Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 05/03/2021 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021 |
Art. 1 bis. (Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021). |
Art. 2. Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021 e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti |
Art. 3. Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio |
Art. 3 bis. (Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali). |
Art. 3 ter. (Disposizioni in materia di relazione di fine mandato). |
Art. 3 quater. (Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). |
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 39.1.100 - D.L. 5 marzo 2021, n. 25. [1]
Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonchè per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021 [2].
(G.U. 8 marzo 2021, n. 57)
Art. 1. Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021
1. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della
b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):
1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
2) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del
4) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.
2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della
2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del
Art. 1 bis. (Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021). [5]
1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni elettorali di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
Art. 2. Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021 e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti [6]
1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.
1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
1-ter. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al
Art. 3. Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio
1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della
2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
Art. 3 bis. (Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali). [9]
1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 3 ter. (Disposizioni in materia di relazione di fine mandato). [10]
1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del
Art. 3 quater. (Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). [11]
1. Per le medesime finalità del presente decreto, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte dei titolari degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.
3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al comma 1, o quelli subentrati ai sensi del comma 2, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle disposizioni sulla durata dei singoli mandati previste dall'articolo 2 della
4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari che prevedono termini diversi, la decorrenza immediata.
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto del permanere della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Considerata pertanto la necessità di assicurare che le consultazioni elettorali previste per l'anno 2021 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, tenendo conto della campagna vaccinale in corso;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021
1. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della
b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):
1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
2) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del
4) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.
2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della
Art. 2. Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021
1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.
Art. 3. Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio
1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della
2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 18 quinquies del
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.