§ 2.11.88 - L.R. 30 dicembre 1980, n. 152.
Provvidenze per gli istituti per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:30/12/1980
Numero:152


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un [...]
Art. 3.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni.


§ 2.11.88 - L.R. 30 dicembre 1980, n. 152.

Provvidenze per gli istituti per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta.

(G.U.R. 3 gennaio 1981, n. 1).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 200 milioni per il funzionamento della stamperia Braille di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 52.

 

     Art. 3.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni.

     All'onere di lire 1.200 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21237 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nei bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 700 milioni annui nell'elemento di programma 2.1.1.3.: «Scuola secondaria ed artistica» e quanto a lire 500 milioni annui nell'elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle rispettive disponibilità [2].

 

 


[1] Articolo abrogato per effetto della L.R. 26 luglio 1982, n. 68.

[2] Articolo così sostituito con art. 12 L.R. 6 maggio 1981, n. 99.