Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 06/06/2020 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 57.1.162 - L. 6 giugno 2020, n. 41.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
(G.U. 6 giugno 2020, n. 143)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22.
All'articolo 1:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del
al comma 3, lettera a), dopo le parole: «per le scuole secondarie» sono inserite le seguenti: «e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione», dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6» sono inserite le seguenti: «, commi 2, 3, 4 e 5,» e le parole da: «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al
al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza nè sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione»;
al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nomina delle commissioni» sono inserite le seguenti: «di esame»;
al comma 3, lettera d), dopo le parole: «del secondo ciclo» sono inserite le seguenti: «di istruzione» e dopo le parole: «n. 62 del 2017» sono aggiunte le seguenti: «, comunque garantendo alle studentesse e agli studenti con disabilità quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo
al comma 4, lettera a), le parole: «ivi compresi gli» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di»;
al comma 4, lettera b), la parola: «sostituzione» è sostituita dalla seguente: «rimodulazione» e dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti» sono inserite le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;
al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche previsioni per i candidati esterni,» sono inserite le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale,» e dopo le parole: «n. 62 del 2017» sono aggiunte le seguenti: «, comunque tenendo conto, per le studentesse e gli studenti con disabilità, delle previsioni di cui all'articolo 20 del medesimo
al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. È garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della
4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della
al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,» sono inserite le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5,»;
al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonchè ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del
7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente.
7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del
7-quinquies. L'attività di cui al comma 7-quater non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 9, le parole: «il limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto del limite di spesa», le parole: «sono versati alle entrate dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato», dopo la parola: «riassegnati» sono inserite le seguenti: «per la metà», le parole: «fondo per il funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» e le parole: «
All'articolo 2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del
02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:
a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonchè della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonchè finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.
03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.
04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonchè per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del
05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del
06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del
07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della
08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
al comma 1, lettera b), le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;
al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti»;
al comma 1, lettera c), le parole: «sistema di formazione italiana nel mondo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema della formazione italiana nel mondo» e le parole: «alla suddette graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «alle suddette graduatorie»;
al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonchè dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del
al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «del
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, nonchè di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della
3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. All'articolo 4 della
a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.";
b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
"6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo".
4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del
4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti). - 1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, di seguito denominato "Tavolo", in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.
2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facoltà di scienze della formazione (Cunsf) e delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.
3. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonchè la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonchè l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «deliberato dal Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla deliberazione del Consiglio»;
al comma 2, le parole: «a decorrere dalla deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla deliberazione»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al
2-ter. All'articolo 3, comma 5, del
a) la parola: "quarantacinque", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "venti";
b) la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «del
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Modifiche al
a) le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
b) le parole: "anche in regioni diverse" sono sostituite dalle seguenti: "anche in una regione diversa"».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «del
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,» sono soppresse e le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al
2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del
al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale). - 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del
Art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al
b) articolo 60 del
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
Art. 7-quater (Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine di scadenza connesso agli adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
Art. 7-quinquies (Semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale). - 1. All'articolo 1 della
a) al comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore," sono inserite le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";
b) al comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti";
c) al comma 413, primo periodo, le parole: "Allo scadere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".
2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della
Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica».