Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 23/02/2024 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 80.3.105 - L. 23 febbraio 2024, n. 18.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
(G.U. 28 febbraio 2024, n. 49)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «delle Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 3 del
a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
"3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del
b) al comma 3-quater, le parole: "commi 3-bis e 3-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";
c) al comma 3-quinquies:
1) le parole: "commi 3-bis e 3-ter", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";
2) le parole: "31 agosto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"»;
al comma 6, lettera b), le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del
al comma 7, le parole: «per il triennio 2021-2023, e» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023 e» e dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022» e le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» è inserita la seguente: «(PNRR)»;
al comma 9:
alla lettera b), le parole: «per effetto di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto di proroga,»;
alla lettera c), numero 1.3), le parole: «nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»;
al comma 11, le parole da: «l'autorizzazione» fino a: «nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali»;
al comma 14, dopo le parole: «per gli anni 2021, 2022 e 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e comma 25 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 25, del decreto-legge»;
al comma 16, alinea, le parole: «Alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 3 della legge» e le parole: «all'articolo 3» sono soppresse;
al comma 20, le parole: «per il contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto del dissesto»;
al comma 21, la parola: «MASAF» è sostituita dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:
«22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del
a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente".
22-ter. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale). - 1. All'articolo 13-ter, comma 1, del
Art. 1-ter (Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del
Art. 1-quater (Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale). - 1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del
All'articolo 2:
al comma 4, lettera b), le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024,»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del
6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.
6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della
al comma 8, dopo le parole: «dal comma 7» e le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «, della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023»;
al comma 9, lettera b):
al numero 1.1), la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine»;
al numero 1.2), la parola: «soppresse» è sostituita dalla seguente: «abrogate»;
al numero 2), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 97, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, del presente codice» e, al secondo periodo, le parole: «al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del» sono sostituite dalle seguenti: «al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
All'articolo 3:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1 della
a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settanta mesi";
b) dopo il comma 929 è inserito il seguente:
"929-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927"»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";
b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025"»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
al comma 6, le parole: «agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «all'adempimento degli obblighi»;
al comma 9:
al primo periodo, dopo le parole: «tramite le strutture informatiche» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato»;
al secondo periodo, le parole: «del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin»;
al comma 12, le parole: «i servizi informatici» sono sostituite dalle seguenti: «la prestazione dei servizi informatici», le parole: «Agenzia delle entrate e Sogei» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI» e le parole: «e dei relativi» sono sostituite dalle seguenti: «e dai relativi»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del
12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del
12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della
a) al primo periodo, le parole: "del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse svincolate" sono inserite le seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2022".
12-quinquies. All'articolo 1 della
"822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale".
12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".
12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del
12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della
a) al primo periodo, le parole: ", per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro";
b) al secondo periodo, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio";
c) al terzo periodo, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
d) al quarto periodo, le parole: "entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028".
12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della
12-decies. All'articolo 1 della
a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:
1) dopo le parole: "del PNRR" sono inserite le seguenti: ", approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della
b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della
12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del
12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del
12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024). - 1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
All'articolo 4:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del
al comma 2, le parole: «servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale»;
al comma 4, le parole: «per gli anni 2022 e 2023", sono» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023" sono»;
al comma 5, dopo le parole: «agli ordini professionali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di cui dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al
5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della
al comma 6, le parole: «in conseguenza dal collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «in conseguenza del collocamento», le parole: «in quiescenza,, le parole» sono sostituite dalle seguenti: «in quiescenza, le parole» e le parole: «di cui dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della
"164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della
6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del
al comma 7, lettera a), le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del
al comma 8, la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della
8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della
8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del
8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della
8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della
8-septies. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonchè del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.
8-novies. All'articolo 2, comma 7, del
8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024.
8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del
All'articolo 5:
al comma 3:
al capoverso 83-ter:
al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al secondo periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al terzo periodo, dopo le parole: «e 5-quinquies» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quinto periodo, le parole: «semi esonero» sono sostituite dalla seguente: «semiesonero»;
al capoverso 83-quater:
al primo periodo, le parole: «semi esonero» sono sostituite dalla seguente: «semiesonero» e dopo le parole: «5-quater e seguenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quarto periodo, dopo le parole: «Ai relativi oneri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante» e le parole: «, della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 4, del
3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.
3-quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del
3-quinquies. All'articolo 3 del
"3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia"».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «, è sostituita» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituita»;
al comma 6, la parola: «AFAM» è sostituita dalle seguenti: «per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)» e le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;
al comma 7, alinea, dopo le parole: «All'articolo 3-quater» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 8, lettera b), le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite» e le parole: «e comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e comma 5-bis,»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 1, comma 300, della
8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.
8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della
All'articolo 7:
al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2024,» sono inserite le seguenti: «cui si provvede» e dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa»;
al comma 4, lettera b), le parole: «A tali oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024,»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del
al comma 6, dopo le parole: «al primo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del
6-ter. All'articolo 24, comma 3, del
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024".
6-quater. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al
6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del
a) al primo periodo, le parole: "Fondo unico per lo spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo" e le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024" e le parole: "l'attività svolta nel 2022" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività svolta nel 2023"».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria). - 1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della
All'articolo 8:
al comma 3, le parole: «Agli oneri di cui dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 2» e dopo le parole: «per l'anno 2024» e le parole: «comma 471» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del
al comma 4, dopo le parole: «di trasporto ferroviario» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «e dal Piano» sono sostituite dalle seguenti: «e del Piano»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del
al comma 6, lettera e), la parola: «dispone,» è sostituita dalla seguente: «, dispone»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del
al comma 8:
all'alinea, le parole: «decreto-legge 6 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 luglio»;
alla lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, le parole: «dell'ANAS s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.» e le parole: «della società» sono sostituite dalle seguenti: «della società"»;
al comma 9:
all'alinea, le parole: «economico-finanziari» sono sostituite dalla seguente: «economico-finanziari»;
al capoverso 3:
al secondo periodo, le parole: «Piani economici finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «piani economico-finanziari» e le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al terzo periodo, le parole: «(NADEF) per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023»;
al quarto periodo, le parole: «Piani economico-finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «piani economico-finanziari»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. All'articolo 1, comma 15, del
a) le parole: "dal 2019 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2024";
b) dopo le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo sostenibile" e la parola: "CIPE", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "CIPESS"»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 9, comma 2, del
10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al
All'articolo 10:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024). - 1. All'articolo 1, comma 1, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».
All'articolo 11:
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del
5-ter. All'articolo 38, comma 3, del
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 4, comma 2, del
6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del
6-quater. All'articolo 49, comma 1, della
6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del
6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 94, comma 2, del
al comma 9, le parole: «de L'Aquila e Chieti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aquila e di Chieti»;
al comma 10, dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della
11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede».
All'articolo 12:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del
al comma 5, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre», le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del
6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
6-quinquies. All'articolo 1 della
a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2024";
b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2025".
6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della
6-septies. All'articolo 265, comma 2, del
6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Modifica all'articolo 40-ter del
All'articolo 13:
al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «imprese agricole nonchè a quelle della pesca e dell'acquacoltura"»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «di conversione» sono soppresse;
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 44, della
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento".
3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonchè dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
3-sexies. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-quinquies.
3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
All'articolo 14:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del
"6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024".
2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del
2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «negli anni 2018-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, negli anni 2018-2022,» e le parole: «del 2017, è ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017 è ripartito»;
ai commi 3 e 4, le parole: «Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 394, della
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «Fondo nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo complementare»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis (Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea). - 1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del
Art. 17-ter (Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia). - 1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.
3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), le parole: «denominato "Previdenza Italia"» sono sostituite dalle seguenti: «(Comitato Previdenza Italia)»;
alla lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti» e le parole: «da trasferire, nonchè » sono sostituite dalle seguenti: « da trasferire nonchè»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «come modificato dal comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo»;
al secondo periodo, le parole: «come introdotto dal comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo»;
al comma 3, le parole: «legge del» sono sostituite dalla seguente: «legge»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del
4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del
4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del