Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 30/12/2021 |
Numero: | 228 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni |
Art. 1 bis. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio |
Art. 1 ter. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali |
Art. 1 quater. Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica |
Art. 1 quinquies. Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale |
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 2 bis. Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare |
Art. 2 ter. Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo |
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria |
Art. 3 bis. Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi [...] |
Art. 3 ter. Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità |
Art. 3 quater. Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali |
Art. 3 quinquies. Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi |
Art. 3 sexies. Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio |
Art. 3 septies. Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124 |
Art. 3 octies. Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori |
Art. 3 novies. Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina |
Art. 4. Proroga di termini in materia di salute |
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione |
Art. 5 bis. Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità |
Art. 5 ter. Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità |
Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato |
Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura |
Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia |
Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Art. 10. Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili |
Art. 10 bis. Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica |
Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica |
Art. 12. Proroga di termini in materia di turismo |
Art. 13. Proroga di termini in materia di gestioni commissariali |
Art. 13 bis. Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova |
Art. 13 ter. Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa [...] |
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria |
Art. 15. Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa |
Art. 16. Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare |
Art. 17. Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica |
Art. 18. Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini |
Art. 18 bis. Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Art. 18 ter. Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa |
Art. 18 quater. Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti |
Art. 18 quinquies. Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali |
Art. 19. Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati |
Art. 20. Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti |
Art. 20 bis. Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive |
Art. 21. Imprese di interesse strategico nazionale |
Art. 22. Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino |
Art. 23. Dirigenti medici |
Art. 24. Disposizioni finanziarie |
Art. 25. Entrata in vigore |
§ 80.3.97 - D.L. 30 dicembre 2021, n. 228. [1]
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(G.U. 30 dicembre 2021, n. 309)
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 2, del
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. All'articolo 1 del
a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e 2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;
b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della
5. All'articolo 1 della
a) al comma 313, in materia di facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per i trienni 2019-2021 e 2022-2024» e le parole «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1,» sono sostituite dalle seguenti: «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2,».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente [3].
7. All'articolo 3, comma 3-ter, del
8. Al
a) all'articolo 259:
1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del
b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022».
9. All'articolo 1, comma 884, della
10. All'articolo 36, comma 1, del
11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022 [5].
11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga [6].
11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della
11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonchè i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati [8].
11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento dell'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della
11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della
12. Al
a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e la parola «adotta» è sostituita dalle seguenti: «è adottato»;
3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del
b) articolo 14, comma 1, della
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» [11];
a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonchè delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.» [12];
b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:
1) le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»;
2) dopo le parole: «ordinarie procedure di mobilità,» sono inserite le seguenti: «ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,» [13].
12-bis. All'articolo 44, comma 1, della
12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del
12-quater. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonchè di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del
13-bis. All'articolo 10 del
«6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del
14. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.
15. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, è prorogata fino al 31 dicembre 2024 [19].
16. All'articolo 4, comma 2-bis, del
17. All'articolo 8, comma 2, del
18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonchè dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
19. Alla
a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;
b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;
c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.».
20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al
a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono inserite le seguenti: «e, se non abbiano raggiunto il limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno,» [20];
b) al comma 4, la parola «mandato» è sostituita dalla seguente: «triennio».
21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al
22. All'articolo 4, quinto comma, della
23. L'articolo 4, quinto comma, della
24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è prorogato fino al 30 giugno 2024, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto [22].
25. All'articolo 5, comma 2, della
25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata
«2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18» [24].
25-ter. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del
26. All'articolo 1, comma 446, della
a) all'alinea, le parole «Nel triennio 2019-2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;
b) alla lettera h), le parole «inderogabilmente entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 marzo 2022».
26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, al primo periodo, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e, al secondo periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» [27].
26-ter. All'articolo 1, comma 162, della
27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del
27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonchè di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022, 2023 e 2024, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della
28. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del
28-bis. All'articolo 32, comma 6, del
28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del
28-quater. All'articolo 10 del
a) al comma 2, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al terzo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» [33].
28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.
3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al
3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della
28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [35].
28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo 3 del
Art. 1 bis. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio [37]
1. Al comma 143 dell'articolo 1 della
Art. 1 ter. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali [38]
1. All'articolo 48-bis, comma 1, del
a) le parole: «Per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno scolastico 2021/2022»;
b) le parole: «subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quello subordinato a tempo indeterminato».
Art. 1 quater. Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica [39]
1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonchè di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto [40].
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 1 quinquies. Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale [41]
1. Dopo l'articolo 31 del
«Art. 31 bis. (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale). - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 18-bis del
2. All'articolo 17, comma 4-quater, del
3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del codice della strada, di cui al
4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del
5. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».
6-bis. All'articolo 10, comma 1, del
6-ter. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
6-quater. All'articolo 1, comma 1012, della
Art. 2 bis. Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare [48]
1. All'articolo 1 del
a) al comma 10-bis, le parole: «2 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2 giugno 2022»;
b) al comma 10-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del
c) al comma 10-quinquies, le parole: «il Ministero della difesa provvede» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono».
Art. 2 ter. Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo [49]
1. All'articolo 13-decies del
«5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del
a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è inserito il seguente:
«4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del
b) all'articolo 38:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero nè in quello per il dibattimento, nè possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante.» [50].
1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del
a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;
b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023» [51].
1-ter. All'articolo 6, comma 1, del
2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del
3. All'articolo 3, comma 1, del
4. All'articolo 207, comma 1, del
4-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:
1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione»;
b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «di cui 160.000 milioni di euro» e le parole: «50.000 milioni di euro riferiti» sono soppresse [53].
4-ter. All'articolo 13, comma 1, del
«m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali;» [54].
5. All'articolo 1, comma 449, della
«d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;» [55].
5-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al
«6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies» [56].
5-ter. All'articolo 1 della
a) al comma 574, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 992, le parole: «possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, la facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;
c) il comma 994 è sostituito dal seguente:
«994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale» [57].
5-quater. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della
5-sexies. Al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 109 del
5-septies. All'articolo 24 del
5-octies. All'articolo 7, comma 2, del
5-novies. All'articolo 1 della
a) al comma 140, secondo periodo, le parole: «15 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2022»;
b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022» [63].
5-decies. All'articolo 1 della
a) al comma 565, primo periodo, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022»;
b) al comma 767, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022» [64].
5-undecies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del
5-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 71 del
5-terdecies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del
a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività»;
b) all'articolo 9-ter, comma 2, le parole: «all'International Accounting Standards Board (IASB)» sono sostituite dalle seguenti: «alla IFRS Foundation» [67].
5-quaterdecies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» [68].
5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis, del
5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al
5-duodevicies. All'articolo 39 del
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio» [72].
6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico [73].
6-bis. All'articolo 1 della
«201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
6-ter. All'articolo 21 del
a) al comma 5, la parola: «centotrenta» è sostituita dalla seguente: «centotrentacinque»;
b) al comma 7, lettera b), le parole: «tecnico-economica» sono soppresse [75].
6-quater. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del
6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del
6-sexies. All'articolo 3, comma 11-quater, del
6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» [79].
6-octies. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della
Art. 3 bis. Modifica all'articolo 18, comma 2, del
1. All'articolo 18, comma 2, del
Art. 3 ter. Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità [82]
1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al
a) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con due distinti decreti», le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022», le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» fino a: «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS» e le parole: «una specifica tabella unica su» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche tabelle uniche per»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «La tabella unica nazionale è redatta» sono sostituite dalle seguenti: «Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte»;
2) alla lettera a), le parole: «della tabella» sono sostituite dalle seguenti: «delle tabelle»;
c) al comma 3, le parole: «dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b)»;
d) al comma 5, dopo le parole: «nella tabella unica nazionale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b),».
Art. 3 quater. Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali [83]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
Art. 3 quinquies. Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi [84]
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della
Art. 3 sexies. Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio [85]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del
Art. 3 septies. Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della
1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.
Art. 3 octies. Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori [87]
1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro il 15 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022».
Art. 3 novies. Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina [88]
1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022».
2. Dopo l'articolo 62-quater del
«Art. 62 quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13 agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonchè le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità con quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 4. Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 9, comma 1, del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del
3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del
3-bis. All'articolo 13, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del
4. All'articolo 1 della
a) al comma 430, relativo all'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per gli anni 2021 e 2022,»;
b) il comma 431 è sostituito dal seguente: «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonchè i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del
c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo per il conferimento di incarichi ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2022» [92];
d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022».
5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
6. All'articolo 42, comma 1, del
a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;
b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno» [94].
7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del
8. All'articolo 34, comma 9, del
8-bis All'articolo 18, comma 1, alinea, del
8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del
8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del
8-quinquies. Le disposizioni del comma 8-quater non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [98].
8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della
8-septies. All'articolo 48, comma 4, del
8-octies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del
8-novies. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» [102].
8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-novies, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa [103].
8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della
8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione
1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del
2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del
3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della
3-quater. L'articolo 2-ter del
«Art. 2 ter. (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonchè l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/ 2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal
3-quinquies. Il comma 9-bis dell'articolo 59 del
«9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
3-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del
3-septies. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla
Art. 5 bis. Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità [112]
1. All'articolo 1, comma 179, della
2. All'articolo 1, comma 180, della
Art. 5 ter. Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità [113]
1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del
Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato
1. All'articolo 19, comma 1, del
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del
2-bis. All'articolo 3-quater, comma 2, del
3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della
3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del
«2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024» [115].
3-ter. All'articolo 4-bis del
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive» [116].
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del
4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della
4-ter. All'articolo 12 del
a) al comma 4-quater, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del
4-quater. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della
4-quinquies. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della
Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del
2. All'articolo 18, comma 2, del
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della
4. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del
4-bis. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4-ter. All'articolo 1, comma 567, della
Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della
3. All'articolo 21-quinquies del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 3, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022».
4. All'articolo 4, comma 2, del
4-bis. All'articolo 6, comma 3, del
4-ter. All'articolo 22, comma 4, della
4-quater. All'articolo 49, comma 1, della
4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024» [127].
4-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia [128].
Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'articolo 43, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al
1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al
a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della
b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le seguenti: «o della fabbriceria» [130].
1-ter. All'articolo 1, comma 3, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della
b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le seguenti: «o della fabbriceria» [131].
1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della
3. All'articolo 3 della
a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente: «10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della
5. All'articolo 28, comma 2, del
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del
8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del
8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del
8-ter. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di outplacement [137].
8-quater. Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo [138].
8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-ter [139].
Art. 10. Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili
1. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del
1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del
1-ter. All'articolo 1 della
a) il comma 75-bis è sostituito dal seguente:
«75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024»;
b) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:
«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:
a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi» [142].
2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della
a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;
c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.
2-bis. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del
a) al comma 2-sexies:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè di quanto previsto dall'articolo 16-sexies del
b) al comma 2-septies, secondo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto» [143].
3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della
a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 676, della medesima
b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677, della medesima
3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2-ter del
3-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del
3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1, del
3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del
3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del
a) al primo periodo, le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;
b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti» [148].
3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della
3-octies. Le risorse di cui al comma 3-septies, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella
3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della
3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
3-undecies. Al primo periodo del comma 338 dell'articolo 1 della
3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [154].
3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 1 del
«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il "buono patente autotrasporto" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonchè le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-
3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell'articolo 15 del
3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [157].
3-sexiesdecies. All'articolo 5 del
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del
3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del
3-duodevicies. All'articolo 95 del
a) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti»;
b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022»;
c) al comma 27-ter, le parole: «al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis».
3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della
Art. 10 bis. Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica [161]
1. All'articolo 20, comma 5, del
Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica
1. All'articolo 15, comma 6, del
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» [162].
2. All'articolo 219 del
3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022 [164].
4. All'articolo 1, comma 832, della
4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica [167].
5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del
5-bis. All'articolo 22, comma 1, del
5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2024;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione [170].
5-quater. All'articolo 14, comma 1, del
5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della
«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al
5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del
5-septies. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del
5-octies. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del
5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della
5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della
Art. 12. Proroga di termini in materia di turismo
1. All'articolo 43-ter, comma 2, del
2. All'articolo 29-bis, comma 1, del
2-bis. All'articolo 30 del
«11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al
2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della
2-quater. All'articolo 88-bis del
Art. 13. Proroga di termini in materia di gestioni commissariali
1. All'articolo 1, comma 927, della
2. All'articolo 12 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. All'articolo 61, comma 9, del
3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della
4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-bis, lettera a), della
4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del
4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del
4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2, del
a) all'alinea, le parole: «all'articolo 11 del
b) alle lettere b) e c), le parole: «di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019» [185].
4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del
Art. 13 bis. Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova [187]
1. Al comma 813 dell'articolo 1 della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 13 ter. Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza [188]
1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 [190].
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria
1. Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all'articolo 11, comma 2-ter, del
2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della
2-ter. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, del
3. All'articolo 5, comma 6, del
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
4-ter. Al comma 394 dell'articolo 1 della
4-quater. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del
4-quinquies. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma [199].
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 15. Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa [201]
1. All'articolo 105 del
«3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.
3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» [202].
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 16. Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare
1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del
1-bis. L'articolo 23, comma 4, del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del
3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della
4. All'articolo 75, comma 1, del
5. All'articolo 7-bis, comma 1, del
6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del
7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del
7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al
Art. 17. Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
1. All'articolo 4-bis del
a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Art. 18. Modifiche alla
1. All'articolo 1 della
a) al comma 139:
1) le parole da: «chiunque» fino a: «è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute»;
2) le parole: «supera le 5» sono sostituite dalle seguenti: «è superiore a 30»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati»;
b) al comma 140, le parole da: «, entro sette giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse»;
c) al comma 141, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti» e le parole: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022»;
d) il comma 142 è sostituito dal seguente:
«142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma».
Art. 18 bis. Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 [209]
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del
Art. 18 ter. Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa [210]
1. In deroga all'articolo 5, comma 5, del
Art. 18 quater. Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti [211]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 123, le parole: «dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dal
Art. 18 quinquies. Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali [212]
1. All'articolo 3-bis del
a) al comma 1, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2021 e 2022»;
b) al comma 2, le parole: «37.031 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 19. Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonchè assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6, e 7, primo periodo e dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5, del
2. Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.
3. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in euro 26.866 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 132.646 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno [214].
Art. 20. Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti
1. Al
a) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
d) all'articolo 60, comma 4, primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
e) all'articolo 60-bis:
1) al comma 2:
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022;»;
1.2) alla lettera b), secondo periodo, le parole «nell'anno 2020 o nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022»;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purchè la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.» [215];
f) all'articolo 61, comma 2, secondo periodo, le parole «all'annualità 2020 e all'annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualità 2020, all'annualità 2021 e all'annualità 2022».
Art. 20 bis. Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive [216]
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del
Art. 21. Imprese di interesse strategico nazionale [217]
(Omissis)
Art. 22. Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino
1. All'articolo 6 del
Art. 23. Dirigenti medici
1. All'articolo 19, comma 5-bis, del
Art. 24. Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A [219]
(Articolo 1-quater, comma 2)
Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella C (Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla
Tabella B [220]
(Articolo 1-quater, comma 2)
Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella D (Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla
Tabella C [221]
(Articolo 1-quater, comma 3)
Ripartizione delle risorse destinate all’erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonchè di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonchè in materia di innovazione tecnologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 2, del
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. All'articolo 1 del
a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e 2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;
b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della
5. All'articolo 1 della
a) al comma 313, in materia di facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per i trienni 2019-2021 e 2022-2024» e le parole «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1,» sono sostituite dalle seguenti: «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2,».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3, comma 3-ter, del
8. Al
a) all'articolo 259:
1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del
b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022».
9. All'articolo 1, comma 884, della
10. All'articolo 36, comma 1, del
11. All'articolo 1, comma 328, della
12. Al
a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione» e la parola «adotta» è sostituita dalle seguenti: «è adottato»;
3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del
b) articolo 14, comma 1, della
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
13. All'articolo 7, comma 5, del
14. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.
15. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con
16. All'articolo 4, comma 2-bis, del
17. All'articolo 8, comma 2, del
18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonchè dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
19. Alla
a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;
b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;
c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.».
20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al
a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono inserite le seguenti: «e, se non raggiunti dal limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno,»;
b) al comma 4, la parola «mandato» è sostituita dalla seguente: «triennio».
21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al
22. All'articolo 4, quinto comma, della
23. L'articolo 4, quinto comma, della
24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è prorogato fino al 31 maggio 2022, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto.
25. All'articolo 5, comma 2, della
26. All'articolo 1, comma 446, della
a) all'alinea, le parole «Nel triennio 2019-2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;
b) alla lettera h), le parole «inderogabilmente entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 marzo 2022».
27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del
28. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 18-bis del
2. All'articolo 17, comma 4-quater, del
3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del
4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del
5. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del
2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del
3. All'articolo 3, comma 1, del
4. All'articolo 207, comma 1, del
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della
6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 4. Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 9, comma 1, del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, del
3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del
4. All'articolo 1 della
a) al comma 430, relativo all'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per gli anni 2021 e 2022,»;
b) il comma 431 è sostituito dal seguente: «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonchè i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del
c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2022»;
d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022».
5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di ricerche sugli animali utilizzati a fini scientifici, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del
8. All'articolo 34, comma 9, del
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione
1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del
2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del
Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di stato
1. All'articolo 19, comma 1, del
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del
3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del
Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del
2. All'articolo 18, comma 2, del
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della
4. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del
Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della
3. All'articolo 21-quinquies del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 3, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022».
4. All'articolo 4, comma 2, del
Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'articolo 43, comma 1, del
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della
3. All'articolo 3 della
a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente: «10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della
5. All'articolo 28, comma 2, del
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del
8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del
Art. 10. Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili
1. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del
2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della
a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;
c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.
3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della
a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 676, della medesima
b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677, della medesima
Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica
1. All'articolo 15, comma 6, del
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
2. All'articolo 219 del
3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022.
4. All'articolo 1, comma 832, della
5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del
Art. 12. Proroga di termini in materia di turismo
1. All'articolo 43-ter, comma 2, del
2. All'articolo 29-bis, comma 1, del
Art. 13. Proroga di termini in materia di gestioni commissariali
1. All'articolo 1, comma 927, della
2. All'articolo 12 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. All'articolo 61, comma 9, del
4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-bis, lettera a), della
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria
1. Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all'articolo 11, comma 2-ter, del
3. All'articolo 5, comma 6, del
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della
Art. 15. Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa
1. All'articolo 105 del
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 16. Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare
1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del
4. All'articolo 75, comma 1, del
5. All'articolo 7-bis, comma 1, del
6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del
7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del
Art. 17. Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
1. All'articolo 4-bis del
a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Art. 18. Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole
1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022».
Art. 19. Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonchè assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6, e 7, primo periodo e dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a) e 5, del
2. Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.
3. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in euro 26.866 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 132.646 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 20. Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti
1. Al
a) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
d) all'articolo 60, comma 4, primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
e) all'articolo 60-bis:
1) al comma 2:
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022;»;
1.2) alla lettera b), secondo periodo, le parole «nell'anno 2020 o nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022»;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purchè la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.»;
f) all'articolo 61, comma 2, secondo periodo, le parole «all'annualità 2020 e all'annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualità 2020, all'annualità 2021 e all'annualità 2022».
Art. 21. Imprese di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 3, comma 1, del
2. All'articolo 1, comma 6-undecies, primo periodo, del
3. All'articolo 13 del
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del
b) al comma 1-ter, le parole «si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «si attua nel senso che, anche a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione degli interventi e progetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1».
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 22. Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino
1. All'articolo 6 del
Art. 23. Dirigenti medici
1. All'articolo 19, comma 5-bis, del
Art. 24. Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[12] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[13] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione.
[17] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 2 del
[20] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 16 del
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Comma inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma inserito dalla L. di conversione.
[29] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 del
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Comma già modificato dall'art. 25 del
[41] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del
[44] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 2 del
[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[46] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[48] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del
[51] Comma inserito dalla L. di conversione.
[52] Comma inserito dalla L. di conversione.
[53] Comma inserito dalla L. di conversione.
[54] Comma inserito dalla L. di conversione.
[55] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[56] Comma inserito dalla L. di conversione.
[57] Comma inserito dalla L. di conversione.
[58] Comma inserito dalla L. di conversione.
[59] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 43 del
[60] Comma inserito dalla L. di conversione.
[61] Comma inserito dalla L. di conversione.
[62] Comma inserito dalla L. di conversione.
[63] Comma inserito dalla L. di conversione.
[64] Comma inserito dalla L. di conversione.
[65] Comma inserito dalla L. di conversione.
[66] Comma inserito dalla L. di conversione.
[67] Comma inserito dalla L. di conversione.
[68] Comma inserito dalla L. di conversione.
[69] Comma inserito dalla L. di conversione.
[70] Comma inserito dalla L. di conversione.
[71] Comma inserito dalla L. di conversione.
[72] Comma inserito dalla L. di conversione.
[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[74] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[75] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[76] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[77] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[79] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[81] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[82] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[83] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[85] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[86] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[87] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[88] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[89] Comma già modificato dall'art. 4 del
[90] Comma così modificato dall'art. 35 del
[91] Comma inserito dalla L. di conversione.
[92] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[93] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[94] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[95] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[97] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[98] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[99] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[100] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[101] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[102] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[105] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[106] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[107] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[108] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[109] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[110] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[111] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[112] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[113] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[114] Comma inserito dalla L. di conversione.
[115] Comma inserito dalla L. di conversione.
[116] Comma inserito dalla L. di conversione.
[117] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 5, comma 8 bis, del
[118] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 6 del
[119] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[120] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[121] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[122] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[123] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[124] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[125] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[126] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[127] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[128] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[129] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[130] Comma inserito dalla L. di conversione.
[131] Comma inserito dalla L. di conversione.
[132] Comma inserito dalla L. di conversione.
[133] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[134] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 21 del
[135] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 9 del
[136] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[137] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[138] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[139] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[140] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 10 del
[141] Comma inserito dalla L. di conversione.
[142] Comma inserito dalla L. di conversione.
[143] Comma inserito dalla L. di conversione.
[144] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[145] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[146] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[147] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 8 del
[148] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[149] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[150] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[151] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[152] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[153] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[154] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[155] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[156] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[157] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[158] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[159] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 502, della
[160] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[161] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[162] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[163] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[164] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[165] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[166] Comma inserito dalla L. di conversione.
[167] Comma inserito dalla L. di conversione.
[168] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[169] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[170] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 13 del
[171] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[172] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[173] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[174] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[175] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[176] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[177] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[178] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[179] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[180] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[181] Comma inserito dalla L. di conversione.
[182] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[183] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[184] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[185] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[186] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[187] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[188] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[189] Comma così modificato dall'art. 1, comma 760, della
[190] Comma già modificato dall'art. 1, comma 760, della
[191] Comma così modificato dall'art. 2 del
[192] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[193] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[194] Comma inserito dalla L. di conversione.
[195] Comma inserito dalla L. di conversione.
[196] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[197] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[198] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[199] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[200] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[201] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[202] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[203] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[204] Comma inserito dalla L. di conversione.
[205] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[206] Comma inserito dalla L. di conversione.
[207] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[208] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[209] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[210] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[211] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[212] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[213] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[214] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[215] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[216] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[217] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[218] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[219] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.
[220] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.
[221] Tabella aggiunta dalla L. di conversione e così sostituita dall'art. 25 del