Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.2 giornali e distribuzione |
Data: | 15/05/1954 |
Numero: | 237 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 90.2.15 - L. 15 maggio 1954, n. 237.
Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.).
(G.U. 4 giugno 1954, n. 126)
La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero sono stabilite per l'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme di lire 80.000.000 e di lire 10.000.000; e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti appositamente fissati in bilancio.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero [3].
Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Al maggior onere di lire 391.000.000 derivante per l'esercizio finanziario 1951-52 dall'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1 - rispetto ai fondi già iscritti ai capitoli n. 155 e n. 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio - si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione del predetto esercizio 1951-52.
È inoltre, autorizzata, per una volta tanto, la corresponsione all'A.N.S.A. della somma di lire 70 milioni a compenso dei maggiori oneri da; essa sostenuti negli anni 1951 e 1952 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria, ai servizi di cui all'art. 1.
Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si farà fronte con una riduzione, per uguale importo, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 55, comma 24, della
[3] Comma così modificato dall'art. 7 della