Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 29/10/2019 |
Numero: | 126 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria |
Art. 1 bis. Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica |
Art. 1 ter. Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica |
Art. 1 quater. Disposizioni urgenti in materia di supplenze |
Art. 1 quinquies. Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria |
Art. 1 sexies. Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali |
Art. 2. Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità [...] |
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico |
Art. 4. Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca |
Art. 5. Semplificazioni in materia universitaria |
Art. 6. Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca |
Art. 7. Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92 |
Art. 8. Disposizioni contabili |
Art. 9. Copertura finanziaria |
Art. 9 bis. Clausola di salvaguardia |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 57.7.689 - D.L. 29 ottobre 2019, n. 126. [1]
Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
(G.U. 30 ottobre 2019, n. 255)
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonchè per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria [3].
5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del
7. [È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonchè nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del
8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto [7].
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche [8];
e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);
f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purchè:
1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
2) [conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
3) [superino la prova di cui al comma 13, lettera c)] [9].
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria [10].
11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro [11]:
a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10 [12];
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni;
f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.
13. [Con decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti [13]:
a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del
c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del
15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del
16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17 [19].
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al
a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi [20].
17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonchè i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter [21].
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies [23].
17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo» [24].
17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 399 del testo unico di cui al
18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della
18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del
18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonchè ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020 [28].
18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del
18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del
«4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» [31].
18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-sexies [32].
18-octies. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del
18-novies. [Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies] [34].
18-decies. [Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
18-undecies. [Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento] [36].
19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
Art. 1 bis. Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica [37]
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del
3. Nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado [40].
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 1 ter. Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica [41]
1. Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonchè i relativi obiettivi formativi.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 1 quater. Disposizioni urgenti in materia di supplenze [42]
1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso».
2. [Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno] [43].
3. [I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della
4. All'articolo 1, comma 107, della
Art. 1 quinquies. Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria [45]
1. All'articolo 4 del
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonchè modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».
Art. 1 sexies. Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali [46]
1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.
Art. 2. Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche
1. All'articolo 29, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;
d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;
e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» [47].
2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.
2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonchè, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della
5. All'articolo 58 del
a) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;
b) al comma 5-bis, la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo» e dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi»;
c) al comma 5-ter, le parole: «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»,la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo», le parole: «non può partecipare» sono sostituite dalle seguenti: «non possono partecipare:», dopo le parole: «
d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, nè può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-tersono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, nè ai fini giuridici nè a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter»;
e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
«5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purchè includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;
b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della
6. L'articolo 22, comma 15, del
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico
1. All'articolo 2 della
«4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonchè i dirigenti scolastici sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.» [54].
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del
Art. 4. Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca [56]
1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricercae alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, nonchè alla società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della
Art. 5. Semplificazioni in materia universitaria
1. Alla
a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;
b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».
2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della
Art. 6. Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca
1. All'articolo 12 del
«4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del
4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del
4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del
1-bis. Dopo l'articolo 12 del
«Art. 12 bis. (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato). - 1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del
Art. 7. Modificazioni alla
1. All'articolo 2 della
«9-bis. L'intervento previsto dal presente articolo non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.» [60].
Art. 8. Disposizioni contabili
1. Il Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
3. All'articolo 1, comma 4, della
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
5. All'articolo 1, comma 128, della
Art. 9. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, nonchè dalle lettere c) ed e) del presente comma, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 19,730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 23,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede [63]:
a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a), 3 e 4, e 8, comma 3 [64];
b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della
c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del
e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del
e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [66].
Art. 9 bis. Clausola di salvaguardia [67]
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
(G.U. 30 ottobre 2019, n. 255)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonchè per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;
Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonchè per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 17, comma 1, del
5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del
7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5.
8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;
e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);
f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purchè:
1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.
11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:
a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d);
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni;
f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.
13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del
c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del
15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del
16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell'anno scolastico 2020/2021 e nelle regioni nelle quali le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 114, della
18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della
19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
Art. 2. Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche.
1. All'articolo 29, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;
d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;
e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo,».
2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della
5. All'articolo 58 del
a) al comma 5-ter le parole «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del
b) al comma 5-quater dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, nè ai fini giuridici nè a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter.».
6. L'articolo 22, comma 15, del
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico.
1. All'articolo 2 della
2. Fermo restando l'articolo 5 del
Art. 4. Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della
Art. 5. Semplificazioni in materia universitaria
1. Alla
a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;
b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».
2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della
Art. 6. Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca
1. All'articolo 12 del
«4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del
4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del
Art. 7. Modificazioni alla
1. All'articolo 2 della
«9-bis. L'intervento previsto non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
Art. 8. Disposizioni contabili
1. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
3. All'articolo 1, comma 4, della
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
5. All'articolo 1, comma 128, della
Art. 9. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le lettere c) ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 8,080 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e commi 3 e 4, 8, comma 3;
b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della
c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del
e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del
[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 14 del
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Lettera così modificata dall'art. 14 del
[9] Comma modificato dalla L. di conversione. I punti 2) e 3) della lett. g) sono stati soppressi dall'art. 59 del
[10] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del
[11] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[12] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[13] Alinea già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del
[14] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[15] Comma abrogato dall'art. 59 del
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 bis del
[28] Comma inserito dalla L. di conversione.
[29] Comma inserito dalla L. di conversione.
[30] Comma inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma inserito dalla L. di conversione.
[34] Comma inserito dall'art. 1, comma 980, della
[35] Comma inserito dall'art. 1, comma 980, della
[36] Comma inserito dall'art. 1, comma 980, della
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Comma già modificato dall'art. 5 del
[39] Comma sostituito dall'art. 47 del
[40] Comma così modificato dall'art. 47 del
[41] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Comma abrogato dall'art. 2 del
[44] Comma abrogato dall'art. 2 del
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[47] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[48] Comma inserito dall'art. 6 bis del
[49] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1, comma 885, della
[50] Comma così modificato dall'art. 1, comma 885, della
[51] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[52] Comma inserito dalla L. di conversione.
[53] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 972, della
[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[56] Articolo sostituito dalla L. di conversione.
[57] Alinea così modificato dall'art. 20 del
[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[63] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[64] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[65] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[67] Articolo inserito dalla L. di conversione.