Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 21/05/2019 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 2.4.277 - L. 21 maggio 2019, n. 44.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.
(G.U. 28 maggio 2019, n. 123)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2019, N. 27
All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 23.1:
al comma 1, le parole da: «contratti e agli accordi di filiera» fino a: «(DOP)» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del
al comma 2, le parole da: «, fra l'altro,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonchè di promuovere la qualità dei prodotti made in Italy»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, le parole da: «in identico ammontare» fino a: «massimali stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonchè quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato»;
al comma 3, dopo la parola: «adottato» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,»;
al comma 4:
al primo periodo, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «ventesimo»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni».
All'articolo 4:
al comma 1:
al capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «ruoli emessi dall'AGEA» sono inserite le seguenti: «o dalle regioni»;
al capoverso 10-quater, dopo le parole: «dall'AGEA» sono inserite le seguenti: «o dalle regioni»;
dopo il capoverso 10-quater sono aggiunti i seguenti:
«10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del
10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale). - 1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini ("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «minima di cinque mesi» sono inserite le seguenti: «e massima di dieci mesi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con relativo porzionamento sottovuoto».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia). - 1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.
2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, le parole da: «in identico ammontare» fino a: «massimali stabiliti»sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei Comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della
2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonchè i relativi casi di revoca e di decadenza».
All'articolo 8:
al comma 1, il capoverso Art. 18-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria). - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.
3. In applicazione dell'articolo 21-bis della
4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria».
Al capo II sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 8-bis. (Modifica all'articolo 54 del
"5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000".
Art. 8-ter. (Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa). - 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla
2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del
3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della
4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della
Art. 8-quater. (Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia). - 1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 2, le parole da: «in identico ammontare» fino a: «massimali stabiliti»sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. (Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni). - 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della
"6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del
Art. 10-ter. (Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune). - 1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).
2. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del
3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del
4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.
Art. 10-quater. (Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari). - 1. Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del
2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della
3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del
4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.
Art. 10-quinquies. (Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero). - 1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al
All'articolo 11:
al comma 1, dopo le parole: «per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,»;
al comma 2, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri».
Al capo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 11-bis. (Misure per il sostegno del settore suinicolo). - 1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonchè a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo».
Dopo il capo IV è inserito il seguente:
«Capo IV-bis - Misure a sostegno del settore ittico.
Art. 11-ter. (Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio). - 1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al
a) all'articolo 9, comma 3, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione";
b) all'articolo 11:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro";
3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)";
4) al comma 6, le parole da: "al comma 5" fino a: "prodotto ittico" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione";
5) al comma 10, lettera a), le parole da: "I predetti importi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)";
6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6";
c) all'articolo 12:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione";
2) al comma 4, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione".
2. All'articolo 40, comma 6, della
All'articolo 12:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni» e dopo le parole: «di cui alla suddetta ordinanza» sono inserite le seguenti: «, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto,»;
al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al terzo periodo, le parole da: «di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a.» fino a: «le competenze maturate e non corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica», dopo le parole: «di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto,» sono inserite le seguenti: «previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonchè degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-bis,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1» sono inserite le seguenti: «, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006»;
al terzo periodo, le parole: «per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1»;
al quarto periodo, le parole: «le medesime finalità» sono sostituite dalle seguenti: «le finalità di cui al presente comma»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
All'articolo 13:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «conseguenti all'attuazione del presente decreto».
Nel titolo, dopo le parole: «settori agricoli in crisi e» sono inserite le seguenti: «del settore ittico nonchè».