Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.1 combustibili |
Data: | 15/07/2022 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 40.1.267 - L. 15 luglio 2022, n. 91.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
(G.U. 15 luglio 2022, n. 164)
1. Il
2. Il
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della
2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis .».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela). - 1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, entro il termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del
Art. 1-ter (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022). - 1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
Art. 1-quater (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022). - 1. In deroga alle disposizioni del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di credito d'imposta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;
al comma 3, dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del
3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale). - 1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «testo unico delle accise approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al»;
al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
6-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo 18 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso Art. 15.1, comma 2, dopo le parole: «dell'8 gennaio 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 5:
al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, dopo le parole: «dalla
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non più funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata "Zona falcata" di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «terzo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «dalla soluzione tecnica di collegamento» sono sostituite dalle seguenti: «della soluzione tecnica per il collegamento», le parole: «da un cronoprogramma di» sono sostituite dalle seguenti: «del cronoprogramma della» e le parole: «, nonchè da una descrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè della descrizione»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «un fondo pari a» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo con la dotazione di»;
al comma 10, lettera e), le parole: «62 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «62, comma 5»;
al comma 12, le parole: «di cui ai commi, 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 9», le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'allegato 1 al» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto»;
al comma 14, dopo le parole: «quanto a 30 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», dopo le parole: «dal 2024 al 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «dal 2027 al 2043», ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 307 e quanto a» sono sostituite dalle seguenti: «n. 307, e, quanto a».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale). - 1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Tale prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, le parole: «al comma 8, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 8:
2.1) alla lettera a), le parole: "3 MWh" sono sostituite dalle seguenti: "8 MWh";
2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: "esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra," sono inserite le seguenti: "e per gli impianti di produzione di biometano,";
2.3) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:»;
al comma 2, dopo le parole: «dei progetti di impianti» sono inserite le seguenti: «di produzione»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2, comma 1, del
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al
2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater.
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della
2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purchè le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
All'articolo 7:
al comma 2, secondo periodo, le parole: «Se la decisione del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Se il Consiglio dei ministri»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del
3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del
3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire). - 1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
All'articolo 9:
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla
All'articolo 10:
al comma 1:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al
g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2) al comma 2, le parole: "alle lettere da a) a e)" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonchè l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori";
alla lettera c), dopo le parole: «all'articolo 25, comma 5,» sono inserite le seguenti: «al secondo periodo, dopo le parole: "su istanza del proponente" sono inserite le seguenti: "corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute" ed»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "Contestualmente può chiedere al proponente" sono inserite le seguenti: ", anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura,"»;
alla lettera d), le parole: «Parte Seconda, il punto 4) è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «parte seconda:
1) al punto 2):
1.1) dopo le parole: "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
1.2) dopo le parole: "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
2) il punto 4) è soppresso».
All'articolo 11:
al comma 1, capoverso 4-septiesdecies, quarto periodo, le parole: «è applicabile, anche» sono sostituite dalle seguenti: «è applicabile anche»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del
alla rubrica, le parole: «asset esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica».
All'articolo 12:
al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, le parole: «Con la medesima comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime comunicazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonchè i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «3 aprile 2006, n. 152» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alle lettere d) ed e), dopo le parole: «comma 4-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;
al comma 6, le parole: «ogni singolo intervento» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun intervento».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), le parole: «a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: "dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: "dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142"».
Al capo I del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis (Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci). - 1. All'articolo 29-bis, comma 1, del
All'articolo 15:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Federazione Russia» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione russa», le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SACE S.p.A.», la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti» e la parola: «supportare» è sostituita dalla seguente: «sostenere»;
al secondo periodo, le parole: «sia limitata» sono sostituite dalle seguenti: «è limitata» e le parole: «siano ad esse riconducibili» sono sostituite dalle seguenti: «sono conseguenza di tali circostanze»;
al comma 5:
alla lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
alla lettera e), le parole: «in conformità della» sono sostituite alle seguenti: «in conformità alla»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè del
al comma 7, terzo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»;
al comma 9, alinea, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.»;
al comma 10, le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.» e le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»;
al comma 11:
al primo e al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»;
al terzo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;
al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»;
al comma 13, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.» e le parole: «massimo di euro» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. In considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie imprese insediate al loro interno, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze nonchè i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. All'articolo 10, comma 1, del
alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.A.».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Disposizioni urgenti in materia di liquidità). - 1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19 del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: "difficoltà, concede" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuna richiesta";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà";
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: "cinque rate" sono sostituite dalle seguenti: "otto rate";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il carico non può essere nuovamente rateizzato";
3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza".
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 15-ter (Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale). - 1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.».
All'articolo 16:
al comma 1, capoverso 55-bis, numero 1), dopo le parole: «a titolo esemplificativo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «forme» è sostituita dalla seguente: «fonti».
All'articolo 17:
al comma 1, lettera a):
al numero 1), le parole: «l'occupazione,» sono sostituite dalle seguenti: «l'occupazione»;
al numero 2), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti», le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le parole: «disciplinate, in conformità con la» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati, in conformità alla»;
alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.».
All'articolo 18:
al comma 5, primo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis (Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale) - 1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 3, commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del
Art. 18-ter (Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche). - 1. All'articolo 30, comma 4, del
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attestato mediante dichiarazione» e le parole: «decreto del Presidente della Repubblica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;
al comma 2, le parole: «a ISMEA» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISMEA»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis, del
"4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili».
Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 20-bis (Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole). - 1. All'articolo 14, primo comma, della
Art. 20-ter (Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del
a) al primo periodo, dopo la parola: "forniture" sono inserite le seguenti: ", prestazioni professionali";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione";
c) al secondo periodo, le parole: "A tal fine" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di cui al primo periodo,".
2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: «da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «, da adottare» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto,»;
alla rubrica, dopo le parole: «Credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «per la».
All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole: «funzionamento delle sale cinematografiche» sono inserite le seguenti: «, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), punto i., del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017.
1-quater. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del
1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del
1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del settore audiovisivo».
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale). - 1. Al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la transizione ecologica del Paese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonchè di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
All'articolo 25:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «dal personale» sono sostituite dalle seguenti: «da personale»;
al terzo periodo, le parole: «30 marzo 2021, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165».
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia). - 1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonchè le coordinate di un conto corrente bancario a sè intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonchè delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.
6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.
8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonchè la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
All'articolo 26:
al comma 1, quarto periodo, le parole: «dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «primo periodo, del» è inserita la seguente: «medesimo»;
al comma 4:
alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
alla lettera b), dopo le parole: «n. 21 del 2022» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,», le parole: «secondo le modalità previste di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo» e le parole: «corredata da attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «corredata di attestazione»;
al comma 5, lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 7:
all'alinea:
al primo periodo, le parole: «è istituto» sono sostituite dalle seguenti: «, è istituito»;
al terzo periodo, le parole: «al quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 7-bis», le parole: «integralmente finanziati» sono sostituite dalle seguenti: «integralmente finanziati,», le parole: «relativi al Piano» sono sostituite dalle seguenti: «, relativi al Piano» e le parole: «e quelli in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelli in relazione ai quali»;
al quarto periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
al primo capoverso:
all'alinea, le parole: «Con uno o più decreti» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis. Con uno o più decreti» e dopo le parole: «di accesso al Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 7»;
alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «determinazione delle»;
alla lettera f), le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;
al secondo capoverso, le parole: «Per gli interventi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «7-ter. Per gli interventi degli enti locali», le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-bis», le parole: «al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e dopo le parole: «degli interventi medesimi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «previsti dall'accordo quadro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 11, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «di ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo
al secondo periodo, le parole: «da ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.»;
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del
al comma 13, le parole: «in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla spesa».
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa). - 1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonchè, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al
a) alla lettera a), le parole: "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono soppresse;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti"».
L'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori). - 1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto nè rilevano ai fini della durata della concessione.
3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
All'articolo 28:
al comma 1, capoverso Art. 14-bis:
al comma 1, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione», le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuito» e le parole: «per gli anni 2022-2028» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2025»;
al comma 4:
alla lettera b), le parole: «dal cronoprogramma» sono sostituite dalle seguenti: «del cronoprogramma»;
alla lettera e), la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
al comma 6, alinea, le parole: «parametri inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «valori inferiori»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «e il raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti: «e l'accertamento del raggiungimento»;
al secondo periodo, le parole: «iscritti alle discipline» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti ai corsi nelle discipline», le parole: «alla rispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «la rispondenza» e le parole: «all'innalzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'innalzamento»;
al comma 2, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca, alla
a) all'articolo 21, comma 2:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis";
2) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: «se previsto dai rispettivi bandi,»;
b) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
"Art. 21-bis (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca). - 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonchè agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese, è istituita, presso il Ministero dell'università e della ricerca, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata 'Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricercà.
2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:
a) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonchè di attrarre finanziamenti del settore privato;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b);
c) coadiuva il Comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;
d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi".
2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della
2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della
2-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 886, della
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonchè disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: «o rincari» sono sostituite dalle seguenti: «o dai rincari».
All'articolo 30:
al comma 1, primo periodo, le parole: «e 14-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «, e 14-bis».
Nell capo III del titolo I, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:
«Art. 30-bis (Semplificazioni in materia di telecomunicazioni). - 1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica";
2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della
b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dei beni immobili" sono inserite le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi" e le parole: "può esperirsi" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore può esperire";
d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù" sono inserite le seguenti: "entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».
Alla rubrica del titolo II, la parola: «accoglienza» è sostituita dalle seguenti: «di accoglienza».
All'articolo 31:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei datori di lavoro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo la parola: «convertito» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, dopo le parole: «commi da 1 a 4» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 32:
al comma 1, primo periodo, le parole: «e reddito personale» sono sostituite dalle seguenti: «, e di reddito personale» e le parole: «di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;
al comma 4, le parole: «e ogni altra» sono sostituite dalle seguenti: «e da ogni altra»;
al comma 7, dopo le parole: «commi da 1 a 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 8, secondo periodo, le parole: «e sono valutate come al» sono sostituite dalle seguenti: «e sono valutate con il punteggio previsto al»;
al comma 11:
al primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto e» sono inserite le seguenti: «che sono»;
al secondo periodo, le parole: «e non essere» sono sostituite dalle seguenti: «e non devono essere»;
al comma 13, primo periodo, le parole: «che, nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, che, nel 2021,»;
al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «nel 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «nel 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 18:
al primo periodo, dopo le parole: «Ai nuclei» è inserita la seguente: «familiari» e le parole: «di cui decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto-legge»;
al secondo periodo, le parole: «nei nuclei» sono sostituite dalle seguenti: «ai nuclei»;
al comma 19, le parole: «L'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «Le indennità» e la parola: «concorre» è sostituita dalla seguente: «concorrono»;
al comma 21, dopo le parole: «commi da 8 a 18» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro è attribuita, per l'anno 2022, un'indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1. All'articolo 1, comma 251-ter, della
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 34:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «da ANPAL Servizi Spa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società ANPAL Servizi Spa,» e dopo le parole: «dal 1° giugno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «tra ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'ANPAL»;
al comma 2, le parole: «quantificati in non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «ad ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANPAL».
Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Modifica all'articolo 4, del
"9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 7 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua"».
All'articolo 35:
al comma 1, primo periodo, le parole: «del caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici» e le parole: «con dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «e del Ministro delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture» e le parole: «dell'acquisito» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto».
All'articolo 36:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «costituisce» è sostituita dalla seguente: «costituiscono»;
al secondo periodo, le parole: «dagli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stesse»;
al terzo periodo, le parole: «1 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile»;
al quarto periodo, dopo le parole: «dal presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,»;
al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «nel primo trimestre 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Interpretazione autentica di norme del
Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
«Art. 37-bis (Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia). - 1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonchè di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della
a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del
b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della categoria funzionale dell'immobile.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia».
All'articolo 38:
al comma 1, le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».
All'articolo 39:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:
«Art. 39-bis (Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale). - 1. È concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 40:
al comma 1, dopo le parole: «del Servizio sanitario» è inserita la seguente: «nazionale»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 13 del
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "spesa per energia elettrica" sono inserite le seguenti: "e gas";
b) il comma 6.1 è sostituito dal seguente:
"6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del
5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della
Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane). - 1. I comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al
2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti».
L'articolo 41 è sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonchè destinazione di risorse alla città metropolitana di Roma Capitale). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine di destinare alla città metropolitana di Roma Capitale risorse per la gestione delle spese correnti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58».
All'articolo 42:
al comma 1, primo periodo, la parola: «seicentomila» è sostituita dalla seguente: «cinquecentomila»;
al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 4» e dopo le parole: «70 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del
5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del
5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con le province destinatarie del finanziamento, è individuato il Piano degli interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi, identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
alla rubrica, le parole: «obiettivi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle».
All'articolo 43:
al comma 1, primo periodo, le parole: «che sono in procedura» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali è in corso l'applicazione della procedura» e le parole: «presso il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione del Ministero»;
al comma 2, le parole: «e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022», le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2022», le parole: «parte o tutte le misure» sono sostituite dalle seguenti: «, in tutto o in parte, le misure» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria»;
al terzo periodo, dopo le parole: «da ripianare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022»;
al quarto periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
al comma 8, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
al comma 9, le parole: «della milestone» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo intermedio».
All'articolo 44:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
alle lettere b) e c), dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;
al comma 2, dopo le parole: «del decreto-legge n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,» e dopo le parole: «le unità ivi indicate» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 45:
al comma 1, capoverso 2, la parola: «istituto» è sostituita dalla seguente: «istituito» e dopo le parole: «nel rispetto del comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 2, quarto periodo, le parole: «
All'articolo 47:
al comma 2, terzo periodo, le parole: «decreto legislativo n. 28 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 28 gennaio»;
ai commi 8, terzo periodo, e 12, primo periodo, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
al comma 11, secondo periodo, le parole: «, prima della predetta scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «prima della predetta scadenza,»;
al comma 13, secondo periodo, le parole: «e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze»;
ai commi 15 e 16, primo periodo, dopo le parole: «bilancio generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «ucraino, di cui al comma 14,»;
al comma 16, secondo periodo, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e la parola: «predetto» è soppressa;
al comma 21, dopo le parole: «per l'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 48:
al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle seguenti: «crisi ucraina».
Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 48 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 48-bis (Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina). - 1. All'articolo 12 del
"7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a navi o ad aeromobili, come definiti dagli articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonchè a imbarcazioni o a navi da diporto, come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al
7-ter. Durante la vigenza della misura e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione all'avente diritto".
2. All'articolo 9, comma 8, del
a) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta";
b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del
Art. 48-ter (Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati). - 1. Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della
All'articolo 49:
al comma 2, capoverso Art. 31-bis, comma 1, dopo le parole: «
al comma 4, le parole: «trova applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applica», le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e dopo le parole: «3-quater» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 6, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal primo periodo,».
All'articolo 50:
al comma 2, lettera l), capoverso 1, primo periodo, le parole: «n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131» sono sostituite dalle seguenti: «2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131»;
al comma 3, le parole: «del 23 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 18 dicembre 2019».
All'articolo 51:
al comma 1, le parole: «euro 7.004.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.236.500»;
al comma 3, le parole: «pari 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 5 milioni»;
al comma 4, le parole: «pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022», le parole: «quanto a 8,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 11,832 milioni», le parole: «per l'anno 2022 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, mediante» e le parole: «della cultura, e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura e, quanto»;
al comma 8, lettera d), numero 2), la parola: «1-bis)» è sostituita dalla seguente: «1-bis»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:
"a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti";
b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi" sono sostituite dalle seguenti: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità";
c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:
"a) presidente: non inferiore a generale di divisione".
8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica del "soccorritore militare per le forze speciali", in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonchè i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali».
Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti:
«Art. 51-bis (Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana). - 1. All'articolo 54-ter, comma 2, primo periodo, del
Art. 51-ter (Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2). - 1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "1° febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2022";
2) alla lettera b), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono inserite le seguenti: ", dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022" e le parole: "nel rispetto delle indicazioni e nei" sono sostituite dalle seguenti: "neanche oltre i";
3) alla lettera c), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono inserite le seguenti: ", dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022" e la parola: "entro" è sostituita dalle seguenti: "neanche oltre";
b) al comma 6, primo periodo, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "duecentosettanta"».
All'articolo 52:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis (Disposizioni in materia di società benefit). - 1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del
2. Al comma 2 dell'articolo 38-ter del
3. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 54:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato";
2) al terzo periodo, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o più";
b) al comma 10-bis:
1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o più";
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023"».
All'articolo 55:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
All'articolo 56:
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «operati» è sostituita dalla seguente: «operate»;
al terzo periodo, le parole: «, ai relativi oneri,» sono sostituite dalle seguenti: «ai relativi oneri»;
al quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 178, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b),»;
al comma 3, capoverso 7-bis, primo periodo, le parole: «del CIPESS» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e le parole: «d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».
All'articolo 58:
al comma 1, le parole: «del decreto-legge 1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 1° marzo»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attività di cui all'articolo 23 del
al comma 3, le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «indebitamento netto,» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a» e le parole: «5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025,» sono soppresse;
alla lettera d), le parole: «annui dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi specificati».
Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
«Art. 58-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».
All'allegato 1:
alla sezione B:
al paragrafo 3, la parola: «declinati» è sostituita dalla seguente: «specificati»;
al paragrafo 7, primo periodo, la parola: «declina» è sostituita dalla seguente: «specifica»;
al paragrafo 8, la parola: «declinati» è sostituita dalla seguente: «previsti»;
al paragrafo 9, terzo periodo, dopo la parola: «inerenti» è inserita la seguente: «a»;
al paragrafo 10, dopo le parole: «rilascio delle Garanzie» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla sezione E:
al paragrafo 1, le parole: «recupero crediti» sono sostituite dalle seguenti: «recupero dei crediti»;
al paragrafo 2, le parole: «direttamente le attività di recupero dei crediti» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di recupero dei crediti direttamente».
L'allegato 2 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO 2
(articolo 42, comma 1)
»
Dopo l'allegato 3 è inserito il seguente:
«ALLEGATO 3-bis
(articolo 58, comma 4-bis)
»
All'allegato 4:
le parole: «(importi in milioni di euro) - (importi in milioni di euro)» sono sostituite dalle seguenti: «(importi in milioni di euro)».