§ 3.9.104 - L.R. 20 novembre 2008, n. 16.
Misure urgenti per fronteggiare l’aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:20/11/2008
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Monitoraggio della qualità delle acque e degli ambiti marini
Art. 2.  Fermo di emergenza temporaneo
Art. 3.  Tracciabilità
Art. 4.  Conferimento al fondo di rotazione IRCAC
Art. 5.  Consiglio regionale della pesca - modifica della composizione
Art. 6.  Rinvio dinamico alla disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis" al settore della pesca
Art. 7.  Osservatorio della pesca del Mediterraneo
Art. 8.  Copertura finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 3.9.104 - L.R. 20 novembre 2008, n. 16.

Misure urgenti per fronteggiare l’aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore.

(G.U.R. 24 novembre 2008, n. 54)

 

Art. 1. Monitoraggio della qualità delle acque e degli ambiti marini

1. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente comunica, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento della pesca dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca gli esiti delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei allo scopo di conoscere lo stato di equilibrio degli ecosistemi marino-costieri.

 

     Art. 2. Fermo di emergenza temporaneo

1. Per fronteggiare la crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per impresa e per una durata di trenta giorni, l’arresto temporaneo delle attività di pesca per tutte le imbarcazioni, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, con esclusione delle fattispecie previste dal decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, i cui effetti sono stati fatti salvi dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 2008, n. 129. Il periodo di interruzione dall’attività di pesca, certificato dalle Capitanerie di porto competenti per territorio, derivante dall’applicazione dell’articolo 81 del Regolamento CE n. 40 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.U.E. n. 19 del 23 gennaio 2008, è conteggiato ai fini della quantificazione dei giorni di arresto temporaneo.

2. In conseguenza del fermo d’emergenza di cui al comma 1, l’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle imprese di pesca la compensazione economica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008. E’, inoltre, autorizzata l’erogazione di un’indennità giornaliera, pari al minimo monetario garantito stabilito nel contratto nazionale di lavoro per il marinaio esercente la pesca costiera ravvicinata, a ciascun membro dell’equipaggio che risulti, in base al ruolino, imbarcato alla data di inizio dell’interruzione tecnica.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell’articolo 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro da destinare: quanto a 5.600 migliaia di euro per gli interventi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008, quanto a 6.658 migliaia di euro alla corresponsione dell’indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi; quanto a 242 migliaia di euro agli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell’articolo 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Con successivo decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca sono definiti i periodi di interruzione tecnica nonché le modalità di erogazione dei benefici, di cui ai commi 1 e 2.

4. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato a concedere sino al limite massimo di 1.000 migliaia di euro alle imprese di pesca siciliane tenute all’uso obbligatorio del sistema di localizzazione satellitare denominato "Blue-box", un contributo "una tantum" finalizzato alla parziale copertura delle spese di gestione del servizio e di manutenzione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 la spesa di 1.000 migliaia di euro.

5. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi siciliani, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2007-2008, come si evince dal libretto consumo carburante. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 nelle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1002.

6. Con successivo decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 4 e 5.

7. Gli aiuti di cui ai commi 2, 4 e 5 sono concessi in regime di aiuti "de minimis" nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella G.U.U.E. n. 193 del 25 luglio 2007.

 

     Art. 3. Tracciabilità

1. Al fine dell’applicazione della normativa comunitaria di settore, per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, le direzioni dei mercati ittici della Sicilia trasmettono, con cadenza mensile, al Dipartimento pesca un modulo debitamente compilato contenente i dati sulla quantità, qualità e prezzo, in funzione della provenienza e del luogo di cattura del prodotto ittico locale.

 

     Art. 4. Conferimento al fondo di rotazione IRCAC

1. Il fondo di rotazione istituito presso l’Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) con l’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 ed incrementato con l’articolo 37 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è ulteriormente incrementato di 500 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2008, la spesa di 500 migliaia di euro.

2 bis. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 25 luglio 2007 [1].

2 ter. L’Istituto regionale per il credito e la cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine agevolati per la capitalizzazione societaria, contribuiti in conto interessi su operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore [2].

 

     Art. 5. Consiglio regionale della pesca - modifica della composizione

1. Al comma 1 dell’articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato con l’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c bis) il direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente o suo delegato".

 

     Art. 6. Rinvio dinamico alla disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis" al settore della pesca

1. Gli aiuti erogati alle imprese operanti nel settore della pesca, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi nella misura del "de minimis" nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella G.U.U.E. n. 193 del 25 luglio 2007.

 

     Art. 7. Osservatorio della pesca del Mediterraneo

1. L’Osservatorio della pesca del Mediterraneo, di seguito denominato Osservatorio, istituito dal Distretto produttivo di cui al decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca n. 182/12S del 6 febbraio 2008, ha il fine di attivare studi in materia di innovazione, internazionalizzazione, mercato, finanza di distretto e dell’ambiente marino a supporto del sistema delle imprese della filiera ittica e dell’Amministrazione regionale. L’Osservatorio, altresì, redige il Rapporto annuale della pesca e dell’acquacoltura.

2. Per le finalità del presente articolo l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare la somma di 100 migliaia di euro a decorrere dal 2009.

3. L’onere di cui al comma 2 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento codice 1002.

 

     Art. 8. Copertura finanziaria

1. Agli oneri di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, pari a 13.500 migliaia di euro, si provvede, per l’esercizio finanziario 2008, quanto a 7.864 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 8.3.2.1.6, capitolo 746811, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle economie discendenti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e quanto a 2.636 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento codice 1002, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

2. Agli oneri di cui all’articolo 4, pari a 500 migliaia di euro, si provvede, per l’esercizio finanziario 2008, con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.2.8.2, capitolo 613901, accantonamento 2001, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 57 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[2] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.