Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.8 beni d'interesse storico ed artistico |
Data: | 25/07/2019 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Ricognizione dei siti regionali culturali UNESCO) |
Art. 4. (Programmi operativi) |
Art. 5. (Soggetti coinvolti nel Programma operativo) |
Art. 6. (Procedura di formazione e adozione del Programma operativo) |
Art. 7. (Finanziamento annuale) |
Art. 8. (Ulteriori misure di sostegno) |
Art. 8 bis. (Misure di sostegno a favore di beni culturali di particolare rilevanza) |
Art. 9. (Misure di sostegno a favore di nuovi siti regionali culturali UNESCO) |
Art. 10. (Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia) |
Art. 11. (Partecipazione della collettività) |
Art. 12. (Misure di sostegno) |
Art. 13. (Supporto tecnico operativo) |
Art. 14. (Modalità di presentazione di nuove candidature) |
Art. 15. (Ricognizione dei siti regionali naturali UNESCO) |
Art. 16. (Misure di sostegno) |
Art. 17. (Valorizzazione turistica dei siti regionali UNESCO) |
Art. 18. (Disposizioni transitorie) |
Art. 19. (Abrogazione) |
Art. 20. (Norme finanziarie) |
Art. 21. (Entrata in vigore) |
§ 5.8.37 - L.R. 25 luglio 2019, n. 11.
Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.
(B.U. 31 luglio 2019, n. 31)
Capo I
Finalità e oggetto
Art. 1. (Finalità e oggetto)
1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche immateriale, e naturale posto sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sito sul territorio regionale, la presente legge disciplina le misure di sostegno a favore di detto patrimonio, in armonia con gli obblighi internazionali, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione e, in particolare, del
2. La presente legge disciplina altresì le condizioni per il sostegno da parte della Regione ai progetti di inserimento dei beni culturali, anche immateriali, siti sul territorio regionale, nella lista del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) patrimonio mondiale culturale: sono considerati patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972, ratificata dall'Italia con
1) i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;
2) gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;
3) i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico;
b) patrimonio mondiale naturale: sono considerati patrimonio naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi di cui alla
1) i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico;
2) le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo;
3) i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale;
c) patrimonio mondiale culturale immateriale: sono considerati patrimonio culturale immateriale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con
1) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;
2) il patrimonio culturale immateriale, purché compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile, come definito al numero 1), si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:
2.1 tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
2.2 le arti dello spettacolo;
2.3 le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
2.4 le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
2.5 l'artigianato tradizionale;
d) siti regionali culturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;
e) siti regionali naturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio naturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
2. Ai fini della presente legge si intende, altresì, per:
a) soggetto gestore territoriale, di seguito soggetto gestore: il Comune su cui insiste il territorio del sito ovvero il capofila tra i Comuni nel caso di siti che insistono sul territorio di più Comuni e facenti parte dell'ente gestore del sito;
b) piano di gestione: il piano di gestione ovvero i documenti contenuti nel dossier relativo a ciascun sito.
Capo II
Del patrimonio culturale
Art. 3. (Ricognizione dei siti regionali culturali UNESCO)
1. Fanno parte del patrimonio mondiale culturale riconosciuto dall'UNESCO i seguenti siti regionali:
a) Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia;
b) Gastaldaga con il Tempietto Longobardo, il complesso episcopale e il museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli, nell'ambito del sito "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)";
c) Sito palafitticolo di Palù di Livenza e Santissima (Caneva/Polcenigo - PN), nell'ambito dei "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi";
d) Fortezza di Palmanova, nell'ambito del sito "Le opere di difesa veneziane del XVI e XVII sec. Stato di terra-Stato di mare occidentale".
Art. 4. (Programmi operativi)
1. In coerenza con l'articolo 3 della
2. Il Programma operativo, in particolare, definisce:
a) le linee strategiche per la promozione e il sostegno della conservazione e valorizzazione del sito;
b) le priorità di intervento, le relative modalità attuative e la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie;
c) le eventuali forme di integrazione e collegamento con gli strumenti regionali o territoriali di programmazione e pianificazione;
d) le azioni necessarie per reperire risorse finanziarie.
3. Le priorità di intervento fanno riferimento a:
a) interventi di gestione ordinaria;
b) interventi di promozione e sostegno della conservazione e fruizione riferiti all'ambito territoriale del sito UNESCO;
c) interventi di valorizzazione riferiti a un'area territoriale più vasta, che tenga conto dei confini amministrativi o urbanistici del sito e dei confini definiti da fenomeni culturali o logiche economiche.
4. Le eventuali forme di integrazione e di collegamento con strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione fanno riferimento, in particolare, al piano strategico, al piano paesaggistico, ai piani di sviluppo locale sostenibile, ai sistemi turistici locali e ai piani relativi alle aree protette.
5. Le azioni necessarie per reperire risorse finanziarie fanno riferimento alle azioni esperibili per reperire risorse sia pubbliche che private, anche mediante contratti di sponsorizzazione.
6. Il Programma operativo è predisposto in coerenza con quanto previsto nell'ambito del piano di gestione del sito.
Art. 5. (Soggetti coinvolti nel Programma operativo)
1. Il Programma operativo è predisposto dal soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO secondo un processo partecipato che coinvolge i soggetti pubblici e privati interessati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito medesimo.
2. La Regione promuove il coordinamento degli interventi dei Programmi operativi con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.
Art. 6. (Procedura di formazione e adozione del Programma operativo)
1. Il Programma operativo è presentato dal soggetto gestore alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento alle annualità successive, unitamente alla domanda di finanziamento annuale. Il programma operativo è valutato dalla Giunta regionale ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8.
2. Per l'elaborazione del Programma operativo il soggetto gestore può avvalersi del supporto della struttura di cui all'articolo 13.
Art. 7. (Finanziamento annuale)
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di gestione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la Regione riconosce all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura è stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il 31 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'attuazione del Programma operativo con riferimento all'annualità precedente.
Art. 8. (Ulteriori misure di sostegno)
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo.
2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 sono individuati gli interventi dei Programmi operativi oggetto di finanziamento, sulla base delle caratteristiche del soggetto gestore del sito e della coerenza degli interventi con gli strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione.
3. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 costituiscono priorità regionali complessive di sviluppo del territorio nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, ai sensi dell'articolo 7 della
4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 sono finanziati nella misura stabilita con la legge regionale di stabilità. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Art. 8 bis. (Misure di sostegno a favore di beni culturali di particolare rilevanza) [1]
1. Al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di beni culturali di particolare rilevanza e di elevato valore strategico collocati nei siti regionali culturali UNESCO, la Regione può stipulare, con i soggetti pubblici e privati gestori di tali beni, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.
Art. 9. (Misure di sostegno a favore di nuovi siti regionali culturali UNESCO)
1. La Regione sostiene l'avvio della gestione dei nuovi siti regionali inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale, mediante finanziamento una tantum, previa presentazione di una domanda alla Regione, corredata di un preventivo di spesa.
2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
Art. 10. (Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia)
1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge non si applicano al sito UNESCO "Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia" per il quale continuano a trovare applicazione, in particolare, le disposizioni della
Capo III
Del patrimonio culturale immateriale
Art. 11. (Partecipazione della collettività)
1. Nell'ambito delle proprie attività di promozione e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la Regione garantisce la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.
Art. 12. (Misure di sostegno)
1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale immateriale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, individua gli interventi da finanziare, la cui misura è fissata con la legge regionale di stabilità.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono definiti, altresì, i criteri, le modalità e i termini del finanziamento.
Capo IV
Disposizioni comuni al patrimonio culturale
Art. 13. (Supporto tecnico operativo)
1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico operativo per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio mondiale culturale, anche immateriale e per il sostegno ai progetti di inserimento di nuovi beni nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, la Regione istituisce una struttura costituita da specifiche professionalità nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione avvia le procedure di reclutamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.
Art. 14. (Modalità di presentazione di nuove candidature)
1. L'ente locale che intende presentare la candidatura di un bene culturale, anche immateriale, del proprio territorio per il riconoscimento UNESCO con il sostegno della Regione, presenta alla medesima una relazione dettagliata sul progetto di candidatura redatta secondo modulistica pubblicata nel sito istituzionale della Regione.
2. Con delibera della Giunta regionale sono individuati i progetti di riconoscimento UNESCO che la Regione intende sostenere mediante specifici finanziamenti.
Capo V
Del patrimonio naturale
Art. 15. (Ricognizione dei siti regionali naturali UNESCO)
1. Fanno parte del patrimonio mondiale naturale riconosciuto dall'UNESCO le Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave (Pordenone, Udine), nell'ambito del sito naturale Dolomiti, di seguito denominato "sito regionale naturale Dolomiti UNESCO".
Art. 16. (Misure di sostegno)
1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge non si applicano al sito regionale naturale Dolomiti UNESCO per il quale continuano a trovare applicazione, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) articolo 3, commi 4 e 5, della
b) articolo 3, commi 4 e 5, della
Capo VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 17. (Valorizzazione turistica dei siti regionali UNESCO)
1. La Regione assicura la valorizzazione dei siti regionali UNESCO anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla
Art. 18. (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, i finanziamenti previsti dagli articoli 7 e 8 sono riconosciuti all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO sulla base di una domanda contenente la relazione illustrativa delle iniziative proposte, corredata del relativo quadro di spesa, da presentare alla Regione entro l'1 settembre.
2. L'individuazione delle iniziative oggetto di finanziamento e la misura dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 settembre 2019, tenuto conto di quanto previsto nella documentazione presentata, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
3. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Sono ammissibili le spese relative alle iniziative oggetto di finanziamento già sostenute nel corso del 2019 dal soggetto gestore.
5. In sede di prima applicazione, la struttura tecnico operativa di cui all'articolo 13 è composta da cinque unità di personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità compartimentale o, in subordine, intercompartimentale.
6. Nell'ambito delle procedure di mobilità compartimentale di cui al comma 5, il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della
7. La struttura tecnico operativa garantisce il proprio supporto a decorrere dalla assegnazione del personale specializzato alla struttura medesima.
8. Il sostegno di cui all'articolo 14, comma 1, trova applicazione con riferimento al Progetto di candidatura per l'inserimento, nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, del Paesaggio rurale Collio (Italia) - Brda (Slovenia) tra Isonzo e Judrio.
Art. 19. (Abrogazione)
1. L'articolo 18 della
Art. 20. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 270.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 510.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 255.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 95.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelevamento di pari importo per ciascuno degli anni 2020 e 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 13 si provvede a valere sulle risorse stanziate sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 18, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, suddivisi in ragione di 20.000 euro per gli anni dal 2019 al 2020 e 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 20.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 135.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 255.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per l'anno 2019, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 87.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 8.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
10. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
Art. 21. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo inserito dall'art. 6 della