Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 03/05/2021 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 39.1.101 - L. 3 maggio 2021, n. 58.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
(G.U. 7 maggio 2021, n. 108)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 MARZO 2021, N. 25
All'articolo 1:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e quelle relative agli organi elettivi » sono inserite le seguenti: «delle medesime regioni»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1 bis. (Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021). - 1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni elettorali di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
1-ter. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3 bis. (Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali). - 1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 3 ter. (Disposizioni in materia di relazione di fine mandato). - 1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del
Art. 3 quater. (Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Per le medesime finalità del presente decreto, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte dei titolari degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.
3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al comma 1, o quelli subentrati ai sensi del comma 2, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle disposizioni sulla durata dei singoli mandati previste dall'articolo 2 della
4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari che prevedono termini diversi, la decorrenza immediata».
Nel titolo, dopo le parole: «per il differimento di consultazioni elettorali» sono inserite le seguenti: «, nonchè per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».