§ 80.9.1148 - L. 5 marzo 2020, n. 12.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:05/03/2020
Numero:12


Sommario
Art. 1. 


§ 80.9.1148 - L. 5 marzo 2020, n. 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

(G.U. 9 marzo 2020, n. 61)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 2020, N. 1

 

     All'articolo 1:

     al comma 3, le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca» e le parole: «e di 80.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 80.000 annui».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, capoverso articolo 49, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» sono aggiunte le seguenti: «, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;

     al comma 1, capoverso articolo 50, comma 1, le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonchè del sistema di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite le seguenti: «, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione», dopo le parole: «esigenze formative;» sono inserite le seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;», dopo le parole: «programmi operativi» sono inserite le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione», dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea;» sono inserite le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;» e dopo le parole: «nonchè dalla vigente legislazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni»;

     al comma 1, capoverso articolo 51, comma 1, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;

     al comma 1, capoverso articolo 51-bis, comma 1, le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica»;

     al comma 1, capoverso articolo 51-ter, comma 1, le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;», le parole: «delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale» sono sostituite dalle seguenti: «delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», le parole: «in materia universitaria e alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione», le parole: «attuazione delle norme comunitarie e internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione delle norme europee e internazionali», dopo le parole: «completamento dell'autonomia universitaria» sono inserite le seguenti: «e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», dopo le parole: «formazione di grado universitario» sono inserite le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale», dopo le parole: «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» sono inserite le seguenti: «e accademica», dopo le parole: «sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «nonchè nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite le seguenti: «, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca», le parole: «comunitario ed» sono sostituite dalle seguenti: «europeo e», dopo le parole: «programmi operativi» è inserita la seguente: «nazionali» e dopo le parole: «diffusione della cultura scientifica» sono inserite le seguenti: «e artistica»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015):

     a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del bilancio della stessa Agenzia, per un numero complessivo di dieci unità, di cui sei appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F4, tre appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F1, e una appartenente alla II area funzionale, fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale di lavoro - ex comparto Ministeri, per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a quindici unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica, entro una spesa massima di euro 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti»;

     al comma 2, le parole: «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «655.000 euro per l'anno 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» sono inserite le seguenti: «presso il medesimo Dipartimento»;

     al comma 2, dopo le parole: «sono assegnate» sono inserite le seguenti: «le strutture,» e dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «presso il medesimo Dipartimento»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

     3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi»;

     i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di un'apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, nè rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

     5. Il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza»;

     al comma 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti»;

     i commi 7 e 8 sono soppressi;

     dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

     «9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     "f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonchè per la gestione giuridica ed economica del relativo personale".

     9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento».

 

     Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 3-bis (Funzione dirigenziale tecnica). - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

     a) accesso riservato al personale docente ed educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che siano confermati in ruolo;

     b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, a cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

     c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

     d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;

     e) previsione di un periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli;

     f) previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè del Ministero dell'istruzione.

     2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

     Art. 3-ter (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca). - 1. All'articolo 12, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine".

     2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";

     b) all'articolo 35, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

     "3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonchè alla loro pertinenza ai fini del concorso";

     c) all'articolo 52, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonchè degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater".

     Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

     2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.

     3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso"».

 

     All'articolo 4:

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una prevista in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro»;

     al comma 3, le parole: «nonchè il successivo conferimento degli incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano altresì il successivo conferimento degli incarichi»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra le altre, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca»;

     al comma 7, le parole: «con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonchè dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca»;

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate»;

     al comma 12, le parole: «regolarità amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «regolarità amministrativa».

 

     All'articolo 5:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

     a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, a 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

     2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

 

     È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

     «Tabella A (articolo 3, comma 3-bis)