Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 13/04/2017 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). |
Art. 2. (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). - 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in: |
Art. 2 bis. (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale). |
Art. 2 ter. (Abilitazione all'insegnamento). |
Art. 3. Bando di concorso e commissioni |
Art. 4. Classi di concorso |
Art. 5. (Requisiti di partecipazione al concorso). |
Art. 6. Prove di esame |
Art. 7. Graduatorie |
Art. 8. Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento |
Art. 9. Primo anno di contratto e corso di specializzazione |
Art. 10. Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni |
Art. 11. Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno |
Art. 12. Tirocinio |
Art. 13. (Anno di prova e immissione in ruolo). |
Art. 14. Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente |
Art. 15. Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune |
Art. 16. Docenti su posto di sostegno |
Art. 16 bis. (Scuola di alta formazione dell'istruzione). |
Art. 16 ter. (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti). |
Art. 17. Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente |
Art. 18. Altre norme transitorie |
Art. 18 bis. (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo). |
Art. 19. Copertura finanziaria |
Art. 20. Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena |
Art. 21. Disapplicazioni |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 57.7.668 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59. [1]
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
(G.U. 16 maggio 2017, n. 112 - S.O. n. 23)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il decreto 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso
Art. 1. (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti).
1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonchè per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonchè con le competenze giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonchè l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e psicopedagogiche, nonchè a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), nonchè alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
Art. 2. (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). - 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della
Capo I-bis
PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE
Art. 2 bis. (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).
1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4 sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.
2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonchè le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinchè il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonchè coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonchè le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purchè strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonchè le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
6. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.
7. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 2 ter. (Abilitazione all'insegnamento).
1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità nè dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1.
4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonchè di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti.
Capo II
Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali
Art. 3. Bando di concorso e commissioni
1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso è indetto su base interregionale.
2. Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della
3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.
4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso:
a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
c) posti di sostegno.
5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonchè per il sostegno, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione.
7. [Abrogato].
8. [Abrogato].
Art. 4. Classi di concorso
1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla
2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1, sono previsti i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonchè del Consiglio superiore della pubblica istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del
2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. [Abrogato].
Art. 5. (Requisiti di partecipazione al concorso).
1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso,relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della
4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
Art. 6. Prove di esame
1. Il concorso per i posti comuni prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.
2. La prima prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perchè sia valutata la prova successiva.
3. La seconda prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.
4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonchè il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.
Art. 7. Graduatorie
1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.
2. [Abrogato].
3. [Abrogato].
4. [Abrogato].
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo.
Capo III
Periodo di prova e immissione in ruolo
Art. 8. Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento [2]
1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT, con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale scelto ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo previsto è effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della
2. Le condizioni normative ed economiche dei primi due anni del contratto FIT sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. La contrattazione collettiva è svolta nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, nonchè delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte nel secondo anno di contratto.
3. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
4. Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al titolare di contratto FIT è rimessa al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Fermo restando che i criteri di valutazione non sono oggetto della contrattazione per il contratto FIT, la medesima avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi direttivi:
a) il contratto è risolto di diritto nel caso di assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;
b) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilità didattica, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;
c) il contratto è sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, e riprende successivamente fino al completamento del triennio. Qualora la sospensione avvenga durante il corso di specializzazione, il ripristino è effettuato in occasione del primo corso utile in caso di assenza complessivamente superiore al limite determinato dalle università o dalle istituzioni AFAM, altrimenti al cessare dell'impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno, il ripristino è effettuato nel primo anno scolastico utile in caso di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti al cessare dell'impedimento;
d) il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attività di insegnamento di cui alla lettera b);
e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attività di insegnamento di cui alla lettera b).
6. La sottoscrizione dei contratti FIT comporta la successiva indisponibilità dei posti complessivamente occorrenti, a livello regionale, per lo svolgimento del terzo anno del percorso annuale di formazione iniziale e prova, per ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta e dalla conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso di mancato superamento della valutazione finale del terzo anno del percorso annuale di formazione iniziale e prova, ai sensi dell'articolo 13.
Art. 9. Primo anno di contratto e corso di specializzazione [3]
1. I titolari di contratto FIT su posto comune sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.
2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto del
a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della pedagogia speciale e della didattica dell'inclusione, della psicologia, della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;
b) attività di tirocinio diretto, alle quali sono destinati almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, in presenza del docente della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12;
c) attività di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attività di cui alla lettera b), alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA;
d) attività formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche nella prospettiva dell'insegnamento secondo la modalità CLIL.
3. I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso prevede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.
4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA articolati in:
a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relative alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonchè della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica;
b) attività di tirocinio diretto di didattica di sostegno, alle quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza in presenza del docente di sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12;
c) attività di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attività di cui alla lettera b), alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA;
d) attività formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche.
5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal titolare di contratto FIT in tutte le attività formative. Il titolare di contratto FIT che supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione.
6. I criteri di composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.
7. Per i corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di cui al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attività formative. Ai componenti dell'organo non spettano compensi, indennità, gettoni o altre utilità comunque denominate, nè rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche.
Art. 10. Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni [4]
1. II contratto FIT è confermato per il secondo anno a condizione che il titolare abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.
2. Il titolare di contratto FIT su posto comune, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore; è tenuto altresì ad acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attività di insegnamento.
3. Il titolare di contratto FIT su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.
4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disciplinati le modalità e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti comuni, nonchè la composizione delle relative commissioni, ferma restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor coordinatore, di cui all'articolo 12.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 11. Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno [5]
1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno è confermato per il secondo anno a condizione che il titolare di contratto FIT abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e, per il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.
2. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore, di cui all'articolo 12, ed è tenuto altresì ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attività di insegnamento.
3. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.
4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto.
5. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 10, comma 5, disciplina altresì la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per i posti di insegnamento di sostegno.
6. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, è disciplinata altresì l'assegnazione delle supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.
1. Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso annuale di formazione iniziale e prova. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di un tutor universitario o accademico con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la modalità e i criteri di selezione, la durata dell'incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresì definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla
2. I tutor coordinatori hanno il compito di curare la progettualità, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor scolastico e con il tutor universitario o accademico. I tutor coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni intermedie e finali del percorso annuale di formazione iniziale e prova. I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e hanno il compito di coordinare le attività di tirocinio diretto nell'istituzione scolastica. Partecipano alla definizione dei percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il terzo anno del percorso annuale di formazione iniziale e prova. I tutor universitari sono individuati dalle università o dalle istituzioni AFAM e costituiscono il riferimento universitario, o accademico, per le attività formative previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT.
3. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e in collaborazione con il tutor coordinatore.
4. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con i tutor coordinatori.
5. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria.
6. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica.
7. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il titolare di contratto FIT deve svolgere nel percorso formativo triennale, nonchè le modalità di individuazione del tutor scolastico.
Art. 13. (Anno di prova e immissione in ruolo).
1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al
2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.
4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della
Art. 14. Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente
[Abrogato]
Capo IV
Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie
Art. 15. Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune
[Abrogato]
Art. 16. Docenti su posto di sostegno
[Abrogato]
Capo IV-bis
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA
Art. 16 bis. (Scuola di alta formazione dell'istruzione).
1. È istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e si raccorda con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
3. La Scuola è composta dal Presidente, dal Comitato d'indirizzo, dal Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 1° marzo 2023, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonchè quelle di funzionamento dello stesso Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
6. A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 1° marzo 2023, che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del
9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della
Art. 16 ter. (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).
1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) definizione delle linee guida per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 9. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonchè una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al
4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere al beneficio di cui al precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
6. All'articolo 1 della
a) al comma 335, lettera a), dopo la parola: "titolo," sono inserite le seguenti: "distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,";
b) al comma 335, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione";
c) dopo il comma 335 è inserito il seguente:
"335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del decreto e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonchè a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della
Capo V
Fase transitoria
Art. 17. Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente
1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della
a) [abrogata];
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonchè l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e b).
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purchè siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura straordinaria è richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali [7].
4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonchè il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.
6. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonchè la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. - 10. [Abrogati].
Art. 18. Altre norme transitorie
1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, i regolamenti, i decreti e gli atti occorrenti per l'attuazione del presente decreto, sono perfetti ed efficaci anche in carenza del prescritto parere.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Art. 18 bis. (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).
1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonchè la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell'articolo 59 del
5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del
6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.
6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4.
Capo VI
Norme finali
Art. 19. Copertura finanziaria
1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6.
2. [Abrogato].
3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 20. Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena
1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'articolo 17, comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice è presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
Art. 21. Disapplicazioni
1. Non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente decreto e banditi successivamente alla sua entrata in vigore, le seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi 109 e 110, della
b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426 e 436, comma 1, del
Art. 22. Entrata in vigore
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
Allegato A
(articolo 16-bis, comma 8)
[Abrogato]
Allegato B
(articolo 16-ter, comma 9)
1) Vincoli
il riconoscimento dell'incentivo salariale, nel limite delle risorse assegnate,è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al
Per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.
Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il Fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5.
L'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.
2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati
Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:
a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'articolo16-ter, comma 1;
c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 7 e 8, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:
1) approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2) strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3) governance della scuola: teoria e pratica;
4) leadership educativa;
5) staff e figure di sistema: formazione tecnico-metodologica, socio-relazionale, strategica;
6) inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7) continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8) potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9) profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10) tecniche della didattica digitale.
Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal
[2] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 792, della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 792, della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 792, della
[5] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 792, della
[6] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 792, della
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2017, n. 251, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma.
[8] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 9 del