Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 09/01/2025 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Promozione ed attrazione degli investimenti. |
Art. 2. Misure per l'attuazione del principio di territorialità della riscossione dell'imposta di bollo. |
Art. 3. Tassa automobilistica regionale. |
Art. 4. Interventi nel settore dell'agricoltura e di contrasto al fenomeno della siccità. |
Art. 5. Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici del Servizio sanitario regionale. |
Art. 6. Interventi a favore degli enti locali. |
Art. 7. Oneri istruttori dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni ambientali. |
Art. 8. Interventi in materia di pianificazione del demanio marittimo e rigenerazione urbana. |
Art. 9. Norme in materia di personale regionale. |
Art. 10. Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili. |
Art. 11. Iniziative delle amministrazioni regionali. |
Art. 12. Norme in materia di protezione civile. |
Art. 13. Interventi indifferibili in materia di progetti fognario-depurativi. |
Art. 14. Modifiche di autorizzazioni di spesa. |
Art. 15. Disposizioni per il settore della forestazione. |
Art. 16. Misure in materia di finanziamento dell'ARPA Sicilia. |
Art. 17. Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo". |
Art. 18. Contributo per l'acquisto di ausili sportivi per atleti disabili. |
Art. 19. Modifica e abrogazione di norme. |
Art. 20. Fondi speciali e tabelle. |
Art. 21. Effetti della manovra e copertura finanziaria. |
Art. 22. Entrata in vigore. |
§ 5.3.543 - L.R. 9 gennaio 2025, n. 1.
Legge di stabilità regionale 2025-2027.
(G.U.R. 15 gennaio 2025, n. 3)
Art. 1. Promozione ed attrazione degli investimenti.
1. Per la costituzione e il funzionamento di una "Task force per l'attrazione e la promozione degli investimenti", composta da cinque professionisti di elevata qualificazione in materie giuridiche, economico-aziendalistiche, finanziarie, selezionati nell'ambito di una short list da redigersi a seguito di avviso pubblico, è autorizzata la spesa annua di 1.500 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, a favore dell'IRFIS-FinSicilia s.p.a., di cui non oltre 300 migliaia di euro per i compensi onnicomprensivi dei componenti della task force e non oltre 100 migliaia di euro a titolo di rimborso spese a piè di lista per i componenti del Comitato scientifico di cui al comma 4 (Missione 1, Programma 3).
2. Alla task force di cui al comma 1 sono affidati i seguenti compiti:
a) elaborare e attuare strategie per la promozione degli investimenti privati nell'ambito del territorio regionale, anche attraverso l'attrazione dall'esterno dell'area, in coerenza con la politica economica regionale come delineata dal documento di economia e finanza regionale e dalla relativa nota di aggiornamento;
b) divulgare in Italia e all'estero le agevolazioni nazionali e regionali e le altre misure di sostegno agli investimenti privati nel territorio regionale;
c) offrire supporto e assistenza tecnica qualificata agli investitori, anche nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione degli investimenti, ivi incluso l'accesso al credito e al private equity;
d) promuovere conferenze di servizi e altre attività di coordinamento tra gli enti pubblici regionali e le società a partecipazione regionale aventi competenza nei processi di promozione e attrazione degli investimenti e ogni altra attività utile al fine di consentire il più celere avvio delle iniziative economiche;
e) promuovere la collaborazione e il raccordo tra enti pubblici e privati, associazioni di categoria, camere di commercio e altri soggetti interessati alla promozione degli investimenti privati nel territorio regionale;
f) monitorare e valutare l'impatto degli investimenti privati sul tessuto economico e sociale della Regione.
3. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. relaziona annualmente all'Assessorato regionale dell'economia sui risultati dell'attività svolta dalla task force.
4. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A., nell'ambito delle attività della task force, si avvale di un comitato scientifico a titolo gratuito composto fino a un massimo di venti componenti, nel quale è assicurata la rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e sindacali confederali maggiormente rappresentative.
5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 2. Misure per l'attuazione del principio di territorialità della riscossione dell'imposta di bollo.
1. Al fine di garantire l'attribuzione alla Regione, per la parte ad essa spettante ai sensi dell'articolo 4 del
2. Per gli atti soggetti all'imposta di cui all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della tariffa allegata al
3. Sul sito internet istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia è attivata un'apposita sezione all'interno della quale sono pubblicati la normativa di riferimento, le regole operative per il versamento diretto dell'imposta di cui al presente articolo in favore della Regione e l'elenco degli enti gestori che hanno ottenuto il certificato di cui al comma 2.
4. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a promuovere intese, convenzioni e protocolli con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli enti gestori.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Tassa automobilistica regionale.
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della
Art. 4. Interventi nel settore dell'agricoltura e di contrasto al fenomeno della siccità.
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 13 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 11 della
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 della
4. Per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro ai fini della realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti per la realizzazione di una diga sul fiume Sosio-Verdura (Missione 9, Programma 4).
5. Per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 7, 14,15, 36, 44 e 45 della
6. Per la gestione dei centri di recupero e soccorso della fauna selvatica è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2).
7. Per le finalità di cui all'articolo 16 della
Art. 5. Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici del Servizio sanitario regionale.
1. L'articolo 42 della
2. Al fine di garantire la funzionalità dei presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie provinciali che presentano maggiori carenze di organico in relazione alle singole discipline con esclusione di quelli ricadenti nelle città capoluogo, ai medici in servizio nei medesimi presidi può essere attribuito un incentivo straordinario fino a diciottomila euro lordi annui, finalizzato ad un indennizzo forfettario di natura transitoria delle spese sostenute prioritariamente per l'alloggio e il trasporto.
3. Per la medesima finalità di cui al comma 2 l'incentivo può essere attribuito, altresì, al personale medico di nuova assunzione, allo scopo di far fronte alle gravi carenze di organico e di ridurre il ricorso alla esternalizzazione delle funzioni.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da adottarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, sono determinati i criteri per l'attribuzione dell'incentivo di cui al comma 2 e per la sua graduazione, con il seguente ordine di priorità:
a) unità operative di pronto soccorso nell'ambito dell'emergenza/urgenza;
b) presidi ospedalieri di zone disagiate di cui al punto 9.2.2 dell'allegato 1 al
c) presidi che presentano maggiori carenze di organico in relazione alle singole discipline;
d) distretti sanitari territoriali e presidi di continuità assistenziale dei comuni ricadenti nelle aree interne.
5. Con il decreto di cui al comma 4 si provvede alla conseguente ripartizione dello stanziamento in favore delle Aziende sanitarie provinciali.
6. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7).
7. I comuni ove sono presenti i presidi ospedalieri di cui al comma 2 sono autorizzati a concedere in comodato gratuito ai medici di medicina generale e ai medici pediatri di libera scelta gli immobili del patrimonio comunale per lo svolgimento del servizio di pubblica utilità loro affidato. I medesimi comuni hanno altresì facoltà di sostenere l'onere delle utenze dei predetti immobili.
Art. 6. Interventi a favore degli enti locali.
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
3. La dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della
4. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della
"4-bis. Qualora entro le scadenze indicate dal comma 2 dell'articolo 1 della
5. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della
6. Per l'esercizio finanziario 2027, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
7. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
8. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
9. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
10. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
11. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
12. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
13. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
14. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
15. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
16. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
17. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
18. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
19. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
20. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo di 800 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 846401) a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
21. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
22. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 6 della
23. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
24. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
25. Per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 18, Programma 1, capitolo 191301.
26. Per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari, ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 18, Programma 1, capitolo 191301.
27. Per l'esercizio finanziario 2025 a valere sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della
28. Per l'esercizio finanziario 2025 a valere sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 7. Oneri istruttori dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni ambientali.
1. La tabella degli oneri istruttori di cui al comma 3 dell'articolo 91 della
Art. 8. Interventi in materia di pianificazione del demanio marittimo e rigenerazione urbana.
1. All'articolo 4 della
"3-quater. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale e di dotare la Regione di una pianificazione organica delle aree del demanio marittimo, il dipartimento regionale dell'ambiente provvede alla redazione del Piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo, alla predisposizione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del bando-tipo per le aree concedibili previsto dall'articolo 40, comma 2, della
3-quinquies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce il monitoraggio sullo stato di redazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo, di seguito PUDM, da parte dei comuni che vi sono tenuti, tenuto conto anche delle relazioni dei commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 della
3-sexies. Per i comuni nei quali il PUDM potrà essere approvato dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, il PUDM è inviato a VAS entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.
3-septies. Nei comuni che non hanno ancora provveduto all'approvazione del PUDM da parte del consiglio comunale ai sensi del comma 3-sexies, il PUDM si intende ricompreso nella pianificazione regionale di cui al comma 3-quater. Il Piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo si sostituisce a quello comunale sino a quando i comuni non adottano il proprio atto di pianificazione.
3-octies. I comuni possono proporre annualmente modifiche e integrazioni al piano di cui al comma 3-quater nel rispetto delle previsioni di cui alla presente legge.
3-nonies. Per le finalità di cui al comma 3-quater, per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).".
2. Alla
"Art. 33 bis. Sviluppo e rigenerazione del verde urbano e extraurbano
1. La Regione promuove la rigenerazione di aree e polmoni verdi, parchi urbani, orti urbani e impianti di verde pensile al fine di prevenire incendi, mitigare gli eccessi termici che caratterizzano in particolare l'ambiente urbano e favorire l'incremento dei livelli di permeabilità dei suoli per facilitare l'assorbimento delle acque piovane, mediante la riqualificazione degli stessi.
2. Con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati gli interventi e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i quali possono essere realizzati anche attraverso i comuni previo avviso pubblico.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2)."
Art. 9. Norme in materia di personale regionale.
1. All'articolo 15 della
a) al primo periodo del comma 12 la parola "esclusivamente" è sostituita con le parole "prioritariamente, fermo restando il rispetto del
b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Al personale di ruolo del Fondo, per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale, i cui oneri sono a carico del proprio bilancio, si applica lo stato giuridico ed economico del personale della Regione, in conformità alla normativa vigente. La dotazione organica complessiva del Fondo è ridotta in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quella alla data di entrata in vigore del presente comma e comunque nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. A valere sulle risorse destinate al rinnovo per il triennio 2022-2024 dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, si applicano al personale dell'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 28, della
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 50 della
"4-bis. L'onere per le risorse assunzionali del Corpo forestale della Regione siciliana, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione regionale e dell'IRAP, sono valutati in euro 10.665.897,84 per l'esercizio finanziario 2025, in euro 16.417.133,68 per l'esercizio finanziario 2026 e in euro 20.790.990,52 per l'esercizio finanziario 2027 da iscrivere alla Missione 9, Programma 5, di cui:
a) esercizio finanziario 2025:
- euro 7.585.447,58 capitolo 150001;
- euro 644.763,04 capitolo 151001, articolo 1;
- euro 2.359.832,74 capitolo 150003;
- euro 75.854,48 capitolo 150032;
b) esercizio finanziario 2026:
- euro 11.675.651,58 capitolo 150001;
- euro 992.430,38 capitolo151001,articolo1;
- euro 3.632.295,20 capitolo 150003;
- euro 116.756,52 capitolo 150032;
c) esercizio finanziario 2027:
- euro 14.786.281,58 capitolo 150001;
- euro 1.256.833,93 capitolo 151001, articolo 1;
- euro 4.600.012,20 capitolo 150003;
- euro 147.862,81 capitolo 150032.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 si fa fronte per pari importo a valere sulle risorse della Missione 9, Programma 5, capitoli 150001, 151001 articolo 1, 150003, 150032.".
5. Le quote relative all'autorizzazione di spesa per le finalità del comma 4 dell'articolo 15 della
6. La spesa complessiva a carico dell'Amministrazione regionale per far fronte al pagamento dei corrispettivi per la fornitura unitaria di servizi strumentali, ausiliari e aggiuntivi, acquisiti in convenzione con la società consortile per azioni Servizi ausiliari Sicilia (SAS), di cui all'articolo 21 della
7. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 2, della
8. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione anche per i concorsi per l'assunzione del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana già banditi e la cui commissione non è stata nominata alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 si fa fronte con le risorse stanziate, per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, sulla Missione 1, Programma 10, capitolo 150579.
10. Sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 4 della
b) i commi 8 e 9 dell'articolo 72 della
c) i commi 8 e 9 dell'articolo 73 della
d) ogni altra disposizione in contrasto con le disposizioni dei commi 7 e 8.
Art. 10. Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili.
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della
3. Il comma 1 dell'articolo 10 della
"1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
"
4. Il comma 2 dell'articolo 10 della
"2. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 64 della
"4-ter. Le società e gli organismi di cui al comma 4 sono autorizzate ad assumere, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione, nelle attuali qualifiche di appartenenza, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fino ad un numero massimo di 258 lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili, inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della
4-quater. Le società e gli organismi di cui al comma 4 sono autorizzate ad assumere, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione, nelle attuali qualifiche di appartenenza, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fino a un numero massimo di 19 lavoratori del partenariato sociale, inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della
4-quinquies. Nell'ambito dei futuri concorsi della Regione è prevista una riserva sui posti banditi per i lavoratori di cui ai commi 4-ter e 4-quater.".
2-bis. Agli oneri discendenti dalla previsione di cui al comma 2 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.".
5. Al comma 4 dell'articolo 10 della
6. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della
7. All'articolo 84 della
"1-ter. Il personale del bacino ex Servirail e Ferrotel di cui al comma 19 dell'articolo 2 della
1-quater. La società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a seguito di avviso pubblico di selezione, per le qualifiche a basso contenuto professionale, nell'ambito dei propri fabbisogni, il personale di cui al comma 1-ter fino a un massimo di 20 unità di lavoratori. Dall'esercizio finanziario 2025 all'esercizio finanziario 2049 è autorizzata la spesa come determinata nella tabella seguente:
"
8. I soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili in servizio al 31 dicembre 2021 presso Almaviva Contact s.p.a., che hanno presentato entro la data di entrata in vigore della presente legge l'istanza di cui all'articolo 5 della
9. All'articolo 17 della
"1-bis. Al fine di favorirne la fuoriuscita dal precariato, i soggetti appartenenti al bacino ex Keller diversi da quelli di cui al comma 1-bis dell'articolo 84 della
Art. 11. Iniziative delle amministrazioni regionali.
1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a promuovere direttamente o attraverso i comuni e gli enti del terzo settore, previo avviso pubblico e dopo avere effettuato i controlli di cui all'articolo 93 del
2. Per la realizzazione delle Celebrazioni Belliniane, della Coppa degli Assi, della Sicilia Jazz Festival e della Settimana di Musica Sacra, quali iniziative di alto valore turistico-promozionale la cui titolarità è in capo all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa annua di 3.500 migliaia di euro. Il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, la cui struttura è incardinata all'interno del predetto Assessorato, verifica la congruità della relativa spesa per l'acquisto di beni e servizi. (Missione 7, Programma 1). L'Assessorato regionale trasmette alla Commissione parlamentare competente il rendiconto sulle spese stanziate ai sensi del presente comma.
3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario pari a complessivi 2.000 migliaia di euro a favore dei comuni siciliani, finalizzato all'acquisto di scuolabus da utilizzare anche con l'ausilio delle associazioni di volontariato, nel limite massimo di 75 migliaia di euro per ciascun beneficiario (Missione 4, Programma 6). Il contributo è prioritariamente assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e secondariamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per la richiesta e per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma.
4. Al fine di finanziare i corsi per il conseguimento delle patenti di guida di scuolabus da parte dei dipendenti comunali nonché per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 4, Programma 6).
Art. 12. Norme in materia di protezione civile.
1. Al fine di garantire la gestione e la manutenzione ordinaria, previste dal Piano di gestione rischio alluvioni (1° e 2° ciclo) di cui alla
2. Per l'acquisizione di servizi tecnico-specialistici necessari a garantire il funzionamento del Centro Funzionale Decentrato-Idro, istituito presso il dipartimento regionale della Protezione civile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 165 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).
3. Per le finalità di cui all'articolo 9 della
Art. 13. Interventi indifferibili in materia di progetti fognario-depurativi.
1. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, derivanti da ordinanze di protezione civile relative al settore depurativo-fognario per agglomerati soggetti a procedura di infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.997.694,90 per il triennio 20252027, ripartita in euro 2.300.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, euro 1.945.385,92 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 1.752.308,98 per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 9, Programma 4).
2. Al fine di sostenere la riqualificazione e il completamento di impianti di depurazione e la realizzazione delle opere connesse da parte dei comuni e dei consorzi di comuni, con priorità per quelli con progetti esecutivi o volti a superare una procedura di infrazione, è istituito presso il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti un fondo con dotazione, per l'esercizio finanziario 2025, pari a 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4).
3. Per la copertura delle spese relative al completamento di una porzione di rete fognaria da realizzare nell'isola di Vulcano ai fini del collegamento al nuovo depuratore, necessario per mettere in esercizio e collaudare le opere dell'intervento, realizzato dalla Regione, "Superamento della situazione di criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Progetto definitivo delle opere del II stralcio - Sezioni B, C, D", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 732 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4).
4. Per le finalità di cui all'articolo 12 della
5. Gli oneri di cui ai commi 1, 3 e 4 sono finanziati mediante utilizzo di quota parte corrispondente ai "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente" del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2025 di cui all'allegato a.2) elenco risorse vincolate - capitolo di entrata 4749 - capitolo spesa 642050.
Art. 14. Modifiche di autorizzazioni di spesa.
1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 18 della
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 della
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 23 della
4. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 è corrisposto un contributo di 50 migliaia di euro al Centro Paolo e Rita Borsellino con sede a Palermo per le finalità istituzionali (Missione 5, Programma 2, capitolo 377927).
5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15 della
Art. 15. Disposizioni per il settore della forestazione.
1. All'articolo 14 della
a) al comma 2 la parola "pesanti" è soppressa;
b) il comma 5 è abrogato.
2. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 14 della
3. La spesa di cui al comma 2 è iscritta nell'ambito delle rubriche delle competenti amministrazioni per gli importi come di seguito indicati:
a) dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale:
1) esercizio finanziario 2025 la spesa di 91.100 migliaia di euro per interventi di parte corrente e di 74.000 migliaia di euro per interventi in conto capitale;
2) esercizi finanziari 2026 e 2027 per ciascun anno la spesa di euro 101.069.400,00 per interventi di parte corrente e di euro 74.000.000,00 per interventi in conto capitale;
b) Comando del Corpo forestale della Regione siciliana:
1) esercizio finanziario 2025 la spesa di 105.200 migliaia di euro per interventi di parte corrente e di 1.000 migliaia di euro per interventi in conto capitale;
2) esercizi finanziari 2026 e 2027 per ciascun anno la spesa di 109.797 migliaia di euro per interventi di parte corrente e 1.000 migliaia di euro per interventi in conto capitale.
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte negli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:
a) dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale:
1) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di 23.900 migliaia di euro e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa annua di 33.200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 155382);
2) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 10.500.000,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa di euro 11.169.400,00 (Missione 16, Programma 1, capitolo 155802);
3) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 56.700 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, titolo 01);
4) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 74.000 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, titolo 02);
b) Comando del Corpo forestale della Regione siciliana:
1) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 6.903.570,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa di euro 11.200.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514);
2) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 5.000.000,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa di euro 5.300.570,00 (Missione 9, Programma 5, ex cap. 151001 - articolo 2);
3) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 10.500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574);
4) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa annua di euro 82.796.430,00 (Missione 20, Programma 3, titolo 01);
5) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, titolo 02).
5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta delle amministrazioni interessate, dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme di cui al comma 4, Missione 20, Programma 3, a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni medesime.
Art. 16. Misure in materia di finanziamento dell'ARPA Sicilia.
1. Per l'esercizio finanziario 2025 il contributo annuale di funzionamento di cui alla lettera a) del comma 10, dell'articolo 90 della
2. L'ARPA Sicilia invia con cadenza annuale una relazione sull'attività svolta all'Assemblea regionale siciliana da assegnare a fini conoscitivi alla competente commissione.
Art. 17. Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".
1. Per le finalità di cui al comma l dell'articolo 9 della
2. Nelle more della definizione dei processi di assunzione di cui al comma 1 è iscritta nel bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 2027, la somma di 15.200 migliaia di euro (Missione l, Programma 3, capitolo 214112).
3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della
4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della
5. Al fine di garantire l'utilizzo del personale di cui all'articolo 9 della
6. Ciascuno degli enti di cui all'articolo 1 della
7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 rimangono a carico degli enti di cui all'articolo 1 della
8. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 della
Art. 18. Contributo per l'acquisto di ausili sportivi per atleti disabili.
1. La Regione eroga alle federazioni sportive (FSNP/FSP) e discipline sportive (DSAP/DSP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, un contributo di 250 migliaia di euro per l'acquisto di protesi, carrozzine e altri ausili sportivi per atleti disabili.
2. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse della Missione 6, Programma 1, capitolo 473760.
Art. 19. Modifica e abrogazione di norme.
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della
2. All'articolo 11 della
"2-bis. Le deliberazioni del Consiglio di cui alla lettera c) dell'articolo 9 sono sottoposte al controllo, anche di merito, del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana che lo esercita entro trenta giorni dalla ricezione della delibera.".
3. Al comma 3 dell'articolo 11 della
4. Al comma 9 dell'articolo 20 della
5. I termini di ammissibilità della spesa degli interventi finanziati con la legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni sono prorogati al 30 giugno 2025.
Art. 20. Fondi speciali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 49 del
2. Ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al
Art. 21. Effetti della manovra e copertura finanziaria.
1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2025.
Art. 22. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)