§ 5.3.448 - L.R. 30 settembre 2015, n. 21.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/09/2015
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Risultato di amministrazione esercizio finanziario 2014.
Art. 2.  Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.
Art. 3.  Rinegoziazione posizioni debitorie.
Art. 4.  Ripristino autorizzazioni di spesa.
Art. 5.  Rifinanziamento leggi di spesa.
Art. 6.  Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale.
Art. 7.  Cantieri di servizi.
Art. 8.  Interventi in favore dell'Aras.
Art. 9.  Interventi in favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia.
Art. 10.  Interventi in favore dei Consorzi di bonifica.
Art. 11.  PIP - Emergenza Palermo.
Art. 12.  Disposizioni per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale.
Art. 13.  Acquisizione dei servizi delle società partecipate.
Art. 14.  Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS).
Art. 15.  Disposizioni in materia di personale precario.
Art. 16.  Comando del personale in servizio al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
Art. 17.  Interventi in favore dell'Unione italiana ciechi.
Art. 18.  Fondo globale.
Art. 19.  Variazioni al quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione.
Art. 20.  Riserve erariali.
Art. 21.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
Art. 22.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 5.3.448 - L.R. 30 settembre 2015, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie.

(G.U.R. 9 ottobre 2015, n. 41 - S.O. n. 36)

 

Art. 1. Risultato di amministrazione esercizio finanziario 2014.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014, determinato per i fondi liberi in 1.868.846.834,37 euro sulla base delle risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario 2014, al netto del debito autorizzato e non contratto di euro 145.000.000,00, è ripianato in dieci esercizi a decorrere dal 2015 a quote costanti ciascuna pari a euro 172.384.683,44, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [1].

1 bis. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, parte della suddetta quota annua costante di cui al comma 1 è determinata in relazione alle disposizioni discendenti dai commi 692 e 698 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [2].

1-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, come determinata ai sensi dei commi 692 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata a confluire nel risultato di amministrazione [3].

2. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente è adottato il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

3. La quota di disavanzo dell'esercizio finanziario 2014 relativa al debito autorizzato e non contratto pari ad euro 145.000.000,00 di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è ripianata nell'esercizio finanziario 2015.

4. Il disavanzo complessivo alla data del 1° gennaio 2015, determinato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla D.G.R. 10 agosto 2015, n. 204 Allegato 5/2 in 6.963.105.178,16 euro, al netto del risultato della gestione dell'esercizio finanziario 2014 pari ad euro 1.868.846.834,37, di cui al comma 1, e delle somme già iscritte nei fondi per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale per l'esercizio finanziario 2015 pari a 168.832.187,75 euro relativa ai fondi liberi è ripianato in trenta esercizi a quote costanti pari a 164.180.871,87 euro ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 3, comprensivo del disavanzo al 1° gennaio 2015 di euro 1.931.548.244,41, è determinato anche in riferimento alle quote accantonate e vincolate di seguito indicate:

 

Parte accantonata

 

 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità

55.439.708,59

 

- Accantonamento residui perenti

486.358.750,03

 

Totale parte accantonata

 

541.798.458,62

Parte vincolata

 

 

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

314.194.635,63

 

- Vincoli derivanti da trasferimenti

4.122.251.959,64

 

Totale parte vincolata

 

4.436.446.595,27

Parte destinata agli investimenti

53.311.879,87

 

Totale parte destinata agli investimenti

 

53.311.879,87

 

6. Per effetto della determinazione del disavanzo complessivo di cui al comma 3 le quote del risultato di amministrazione vincolato sono rideterminate rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017 in euro 4.439.778.521,91, 4.950.727.671,08 e 4.608.629.250,02 euro.

7. L'eccedenza del totale dei residui attivi reimputati rispetto al totale dei residui passivi reimputati per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla Delib.G.R. n. 204 del 10 agosto 2015, al netto delle somme già accantonate nel Fondo pluriennale vincolato per gare non perfezionate, pari ad euro 3.135.722.963,95 è destinata alla copertura del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 rideterminato dal riaccertamento medesimo, in trenta quote annue costanti di 104.524.098,80 euro ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 [4].

8. Per effetto di quanto disposto al comma 7 il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 4, è ridotto dell'importo di cui al comma 7 e la quota costante pari a 164.180.871,87 euro di cui al medesimo comma 4 è rideterminata in 59.656.773,07 euro [5].

 

     Art. 2. Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 è istituito nel bilancio della Regione siciliana il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al principio applicato 3.3 della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 sono abrogati l'articolo 38, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e l'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

 

     Art. 3. Rinegoziazione posizioni debitorie.

1. Per effetto della rinegoziazione e/o rimodulazione delle posizioni debitore della Regione nei confronti della Cassa depositi e prestiti con atti stipulati in data 3 giugno 2015 e del contributo concesso, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 8, comma 13–octies, del decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli importi complessivi stimati all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in 450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015, 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, sono rideterminati in 350.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 36.903.498,13 di euro per l'esercizio finanziario 2016.

 

     Art. 4. Ripristino autorizzazioni di spesa.

1. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2016 e 2017, relative alla quota integrativa delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario, soggette alle riduzioni operate ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, riepilogate nell'allegato 2 della medesima legge, pari a 158.182 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 109.275 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, in parte ripristinate per l'esercizio finanziario 2016 per l'importo di 14.594 migliaia di euro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono ulteriormente ripristinate per gli importi di 143.588 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 84.623 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017.

2. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2015, 2016 e 2017, soggette alle riduzioni operate ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, riepilogate nell'allegato 2 della medesima legge, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, in parte ripristinate ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono ulteriormente ripristinate per gli importi indicati nell'Allegato 1 alla presente legge.

 

     Art. 5. Rifinanziamento leggi di spesa.

1. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - UPB 1.5.1.3.99 - capitolo 113701 è incrementato di 10 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

2. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 1.2.1.3.2 - capitolo 105701 è incrementato di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

3. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte A di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 12.2.1.3.3 - capitolo 443302 è incrementato di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

4. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte A di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 10.2.1.3.5 - capitolo 143303 è incrementato di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

5. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 9.2.1.3.7 - capitolo 317708 è incrementato di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

6. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 6.3.1.1.2 - capitolo 312517 è incrementato di 930 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

7. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 9.2.1.3.3 - capitolo 373304 è incrementato di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

8. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 10.2.1.3.99 - capitolo 147315 è incrementato di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

9. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 7.3.1.3.4 - capitolo 190514 è ridotto di 20 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

10. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 10.5.1.3.1 - capitolo 156602 è incrementato di 70 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

 

     Art. 6. Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale.

1. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 determinata con l'articolo 21 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è ulteriormente incrementata, per l'esercizio finanziario 2015, di 1.500 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.99 - capitolo 147326).

 

     Art. 7. Cantieri di servizi.

1. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, la spesa di cui alla tabella G, allegata alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9è incrementata, per l'esercizio finanziario 2015, di 4.000 migliaia di euro (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402).

 

     Art. 8. Interventi in favore dell'Aras.

1. Per le finalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 475 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

 

     Art. 9. Interventi in favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia.

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 733 migliaia di euro (UPB 11.2.1.3.3 - capitolo 413706).

 

     Art. 10. Interventi in favore dei Consorzi di bonifica.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2015, di 1.125 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.99 - capitolo 147303)

 

     Art. 11. PIP - Emergenza Palermo.

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 6.438.700 (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 183799).

 

     Art. 12. Disposizioni per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale.

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 9.000 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604).

2. Per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2015, le ulteriori spese di 147 migliaia di euro per l'UPB 10.2.1.3.99 - capitolo 147701 e di 120 migliaia di euro per l'UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147704.

3. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come sostituito dall'articolo 47, comma 5, della legge regionale n. 9/2015, le parole da "Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole "Per la rimodulazione finanziaria del servizio antincendio boschivo, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede, entro i prossimi tre esercizi finanziari a partire da quello del corrente anno, ad una riduzione del fabbisogno finanziario destinato al servizio prevenzione incendi nella misura pari al 20 per cento del monte indennità di rischio erogata nel 2014, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro.".

 

     Art. 13. Acquisizione dei servizi delle società partecipate.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 800 migliaia di euro (UPB 4.2.1.1.2 - capitolo 212533).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ai lavoratori utilizzati per le aperture dei siti museali e/o archeologici nei giorni festivi, senza incremento delle ore contrattualmente in atto previste e fermi restando i divieti di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 ed all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

 

     Art. 14. Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS).

1. Per le finalità di cui all'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.5 - capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è disposta dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale n. 9/2015, previo parere della competente commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, sulla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal comma 4 del medesimo articolo 65 della legge regionale n. 9/2015.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di personale precario.

1. La spesa autorizzata dall'articolo 30, comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come rideterminata dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è ridotta, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, di 5.000 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).

 

     Art. 16. Comando del personale in servizio al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

1. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 40 migliaia di euro (UPB 5.2.1.1.1. capitolo 242022) cui si provvede mediante la riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, come integrato dalle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

 

     Art. 17. Interventi in favore dell'Unione italiana ciechi.

1. Per le finalità della legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183701).

 

     Art. 18. Fondo globale.

1. Il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, determinato per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 con l'articolo 96, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (UPB 4.2.1.5.2 - cap. 215704) è così modificato:

 

 

2015

2016

2017

 

(importi in migliaia di euro)

 

 

accantonamento 1001

+ 3.000

- 1.265

- 790

accantonamento 1004

- 3.000

+ 1.265

+ 790

 

2. Il fondo di cui al comma 1 UPB. 4.2.1.5.2. - cap. 215704 - accantonamento 1001 è ridotto di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e di 20.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

3. Al fine di utilizzare le somme iscritte nell'UPB 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1004 il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 19. Variazioni al quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione.

1. Al quadro di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le seguenti variazioni in euro:

QUADRO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2015

ENTRATA

Fondo iniziale di cassa 569.433.354,07

 

SPESA

ASSESSORATO ECONOMIA, BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

Capitolo 215711 - Interventi regionali 569.433.354,07

 

     Art. 20. Riserve erariali.

1. Le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riservate all'Erario al fine di assicurare il concorso della Regione all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, non costituiscono entrate della Regione siciliana ai sensi del comma 508 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per gli esercizi finanziari corrispondenti al periodo previsto dalla medesima legge.

 

     Art. 21. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A contenenti altresì gli effetti della presente legge.

 

     Art. 22. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B contenenti altresì gli effetti della presente legge.

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2016, n. 14 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 31.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 31.