Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 30/09/2015 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Risultato di amministrazione esercizio finanziario 2014. |
Art. 2. Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. |
Art. 3. Rinegoziazione posizioni debitorie. |
Art. 4. Ripristino autorizzazioni di spesa. |
Art. 5. Rifinanziamento leggi di spesa. |
Art. 6. Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale. |
Art. 7. Cantieri di servizi. |
Art. 8. Interventi in favore dell'Aras. |
Art. 9. Interventi in favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia. |
Art. 10. Interventi in favore dei Consorzi di bonifica. |
Art. 11. PIP - Emergenza Palermo. |
Art. 12. Disposizioni per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale. |
Art. 13. Acquisizione dei servizi delle società partecipate. |
Art. 14. Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS). |
Art. 15. Disposizioni in materia di personale precario. |
Art. 16. Comando del personale in servizio al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. |
Art. 17. Interventi in favore dell'Unione italiana ciechi. |
Art. 18. Fondo globale. |
Art. 19. Variazioni al quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione. |
Art. 20. Riserve erariali. |
Art. 21. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. |
Art. 22. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione. |
Art. 23. Entrata in vigore. |
§ 5.3.448 - L.R. 30 settembre 2015, n. 21.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie.
(G.U.R. 9 ottobre 2015, n. 41 - S.O. n. 36)
Art. 1. Risultato di amministrazione esercizio finanziario 2014.
1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
1 bis. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, parte della suddetta quota annua costante di cui al comma 1 è determinata in relazione alle disposizioni discendenti dai commi 692 e 698 dell’articolo 1 della
1-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, come determinata ai sensi dei commi 692 e seguenti della
2. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente è adottato il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, di cui all'Allegato 2 alla presente legge.
3. La quota di disavanzo dell'esercizio finanziario 2014 relativa al debito autorizzato e non contratto pari ad euro 145.000.000,00 di cui all'articolo 6 della
4. Il disavanzo complessivo alla data del 1° gennaio 2015, determinato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del
5. Il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 3, comprensivo del disavanzo al 1° gennaio 2015 di euro 1.931.548.244,41, è determinato anche in riferimento alle quote accantonate e vincolate di seguito indicate:
Parte accantonata |
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- Fondo crediti di dubbia esigibilità |
55.439.708,59 |
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- Accantonamento residui perenti |
486.358.750,03 |
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Totale parte accantonata |
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541.798.458,62 |
Parte vincolata |
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- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili |
314.194.635,63 |
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- Vincoli derivanti da trasferimenti |
4.122.251.959,64 |
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Totale parte vincolata |
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4.436.446.595,27 |
Parte destinata agli investimenti |
53.311.879,87 |
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Totale parte destinata agli investimenti |
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53.311.879,87 |
6. Per effetto della determinazione del disavanzo complessivo di cui al comma 3 le quote del risultato di amministrazione vincolato sono rideterminate rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017 in euro 4.439.778.521,91, 4.950.727.671,08 e 4.608.629.250,02 euro.
7. L'eccedenza del totale dei residui attivi reimputati rispetto al totale dei residui passivi reimputati per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del
8. Per effetto di quanto disposto al comma 7 il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 4, è ridotto dell'importo di cui al comma 7 e la quota costante pari a 164.180.871,87 euro di cui al medesimo comma 4 è rideterminata in 59.656.773,07 euro [5].
Art. 2. Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 è istituito nel bilancio della Regione siciliana il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al principio applicato 3.3 della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del
2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 sono abrogati l'articolo 38, comma 5, della
Art. 3. Rinegoziazione posizioni debitorie.
1. Per effetto della rinegoziazione e/o rimodulazione delle posizioni debitore della Regione nei confronti della Cassa depositi e prestiti con atti stipulati in data 3 giugno 2015 e del contributo concesso, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 8, comma 13–octies, del
Art. 4. Ripristino autorizzazioni di spesa.
1. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2016 e 2017, relative alla quota integrativa delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario, soggette alle riduzioni operate ai sensi dell'articolo 31 della
2. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2015, 2016 e 2017, soggette alle riduzioni operate ai sensi dell'articolo 31 della
Art. 5. Rifinanziamento leggi di spesa.
1. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della
2. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della
3. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte A di cui all'articolo 18 della
4. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte A di cui all'articolo 18 della
5. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della
6. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della
7. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della
8. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della
9. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della
10. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'articolo 18 della
Art. 6. Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale.
1. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 5 della
Art. 7. Cantieri di servizi.
1. Per le finalità di cui all'articolo 35 della
Art. 8. Interventi in favore dell'Aras.
1. Per le finalità di cui all'articolo 44, comma 4, della
Art. 9. Interventi in favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia.
1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, della
Art. 10. Interventi in favore dei Consorzi di bonifica.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della
Art. 11. PIP - Emergenza Palermo.
1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 68 della
Art. 12. Disposizioni per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale.
1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 18 della
3. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 13. Acquisizione dei servizi delle società partecipate.
1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della
2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ai lavoratori utilizzati per le aperture dei siti museali e/o archeologici nei giorni festivi, senza incremento delle ore contrattualmente in atto previste e fermi restando i divieti di cui all'articolo 1, comma 10, della
Art. 14. Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS).
1. Per le finalità di cui all'articolo 65 della
2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è disposta dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo 65 della
Art. 15. Disposizioni in materia di personale precario.
1. La spesa autorizzata dall'articolo 30, comma 10, della
Art. 16. Comando del personale in servizio al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
1. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2, della
Art. 17. Interventi in favore dell'Unione italiana ciechi.
1. Per le finalità della
Art. 18. Fondo globale.
1. Il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi di cui all'articolo 10 della
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2015 |
2016 |
2017 |
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(importi in migliaia di euro) |
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accantonamento 1001 |
+ 3.000 |
- 1.265 |
- 790 |
accantonamento 1004 |
- 3.000 |
+ 1.265 |
+ 790 |
2. Il fondo di cui al comma 1 UPB. 4.2.1.5.2. - cap. 215704 - accantonamento 1001 è ridotto di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e di 20.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.
3. Al fine di utilizzare le somme iscritte nell'UPB 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1004 il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19. Variazioni al quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione.
1. Al quadro di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le seguenti variazioni in euro:
QUADRO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2015
ENTRATA
Fondo iniziale di cassa 569.433.354,07
SPESA
ASSESSORATO ECONOMIA, BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711 - Interventi regionali 569.433.354,07
Art. 20. Riserve erariali.
1. Le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal
Art. 21. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A contenenti altresì gli effetti della presente legge.
Art. 22. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B contenenti altresì gli effetti della presente legge.
Art. 23. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della