§ 86.5.488 - L. 17 giugno 2021, n. 87.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:17/06/2021
Numero:87


Sommario
Art. 1. 


§ 86.5.488 - L. 17 giugno 2021, n. 87.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

(G.U. 21 giugno 2021, n. 146)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.

     3. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.

     4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52

 

All’articolo 1:

al comma 1, le parole: «provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «dall’articolo 3, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, del presente decreto».

All’articolo 2:

al comma 2, primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo,»;

dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:

«2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.

2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.

2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo»;

al comma 3, le parole: «del 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020».

Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie) - 1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi CO-VID-19 di cui all’articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-ter. - (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie) - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all’interno dell’unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l’adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l’individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all’accesso di almeno un familiare.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-quater. - (Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali) - 1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi CO-VID-19 di cui all’articolo 9».

All’articolo 3:

al comma 2, primo periodo, le parole: «fino a un massimo del» sono sostituite dalle seguenti: «fino al» e le parole: «per cento, della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «per cento della popolazione»;

al comma 3, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida di cui al decreto» e le parole: «sono in didattica» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono della didattica»;

al comma 4, terzo periodo, le parole: «sale lettura» sono sostituite dalle seguenti: «sale di lettura» e le parole: «sale studio» sono sostituite dalle seguenti: «sale di studio»;

al comma 5, la parola: «ISIA» è sostituita dalle seguenti: «istituti superiori per le industrie artistiche»;

alla rubrica, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per i servizi educativi per l’infanzia,».

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Corsi di formazione) - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All’articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020, nonché da protocolli» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall’articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli» e le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020».

Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali) - 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All’articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «live-club» è sostituita dalle seguenti: «locali di intrattenimento e musica dal vivo»;

al terzo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «la disposizione di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del» e le parole: «e riconosciuti» sono sostituite dalla seguente: «riconosciuti»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Comitato tecnico-scientifico» sono aggiunte le seguenti: «di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all’aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «dal Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato»;

al secondo periodo, dopo le parole: «il predetto Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato».

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Musei e altri istituti e luoghi della cultura) - 1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni dell’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre».

All’articolo 6:

al comma 1, le parole: «di piscine» sono sostituite dalle seguenti: «delle piscine»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere».

Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Impianti nei comprensori sciistici) - 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All’articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: «in presenza di fiere,» sono sostituite dalle seguenti: «di fiere in presenza, anche su aree pubbliche,» e le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All’articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

al secondo periodo, le parole: «Resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «Rimane consentita in ogni caso»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020».

Dopo l’articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. - (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del presente decreto.

Art. 8-ter. - (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All’articolo 9:

al comma 1:

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;

alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;

alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «realizzato, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma»;

al comma 2, alinea, le parole: «sono rilasciate al fine di attestare» sono sostituite dalla seguente: «attestano»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata sulla base della condizione prevista dal», le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi», le parole: «, su richiesta dell’interessato,» sono sostituite dalle seguenti: «automaticamente all’interessato,» e le parole: «, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato» sono soppresse;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «COVID-19 di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal» e dopo le parole: «dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta» sono inserite le seguenti: «nonché dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente»;

al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2» e dopo le parole: «dalle strutture sanitarie pubbliche» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. L’interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «sono riconosciute, come equivalenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciute come equivalenti»;

al secondo periodo, le parole: «dell’Unione, sono» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Unione sono»;

al comma 9, le parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi da 1 a 8», dopo le parole: «di COVID-19» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto»;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: «l’interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «l’interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19»;

al secondo periodo, le parole: «i dati che possono essere riportati» sono sostituite dalle seguenti: «i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità d’uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2».

All’articolo 10:

al comma 1, le parole: «il comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-bis:

1) al secondo periodo, le parole: “in coerenza con il documento in materia di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale’, di cui all’allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020” sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Lo scenario è parametrato all’incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all’incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies”;

3) al quarto periodo, le parole: “in un livello di rischio o” sono soppresse;

b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: “in un livello di rischio o scenario” sono sostituite dalle seguenti: “in uno scenario”;

c) al comma 16-quater, le parole: “in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies”;

d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:

“16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto”;

e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: “in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies”;

f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente: “16-septies. Sono denominate:

a) ‘Zona bianca’: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) ‘Zona gialla’: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) ‘Zona arancione’: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

d) ‘Zona rossa’: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento”»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell’ordinanza di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

3-ter. All’allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

“Commercio al dettaglio di mobili per la casa”».

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Linee guida e protocolli) - 1. I protocolli e le linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome».

All’articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «31 luglio 2021,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021,»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall’articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all’articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell’articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970».

Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile) - 1. All’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19”;

b) al comma 2, dopo le parole: “tutela della salute” sono inserite le seguenti: “e di contenimento del fenomeno epidemiologico del CO-VID-19”.

2. All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: “telelavoro” sono aggiunte le seguenti: “e del lavoro agile”;

b) al terzo periodo, le parole: “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”;

c) al quarto periodo, le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”.

Art. 11-ter. - (Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio) - 1. All’articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”.

2. All’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti”.

Art. 11-quater. - (Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali) - 1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all’esercizio 2020, di cui all’articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l’anno 2021:

a) il rendiconto relativo all’anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all’anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All’articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”.

5. Per l’anno 2021, il termine previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2020 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l’anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell’anno 2020 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell’anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all’esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all’articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all’invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l’adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all’esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all’articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all’articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 11-quinquies. - (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) - 1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: “fino al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”;

b) al comma 3-quater, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

Art. 11-sexies. - (Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli) - 1. All’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: “è espletata” sono inserite le seguenti: “entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata”.

2. All’articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell’emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 maggio 2021”;

b) al terzo periodo, le parole: “entro il 30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 giugno 2021”.

3. All’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all’attività delle navi da crociera, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

4. Il termine di cui all’articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-septies. - (Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro) - 1. All’articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 2-bis”.

Art. 11-octies. - (Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato) - 1. All’articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021”.

2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l’anno 2021.

Art. 11-novies. - (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione) - 1. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

Art. 11-decies. - (Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi) - 1. Al comma 379 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.

Art. 11-undecies. - (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici) - 1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio

2020, n. 101, le parole: “entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dall’inizio della pratica” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica”.

2. All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l’articolo 7 dell’allegato XIX al presente decreto”.

Art. 11-duodecies. - (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta) - 1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell’interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell’interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Art. 11-terdecies. - (Accelerazione di interventi per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. Le disposizioni dell’articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-quaterdecies. - (Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari) - 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, comma 2, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;

b) all’articolo 29, comma 1, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;

c) all’articolo 30, comma 1, alinea, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”.

2. Il terzo periodo del comma 181 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: “In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato”.

Art. 11-quinquiesdecies. - (Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture) - 1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia, al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell’avanzamento dei progetti”.

Art. 11-sexiesdecies. - (Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124) - 1. Per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.

Art. 11-septiesdecies. - (Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare) - 1. All’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: “31 ottobre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2025”.

Art. 11-duodevicies. - (Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale) - 1. Il termine per l’approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all’articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021».

All’articolo 12:

al comma 1, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

al comma 2, le parole: «ai sensi all’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo».

Dopo l’articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis. - (Procedure selettive per l’accesso alla professione di autotrasportatore) - 1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell’autotrasporto durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.

Art. 12-ter. - (Voucher taxi) - 1. In considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell’articolo 187, comma 3-quinquies, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l’avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato di amministrazione presunto, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un’idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale».

All’articolo 13:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter» e le parole: «n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

al secondo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

al comma 2, le parole: «, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491-bis, del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all’articolo 491-bis del medesimo codice,».

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

L’allegato 1 è soppresso.

All’allegato 2:

il numero 4 è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«26-bis Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 - Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri».