art. 309.

     Le bollette di legittimazione per gli zuccheri di prima classe che escono dagli opifici nei quali, mediante raffinazione o macinazione, gli zuccheri si riducono dalla seconda alla prima classe, si emettono in base ai documenti comprovanti la legale provenienza degli zuccheri di seconda classe.

     Però dalle quantità indicate sui detti documenti si devono difalcare 100 chilogrammi di zucchero di seconda classe per ogni 95 chilogrammi di zucchero ridotto alla prima classe mediante la raffinazione e per ogni 98 chilogrammi di zucchero ridotto alla prima classe mediante la macinazione.

     Tali proporzioni possono essere variate con decreto del Ministero delle finanze.

     E' pure ammessa la spedizione con bolletta di legittimazione del caffè tostato in base a documenti comprovanti la legittima provenienza di caffè naturale. In questo caso dalle quantità indicate sui detti documenti si devono diffalcare 130 chilogrammi di caffè naturale per ogni quintale di caffè tostato.

 

Termine pel trasporto delle merci nelle zone di vigilanza. -- Cambi di destinazione

 

          Art. 310.

     Il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione e che si deve indicare nella bolletta di legittimazione, viene stabilito con riguardo alla distanza, alla viabilità ed ai mezzi di trasporto. Il termine decorre dal giorno successivo a quello dell'emissione della bolletta.

     Ai capi delle dogane che non sieno rette da sott'ufficiali della guardia di finanza è data facoltà di concedere proroghe al detto termine, qualunque sia l'ufficio da cui sieno state emesse le bollette di legittimazione, quando per mutate condizioni di viaggio o per fortuiti eventi debitamente giustificati risulti insufficiente il tempo prestabilito. E loro data pure facoltà di concedere il cambio della destinazione indicata nelle bollette, quando si tratti di merci viaggianti che debbano essere riportate al luogo di partenza od altrove spedite. Tanto nell'un caso come nell'altro, il capo della dogana può esigere la presentazione della merce.

     Se nel momento in cui si richiede la proroga od il cambio di destinazione, il termine indicato sulla bolletta fosse scaduto, le facoltà suddette sono riservate al direttore di dogana della circoscrizione.

     Nelle bollette deve sempre essere fatta apposita attestazione delle proroghe e dei cambi di destinazione concessi, indicando il nuovo termine entro il quale le merci dovranno raggiungere la destinazione.

 

Duplicati delle bollette che legittimano le merci

 

          Art. 311.

     I duplicati delle bollette di pagamento e di quelle di legittimazione, che ne derivino, non possono essere tenuti validi a legittimare la circolazione ed il deposito delle merci nelle zone di vigilanza e nemmeno a dar origine ad altre bollette di legittimazione.

 

Bollette di legittimazione per venditori ambulanti

 

          Art. 312.

     La bolletta di legittimazione da darsi ai venditori ambulanti deve essere limitata alle quantità di merci che i medesimi possono vendere al minuto entro un mese e che trasportano a spalla, o con carretto, o con altro mezzo, secondo le consuetudini locali.

     La rinnovazione della bolletta, pei generi invenduti, viene accordata, entro i limiti della validità del documento originario di legittimazione, dai capi delle dogane alle quali i generi vengano presentati, quando risulti giustificato che nel mese trascorso le merci per cui fu rilasciata la bolletta non poterono essere vendute in tutto od in parte.

 

Trasporti in zona per mezzo delle strade ferrate

 

          Art. 313.

     I colli di merci da spedirsi con la bolletta di legittimazione per mezzo delle strade ferrate, invece di essere muniti singolarmente di contrassegno, possono racchiudersi in carri piombati, quando il luogo di partenza e quello di destinazione sieno liberi dal vincolo della bolletta e del contrassegno e le merci debbano solo traversare nel trasporto qualche tratto soggetto a vigilanza. Però quando la stazione d'arrivo non si trovasse in località libera dai vincoli suddetti dev'essere chiesto all'arrivo dei carri l'intervento degli agenti di finanza per la rimozione dei piombi e per la scorta delle merci fuori del territorio ancora soggetto a vigilanza.

     Quando la stazione di partenza e quella d'arrivo sieno entrambe fuori della zona di vigilanza, od in città della zona lungo il lido del mare chiuse da mura o da altra cinta effettiva, e le merci debbano solo traversare per mezzo delle strade ferrate qualche tratto della zona, le spedizioni possono essere fatte senza l'accompagnamento della bolletta e senza l'apposizione dei contrassegni ai colli.

 

Esenzione della bollatura dei colli

 

          Art. 314.

     Le bollette di legittimazione si rilasciano, se richieste, anche quando i trasporti si compiano in località nelle quali le merci potrebbero liberamente circolare senza la bolletta e senza i contrassegni.

     In questo caso si prescinde però dall'applicazione dei contrassegni e le bollette emesse valgano a dare origine ad altre bollette di legittimazione per ulteriori spedizioni.

 

Trasporti nelle zone con bolletta di pagamento

 

          Art. 315.

     Le bollette di pagamento, quando vengano destinate a legittimare il trasporto delle merci nelle zone di vigilanza, devono specialmente indicare:

     1° il destinatario delle merci, il luogo di destinazione ed il mezzo adoperato pel trasporto;

     2° il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione;

     3° i contrassegni apposti ai colli in esecuzione dell'art. 68 della legge.

     Senza tali indicazioni le bollette di pagamento legittimano, nella zona di vigilanza, solo la detenzione delle merci.

     Nella dichiarazione doganale per la importazione di merci soggette all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e da spedirsi nelle zone stesse, il contribuente deve indicare il destinatario, la destinazione delle merci ed il mezzo di trasporto.

     La dogana consegna la bolletta dopo avervi indicato il termine per compiere il trasporto ed i contrassegni apposti ai colli.

 

Spedizioni in zona delle merci importate a riprese o a dazio sospeso

 

          Art. 316.

     Per le merci di cui all'art. 302, che s'importino a riprese oppure a dazio sospeso, la dogana rilascia le bollette di legittimazione che venissero richieste, ed indica in queste, in luogo della bolletta di pagamento, il buono per merci visitate a riprese o la bolletta a dazio sospeso.

     Le merci sulle quali sia sorta controversia per la qualificazione, si descrivono nella bolletta di legittimazione secondo la classificazione voluta dalla dogana, facendovi però cenno della qualità dichiarata dal contribuente.

     Nella bolletta d'importazione, da consegnarsi successivamente al contribuente, dovranno essere annotate, nei modi indicati all'art. 308, le spedizioni fatte con bolletta di legittimazione.

 

Legittimazione di merci di produzione nazionale

 

          Art. 317.

     Lo zucchero, il glucosio solido e gli olii minerali, di produzione nazionale, da spedirsi nelle zone di vigilanza, vengono muniti del prescritto documento di legittimazione all'atto della uscita dalle fabbriche o dai magazzini, nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti speciali.

 

Depositi all'ingrosso nelle zone

 

          Art. 318.

     A termini degli art. 74 e 75 della legge è prescritta la bolletta per legittimare i depositi all'ingrosso di zucchero, di glucosio solido, di caffè e di olii minerali nelle zone di vigilanza, eccettuati i depositi esistenti nella zona lungo il lido del mare entro città chiuse da mura o da altra cinta effettiva.

     Oltre alla bolletta è prescritto lo speciale permesso dell'intendente di finanza, quando i suddetti depositi si trovino:

     a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata non superiore a 4,000 abitanti, o fuori della cinta daziaria dei comuni chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo con popolazione agglomerata non superiore a 4,000 abitanti;

     b) nella zona lungo la frontiera di terra, fuori della cinta daziaria dei comuni chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo.

     Il permesso speciale dell'intendente di finanza, per depositi all'ingrosso dei tessuti nazionali i cui similari esteri sieno soggetti a contrassegno, è prescritto nelle località della zona indicate alle lettere a e b del presente articolo e fuori delle città, chiuse da mura o da altra cinta effettiva, esistenti nelle zone lungo il lido del mare.

 

Permessi per i depositi nelle zone

 

          Art. 319.

     I permessi che l'intendente di finanza può dare per i depositi all'ingrosso indicati nell'articolo precedente, devono essere rilasciati per iscritto ed essere preceduti da regolare domanda del proprietario fatta su carta bollata.

     Tale permesso può essere rinnovato di anno in anno sotto l'osservanza della suddetta formalità.

     Non si accorda il permesso quando sia richiesto da chi fu condannato per contrabbando, e neppure quando per circostanze locali siavi fondamento di supporre che i depositi possano avere lo scopo di accumulare merci di contrabbando per diffonderle nello Stato.

     Presso le dogane, i comandi di circolo e di luogotenenza della guardia di finanza, più vicini al luogo di deposito, dev'essere tenuta nota dei permessi dati, colla indicazione delle epoche della loro scadenza.

 

Visite ai depositi all'ingrosso nelle zone

 

          Art. 320.

     Quando gli agenti visitano i depositi all'ingrosso indicati nell'art. 74 della legge si accertano dell'esistenza e della regolarità del permesso speciale, in tutti quei casi in cui è richiesto, indi riscontrano le merci in confronto con le risultanze dei documenti di legittimazione.

     Se il permesso speciale esiste, ma è scaduto l'anno di validità, si considera come non esistente.

     Se nel riscontro delle merci risultano quantità maggiori di quelle legittimate dai documenti, si procede all'accertamento della contravvenzione per la mancanza della bolletta riguardo alle merci eccedenti. Se invece risultano quantità minori, devono essere ritirati o discaricati i documenti di legittimazione per le merci non esistenti, in modo che rimangano al proprietario del deposito quelli di data più recente a legittimare precisamente le merci trovate.

 

Mancanza della bolletta di legittimazione o dei contrassegni

 

          Art. 321.

     Sono considerate sfornite della bolletta di legittimazione per gli effetti dell'art. 85 della legge le merci trovate nelle zone di vigilanza:

     a) giacenti o viaggianti con bolletta alle indicazioni della quale non corrispondano, o con bolletta dalla quale risulti scaduto il termine di un anno dal giorno del pagamento del dazio o della tassa;

     b) viaggianti in colli mancanti dei contrassegni indicati nella bolletta di legittimazione, od accompagnati da bolletta dalla quale risulti scaduto il termine per l'arrivo delle merci al luogo cui sono dirette, quando non sia giustificato il ritardo.

     Nei casi di momentanea mancanza della bolletta di legittimazione non si fa luogo alla contravvenzione quando la bolletta venga in breve tempo prodotta e risulti regolare od a tempo debito emessa.

 

Titolo IX

DELLE CONTRAVVENZIONI E DEL CONTRABBANDO

 

Capitolo I

DELLE CONTRAVVENZIONI

 

Applicazione dei diritti di confine sulle merci in contravvenzione

 

          Art. 322.

     I diritti di confine per le merci che sono oggetto di contravvenzione, si calcolano in base alla tariffa generale od a quella convenzionale, secondoché l'una o l'altra fosse applicabile nel caso d'importazione.

     Nello stesso modo si calcolano i diritti di confine per la commisurazione delle pene pecuniarie.

 

Applicazione delle pene per le differenze rispetto al manifesto

 

          Art. 323.

     Nei casi di differenze trovate di fronte al manifesto, nelle marche, nei numeri, nel peso o negli altri caratteri dei colli, si procede nel seguente modo: se le discrepanze sono di tal natura da far ritenere che le indicazioni del manifesto non riguardino i colli presentati, la dogana redige il processo verbale di contravvenzione per l'applicazione dell'art. 80 della legge, per la mancata annotazione nel manifesto di tali colli e, nel tempo istesso, per i colli annotati sul manifesto e non trovati; se invece si tratta di semplici inesattezze nella descrizione dei colli, fa il processo verbale per l'applicazione dell'art. 91 della legge.

     Quando sieno rilevate differenze rispetto al manifesto dei piroscafi che hanno il carico in tutto od in parte composto di cereali, granaglie e simili derrate, semplicemente insaccati, queste merci possono considerarsi alla rinfusa per l'applicazione del citato art. 80 quante volte il capitano ne abbia indicato nel manifesto le quantità.

     Quando siano presentate alla dogana più partite di merci alla rinfusa della medesima qualità inscritte in un manifesto, le differenze di quantità trovate di fronte alle indicazioni del manifesto stesso si calcolano complessivamente riferendole alla totale quantità rappresentata dalle partite suddette.

 

          Art. 324.

     Per la mancata inscrizione di provviste di bordo nel manifesto o nel lasciapassare per manifesto e per le differenze in più come per quelle in meno, non giustificate dal consumo fatto a bordo, trovate fra le provviste inscritte e quelle rinvenute, si accerta la contravvenzione per l'applicazione dell'art. 91 della legge, quando i generi non sieno stati rinvenuti nascosti nel bastimento, od altrimenti non risulti applicabile la pena del contrabbando.

     Nello stesso modo si procede per le differenze trovate nell'iscrizione delle paccottiglie.

 

Applicazione delle pene per le differenze rispetto alla dichiarazione

 

          Art. 325.

     La pena pecuniaria stabilita dall'art. 81, primo comma, della legge per la inesatta dichiarazione della quantità o della qualità delle merci, è applicabile per ciascuna dichiarazione scritta di fronte alla quale si sieno verificate una o più differenze punibili, anche se le merci dichiarate o quelle rinvenute sieno esenti da diritti di confine.

     Nei casi in cui le merci dichiarate e quelle rinvenute appartengono a sottovoci di una medesima voce della tariffa, il limite di tolleranza stabilito dal suddetto articolo per le differenze nella qualità, si calcola confrontando i diritti ai quali sono soggette le merci della qualità dichiarata con quelli a cui sono soggette singolarmente, le merci della qualità rinvenuta. Per verificare poi se esista la differenza punibile di quantità, si confrontano i totali delle quantità delle merci dichiarate e rinvenute che sono comprese sotto una stessa voce della tariffa.

     Agli effetti delle differenze rispetto alla dichiarazione le denominazioni speciali usate nella dichiarazione, dal contribuente, per designare merci che godono di trattamento daziario convenzionale si considerano sottovoci della voce della tariffa generale alla quale si riferiscono.

 

          Art. 326.

     Le differenze rispetto alla dichiarazione si riferiscono esclusivamente alle merci e non ai recipienti. Esse si calcolano distintamente per ogni collo o partita di colli, pei quali sia fatta sulla dichiarazione la descrizione del contenuto, oppure si calcolano nel complesso, per tutte le merci comprese nella dichiarazione e visitate, secondoché si tratti di differenze contemplate dal primo e secondo comma oppure dall'ultimo comma dell'art. 81 della legge.

     Quando, nel caso previsto dall'art. 29, sia stato indicato nella dichiarazione il solo peso lordo di una merce tassata a peso netto reale, le differenze vengono commisurate sul peso lordo, come se questo fosse il peso imponibile.

 

          Art. 327.

     La pena pecuniaria stabilita dal primo comma dell'articolo 81 della legge, è pure applicabile nei casi di differenze superiori al cinque per cento trovate sul peso dei colli in confronto della dichiarazione scritta per le merci che, in esenzione di visita, sono destinate al trasporto da una ad altra dogana, con bolletta di cauzione, od al deposito sotto diretta custodia della dogana.

 

          Art. 328.

     Nei casi di grosse partite di cereali o di altre merci alla rinfusa giunte dall'estero per via di mare e dichiarate a più riprese, le diverse dichiarazioni possono essere considerate nel loro insieme come una sola per l'applicazione dell'art. 81 della legge, ammettendo la compensazione fra le differenze di quantità in più od in meno emerse di fronte alle singole dichiarazioni.

     Tale compensazione viene ordinata dal capo delle dogana e può essere ammessa solo quando le diverse dichiarazioni sieno state presentate al nome di una stessa persona e si riferiscano ad una medesima partita (singolo) segnata nel manifesto.

 

Diritti di confine e pene per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione

 

          Art. 329.

     Sono sempre dovuti i diritti di confine per le merci verificate al luogo di partenza, indicate nella bolletta di cauzione e non presentate all'arrivo o presentate all'arrivo o presentate di qualità differente, per le quali non è dato il certificato di scarico. Nei casi di applicazione dell'art. 82 della legge per le merci spedite con bolletta di cauzione in esenzione di visita e non presentate all'arrivo, la liquidazione dei diritti di confine e delle pene pecuniarie si fa in base al dazio di importazione di lire 20 per ogni chilogrammo di peso lordo, a cui le merci si presumono soggette.

 

Applicazione delle pene per le difzferenze riscontrate nei depositi

 

          Art. 330.

     Per gli effetti dell'art. 84 della legge, le differenze di quantità sulle merci depositate in magazzini di proprietà privata od in quelli dati in affitto, si calcolano separatamente per ogni qualità di merce.

     A costituire le suddette differenze non devono concorrere le merci contenute in colli di cui si fosse verificata la mancanza, o rinvenute nel magazzino senza dichiarazione od annotazione nei registri, per le quali si applicano le pene speciali stabilite dagli art. 84, ultimo comma, e 95 della legge. In questi casi, per calcolare la differenza di quantità si diffalca dal carico di magazzino la quantità delle merci corrispondenti ai colli mancanti e non si tiene conto di quella delle merci non annotate nei registri.

     Il caso di recidiva previsto dal suddetto art. 84, secondo comma, si verifica allorquando nei magazzini dello stesso proprietario si rinnovi il fatto di differenza di quantità eccedente il 20 per cento, ancorché non riguardi una stessa qualità di merce.

 

Diritti di confine e pene per mancanza della bolletta nelle zone o del contrassegno ai tessuti

 

          Art. 331.

     Lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali, colti in contravvenzione nelle zone di vigilanza, pei quali sia applicabile la multa stabilita dall'art. 85 della legge, sono soggetti ai diritti di confine.

     Anche i tessuti esteri, trovati sforniti del contrassegno obbligatorio, devono essere sottoposti al pagamento dei diritti di confine, senza di che non possono essere muniti del contrassegno prescritto.

 

Applicazione di pene per le contravvenzioni disciplinari

 

          Art. 332.

     Non si fa luogo all'accertamento della contravvenzione per omessa presentazione della bolletta di lasciapassare o della bolletta di cauzione che accompagna le merci nella circolazione, o nel cabotaggio, o nel trasporto ad altra dogana per la via di mare, quando in seguito a smarrimento della bolletta la dogana ne emetta e ne accetti il duplicato.

 

Capitolo II

DEL CONTRABBANDO

 

Casi di contrabbando

 

          Art. 333.

     L'accertamento del caso di contrabbando previsto dall'art. 94, lettera i, della legge, ha luogo quando gli agenti recatisi sul bastimento a riscontrare in contraddittorio del capitano, o di chi per esso, le merci imbarcate, non le abbiano rinvenute a bordo al tempo della partenza.

     Nel suddetto caso, se la spedizione delle merci ebbe luogo in esenzione di visita, la liquidazione dei diritti di confine e delle multe si fa in base al dazio di lire 20 per ogni chilogrammo di peso lordo, al quale le merci si presumono soggette.

     L'accertata inesistenza a bordo di merci provenienti da altro bastimento, di trasbordo, costituisce caso di contrabbando solo quando delle merci stesse sia in precedenza riconosciuto il regolare carico sul bastimento nel quale vennero trasbordate. Altrimenti ha solo effetto di rendere il documento emesso per il trasbordo inefficace a provare l'esito delle merci descritte nel manifesto del bastimento da cui provengono.

 

Recidivi o reiteratori nel contrabbando

 

          Art. 334.

     Agli effetti dell'art. 98 della legge, la prova della recidiva si ha colla sentenza definitiva di condanna dell'autorità giudiziaria; quella della reiterazione, con la giustificazione, nei modi di legge, dei fatti dai quali emerga essere stati commessi i due precedenti contrabbandi.

     Per istabilire la recidiva o la reiterazione nel contrabbando non ha influenza il tempo trascorso fra l'uno e l'altro fatto.

     Le decisioni in via amministrativa non valgono per istabilire la recidività nel contrabbando, ma sono valevoli per provarne la reiterazione.

     Delle condanne per contrabbando pronunciate dall'autorità giudiziaria o da quella amministrativa, deve essere presa nota, per ogni persona condannata, dall'intendenza di finanza della provincia del luogo di nascita del contravventore. Se questo è suddito estero, ne prende nota l'intendenza nella cui provincia avvenne l'accertamento del contrabbando e, se è dimorante nel Regno, anche quella della provincia ove dimora il contravventore.

     Dei contrabbandi commessi da persone che traversano di frequente la linea doganale, devono pure prendere nota le dogane del confine.

 

Vigilanza speciale sui condannati per contrabbando

 

          Art. 335.

     Il Ministero delle finanze, previ accordi con quello dello interno, stabilisce su quali delle prescrizioni imposte ai condannati per contrabbando sottoposti alla vigilanza speciale ed in quali località debba concorrere l'azione della guardia di finanza.

     Diritti dovuti sulle merci in contrabbando e sui mezzi di trasporto

 

Diritti dovuti sulle merci in contrabbando e sui mezzi di trasporto.

 

          Art. 336.

     I diritti di confine dovuti sulle merci estere confiscate per contrabbando si riscuotono quando vengano alienate e passino in consumo.

     Per le merci contrabbandate delle quali non si sia potuto operare il sequestro, i diritti di confine sono dovuti dal contravventore.

     I diritti di confine si riscuotono anche per i mezzi di trasporto confiscati, in quanto sieno dovuti secondo la provenienza degli oggetti e l'esito che ad essi viene dato.

     Per la liquidazione dei diritti sono applicabili le disposizioni dell'art. 322.

 

Alienazione di oggetti caduti in confisca

 

          Art. 337.

     Per la vendita delle merci e dei mezzi di trasporto di cui fosse dichiarata la confisca con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria o con decisione amministrativa, si osservano le disposizioni del regolamento per la esecuzione della legge sulla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia approvato col regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708.

     Di regola viene incaricato della vendita il contabile che tiene la gestione della contravvenzione, al quale è data facoltà di vendere a trattativa privata le cose confiscate quando il valore di stima non sia superiore a lire 500.

     Lo stesso contabile ha pure facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe ed alle spese, ne paghi subito il valore proprio.

     I mezzi di trasporto che avessero segreti ripostigli o fossero di speciale fattura per il contrabbando delle merci, non possono essere alienati se non siano prima ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.

     Le merci ed i mezzi di trasporto soggetti a diritti di confine non possono mai essere venduti pel consumo nello Stato per somma inferiore all'ammontare dei diritti stessi.

     Gli oggetti confiscati che per qualsiasi causa non possano essere alienati od utilizzati dall'amministrazione, vengono distrutti. La distruzione deve constare da apposito processo verbale da unirsi agli atti del processo.

 

Capitolo III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONTRAVVENZIONI ED AL CONTRABBANDO

 

Riconoscimento dell'identità dei contravventori e loro arresto

 

          Art. 338.

     Gli agenti doganali devono accertare l'identità dei contravventori che fossero sconosciuti, col mezzo di certificati dell'autorità politica o di pubblica sicurezza o municipale, ovvero colla testimonianza di persone conosciute dagli arrestanti o da chi sia incaricato di compilare il processo verbale di contravvenzione.

     I contravventori ritenuti in arresto, nei casi stabiliti dall'art. 113 della legge, devono essere consegnati alla autorità giudiziaria entro le 24 ore dall'arresto, dopo la compilazione del processo verbale di contravvenzione.

 

Garanzia per le pene pecuniarie e per le spese

 

          Art. 339.

     I bastimenti o gli altri mezzi di trasporto devono essere trattenuti in sequestro quando i capitani od i conduttori siano imputati di contravvenzione o di contrabbando o siano civilmente responsabili a termini di legge e si rifiutino di prestare cauzione a garanzia della somma cui ascendono le pene pecuniarie e le spese.

     Per trattenere i bastimenti la dogana rifiuta il permesso di partenza prescritto dall'art. 32 della legge, avvertendo l'autorità marittima e quella politica locale dell'impedimento frapposto alla partenza del bastimento. Se il bastimento è di bandiera estera ne avverte altresì il console della rispettiva nazione.

     A titolo di garanzia per le pene pecuniarie e per le spese incorse dai capitani o da altri conduttori non possono essere sequestrate le merci ad essi, per regolare contratto, affidate per il trasporto.

 

Custodia degli oggetti sequestrati

 

          Art. 340.

     Il contabile dell'ufficio al quale vengono consegnate le merci ed i mezzi di trasporto presi in contravvenzione, deve, alla presenza delle persone che intervengono alla compilazione del processo verbale, farne la verificazione ed assicurarne l'identità con bolli e suggelli dell'ufficio e con quelli della parte, se pure questa si trova presente.

     Quando l'ufficio non sia quello incaricato di tenere la gestione della contravvenzione, gli oggetti sequestrati ed identificati nel modo suddetto, devono essere sollecitamente trasmessi, insieme col processo verbale, all'ufficio competente.

     Allo scopo di evitare spese di trasporto, gli oggetti possono essere trattenuti presso l'ufficio a cui vennero consegnati, quando quivi non manchi il mezzo per la conveniente custodia.

     I funzionari ai quali sia affidata od incomba la custodia degli oggetti procedenti da contravvenzione, sono responsabili della identità e conservazione degli oggetti stessi in confronto della descrizione che ne è fatta sul processo verbale di contravvenzione.

     Per la custodia delle materie esplodenti sequestrate per contravvenzioni doganali, sono applicabili le disposizioni del regolamento per la esecuzione della legge sulle polveri piriche ed altre materie esplodenti approvato con regio decreto 17 dicembre 1891, n. 694.

 

Restituzione di oggetti sequestrati

 

          Art. 341.

     La restituzione degli oggetti sequestrati, prevista dall'art. 114 della legge, prima che sia intervenuta un'ordinanza o una sentenza giudiziaria, oppure la decisione amministrativa, è in facoltà del contabile incaricato della gestione della contravvenzione, quando il contravventore abbia invocata la decisione dell'amministrazione, prestata la corrispondente garanzia e non vi siano impedimenti per la immissione in consumo degli oggetti, oppure quando si tratti di oggetti trattenuti a garanzia di diritti, di pene pecuniarie e di spese, i quali non possano occorrere in prova del fatto contravvenzionale.

     Negli altri casi la restituzione può solo farsi coll'assenso dell'autorità giudiziaria.

     La somma da depositarsi per il ritiro degli oggetti è ragguagliata al valore di stima indicato nel processo verbale di contravvenzione.

     Ma è sempre in facoltà delle parti di promuovere una perizia giudiziaria allo scopo di meglio determinare tale valore.

     Se sugli oggetti da restituire sono dovuti diritti doganali, oltre al deposito delle somme corrispondenti al valore proprio, dev'essere richiesto il pagamento od il deposito dei diritti stessi.

     Se si tratta di cose non soggette a confisca, ma sequestrate solo a garanzia di diritti, di pene pecuniarie, e di spese, la somma da depositarsi può essere inferiore al valore di esse, purché sia sufficiente a garantire i diritti, le spese e l'applicazione del massimo delle pene suddette.

     In ogni caso, la restituzione delle cose sequestrate deve risultare da apposito processo verbale sottoscritto dalle parti, indicante gli oggetti restituiti e le somme depositate. Questo verbale deve unirsi agli atti della contravvenzione.

 

Vendita di oggetti sequestrati

 

          Art. 342.

     Per la vendita degli oggetti che dopo la definizione della contravvenzione rimangono sequestrati a garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese, sono applicabili le disposizioni dell'art. 337.

     Fino a che non sia seguita la vendita, il contravventore può ricuperare i detti oggetti mediante il pagamento dei diritti, e della somma cui ascendono le pene pecuniarie e le spese alle quali venne condannato.

 

Diritti di magazzinaggio sugli oggetti sequestrati

 

          Art. 343.

     Sugli oggetti sequestrati per contravvenzione e depositati nei locali della dogana, si esigono i diritti di magazzinaggio solo nel caso in cui la contravvenzione sia seguita da condanna in via giudiziaria od in via amministrativa.

 

Processo verbale

 

          Art. 344.

     Il processo verbale di contravvenzione deve indicare:

     a) l'ufficio, il luogo, la provincia, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui è compilato;

     b) il nome, cognome e grado dell'impiegato che lo redige;

     c) il nome, il cognome e la qualità di coloro che hanno avuto parte nello scoprimento della contravvenzione;

     d) il nome, cognome e domicilio dei testimoni che per invito dell'ufficio o per altra causa fossero intervenuti;

     e) il nome, cognome, luogo di nascita e domicilio, l'età, la paternità e condizione dei contravventori, il nome, cognome, la qualità e il domicilio di coloro che fossero ritenuti civilmente responsabili a termini di legge: se il contravventore fosse ignoto od assente o fuggito, ovvero avesse ricusato di recarsi all'ufficio, dev'essere fatta speciale menzione di tali circostanze;

     f) la dichiarazione delle comunicazioni fatte, o da farsi, con riserva, all'intendente di finanza, del nome, cognome, domicilio, dell'età, della paternità e condizione del rivelatore, quando lo scoprimento sia dovuto a segrete rivelazioni;

     g) tutte le circostanze di tempo e di luogo che hanno preceduto, accompagnato e seguito il fatto contravvenzionale, con citazione degli articoli di legge che lo contemplano e lo puniscono;

     h) la qualità, la quantità, il valore proprio delle merci che formano oggetto della contravvenzione, e dei mezzi di trasporto che fossero stati sequestrati, l'ammontare dei diritti di confine dovuti, con le indicazioni delle voci della tariffa corrispondente, l'ufficio presso il quale sono depositate e custodite le cose sequestrate ed i suggelli a queste apposti per l'identificazione;

     i) le dichiarazioni del contravventore e le osservazioni che credessero di fare gli scopritori della contravvenzione.

     Se il contravventore, all'atto della formazione del processo verbale, chiede che la pena pecuniaria sia applicata dall'amministrazione, la domanda dev'essere ricevuta separatamente sopra foglio di carta bollata.

     Del processo verbale, previa lettura, si deve offrire copia al contravventore, indicando nel verbale stesso se la copia è stata rifiutata o consegnata.

     Il processo verbale dev'essere sottoscritto da tutti gli intervenuti, e se alcuno non sapesse scrivere o se il contravventore ricusasse di sottoscrivere, se ne fa speciale menzione sul verbale.

     Se gli agenti scopritori sono in molti e vi sieno difficoltà per il loro intervento alla redazione del processo verbale, basta la presenza di due almeno di essi; ma nel corpo del verbale gli scopritori devono essere indicati tutti, facendo cenno delle cause del mancato intervento di una parte di essi.

     Nella compilazione del processo verbale viene fatto uso di apposito modello.

     Il funzionario che fa il verbale è responsabile delle conseguenze di ogni omissione.

 

          Art. 345.

     L'ufficio che ha compilato o ricevuto un processo verbale per contrabbando deve sollecitamente informarsi sui precedenti del contravventore, rivolgendosi all'uopo all'intendenza di finanza competente ai termini dell'art. 334 e far cenno, in appendice al verbale, delle condanne per contrabbando che risultassero già pronunciate a carico del contravventore medesimo, chiedendo, secondo i casi, l'applicazione delle maggiori pene comminate dalla legge.

 

          Art. 346.

     Di ogni processo verbale di regola si fanno tre copie. Una per uso dell'ufficio che deve tenere la gestione della contravvenzione, un'altra da inviarsi assieme coll'originale all'intendenza di finanza, la terza da consegnarsi al contravventore. Quest'ultima copia si omette quando il contravventore sia ignoto o la ricusi. Per contro, se vi ha persona civilmente responsabile delle pene pecuniarie incorse, si compila altra copia da trasmettersi alla persona stessa.

     L'invio dei processi verbali all'intendenza di finanza, cui spetta provocare il giudizio innanzi alla competente autorità giudiziaria, deve essere fatto dagli uffici incaricati di tener la gestione delle contravvenzioni, i quali concentrano i processi verbali compilati presso gli uffici che hanno facoltà di redigere il verbale, ma non di tenere la successiva gestione delle contravvenzioni.

     Quando non sia stata invocata la decisione amministrativa i processi verbali di contravvenzione devono essere prontamente trasmessi all'intendenza di finanza e da questa all'autorità giudiziaria.

 

Contravvenzioni miste

 

          Art. 347.

     In uno stesso verbale compilato per contravvenzioni doganali, possono essere compilate anche contravvenzioni riflettenti altri rami dell'amministrazione dello Stato, quando sieno coperte contemporaneamente a carico delle medesime persone.

     In tal caso, se la contravvenzione doganale è la più importante, in ragione del massimo delle pene applicabili pei singoli fatti, la gestione del contesto è tenuta dal contabile della dogana, ma la contabilizzazione dei prodotti delle contravvenzioni che non riguardino il servizio doganale ha luogo presso l'ufficio competente del ramo cui la contravvenzione appartiene.

     Se invece la gestione di tali contravvenzioni miste non è tenuta dal contabile della dogana, questo interviene per l'introito dei prodotti della contravvenzione doganale.

 

Processi contro ignoti

 

          Art. 348.

     Anche i processi verbali di contravvenzione compilati a carico di persone ignote o fuggitive devono essere trasmessi per il procedimento giudiziario della competente autorità, per la ricerca dei colpevoli ed affinché, secondo i casi, sia pronunciata la confisca delle cose sequestrate.

 

Annullamento di processi verbali

 

          Art. 349.

     Quando il processo verbale di contravvenzione non sia stato ancora trasmesso all'autorità giudiziaria, può esserne dichiarato l'annullamento ogni qualvolta, in linea di diritto, si venga a riconoscere insussistente la contravvenzione.

     L'annullamento può esser decretato dalle intendenze di finanza quando vi sia il parere favorevole del capo dell'ufficio al quale appartengono gli scopritori del fatto.

     In caso di difformità di parere, o di dubbio, spetta la decisione al Ministero delle finanze.

 

Registro delle contravvenzioni

 

          Art. 350.

     Presso ogni ufficio incaricato della gestione delle contravvenzioni dev'essere tenuto il registro delle contravvenzioni per l'annotazione progressiva di tutti i processi verbali compilati nell'ufficio stesso o pervenuti da altri uffici per l'ulteriore procedimento.

     Da tale registro ogni processo verbale prende un numero d'ordine.

     Gli oggetti sequestrati si annotano nel registro. Se sono depositati in altro ufficio se ne fa speciale menzione. Se, per mancanza di mezzi per la loro custodia o per altra causa, vengono spediti ad altro ufficio dopo l'allibramento del processo verbale, deve farsi annotazione di scarico nel registro allegandovi ricevuta del funzionario cui gli oggetti furono consegnati.

 

Contabilità delle contravvenzioni

 

          Art. 351.

     Il conto delle pene pecuniarie e delle spese per le contravvenzioni spetta all'ufficio che tiene i registri delle contravvenzioni, dai quali deve risultare il procedimento per ciascun processo verbale, le spese incontrate, le somme esatte, sia per effetto del giudizio, sia per effetto delle risoluzioni amministrative, e l'esito delle cose sequestrate.

     Pei depositi fatti a cauzione delle pene incorse l'ufficio dà ricevuta con la bolletta di somme depositate.

     Per le riscossioni a titolo definitivo di somme pagate per pene pecuniarie e spese, fa uso di apposito registro a matrice e figlia, da cui stacca la bolletta d'introito per pene pecuniarie, spese e prodotti di confisca.

     Il prodotto ricavato dall'alienazione di cose sequestrate, si riscuote a titolo definitivo con la bolletta d'introito se venne pronunciata la confisca, altrimenti viene ritirato in deposito emettendo la bolletta di somme depositate per disporne ulteriormente a norma della sentenza o della decisione emessa per la contravvenzione.

     Con la bolletta di somme depositate si ritirano altresì le somme da introitarsi da altro contabile, nei casi previsti dall'art. 347, cui spetti la ricevuta definitiva.

     Pei diritti di confine ed altri diritti doganali dev'essere sempre emessa dalla dogana l'apposita bolletta di riscossione.

 

Custodia dei processi verbali

 

          Art. 352.

     Presso gli uffici incaricati della gestione delle contravvenzioni, i processi verbali o le copie di essi devono essere ordinatamente chiusi e conservati con numero corrispondente a quello del registro delle contravvenzioni.

 

Ricupero parziale dei crediti per contravvenzioni

 

          Art. 353.

     Le somme pagate per contravvenzioni, o ricavate dalla vendita di oggetti sequestrati, non confiscati, od altrimenti ricuperate, se non sono sufficienti a saldare il debito del contravventore in diritti, pene pecuniarie e spese, devono essere erogate in pagamento: prima, di tutte le spese sia di trasporto che di procedura, occorse; poi, dei diritti di confine ed altri diritti accessori; ed in ultimo, delle pene pecuniarie.

 

Decisioni amministrative

 

          Art. 354.

     Il contravventore può chiedere di rimettersi alla decisione amministrativa a termini dell'art. 117 della legge quando si forma il processo verbale di contravvenzione, ed in qualunque tempo mentre ha corso la procedura.

     Anche quando la contravvenzione sia accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale, non è vietato al contravventore d'invocare la decisione suddetta per la parte di competenza dell'amministrazione.

     Tale richiesta dev'essere espressa in termini assoluti ed irrevocabili, e si rigetta se contiene riserve e condizioni.

     La suddetta domanda dev'essere scritta su carta bollata come le istanze o petizioni, salva l'eccezione prevista dall'art. 357.

     Le facoltà date per l'applicazione delle pene pecuniarie in sede amministrativa ai funzionari designati dal suddetto articolo di legge possono essere, in mancanza dei titolari dei rispettivi uffici, esercitate da coloro che ne fanno le funzioni.

 

          Art. 355.

     Quando il processo verbale già sia stato trasmesso alla intendenza di finanza per l'ulteriore corso in via giudiziaria, la domanda presentata per la decisione amministrativa viene accettata sotto condizione che non vi sia già sentenza passata in giudicato. L'intendenza, a cui deve essere in questi casi trasmessa la domanda di contravventore, provvede pel ritiro del processo verbale che fosse già in possesso dell'autorità giudiziaria e lo rimette, insieme colla domanda, al funzionario competente ad emettere la decisione.

 

          Art. 356.

     Affinché la domanda per la decisione amministrativa possa essere accolta, è necessario che venga presentata la bolletta di somme depositate, da cui risulti il deposito fatto a garanzia dei diritti di confine dovuti, delle pene pecuniarie e delle spese incorse.

     Per le pene pecuniarie applicabili nei limiti del minimo e del massimo l'ufficio deve chiedere che il deposito sia fatto in misura tale da garantire la esecuzione della decisione amministrativa. Salvo casi di speciale gravità da valutarsi dal capo d'ufficio, il deposito è commisurato sull'ammontare della pena pecuniaria media.

     Le merci ed i mezzi di trasporto non soggetti a confisca concorrono pel loro valore a formare la garanzia richiesta per le decisioni amministrative.

     Anche se vi ha domanda per la decisione amministrativa, il contravventore può essere deferito al giudice ordinario in altri casi oltre quelli stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 117 della legge, quando, cioè, per il dubbio che esistano altri autori o complici della contravvenzione o per altra cagione, l'amministrazione ritenga necessario astenersi dall'emettere la decisione invocata e promuovere invece un regolare procedimento penale.

 

Definizione di contravvenzioni in via breve

 

          Art. 357.

     E' data facoltà ai capi delle dogane di definire contravvenzioni in via amministrativa con procedura abbreviata, cioè rilasciando direttamente la bolletta d'introito per pene pecuniarie, spese e prodotti di confisca senza la preventiva formazione del processo verbale, quando simultaneamente concorrano i seguenti requisiti:

     a) non risulti l'obbligo, a termini dell'art. 117 della legge, di deferire il contravventore al giudice ordinario;

     b) la contravvenzione sia per sé stessa chiara e precisa e non si manifesti la necessità di un regolare procedimento a danno di altri autori o complici, o per altri sospetti di speciale importanza;

     c) il massimo della pena pecuniaria non oltrepassi la somma, fino alla quale, il capo della dogana, presso cui si accertò la contravvenzione, può accogliere la domanda della definizione amministrativa;

     d) il contravventore spontaneamente faccia verbale ed irrevocabile domanda di rimettersi alla decisione della amministrazione doganale e paghi tosto i diritti e lo ammontare delle pene pecuniarie e delle spese. La bolletta d'introito matrice deve contenere apposita dichiarazione di sottomissione alla decisione amministrativa ed essere sottoscritta dal contravventore. Se il contravventore è illetterato, si supplisce alla firma col segno di croce fatto alla presenza di due testimoni che sottoscriveranno.

     Mancando alcuno dei premessi requisiti, la domanda non può essere assecondata e si compila il processo verbale.

 

Esito delle somme riscosse per contravvenzioni

 

          Art. 358.

     L'erogazione delle somme esatte a titolo definitivo per pene pecuniarie e spese, o ricavate dall'alienazione di oggetti confiscati, deve dimostrarsi sulla bollette d'introito, matrici.

     Le somme spettanti all'erario sui prodotti contravvenzionali si contabilizzano nel registro delle riscossioni ai sensi dell'art. 68.

     Per le quote che si pagano agli scopritori delle contravvenzioni od agli altri aventi diritto, viene ritirata quietanza nei modi stabiliti dai regolamenti di contabilità.

     Di regola, la ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni si eseguisce dal contabile dell'ufficio presso il quale se ne fece la riscossione definitiva con la emissione delle bollette d'introito.

     Per l'esito delle quote spettanti al fondo massa delle guardie di finanza ed al fondo speciale a disposizione della direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scoprire contrabbandi, si seguono le norme speciali di contabilità per l'amministrazione dei detti fondi.

 

Quote dovute agli scopritori

 

          Art. 359.

     Nella ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni, fra coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione si deve comprendere chiunque abbia in qualche modo concorso alla scoperta o sorpresa o vi abbia avuto merito. La ripartizione si fa tra di essi in parti uguali salvo la doppia parte da assegnarsi a chi diresse la forza. Questa doppia parte è dovuta solo nel caso di contravvenzioni scoperte o sorprese da agenti della guardia di finanza o di altra forza pubblica, e quando fra di essi vi sia stato chi abbia con direzione ed indirizzo cooperato in special modo l'accertamento dei fatti contravvenzionali.

     I funzionari che intervengono nelle perquisizioni come ufficiali di polizia giudiziaria si comprendono fra gli scopritori solo quando, oltre alla dovuta assistenza, abbiano preso parte attiva ed efficace alla operazione di visita o ad altra che abbia condotto l'accertamento della contravvenzione.

     Se tra gli scopritori vi hanno funzionari che per effetto di speciali disposizioni, non possano partecipare al prodotto delle contravvenzioni questi si escludono dal riparto, il quale vien fatto tra gli altri. Quando poi non vi fossero scopritori ammessi a tale partecipazione, le somme che ad essi sarebbero assegnate si introitano a favore dell'erario.

 

Quota dovuta ai segreti rivelatori

 

          Art. 360.

     Se avvi un rivelatore, che non sia per ufficio tenuto allo scoprimento delle contravvenzioni, gli viene data la metà della somma ripartibile fra gli scopritori.

     In tal caso, per il pagamento delle quota, si deve riservatamente manifestare il nome o la qualità del rivelatore al capo della dogana, oppure al capo del circolo della guardia di finanza (secondoché le rivelazioni siano state ricevute da impiegati doganali o da altri agenti) ai quali spetta rilasciare ricevuta al contabile che eseguisce la ripartizione delle somme, curare la consegna della quota al rivelatore e rimettere la quietanza all'intendente di finanza per la giustificazione del pagamento. Di tale quietanza trattengono copia presso di loro.

 

Quote pel tenente o sottotenente o per altri che ebbero il comando degli scopritori

 

          Art. 361.

     La quota assegnata dall'art. 119 della legge al tenente o sottotenente del circondario, è dovuta a chi ebbe il comando della tenenza da cui dipendono gli agenti scopritori. Se questi appartengono a più tenenze, la quota deve essere ripartita in parti uguali fra i rispettivi comandanti qualunque sia il numero degli agenti scopritori da essi dipendenti.

     Quando la contravvenzione sia scoperta da impiegati doganali nell'esercizio delle loro funzioni, la suddetta quota va a profitto del commissario o di quell'altro funzionario doganale preposto al servizio ad essi affidato. Se gli impiegati dipendono da più commissari o capi di servizio, la quota dev'essere ripartita fra questi in parti uguali. Se insieme cogli impiegati concorsero uno o più agenti della guardia di finanza, la quota si divide fra il commissario o capo servizio della dogana e il comandante della tenenza.

     Se la contravvenzione venne scoperta da persone non appartenenti alla dogana od alla guardia di finanza, ma dipendenti da altre autorità, l'anzidetta quota è data a colui che ebbe il comando delle persone che scoprirono o sorpresero la contravvenzione.

     Per gli effetti del presente articolo, le guardie di finanza in servizio sedentario presso le dogane si riguardano come funzionari della dogana.

 

Quote spettanti ai contabili delle contravvenzioni

 

          Art. 362.

     La suddivisione, prescritta dall'art. 120 della legge, della quota spettante ai contabili delle contravvenzioni, ha luogo ogni qualvolta il processo verbale sia stato trasmesso dal contabile che lo ha compilato ad altro incaricato della gestione della contravvenzione, qualunque sia il modo in cui questa sia stata definita.

     Quando, in applicazione dell'art. 357, la contravvenzione sia stata definita senza la compilazione del processo verbale, la quota che spetterebbe al contabile per tale compilazione è data a quello presso cui venne emessa la bolletta d'introito.

     In caso di cambiamento del contabile incaricato della gestione della contravvenzione prima che questa sia definita, la quota è divisa in parti uguali, fra il cessante ed il subentrante.

 

Accumulamento di più quote a favore dello stesso individuo

 

          Art. 363.

     Si può accumulare la percezione di diverse quote nello stesso individuo, quando questi, per ispeciali qualità caratteristiche, distintamente contemplate dalla legge e dal presente regolamento, riunisca in sé titoli separati per concorrere a più quote di ripartizione dei prodotti di una contravvenzione.

 

Accrescimenti a profitto del fondo di massa

 

          Art. 364.

     Le somme che, per rinuncia di qualche quota o per altra causa, restassero disponibili in seguito alla ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni fra gli scopritori e gli altri aventi diritto, si destinano in aggiunta al fondo di massa della guardia di finanza.

 

Questioni sul diritto alle quote

 

          Art. 365.

     Le questioni che sorgono sulla ripartizione delle somme provenienti dalla contravvenzioni sono decise dalle intendenze di finanza e, in caso di reclamo, dal Ministero delle finanze.

 

Titolo X

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

Operazioni doganali per i pacchi postali

 

          Art. 366.

     Le operazioni doganali relative alle merci contenute in pacchi postali vengono compiute senza presentazione della dichiarazione scritta.

     Per queste operazioni il proprietario delle merci è rappresentato dagli ufficiali delle poste, i quali dichiarano alla dogana la destinazione dei pacchi, presentano i documenti che li accompagnano e che ne indicano il contenuto ed assistono alla visita.

 

          Art. 367.

     Le bollette di importazione e di esportazione dei pacchi postali sono emesse dopo la visita staccandole da speciali registri a matrice e figlia.

     Lo sdoganamento dei pacchi può compiersi anche da dogane interne. All'uopo i pacchi che giungono dall'estero sono spediti dalle dogane di confine alle altre dogane con la procedura prescritta per le merci estere che si spediscano in esenzione di visita dalle società che esercitano le strade ferrate. Sulla presentazione di speciali liste di carico da parte degli ufficiali delle poste, la dogana emette la bolletta di cauzione assicurando i pacchi con la bollatura delle ceste, dei sacchi o di quegli altri recipienti in cui i pacchi vengono racchiusi.

     Uguale procedura si segue per l'emissione delle bollette di cauzione per i pacchi provenienti dall'estero che traversano in transito il territorio dello Stato.

     Per le suddette spedizioni si fa uso di separate serie di registri delle emesse o delle pervenute bollette di cauzione.

     Pei pacchi postali da spedirsi in cabotaggio od in circolazione la dogana, su richiesta degli uffici di posta, emette tante bollette di lasciapassare quante sono le destinazioni prescindendo di regola dalla visita. Procede però alla bollatura di ogni pacco o dei recipienti in cui i pacchi venissero riposti. Per queste spedizioni fa uso di una serie separata dei registri a matrice e figlia delle bollette di lasciapassare di merci nazionali.

     Il Ministero delle finanze ha facoltà di permettere, con quelle cautele che credesse necessarie, che presso alcune dogane si prescinda dalla bollatura dei pacchi postali che sono spediti in cabotaggio e che in luogo della bolletta di lasciapassare si facciano valere speciali note o distinte compilate dagli uffici di posta e vidimate dalla dogana, sulle quali vengano apposte le attestazioni d'imbarco, di sbarco e di reintroduzione dei pacchi.

     Agli effetti dell'art. 16 delle legge, nei casi di reclami sullo sdoganamento dei pacchi postali, si considerano asportate dalla dogana le merci contenute nei pacchi di cui sia avvenuta la consegna ai destinatari. I reclami possono essere rivolti anche ad una dogana diversa da quella in cui ebbe luogo lo sdoganamento, la quale, secondo i casi, provvede alla controvisita dei pacchi, alla nuova liquidazione dei diritti ed al compimento delle altre formalità prescritte per i rimborsi.

 

Dei registri doganali

 

          Art. 368.

     I registri doganali servono di riscontro alle operazioni ed alla tenuta in evidenza degli introiti.

     Vi sono i registri d'allibramento nei quali si notano le dichiarazioni scritte, i manifesti, le bollette ed altri documenti, ed i registri a matrice e figlia dai quali si staccano bollette ed altri documenti doganali che si rilasciano d'ufficio.

     Dal momento che le merci estere sono prese in nota dalla dogana, di ogni ulteriore movimento delle medesime fino all'esito finale deve aversi traccia nei registri. A tale effetto i registri devono indicare quello nel quale le merci fossero precedentemente notate e quello in cui sieno successivamente inscritte, finché non vengono poste in consumo o spedite all'estero o distrutte.

     Ogni partita d'allibramento deve ricevere un numero d'ordine che per ogni registro si rinnova mensilmente od in quell'altro tempo stabilito dal Ministero delle finanze.

     Nelle dogane nelle quali la qualità o la quantità delle operazioni doganali obbligasse a dividere in serie i registri della stessa specie, ogni serie di registri si distingue con una lettera maiuscola e con speciale numerazione.

 

Scritturazione dei registri, delle bollette e di altri documenti

 

          Art. 369.

     Negli allibramenti sui registri e nelle attestazioni d'ufficio che si appongono sulle dichiarazioni o su altri documenti doganali non devono farsi cancellature.

     Le parole, i numeri ed i segni errati si interlineano in modo però che si possano sempre leggere, ed appresso si scrivono le indicazioni esatte.

     Avvenendo qualche errore nello scrivere le bollette da staccarsi dai registri a matrice e figlia, la intera bolletta dev'essere interlineata nel modo suddetto: indi se ne fa una nuova lasciando la prima unita alla matrice. Quando la bolletta già sia distaccata dal registro, se l'errore è rilevato subito, l'ufficio la sostituisce con altra bolletta regolare rimettendo quella errata al capo della dogana, il quale ne autorizza l'annullamento e la contraffissione alla rispettiva matrice dopo aver accertato che non ne venne fatto uso; se l'errore non è scoperto subito e cioè i diritti liquidati siano già contabilizzati nei registri, la bolletta non può essere rinnovata e solo può procedersi a norma degli art. 73 e 74 per la rettificazione della descrizione delle merci e della conseguente liquidazione dei diritti, sempre quando le merci non sieno state levate dalla dogana.

     Tanto sulle dichiarazioni, come sui manifesti e sulle bollette, gli spazi in bianco devono essere a cura della dogana annullati con linee trasversali d'inchiostro.

     Nei registri di allibramento ed in quelli a matrice e figlia, devono essere annullate nello stesso modo le pagine rimaste in bianco dopo la chiusura dei registri stessi, per qualsiasi causa essa avvenga.

 

Descrizione dei colli di merci nei documenti doganali

 

          Art. 370.

     Nei manifesti, nelle dichiarazioni e nelle bollette doganali quando occorra di descrivere colli di merci formati mediante riunione, in fasci o legacci, di più colli, oltre al numero dei fasci o legacci, deve essere sempre indicato il numero e la specie dei colli che li compongono.

 

Autenticazione dei documenti doganali

 

          Art. 371.

     Qualunque attestazione fatta dagli impiegati doganali o dagli agenti della guardia di finanza sulle dichiarazioni, sulle bollette o su altri documenti, deve essere sottoscritta in modo intelligibile e autenticata col bollo d'ufficio.

 

Duplicati delle bollette

 

          Art. 372.

     Per l'emissione di duplicati di bollette doganali smarrite è necessario il permesso del direttore di dogana della circoscrizione in tutti quei casi in cui a termini del presente regolamento non abbia facoltà di rilasciarli il capo della dogana locale.

     I duplicati si danno su carta bollata, devono essere autenticati col bollo d'ufficio, portare l'intestazione "duplicato" e contenere speciale annotazione ogni qualvolta non debbano sostituire il documento originale nel compimento di operazioni doganali.

 

Revisione delle scritture doganali

 

          Art. 373. [47]

 

Specie, somministrazione e rendiconto dei registri e degli altri stampati

 

          Art. 374.

     Per i modelli dei registri e degli altri stampati, e per il modo di darne conto viene provveduto con particolari disposizioni dal Ministero delle finanze al quale spetta altresì disporre le cautele atte ad impedire che possano essere falsificati i registri e le bollette doganali.

 

Rilascio di certificati

 

          Art. 375.

     I capi delle dogane hanno facoltà di rilasciare a chi abbia avuto interesse od ingerenza nel compimento delle operazioni doganali, certificati comprovanti fatti che risultino dai registri od altri documenti in possesso della dogana.

     Tale facoltà spetta al direttore di dogana della circoscrizione, quando la dogana che deve rilasciare i certificati, sia retta da un sotto ufficiale delle guardie di finanza.

     I certificati devono riprodurre fedelmente le risultanze degli atti ufficiali in base ai quali sono rilasciati, ed essere fatti in carta bollata previa regolare istanza dell'interessato. Sono firmati dall'impiegato che li redige, vidimati dal capo dell'ufficio ed autenticati col bollo della dogana.

     Se i documenti o registri si trovano presso l'ufficio incaricato della revisione delle scritture doganali i certificati vengono rilasciati dal capo del detto ufficio.

     A norma delle convenzioni internazionali le dogane rilasciano altresì certificati comprovanti l'origine delle merci.

 

Portata dei bastimenti

 

          Art. 376.

     Nello stabilire la portata dei bastimenti, per gli effetti doganali, non si tien conto delle frazioni che non eccedono i cinquanta centesimi di tonnellata. Le frazioni maggiori si calcolano per un intero.

     Per riscontrare le indicazioni fornite dai capitani sulla portata dei bastimenti, le dogane si fanno esibire i certificati di stazza rilasciati dall'autorità competente. Quando il certificato di stazza non sia di data recente ed in ogni altro caso in cui sorgano dubbi sulla portata del bastimento, chiedono chiarimenti all'autorità portuaria locale.

 

Galleggianti tirati a rimorchio

 

          Art. 377.

     Per gli effetti doganali, le merci trasportate a rimorchio su zattere, su barche od altri galleggianti, si considerano come carico dei bastimenti rimorchiatori.

 

Ordini di servizio interno per alcune dogane

 

          Art. 378.

     Con speciali ordini di servizio interno approvati dal ministro delle finanze può essere disciplinato il movimento delle merci nelle principali dogane, in relazione alle condizioni locali ed alle attribuzioni dei singoli uffici in cui la dogana fosse divisa.

 


[1] Abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

[2] Comma così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[3] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[4] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[5] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[6] Comma così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[7] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[8] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[9] Comma così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[10] Comma così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[11] Articolo modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959 e ora abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[12] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[13] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[14] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[15] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[16] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1964, n. 338.

[17] Comma così modificato dall'art. 23 del D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62. La modifica è stata ribadita dall'art. 348 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

[18] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[19] Comma così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[20] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[21] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[22] Articolo modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959 e ora abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[23] Articolo modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959, dall'art. 1 della L. 10 dicembre 1953, n. 936 e ora abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[24] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[25] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[26] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[27] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[28] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[29] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 12 ottobre 1956, n. 1460.

[30] Comma così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[31] Comma così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[32] Comma così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[33] Articolo così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[34] Articolo così modificato dall'art. unico del D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1968.

[35] Comma così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[36] Comma aggiunto dall'art. unico del R.D. 6 novembre 1930, n. 1512 e ora modificato dall'art. unico del R.D. 15 novembre 1938, n. 1796.

[37] Articolo così modificato dall'art. unico del D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1968.

[38] Comma così modificato dall'art. 23 del D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62. La modifica è stata ribadita dall'art. 348 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

[39] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

[40] Lettera così modificata dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[41] Lettera così modificata dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[42] Lettera così modificata dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[43] Capoverso aggiunto dall'art. unico del D.Lgs. 19 ottobre 1916, n. 1460.

[44] Articolo così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[45] Comma così modificato dall'art. unico del R.D. 2 settembre 1923, n. 1959.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1964, n. 338.

[47] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960.