§ 71.2.5 - R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404.
Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:20/07/1934
Numero:1404


Sommario
Art. 1.  Composizione dei centri di rieducazione per minorenni
Art. 2.  Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni
Art. 3.  Competenza territoriale
Art. 4.  Ufficio del pubblico ministero
Art. 5.  Istituzione e composizione della corte di appello per i minorenni
Art. 6.  (Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti).
Art. 6 bis.  (Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili).
Art. 7.  Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato
Art. 8.  Istituti di osservazione
Art. 9.  Determinazione della competenza 
Art. 10.  Rimessione di procedimenti al pretore
Art. 11.  Forme del procedimento; indagini sulla personalità del minore
Art. 12.  Difesa dei minorenni
Art. 13.  Istruzione
Art. 14.  Definizione dell'istruzione
Art. 15.  Impugnazioni e altri provvedimenti
Art. 16.  Udienze del tribunale per i minorenni
Art. 17.  Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni
Art. 18.  Perizia nel dibattimento
Art. 19.  Perdono giudiziale
Art. 20.  Sospensione condizionale della pena
Art. 21.  Liberazione condizionale
Art. 22.  Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori
Art. 23.  Libertà vigilata
Art. 24.  Riabilitazione
Art. 25.  (Misure rieducative).
Art. 25 bis.  (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale).
Art. 26.  Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole
Art. 27.  Disposizioni particolari alla libertà assistita
Art. 28.  Informazioni sui minori collocati presso comunità e rapporti con la famiglia e con l'ambiente
Art. 29.  Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure
Art. 30.  Pensionati giovanili
Art. 31.  Informazioni della pubblica sicurezza
Art. 32.  Affari civili
Art. 33.  Norme di esecuzione, di integrazione e di coordinamento
Art. 34.  Limiti dell'efficacia derogativa della legge
Art. 35.  Decorrenza dell'applicazione della legge


§ 71.2.5 - R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404. [1]

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.

(G.U. 5 settembre 1934, n. 208)

 

Parte I

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA. SERVIZI AUSILIARI.

 

     Art. 1. Composizione dei centri di rieducazione per minorenni [2]

     Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

     Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:

     1) istituti di osservazione;

     2) gabinetti medico-psico-pedagogici;

     3) uffici di servizio sociale per minorenni;

     4) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici;

     5) "focolari" di semi-libertà e pensionati giovanili;

     6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;

     7) riformatori giudiziari;

     8) prigioni-scuola.

     Il Ministro per la grazia e la giustizia può con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro.

     Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie [3].

 

          Art. 2. Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni [4]

     [In ogni sede di corte di appello, o di sezione di corte d'appello, è istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.]

 

          Art. 3. Competenza territoriale [5]

     [Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello o della sezione di Corte di appello in cui è istituito.]

 

          Art. 4. Ufficio del pubblico ministero [6]

     [Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore del Re o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello.

     Al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denuncie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18 [7] .

     Allo stesso procuratore del Re sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.]

 

          Art. 5. Istituzione e composizione della corte di appello per i minorenni [8]

     [Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.

     La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo e una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

     Alla presidenza e alla composizione della seziono sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.]

 

          Art. 6. (Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti). [9]

     I componenti privati del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

     I componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura, ed è loro rispettivamente conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di consigliere onorario esperto.

     Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della corte di appello a norma dell'articolo 9, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

     I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere confermati, senza limitazioni nel numero di mandati.

     Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.

 

     Art. 6. Nomina dei componenti privati [10]

     I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli. E' ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni.

     Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al primo presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 11 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

     Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.

     (Omissis) [11]

 

     Art. 6 bis. (Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili). [12]

     1. Non possono essere nominati giudice onorario esperto o consigliere onorario esperto coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono [13].

     2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

     3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario esperto o a consigliere onorario esperto [14].

 

     Art. 6 bis. (Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili). [15]

     1. Non possono essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

     2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

     3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

 

          Art. 7. Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato [16]

     [Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consiglio delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del tribunale per i minorenni o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

     Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra prevedute nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono esercitate da un magistrato ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio di ogni anno giudiziario dal primo presidente della Corte d'appello.

     Il presidente e il procuratore del Re del tribunale per i minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito presso il tribunale capoluogo della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello.]

 

          Art. 8. Istituti di osservazione [17]

     Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della autorità giudiziaria.

     Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalità del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale.

 

Parte II

COMPETENZA PENALE

 

          Art. 9. Determinazione della competenza  [18]

     Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18, che secondo le leggi vigenti sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

     La disposizione non è applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18, a meno che il procuratore generale presso la Corte d'appello, con suo provvedimento insindacabile, non deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli anni 18 si proceda separatamente.

     Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.

 

          Art. 10. Rimessione di procedimenti al pretore [19]

     Quando il minore deve rispondere di reati, che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, per l'indole o per l'entità del reato, ovvero per ragioni attinenti alle difficoltà del trasferimento del minore dal luogo ove si trova alle sede del tribunale, può, con provvedimento insindacabile, rimettere al pretore il procedimento.

     Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.

 

          Art. 11. Forme del procedimento; indagini sulla personalità del minore [20]

     Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale.

     Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della Corte d'appello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta.

 

          Art. 12. Difesa dei minorenni [21]

     (Omissis) [22].

     (Omissis) [23].

     Durante l'istruzione, quando sono terminati gli interrogatori, il pubblico ministero può autorizzare il difensore con l'imputato minorenne detenuto. Dopo la richiesta di citazione il difensore può conferire con l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione.

 

          Art. 13. Istruzione [24]

     Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria.

     Quando occorre una perizia è ordinata dal pubblico ministero ed eseguita secondo le norme stabilite per l'istruzione formale, in quando applicabili.

     Quando è necessario uno dei provvedimenti indicati nell'art. 301 del codice di procedura penale, ovvero occorre disporre la sospensione del procedimento, il pubblico ministero richiede il tribunale per i minorenni che provvede in camera di consiglio.

     Lo stesso tribunale per i minorenni in camera di consiglio pronuncia gli altri provvedimenti che, a norma di legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore, e giudica sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze pronunciate dal pretore nella istruzione.

 

          Art. 14. Definizione dell'istruzione [25]

     Il procuratore del Re o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere, anche per il motivo che possa applicarsi il perdono giudiziale, trasmette gli atti con le opportune richieste al tribunale per i minorenni, il quale delibera in camera di consiglio.

     Il tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia sentenza di non doversi procedere; se crede necessari ulteriori dati, dispone che il pubblico ministero li compia; se crede doversi rinviare il minorenne a giudizio, ordina con decreto la citazione per il dibattimento.

 

          Art. 15. Impugnazioni e altri provvedimenti [26]

     Alla sezione di Corte d'appello per i minorenni, in camera di consiglio, è devoluto il giudizio sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni.

     Alla stessa sezione di Corte d'appello sono devoluti i provvedimenti di competenza della sezione istruttoria nella ipotesi di dubbi sulla identità dell'imputato, sorti nel giudizio di cassazione, nonché in materia di estradizione, di riconoscimento delle sentenze penali straniere e di rogatorie.

 

          Art. 16. Udienze del tribunale per i minorenni [27]

     Le udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono intervenirvi, oltre gli imputati, la parte lesa, i testimoni ed i difensori, i prossimi congiunti dell'imputato, il tutore o il curatore dello stesso ed il rappresentante del locale Comitato di patronato dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, nonché i rappresentanti di comitati per l'assistenza e la protezione dei minori che il presidente riconosce di sicura serietà ed efficienza.

     Il presidente può disporre che l'imputato sia allontanato durante l'esecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della causa.

 

          Art. 17. Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni [28]

     Il decreto di citazione dei minorenni degli anni 18 è notificato per conoscenza anche agli esercenti la patria podestà o la tutela.

     Quando il tribunale o la sezione di corte d'appello dispone, a norma dell'art. 498 del codice di procedura penale, che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato, può condannare l'esercente la patria potestà o la tutela, al quale fu notificato il decreto di citazione del minore, al pagamento di una somma da lire 4.000 a 80.000 a favore della cassa della ammende, se non è dimostrato che egli non potette impedire la mancata comparizione del minore [29].

 

          Art. 18. Perizia nel dibattimento [30]

     Quando occorra durante il dibattimento una perizia od occorrano chiarimenti su di una perizia già eseguita nella istruzione, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

     Se non è possibile esporre il parere immediatamente, il tribunale rinvia il dibattimento, e, se gli accertamenti da eseguire riguardano la persona del minorenne, dispone, ove occorre, che questi sia ricoverato in un riformatorio giudiziario, in un manicomio giudiziario o in un centro di osservazione, prescrive il termine entro il quale l'esame deve essere compiuto; e fissa la data in cui il dibattimento deve essere ripreso.

     Le parti hanno facoltà di presentare un loro consulente tecnico senza che l'esercizio di questa facoltà possa comunque influire sul corso del dibattimento.

     All'udienza di ripresa del dibattimento il perito e i consulenti tecnici presentano le loro conclusioni ed osservazioni per iscritto, e forniscono i chiarimenti richiesti dal tribunale.

 

          Art. 19. Perdono giudiziale [31]

     Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14, sia nel giudizio.

 

          Art. 20. Sospensione condizionale della pena [32]

     La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

 

          Art. 21. Liberazione condizionale

     La liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18 può essere ordinata dal Ministro in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.

     Il Ministro può stabilire, col decreto di concessione, che, in luogo della libertà vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente l'internamento in un riformatorio giudiziario se è tuttora minore degli anni 21 o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se è maggiore di tale età.

     Se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti è computato nella durata della pena.

 

          Art. 22. Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori [33]

     La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento per misure di sicurezza, deve essere comunicata dal procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni perché esamini se sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25.

 

          Art. 23. Libertà vigilata [34]

     Presso il tribunale per i minorenni è tenuto un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all'educazione o all'assistenza dei minori sottoposti a libertà vigilata.

     Prima d'iscrivere le persone o gli istituti nell'elenco, il tribunale assume informazioni sulla loro moralità, disinteresse e condizioni economiche.

     Quando viene disposto l'affidamento del minore, sottoposto a libertà vigilata, ai genitori o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ai tutori, ovvero alle persone o agli istituti iscritti nell'elenco suddetto, il giudice di sorveglianza non consegna la carta precettiva indicata nell'art. 649 del codice di procedura penale, e la sorveglianza sul minore è esercitata dalle stesse persone e dagli stessi istituti, ai quali i minori vengono affidati, sotto l'immediato controllo del giudice di sorveglianza.

     All'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale il giudice di sorveglianza segna le linee direttive dell'assistenza e della vigilanza, alle quali il minore deve essere sottoposto.

     Le condizioni prescritte devono essere rivedute ed eventualmente modificate, secondo appare necessario dai risultati conseguiti dall'opera di riadattamento del minore, il quale deve essere frequentemente interrogato dal giudice di sorveglianza.

     Se i risultati non sono soddisfacenti, il giudice di sorveglianza ordina l'internamento del minore in un riformatorio giudiziario.

 

          Art. 24. Riabilitazione [35]

     Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, è ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.

     Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il Tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'officina, in pubblici o privati istituiti, nelle organizzazioni della Gioventù Italiana del Littorio, dei Fasci giovanili di combattimento, dell'Opera nazionale del dopolavoro e delle associazioni sportive [36] .

     Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione.

     Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il Tribunale può rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore.

     Il Tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potestà o la tutela e il minore.

     Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze riguardanti il minore. Copia di esso è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonché alle rispettive autorità provinciali di P.S [37].

     [Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minore, anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con procedimento penale] [38].

     Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale.

     Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell'art. 600 del Codice di procedura penale.

 

Parte III

COMPETENZA AMMINISTRATIVA

 

     Art. 25. (Misure rieducative). [39]

     1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali [40].

     2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

     3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

     4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, può, in via alternativa:

     1) dichiarare concluso il procedimento;

     2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;

     3) disporre l'affidamento temporaneo del minorenne ai servizi sociali;

     4) disporre il collocamento temporaneo del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati [41].

     5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.

 

          Art. 25 bis. (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). [42]

     1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede d'ufficio [43].

     2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza [44].

 

     Art. 25 bis. (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). [45]

     1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

     2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.

 

          Art. 26. Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole [46]

     Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

     Quando è stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25.

     La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile [47].

 

          Art. 27. Disposizioni particolari alla libertà assistita [48]

     Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 3), all'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonché le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto [49].

     Nel verbale può essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.

     Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.

     L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

     L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonché su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29.

 

          Art. 28. Informazioni sui minori collocati presso comunità e rapporti con la famiglia e con l'ambiente [50]

     Il direttore dell'istituto nel quale il minore è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti [51].

     L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie [52].

 

          Art. 29. Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure [53]

     Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo.

     E' sempre in facoltà del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.

     Per i minori assoggettati alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art. 27 [54].

     La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale allorché il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva.

 

          Art. 30. Pensionati giovanili [55]

     I minorenni già rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all'art. 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili.

     L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima località o in altra viciniore.

 

          Art. 31. Informazioni della pubblica sicurezza [56]

     Alle autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, è fatto divieto di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all'art. 29, ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minorenne.

 

Parte IV

COMPETENZA CIVILE

 

          Art. 32. Affari civili [57]

     [Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potestà o della tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223, 233, 271 e 279 del codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia, nella ipotesi preveduta nell'art. 278; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, preveduti negli articoli 324 e 325 dello stesso codice; all'esercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12 e 15 del codice di commercio; all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 [58] .

     La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è di competenza del presidente o della sezione di corte d'appello per i minorenni.

     La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione dei minori degli anni 21 con le forme prevedute dagli art. 213 a 219 e dall'art. 200 del codice civile.]

 

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 33. Norme di esecuzione, di integrazione e di coordinamento

     Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreti reali, su proposta del Guardasigilli, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze, le norme transitorie, di attuazione, di esecuzione del presente decreto, nonché quelle di coordinamento dello stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.

 

          Art. 34. Limiti dell'efficacia derogativa della legge

     Nelle materie prevedute nel presente decreto, in quanto non sia disposto o modificato dal decreto medesimo, continueranno ad osservarsi le norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti in vigore.

 

          Art. 35. Decorrenza dell'applicazione della legge

     Il presente decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 1934-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835.

[2] Articolo modificato dall'art. 1 del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1802 e così sostituito dall'art. unico della L. 25 luglio 1956, n. 888.

[3] Comma così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Il testo previgente reca: "Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di corte d'appello per i minorenni, nonché l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

[4] Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 dicembre 1956, n. 1441 e abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[5] Articolo abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[6] Articolo abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[8] Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 27 dicembre 1956, n. 1441 e abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[10] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

[11] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

[12] Articolo inserito dall'art. 8 della L. 29 luglio 2020, n. 107.

[13] Comma così modificato dagli artt. 29 e 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[14] Comma così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[15] Articolo inserito dall'art. 8 della L. 29 luglio 2020, n. 107. Testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

[16] Articolo abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[17] Articolo modificato dall'art. 2 del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1802 e così sostituito dall'art. unico della L. 25 luglio 1956, n. 888.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

[19] La corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1962, n. 88, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

[22] Comma modificato dalla legge di conversione e soppresso dall'art. unico della L. 12 dicembre 1969, n. 1018.

[23] Comma soppresso dall'art. unico della L. 12 dicembre 1969, n. 1018.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

[29] Importi così modificati dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

[31] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente sostituito dall'art. 112 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[32] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente sostituito dall'art. unico della L. 13 ottobre 1965, n. 1171.

[33] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 25 luglio 1956, n. 888.

[34] Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

[35] Articolo così modificato dall'art. 4 del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1802.

[36] La corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 1979, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede - nel caso di minore residente all'estero - la competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimore abituale prima di trasferirsi all'estero.

[37] Comma così modificato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002.

[38] Comma abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002.

[39] Articolo già sostituito dall'art. unico della L. 25 luglio 1956, n. 888 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 17 maggio 2024, n. 70.

[40] Comma così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 2, comma 2, della L. 17 maggio 2024, n. 70.

[41] Comma così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 2, comma 2, della L. 17 maggio 2024, n. 70.

[42] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 3 agosto 1998, n. 269.

[43] Comma così sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[44] Comma così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[45] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 3 agosto 1998, n. 269. Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

[46] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 25 luglio 1956, n. 888.

[47] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 17 maggio 2024, n. 70.

[48] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 25 luglio 1956, n. 888.

[49] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 17 maggio 2024, n. 70.

[50] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 25 luglio 1956, n. 888. La rubrica è stata così modificata dall'art. 2 della L. 17 maggio 2024, n. 70.

[51] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 17 maggio 2024, n. 70.

[52] Comma così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[53] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 25 luglio 1956, n. 888.

[54] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 17 maggio 2024, n. 70.

[55] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 25 luglio 1956, n. 888.

[56] Articolo modificato dall'art. 4 del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1802 e così sostituito dall'art. unico della L. 25 luglio 1956, n. 888.

[57] Articolo abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[58] Comma così sostituito dalla legge di conversione.