Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 04/03/2015 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1 . |
§ 55.2.59 - L. 4 marzo 2015, n. 20.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.
(G.U. 5 marzo 2015, n. 53)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2015, N. 1
All'articolo 1:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
al comma 4, capoverso 4-quater, al primo periodo, dopo la parola: «rapidità» sono inserite le seguenti: «ed efficienza» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonchè gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:
"4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di ammissione alla procedura prevista dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura prevista dal presente decreto. In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente"».
All'articolo 2:
al comma 4, primo periodo, la parola: «disponibilità» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati»;
al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 8, le parole: «, e l'articolo 22-quater, comma 2, del
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del
8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato, dal commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice per le predette causali».
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento già promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni è prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del
1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: ", non oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità giudiziaria" e, all'ultimo periodo, la parola: "giurisdizionale" è sostituita dalla seguente: "giudiziaria".
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonchè di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del
al comma 2, le parole: «, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, come modificato dal comma 1,» sono soppresse e le parole: «è altresì titolare di altre contabilità speciali» sono sostituite dalle seguenti: «è titolare di contabilità speciali»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, con una relazione semestrale, alle Camere»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La liquidazione è determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non è soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente il danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo 1995»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto, sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì approvate, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono rispettare i principi della
2-ter. Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla citata
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Anticipazioni del fondo di rotazione). - 1. All'articolo 43 della
"9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della
All'articolo 5:
al comma 2, secondo periodo, le parole: «nonchè da un rappresentante della Regione Puglia» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè da tre rappresentanti della regione Puglia e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il Tavolo istituzionale ha il compito di verificare, decorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione, lo stato di applicazione del CIS Taranto.
2-ter. Il CIS Taranto deve contenere il Programma per le bonifiche di cui all'articolo 6 e il Piano di interventi nel comune di Taranto di cui all'articolo 8».
All'articolo 6:
al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al
al comma 4, le parole: «
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego di risorse umane e finanziarie, nonchè di ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della città di Taranto, il Commissario straordinario, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 e dal comma 2 del presente articolo, può definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa. Il Commissario straordinario adotta altresì tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale».
All'articolo 7:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè del sistema logistico portuale e retroportuale»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'Autorità portuale di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 2».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Piano di interventi può prevedere la valorizzazione di eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione nonchè la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare di centri culturali, ambulatori polispecialistici ed aree verdi attrezzate con strutture ludico-ricreative»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il comune di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 1»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il comune di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale la pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal comma 2, ai sensi dell'articolo 40 del
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il comune di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale il Piano e il progetto previsti dai commi 1 e 3, ai sensi dell'articolo 38 del