§ 5.3.543 - L.R. 9 gennaio 2025, n. 1.
Legge di stabilità regionale 2025-2027.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/01/2025
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Promozione ed attrazione degli investimenti.
Art. 2.  Misure per l'attuazione del principio di territorialità della riscossione dell'imposta di bollo.
Art. 3.  Tassa automobilistica regionale.
Art. 4.  Interventi nel settore dell'agricoltura e di contrasto al fenomeno della siccità.
Art. 5.  Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici del Servizio sanitario regionale.
Art. 6.  Interventi a favore degli enti locali.
Art. 7.  Oneri istruttori dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni ambientali.
Art. 8.  Interventi in materia di pianificazione del demanio marittimo e rigenerazione urbana.
Art. 9.  Norme in materia di personale regionale.
Art. 10.  Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili.
Art. 11.  Iniziative delle amministrazioni regionali.
Art. 12.  Norme in materia di protezione civile.
Art. 13.  Interventi indifferibili in materia di progetti fognario-depurativi.
Art. 14.  Modifiche di autorizzazioni di spesa.
Art. 15.  Disposizioni per il settore della forestazione.
Art. 16.  Misure in materia di finanziamento dell'ARPA Sicilia.
Art. 17.  Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".
Art. 18.  Contributo per l'acquisto di ausili sportivi per atleti disabili.
Art. 19.  Modifica e abrogazione di norme.
Art. 20.  Fondi speciali e tabelle.
Art. 21.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 22.  Entrata in vigore.


§ 5.3.543 - L.R. 9 gennaio 2025, n. 1.

Legge di stabilità regionale 2025-2027.

(G.U.R. 15 gennaio 2025, n. 3)

 

Art. 1. Promozione ed attrazione degli investimenti.

1. Per la costituzione e il funzionamento di una "Task force per l'attrazione e la promozione degli investimenti", composta da cinque professionisti di elevata qualificazione in materie giuridiche, economico-aziendalistiche, finanziarie, selezionati nell'ambito di una short list da redigersi a seguito di avviso pubblico, è autorizzata la spesa annua di 1.500 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, a favore dell'IRFIS-FinSicilia s.p.a., di cui non oltre 300 migliaia di euro per i compensi onnicomprensivi dei componenti della task force e non oltre 100 migliaia di euro a titolo di rimborso spese a piè di lista per i componenti del Comitato scientifico di cui al comma 4 (Missione 1, Programma 3).

2. Alla task force di cui al comma 1 sono affidati i seguenti compiti:

a) elaborare e attuare strategie per la promozione degli investimenti privati nell'ambito del territorio regionale, anche attraverso l'attrazione dall'esterno dell'area, in coerenza con la politica economica regionale come delineata dal documento di economia e finanza regionale e dalla relativa nota di aggiornamento;

b) divulgare in Italia e all'estero le agevolazioni nazionali e regionali e le altre misure di sostegno agli investimenti privati nel territorio regionale;

c) offrire supporto e assistenza tecnica qualificata agli investitori, anche nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione degli investimenti, ivi incluso l'accesso al credito e al private equity;

d) promuovere conferenze di servizi e altre attività di coordinamento tra gli enti pubblici regionali e le società a partecipazione regionale aventi competenza nei processi di promozione e attrazione degli investimenti e ogni altra attività utile al fine di consentire il più celere avvio delle iniziative economiche;

e) promuovere la collaborazione e il raccordo tra enti pubblici e privati, associazioni di categoria, camere di commercio e altri soggetti interessati alla promozione degli investimenti privati nel territorio regionale;

f) monitorare e valutare l'impatto degli investimenti privati sul tessuto economico e sociale della Regione.

3. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. relaziona annualmente all'Assessorato regionale dell'economia sui risultati dell'attività svolta dalla task force.

4. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A., nell'ambito delle attività della task force, si avvale di un comitato scientifico a titolo gratuito composto fino a un massimo di venti componenti, nel quale è assicurata la rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e sindacali confederali maggiormente rappresentative.

5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 2. Misure per l'attuazione del principio di territorialità della riscossione dell'imposta di bollo.

1. Al fine di garantire l'attribuzione alla Regione, per la parte ad essa spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria", del gettito dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, in regime di neutralità finanziaria a seguito del passaggio dal versamento mediante F24 al versamento mediante F23, e nelle more dell'attuazione del punto 6 dell'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica del 19 dicembre 2018, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Per gli atti soggetti all'imposta di cui all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modificazioni, gli enti gestori, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012, i quali eseguono il pagamento dell'imposta di bollo con modalità tali da far conseguire alla Regione siciliana il gettito dell'imposta medesima relativa agli estratti conto, rendiconti e altre comunicazioni periodiche alla clientela, emessi in relazione a conti correnti, libretti di risparmio e altri prodotti finanziari, come definiti dal predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attivati presso filiali, sportelli, agenti o altre unità operative aventi sede nel territorio regionale, hanno diritto al rilascio da parte del dipartimento regionale delle finanze e del credito, previa esecuzione dei relativi controlli, di un certificato annuale di avvenuto versamento dell'imposta di bollo a favore della Regione, nonché di utilizzare nella comunicazione istituzionale, anche a fini promozionali, apposito marchio attestante il possesso di detto certificato per ciascun anno in cui lo stesso è rilasciato.

3. Sul sito internet istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia è attivata un'apposita sezione all'interno della quale sono pubblicati la normativa di riferimento, le regole operative per il versamento diretto dell'imposta di cui al presente articolo in favore della Regione e l'elenco degli enti gestori che hanno ottenuto il certificato di cui al comma 2.

4. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a promuovere intese, convenzioni e protocolli con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli enti gestori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Tassa automobilistica regionale.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, purché il relativo versamento sia effettuato entro il 30 aprile 2025 ovvero, qualora l'importo complessivo della tassa da versare per singolo contribuente sia superiore a 5 migliaia di euro, entro il 30 giugno 2025.

 

     Art. 4. Interventi nel settore dell'agricoltura e di contrasto al fenomeno della siccità.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 20.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 542085) da destinare in favore di soggetti pubblici e privati.

2. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, cap. 140035).

3. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 28/2024 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 9.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, cap. 542092).

4. Per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro ai fini della realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti per la realizzazione di una diga sul fiume Sosio-Verdura (Missione 9, Programma 4).

5. Per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 7, 14,15, 36, 44 e 45 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni è autorizzata la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 (Missione 16, Programma 2). Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale sono ripartite le somme per le finalità di cui al presente comma.

6. Per la gestione dei centri di recupero e soccorso della fauna selvatica è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2).

7. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 143349).

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici del Servizio sanitario regionale.

1. L'articolo 42 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni è abrogato.

2. Al fine di garantire la funzionalità dei presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie provinciali che presentano maggiori carenze di organico in relazione alle singole discipline con esclusione di quelli ricadenti nelle città capoluogo, ai medici in servizio nei medesimi presidi può essere attribuito un incentivo straordinario fino a diciottomila euro lordi annui, finalizzato ad un indennizzo forfettario di natura transitoria delle spese sostenute prioritariamente per l'alloggio e il trasporto.

3. Per la medesima finalità di cui al comma 2 l'incentivo può essere attribuito, altresì, al personale medico di nuova assunzione, allo scopo di far fronte alle gravi carenze di organico e di ridurre il ricorso alla esternalizzazione delle funzioni.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da adottarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, sono determinati i criteri per l'attribuzione dell'incentivo di cui al comma 2 e per la sua graduazione, con il seguente ordine di priorità:

a) unità operative di pronto soccorso nell'ambito dell'emergenza/urgenza;

b) presidi ospedalieri di zone disagiate di cui al punto 9.2.2 dell'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70;

c) presidi che presentano maggiori carenze di organico in relazione alle singole discipline;

d) distretti sanitari territoriali e presidi di continuità assistenziale dei comuni ricadenti nelle aree interne.

5. Con il decreto di cui al comma 4 si provvede alla conseguente ripartizione dello stanziamento in favore delle Aziende sanitarie provinciali.

6. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7).

7. I comuni ove sono presenti i presidi ospedalieri di cui al comma 2 sono autorizzati a concedere in comodato gratuito ai medici di medicina generale e ai medici pediatri di libera scelta gli immobili del patrimonio comunale per lo svolgimento del servizio di pubblica utilità loro affidato. I medesimi comuni hanno altresì facoltà di sostenere l'onere delle utenze dei predetti immobili.

 

     Art. 6. Interventi a favore degli enti locali.

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, è rideterminata in 350.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, come determinata dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1/2024 e dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, è rideterminata in 108.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

3. La dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come determinata dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1/2024, è rideterminata in 115.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e in 31.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

4. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"4-bis. Qualora entro le scadenze indicate dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 manchino gli elementi necessari per l'erogazione delle assegnazioni ai comuni ivi previste, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento delle corrispondenti trimestralità dell'anno precedente.".

5. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022 n. 13 e successive modificazioni si applicano anche per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301) destinando la spesa annua di 1.300 migliaia di euro.

6. Per l'esercizio finanziario 2027, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui ai commi 25 e 26 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410).

7. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere la somma di 350 migliaia di euro ai comuni che hanno conseguito nell'anno 2024 il riconoscimento internazionale "Bandiera Blu" da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA). Ai comuni che hanno conseguito nell'anno 2024 il riconoscimento "Bandiera Verde", da parte dei Pediatri italiani, e "Bandiera Lilla", da parte della omonima cooperativa sociale, è destinata, rispettivamente, la somma di 150 migliaia di euro e di 100 migliaia di euro. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il cinquanta per cento in base alla popolazione dei singoli comuni e per il restante cinquanta per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni che nell'anno 2024 hanno ottenuto il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 250 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

8. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 800 migliaia di euro da ripartirsi per il cinquanta per cento in parti uguali tra i comuni aderenti all'associazione e per il cinquanta per cento in base alla popolazione residente nei singoli comuni. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 80 migliaia di euro per il predetto riconoscimento. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 320 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Le assegnazioni di cui al presente comma non sono cumulabili e sono destinate all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica (Missione 18, Programma 1).

9. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2024 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate (Missione 18, Programma 1).

10. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, Augusta, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania riconosce un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al cinquanta per cento in parti uguali ed il restante cinquanta per cento in proporzione al numero di arrivi come primo approdo nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

11. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, al fine di mitigare gli effetti negativi sulle presenze turistiche dovuti al fenomeno migratorio e per rilanciare l'immagine dei comuni di Lampedusa e Linosa, Favignana, Melilli e Caltanissetta, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a trasferire ai predetti comuni risorse, da assegnare in parti uguali, per un importo complessivo di 1.500 migliaia di euro, per la realizzazione di attività di comunicazione e promozione turistica (Missione 18, Programma 1).

12. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191347).

13. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 1.500 migliaia di euro da assegnare in proporzione alla spesa sostenuta dai comuni per i ricoveri extraregionali presso le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile e amministrativa (Missione 12, Programma 1).

14. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo pari a 2.000 migliaia di euro per l'attivazione dell'abbonamento mensile gratuito per i giovani di età inferiore a vent'anni e con indicatore economico su base ISEE non superiore a euro 25.000,00, residenti nei comuni siciliani provvisti di servizio di trasporto pubblico urbano, come da elenco disponibile presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Le risorse sono ripartite per il venti per cento in base alla popolazione residente e per l'ottanta per cento in base all'estensione territoriale del comune. I benefici di cui al presente comma sono attribuiti ai soggetti che presentino apposita istanza, previo bando emanato dal comune sulla base di un decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che stabilirà i criteri di assegnazione (Missione 18, Programma 1).

15. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni nei quali insistono siti UNESCO nonché dei comuni i cui territori fanno parte dei Geoparchi UNESCO, da ripartirsi per il cinquanta per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il cinquanta per cento in base alla popolazione di ciascun comune.

16. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per la valorizzazione di Ragusa Ibla e un contributo di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni nonché per la salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici di Ortigia (Missione 18, Programma 1, capitolo 590423).

17. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni con una superficie territoriale superiore a 250 kmq che abbiano almeno una frazione e che non siano capoluogo di Città metropolitana o di libero Consorzio comunale, al fine di fare fronte alle difficoltà derivanti dalla gestione del territorio vasto, è assegnato un contributo di 2.500 migliaia di euro da ripartirsi per il quaranta per cento in base al numero di abitanti di ogni singolo comune e per l'ulteriore sessanta per cento in base all'estensione della superficie territoriale.

18. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro, da destinare ai comuni che hanno adottato il PUDM, per l'implementazione dei servizi e delle strutture volte alla fruizione delle spiagge libere da parte delle persone con disabilità.

19. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale della famiglie, delle politiche sociali e del lavoro, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera s) della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni, è autorizzato ad erogare un contributo complessivo di 400 migliaia di euro a favore delle consulte giovanili e femminili regolarmente costituite entro il 31 dicembre 2024. (Missione 12, Programma 7, capitolo 183863).

20. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo di 800 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 846401) a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni nonché per interventi straordinari di risanamento ambientale, cura e pulizia del verde pubblico e igienico-sanitari nel centro abitato.

21. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modificazioni l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a trasferire la somma di 600 migliaia di euro all'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me.) (Missione 8, Programma 2, capitolo 672407).

22. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, a parziale copertura delle spese di funzionamento, la somma di 2.000 migliaia di euro ai comuni sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e successive modificazioni. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definite le modalità e i criteri per l'assegnazione del contributo.

23. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è istituita una riserva di 4.500 migliaia di euro da destinarsi ai comuni che abbiano conseguito, in base al rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, un incremento di almeno il 3 per cento nella riscossione dei tributi propri rispetto all'esercizio precedente e che abbiano approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024 entro il 30 aprile 2025. Il suddetto incremento è calcolato sulla base della media degli incrementi di cui al Titolo I e al Titolo III del rendiconto di gestione. Il fondo è ripartito in ragione del trenta per cento in parti uguali e in ragione del settanta per cento proporzionalmente alla percentuale di incremento della riscossione conseguita. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono stabiliti i criteri di riparto delle somme di cui al presente comma. Le assegnazioni di cui al presente comma costituiscono intervento a sostegno del bilancio dei comuni destinatari non soggetto alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Missione 18, Programma 1).

24. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro in favore dei comuni della Città metropolitana di Messina colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2009. Il contributo è assegnato per il cinquanta per cento al comune di Messina e per il restante cinquanta per cento è suddiviso tra i comuni di Fiumedinisi, Scaletta Zanclea e Itala in proporzione alla popolazione residente (Missione 18, Programma 1).

25. Per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 18, Programma 1, capitolo 191301.

26. Per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari, ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 18, Programma 1, capitolo 191301.

27. Per l'esercizio finanziario 2025 a valere sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Terme Vigliatore al fine di assicurare la sostenibilità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dal consiglio comunale ed approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 230/2024 depositata in data 12 agosto 2024, a copertura delle passività inserite nel piano di riequilibrio, per far fronte alle minori capacità di spesa del comune nonché per far fronte alle difficoltà dovute al mancato ricorso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267/2000 ed alla riduzione dell'orizzonte temporale previsto per la restituzione dei mutui di cui al citato piano (Missione 18, Programma 1).

28. Per l'esercizio finanziario 2025 a valere sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore dei comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite gli istituti iscritti nell'apposito albo ai fini del rafforzamento del servizio medesimo (Missione 18, Programma 1, capitolo 183315).

 

     Art. 7. Oneri istruttori dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni ambientali.

1. La tabella degli oneri istruttori di cui al comma 3 dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

 

 

     Art. 8. Interventi in materia di pianificazione del demanio marittimo e rigenerazione urbana.

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

"3-quater. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale e di dotare la Regione di una pianificazione organica delle aree del demanio marittimo, il dipartimento regionale dell'ambiente provvede alla redazione del Piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo, alla predisposizione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del bando-tipo per le aree concedibili previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, nonché all'aggiornamento delle linee guida per la redazione dei PUDM della Regione.

3-quinquies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce il monitoraggio sullo stato di redazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo, di seguito PUDM, da parte dei comuni che vi sono tenuti, tenuto conto anche delle relazioni dei commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.

3-sexies. Per i comuni nei quali il PUDM potrà essere approvato dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, il PUDM è inviato a VAS entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

3-septies. Nei comuni che non hanno ancora provveduto all'approvazione del PUDM da parte del consiglio comunale ai sensi del comma 3-sexies, il PUDM si intende ricompreso nella pianificazione regionale di cui al comma 3-quater. Il Piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo si sostituisce a quello comunale sino a quando i comuni non adottano il proprio atto di pianificazione.

3-octies. I comuni possono proporre annualmente modifiche e integrazioni al piano di cui al comma 3-quater nel rispetto delle previsioni di cui alla presente legge.

3-nonies. Per le finalità di cui al comma 3-quater, per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).".

2. Alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

"Art. 33 bis. Sviluppo e rigenerazione del verde urbano e extraurbano

1. La Regione promuove la rigenerazione di aree e polmoni verdi, parchi urbani, orti urbani e impianti di verde pensile al fine di prevenire incendi, mitigare gli eccessi termici che caratterizzano in particolare l'ambiente urbano e favorire l'incremento dei livelli di permeabilità dei suoli per facilitare l'assorbimento delle acque piovane, mediante la riqualificazione degli stessi.

2. Con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati gli interventi e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i quali possono essere realizzati anche attraverso i comuni previo avviso pubblico.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2)."

 

     Art. 9. Norme in materia di personale regionale.

1. All'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 12 la parola "esclusivamente" è sostituita con le parole "prioritariamente, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole "senza alcun onere a proprio carico" sono sostituite con le parole "il cui onere resta a carico dell'Amministrazione regionale";

b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Al personale di ruolo del Fondo, per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale, i cui oneri sono a carico del proprio bilancio, si applica lo stato giuridico ed economico del personale della Regione, in conformità alla normativa vigente. La dotazione organica complessiva del Fondo è ridotta in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quella alla data di entrata in vigore del presente comma e comunque nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. A valere sulle risorse destinate al rinnovo per il triennio 2022-2024 dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, si applicano al personale dell'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'onere per le risorse assunzionali del Corpo forestale della Regione siciliana, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione regionale e dell'IRAP, sono valutati in euro 10.665.897,84 per l'esercizio finanziario 2025, in euro 16.417.133,68 per l'esercizio finanziario 2026 e in euro 20.790.990,52 per l'esercizio finanziario 2027 da iscrivere alla Missione 9, Programma 5, di cui:

a) esercizio finanziario 2025:

- euro 7.585.447,58 capitolo 150001;

- euro 644.763,04 capitolo 151001, articolo 1;

- euro 2.359.832,74 capitolo 150003;

- euro 75.854,48 capitolo 150032;

b) esercizio finanziario 2026:

- euro 11.675.651,58 capitolo 150001;

- euro 992.430,38 capitolo151001,articolo1;

- euro 3.632.295,20 capitolo 150003;

- euro 116.756,52 capitolo 150032;

c) esercizio finanziario 2027:

- euro 14.786.281,58 capitolo 150001;

- euro 1.256.833,93 capitolo 151001, articolo 1;

- euro 4.600.012,20 capitolo 150003;

- euro 147.862,81 capitolo 150032.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 si fa fronte per pari importo a valere sulle risorse della Missione 9, Programma 5, capitoli 150001, 151001 articolo 1, 150003, 150032.".

5. Le quote relative all'autorizzazione di spesa per le finalità del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni, di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603), sono rideterminate in 39.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, in 61.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e in 59.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027.

6. La spesa complessiva a carico dell'Amministrazione regionale per far fronte al pagamento dei corrispettivi per la fornitura unitaria di servizi strumentali, ausiliari e aggiuntivi, acquisiti in convenzione con la società consortile per azioni Servizi ausiliari Sicilia (SAS), di cui all'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, e al comma 2 e seguenti dell'articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è determinata per ciascun anno del triennio 2025-2027 in 43.567 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa (Missione 1, Programma 11).

7. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 2, della legge regionale 3/2024, trovano applicazione anche per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione anche per i concorsi per l'assunzione del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana già banditi e la cui commissione non è stata nominata alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 si fa fronte con le risorse stanziate, per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, sulla Missione 1, Programma 10, capitolo 150579.

10. Sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 e successive modificazioni;

b) i commi 8 e 9 dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni;

c) i commi 8 e 9 dell'articolo 73 della legge regionale n. 16/1996 e successive modificazioni;

d) ogni altra disposizione in contrasto con le disposizioni dei commi 7 e 8.

 

     Art. 10. Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili.

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni, l'ultimo periodo "La Regione e i propri enti sono esclusi dai processi di assegnazione di cui al presente articolo" è sostituito dal seguente: "La Regione è esclusa dai processi di assegnazione di cui al presente articolo".

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, le parole "è prorogato al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "è prorogato al 31 dicembre 2025".

3. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e successive modificazioni nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni e di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata la spesa di 80.730 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 79.150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 78.060 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027, da iscrivere nell'apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785), comprensiva delle variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7. Dall'esercizio finanziario 2028 sino all'esercizio finanziario 2047 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (Missione 15, Programma 3, capitolo 215785), cui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

"

 

4. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/2024 è sostituito dai seguenti:

"2. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Le società e gli organismi di cui al comma 4 sono autorizzate ad assumere, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione, nelle attuali qualifiche di appartenenza, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fino ad un numero massimo di 258 lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili, inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, in utilizzazione presso il dipartimento regionale dei beni culturali, dove rimangono assegnati presso gli attuali siti della cultura in cui prestano l'attività socialmente utile.

4-quater. Le società e gli organismi di cui al comma 4 sono autorizzate ad assumere, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione, nelle attuali qualifiche di appartenenza, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fino a un numero massimo di 19 lavoratori del partenariato sociale, inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, già in utilizzazione alla data del 31 dicembre 2023 presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, dove rimangono assegnati.

4-quinquies. Nell'ambito dei futuri concorsi della Regione è prevista una riserva sui posti banditi per i lavoratori di cui ai commi 4-ter e 4-quater.".

2-bis. Agli oneri discendenti dalla previsione di cui al comma 2 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.".

5. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/2024, le parole "i soggetti di cui al comma 3" sono sostituite dalle parole "i soggetti di cui ai commi 2 e 3".

6. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, che nel corso dell'esercizio finanziario 2021 hanno optato, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU da erogare in rate annuali, e nei confronti dei quali è stato già adottato il relativo decreto di fuoriuscita dal bacino nell'anno 2021, conservano gli importi dei ratei già percepiti e mantengono il diritto a percepire le restanti rate di indennità di fuoriuscita fino alle cinque annualità previste dal predetto decreto di fuoriuscita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

7. All'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

"1-ter. Il personale del bacino ex Servirail e Ferrotel di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente comma ha concluso il tirocinio formativo di cui alla convenzione sottoscritta tra il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), sono iscritti, su specifica domanda, nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni.

1-quater. La società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a seguito di avviso pubblico di selezione, per le qualifiche a basso contenuto professionale, nell'ambito dei propri fabbisogni, il personale di cui al comma 1-ter fino a un massimo di 20 unità di lavoratori. Dall'esercizio finanziario 2025 all'esercizio finanziario 2049 è autorizzata la spesa come determinata nella tabella seguente:

 

"

 

8. I soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili in servizio al 31 dicembre 2021 presso Almaviva Contact s.p.a., che hanno presentato entro la data di entrata in vigore della presente legge l'istanza di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, possono ottenere in deroga a quanto stabilito per i lavoratori numericamente indicati dell'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 i benefici previsti dall'articolo 5 della legge regionale n. 3/2024. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 35 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3).

9. All'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di favorirne la fuoriuscita dal precariato, i soggetti appartenenti al bacino ex Keller diversi da quelli di cui al comma 1-bis dell'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, inclusi nell'elenco formatosi a seguito di bando pubblico emesso nel 2018 da R.F.I. s.p.a. per il reclutamento di operatori specializzati e non assunti, sono iscritti, a specifica domanda, nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni e possono essere assunti presso le società partecipate pubbliche per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.".

 

     Art. 11. Iniziative delle amministrazioni regionali.

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a promuovere direttamente o attraverso i comuni e gli enti del terzo settore, previo avviso pubblico e dopo avere effettuato i controlli di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, manifestazioni e iniziative nell'ambito delle politiche sociali, della famiglia e delle migrazioni per diffondere la cultura della parità di genere, del rispetto delle differenze, dell'accoglienza e dell'inclusione ai sensi della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 e successive modificazioni, della genitorialità, delle buone pratiche sull'uso informato dei dispositivi digitali, dell'inclusione, della solidarietà e del volontariato dell'inclusione dei soggetti diversamente abili, dell'antimafia e del rinnovo della memoria. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 2.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7) L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con cadenza semestrale, deposita presso la Commissione parlamentare competente una relazione sulle manifestazioni e iniziative finanziate dalla presente disposizione.

2. Per la realizzazione delle Celebrazioni Belliniane, della Coppa degli Assi, della Sicilia Jazz Festival e della Settimana di Musica Sacra, quali iniziative di alto valore turistico-promozionale la cui titolarità è in capo all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa annua di 3.500 migliaia di euro. Il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, la cui struttura è incardinata all'interno del predetto Assessorato, verifica la congruità della relativa spesa per l'acquisto di beni e servizi. (Missione 7, Programma 1). L'Assessorato regionale trasmette alla Commissione parlamentare competente il rendiconto sulle spese stanziate ai sensi del presente comma.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario pari a complessivi 2.000 migliaia di euro a favore dei comuni siciliani, finalizzato all'acquisto di scuolabus da utilizzare anche con l'ausilio delle associazioni di volontariato, nel limite massimo di 75 migliaia di euro per ciascun beneficiario (Missione 4, Programma 6). Il contributo è prioritariamente assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e secondariamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per la richiesta e per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma.

4. Al fine di finanziare i corsi per il conseguimento delle patenti di guida di scuolabus da parte dei dipendenti comunali nonché per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 4, Programma 6).

 

     Art. 12. Norme in materia di protezione civile.

1. Al fine di garantire la gestione e la manutenzione ordinaria, previste dal Piano di gestione rischio alluvioni (1° e 2° ciclo) di cui alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, della rete meteo di monitoraggio e allertamento nonché gli adempimenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di euro 1.781.154,00 per l'esercizio finanziario 2025, di euro 2.095.891,00 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 2.415.057,00 per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 11, Programma 1, capitolo 100044).

2. Per l'acquisizione di servizi tecnico-specialistici necessari a garantire il funzionamento del Centro Funzionale Decentrato-Idro, istituito presso il dipartimento regionale della Protezione civile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 165 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

3. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è autorizzata per il triennio 2025-2027 la spesa di 3.000 migliaia di euro annui. (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318).

 

     Art. 13. Interventi indifferibili in materia di progetti fognario-depurativi.

1. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, derivanti da ordinanze di protezione civile relative al settore depurativo-fognario per agglomerati soggetti a procedura di infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.997.694,90 per il triennio 20252027, ripartita in euro 2.300.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, euro 1.945.385,92 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 1.752.308,98 per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 9, Programma 4).

2. Al fine di sostenere la riqualificazione e il completamento di impianti di depurazione e la realizzazione delle opere connesse da parte dei comuni e dei consorzi di comuni, con priorità per quelli con progetti esecutivi o volti a superare una procedura di infrazione, è istituito presso il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti un fondo con dotazione, per l'esercizio finanziario 2025, pari a 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4).

3. Per la copertura delle spese relative al completamento di una porzione di rete fognaria da realizzare nell'isola di Vulcano ai fini del collegamento al nuovo depuratore, necessario per mettere in esercizio e collaudare le opere dell'intervento, realizzato dalla Regione, "Superamento della situazione di criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Progetto definitivo delle opere del II stralcio - Sezioni B, C, D", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 732 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4).

4. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 1.165 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2) in favore dell'ATI idrico di Caltanissetta.

5. Gli oneri di cui ai commi 1, 3 e 4 sono finanziati mediante utilizzo di quota parte corrispondente ai "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente" del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2025 di cui all'allegato a.2) elenco risorse vincolate - capitolo di entrata 4749 - capitolo spesa 642050.

 

     Art. 14. Modifiche di autorizzazioni di spesa.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni, rideterminata dall'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, è quantificata a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 e fino all'esercizio finanziario 2038 in 179.000 migliaia di euro annui (Missione 20, Programma 3, capitolo215754).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 1/2024 è rideterminata per l'esercizio finanziario 2025 in 1.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 142616).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 1/2024 è rideterminata per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 in 200 migliaia di euro per ciascun anno (Missione 5, Programma 2, capitolo 377926).

4. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 è corrisposto un contributo di 50 migliaia di euro al Centro Paolo e Rita Borsellino con sede a Palermo per le finalità istituzionali (Missione 5, Programma 2, capitolo 377927).

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15 della legge regionale n. 1/2024 è rideterminata per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 in 250 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, capitolo 155373).

 

     Art. 15. Disposizioni per il settore della forestazione.

1. All'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola "pesanti" è soppressa;

b) il comma 5 è abrogato.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1/2024 e successive modificazioni per le finalità del comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 della medesima legge a carico dei fondi ordinari della Regione e per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, in particolare per il noleggio di mezzi aerei, sono rideterminate complessivamente per l'esercizio finanziario 2025 in euro 271.300.000,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 in euro 285.866.400,00.

3. La spesa di cui al comma 2 è iscritta nell'ambito delle rubriche delle competenti amministrazioni per gli importi come di seguito indicati:

a) dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale:

1) esercizio finanziario 2025 la spesa di 91.100 migliaia di euro per interventi di parte corrente e di 74.000 migliaia di euro per interventi in conto capitale;

2) esercizi finanziari 2026 e 2027 per ciascun anno la spesa di euro 101.069.400,00 per interventi di parte corrente e di euro 74.000.000,00 per interventi in conto capitale;

b) Comando del Corpo forestale della Regione siciliana:

1) esercizio finanziario 2025 la spesa di 105.200 migliaia di euro per interventi di parte corrente e di 1.000 migliaia di euro per interventi in conto capitale;

2) esercizi finanziari 2026 e 2027 per ciascun anno la spesa di 109.797 migliaia di euro per interventi di parte corrente e 1.000 migliaia di euro per interventi in conto capitale.

4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte negli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

a) dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale:

1) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di 23.900 migliaia di euro e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa annua di 33.200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 155382);

2) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 10.500.000,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa di euro 11.169.400,00 (Missione 16, Programma 1, capitolo 155802);

3) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 56.700 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, titolo 01);

4) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 74.000 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, titolo 02);

b) Comando del Corpo forestale della Regione siciliana:

1) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 6.903.570,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa di euro 11.200.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514);

2) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 5.000.000,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa di euro 5.300.570,00 (Missione 9, Programma 5, ex cap. 151001 - articolo 2);

3) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 10.500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574);

4) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa annua di euro 82.796.430,00 (Missione 20, Programma 3, titolo 01);

5) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, titolo 02).

5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta delle amministrazioni interessate, dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme di cui al comma 4, Missione 20, Programma 3, a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni medesime.

 

     Art. 16. Misure in materia di finanziamento dell'ARPA Sicilia.

1. Per l'esercizio finanziario 2025 il contributo annuale di funzionamento di cui alla lettera a) del comma 10, dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni, per l'importo di 7.000 migliaia di euro, è finanziato mediante l'utilizzo di quota parte delle somme corrispondenti ai "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente" del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2025 di cui all'Allegato a.2) elenco risorse vincolate - capitolo entrata 1607 - capitoli spesa 443308 - 613954 - 242572 - 642068 - 642084 - 684166 (capitolo 0007 - Avanzo di amministrazione).

2. L'ARPA Sicilia invia con cadenza annuale una relazione sull'attività svolta all'Assemblea regionale siciliana da assegnare a fini conoscitivi alla competente commissione.

 

     Art. 17. Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".

1. Per le finalità di cui al comma l dell'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni e di cui al comma l dell'articolo 15 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni, sono trasferite alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia, di seguito SAS s.c.p.a., per l'esercizio finanziario 2027, le necessarie somme valutate nel limite massimo di 41.200 migliaia di euro.

2. Nelle more della definizione dei processi di assunzione di cui al comma 1 è iscritta nel bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 2027, la somma di 15.200 migliaia di euro (Missione l, Programma 3, capitolo 214112).

3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2027, limitatamente all'importo massimo di 26.000 migliaia di euro.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è rideterminata in 26.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 ed è autorizzata per l'esercizio finanziario 2027 la spesa di 26.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

5. Al fine di garantire l'utilizzo del personale di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni e di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 23/2024 e successive modificazioni, è autorizzato l'ingresso degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni nella compagine sociale di SAS s.c.p.a. mediante cessione delle azioni possedute dalla Regione.

6. Ciascuno degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni è autorizzato all'acquisto delle azioni di cui al comma 5 al valore nominale delle stesse, nella percentuale dello 0,78 per cento, pari a n. 400 azioni ordinarie del capitale sociale di SAS s.c.p.a..

7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 rimangono a carico degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, attualmente utilizzati dai dipartimenti regionali, alla data di conclusione delle procedure di cui al citato articolo 25 restano assegnati ai medesimi dipartimenti.

 

     Art. 18. Contributo per l'acquisto di ausili sportivi per atleti disabili.

1. La Regione eroga alle federazioni sportive (FSNP/FSP) e discipline sportive (DSAP/DSP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, un contributo di 250 migliaia di euro per l'acquisto di protesi, carrozzine e altri ausili sportivi per atleti disabili.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse della Missione 6, Programma 1, capitolo 473760.

 

     Art. 19. Modifica e abrogazione di norme.

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 le parole "al 31 dicembre 2024" sono sostituite con le parole "al 31 dicembre 2025".

2. All'articolo 11 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le deliberazioni del Consiglio di cui alla lettera c) dell'articolo 9 sono sottoposte al controllo, anche di merito, del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana che lo esercita entro trenta giorni dalla ricezione della delibera.".

3. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 20/2000, e successive modificazioni, dopo le parole "di cui alle lettere" è soppressa la lettera "c)".

4. Al comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20/2000, e successive modificazioni, le parole "Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana" sono sostituite dalle parole "dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana".

5. I termini di ammissibilità della spesa degli interventi finanziati con la legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni sono prorogati al 30 giugno 2025.

 

     Art. 20. Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011 è determinata per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la spesa di cui all'allegata tabella 1 per gli importi nella stessa indicati.

 

     Art. 21. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2025.

 

     Art. 22. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)