§ 52.2.8 – D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518.
Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:21/08/1945
Numero:518


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.  [2]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 


§ 52.2.8 – D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518.

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa.

(G.U. 11 settembre 1945, n. 109).

 

     Art. 1.

     Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani sono istituite Commissioni locali, ripartite territorialmente come dalla tabella allegata al presente decreto. Esse sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione:

     1) del Ministero dell'assistenza post-bellica: il presidente;

     2) del Ministero della guerra, due membri, ufficiali delle Forze armate, aventi i requisiti per la qualifica di partigiano;

     3) dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.):

     a) per ogni Commissione a nord della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del. C.VL. ed esistente prima del 25 aprile 1945 nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione stessa;

     b) per ogni Commissione a sud della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.L.N. e due membri per le formazioni indipendenti dal C.L.N.;

     c) per la Commissione della Campania, due membri per ogni partito aderente al C.L.N.

 

          Art. 2.

     Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani di altri Stati, è istituita una analoga Commissione, avente sede in Roma. I rappresentanti designati dall'A.N.P.I. saranno in numero di sei.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dell'assistenza post-bellica è incaricato di curare lo svolgimento dei lavori delle Commissioni di cui agli articoli precedenti.

 

          Art. 4. [1]

     Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di un presidente scelto tra i partigiani e di otto membri, dei quali tre designati dai tre Ministri delle forze armate e cinque in rappresentanza dei partigiani.

 

          Art. 5.

     Le proposte di ricompensa al valore per i partigiani sono esaminate dalle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2, le quali, se ritengono di non doverle accogliere, le trasmettono alla Commissione di cui all'art. 4 che decide inappellabilmente.

 

          Art. 6.

     Ogni Commissione provvede alla nomina nel proprio seno di un segretario.

     Per la raccolta degli elementi necessari al loro lavoro, gli uffici di segreteria delle Commissioni si varranno delle notizie trasmesse dai rappresentanti militari italiani regionali e provinciali (I.M.P.R.), dagli Uffici stralcio dei comandi regionali e di zona del C.V.L., dall'A.N.P.I., dai Ministeri dell'assistenza post-bellica e della guerra, nonché di tutte le informazioni che potranno altrimenti raccogliere.

 

          Art. 7.

     E' riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

     1 - ai decorati al valore per attività partigiana;

     2 - a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

     3 -

     a) coloro che a nord della linea Gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute dipendenti da C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

     b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.L.N. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

     4 -

     a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

     b) agli appartenenti, a sud della linea Gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

     c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.L.N., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

     5 -

     a) coloro che hanno fatto parte, a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;

     b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nella attività del C.L.N.;

     c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N., possono documentare di aver appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

     6 - a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;

     7 - a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica, hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.

 

          Art. 8.

     E' riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione:

     1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano;

     2) agli assassinati dai nazi-fascisti perché prigionieri politici, quali ostaggi, o per rappresaglia;

     3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.

 

          Art. 9.

     E' riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, nei casi di cui all'articolo precedente, abbiano riportato mutilazioni od invalidità.

 

          Art. 10.

     E' riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui ai precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane.

 

          Art. 11.

     Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri paesi europei, la Commissione competente potrà derogare ai requisiti di tempo previsti negli articoli precedenti.

     Le qualifiche non sono concesse a chi, pur avendo i requisiti di partigiano o di patriota, ne è divenuto indegno per la sua condotta morale.

 

          Art. 12. [2]

     Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno del ritorno in Patria.

 

          Art. 13.

     Le Commissioni locali pubblicheranno, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'assistenza post-bellica, gli elenchi di coloro ai quali avranno riconosciuto la qualifica di cui agli articoli 7, 8, 9, 10. Tali qualifiche diverranno definitive solo nei riguardi di coloro per i quali non sarà proposto alcun reclamo entro un mese dalla pubblicazione.

 

          Art. 14.

     Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in formazioni partigiane, attesta falsamente in certificati, tesserini od altri documenti che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, è punito ai sensi dell'art. 480 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

     Chiunque, fuori del caso precedente, attesta comunque falsamente che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, ai fini di fargli riconoscere una delle qualifiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, è punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

     Chiunque, senza aver concorso nella falsità, fa uso di documenti attestanti falsamente che egli ha preso parte alla lotta di liberazione è punito ai sensi dell'art. 489 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

     La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui ai comma precedenti sono commessi a fine di lucro.

     Il colpevole inoltre perde la qualifica di partigiano o di patriota.

 

          Art. 15.

     Le designazioni di cui agli articoli 1 e 2 dovranno avvenire entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In mancanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà di ufficio alla nomina su designazione del Ministero dell'assistenza post-bellica.

 

          Art. 16.

     Il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 aprile 1945, numero 158, è abrogato.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 215.

[2] Per la proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 7 bis, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 e l'art. 1, comma 10 bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.