§ 57.1.162 - L. 6 giugno 2020, n. 41.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:06/06/2020
Numero:41


Sommario
Art. 1. 


§ 57.1.162 - L. 6 giugno 2020, n. 41.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

(G.U. 6 giugno 2020, n. 143)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22.

 

     All'articolo 1:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione»;

     al comma 3, lettera a), dopo le parole: «per le scuole secondarie» sono inserite le seguenti: «e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione», dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6» sono inserite le seguenti: «, commi 2, 3, 4 e 5,» e le parole da: «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

     al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza nè sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione»;

     al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nomina delle commissioni» sono inserite le seguenti: «di esame»;

     al comma 3, lettera d), dopo le parole: «del secondo ciclo» sono inserite le seguenti: «di istruzione» e dopo le parole: «n. 62 del 2017» sono aggiunte le seguenti: «, comunque garantendo alle studentesse e agli studenti con disabilità quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato»;

     al comma 4, lettera a), le parole: «ivi compresi gli» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di»;

     al comma 4, lettera b), la parola: «sostituzione» è sostituita dalla seguente: «rimodulazione» e dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti» sono inserite le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

     al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche previsioni per i candidati esterni,» sono inserite le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale,» e dopo le parole: «n. 62 del 2017» sono aggiunte le seguenti: «, comunque tenendo conto, per le studentesse e gli studenti con disabilità, delle previsioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili»;

     al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. È garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente.

     4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato»;

     al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

     al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,» sono inserite le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5,»;

     al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonchè ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

     dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

     «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione davanti alla commissione d'esame loro assegnata, secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

     7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente.

     7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

     7-quinquies. L'attività di cui al comma 7-quater non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     al comma 9, le parole: «il limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto del limite di spesa», le parole: «sono versati alle entrate dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato», dopo la parola: «riassegnati» sono inserite le seguenti: «per la metà», le parole: «fondo per il funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» e le parole: «legge 26 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,».

     All'articolo 2:

     al comma 1 sono premessi i seguenti:

     «01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

     02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

     a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonchè della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;

     b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonchè finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

     03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

     04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonchè per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

     05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, da adottare".

     06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

     07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

     08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte»;

     al comma 1, lettera b), le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

     al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti»;

     al comma 1, lettera c), le parole: «sistema di formazione italiana nel mondo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema della formazione italiana nel mondo» e le parole: «alla suddette graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «alle suddette graduatorie»;

     al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonchè dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19»;

     al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, nonchè di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     il comma 4 è sostituito dai seguenti:

     «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.";

     b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

     "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo".

     4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

     4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonchè della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti».

     Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2-bis (Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti). - 1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, di seguito denominato "Tavolo", in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.

     2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facoltà di scienze della formazione (Cunsf) e delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.

     3. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

     4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonchè la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

     5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonchè l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «deliberato dal Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla deliberazione del Consiglio»;

     al comma 2, le parole: «a decorrere dalla deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla deliberazione»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

     2-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola: "quarantacinque", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "venti";

     b) la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,».

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis (Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159). - 1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";

     b) le parole: "anche in regioni diverse" sono sostituite dalle seguenti: "anche in una regione diversa"».

     All'articolo 5:

     al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,».

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,» sono soppresse e le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonchè, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

     2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale»;

     al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea»;

     al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonchè alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

     Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale). - 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale n. 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.

 

     Art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

     a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

     b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

     2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

     3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

     4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

     a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

     b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

     c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

     d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

 

     Art. 7-quater (Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine di scadenza connesso agli adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

 

     Art. 7-quinquies (Semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore," sono inserite le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";

     b) al comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti";

     c) al comma 413, primo periodo, le parole: "Allo scadere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".

     2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo».

     Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica».