§ 88.4.11 - L. 8 agosto 2019, n. 81.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.4 lavoro nello spettacolo
Data:08/08/2019
Numero:81


Sommario
Art. 1. 


§ 88.4.11 - L. 8 agosto 2019, n. 81.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

(G.U. 12 agosto 2019, n. 188)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 59

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     al capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «tecnico ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,», dopo le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,» sono inserite le seguenti: «i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche», dopo la parola: «complessivamente» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1° luglio 2019» e la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei»;

     al capoverso 3-bis, il secondo periodo è soppresso;

     al capoverso 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: «attraverso il» è inserita la seguente: «puntuale»;

     al capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3-bis»;

     al comma 2:

     al capoverso 2-ter, alinea, primo periodo, dopo le parole: «schema tipo» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico,»;

     al capoverso 2-ter, lettera a), le parole: «convertito con modificazioni, in legge» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge»;

     al capoverso 2-ter, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto»;

     al capoverso 2-ter, lettera c), dopo le parole: «tempo determinato,» sono inserite le seguenti: «stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo»;

     al capoverso 2-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, quando» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,»;

     al capoverso 2-septies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

     al capoverso 2-octies, primo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e le parole: «di concorso» sono soppresse;

     al capoverso 2-octies, secondo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e dopo le parole: «al personale amministrativo che» sono inserite le seguenti: «alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:»;

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo utilizzando»;

     al comma 2, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo utilizzando».

     All'articolo 3:

     al comma 1, lettera b):

     al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;

     al numero 3), le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono inserite le seguenti: «da produttori indipendenti»;

     al numero 5), capoverso 3-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;

     al numero 7), capoverso 4-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono aggiunte le seguenti: «da produttori indipendenti»;

     al comma 1, lettera c):

     al numero 2), capoverso 1-bis, lettere a) e b), le parole: «l'aumento dell'aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b),»;

     al numero 5), capoverso 5, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;

     al comma 1, lettera e), numero 2), le parole: «e 44-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 44-quater»;

     al comma 2, dopo le parole: «comma 1-bis,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo,»;

     al comma 4, alla lettera a) è premessa la seguente:

     «0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo"»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,".

     4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero"».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis (Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50). - 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre";

     c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta"».

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico). - 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

     b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

     3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis (Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali). - 1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 milioni di euro per l'anno 2019";

     b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore delle istituzioni" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonchè da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019".

     2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale" sono sostituite dalle seguenti: "8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019".

     3. All'onere derivante dalla lettera a) del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

     a) quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal comma 2;

     b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

     Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali».