§ 5.3.440 - L.R. 11 giugno 2014, n. 13.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:11/06/2014
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
Art. 2.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
Art. 3.  Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi
Art. 4.  Norme in materia di consorzi di bonifica
Art. 5.  Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale
Art. 6.  Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani
Art. 7.  Norme in materia di Servizio idrico integrato
Art. 8.  Finanziamento interventi di spesa
Art. 9.  Modifiche di norme relative a anticipazioni finanziarie in materia di gestione di rifiuti.
Art. 10.  Norme in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.
Art. 11.  Modifiche di norme in materia di lavoratori appartenenti al bacino PIP "Emergenza Palermo".
Art. 12.  Abrogazione e modifiche di norme.
Art. 13.  Misure per il conseguimento di risparmi di spesa.
Art. 14.  Modifica di norma in materia di servizi per l'impiego.
Art. 15.  Copertura finanziaria.
Art. 16.  Norma finale.


§ 5.3.440 - L.R. 11 giugno 2014, n. 13.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie.

(G.U.R. 13 giugno 2014, n. 24)

 

Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'A'.

 

     Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'B', comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.

 

     Art. 3. Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi

1. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 18.087 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2 - capitoli 156604 - 156605).

 

     Art. 4. Norme in materia di consorzi di bonifica

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole pari al 95 sono sostituite dalle parole fino al 95 ;

b) dopo le parole degli oneri di gestione sono aggiunte le seguenti parole , solo in caso di comprovata eccezionalità definita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, e .

2. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole degli oneri di gestione sono aggiunte le seguenti parole , così come previsto dal comma 1, .

3. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a trasferire, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, per l'esercizio finanziario 2014, la somma di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

4. I commissari straordinari dei consorzi di cui al presente articolo, per fronteggiare le esigenze legate alla campagna irrigua, sono autorizzati ad avviare i soggetti di cui al comma 3 a far data dall'approvazione della presente legge.

 

     Art. 5. Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, l'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando il personale di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale del 31 agosto 1998, n. 16 è sostituito dal seguente: 4. L'ESA è autorizzato ad erogare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore de minimis di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352 .

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326).

 

     Art. 6. Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani

1. Al fine di garantire il servizio idrico negli ambiti gestiti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, e contenere i costi di gestione del medesimo ente al pagamento degli oneri connessi al personale in servizio provvede la RESAIS s.p.a., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalità del presente comma la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS SpA, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, la somma di 3.010 migliaia di euro (U.P.B 4.2.1.3.99), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 74 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 394 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 1.032 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).

5. Al fine di contenere i costi di gestione dell'EAS in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, al pagamento degli oneri sostenuti dal medesimo ente per il personale in quiescenza, nel limite massimo di 25 migliaia di euro annui lordi procapite, provvede la RESAIS s.p.a., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalità del presente comma la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS s.p.a., a titolo di compartecipazione della spesa prevista dal presente comma, la somma di 2.000 migliaia di euro (U.P.B 4.2.1.3.99) comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.

 

     Art. 7. Norme in materia di Servizio idrico integrato

1. Al fine di evitare un potenziale disastro ambientale nonché l'interruzione di pubblico servizio è stanziata la somma di 1.250 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2014, in favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale 1 Palermo per la gestione straordinaria ed emergenziale del servizio idrico integrato dei 52 comuni della Provincia di Palermo prima gestiti dalla società fallita A.P.S. S.p.A.. L'Autorità d'ambito territoriale ottimale 1 Palermo è tenuta a rendicontare la somma di cui al presente articolo.

2. Al fine di evitare un potenziale disastro ambientale nonché l'interruzione di pubblico servizio è stanziata la somma di 400 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2014, in favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale di Siracusa per la gestione straordinaria ed emergenziale del servizio idrico integrato dei dieci comuni della provincia di Siracusa prima gestiti dalla società fallita 'SAI 8'. Per le finalità di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 147303 - UPB 10.3.1.3.1.

 

     Art. 8. Finanziamento interventi di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'Allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono sostituite da quelle previste dall'Allegato 1 della presente legge.

2. La spesa autorizzata dall'articolo 11, comma 101, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, per l'anno 2014, in 372 migliaia di euro (UPB 2.2.1.1.2 - capitolo 342534).

3. La spesa autorizzata dall'articolo 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è rideterminata, per l'anno 2014, in 500 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

4. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 40 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

5. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 500 migliaia di euro.

 

     Art. 9. Modifiche di norme relative a anticipazioni finanziarie in materia di gestione di rifiuti.

1. Al comma 2-ter dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le parole "in tre annualità" sono sostituite dalle parole "in dieci annualità".

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, la parola "tre" è sostituita dalla parola "dieci".

3. Gli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei comuni. Per l'effetto i comuni che beneficiano delle disposizioni di cui ai medesimi commi sono tenuti, in aggiunta a quanto dovuto in base al piano finanziario di rimborso, a versare in entrata del bilancio della Regione una somma pari al tasso medio applicato alle remunerazioni delle somme giacenti presso il cassiere regionale Unicredit S.p.A. e comunque non inferiore all'1 per cento.

 

     Art. 10. Norme in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. La lettera e) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è sostituita dalla seguente:

"e) esigenze di spesa per: il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente; la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; lo svolgimento dei servizi di polizia municipale."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è inserito il seguente comma:

"4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.".

3. Dopo il comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è inserito il seguente comma:

"7-bis. Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente.".

4. Per far fronte alle necessità derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti alle autonomie locali la cui istanza, presentata, non è stata regolarizzata nell'anno, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 3.300 migliaia di euro (U.P.B. 6.3.1.1.2 - capitolo 313318). Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (U.P.B. 6.3.1.1.2 - capitolo 191310).
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è inserito il seguente comma:

"7-bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11."

 

     Art. 11. Modifiche di norme in materia di lavoratori appartenenti al bacino PIP "Emergenza Palermo".

1. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo le parole "euro." sono aggiunte le seguenti: "Per l'anno 2014, in fase di prima applicazione, sono comunque fatti salvi i lavoratori con reddito individuale personale inferiore a 20 mila euro e comunque con reddito ISEE familiare non superiore a 40 mila euro.".

 

     Art. 12. Abrogazione e modifiche di norme.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "aziende ospedaliere universitarie" sono aggiunte le parole "nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, ";

b) le parole "15 per cento" sono sostituite con "12 per cento".

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2014".

 

     Art. 13. Misure per il conseguimento di risparmi di spesa.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

2. Al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160 migliaia di euro annui.

3. Lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi [1].

3-bis. I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori [2].

4. Sono in ogni caso fatte salve e confermate le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo. L'eventuale adeguamento annuale dei limiti retributivi di cui al presente articolo si applica solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti dalle procedure di contrattazione relative al contratto di appartenenza. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

5. Tale limite è comunque applicato, anche nel caso di cumulo con ulteriori indennità percepite e che gravano sul bilancio della Regione.

 

     Art. 14. Modifica di norma in materia di servizi per l'impiego.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le parole "Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale" le parole "l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente all'attuazione di specifici progetti formativi e di politica attiva del lavoro, da realizzarsi in house providing, finanziati con risorse statali e/o comunitarie, il CIAPI di Priolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge che regolano il reclutamento di personale con le forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad avvalersi degli operatori degli organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale n. 24/1976.".

 

     Art. 15. Copertura finanziaria.

1. Per effetto dell'Accordo raggiunto ai sensi del comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'importo di 80.608 migliaia di euro è destinato per 79.511 migliaia di euro al ripristino dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, e per 1.097 migliaia di euro al parziale ripristino dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Allegato 2) sono rideterminate per l'importo corrispondente. Alla colonna B del medesimo Allegato 2 sono, altresì, apportate le seguenti modifiche:

 

- Art. 31 Borse formative all'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari

-419

- Capitolo 108167 - Anticipazioni buonuscite

-1.244

- Capitolo 212016 - Accessorio Uffici di Gabinetto

+1.663

 

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, ad esclusione dei commi 4 e 5 del presente articolo pari a 51.790 migliaia di euro, si provvede:

a) per l'importo di 48.012 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme autorizzate dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, Allegato 1;

b) per l'importo di 3.778 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704, accantonamento 1001.

4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge è autorizzata l'ulteriore spesa di 20.000 migliaia di euro cui si provvede mediante utilizzo, secondo le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7 di parte del risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2013 stimato in 100.000 migliaia di euro.

5. Il fondo perequativo comunale di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è incrementato, per l'anno 2014, dell'importo di 80.000 migliaia di euro, che è iscritto nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo secondo le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7 di parte del risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013 stimato in 100.000 migliaia di euro.

6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4 e 5 sono subordinate all'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Programma operativo del risultato di gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013 dei corrispondenti risparmi di spesa.

7. Qualora si accerti un risparmio di spesa per un importo inferiore a 100.000 migliaia di euro, lo stesso è destinato al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4 e 5 in misura proporzionale.

8. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 16. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[2] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.