§ 2.11.57 - L.R. 16 agosto 1975, n. 66.
Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:16/08/1975
Numero:66


Sommario
Art. 1.      La Regione, nell'intento di favorire lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini, adotta iniziative e concede contributi per
Art. 2.      Per le finalità di cui alla lett. a dell'art. 1 la Regione interviene con contributi fino ad un massimo del 95 % della spesa autorizzata sulla base del preventivo presentato
Art. 3. 
Art. 4.      Il contributo per l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson è concesso entro il limite massimo di lire 10 milioni ai comuni sedi di parchi-gioco, previa deliberazione da parte [...]
Art. 5.      Per le finalità di cui alle lett. a, b, c, d, e, f e g dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa a fianco di ciascuna lettera indicata
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 1.255 milioni si fa fronte, per l'anno 1975, quanto a lire 335 milioni con gli stanziamenti iscritti ai capitoli [...]


§ 2.11.57 - L.R. 16 agosto 1975, n. 66.

Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente.

(G.U.R. 20 agosto 1975, n. 36).

 

     Art. 1.

     La Regione, nell'intento di favorire lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini, adotta iniziative e concede contributi per:

     a) l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie d'arte e centri di servizio culturale, di proprietà dei Comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti, nonché per l'acquisto di attrezzature [1];

     b) la conservazione dei beni e l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;

     c) le attività di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza da parte dei Comuni, accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scientifiche e musicali, aventi sede in Sicilia, catalogazione libraria e documentale [2];

     d) le attività per l'educazione permanente, per l'istruzione ricorrente e per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado [3];

     e) l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson;

     f) (Omissis) [4];

     g) l'organizzazione e le attrezzature degli archivi storici comunali.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a concedere, per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali:

     - un contributo annuo di lire 20 milioni all'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, con sede in Palermo;

     - un contributo annuo di lire 20 milioni all'Istituto siciliano di storia antica, con sede in Palermo;

     - un contributo annuo di lire 15 milioni al Centro siciliano di studi filosofici Vito Fazio Allmayer, con sede in Palermo.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui alla lett. a dell'art. 1 la Regione interviene con contributi fino ad un massimo del 95 % della spesa autorizzata sulla base del preventivo presentato.

 

     Art. 3. [5]

     (Omissis) [6].

     La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

     Le disposizioni previste dal n. 4 dell'art. 4 della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, non si applicano alle spese di cui alla lett. a del precedente art. 1.

 

     Art. 4.

     Il contributo per l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson è concesso entro il limite massimo di lire 10 milioni ai comuni sedi di parchi-gioco, previa deliberazione da parte degli stessi di un regolamento di gestione adottato sulla base di uno schema formulato da una commissione presieduta dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione o da un suo delegato e composta da un rappresentante dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, da un rappresentante del Comitato italiano giochi infantili, da tre rappresentanti designati dalle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un docente universitario di psicologia dell'età evolutiva, da tre esperti in pedagogia e sociologia e da un dirigente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

     Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente o da un assistente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

     La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

 

     Art. 5.

     Per le finalità di cui alle lett. a, b, c, d, e, f e g dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa a fianco di ciascuna lettera indicata:

     - lett. a, lire 350 milioni;

     - lett. b, lire 200 milioni;

     - lett. c, lire 250 milioni;

     - lett. d, lire 70 milioni;

     - lett. e, lire 250 milioni;

     - lett. f, lire 60 milioni;

     - lett. g, lire 20 milioni.

     Per le finalità dell'ultimo comma dell'art. 1 è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 55 milioni.

 

          Art. 6. [7]

 

     Art. 7. [8]

 

     Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 1.255 milioni si fa fronte, per l'anno 1975, quanto a lire 335 milioni con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 17374, 17652, 17653, quanto a lire 865 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 55 milioni con la riduzione di parti importo dello stanziamento del capitolo 10481 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 2


[1] Lettera già modificata dall'art. 7 della L.R. 5 marzo 1979, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 18 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 25.

[2] Lettera così modificata dall'art. 52 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[3] V. avviso di rettifica in G.U.R. 6 settembre 1975, n. 16.

[4] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 5 marzo 1979, n. 16.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 20 aprile 1976, n. 40.

[6] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 marzo 1979, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 5 marzo 1979, n. 16.