Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 08/04/2020 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 |
Art. 2. Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 |
Art. 2 bis. Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti |
Art. 2 ter. Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie |
Art. 3. Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione |
Art. 4. Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego |
Art. 4 bis. Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 |
Art. 5. Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia |
Art. 6. Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari |
Art. 7. Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica |
Art. 7 bis. Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale |
Art. 7 ter. Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica |
Art. 7 quater. Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica |
Art. 7 quinquies. Semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale |
Art. 8. Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 57.1.161 - D.L. 8 aprile 2020, n. 22. [1]
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica [2].
(G.U. 8 aprile 2020, n. 93)
Art. 1. Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali [3].
2-bis. [In deroga all'articolo 2, comma 1, del
3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 2, 3, 4 e 5, del
a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza nè sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione [6];
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del
c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni di esame, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinchè detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del
4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, in sede di scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del
b) la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonchè le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del
4-bis. È garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della
4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonchè con altri bisogni educativi speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [12].
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del
7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente [16].
7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del
7-quinquies. L'attività di cui al comma 7-quater non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [18].
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della
Art. 2. Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021
01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del
02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:
a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonchè della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonchè finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese [21].
03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese [22].
04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonchè per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del
05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del
06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del
07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della
08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 20 settembre 2020, nonchè degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del
b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti [29];
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del
d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonchè dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza [31].
2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al
2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della
3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, nonchè di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della
3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto «Istruzione e ricerca», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
4. All'articolo 4 della
a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
«6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo» [36].
4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del
4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Art. 2 bis. Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti [39]
1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, di seguito denominato «Tavolo», in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.
2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facoltà di scienze della formazione (Cunsf) e delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.
3. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonchè la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2 ter. Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie [40]
1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonchè l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal
Art. 3. Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del
2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del
2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al
2-ter. All'articolo 3, comma 5, del
a) la parola: «quarantacinque», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «venti»;
b) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci» [45].
Art. 4. Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego
1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del
Art. 4 bis. Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 18-bis, del
a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
b) le parole: «anche in regioni diverse» sono sostituite dalle seguenti: «anche in una regione diversa».
Art. 5. Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia
1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del
Art. 6. Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonchè per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale [50].
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al
2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del
3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della
4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del
Art. 7. Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica [55]
1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
Art. 7 bis. Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale [57]
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del
Art. 7 ter. Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica [59]
1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al
b) articolo 60 del
1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, nonchè per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
Art. 7 quater. Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica [62]
1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine di scadenza connesso agli adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
Art. 7 quinquies. Semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale [63]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 411, primo periodo, dopo le parole: «apposito comitato ordinatore,» sono inserite le seguenti: «nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e»;
b) al comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti»;
c) al comma 413, primo periodo, le parole: «Allo scadere del triennio di operatività» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409».
2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della
Art. 8. Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
(G.U. 8 aprile 2020, n. 93)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione;
Ritenuta, altresì, la necessità di dover prevedere misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonchè per assicurare la continuità, pur in costanza dell'emergenza epidemiologica, delle attività formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del
c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinchè detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del
4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del
b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonchè le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonchè con altri bisogni educativi speciali.
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della
Art. 2. Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonchè degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del
2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonchè del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Art. 3. Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del
2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del
Art. 4. Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego
1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del
Art. 5. Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia
1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del
Art. 6. Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonchè per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.
3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della
4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
Art. 7. Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla
Art. 8. Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione, modificato dall'art. 32 del
[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[6] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione. Per la modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del
[11] Comma inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione.
[17] Comma inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Comma inserito dalla L. di conversione.
[28] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[29] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[30] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[31] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[32] Comma inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma inserito dalla L. di conversione.
[35] Comma inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 19 del
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Articolo inserito dalla L. di conversione e sostituito dall'art. 5 del
[41] Comma già modificato dall'art. 5 del
[42] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 5 del
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Comma inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 5 del
[45] Comma inserito dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per la proroga del presente comma, vedi l'art. 6 del
[50] Per la proroga del presente comma, vedi l'art. 6 del
[51] Comma inserito dalla L. di conversione. Per la proroga del presente comma, vedi l'art. 6 del
[52] Comma inserito dalla L. di conversione.
[53] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del
[54] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per la modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del
[55] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[56] Per una modifica dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del
[57] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[58] Comma così modificato dall'art. 6 del
[59] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[60] Comma già modificato dall'art. 1, comma 812, della
[61] Comma inserito dall'art. 24 del
[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[63] Articolo inserito dalla L. di conversione.